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Document 32012D1221(01)

    Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2012 , che modifica la decisione del 30 luglio 2010 per quanto riguarda la sua applicabilità e la composizione del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare

    GU C 396 del 21.12.2012, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

    21.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 396/17


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 2012

    che modifica la decisione del 30 luglio 2010 per quanto riguarda la sua applicabilità e la composizione del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare

    2012/C 396/06

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione della Commissione, del 30 luglio 2010, che istituisce il Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (1) è applicabile fino al 31 dicembre 2012.

    (2)

    Il forum ha contribuito alla competitività della catena del valore agroalimentare dell'UE seguendo l'attuazione tanto delle raccomandazioni formulate dal gruppo di alto livello sulla competitività dell'industria agroalimentare quanto delle iniziative proposte dalla Commissione nella sua comunicazione «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» (2). Il forum ha raccomandato nuove azioni mirate alle quali va dato un seguito. È dunque opportuno che le attività del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare proseguano oltre il 31 dicembre 2012.

    (3)

    Occorre ampliare la partecipazione al forum alle autorità nazionali di tutti gli Stati membri, al fine di agevolare gli scambi di buone pratiche e di ampliare la portata del forum. È opportuno riesaminare la rappresentanza delle organizzazioni private sulla base di un invito a presentare candidature, per garantire una rappresentanza equilibrata delle parti interessate,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo unico

    La decisione del 30 luglio 2010 è così modificata:

    1.

    L'articolo 4 è così modificato:

    a)

    Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Il forum è composto da non più di 50 membri.»

    b)

    Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Le autorità degli Stati membri designano il proprio rappresentante presso il gruppo preparatorio di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

    Gli altri membri sono nominati dal direttore generale della Direzione generale per le imprese e l'industria, provengono da organizzazioni con competenze nei settori di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 e hanno risposto all'invito a presentare candidature. Tali organizzazioni nominano i rispettivi rappresentanti al forum e nel gruppo preparatorio di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

    La Commissione può rifiutare il rappresentante designato da un'organizzazione se ritiene, sulla base di giustificati motivi specificati contestualmente all'istituzione del gruppo oppure nel regolamento interno, che tale nomina non sia appropriata. In tali casi, l'organizzazione interessata sarà invitata a nominare un altro rappresentante.»

    2.

    L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 7

    Applicabilità

    La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2014.»

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

    Per la Commissione

    Antonio TAJANI

    Vicepresidente


    (1)  GU C 210 del 3.8.2010, pag. 4.

    (2)  COM(2009) 591 del 28.10.2009.


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