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Document 32012D0678

    2012/678/UE: Decisione delegata della Commissione, del 29 giugno 2012 , sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nella zona euro

    GU L 306 del 6.11.2012, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2012/678/oj

    6.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 306/21


    DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 2012

    sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nella zona euro

    (2012/678/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1173/2011 stabilisce un sistema di sanzioni volto a migliorare il rispetto della parte preventiva e della parte correttiva del patto di stabilità e crescita nella zona euro. Il suddetto regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

    (2)

    La disponibilità di solidi dati di bilancio è fondamentale ai fini della sorveglianza di bilancio nella zona euro. Al fine di assicurare la solidità e l'indipendenza delle statistiche gli Stati membri devono garantire il principio di indipendenza professionale delle autorità statistiche nazionali in conformità del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (2), e come ulteriormente disciplinato dal codice delle statistiche europee.

    (3)

    Il regolamento (UE) n. 1173/2011 conferisce alla Commissione il potere di sorvegliare la cooperazione economica e monetaria al fine di individuare e portare alla luce le manipolazioni dei dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico rilevanti per l'applicazione del sistema di sorveglianza multilaterale e della procedura per i disavanzi eccessivi.

    (4)

    A tal fine, è necessario che la Commissione svolga tutte le indagini necessarie per confermare l'esistenza di errate rappresentazioni dei dati reali relativi al disavanzo e al debito, volontarie o causate da grave negligenza, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1173/2011.

    (5)

    È necessario stabilire norme dettagliate relative alle procedure di indagine, criteri dettagliati per la determinazione dell'entità dell'ammenda, norme dettagliate volte a garantire i diritti della difesa, l'accesso al fascicolo, la rappresentanza legale, la riservatezza, i termini e la riscossione delle ammende.

    (6)

    La decisione della Commissione di avviare indagini deve essere giustificata, e le indagini intraprese devono essere proporzionate per non andare al di là di quanto è necessario a stabilire l'eventuale esistenza di una manipolazione dei dati rilevanti relativi al disavanzo e al debito.

    (7)

    Durante lo svolgimento di tali indagini, la Commissione deve poter svolgere ispezioni in loco e chiedere informazioni a qualsiasi entità classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche a livello centrale, statale, locale e di sicurezza sociale conformemente al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (3) (nel seguito «SEC 95»).

    (8)

    Al fine di confermare un sospetto, a seguito di validi indizi di errata rappresentazione dei dati rilevanti relativi al disavanzo e al debito, l'avvio di un'indagine deve essere di norma preceduto da una visita metodologica effettuata dalla Commissione (Eurostat) conformemente all'articolo 11 ter, del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4).

    (9)

    Nel valutare cosa costituisca un'errata rappresentazione dei dati relativi al disavanzo e al debito ai sensi del regolamento (UE) n. 1173/2011, non va considerata come tale un'attuazione scorretta delle norme contabili del SEC 95 che non sia volontaria o causata da grave negligenza. Sono inoltre escluse dall'applicazione della presente decisione le revisioni, comprese le revisioni importanti degli anni precedenti dovute a modifiche della metodologia, che siano chiaramente e adeguatamente spiegate, gli errori trascurabili e i casi in cui lo Stato membro interessato abbia espresso un dubbio e sia stato richiesto un chiarimento alla Commissione (Eurostat) in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2009.

    (10)

    Gli utilizzatori delle statistiche europee si attendono legittimamente che esse siano prodotte da autorità statistiche che esercitino la loro attività in modo professionale e con la dovuta diligenza. Un atto o un'omissione involontari vanno considerati negligenze gravi se un responsabile della produzione di dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico viola palesemente il proprio obbligo di diligenza.

    (11)

    Ai fini della sua difesa, lo Stato membro interessato deve essere debitamente informato dell'avvio nonché delle risultanze delle indagini della Commissione. Le risultanze di tali indagini devono essere comunicate mediante una relazione della Commissione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio e da rendere pubblica. La Commissione (Eurostat) deve tenere debitamente informato il comitato del sistema statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica.

    (12)

    I diritti della difesa e il principio di riservatezza vanno rispettati in conformità dei principi generali del diritto e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, lo Stato membro interessato ha il diritto di essere sentito dalla Commissione nel corso delle indagini e il diritto di accedere al fascicolo costituito dalla Commissione.

    (13)

    Le raccomandazioni al Consiglio di imporre un'ammenda devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali lo Stato membro interessato abbia avuto la possibilità di formulare osservazioni.

    (14)

    Occorre stabilire criteri di determinazione dell'entità dell'ammenda. Tali criteri vanno impiegati per garantire che l'ammenda proposta sia fissata a un livello appropriato che la renda efficace, proporzionata e dissuasiva, sulla base di un importo di riferimento da rivedere se del caso al rialzo o al ribasso alla luce di circostanze specifiche.

    (15)

    La presente decisione non pregiudica l'esercizio dei poteri della Commissione (Eurostat) a norma del regolamento (CE) n. 479/2009.

    (16)

    Il contenuto e la forma delle misure previste dalla presente decisione non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1173/2011, in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

    (17)

    La presente decisione lascia impregiudicato il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    CAPO I

    OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    1.   La presente decisione stabilisce norme dettagliate circa la procedura di indagine sulle errate rappresentazioni, volontarie o causate da grave negligenza, dei dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico, norme dettagliate concernenti il diritto della difesa e la riservatezza, criteri dettagliati per la determinazione dell'entità delle ammende e norme sui termini e sulla riscossione delle ammende di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1173/2011.

    2.   La presente decisione si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

    CAPO II

    PROCEDURE PER LE INDAGINI

    Articolo 2

    Avvio delle indagini

    1.   La Commissione notifica allo Stato membro interessato la decisione di avviare un'indagine, includendo le informazioni relative ai seri indizi riscontrati dell'esistenza di fatti che possano costituire un'errata rappresentazione dei dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico dovuta alla manipolazione, volontaria o causata da grave negligenza, di tali dati.

    2.   Nel corso dell'indagine la Commissione (Eurostat) può chiedere informazioni, sentire persone, svolgere ispezioni in loco e avere accesso ai conti di tutte le entità governative a livello centrale, statale, locale e di sicurezza sociale secondo le procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5. Tali mezzi di indagine possono essere utilizzati dalla Commissione (Eurostat) singolarmente o in combinazione. Se del caso e fatte pienamente salve le norme nazionali che disciplinano tali istituzioni la Corte dei conti o altre istituzioni superiori di controllo dello Stato membro interessato possono essere invitate a contribuire e partecipare.

    3.   La Commissione può decidere di non svolgere tale indagine fino a che non sia stata svolta una visita metodologica in conformità di una decisione adottata dalla Commissione (Eurostat) a norma del regolamento (CE) n. 479/2009.

    4.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua decisione di avviare un'indagine.

    Articolo 3

    Richiesta di informazioni

    1.   Su richiesta della Commissione qualsiasi entità governativa, direttamente o indirettamente coinvolta nella compilazione di dati relativi al debito e al disavanzo dello Stato membro interessato, o la cui contabilità è utilizzata per tale compilazione (nel seguito «l'entità interessata») fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle indagini. Lo Stato membro interessato è informato di tali richieste all'entità interessata da parte della Commissione.

    2.   La Commissione dichiara la finalità della richiesta, specificando che essa è presentata a norma della presente decisione, e deve indicare un termine per la risposta, che non può essere inferiore a quattro settimane.

    Articolo 4

    Audizioni

    Al fine di raccogliere informazioni o spiegazioni circa fatti o documenti relativi all'oggetto di un'indagine la Commissione può sentire ogni persona coinvolta direttamente o indirettamente nella compilazione dei dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico che accetti di essere sentita, e può mettere a verbale le risposte. L'entità interessata è informata prima dell'audizione di qualsiasi suo rappresentante o membro del personale. La persona sentita può richiedere l'assistenza di un rappresentante dell'entità interessata o di un consulente legale.

    Articolo 5

    Ispezioni

    1.   I funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a svolgere un'ispezione hanno il potere di:

    a)

    accedere a tutti i locali dell'entità interessata;

    b)

    accedere a tutti i dati e i conti dell'entità interessata, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati;

    c)

    fare o ottenere qualsiasi forma di copia o estratto di qualsiasi dato e conto;

    d)

    apporre i sigilli a qualsiasi dato e conto nella misura e per il periodo di tempo necessario per la raccolta di indizi concreti per l'indagine, senza ostacolare le attività essenziali dell'entità interessata.

    e)

    sentire qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'entità interessata relativamente a spiegazioni su fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'indagine, alle condizioni stabilite nell'articolo 4.

    2.   I funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a svolgere un'ispezione devono presentare un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e la finalità dell'ispezione e la relativa data di inizio.

    3.   L'entità interessata coopera pienamente con la Commissione ai fini dell'ispezione.

    4.   Su richiesta della Commissione i membri del personale delle autorità statistiche degli Stati membri interessati prestano attivamente assistenza ai funzionari e alle altre persone che li accompagnato autorizzati dalla Commissione. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 1.

    5.   Qualora i funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che un'entità si oppone a un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato provvede a fornire loro l'assistenza necessaria in base alla normativa nazionale.

    6.   Se la normativa nazionale prevede che sia necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per svolgere l'ispezione, tale autorizzazione viene richiesta dalla Commissione. In tali casi l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria è presentata contestualmente all'autorizzazione scritta di cui al paragrafo 2.

    Articolo 6

    Diritto di formulare osservazioni

    Prima dell'adozione della relazione di cui all'articolo 7, la Commissione invita lo Stato membro interessato a presentare per iscritto le osservazioni sulle risultanze preliminari.

    Tale invito è formulato per iscritto e indica un termine per la presentazione di tali osservazioni che non può essere inferiore a quattro settimane.

    Articolo 7

    Relazioni

    1.   La Commissione adotta una relazione contenente le sue risultanze e le osservazioni presentate dallo Stato membro interessato alla luce delle indagini svolte in conformità del presente capo, e trasmette tale relazione allo Stato membro.

    2.   La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e la rende pubblica.

    3.   La Commissione (Eurostat) deve tenere debitamente informati sui risultati dell'indagine il comitato del sistema statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica.

    4.   Qualsiasi raccomandazione della Commissione al Consiglio di imporre un'ammenda allo Stato membro interessato si basa sulla relazione di cui al paragrafo 1.

    Articolo 8

    Durata

    1.   La Commissione adotta la relazione di cui all'articolo 7 non più tardi di dieci mesi dopo la notifica della sua decisione di avviare un'indagine in conformità dell'articolo 2. In casi eccezionali, quando le indagini siano ostacolate o qualora l'acquisizione delle informazioni necessarie per le indagini implichi procedure eccessivamente lunghe, la Commissione può prorogare il termine di cinque mesi.

    2.   Le ispezioni sono completate entro sei mesi dalla data di inizio. In casi eccezionali, quando le ispezioni siano ostacolate o qualora l'acquisizione delle informazioni nel quadro delle ispezioni comporti procedure eccessivamente lunghe, la Commissione può prorogare il termine di tre mesi.

    CAPO III

    DIRITTO DELLA DIFESA E RISERVATEZZA

    Articolo 9

    Diritto della difesa

    Il principio del diritto della difesa si applica a qualsiasi attuazione della presente decisione.

    Articolo 10

    Accesso al fascicolo

    Lo Stato membro interessato ha il diritto di accedere su richiesta a tutti i documenti e agli altri elementi oggettivi raccolti dalla Commissione che possano servire come prove a supporto della raccomandazione al Consiglio di imporre un'ammenda a detto Stato membro.

    I documenti ottenuti dallo Stato membro interessato mediante l'accesso al fascicolo sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente decisione.

    Articolo 11

    Rappresentanza legale

    Lo Stato membro interessato, qualsiasi entità interessata, qualsiasi persona che lavori per tale entità o qualsiasi altra persona fisica interessata ha diritto alla rappresentanza legale durante le indagini.

    Articolo 12

    Riservatezza e segreto professionale

    Le indagini di cui al capo II sono condotte nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto professionale. I funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione non divulgano informazioni acquisite nell'ambito dell'indagine che siano coperte dall'obbligo di segreto professionale e di riservatezza.

    I documenti o le informazioni ottenute dalla Commissione nel corso delle indagini sono utilizzate unicamente ai fini della presente decisione.

    CAPO IV

    CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELL'AMMENDA

    Articolo 13

    Importo massimo

    L'importo totale dell'ammenda non deve superare lo 0,2 % del più recente prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti dello Stato membro interessato, quale definito nel SEC 95, nel corso dell'anno precedente.

    Articolo 14

    Criteri relativi all'entità dell'ammenda

    1.   La Commissione si assicura che l'ammenda raccomandata sia efficace, proporzionata e dissuasiva. L'ammenda è determinata sulla base di un importo di riferimento che può essere modulato al rialzo o al ribasso prendendo in considerazione le circostanze specifiche di cui al paragrafo 3.

    2.   L'importo di riferimento è pari al 5 % dell'impatto più ampio dell'errata rappresentazione sul livello del disavanzo pubblico o del debito pubblico dello Stato membro per gli anni pertinenti cui si riferisce la notifica nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

    3.   Tenuto conto dell'importo massimo di cui all'articolo 13, la Commissione prende in considerazione in ciascun caso, ove opportuno, le seguenti circostanze:

    a)

    la gravità e gli effetti più generali dell'errata rappresentazione, in particolare l'impatto dell'errata rappresentazione sul funzionamento della governance economica rafforzata dell'Unione;

    b)

    il fatto che l'errata rappresentazione sia il risultato provato di negligenza grave o, in alternativa, ne sia stata provata la volontarietà;

    c)

    il fatto che l'errata rappresentazione sia stata prodotta da un'unica entità o, in alternativa, che sia il risultato dell'azione concertata di due o più entità;

    d)

    la ripetizione, la frequenza o la durata dell'errata rappresentazione da parte dello Stato membro interessato. In tal caso, l'importo di riferimento è il più ampio rilevato e va moltiplicato per il numero di anni, nei quattro anni dall'ultima notifica, in cui si è verificata l'errata rappresentazione;

    e)

    il livello di diligenza e di cooperazione, o in alternativa il livello di ostruzionismo, mostrato dallo Stato membro interessato nell'individuazione dell'errata rappresentazione e nel corso delle indagini.

    Articolo 15

    Termine di prescrizione per la riscossione delle ammende

    1.   Il diritto della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1173/2011 deve essere esercitato entro un periodo di cinque anni.

    2.   Il periodo decorre dal giorno in cui la decisione del Consiglio è notificata allo Stato membro interessato.

    3.   La prescrizione per il recupero delle ammende si interrompe a ogni azione intrapresa dalla Commissione ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o è sospesa per tutto il periodo in cui l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

    CAPO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

    (2)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

    (3)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

    (4)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

    (5)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


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