Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0824

    2012/824/UE, Euratom: Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012 , recante modifica della decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2012) 9572]

    GU L 352 del 21.12.2012, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/824/oj

    21.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 352/68


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 2012

    recante modifica della decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto

    [notificata con il numero C(2012) 9572]

    (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    (2012/824/UE, Euratom)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

    visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le operazioni elencate nell’allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all’imposta; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

    (2)

    A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

    (3)

    La possibilità per gli Stati membri di continuare ad esentare le operazioni elencate al punto 20 dell’allegato F della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio (3), è stata abolita, con effetto dal 1o gennaio 1990, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della diciottesima direttiva 89/465/CEE del Consiglio (4); è pertanto opportuno sopprimere anche l’autorizzazione concessa a tale titolo dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA.

    (4)

    Il punto 26 dell’allegato F della sesta direttiva è stato soppresso con effetto dal 17 ottobre 1998 a norma dell’articolo 2 della direttiva 98/80/CE del Consiglio (5) ed è stato introdotto un regime speciale applicabile all’oro da investimento per tutti gli Stati membri; è pertanto opportuno sopprimere anche l’autorizzazione concessa a tale titolo dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA.

    (5)

    Nel caso della Francia, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/176/Euratom, CEE (6), che autorizza, a decorrere dal 1o gennaio 1989, la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

    (6)

    La Commissione ha invitato la Francia a verificare se le autorizzazioni concesse alla Francia senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; oltre alle due autorizzazioni obsolete di cui sopra, la Francia ha confermato che effettivamente due autorizzazioni a non tener conto delle operazioni di cui ai punti 5 e 6 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE non erano più utilizzate; è pertanto opportuno sopprimere le autorizzazioni concesse a tale titolo dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA.

    (7)

    Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme dell’Unione, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1)   L’articolo 1 della decisione 90/176/Euratom, CEE è soppresso;

    2)   Il punto 5) dell’articolo 2 della decisione 90/176/Euratom, CEE è soppresso;

    3)   Il punto 6) dell’articolo 2 della decisione 90/176/Euratom, CEE è soppresso.

    Articolo 2

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

    Per la Commissione

    Janusz LEWANDOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

    (2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

    (3)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

    (4)  GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21.

    (5)  GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31.

    (6)  GU L 99 del 19.4.1990, pag. 22.


    Top