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Document 32012D0541

2012/541/UE: Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2012 , relativa agli aiuti di Stato n. SA.26534 (C 27/10, ex NN 6/09) concessi dalla Grecia a favore di Enómeni Klostoÿfantourgía [United Textiles] AE [notificata con il numero C(2011) 9385] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 279 del 12.10.2012, p. 30–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/541/oj

12.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2012

relativa agli aiuti di Stato n. SA.26534 (C 27/10, ex NN 6/09) concessi dalla Grecia a favore di Enómeni Klostoÿfantourgía [United Textiles] AE

[notificata con il numero C(2011) 9385]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/541/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, del trattato (1), e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Dopo aver ricevuto informazioni secondo le quali la Grecia prevedeva di concedere una garanzia statale per nuovi prestiti, pari a 35 milioni di EUR, volti a finanziare Enómeni Klostoÿfantourgía AE (nota in inglese come «United Textiles», e di seguito denominata con suddetto nome), la Commissione, con lettere datate 11 settembre 2008, 14 ottobre 2008, 20 ottobre 2008, 18 novembre 2008 e 4 dicembre 2008 ha chiesto alle autorità greche di presentare osservazioni in merito a tale misura. Le autorità greche hanno replicato con lettere del 15 ottobre 2008 e 10 novembre 2008, ma le risposte fornite erano incomplete.

(2)

Il 3 marzo 2009 la Commissione ha pertanto emesso un’ingiunzione di fornire informazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di esecuzione dell’articolo 93 (2) del trattato CE (3), chiedendo alla Grecia di presentare tutte le informazioni necessarie per valutare se United Textiles avesse ricevuto aiuti di Stato e se tali aiuti fossero compatibili con il mercato interno. La Grecia ha presentato le informazioni richieste con lettera dell’11 marzo 2009.

(3)

La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito alla misura di Stato di cui al considerando 1, così come diverse misure supplementari concernenti United Textiles e le sue banche erogatrici, con lettere del 20 marzo 2009, 8 febbraio 2010, 17 marzo 2010, 19 luglio 2010 e 23 agosto 2010. Le autorità greche hanno risposto con lettere del 7 aprile 2009, 25 febbraio 2010, 26 marzo 2010, 13 agosto 2010 e 30 agosto 2010.

(4)

Su richiesta delle autorità greche, il 7 luglio 2010 si è tenuto un incontro. In quell’occasione è stato presentato un nuovo progetto di piano di ristrutturazione per United Textiles. La società ha riconosciuto che il nuovo piano non era collegato a precedenti misure di ristrutturazione adottate nel 2007, che avevano fallito.

(5)

Con lettera del 27 ottobre 2010, la Commissione ha informato la Grecia di aver deciso di avviare la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato di funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), rispetto alle seguenti misure:

a)

una garanzia statale concessa nel maggio 2007;

b)

una rinegoziazione dei debiti relativi ai contributi previdenziali avvenuta nel 2009;

c)

una garanzia statale concessa nel giugno 2010.

(6)

La Grecia ha trasmesso le sue osservazioni in merito alla decisione della Commissione di avviare il procedimento («la decisione di avvio del procedimento») il 31 dicembre 2010.

(7)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4). La Commissione ha invitato gli interessati a trasmettere le loro osservazioni in merito alle misure in oggetto.

(8)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni di United Textiles il 7 e 9 febbraio 2011. Tali osservazioni sono state trasmesse alla Grecia, a cui è stata data la possibilità di esprimere un parere in merito. Le sue osservazioni sono pervenute il 4 maggio 2011.

(9)

La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità greche il 28 luglio 2011, a cui la Grecia ha risposto con lettera del 30 agosto 2011.

(10)

Su richiesta delle autorità greche, il 4 aprile 2011 si è tenuto un incontro. In quell’occasione le autorità greche hanno presentato osservazioni in merito alle presunte misure di aiuto.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI PRESUNTI AIUTI

II.a.   I potenziali beneficiari

(11)

United Textiles è una grande azienda tessile greca quotata alla borsa di Atene. Nel 2008, il 45 % delle sue vendite è stato realizzato in Grecia (38 % nel 2007), il 54 % in altri paesi dell’UE (60 % nel 2007) e l’1 % in paesi extra-UE (2 % nel 2007).

(12)

Nel 2009 la totalità dei suoi attivi ammontava a 201,7 milioni di EUR con un fatturato pari a 4,5 milioni di EUR (limitate vendite delle scorte). Le vendite degli anni precedenti ammontavano a 30,6 milioni di EUR per il 2008 e 74,7 milioni di EUR per il 2007. Alla fine del 2009 l’impresa contava 839 dipendenti. Ha quattro controllate in tre paesi, Bulgaria, Albania ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Il suo principale azionista è una società off-shore denominata European Textiles Investments Ltd (Mauritius).

(13)

United Textiles si occupa della produzione di capi di abbigliamento, fibre e tessuti che vende tanto sul mercato all’ingrosso quanto su quello al dettaglio. Ha 12 stabilimenti in diverse regioni della Grecia. Suddetti stabilimenti e quelli delle controllate di cui al considerando 12 non sono operativi dal 2008 a causa della mancanza di capitale circolante.

(14)

La situazione dell’impresa è peggiorata costantemente almeno dal 2004, con un graduale calo delle vendite, un utile ante imposte negativo e un patrimonio netto negativo dal 2008. Tale patrimonio netto negativo significa che, ai sensi della legislazione greca, l’impresa potrebbe essere liquidata (5).

(15)

Dal 2001, in base alle sue relazioni annuali, l’impresa ha ricevuto un limitato sostegno da parte delle banche erogatrici, e le linee di credito e i mutui sono stati ridotti. Da giugno 2008, gran parte delle attività della società si è interrotta. La produzione si è arrestata quasi completamente a marzo 2009. A luglio 2008 il principale azionista della società ha deciso di non partecipare a un aumento di capitale programmato. Dal 2008, i pagamenti di quasi tutti i suoi crediti bancari sono in arretrato. Da febbraio 2010, la negoziazione delle sue azioni alla borsa di Atene è stata sospesa. Stando agli annunci pubblicati dalla società sulla sua pagina Web (6) e su quella della borsa di Atene (7), il suo bilancio per il 2010 non è stato pubblicato a causa di un’interruzione delle attività in corso il 29 agosto 2011, data dell’ultimo comunicato disponibile.

(16)

Le banche greche che concedono crediti a United Textiles e sono coinvolte negli aiuti di Stato in esame sono Ethnikí Trápeza tis Elládos [Banca nazionale di Grecia], Emporikí Trápeza [Banca commerciale, «Banca Emporiki»], Agrotikí Trápeza tis Elládos [Banca agricola di Grecia], Alpha Bank ed Eurobank. Sono tutte banche commerciali che forniscono una gamma completa di prodotti e servizi finanziari. Hanno tutte delle controllate in altri paesi dell’Unione europea, in particolare Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Regno Unito (8).

II.b.   Le misure in esame

(17)

Nel periodo 2007–2010 nei confronti di United Textiles sono state adottate tre misure di Stato che potrebbero contenere elementi di aiuto di Stato. Tali misure sono descritte ai considerando da 18 a 23.

Misura 1:   garanzia statale di maggio 2007

(18)

Il 30 maggio 2007 alla Banca nazionale di Grecia, una delle banche erogatrici di United Textiles, è stata accordata una garanzia statale per un nuovo credito che includeva: a) la rinegoziazione di un prestito esistente pari a 7,5 milioni di EUR e b) un nuovo prestito pari a 12,5 milioni di EUR. La garanzia statale copriva l’80 % del prestito. Il nuovo prestito aveva un tasso di interesse equivalente al tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread pari all’1,85 % (9), che il 30 maggio 2007 ha generato un tasso di interesse totale pari al 6,10 %. La garanzia statale non prevedeva alcun premio. Secondo il contratto di rinegoziazione presentato, il prestito esistente era coperto da un’ipoteca su un’attività immobilizzata. Secondo le relazioni annuali presentate da United Textiles per il 2007, 2008 e 2009, il nuovo prestito era coperto da una garanzia fornita dal principale azionista ed era stato altresì previsto che fosse garantito da ipoteche sugli attivi, anche non si fa riferimento ad alcuna concessione di ipoteche.

(19)

La garanzia è stata concessa ai sensi di una decisione ministeriale del 26 gennaio 2007 (decisione n. 2/75172/0025/26.01.2007). Tale decisione prevedeva la possibilità di concedere garanzie statali su finanziamenti in essere a imprese industriali, minerarie, del settore dell’allevamento e alberghiere situate nella prefettura di Imathia (dove si svolge una parte delle attività di United Textiles). Il regime non escludeva le imprese in difficoltà e non comportava il pagamento di alcun premio per la garanzia statale. Non prevedeva alcun criterio oggettivo per la selezione dei beneficiari. Il regime non è stato notificato ai sensi dell’articolo 108 TFUE, e pertanto la Commissione si riserva il diritto di indagare su qualsiasi altro aiuto di Stato eventualmente concesso a titolo di tale regime.

(20)

Sulla base della garanzia, gli accordi di prestito sono stati sottoscritti in data 11 ottobre 2007.

Misura 2:   rinegoziazione dei debiti relativi ai contributi previdenziali

(21)

Il 25 maggio 2009 le autorità greche hanno rinegoziato i debiti relativi ai contributi previdenziali in sofferenza dell’impresa per il periodo 2004-2009, che erano pari a 14,57 milioni di EUR e il cui pagamento è stato scaglionato in 96 rate mensili da 0,19 milioni di EUR ciascuna. La rinegoziazione è avvenuta ai sensi della legge 3762/2009 (10). Alcuni dei debiti rinegoziati erano già stati inclusi in precedenti rinegoziazioni che non erano state rispettate. Secondo le informazioni fornite, sembra che finora United Textiles non abbia pagato nessuno di suddetti contributi.

Misura 3:   la garanzia statale di ottobre 2009 e giugno 2010

(22)

Il 30 giugno 2010, con decisione ministeriale n. 2/35129/0025, lo Stato greco ha concesso una garanzia alle banche erogatrici di United Textiles, vale a dire la Banca nazionale di Grecia, la Banca commerciale, la Banca agricola di Grecia, Alpha Bank ed Eurobank. Tale garanzia riguardava il progetto di un nuovo prestito sindacato di 63,6 milioni di EUR suddiviso in tre componenti, per le seguenti finalità:

a)

36,6 milioni di EUR per la rinegoziazione dei prestiti concessi alla società dalle banche erogatrici nel periodo agosto 2008–settembre 2009. Secondo le informazioni disponibili, i prestiti in questione avevano un tasso di interesse equivalente al tasso Euribor a 3-6 mesi maggiorato dall’1,25 % al 3 %. Allo stesso modo, in base alle informazioni disponibili, inizialmente tali prestiti non erano stati coperti da una garanzia statale;

b)

15 milioni di EUR per finanziare il pagamento dei debiti in sofferenza dovuti dalla società a Stato, fornitori e propri dipendenti;

c)

12 milioni di EUR per finanziare investimenti e costi operativi.

(23)

Il prestito sindacato in questione era stato progettato per una durata di nove anni. La decisione ministeriale recante concessione della garanzia n. 2/35129/0025 non specificava alcun tasso di interesse relativo ai crediti in questione. Si limitava ad affermare che i prestiti dovevano essere calcolati al tasso di mercato. La garanzia statale copriva l’80 % del credito. Lo Stato avrebbe ricevuto un premio annuo pari al 2 % dell’ammontare medio annuo in sospeso. Oltre alla garanzia statale, alle banche erogatrici doveva essere fornita un’ulteriore garanzia per il nuovo prestito sotto forma di quote societarie nell’azienda, per almeno il 25,9 % del totale delle azioni, nonché ipoteche di primo livello sui beni immobiliari reali dell’azienda. Lo Stato non avrebbe ricevuto alcuna cauzione per la sua garanzia, ma in caso di ricorso alla garanzia la cauzione sarebbe stata trasferita allo Stato.

(24)

La garanzia concessa nel giugno 2010 ai sensi della decisione ministeriale n. 2/35129/0025 ha revocato una garanzia concessa in precedenza, il 2 ottobre 2009 (decisione ministeriale n. 2/71055/0025). Questa garanzia anteriore era stata concessa per un nuovo prestito pari a 40 milioni di EUR che era destinato anche a finanziare la rinegoziazione dei prestiti concessi alla società nel periodo agosto 2008–febbraio 2009 [cfr. considerando 22, lettera a)]. Ma il prestito di 40 milioni di EUR non è mai stato erogato, quindi la garanzia di ottobre 2009 non è stata attivata. Suddetta garanzia è stata invece sostituita dalla nuova garanzia di giugno 2010, che copriva il prestito sindacato di 63,6 milioni di EUR. Secondo le autorità greche, tale cambiamento è da imputare al fatto che il credito di 40 milioni di EUR non era più sufficiente a coprire il fabbisogno di liquidità dell’azienda.

(25)

Nonostante la garanzia, il prestito in questione non è stato mai concesso. Alla luce delle gravi difficoltà della società, le banche hanno evitato di firmare il contratto di prestito e non hanno mai erogato il prestito.

III.   MOTIVI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(26)

Nella decisione di avvio del 27 ottobre 2010, la Commissione ha messo in dubbio il fatto che i termini delle garanzie statali del 2007 (misura 1) e del 2010 (misura 3) corrispondessero alle condizioni di mercato e fossero conformi alla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di garanzie (11) («la comunicazione sulle garanzie»).

(27)

Per quanto concerne la rinegoziazione degli obblighi previdenziali in sofferenza (misura 2), nella decisione di avvio del 27 ottobre 2010 la Commissione ha messo in dubbio il fatto che un creditore privato avrebbe accettato una rinegoziazione del debito di qualsiasi tipo in tali circostanze. La prospettiva di ottenere un rimborso tardivo del debito appariva remota, in quanto United Textiles versava già in gravi difficoltà finanziarie e aveva interrotto gran parte della sua produzione.

(28)

La Commissione ha pertanto esaminato le misure in esame per valutare se esse costituissero un aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o se fossero compatibili con esso.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA GRECIA E DEL BENEFICIARIO

(29)

Le informazioni fornite in merito alle misure in questione dalle autorità greche e dal beneficiario, United Textiles, possono essere riassunte come segue.

IV.a.   Misura 1: Garanzia statale di maggio 2007

(30)

Per quanto concerne la misura 1, le osservazioni trasmesse dalla Grecia e dal beneficiario in gran parte si sovrappongono e la Commissione intende riassumerle congiuntamente.

(31)

La Grecia e il beneficiario riconoscono che al momento della garanzia del 2007 l’azienda era in difficoltà, secondo loro a causa della concorrenza internazionale da parte di paesi con produzione a basso costo. La Grecia riconosce di aver concesso le garanzie.

(32)

La Grecia e il beneficiario sostengono che la garanzia del 2007 non costituisce un aiuto, in quanto non era selettiva: non era destinata a United Textiles, ma è stata accordata sulla base di una decisione ministeriale che non riguardava solo United Textiles, ma anche altre società.

(33)

La Grecia e il beneficiario sostengono inoltre che la garanzia del 2007 è stata concessa ai sensi della legge greca 2322/1995, che permetteva al ministro delle Finanze di concedere garanzie statali a istituti bancari per prestiti finalizzati alla rinegoziazione di debiti o all’apporto di nuovo capitale circolante.

(34)

La Grecia e il beneficiario affermano che prima di ricevere la garanzia, la società ha presentato alle autorità greche un piano di ristrutturazione con il finanziamento delle banche, ma senza alcuna garanzia statale. Alla Commissione non è mai stato formalmente presentato nessun piano di ristrutturazione di questo tipo.

(35)

La Grecia sostiene inoltre che la garanzia del 2007 è stata concessa conformemente alle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. La Grecia sostiene che la garanzia non copriva più dell’80 %, ed è stata concessa per prestiti a tassi di interesse di mercato. La Grecia sostiene che il credito era stato garantito correttamente dalla proprietà ipotecata e dalle garanzie personali degli azionisti e che è stato concesso per una determinata operazione e durata.

(36)

La Grecia e il beneficiario sostengono che il beneficiario è una delle più grandi aziende tessili della Grecia, che impiega una notevole forza lavoro e opera principalmente nelle regioni vicine al confine.

(37)

La Grecia e il beneficiario sostengono anche che la Banca nazionale di Grecia (la banca finanziatrice) abbia accettato di rifiutare la garanzia statale, prendendo al suo posto un’ipoteca sui beni immobili appartenenti a United Textiles e rendendo così inattiva la garanzia.

(38)

Infine la Grecia e il beneficiario sostengono che la garanzia sia stata incorporata nella garanzia del 2010, in modo da creare un approccio integrato alla liquidazione dei crediti della società.

IV.b.   Misura 2: rinegoziazione dei debiti previdenziali in sofferenza

(39)

La Grecia e il beneficiario sostengono che la misura si basa sulla legge 3762/2009, una legge generale applicabile a tutte le imprese con obblighi assicurativi pubblici in sofferenza o non corrisposti; tale misura non è pertanto selettiva.

IV.c.   Misura 3: garanzia statale di giugno 2010

(40)

La Grecia riconosce di aver accordato la garanzia del 2010, affermando di averlo fatto in quanto la garanzia precedente del 2009 (che non è mai stata erogata) non era più sufficiente a coprire il fabbisogno di liquidità dell’azienda, e pertanto la garanzia del 2009 è stata incorporata in quella del 2010.

(41)

La Grecia sostiene che la garanzia del 2010 era conforme agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà («gli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione») (12), e non conferisce alcun vantaggio a United Textiles. Sostiene inoltre che non vi è alcuna violazione del principio «una tantum» previsto dagli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, giacché la garanzia del 2010 sostituisce quella del 2009 e modifica diverse disposizioni della garanzia del 2007 (cfr. misura 1, considerando 18). La garanzia del 2010 incorpora pertanto la totalità delle clausole che disciplinano i crediti della società in un unico testo insieme alle disposizioni unificate. La Grecia precisa inoltre che la garanzia non è ancora in vigore, in quanto non è stata approvata dall’ufficio competente del ministero.

(42)

Infine, la Grecia ha informato la Commissione che la garanzia del 2010 non è ancora stata attivata, in quanto la società non ha sottoscritto alcun contratto di credito con nessuna banca né è stato erogato alcun prestito. Le autorità greche richiamano l’attenzione della Commissione sul fatto che, secondo la decisione ministeriale di approvazione della garanzia n. 2/35129/0025/28.06.2010, le prime due rate del prestito (pari a 36,6 milioni e 15 milioni di EUR) dovevano essere versate entro il 28 luglio 2010 e questa data è passata, quindi in base ai suoi stessi termini la garanzia non può in realtà essere attivata.

(43)

United Textiles sostiene che il contratto di prestito in questione non sia stato sottoscritto e di conseguenza non sia stato definito alcun tasso di interesse. Quando questo avverrà, il tasso sarà a condizioni di mercato.

(44)

Per quanto concerne il piano di ristrutturazione del 2010 (cfr. considerando 4), United Textiles sostiene di prevedere una drastica riduzione della produzione e, pertanto, il previsto ripristino della redditività non falsa la concorrenza.

V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(45)

In questa sezione la Commissione intende valutare le misure sulla base dei fatti sopra esposti e delle argomentazioni addotte dalla Grecia e da United Textiles. In primo luogo la Commissione intende valutare la situazione di United Textiles al momento delle misure in esame, allo scopo di determinare se l’impresa fosse o meno in difficoltà (sezione V.a). In secondo luogo, la Commissione intende valutare se le misure in esame si configurino come aiuti di Stato (sezione V.b). In terzo luogo, se una misura costituisce effettivamente un aiuto di Stato, la Commissione intende valutare se tale aiuto sia compatibile con il mercato interno (sezione V.c).

V.a.   Situazione dell’impresa

(46)

Come indicato ai considerando 14 e 15 e illustrato più dettagliatamente nella tabella 1 sottostante, i risultati finanziari e d’esercizio della società sono peggiorati in maniera significativa nel periodo 2004-2009.

Tabella 1

Principali dati finanziari relativi a United Textiles (milioni di EUR)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fatturato

154,3

97,5

64,6

74,7 (13)

30,6

4,5

Risultato operativo prima del prelievo fiscale

–89,6

–61,3

–49,3

–38,5

–62,4

–60,6

Perdite accumulate

264,1

316

378,3

418,7

481

520,3 (14)

Capitale sociale

276,3

283,3

280,8

288,9

290,4

290,4 (14)

Patrimonio netto

95,2

35,7

32,9

4,6

–49,1

– 111,5

Capitale di prestito/capitale di rischio

281 %

692 %

829 %

6 243 %

– 561 %

– 280 %

Dati tratti dai bilanci 2004-2009.

(47)

Sulla base di questi dati finanziari, la Commissione conclude che nel momento dell’adozione delle misure in esame (2007-2010) la società era «in difficoltà» ai sensi del punto 10 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione ritiene altresì che la società sia attualmente in difficoltà.

(48)

Per quanto concerne il punto 10, lettera a), degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, durante il periodo 2004-2009 il capitale sociale della società, come indicato nei suoi bilanci, non è andato perduto e, di fatto, è aumentato. Nello stesso periodo, il patrimonio netto della società è tuttavia diminuito, raggiungendo un livello minimo nel 2007 e livelli negativi nel 2008 e 2009. La società non ha adottato le misure adeguate per affrontare tale diminuzione del suo patrimonio, come previsto dalla legislazione greca (15). Le misure a disposizione della società sarebbero state un aumento di capitale o una capitalizzazione delle perdite, che avrebbero azzerato il capitale sociale. Ma, nel caso della United Textiles, sembra che sarebbe stata possibile solo una capitalizzazione delle perdite, vista la criticità della sua situazione finanziaria (cfr. tabella 1) e la sua difficoltà di accesso ai finanziamenti (cfr. considerando 15). La Commissione ritiene pertanto che la società abbia effettivamente perso più della metà del suo capitale sociale.

(49)

Per quanto concerne il punto 10, lettera c), degli orientamenti, a partire dal 2008 la società ha soddisfatto i criteri che le permettono di essere oggetto di procedure concorsuali fondate sull’insolvenza ai sensi del diritto greco (16).

(50)

Infine, con riferimento al punto 11 degli orientamenti, gli indicatori caratteristici di un’impresa in difficoltà come un incremento delle perdite, diminuzione del fatturato e crescente indebitamento sono ravvisabili almeno dal 2004.

V.b.   Presenza di aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

(51)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, afferma che «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(52)

La Commissione intende ora valutare se le misure adottate a favore di United Textiles costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

V.b.1.   Misura 1: garanzia statale di maggio 2007

a)   Risorse dello Stato

(53)

Tale garanzia statale è stata effettivamente concessa mediante risorse statali, in quanto è stata accordata direttamente dallo Stato. La decisione è stata presa dal ministro competente per cui essa è imputabile allo Stato. Il criterio delle risorse di Stato è quindi soddisfatto.

b)   Vantaggio

(54)

La Grecia e il beneficiario sostengono che la Banca nazionale di Grecia (la banca finanziatrice) ha accettato di rinunciare alla garanzia statale, prendendo al suo posto un’ipoteca sui beni immobili appartenenti a United Textiles e rendendo così inattiva la garanzia. A sostegno della loro affermazione, la Grecia e il beneficiario presentano una lettera della Banca nazionale di Grecia del 24 dicembre 2010, in risposta a una lettera di United Textiles del 23 dicembre 2010.

(55)

La Commissione non può accettare suddetta argomentazione. Nella lettera presentata, la Banca nazionale di Grecia afferma solamente di essere disposta a esaminare lo scambio di garanzie proposto a talune condizioni, tra cui le principali sono che le attività oggetto di ipoteca vengano scelte dalla banca e che lo scambio sia accettato da tutte le parti interessate. La Commissione ritiene quindi che la Banca nazionale di Grecia non abbia effettivamente accettato lo scambio di garanzie proposto.

(56)

La Grecia sostiene inoltre che la garanzia del 2007 sia stata concessa in linea con le norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. La Grecia sostiene che la garanzia non copriva più dell’80 %, ed è stata concessa per prestiti a tassi di interesse di mercato.

(57)

La Commissione non può accettare suddetto ragionamento e ritiene che la garanzia del 2007 abbia effettivamente conferito un vantaggio indebito a United Textiles. Secondo i punti 2.2 e 3.2 della comunicazione sulle garanzie, un debitore a cui non viene applicato un prezzo di mercato per una garanzia ottiene un vantaggio. In alcuni casi, un debitore in difficoltà finanziarie non troverebbe un istituto finanziario disposto a concedergli un credito ad alcuna condizione senza una garanzia statale.

(58)

La garanzia del 2007 è stata concessa per prestiti a un’impresa in difficoltà e non doveva essere corrisposto alcun premio al garante, ovvero allo Stato. Alla luce dei punti 3.2. e 4.2 della comunicazione sulle garanzie, la Commissione ricorda che la situazione finanziaria della società era peggiorata notevolmente nel periodo 2004-2007, che i suoi crediti erano in arretrato e che dal 2001 le sue banche erogatrici stavano limitando il loro sostegno nonché riducendo linee di credito e prestiti. La Commissione ritiene che United Textiles, essendosi trovata in difficoltà al momento della concessione dell’aiuto, debba essere classificata nella categoria di credito con un basso livello di copertura.

(59)

La Commissione osserva inoltre che, secondo i rapporti annuali della società del 2007, 2008 e 2009, era ancora previsto che il prestito garantito fosse coperto dal patrimonio della società: chiaramente questo non era ancora avvenuto (cfr. considerando 18). La Commissione osserva inoltre che nel dicembre 2010 è stato suggerito alla Banca nazionale di Grecia (la banca finanziatrice) di rifiutare la garanzia statale, prendendo al suo posto un’ipoteca sui beni immobili appartenenti a United Textiles (cfr. considerando 37). La Commissione ritiene che suddetta proposta rappresenti una chiara indicazione che tale garanzia non era stata accordata. Le autorità greche sostengono che la garanzia del 2007 era coperta da un’ipoteca sui beni della società e da garanzie personali fornite dagli azionisti (cfr. considerando 35). I fatti in esame mostrano, tuttavia, solo la presenza delle garanzie personali fornite dai soci. La Commissione ritiene quindi che il prestito in questione non fosse garantito.

(60)

La Commissione dubita pertanto che un garante privato avrebbe offerto una simile garanzia e che una banca privata avrebbe accettato di finanziare la società senza la garanzia statale, in quanto sarebbe estremamente difficile per una società in una situazione del genere rimborsare il credito e di conseguenza per il garante evitare di dover onorare la garanzia. La Commissione ritiene pertanto che l’importo dell’aiuto derivante dalla garanzia del 2007 sia pari all’intero ammontare del credito garantito, vale a dire 16 milioni di EUR (l’80 % di 20 milioni di EUR).

c)   Selettività

(61)

La Grecia e il beneficiario sostengono che la garanzia del 2007 non costituisca un aiuto, in quanto non selettiva: non era limitata a United Textiles, ma è stata accordata sulla base della decisione ministeriale n. 2/75172/0025/26.01.2007, che non riguardava solo United Textiles, ma anche altre imprese.

(62)

La Commissione osserva che la decisione ministeriale su cui si basava la garanzia era mirata ad alcuni settori in una determinata area geografica, vale a dire la prefettura di Imathia. Inoltre, nel caso in oggetto, le autorità greche avevano un ampio margine di manovra per quanto riguarda la concessione della garanzia a favore di United Textiles, in quanto non erano stati fissati criteri oggettivi per decidere se concedere o meno una garanzia. In assenza di tali criteri oggettivi, la misura era realmente selettiva, in quanto le autorità potevano applicarla individualmente su base discrezionale (17). Secondo la giurisprudenza consolidata, allorché l’ente che concede vantaggi finanziari dispone di un potere discrezionale che gli consente di determinare i destinatari o le condizioni del provvedimento concesso, quest’ultimo non può considerarsi avere carattere generale (18). Il criterio di selettività è pertanto soddisfatto.

d)   Distorsione della concorrenza e conseguenze per gli scambi tra Stati membri

(63)

United Textiles opera in un settore i cui prodotti sono ampiamente oggetto di scambio tra Stati membri e in cui esiste un’intensa concorrenza. Al momento dell’adozione delle misure di aiuto, United Textiles era un’impresa che realizzava gran parte delle sue vendite in altri Stati membri (cfr. considerando 11). Gli aiuti in questione hanno conferito a United Textiles un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti (cfr. considerando 45, 46 e 47). Secondo una giurisprudenza consolidata, quando un aiuto di Stato rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti degli Stati membri nello stesso segmento di mercato tali imprese sono da considerarsi come colpite dall’aiuto (19). Il criterio relativo alla distorsione della concorrenza e alle conseguenze per gli scambi tra Stati membri è pertanto soddisfatto.

(64)

La banca che ha concesso il prestito che beneficia della garanzia del 2007 è la Banca nazionale di Grecia. L’indagine ha dimostrato che la banca non ha tratto alcun beneficio dalla garanzia. La garanzia è stata concessa per un nuovo contratto di credito, con una nuova durata di 10 anni. Ai sensi del punto 2.3.1 della comunicazione sulle garanzie, possono esistere anche aiuti concessi al mutuante qualora una garanzia statale sia accordata a posteriori per un prestito senza un’adeguata modifica delle sue condizioni; nel caso in oggetto tuttavia, le condizioni del prestito esistente sono state modificate mediante il cambiamento della durata del credito. La Commissione ritiene pertanto che la garanzia del 2007 non costituisse un aiuto al mutuante.

(65)

Allo stesso tempo, l’unico effetto della garanzia del 2007 è stato che la banca non ha cercato di riscuotere il suo credito immediatamente. La banca avrebbe tuttavia potuto recuperare il credito esistente mediante una procedura di liquidazione. La Commissione osserva qui che il prestito del 2007 era già stato garantito da un’ipoteca su un’attività immobilizzata (20).

(66)

La Commissione conclude che la garanzia statale di maggio 2007 (misura 1) costituisce un aiuto di Stato illegittimo concesso a United Textiles ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(67)

La Commissione ritiene che la garanzia statale di maggio 2007 non costituisca un aiuto di Stato concesso alla banca finanziatrice, la Banca nazionale di Grecia, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

V.b.2.   Misura 2: rinegoziazione degli obblighi previdenziali in sofferenza

a)   Risorse dello Stato

(68)

La Commissione osserva che lo scopo dei contributi previdenziali è il finanziamento degli enti previdenziali, ossia persone giuridiche istituite ai sensi del diritto pubblico e operanti sotto la supervisione dello Stato. La mancata riscossione di tali contributi priva lo Stato di risorse. Suddetto criterio è pertanto soddisfatto.

b)   Vantaggio

(69)

La Commissione osserva che a United Textiles è stato effettivamente concesso un periodo di otto anni nel quale rispettare un obbligo finanziario, in un momento in cui stava affrontando gravi difficoltà finanziarie e vi erano elevate probabilità di inadempimento. Conformemente con la giurisprudenza consolidata, allo scopo di stabilire se la mancata esecuzione dei debiti abbia conferito a United Textiles un vantaggio selettivo, e se tale vantaggio possa essere considerato aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è necessario dimostrare che la società non avrebbe potuto ottenere tale vantaggio in normali condizioni di mercato (21). La domanda essenziale da porsi è se in tali circostanze il comportamento dello Stato fosse paragonabile al comportamento di un creditore privato prudente.

(70)

Secondo le autorità greche, United Textiles non aveva rispettato precedenti accordi di rinegoziazione. Alla società era stata effettivamente concessa una proroga di otto anni per il pagamento di un obbligo finanziario pari a 14,57 milioni di EUR (cfr. considerando 16) in un momento in cui stava affrontando gravi difficoltà finanziarie e vi erano elevate probabilità di inadempimento. Tale proroga non sarebbe stata concessa da un creditore operante in normali condizioni di mercato, soprattutto visto il fallimento delle precedenti rinegoziazioni.

(71)

La Commissione conclude che il comportamento delle autorità greche non è paragonabile a quello di un creditore privato prudente, in quanto la rinegoziazione del 2009 ha avuto luogo nonostante il fallimento dei precedenti accordi di rinegoziazione, la società era già in gravi difficoltà finanziarie e gran parte della sua produzione era stata interrotta; pertanto il rimborso del debito appariva improbabile.

(72)

La Commissione ritiene pertanto che la rinegoziazione dei debiti relativi ai contributi previdenziali del 2009 abbia conferito alla società un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

c)   Selettività

(73)

Le autorità greche e il beneficiario affermano che la rinegoziazione è stata basata su disposizioni nazionali generali, applicabili a tutte le imprese in Grecia (22), e di conseguenza la misura non era selettiva.

(74)

La Commissione non può accettare suddetta argomentazione. Nel caso in oggetto, le autorità greche avevano un ampio margine di manovra in merito alla gestione degli obblighi previdenziali di United Textiles, in quanto non erano stati fissati criteri oggettivi per decidere se procedere o meno alla rinegoziazione. In assenza di tali criteri oggettivi, la misura era realmente selettiva in quanto le autorità potevano applicarla individualmente su base discrezionale (23). Secondo la giurisprudenza consolidata, qualora l’ente che concede il contributo finanziario disponga di un potere discrezionale che gli consenta di scegliere i beneficiari o le condizioni alle quali fornire l’assistenza, tale assistenza non può essere considerata di natura generale (24). Il criterio di selettività è pertanto soddisfatto.

d)   Distorsione della concorrenza e conseguenze per gli scambi tra Stati membri

(75)

Infine, il criterio della distorsione della concorrenza e delle conseguenze per gli scambi tra Stati membri è soddisfatto per i motivi di cui al considerando 63.

e)   Conclusione sulla presenza di aiuti nella misura 2

(76)

La Commissione conclude che la rinegoziazione degli obblighi in materia previdenziale in sofferenza del 2009 costituisce un aiuto di Stato concesso a United Textiles ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(77)

L’importo di tale aiuto è pari a 14,57 milioni di EUR, il totale dei debiti in sofferenza rinegoziati il 25 maggio 2009.

V.b.3.   Misura 3: garanzia statale del giugno 2010

(78)

La Commissione osserva che l’impresa ha cessato le attività nel 2009, e da allora non ha nemmeno pubblicato i suoi bilanci (cfr. considerando 15). La garanzia non era sufficiente a garantire alcun nuovo finanziamento e l’impresa non ha ripreso le sue attività mentre la garanzia era disponibile. In queste circostanze, la Commissione ritiene che la garanzia non abbia falsato né minacciato di falsare la concorrenza. Essa non costituisce, pertanto, un aiuto di Stato.

V.c.   Compatibilità degli aiuti con il mercato interno

V.c.1.   Generalità

(79)

Giacché le misure 1 e 2 costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è necessario valutare se esse siano compatibili alla luce delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo.

V.c.2.   Impresa in difficoltà

(80)

Come indicato ai considerando da 46 a 50, i risultati finanziari e d’esercizio della società sono peggiorati in maniera significativa nel periodo 2004-2009. La Commissione conclude che la società era in difficoltà ai sensi dei punti 10 e 11 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione al momento dell’adozione delle misure in esame (2007–2010) e la Grecia e il beneficiario concordano. La Commissione ritiene altresì che la società sia ancora in difficoltà, in quanto da allora la situazione non è migliorata.

V.c.3.   Deroghe di cui all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE

(81)

Le deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere d) ed e), TFUE, chiaramente non sono applicabili e non sono state invocate dalle autorità greche.

(82)

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), stabilisce che l’aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato interno qualora esso sia destinato «a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione». United Textiles opera in un’area assistita a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), e pertanto potrebbe essere potenzialmente ammissibile agli aiuti di Stato a finalità regionale.

(83)

Gli orientamenti in materia di aiuti regionali 2007–2013 («gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale») (25) in vigore al momento dell’applicazione della garanzia del 2007 e della rinegoziazione dei debiti del 2009 (misure 1 e 2) fissano le condizioni per l’approvazione degli aiuti regionali all’investimento.

(84)

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale escludono chiaramente le imprese in difficoltà dal loro ambito di applicazione. United Textiles si trovava già in difficoltà al momento dell’adozione delle misure 1 e 2, pertanto non era ammissibile agli aiuti di Stato a finalità regionale. La Commissione conclude che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(85)

La Commissione intende altresì valutare la compatibilità delle misure in questione ai sensi del regolamento della Commissione (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato («il regolamento generale di esenzione per categoria») (26). La Commissione osserva che gli aiuti alle imprese in difficoltà non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria. United Textiles si trovava già in difficoltà al momento dell’adozione delle misure 1 e 2, pertanto gli aiuti concessi a United Textiles non erano compatibili ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria.

(86)

La Commissione deve inoltre valutare se qualcuna delle misure in questione possa essere compatibile in base alle norme in materia di crisi di cui al quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica («il quadro di riferimento temporaneo») (27). La Commissione osserva tuttavia che United Textiles era chiaramente un’impresa in difficoltà prima del 1o luglio 2008 e pertanto non era ammissibile agli aiuti a norma del quadro di riferimento temporaneo.

(87)

Dato che United Textiles era un’impresa in difficoltà al momento dell’adozione delle misure, la compatibilità degli aiuti può essere valutata solo alla luce degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, ovvero ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

(88)

In primo luogo, la Commissione ritiene che le misure non possano essere considerate compatibili in quanto aiuti per il salvataggio. La garanzia non ha una durata limitata di sei mesi, come previsto al punto 25, lettera c), degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e, inoltre, la rinegoziazione del debito, paragonabile a un credito, supera il periodo di sei mesi ammissibile in caso di aiuti per il salvataggio. Le misure non sono limitate all’importo minimo necessario, previsto al punto 25, lettera d), degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e calcolato sulla base della formula contenuta nell’allegato a tali linee guida.

(89)

In secondo luogo, nessuna delle misure può essere considerata compatibile come aiuto per la ristrutturazione. La Grecia e il beneficiario affermano che prima di ottenere la garanzia del 2007, la società aveva presentato alle autorità greche un piano di ristrutturazione finanziato dalle banche e senza alcuna garanzia statale. Alla Commissione non è mai stato formalmente presentato nessun piano di ristrutturazione di questo tipo. Un piano di ristrutturazione rappresenta una condizione necessaria per garantire il ripristino della redditività a lungo termine di un’impresa, ma suddette misure sono state adottate in assenza di un piano di ristrutturazione. Le prove prodotte dall’indagine dimostrano chiaramente l’assenza di un piano di questo tipo, nonché il fallimento di tutti gli sforzi di ristrutturazione in quel periodo, al punto che la società ha praticamente smesso di operare ed è uscita dalla borsa. Nonostante questo fallimento nella ristrutturazione, lo Stato ha continuato a fornire capitale circolante a United Textiles mediante la garanzia statale del 2007. La Commissione ritiene pertanto che le misure 1 e 2 abbiano costituito un mero aiuto al funzionamento non fondato su alcun processo di ristrutturazione credibile.

(90)

Infine, non è stata ufficialmente presentata alcuna misura di compensazione ai sensi dei punti da 38 a 42 degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione.

(91)

Con riferimento all’ammissibilità di United Textiles agli aiuti per la ristrutturazione, la Commissione osserva che l’azienda ha ricevuto aiuti al funzionamento almeno dal 2007, quando già si trovava in difficoltà. La Commissione ritiene che si tratti di una violazione del principio «una tantum» e dimostra come le difficoltà dell’azienda siano di natura ricorrente e che gli aiuti alla società abbiano distorto la concorrenza contrariamente all’interesse comune. Il beneficiario sostiene inoltre che la garanzia del 2007 sia stata incorporata nella garanzia del 2010, in modo da creare un approccio integrato alla liquidazione dei crediti della società. Ma la Commissione ritiene che non esistano prove a sostegno della presenza di un approccio integrato alla ristrutturazione, in quanto le misure di aiuto del 2007, 2009 e 2010 sono state adottate per diversi anni senza il progetto di singola ristrutturazione o la strategia necessari al ripristino della redditività della società.

(92)

La Commissione conclude che il principio «una tantum» non è stato rispettato.

(93)

Infine, visto che al momento dell’adozione delle misure in esame United Textiles si trovava in difficoltà, la Commissione non ritiene che vi siano altre normative in materia di aiuti di Stato in virtù delle quali i presunti aiuti possano essere giudicati compatibili con il TFUE.

V.c.4.   Conclusione sulla compatibilità

(94)

La Commissione conclude che le misure 1 e 2 sono incompatibili con il TFUE.

VI   RECUPERO

(95)

La Commissione conclude che la garanzia statale del 2007 e la rinegoziazione degli obblighi previdenziali in sofferenza del 2009 costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. La Commissione conclude che la garanzia statale del 2010 non costituisce un aiuto di Stato.

(96)

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 stabilisce che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuto illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario».

(97)

Dato che le misure in esame sono considerate aiuti illeciti e incompatibili, l’aiuto deve essere oggetto di recupero in modo da ristabilire la situazione esistente sul mercato prima della concessione di suddetto aiuto. L’aiuto deve essere recuperato dal momento del conferimento del vantaggio al beneficiario, cioè dal momento in cui è stato messo a disposizione del beneficiario, e deve comprendere gli interessi fino al suo effettivo recupero.

(98)

L’elemento di aiuto incompatibile nella garanzia statale del 2007 (misura 1) è pari al totale del prestito garantito. La Commissione ritiene che l’aiuto così concesso a United Textiles ammonti a 16 milioni di EUR.

(99)

L’elemento di aiuto incompatibile nella misura 2 è pari al totale dei debiti rinegoziati, pertanto gli aiuti concessi a United Textiles in questo modo sono pari a 14,57 milioni di EUR. I pagamenti effettuati e diversi dagli importi versati in virtù del contratto possono essere detratti dalla somma totale da recuperare in quanto aiuti illeciti e incompatibili.

(100)

L’importo esatto da recuperare e l’interesse da applicare alle somme recuperate devono essere calcolati dalla Grecia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’aiuto di Stato concesso dalla Grecia a favore di Enómeni Klostoÿfantourgía AE in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato di funzionamento dell’Unione europea, nel 2007 sotto forma di garanzia statale e nel 2009 sotto forma di rinegoziazione degli obblighi previdenziali in sofferenza, è incompatibile con il mercato interno.

2.   La garanzia statale concessa nel 2010 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

1.   La Grecia recupera gli aiuti di Stato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, presso il beneficiario.

2.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui sono divenuti disponibili per il beneficiario fino alla data del loro reale recupero.

3.   L’interesse è calcolato su base composta ai sensi del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (28).

4.   La Grecia annulla tutti i pagamenti rimanenti degli aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 3

1.   Il recupero degli aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è immediato ed effettivo.

2.   La Grecia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della suddetta.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a)

l’importo complessivo (capitale e interessi di recupero) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b)

la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2.   La Grecia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione, fino al completo recupero degli aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Su richiesta della Commissione, trasmette immediatamente le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2012

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 357 del 30.12.2010, pag. 18.

(2)  Successivamente rinumerato articolo 88 del trattato CE; poi, ancora in seguito, con effetto dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono stati sostituiti dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(3)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(4)  Cfr. nota 1.

(5)  Ai sensi dell’articolo 47 della legge greca 2190/1920, se il patrimonio netto scende al di sotto del 50 % del capitale sociale, gli azionisti devono, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio contabile in questione, decidere se sciogliere la società o adottare altre misure.

(6)  http://www.unitedtextiles.com/Alist.asp?catid=312&section=0.08.00.

(7)  http://www.ase.gr/content/gr/companies/ListedCo/Profiles/pr_press.asp?Cid=111&coname=%C5%CD%D9%CC%C5%CD%C7+%CA%CB%D9%D3%D4%CF%DB%D6%C1%CD%D4%CF%D5%D1%C3%C9%C1+%C1%2E%C5%2E

(8)  Come indicato nelle relazioni finanziarie e nei siti Internet delle banche.

(9)  Ivi inclusa un’imposta dello 0,6 % applicata a tutti i crediti in Grecia (ad eccezione di mutui e crediti agricoli, per cui l’imposta è pari allo 0,12 %).

(10)  Riferimento della pubblicazione FEK A’75 del 15 maggio 2009.

(11)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(12)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(13)  Aumento conseguente all’incremento di fondi che ha consentito il funzionamento di più fabbriche.

(14)  Settembre 2009.

(15)  Cfr. nota 4.

(16)  Cfr. nota 4.

(17)  Cfr. comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3). Si veda anche la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-241/94 Francia/Commissione (Kimberly Clark Sopalin), Raccolta 1996, pag. I-4551

(18)  Sentenza del Tribunale di primo grado (ora Tribunale) nella causa 152/99 Hamsa/Commissione, Raccolta 2002, pag. 3049, punti 156-157.

(19)  Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-730/79 Philip Morris Holland/Commissione, Raccolta 1980, pag. 2671

(20)  È anche importante sottolineare che, come norma generale, in Grecia le banche accettano come garanzia solamente beni il cui valore derivante dalla «vendita di emergenza» (circa il 75 % del valore di mercato) sia almeno pari al prestito.

(21)  Cfr. per esempio la sentenza della Corte di giustizia nella causa C 342/96 Spagna/Commissione, Racc. 1999, pag. I-2459; la sentenza del Tribunale di primo grado (ora Tribunale) nella causa T 152/99 Hamsa/Commissione, Racc. 2002, pag II-3049; la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-256/97, DM Transport, Racc. 1999, pag. I-3913.

(22)  Legge 3762/2009, riferimento della pubblicazione FEK A’75 del 15 maggio 2009.

(23)  Cfr. nota 14.

(24)  Cfr. nota 15.

(25)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(26)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

(27)  GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1, modificata dalla comunicazione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, GU C 303 del 15.12.2009, pag. 6.

(28)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


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