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Document 32012D0740

2012/740/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 novembre 2012 , recante modifica della decisione 2004/858/CE, quale modificata dalla decisione 2008/544/CE, che istituisce l’Agenzia esecutiva per la salute e la tutela dei consumatori, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

GU L 331 del 1.12.2012, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013D0770

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/740/oj

1.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/50


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2012

recante modifica della decisione 2004/858/CE, quale modificata dalla decisione 2008/544/CE, che istituisce l’Agenzia esecutiva per la salute e la tutela dei consumatori, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(2012/740/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica è stata istituita con decisione 2004/858/CE (2) della Commissione, per la gestione del programma di azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008) adottato con decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La decisione 2004/858/CE prevede che l’Agenzia svolga le proprie funzioni sino al 31 dicembre 2010 ai fini dell’esecuzione degli appalti e delle sovvenzioni sottoscritti nel quadro del programma di sanità pubblica 2003-2008.

(2)

La decisione 2008/544/CE (4) della Commissione, ha trasformato la denominazione «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica» in «Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori» e ha prorogato il suo mandato sino al 2015. Considerando l’analisi costi-benefici effettuata e allo scopo di raggiungere in modo più efficace gli obiettivi perseguiti da taluni programmi comunitari, con decisione 2008/544/CE l’Agenzia è stata incaricata dell’attuazione dei seguenti programmi e azioni comunitari: il programma di sanità pubblica 2003-2008, il programma in materia di salute 2008-2013 adottato con decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il programma consumatori 2007-2013 adottato con decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nonché le misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (8).

(3)

Alla luce dell’esperienza acquisita dall’Agenzia, è opportuno delegarle la gestione di alcune misure simili a quelle di formazione in materia di sicurezza alimentare di cui è già responsabile, segnatamente ampliando il campo di attività dell’Agenzia alle misure di formazione al di fuori degli Stati membri dell’Unione europea. È pertanto opportuno delegare all’Agenzia la gestione delle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dalla decisione della Commissione C(2012) 1548 relativa all’adozione del programma di lavoro 2012, che vale come decisione di finanziamento per progetti nel campo delle relazioni commerciali esterne, compreso l’accesso ai mercati di paesi che non appartengono all’Unione europea, e dall’articolo 22, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (9).

(4)

È parimenti opportuno delegare all’Agenzia la gestione della convenzione con l’Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione, meglio conosciuta con l’acronimo «ANEC», disciplinata dal regolamento sulla normazione europea del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (10) e la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente l’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (11), nonché la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (12), la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (13), la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (14), la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (15), la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (16), la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (17), la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (18), la direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione (19) e la direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (20).

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/858/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/858/CE è così modificata:

1.

All’articolo 4, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   L’Agenzia è incaricata dell’esecuzione dei seguenti compiti per la gestione del secondo programma in materia di salute 2008-2013 adottato con decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), del programma consumatori 2007-2013 adottato con decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea e delle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (24), dalla decisione C(2012) 1548 e dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (25):

2.

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Sovvenzioni

L’Agenzia riceve sovvenzioni iscritte nel bilancio generale delle Comunità europee e prelevate dalla dotazione finanziaria del secondo programma in materia di salute 2008-2013 adottato con decisione n. 1350/2007/CE, del programma consumatori per gli anni 2007-2013 adottato con decisione n. 1926/2006/CE, del regolamento sulla normazione europea del Parlamento europeo e del Consiglio e delle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dal regolamento (CE) n. 882/2004, dalla direttiva 2000/29/CE, dalla decisione C(2012) 1548 e dal regolamento (CE) n. 1905/2006.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.

(3)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1.

(4)  GU L 173 del 3.7.2008, pag. 27.

(5)  GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.

(6)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.

(7)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(8)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(9)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(10)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

(11)  GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

(12)  GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.

(13)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.

(14)  GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1.

(15)  GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1.

(16)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(17)  GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.

(18)  GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.

(19)  GU L 264 dell’8.10.2009, pag. 12.

(20)  GU L 122 del 16.5.2009, pag. 6.

(21)  GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.

(22)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.

(23)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(24)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(25)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41


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