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Document 32012D0632

    Decisione 2012/632/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 , che modifica la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea

    GU L 282 del 16.10.2012, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2018; abrog. impl. da 32018D1944

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/632/oj

    16.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 282/46


    DECISIONE 2012/632/PESC DEL CONSIGLIO

    del 15 ottobre 2012

    che modifica la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 1o marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/127/PESC (1).

    (2)

    Il 25 luglio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2060 (2012) modificando in tal modo l’embargo sulle armi imposto dal punto 5 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1907 (2009).

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/127/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All’articolo 1 della decisione 2010/127/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

    a)

    all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Eritrea da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

    b)

    alle forniture di materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, preventivamente autorizzate dal comitato istituito a norma dell’UNSCR 751 (1992), il cui mandato è stato ampliato dall’UNSCR 1844 (2008) («Comitato delle sanzioni»).»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 51 del 2.3.2010, pag. 19.


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