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Document 32012D0632
Council Decision 2012/632/CFSP of 15 October 2012 amending Decision 2010/127/CFSP concerning restrictive measures against Eritrea
Decisione 2012/632/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 , che modifica la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea
Decisione 2012/632/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 , che modifica la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea
GU L 282 del 16.10.2012, p. 46–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2018; abrog. impl. da 32018D1944
16.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/46 |
DECISIONE 2012/632/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2012
che modifica la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/127/PESC (1). |
(2) |
Il 25 luglio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2060 (2012) modificando in tal modo l’embargo sulle armi imposto dal punto 5 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1907 (2009). |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/127/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1 della decisione 2010/127/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a) |
all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Eritrea da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale; |
b) |
alle forniture di materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, preventivamente autorizzate dal comitato istituito a norma dell’UNSCR 751 (1992), il cui mandato è stato ampliato dall’UNSCR 1844 (2008) («Comitato delle sanzioni»).» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 51 del 2.3.2010, pag. 19.