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Document 32012D0774

    2012/774/: Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2012 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

    GU L 340 del 13.12.2012, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/774/oj

    13.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 340/7


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 6 dicembre 2012

    relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

    (2012/774/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 51 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (1) («accordo») prevede che il Consiglio di stabilizzazione e di associazione debba adottare, mediante una decisione, le disposizioni per l’applicazione dei principi enunciati in tale articolo.

    (2)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.

    (3)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

    (4)

    L’Unione dovrebbe determinare la posizione che deve essere adottata in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione con riguardo all’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

    (5)

    La posizione dell’Unione in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra («accordo»), con riguardo all’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.

    I rappresentanti dell’Unione nel Consiglio di stabilizzazione e di associazione possono concordare lievi modifiche di detto progetto di decisione senza la necessità di adottare un’ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. CHARALAMBOUS


    (1)  GU L 108 del 29.4.2010, pag. 3.


    PROGETTO DI

    DECISIONE N. …/… DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-MONTENEGRO

    del …

    con riguardo all’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

    IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

    visto l’accordo di stabilizzazione e di associazione che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (1), in particolare l’articolo 51,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 51 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra («accordo») dispone il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del Montenegro e degli Stati membri e definisce i principi relativi a tale coordinamento.

    (2)

    L’articolo 51 dell’accordo prevede che il Consiglio di stabilizzazione e di associazione debba adottare una decisione ai fini dell’applicazione dei principi enunciati in tale articolo.

    (3)

    Per quanto riguarda l’applicazione del principio di non discriminazione, la presente decisione non dovrebbe conferire diritti supplementari derivanti da taluni fatti o eventi avvenuti nel territorio dell’altra parte contraente, qualora tali fatti o eventi non siano presi in considerazione a norma della legislazione della prima parte contraente, diversi dal diritto di esportazione di determinate prestazioni.

    (4)

    Nell’applicazione della presente decisione il diritto dei lavoratori montenegrini a prestazioni familiari dovrebbe essere subordinato alla condizione che i propri familiari siano legalmente residenti con loro nello Stato membro in cui questi esercitano la loro attività lavorativa. Qualora i propri familiari siano legalmente residenti in un altro Stato membro, si applica il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (2). La presente decisione non dovrebbe conferire alcun diritto a prestazioni familiari per i familiari di un lavoratore che risiedono in un paese diverso da uno Stato membro, ad esempio in Montenegro.

    (5)

    Il regolamento (UE) n. 1231/2010 estende l’applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3), e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (4), ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della cittadinanza. Il regolamento (UE) n. 1231/2010 comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori del Montenegro nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito dall’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo.

    (6)

    Per facilitare l’applicazione delle norme di coordinamento può risultare necessario fissare disposizioni specifiche che rispondano alle caratteristiche proprie della legislazione del Montenegro.

    (7)

    Al fine di assicurare il corretto funzionamento del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e del Montenegro, è necessario stabilire disposizioni specifiche sulla cooperazione tra gli Stati membri e il Montenegro nonché tra la persona interessata e l’istituzione dello Stato competente.

    (8)

    È opportuno adottare disposizioni transitorie volte a proteggere le persone cui si applica la presente decisione e a evitare che esse perdano diritti a causa della sua entrata in vigore,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    PARTE I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Definizioni

    1.   Ai fini della presente decisione, s’intende per

    a)

    «accordo»: l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra;

    b)

    «regolamento»: il regolamento (CE) n. 883/2004 quale si applica negli Stati membri dell’Unione europea;

    c)

    «regolamento di applicazione»: il regolamento (CE) n. 987/2009;

    d)

    «Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea;

    e)

    «lavoratore»:

    i)

    ai fini della legislazione di uno Stato membro, una persona che esercita un’attività lavorativa subordinata ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del regolamento;

    ii)

    ai fini della legislazione del Montenegro, una persona che esercita un’attività lavorativa subordinata ai sensi di tale legislazione;

    f)

    «familiare»:

    i)

    ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare ai sensi dell’articolo 1, lettera i), del regolamento;

    ii)

    ai fini della legislazione del Montenegro, un familiare ai sensi di tale legislazione;

    g)

    «legislazione»:

    i)

    per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell’articolo 1, lettera l), del regolamento applicabile alle prestazioni oggetto della presente decisione;

    ii)

    per quanto riguarda il Montenegro, la legislazione applicabile in Montenegro relativa alle prestazioni oggetto della presente decisione;

    h)

    «prestazioni»:

    pensioni di vecchiaia,

    pensioni ai superstiti,

    pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali,

    pensioni d’invalidità per infortuni sul lavoro e malattie professionali,

    assegni familiari;

    i)

    «prestazioni esportabili»:

    i)

    per quanto riguarda gli Stati membri:

    pensioni di vecchiaia,

    pensioni ai superstiti,

    pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali,

    pensioni d’invalidità per infortuni sul lavoro e malattie professionali,

    a norma del regolamento, ad eccezione delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’allegato X del regolamento;

    ii)

    per quanto riguarda il Montenegro, le corrispondenti prestazioni previste dalla legislazione del Montenegro, ad eccezione delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’allegato I della presente decisione;

    2.   Gli altri termini impiegati nella presente decisione hanno il significato a essi attribuito:

    a)

    per quanto riguarda gli Stati membri, nel regolamento e nel regolamento di applicazione;

    b)

    per quanto riguarda il Montenegro, nella legislazione pertinente applicabile in Montenegro.

    Articolo 2

    Persone interessate

    La presente decisione si applica ai:

    a)

    lavoratori cittadini montenegrini che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e ai loro superstiti;

    b)

    familiari dei lavoratori di cui alla lettera a), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre questi esercita la sua attività lavorativa in uno Stato membro;

    c)

    lavoratori cittadini di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio del Montenegro e che sono o sono stati soggetti alla legislazione del Montenegro, nonché ai loro superstiti; e

    d)

    familiari dei lavoratori di cui alla lettera c), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre questi esercita la sua attività lavorativa in Montenegro.

    Articolo 3

    Parità di trattamento

    1.   I lavoratori cittadini montenegrini legalmente occupati in uno Stato membro e i familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto riguarda le prestazioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui tali lavoratori sono occupati.

    2.   I lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati in Montenegro e i familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto riguarda le prestazioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini del Montenegro.

    PARTE II

    RELAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI E IL MONTENEGRO

    Articolo 4

    Revoca delle clausole di residenza

    1.   Le prestazioni esportabili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), alle quali hanno diritto le persone di cui all’articolo 2, lettere a) e c), non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda

    i)

    ai fini di una prestazione secondo la legislazione di uno Stato membro, nel territorio del Montenegro; o

    ii)

    ai fini di una prestazione secondo la legislazione del Montenegro, nel territorio di uno Stato membro.

    2.   I familiari di un lavoratore di cui all’articolo 2, lettera b), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), punto i), allo stesso modo dei familiari di un lavoratore che è cittadino dello Stato membro in questione, quando tali familiari risiedono nel territorio del Montenegro.

    3.   I familiari di un lavoratore di cui all’articolo 2, lettera d), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), punto ii), allo stesso modo dei familiari di un lavoratore che è un cittadino del Montenegro, quando tali familiari risiedono nel territorio di uno Stato membro.

    PARTE III

    DISPOSIZIONI VARIE

    Articolo 5

    Cooperazione

    1.   Gli Stati membri e il Montenegro si comunicano tutte le informazioni concernenti le modifiche della loro legislazione che possano influire sull’applicazione della presente decisione.

    2.   Ai fini della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e del Montenegro si prestano assistenza come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. L’assistenza amministrativa fornita da tali autorità e istituzioni è, di norma, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e del Montenegro possono concordare il rimborso di alcune spese.

    3.   Ai fini della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e del Montenegro possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o i loro rappresentanti.

    4.   Le istituzioni e le persone cui si applica la presente decisione sono tenute all’informazione reciproca e alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente decisione.

    5.   Le persone cui si applica la presente decisione informano quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente o del Montenegro, ove quest’ultimo sia lo Stato competente, e dello Stato membro di residenza o del Montenegro, ove quest’ultimo sia lo Stato di residenza, in merito a qualunque cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sul loro diritto alle prestazioni a norma della presente decisione.

    6.   La mancata osservanza dell’obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l’applicazione di misure proporzionate conformemente al diritto interno. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente decisione.

    7.   Gli Stati membri e il Montenegro possono prevedere disposizioni nazionali che stabiliscono condizioni per la verifica del diritto alle prestazioni, per tener conto del fatto che i beneficiari dimorano o risiedono al di fuori del territorio dello Stato in cui si trova l’istituzione debitrice. Tali disposizioni sono proporzionate, esenti da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza e conformi ai principi della presente decisione. Tali disposizioni sono notificate al Consiglio di stabilizzazione e di associazione.

    Articolo 6

    Controlli amministrativi e visite mediche

    1.   Il presente articolo si applica alle persone di cui all’articolo 2 beneficiarie delle prestazioni esportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), nonché alle istituzioni incaricate dell’attuazione della presente decisione.

    2.   Se un beneficiario o un richiedente di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l’istituzione debitrice si trova in Montenegro, o dimora o risiede nel territorio del Montenegro e l’istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, la visita medica è effettuata, su richiesta di tale istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario, secondo le procedure stabilite dalla legislazione applicata da tale istituzione.

    L’istituzione debitrice informa l’istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che devono essere soddisfatte e dei punti che devono essere esaminati nella visita medica.

    L’istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all’istituzione debitrice che ha chiesto la visita medica.

    L’istituzione debitrice conserva la facoltà di far esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta, nel territorio in cui dimora o risiede il beneficiario o richiedente delle prestazioni o nel paese in cui si trova l’istituzione debitrice. Tuttavia, al beneficiario può essere chiesto di recarsi nello Stato dell’istituzione debitrice unicamente nel caso in cui sia in grado di effettuare il viaggio senza che ciò pregiudichi la sua salute e le spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell’istituzione debitrice.

    3.   Se un beneficiario o richiedente di prestazioni, o un suo familiare, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro e l’istituzione debitrice si trova in Montenegro, o dimora o risiede in Montenegro e l’istituzione debitrice si trova in uno Stato membro, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta dell’istituzione debitrice, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.

    L’istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all’istituzione debitrice che ha chiesto il controllo amministrativo.

    L’istituzione debitrice conserva la facoltà di far esaminare la situazione del beneficiario da un professionista di sua scelta. Tuttavia, al beneficiario può essere chiesto di recarsi nello Stato dell’istituzione debitrice unicamente nel caso in cui sia in grado di effettuare il viaggio senza che ciò pregiudichi la sua salute e le spese di viaggio e di soggiorno siano sostenute dall’istituzione debitrice.

    4.   Uno o più Stati membri e il Montenegro possono concordare altre disposizioni amministrative, a condizione che ne informino il Consiglio di stabilizzazione e di associazione.

    5.   In deroga al principio della reciproca assistenza amministrativa gratuita di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, l’importo effettivo delle spese dei controlli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è rimborsato all’istituzione cui è stato chiesto di eseguirli dall’istituzione debitrice che li ha richiesti.

    Articolo 7

    Applicazione dell’articolo 129 dell’accordo

    L’articolo 129 dell’accordo si applica nel caso in cui una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

    Articolo 8

    Disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione del Montenegro

    Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può, se necessario, fissare disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione del Montenegro nell’allegato II della presente decisione.

    Articolo 9

    Procedure amministrative contenute negli accordi bilaterali esistenti

    Le procedure amministrative contenute negli accordi bilaterali esistenti tra uno Stato membro e il Montenegro possono continuare ad essere applicate, a condizione che non ledano i diritti o gli obblighi delle persone interessate, come stabilito nella presente decisione.

    Articolo 10

    Accordi che completano le procedure amministrative per l’applicazione della presente decisione

    Uno o più Stati membri e il Montenegro possono concludere accordi destinati a integrare le procedure amministrative per l’applicazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro frodi ed errori.

    PARTE IV

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 11

    Disposizioni transitorie

    1.   La presente decisione non conferisce alcun diritto per il periodo che precede la sua entrata in vigore.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

    3.   Le prestazioni che non sono state liquidate o che sono state sospese a causa della cittadinanza o del luogo di residenza dell’interessato sono liquidate o ripristinate su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a condizione che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a prestazioni in capitale.

    4.   Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a decorrere da tale data e agli interessati non possono essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualunque Stato membro o del Montenegro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

    5.   Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni di cui al paragrafo 4, i diritti non decaduti o prescritti hanno effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro o del Montenegro.

    Articolo 12

    Allegati della presente decisione

    1.   Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.

    2.   Su richiesta del Montenegro o dell’Unione europea, gli allegati possono essere modificati mediante una decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a …, il

    Per il Consiglio di stabilizzazione e di associazione

    Il presidente


    (1)  GU L 108 del 29.4.2010, pag. 3.

    (2)  GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1.

    (3)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

    (4)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

    ALLEGATO I

    ELENCO DELLE PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO NON CONTRIBUTIVE DEL MONTENEGRO

    ALLEGATO II

    DISPOSIZIONI SPECIALI PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DEL MONTENEGRO


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