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Document 32012D0540

2012/540/UE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011 , relativa all’aiuto di Stato C 25/08 (ex NN 23/08) riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di France Télécom [notificata con il numero C(2012) 9403] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 279 del 12.10.2012, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/540/oj

12.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

relativa all’aiuto di Stato C 25/08 (ex NN 23/08) riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di France Télécom

[notificata con il numero C(2012) 9403]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/540/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a) (2),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (3) a norma dei suddetti articoli e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con denuncia del 4 ottobre 2002 completata il 16 gennaio 2003, la Commissione è stata informata del fatto che la Francia aveva dato esecuzione a un aiuto a favore di France Télécom che avrebbe alleviato parzialmente gli oneri finanziari di quest’ultima, soprattutto quelli connessi al finanziamento delle pensioni. Con lettera datata 17 marzo 2004, la Francia ha comunicato alla Commissione alcune informazioni che quest’ultima aveva richiesto in merito alla denuncia.

(2)

Con lettere datate 2 aprile 2004 e 24 febbraio 2006, i ricorrenti hanno fornito informazioni supplementari in merito alla denuncia.

(3)

Con lettera del 20 maggio 2008, la Commissione ha informato la Francia della decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») relativamente a tale aiuto.

(4)

La Francia ha presentato le sue osservazioni il 18 luglio 2008.

(5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sull’aiuto in questione.

(6)

Il 22 settembre 2008, la Commissione ha ricevuto le osservazioni da parte di France Télécom e, dopo una proroga della scadenza, ha ricevuto le osservazioni dei ricorrenti e di un operatore di telecomunicazioni rispettivamente il 1o e il 16 ottobre 2008. La Commissione le ha quindi trasmesse alla Francia dandole la possibilità di commentarle, ed ha ricevuto i commenti della Francia con lettera del 13 febbraio 2009.

(7)

Il 16 febbraio 2009, France Télécom ha presentato delle osservazioni in cui si attira l’attenzione della Commissione su una sentenza del Tribunale del 28 novembre 2008 (5) che, secondo lei, conferma le sue argomentazioni. Il 14 maggio 2009, l’operatore di telecomunicazioni di cui al considerando 6 ha presentato informazioni supplementari rispetto alle sue osservazioni in corso di procedimento, facendo riferimento a una decisione della Commissione datata 11 febbraio 2009 (6) che, secondo lui, sostiene le sue osservazioni.

(8)

Sono state tenute delle riunioni tra i rappresentanti della Commissione e di France Télécom, su richiesta di quest’ultima, il 17 dicembre 2009, il 23 settembre 2010 e il 12 ottobre 2010. France Télécom ha trasmesso osservazioni supplementari il 18 ottobre 2010.

(9)

Il 18 marzo 2010, su richiesta della Commissione, la Francia ha fornito precisazioni e un aggiornamento di alcuni dati contenuti nelle sue osservazioni iniziali, che ha integrato con un richiamo sul contenuto di queste ultime.

(10)

Il 22 settembre 2010, le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione nuove osservazioni e hanno chiesto una riunione, che si è tenuta il 22 ottobre 2010. Con lettera del 28 ottobre 2010, la Commissione ha trasmesso loro le precisazioni sui fatti emerse nel corso della riunione e le osservazioni supplementari di France Télécom, invitando la Francia a formulare le sue eventuali osservazioni. La Commissione ha trasmesso il 17 novembre 2010 ulteriori precisazioni richieste dalle autorità francesi per preparare le loro osservazioni il 10 novembre 2010.

(11)

Con lettera del 9 dicembre 2010, completata il 24 giugno 2011, la Francia ha trasmesso le sue ulteriori osservazioni, integrate da un aggiornamento di alcuni dati contenuti nelle sue osservazioni iniziali. Alcune riunioni hanno avuto luogo con le autorità francesi il 28 giugno e il 4 luglio 2011. Sono state presentate nuove osservazioni il 7 ottobre 2011.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

(12)

Le misure oggetto del presente procedimento riguardano le modifiche introdotte nel 1996 nel regime degli oneri sostenuti dall’azienda France Télécom per il pagamento delle pensioni del proprio personale avente status di funzionario statale. Il regime precedente era stato definito al momento della creazione nel 1990 di France Télécom come azienda distinta dall’amministrazione dello Stato. Di fatto, la legge del 1990 riprendeva la pratica anteriore per quanto riguardava gli oneri sociali di France Télécom. Nel 1996 è stato istituito un nuovo regime in occasione, da una parte, della costituzione di France Télécom come società anonima, della sua quotazione in borsa e dell’acquisto di una parte consistente del suo capitale, e dall’altra, dell’apertura totale alla concorrenza dei mercati in cui operava, in Francia e negli altri Stati membri dell’Unione europea. Il regime introdotto nel 1996 è sostanzialmente tuttora in vigore.

2.1.   Quadro giuridico dello status di France Télécom e dei suoi dipendenti tra il 1990 e il 1996

2.1.1.   Status di France Télécom e situazione del suo personale tra il 1990 e il 1996

(13)

Conformemente alla legge n. 90-568 del 2 luglio 1990 (in prosieguo «la legge del 1990») (7), France Télécom è stata costituita in qualità di gestore pubblico dotato di personalità giuridica. In precedenza, essa formava una direzione generale del ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Con la medesima legge, la piena proprietà dei beni mobili e immobili dello Stato assegnati ai servizi dipendenti da tale direzione generale è stata trasferita a pieno diritto e a titolo gratuito a France Télécom.

(14)

L’articolo 3 della legge del 1990 affida in particolare a France Télécom la missione: i) di garantire tutti i servizi pubblici di telecomunicazione nelle relazioni ed internazionali; ii) di definire, sviluppare e gestire le reti pubbliche necessarie alla fornitura di tali servizi e di assicurare la loro connessione con le reti straniere; iii) di fornire ogni altro servizio, impianti e reti di telecomunicazione, come pure di sviluppare reti che distribuiscano via cavo servizi di radiodiffusione sonora o di televisione.

(15)

Ai sensi dell’articolo 29 della legge del 1990, i dipendenti di France Télécom hanno uno statuto particolare, adottato conformemente alla legge sui diritti e doveri dei dipendenti pubblici e della legge recante disposizioni statutarie relative alla funzione pubblica dello Stato. La legge del 1990 permetteva l’impiego di dipendenti di diritto comune sulla base di convenzioni collettive nel quadro definito da un contratto di programmazione stipulato tra lo Stato e l’azienda. Questo prevedeva un tetto del 3 % dei dipendenti per tale tipo di assunzione.

(16)

Proseguendo la prassi di bilancio precedente, la legge del 1990 stabiliva all’articolo 30 l’attribuzione delle responsabilità afferenti al finanziamento delle prestazioni sociali tra lo Stato francese e France Télécom, nel modo seguente:

«I dipendenti in servizio e quelli in pensione del ministero delle poste e telecomunicazioni, nonché i gestori pubblici che rientrano nello status generale dei dipendenti statali, come pure i loro aventi diritto, beneficiano delle prestazioni in natura di assistenza sanitaria, maternità e invalidità, attraverso la mutua generale delle P.T.T. alle condizioni previste al libro III e al capitolo II del titolo I del libro VII del codice della sicurezza sociale. Tuttavia, la parte dei contributi a carico dello Stato ai sensi dell’articolo L. 712-9 è posta a carico dei gestori pubblici per i propri dipendenti.

La liquidazione e il servizio delle pensioni corrisposte in applicazione del codice delle pensioni di anzianità civili e militari ai dipendenti pubblici di La Poste e di France Télécom sono effettuati dallo Stato. In contropartita, i gestori pubblici sono tenuti a versare al Tesoro:

a)

l’importo della trattenuta effettuata sul trattamento del dipendente, il cui tasso è stabilito dall’articolo L. 61 del codice delle pensioni civili e militari di vecchiaia;

b)

un contributo complementare che consente l’assunzione integrale degli oneri delle pensioni di vecchiaia concesse e da concedere ai propri dipendenti.

Gli oneri derivanti dall’applicazione ai dipendenti di La Poste e di France Télécom delle disposizioni di cui all’articolo L. 134-1 del codice della sicurezza sociale incombono interamente ai gestori pubblici.

Un decreto del Consiglio di Stato stabilisce, ove occorra, le condizioni di applicazione delle presenti disposizioni».

(17)

Tra il 1991 e il 1996, in applicazione dell’articolo 30 della legge del 1990, il contributo «aziendale» [vale a dire il «contributo complementare» di cui al punto b) dell’articolo 30 della legge del 1990 nella sua redazione iniziale] che incombeva a France Télécom per l’impiego dei propri funzionari era stabilito sulla base della differenza tra l’importo totale delle pensioni versate dallo Stato francese e la quota pagata dai dipendenti in attività sul loro stipendio. France Télécom partecipava inoltre ai cosiddetti regimi di «compensazione» e di «sovracompensazione», che prevedevano trasferimenti per assicurare l’equilibrio tra i regimi pensionistici dei dipendenti di altri enti pubblici. La quota dello stipendio per il finanziamento degli obblighi di pensione dei dipendenti era fissata, in applicazione dell’articolo L. 61 del codice delle pensioni civili e militari di anzianità, mediante prelevamento di una trattenuta sullo stipendio del dipendente, fissata al 7,85 % dello stipendio di riferimento lordo.

(18)

I versamenti di France Télécom, passati da 920 milioni di EUR a 1 151 milioni di EUR tra il 1991 e il 1996, erano i seguenti:

Tabella 1

Versamenti dipendenti e aziendali per le pensioni France Télécom 1991-1996  (8)

(milioni di EUR)

 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

A /Totale pensioni versate

939

983

1 070

1 079

1 173

1 214

a 1/contributi salariali

195

201

217

213

229

238

a 2/contributo aziendale

743

782

853

866

944

976

B/Compensazione-sovracompensazione

176

188

277

136

201

175

Oneri totali (A + B)

1 115

1 171

1 348

1 215

1 375

1 389

Quota totale France Télécom (a2 + B)

920

970

1 131

1 002

1 146

1 151

(19)

France Télécom contabilizzava le spese per le pensioni sulla base dei contributi versati. Data l’evidenza dell’incremento di tali spese, tenuto conto dell’evoluzione prevedibile delle pensioni da erogare ai suoi ex dipendenti, France Télécom inseriva nella sua contabilità un accantonamento annuale destinato a distribuire l’effetto stimato degli aumenti futuri dei pagamenti su un periodo di 30 anni. La consistenza totale dell’accantonamento così costituito fino al 1996 era di 23,4 miliardi FRF (3,6 miliardi EUR). Secondo le autorità francesi, essendo lo Stato francese il proprio assicuratore, non procedeva da parte sua alla costituzione di accantonamenti per tali pensioni (9).

2.1.2.   Le modifiche introdotte nello statuto di France Télécom e la situazione dei suoi dipendent a partire dal 1996

(20)

La legge n. 96-660 del 26 luglio 1996 (10) (in prosieguo «la legge del 1996») ha modificato alcune disposizioni della legge del 1990. Con effetto dal 31 dicembre 1996, essa ha, da una parte, conferito a France Télécom il titolo di azienda nazionale soggetta alle disposizioni legislative applicabili alle società anonime, nella misura in cui non fossero contrarie alla legge e, dall’altra, ha trasferito a titolo gratuito la maggior parte dei beni, diritti e obbligazioni della persona giuridica di diritto pubblico France Télécom all’azienda nazionale France Télécom.

(21)

Il capitale dell’impresa France Télécom SA («France Télécom») è stato costituito con decreto in 25 miliardi di FRF (3,8 miliardi di EUR) a partire da fondi propri presenti nel bilancio al 31 dicembre 1995. Le azioni di France Télécom sono state ammesse nell’ottobre 1997 al mercato primario della Borsa di Parigi nonché al New York Stock Exchange (NYSE). Secondo il rapporto annuale per il 1998, il capitale di France Télécom era ripartito tra lo Stato al 63,6 %, investitori privati per il 31,2 %, il personale di France Télécom per il 3,2 % e Deutsche Telekom per il 2 %. A partire dal 7 settembre 2004, con la cessione del 10,85 % del capitale, la partecipazione dello Stato francese non era più maggioritaria. In seguito tale parte è diminuita ancora, fino ad attestarsi al 26,65 % del capitale al 31 dicembre 2008. Tuttavia, con il 26,65 % dei diritti di voto e in mancanza di altri gruppi di azionisti significativi, lo Stato francese nomina il presidente-Direttore Generale, rimane il principale azionista di France Télécom e può in pratica determinare l’esito del voto degli azionisti sulle questioni che richiedono la maggioranza semplice (11).

(22)

Il cambiamento dello statuto di France Télécom previsto dalla legge del 1996 ha inoltre dato origine a diverse disposizioni relative al proprio personale. Secondo tale legge, l’insieme dei funzionari di France Télécom è dipendente dell’azienda nazionale France Télécom e fa capo alla gestione di quest’ultima. Il personale con la qualifica di funzionario conserva tale status e le garanzie connesse. Le condizioni d’impiego dei funzionari dipendenti di France Télécom sono identiche a quelle dei dipendenti statali: beneficiano della garanzia dell’impiego e non possono essere licenziati se non per gravi motivi, nei casi stabiliti dalla legge. Per quanto concerne l’assunzione di nuovo personale, la legge del 1996 permetteva a France Télécom di procedere fino al 1o gennaio 2002 con nuove assunzioni, consentendo inoltre di assumere dipendenti a contratto secondo il regime di diritto comune.

(23)

Al 31 dicembre 1996, France Télécom aveva 165 200 dipendenti, di cui il 94,1 % funzionari. Di fatto, senza aspettare il termine del 1o gennaio 2002 stabilito dalla legge del 1996, France Télécom ha messo fine all’assunzione di funzionari sin dal 1997. Di conseguenza, il numero di funzionari è diminuito del 47 % in dieci anni, passando dai 133 434 nel 1997 a 69 892 nel 2007. Tale diminuzione è nettamente più marcata di quella degli effettivi totali di France Télécom (- 25 %), che si è attestata a 124 166 dipendenti al 31 dicembre 2007.

(24)

L’articolo 6 della legge del 1996 ha inoltre modificato l’articolo 30 della legge del 1990 aggiungendo le due lettere c) e d) al testo originale. La legge impone a France Télécom di versare al Tesoro pubblico, in contropartita della liquidazione e servizio da parte dello Stato delle pensioni corrisposte al personale funzionario di France Télécom:

«c)

[…], un contributo aziendale con carattere liberatorio, dovuto a partire dal 1o gennaio 1997, proporzionale alle somme versate a titolo di trattamento soggetto a trattenuta a fini pensionistici. Il tasso del contributo liberatorio è calcolato in modo da allineare i livelli di oneri sociali e fiscali obbligatori gravanti sui salari di France Télécom a quelli delle altre imprese del settore delle telecomunicazioni ricomprese nel diritto comune delle prestazioni sociali, per i rischi comuni ai dipendenti di diritto comune e ai funzionari dello Stato. Il tasso può essere oggetto di una revisione in caso di modifica di detti oneri. Le modalità della determinazione e del versamento allo Stato del contributo aziendale sono fissati per decreto in sede di Consiglio di Stato;

d)

[…], un contributo forfetario eccezionale, il cui importo e le cui modalità di versamento saranno fissate nella legge finanziaria prima del 31 dicembre 1996».

(25)

La legge del 1996 ha inoltre escluso France Télécom dal campo di applicazione del meccanismo delle compensazioni generali e specifiche per l’anzianità previste dalla legge del 1990 che si traduce, per France Télécom, nel versamento di compensazioni e sovracompensazioni supplementari alla contribuzione aziendale, indicate nella tabella 1. Tra il 1991 e il 1996, gli importi versati a tale titolo rappresentavano il 18 % delle pensioni versate ai funzionari.

(26)

Il contributo aziendale liberatorio istituito con la legge del 1996 sostituisce il contributo complementare previsto al comma b) dell’articolo 30 della legge del 1990. Tale contributo si fonda su un tasso di equità concorrenziale basato su una perequazione del livello dei contributi sociali e fiscali obbligatori a parità di salario netto. Il metodo di perequazione è basato su una ricostituzione di quello che sarebbe l’importo degli oneri di un concorrente che desse lavoro a dipendenti soggetti al diritto comune dei contributi sociali, comprese le pensioni, assicurando loro un salario netto uguale a quello dei funzionari di France Télécom aventi un’identica struttura d’impiego.

(27)

Il metodo esclude i contributi versati dai concorrenti per assicurare i rischi non comuni ai dipendenti e ai funzionari, in particolare la disoccupazione e i crediti dei dipendenti in caso di risanamento o di messa in liquidazione giudiziaria dell’impresa (in prosieguo «Assicurazione Garantita dei Salari» o «AGS»). Al momento della votazione della legge del 1996, questa differenza tra France Télécom e i suoi concorrenti non è passata inosservata al legislatore, il quale constatava che: «la combinazione delle disposizioni dell’articolo 6 permette a France Télécom di essere sgravata dei contributi UNEDIC che i suoi concorrenti potenziali, invece, versano» (12).

(28)

Il contributo aziendale di France Télécom, ricalcolato ogni anno, viene espresso in percentuale dei trattamenti di riferimento lordi dei funzionari in servizio. Il tasso del contributo aziendale è stato in media del […] (13) % tra il 1997 e il 2010 ed è stabilito come indicato nella tabella 2, secondo le osservazioni della Francia:

Tabella 2

Contributi aziendali liberatori pagati da France Télécom tra il 1997 e il 2010

Anno

Tasso contribuzione

Milioni di EUR

1997

36,20 %

1 088,9

1998

35,40 %

1 069,6

1999

36,70 %

1 108,5

2000

36,40 %

1 085,0

2001

37,00 %

1 088,6

2002

37,70 %

1 100,1

2003

37,60 %

1 085,0

2004

[…]%

1 048,6

2005

[…]%

984,6

2006

[…]%

957,6

2007

[…]%

917,6

2008

[…]%

859,2

2009

[…]%

805,4

2010

[…]%

744,5

(29)

La cessazione dell’assunzione di funzionari a partire dal 1997 ha stabilito un massimale dell’organico dei funzionari in servizio di France Télécom. Nonostante il pensionamento di una parte notevole dei funzionari tra il 1991 e il 2010, la tabella mostra che i contributi aziendali di 744 milioni di EUR versati da France Télécom nel 2010 erano inferiori di 407 milioni di EUR agli oneri delle pensioni che l’azienda versava allo Stato francese prima dell’entrata in vigore della riforma nel 1996, ed erano equivalenti alla sola contribuzione aziendale che France Télécom versava 20 anni prima nel 1991 (1 151 milioni di EUR e 743 milioni di EUR rispettivamente, cfr. tabella 1).

(30)

La riforma introdotta dalla legge del 1996 fa sì che l’importo della contribuzione di France Télécom diminuisca in valore assoluto e non sia più legata al numero di funzionari andati in pensione. Il trasferimento degli oneri allo Stato che introduce la legge del 1996 ha luogo quando le previsioni utilizzate dal Senato constatavano un aumento significativo dell’onere delle pensioni a partire dal 2005, passando a 13 miliardi FRF (1,98 miliardi EUR) nel 2007, 21,5 miliardi FRF (3,3 miliardi FRF) nel 2017 e 34 miliardi FRF (6,1 miliardi EUR) nel 2027 (14).

(31)

Il dibattito sul disegno di legge all’Assemblea Nazionale e al Senato menziona un importo di 250 miliardi FRF di trasferimento di oneri pensionistici verso il bilancio dello Stato, che 100 miliardi FRF di contributi annuali e 40 miliardi FRF di contributi supplementari non riescono a coprire, anche aggiungendo il prodotto della cessione di una parte delle azioni dell’impresa. Lo stesso dibattito indica un importo stimato massimo di 40 miliardi FRF di contributi straordinari per diminuire le dimensioni dell’onere nuovo e gravoso per lo Stato. Tale importo è stato stabilito con la consulenza delle banche perché sia compatibile con un tasso d’indebitamento su fondi propri del 150 % e perché corrisponda alle riserve costituite dall’azienda a fini pensionistici e al costo aggiuntivo per lo Stato, su dieci anni, e dieci anni soltanto, risultante dalla differenza tra le pensioni versate e il contributo liberatorio percepito da quel momento in poi (15).

(32)

Il fine di compensazione dello Stato è richiamato, non solo nella formulazione dell’articolo 30 della legge votata dal legislatore e nel corso del dibattito sul disegno di legge del 1996, ma anche nel Rapporto annuale di France Télécom 1997, che segnala il «pagamento allo Stato francese di un contributo straordinario di 37,5 miliardi di franchi relativo alle pensioni future degli ex funzionari». (16). Gli accantonamenti costituiti da France Télécom le hanno consentito di diminuire lo sforzo finanziario netto da prodigare, dal momento che essa si è limitata a pagare, in un solo anno, il costo aggiuntivo della riforma per lo Stato per dieci anni.

(33)

In tal modo appare evidente che l’accantonamento destinato a distribuire nel tempo l’effetto degli aumenti contributivi futuri derivanti dalla legge del 1990, che France Télécom aveva costituito annualmente per un importo cumulativo di 23,4 miliardi FRF (3,6 miliardi EUR) nel 1996, è stato preso in considerazione per la definizione dell’importo del contributo straordinario (o «conguaglio»). La parte del contributo eccedente gli accantonamenti costituiti copriva il costo aggiuntivo per un periodo di dieci anni. L’ammontare di tale contributo è stato fissato tenendo conto dell’importo già accantonato dall’azienda come si evince chiaramente dal dibattito dell’epoca.

(34)

Infatti, dato il carattere di liberatoria del contributo aziendale annuo istituito con la legge del 1996, l’obbligo di France Télécom si limita da quel momento al versamento di tale contributo, senza altro impegno di copertura degli eventuali deficit futuri, né del regime pensionistico dei suoi funzionari, né di altri regimi della funzione pubblica. L’accantonamento contabile è diventato quindi privo di oggetto a causa della legge del 1996. L’accantonamento è stato ripreso nell’utile nel conto economico di France Télécom al 31 dicembre 1996, per un valore di 17,5 miliardi FRF (2,7 miliardi EUR) nel risultato netto (17).

(35)

Inoltre, l’ammontare del contributo forfetario straordinario previsto dalla legge del 1996 in contropartita della liquidazione e del servizio da parte dello Stato delle pensioni corrisposte al personale funzionario di France Télécom è stato stabilito a 37,5 miliardi FRF dalla legge finanziaria 1997, cioè a 5,71 miliardi EUR. Esso è stato finanziato da un aumento dei debiti a breve e a lungo termine dell’azienda (18) e pagato a più riprese tra gennaio e ottobre 1997. L’entrata di tale contributo complementare ha permesso di riportare il deficit delle amministrazioni pubbliche francesi a 41,8 miliardi EUR nel 1997. Senza tale contributo, il deficit avrebbe rappresentato il 3,7 % del PIL per quell’anno.

(36)

L’entrata costituita da tale contributo è stata assegnata all’Ente Pubblico di Gestione del Contributo Straordinario di France Télécom istituito dalla legge finanziaria per il 1997. Il contributo straordinario costituisce, con eventuali prodotti finanziari che esso genera, l’unica entrata dell’ente. Le sue spese assumono la forma di un rimborso annuale al bilancio dello Stato, che viene registrato in entrata dal 2006 nel conto speciale pensioni per le pensioni civili e militari dello Stato. Tale versamento è stato fissato a 1 miliardo FRF (152,4 milioni di EUR) per il 1997, maggiorato in seguito del 10 % ogni anno, salvo disposizione specifica contraria in legge finanziaria. La vita dell’ente pubblico ha temine dopo il rimborso integrale delle sue entrate allo Stato (19).

(37)

L’applicazione delle disposizioni previste dalla legge finanziaria 1997 che stabilisce i versamenti annuali portava ad una durata di vita dell’ente pubblico stimata a 17 anni nel 1999, senza remunerazione della sua tesoreria (20). Tuttavia, a causa dei versamenti annuali più consistenti di quelli previsti dalla legge finanziaria 1997, tale durata è stata abbreviata. Come indicato nella tabella 3, l’importo cumulativo dei versamenti annuali dell’ente ha raggiunto i 5,47 miliardi EUR già nel 2010. L’estinzione del finanziamento dovuto al rimborso integrale delle risorse disponibili era prevista al 31 dicembre 2011 (21). Pertanto, la legge finanziaria 2011 prevede un versamento di 243 milioni di EUR sul conto speciale pensioni per quell’anno, che dovrebbe liquidare le entrate dell’ente (22).

(38)

In ogni caso, l’importo del contributo straordinario di 37,5 miliardi FRF assegnato all’Ente Pubblico di Gestione del Contributo Straordinario di France Télécom nel 1997 corrisponde all’importo del contributo, inferiore a 40 miliardi FRF, di cui si è parlato durante la discussione del disegno di legge del 1996. Benché versato nel bilancio dello Stato nel 1997 che alimenta per il pagamento delle pensioni civili e militari, l’importo di tale contributo è stato fissato per compensare il costo aggiuntivo risultante per lo Stato dall’applicazione della legge del 1996.

(39)

La parte salariale del finanziamento degli obblighi di pensione stabilita in applicazione dell’articolo L 61 del codice delle pensioni civili e militari di vecchiaia dall’istituzione del gestore pubblico France Télécom nel 1991 non è stata modificata dalla legge del 1996. D’altro canto, le leggi del 1990 e del 1996 non hanno modificato il regime pensionistico dei dipendenti di diritto privato di France Télécom, che è quello di diritto comune della sicurezza sociale per l’assicurazione di vecchiaia, completato dal regime dell’AGIRC per il personale dirigente e dal regime dell’ARRCO per il personale non dirigente. In base a tale regime, France Télécom e i suoi dipendenti di diritto privato assumono obblighi equivalenti a quelli delle aziende concorrenti per quanto riguarda principalmente il pagamento del contributo aziendale.

(40)

Al momento della riforma introdotta mediante la legge del 1996, la società d’attuari scelta come consulente dello Stato francese stimava che la liquidazione e la corresponsione da parte dello Stato delle pensioni corrisposte ai funzionari in servizio e in congedo di France Télécom si aggirasse attorno ai 242 miliardi FRF (36,9 miliardi EUR (23)) in valore attuale atteso al 1o gennaio 1997 (24). Tale cifra si avvicina all’importo arrotondato di 250 miliardi FRF citato in Senato. Il contributo aziendale liberatorio che France Télécom verserebbe in contropartita è stato stimato, sulla base delle stesse ipotesi attuariali, a 15,2 miliardi EUR, ai quali bisogna aggiungere il conguaglio o contributo straordinario di 5,7 miliardi EUR versato totalmente nell’ottobre 1997. Le autorità francesi stimano a […] miliardi EUR, al momento dell’entrata in vigore della riforma, il valore dei contributi salariali futuri. Il valore dell’onere netto trasferito da France Télécom allo Stato francese, così come stimato nel 1996, si attesterebbe pertanto a […] miliardi EUR.

(41)

Per il periodo di dieci anni (dal 1997 al 2006) citato nel corso del dibattito sul disegno di legge del 1996, l’importo cumulativo delle prestazioni da versare secondo le stime della società di attuari scelta come consulente dello Stato francese era di […] miliardi EUR. In tale periodo, l’importo totale delle prestazioni effettivamente versate è stato quasi identico, […] miliardi EUR, con uno scarto di previsione inferiore allo 0,83 % (25). Questo conferma a posteriori l’esattezza delle previsioni che hanno informato il dibattito sulla legge.

(42)

A partire da queste cifre, è possibile constatare che gli importi e le loro giustificazioni, oggetto di dibattito all’Assemblea nazionale e al Senato per la definizione dell’importo del conguaglio o contributo straordinario di France Télécom corrispondono agli ordini di grandezza verificati ex post per il periodo di dieci anni menzionato nel dibattito sul disegno di legge. Infatti, l’importo massimo del contributo straordinario annunciato, 6 miliardi EUR (40 miliardi FRF) corrisponde agli accantonamenti costituiti dall’azienda fino al 1996 per far fronte agli oneri pensionistici futuri allora previsti, vale a dire 3,6 miliardi EUR (23,4 miliardi FRF) più la differenza di 2,4 miliardi EUR a carico dello Stato tra i contributi aziendali e salariali percepiti tra il 1997 e il 2006, da una parte e, dall’altra, le prestazioni da versare stimate nel 1996 per lo stesso periodo di dieci anni.

(43)

D’altra parte, le informazioni trasmesse dalla Francia e riportate nella tabella 3 mostrano che, per il periodo che va dal 1997 al 2010, l’onere cumulativo per le pensioni dei funzionari di France Télécom da finanziare da parte dello Stato francese per la riforma del 1996 ha raggiunto […] miliardi EUR. L’onere che lo Stato deve finanziare è definito come il saldo tra i contributi annui di France Télécom e dei suoi funzionari in servizio, e le prestazioni delle pensioni corrisposte ai funzionari in congedo anno dopo anno, dedotti i versamenti annui dell’Ente Pubblico di Gestione del Contributo straordinario di France Télécom. Tra il 1997 e il 2010, l’onere ha subito la seguente evoluzione:

Tabella 3

Oneri risultanti per lo Stato francese dopo la riforma del 1996 (1997-2010)

(milioni di EUR)

 

Contributi

(aziendali e salariali)

Versamenti annui da parte dell’ente pubblico che gestisce il contributo straordinario di France Télécom

Prestazioni versate

Oneri per lo Stato

1997

[…]

152,4

[…]

[…]

1998

[…]

167,7

[…]

[…]

1999

[…]

184,5

[…]

[…]

2000

[…]

202,9

[…]

[…]

2001

[…]

223,2

[…]

[…]

2002

[…]

245,5

[…]

[…]

2003

[…]

270,0

[…]

[…]

2004

[…]

297,1

[…]

[…]

2005

[…]

326,9

[…]

[…]

2006

[…]

1 359,5

[…]

[…]

2007

[…]

395,4

[…]

[…]

2008

[…]

435,0

[…]

[…]

2009

[…]

578,0

[…]

[…]

2010

[…]

635,8

[…]

[…]

Totale

[…]

5 473,9

[…]

[…]

(44)

In virtù delle disposizioni della legge finanziaria per il 1997 che disciplina tale materia, gli importi dei versamenti annui dell’Ente Pubblico di Gestione del Contributo straordinario di France Télécom versato nel 1997 non corrispondevano agli importi delle prestazioni stimate o realmente versate al personale in pensione di France Télécom né agli importi degli oneri che restano da finanziare da parte dello Stato, e non sono stati definiti in funzione di detti importi. L’analisi degli importi effettivamente versati conferma tale sfasamento. Nonostante il contributo straordinario versato da France Télécom nel 1997, la tabella 3 mostra che gli importi delle prestazioni versate ai funzionari in pensione di France Télécom hanno superato le risorse annuali a partire dal 2004, tranne che per l’anno 2006.

(45)

In tal modo, i versamenti dei contributi annui di France Télécom e i versamenti annui dell’ente gestore del contributo straordinario non sono assegnati distintamente ed ex ante alle prestazioni erogate al personale in pensione di France Télécom nell’ambito del conto speciale pensioni. Infatti, l’assegnazione del contributo straordinario al solo finanziamento delle prestazioni in questione dal 1997, se fosse stata applicata invece del sistema di versamento dell’importo maggiorato annualmente del 10 % previsto dalla legge finanziaria 1997, avrebbe portato all’estinzione dell’ente pubblico alla fine del 2008, invece che alla fine del 2011 come previsto, tenuto conto dell’importo non coperto dai contributi annui, riportati nella tabella 3. In ogni caso, l’importo del contributo straordinario sarebbe stato esaurito al 31 dicembre 2011.

2.2.   L’apertura progressiva e infine totale dei mercati delle telecomunicazioni

(46)

La riforma del finanziamento delle pensioni dei funzionari di France Télécom è intervenuta con, sullo sfondo, l’apertura totale alla concorrenza dei mercati di servizi sui quali operava France Télécom. A partire dal 1988, il settore delle telecomunicazioni è stato progressivamente liberalizzato dalla direttiva 88/301/CEE della Commissione del 16 maggio 1988 relativa alla concorrenza nei mercati di terminali di telecomunicazione (26) e dalla direttiva 90/388/CEE della Commissione del 28 giugno 1990 relativa alla concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni (27). La direttiva 90/388/CEE prevedeva delle misure di liberalizzazione da attuare prima del 31 dicembre 1990 per quanto riguarda la comunicazione dati e i servizi di telefonia vocale e dati per delle reti d’imprese e gruppi chiusi di utenti. La direttiva 96/19/CE della Commissione del 13 marzo 1996 recante modifiche alla direttiva 90/388/CEE in materia di realizzazione della piena concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni (28) aveva l’obiettivo della liberalizzazione totale del settore delle telecomunicazioni a partire dal 1o gennaio 1998.

(47)

Infatti, la legge n. 96-659 del 26 luglio 1996 relativa alla regolamentazione delle telecomunicazioni ha fissato le condizioni che permettono di dare piena efficacia alla liberalizzazione del settore ponendo fine al monopolio di France Télécom sulla telefonia fissa e la trasmissione dati e organizzando tariffe e interconnessioni con i concorrenti. Anche in altri settori, pur non soggetti a diritti esclusivi e quindi concorrenziali sin dal 1987, come i mercati della telefonia mobile, France Télécom esercitava una evidente leadership con una parte del mercato passata dal 53,3 % al 49,8 % tra il 1997 e il 2002 (29). La legge n. 96-659 ha inoltre affidato a France Télécom compiti d’interesse economico generale e previsto la costituzione di fondi di finanziamento delle obbligazioni correlate, alimentato dai concorrenti.

(48)

In applicazione delle disposizioni citate ai considerandi 46 e 47, sin dal 1988, France Télécom si è trovata confrontata all’arrivo di concorrenti — alcuni parzialmente detenuti da gruppi internazionali — sui mercati di beni e servizi in cui essa operava in Francia, di cui alcuni, come la telefonia mobile o le comunicazioni internazionali, hanno una componente transfrontaliera. Tale movimento si è amplificato sui mercati liberalizzati a partire dal 1998. D’altro canto, France Télécom ha stretto delle alleanze con operatori stranieri, come Deutsche Telekom e Sprint nel 1996 (Global One), moltiplicando sin dal 1997 i partenariati e le partecipazioni in Italia (Wind), nei Paesi Bassi (Casema) o ottenendo delle licenze mobili in Danimarca e in Portogallo (30).

(49)

La riforma del finanziamento delle pensioni di France Télécom è dunque intervenuta contemporaneamente alla liberalizzazione del mercato a livello dell’Unione europea. Essa ha dunque prodotto i suoi effetti su un mercato pienamente aperto alla concorrenza, in cui, d’altro canto, France Télécom ha stretto alleanze e partecipazioni importanti in altri Stati membri. In effetti, l’auspicio di favorire l’espansione di France Télécom su mercati europei oltre la Francia appare come sfondo della legge del 1996 e dell’apertura dell’azienda al capitale privato, come si evince dalle dichiarazioni durante la discussione del disegno di legge, che prendono atto «delle ambizioni che il governo francese nutriva per il suo campione nazionale, France Télécom» (31).

(50)

Attualmente, France Télécom dichiara di essere il primo fornitore di accesso Internet a banda larga, il terzo operatore mobile in Europa, e tra i leader mondiali dei servizi di telecomunicazione tra le imprese multinazionali. All’estero, France Télécom è particolarmente attiva attraverso le filiali, con posizioni di primo piano, in Spagna, nel Regno Unito, in Polonia, in Slovacchia, in Belgio e in Austria (32).

3.   RAGIONI CHE HANNO CONDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(51)

Nella decisione di avvio del procedimento d’indagine, la Commissione ha esposto la sua valutazione preliminare delle misure introdotte dalla legge del 1996 comparandole al quadro di riferimento per i contributi sociali e fiscali obbligatori di France Télécom stabiliti dalla legge del 1990. Essa ha ritenuto che tali misure sembravano accordare, mediante risorse statali, un vantaggio selettivo a France Télécom in grado di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che può configurarsi come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(52)

La Commissione registrava inoltre che, nel caso in cui tali misure costituiscano un aiuto di Stato, quest’ultimo non è stato notificato alla Commissione prima di essere attuato, quando invece doveva essere considerato come un nuovo aiuto secondo la giurisprudenza. La Francia non avrebbe quindi rispettato il suo obbligo di notifica ai sensi del trattato e la misura dovrebbe quindi essere considerata illecita.

(53)

La Commissione ha concluso che è in base dell’articolo 107, paragrafo 3, punto c), del TFUE che essa poteva valutare la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno. La Commissione prendeva inoltre atto che la stessa disposizione le aveva consentito di concludere che l’aiuto accordato a La Poste all’epoca della riforma delle modalità di finanziamento delle pensioni dei suoi funzionari era compatibile con il mercato interno (33) e che, tenuto conto delle analogie tra i due casi, sembrava appropriato nella fattispecie effettuare un’analisi simile.

(54)

Nel suo esame preliminare della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, e nonostante l’analogia con la riforma delle modalità di finanziamento delle pensione di La Poste, la Commissione ha reso noto alla Francia i dubbi seguenti:

a)

in primo luogo, pur sottolineando che essa non disponeva d’informazioni dettagliate che dimostrassero che i tassi dei contributi versati da France Télécom erano uguali a quelli pagati dalle imprese private di diritto comune operanti nel settore delle telecomunicazioni in Francia, la Commissione osservava che il tasso dei contributi liberatori applicato a France Télécom dal 1997 non consentiva di assicurare una equità concorrenziale («level playing field») con i suoi concorrenti. Ciò risulta dal fatto che il tasso applicato a France Télécom integra soltanto i contributi per la copertura dei rischi comuni tra dipendenti di diritto comune e funzionari statali, e a tale titolo, esclude i contributi per la copertura dei rischi non comuni come la disoccupazione o il mancato pagamento dei salari in caso di risanamento o liquidazione giudiziaria dell’impresa;

b)

in secondo luogo, la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti sugli effetti degli sgravi degli oneri pensionistici sulla concorrenza, per valutare se gli effetti eventualmente positivi superassero gli effetti negativi. A tal fine, la Commissione doveva tener conto del fatto che France Télécom non aveva ancora rimborsato integralmente gli aiuti illeciti e incompatibili in applicazione della decisione della Commissione del 2 agosto 2004 riguardante l’aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione a favore di France Télécom (in prosieguo «decisione relativa all’applicazione della tassa professionale a France Télécom») (34), decisione cui la Francia aveva mancato di conformarsi entro il termine stabilito, come ha rilevato la Corte di giustizia (35).

4.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(55)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono riassunte nelle sezioni da 4.1 a 4.3.

4.1.   France Télécom

(56)

Nelle sue osservazioni, che considera complementari rispetto ai commenti trasmessi dalla Francia, France Télécom ritiene di far fronte a problemi di cronico esubero di personale connesso al suo vecchio statuto di amministrazione e di non avere, in relazione a tale personale, le stesse possibilità di flessibilità d’impiego dei suoi concorrenti. Pertanto, France Télécom deve sostenere spese di formazione molto considerevoli, pari a 180 milioni di EUR, equivalente al 4,5 % della massa salariale contro il 2,9 % della media delle imprese francesi. France Télécom sostiene inoltre di sopportare un peso salariale superiore di circa il […]% escluse le maggiorazioni e sovvenzioni. Inoltre, non potendo realizzare dei progetti sociali, France Télécom ha finanziato il costo delle misure di accompagnamento al pensionamento dei funzionari, come il congedo di fine carriera, per un importo superiore agli 8 miliardi EUR 8 tra il 1996 e il 2006.

(57)

In secondo luogo, France Télécom ritiene che gli oneri pensionistici sostenuti tra il 1990 e il 1996 erano abnormi e la ponevano in una situazione di svantaggio strutturale rispetto ai suoi concorrenti privati, ai sensi della sentenza Combus  (36), dato che il quadro di riferimento per valutare il carattere normale o anormale di detti oneri era il regime di diritto comune applicabile ai concorrenti. I principi sanciti nella sentenza Combus sarebbero stati confermati in seguito dal Tribunale nella sua sentenza Hotel Cipriani  (37). France Télécom contesta il fatto che la situazione di un solo operatore, nella fattispecie l’azienda medesima, prima e dopo la riforma introdotta con la legge del 1996, costituisca un quadro di confronto appropriato per valutare l’esistenza di un vantaggio economico ai sensi della giurisprudenza. In ogni caso, se il quadro di riferimento deve essere ricondotto a France Télécom prima e dopo la riforma del 1996, la misura non potrebbe essere qualificata come selettiva perché sarebbe applicata in modo omogeneo nell’ambito di detto quadro.

(58)

Ne deriverebbe che le misure in questione, o non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi del trattato in quanto sollevano France Télécom da uno svantaggio strutturale anormale, oppure non possono essere qualificate come vantaggio selettivo configurantesi come aiuto di Stato.

(59)

In subordine, France Télécom ritiene che l’aiuto di Stato, qualora fosse riconosciuto, sarebbe compatibile con il mercato interno secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nella sua decisione relativa al regime pensionistico della Poste (in prosieguo «decisione La Poste») (38). Al riguardo, il carattere specifico del suo regime, consistente nel fatto che essa versa un contributo calcolato sulla base dei soli rischi comuni, non comporta come conseguenza che France Télécom si trovi in una situazione favorevole rispetto ai suoi concorrenti dal 1996: oltre agli svantaggi strutturali connessi allo statuto dei suoi dipendenti funzionari, France Télécom ha dovuto pagare un onere notevole connesso alla riforma del 1996, la cui compatibilità con il mercato interno deve essere valutata e il cui ammontare di 5,7 miliardi EUR supera di gran lunga l’importo che France Télécom avrebbe dovuto pagare se il suo contributo avesse coperto i rischi non comuni.

(60)

France Télécom ritiene che, nella decisione La Poste  (39), la Commissione abbia accettato che l’importo di un contributo unico straordinario (2 miliardi EUR), nell’ambito di una riforma entrata in vigore dopo la notifica ma prima della decisione della Commissione, compensi i contributi corrispondenti ai rischi non comuni, fino ad esaurimento dell’importo del contributo unico. Nulla giustificherebbe, secondo France Télécom, che la Commissione si allontani da tale principio, dato che le dichiarazioni politiche all’epoca del dibattito sul disegno di legge del 1996 non permettono di ritenere che l’importo del contributo forfetario di France Télécom sarebbe stato fissato dal legislatore in modo da mantenere uno status quo per dieci anni.

(61)

Inoltre, le cifre disponibili nel 1996 contraddirebbero la tesi secondo la quale l’importo di 5,7 miliardi EUR sarebbe stato stimato all’epoca in modo da corrispondere esattamente al costo aggiuntivo per lo Stato in applicazione della legge del 1996 per dieci anni, compensando, anno dopo anno, i minori oneri annui pagati dall’azienda, anche tenendo conto degli oneri di compensazione tra regimi pensionistici da cui France Télécom è stata sollevata nel 1996 (40). L’importo del contributo straordinario mirava a indennizzare globalmente lo Stato francese in virtù della riforma. Dovrebbe pertanto essere preso in considerazione per valutare l’equità concorrenziale di quest’ultima a partire dalla sua entrata in vigore nel 1997.

(62)

Infine, France Télécom ritiene che, siccome senza la riforma del 1996, essa avrebbe subito uno svantaggio concorrenziale significativo su dei mercati la cui liberalizzazione era un obiettivo per l’Unione, e dal momento che le autorità francesi si sono ormai pienamente conformate alla decisione relativa all’applicazione della tassa professionale a France Télécom (41), la misura non produca effetti negativi sulla concorrenza.

4.2.   I denuncianti

(63)

I denuncianti condividono la valutazione della Commissione nella decisione di avviare il procedimento quanto all’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi del trattato consistente nella riduzione degli oneri pensionistici che France Télécom paga in seguito all’introduzione della legge del 1996. Secondo il ragionamento seguito in detta decisione, di cui i denuncianti lamentano la mancata quantificazione, l’importo dell’aiuto sarebbe di 12,3 miliardi EUR e in nessun caso inferiore a 9,9 miliardi EUR (42). I denuncianti ritengono che sono gli effetti della misura, vale a dire la riduzione degli oneri sociali gravanti normalmente sul bilancio dell’impresa, e non il suo oggetto, cioè la compensazione di un presunto svantaggio, che fanno sì che essa si configuri come un aiuto di Stato. D’altronde non vi sarebbe alcuno svantaggio nell’impiego di funzionari statali da parte di France Télécom, dato che l’azienda paga dei contributi per il rischio disoccupazione ed oneri salariali del 13 % inferiori ai concorrenti e dispone di un personale stabile e flessibile rispetto alla riduzione della massa salariale attraverso i prepensionamenti e le passerelle verso la funzione pubblica.

(64)

Secondo i denuncianti, l’aiuto di Stato così caratterizzato sarebbe incompatibile con il mercato interno. Infatti, il notevole vantaggio concorrenziale procurato a France Télécom è tanto più pregiudizievole in quanto la riduzione degli oneri non era necessaria per evitare di compromettere la sua struttura finanziaria: alleggerita di un debito pensionistico attualizzato netto di 9,9 miliardi EUR almeno nel 1996 e non avendo più questo onere da iscrivere in bilancio o in allegato a questo, France Télécom si è successivamente indebitata per importi molto superiori, con un debito finanziario netto medio di 44 miliardi EUR tra il 1997 e il 2007. Successivamente, l’aiuto che esonera France Télécom dagli oneri pensionistici ereditati dal monopolio ha permesso di finanziare l’espansione internazionale dell’azienda, rafforzando la sua posizione in Francia, in cui essa godeva di vantaggi considerevoli di monopolio i cui oneri non erano che la giusta contropartita.

(65)

D’altro canto, gli aiuti illeciti e incompatibili non recuperati in passato vieterebbero di dichiarare compatibile l’aiuto al funzionamento in questione, tenuto conto del loro effetto cumulato. Infine, la mancanza di equità concorrenziale della riforma del 1996 dovuta al mancato pagamento di contributi contro il rischio di disoccupazione o di mancato pagamento dei salari in caso di risanamento dell’impresa esclude la compatibilità della riforma con le regole del trattato. È opportuno che il il debito pensionistico di France Télécom sia calcolato da un esperto indipendente e che la Francia s’impegni a garantire la neutralità finanziaria del regime, in particolare prevedendo meccanismi di adeguamento della contribuzione aziendale e del conguaglio di 5,7 miliardi EUR in caso di variazione degli oneri.

4.3.   L’operatore di telecomunicazioni

(66)

L’operatore di telecomunicazioni condivide e sostiene l’analisi preliminare esposta nella decisione di avvio della Commissione, che qualifica come aiuto di Stato nuovo ed illecito le modifiche introdotte dalla legge del 1996 che tendono a sostituire i contributi liberatori annui di France Télécom ai pagamenti delle pensioni effettivamente assunte a proprio carico dallo Stato, dedotti i contributi pagati dai dipendenti in servizio aventi status di funzionario. La stessa qualifica si applicherebbe inoltre secondo il gestore ai contributi sociali contro i rischi non comuni per i dipendenti di diritto privato che i concorrenti di France Télécom pagano, ma che quest’ultima non paga almeno dal 1996 per i suoi funzionari e per i suoi dipendenti di diritto comune. D’altro canto, contrariamente al caso oggetto della decisione La Poste  (43), il calcolo dei contributi aziendali di France Télécom non ha integrato e non integra tuttora detti contributi, e ciò impedirebbe di dichiarare l’aiuto compatibile.

(67)

Per quanto riguarda l’aiuto derivante dal mancato rimborso allo Stato delle pensioni corrisposte, l’operatore ritiene che l’analisi del bilancio concorrenziale effettuata dalla Commissione nella sua decisione La Poste dovrebbe portarla, a contrario, a concludere per l’incompatibilità. Questa analisi dovrebbe basarsi sui fatti intervenuti dal 1996 e non, come nella decisione La Poste, in modo ipotetico per il futuro.

(68)

Secondo tale gestore, in molti dei mercati in cui essa opera, France Télécom detiene una posizione di potere di mercato assimilabile a una posizione dominante. Per questo, essa è soggetta a degli obblighi di regolamentazione ex ante sui mercati all’ingrosso della banda larga e della banda larga ad alta velocità, di origine e terminazione su linea fissa. Nella decisione del 16 luglio 2003 relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 82 del trattato CE nella causa COMP-38.233, la Commissione ha d’altro canto constatato e sanzionato un’infrazione all’articolo 102 del TFUE a carico di France Télécom attraverso la sua filiale Wanadoo (44). Dato che l’azienda gode di buona salute finanziaria, gli aiuti ricevuti le hanno consentito di finanziare la sua espansione internazionale, principalmente attraverso l’acquisizione di Orange, Retevisión e AMENA.

(69)

Infine, il gestore chiede alla Commissione di quantificare con precisione gli importi dell’aiuto in questione e, in applicazione della sentenza Deggendorf  (45), di rifiutare di ammettere la compatibilità delle misure in questione con il mercato interno fintanto che gli aiuti illegali del passato non siano stati rimborsati.

5.   COMMENTI DELLA FRANCIA

(70)

La Francia ritiene che i cambiamenti introdotti nel 1996 nelle modalità di finanziamento delle pensioni dei funzionari dello Stato francese dipendenti di France Télécom non comportino alcun elemento di aiuto di Stato. In ogni caso, la riforma del 1996 sarebbe compatibile con il mercato interno, in particolare, per estensione nel caso in questione, del ragionamento seguito dalla Commissione nella sua decisione La Poste  (46).

5.1.   Sull’esistenza di un aiuto di Stato

(71)

Secondo la Francia, la legge del 1990 ha posto France Télécom in una situazione anomala e in deroga al diritto comune che prevede che le imprese versino un contributo aziendale liberatorio, proporzionale alla massa salariale e non legato al livello delle pensioni erogate. L’onere assunto da France Télécom sarebbe quindi anomalo, poiché il deficit finanziario del sottoregime per la popolazione interessata era chiaro e destinato a diventare insostenibile per via della riduzione inevitabile del numero di funzionari in servizio e dell’aumento concomitante del numero di pensionati.

(72)

La riforma del 1996 avrebbe allineato il finanziamento delle pensioni al diritto comune, senza produrre l’effetto di porre l’impresa in una situazione concorrenziale più favorevole, dato che la contribuzione di France Télécom è calcolata annualmente in modo da allineare il livello degli oneri sociali e fiscali obbligatori a quelli dei concorrenti del settore delle telecomunicazioni. Tuttavia, la mancata presa in considerazione dei contributi contro i rischi non comuni tra salariati di diritto privato e funzionari nel calcolo dei contributi in applicazione del «tasso di equità concorrenziale» sarebbe giustificata dello status di questi ultimi, che esclude per esempio il rischio di disoccupazione tranne casi eccezionali di licenziamento o revoca.

(73)

La Francia ritiene che la situazione dei concorrenti dell’impresa in Francia deve costituire il quadro di riferimento al fine di determinare se gli oneri gravanti su France Télécom sono normali o meno. Nel caso specifico, tenuto conto della natura esorbitante, in deroga al diritto comune, insostenibile e ingiusta dell’onere che la legge del 1990 imponeva a France Télécom, la sua soppressione e l’allineamento alla situazione dei concorrenti previsti nella riforma del 1996 hanno semplicemente ripristinato le condizioni normali di concorrenza. France Télécom d’altra parte non è stata compensata degli svantaggi subiti sotto tale regime, mentre, come le sue osservazioni mettono in evidenza, essa affronta ancora svantaggi strutturali, costi aggiuntivi e rigidità dovute allo status applicabile ai funzionari statali in servizio per quanto attiene alle misure finanziarie di accompagnamento al pensionamento o al passaggio verso l’amministrazione, gli sforzi in materia di formazione professionale o i costi salariali più alti. Pertanto, l’attuale regime derivante dalla riforma non conferisce alcun vantaggio a France Télécom e non contiene di conseguenza alcun elemento di aiuto di Stato ai sensi del trattato.

(74)

Questa interpretazione si basa sui principi generali emananti dalla giurisprudenza dell’Unione secondo i quali, siccome costituiscono aiuto di Stato soltanto gli interventi che alleviano gli oneri gravanti normalmente sul bilancio di un’impresa, una legge che consente di evitare che il bilancio di un’impresa sia gravato da un onere il quale, in una situazione normale, non sarebbe esistito, non costituisce aiuto di Stato (47). Questo sarebbe il caso, inoltre, delle misure che sollevano un concorrente pubblico da uno svantaggio strutturale rispetto ai suoi concorrenti privati (48). Tale interpretazione sarebbe inoltre conforme alla pratica della Commissione (49).

(75)

Infine, più in generale, la Francia non ritiene pertinente includere nel presente procedimento i meccanismi di compensazione e di sovracompensazione in virtù dei quali France Télécom ha versato i contributi tra il 1991 e il 1996 (cfr. tabella 1) per determinare l’esistenza di un aiuto o la data in cui un vantaggio derivante dalla riforma introdotta con la legge del 1996, che non contiene alcuna disposizione a tale effetto, si è concretizzato. Il pagamento di simili oneri è derivato anche da un regime in deroga al diritto comune nel quale il regime pensionistico applicabile a France Télécom era considerato come autonomo, cosa che non è avvenuta dal 1997.

(76)

Con questa riserva, la Francia ha rivisto la stima degli oneri fornita da France Télécom e menzionata al considerando 61, che l’azienda non ha più versato a partire dal 1997. Sulla base di una reale ricostituzione per il periodo dal 2008 al 2010 estrapolata a ritroso mediante un fattore di passaggio, la Francia ritiene che gli oneri che France Télécom avrebbe versato a tale titolo sono inferiori di 165 milioni di EUR a quelli calcolati dall’azienda.

5.2.   Sulla compatibilità di un eventuale aiuto di Stato con il mercato interno

(77)

In ogni caso, la Francia ritiene che se la riforma del 1996 relativa a France Télécom costituisse un aiuto di Stato, questo dovrebbe essere dichiarato compatibile con il mercato interno, conformemente all’analisi seguita dalla Commissione nella sua decisione La Poste  (50). La riforma del 1996 solleva France Télécom da un onere strutturale che incideva sulla sua competitività in un mercato in fase di liberalizzazione e i suoi contributi sono ormai calcolati sulla base di un tasso di equità concorrenziale per quanto riguarda i rischi comuni.

(78)

Il fatto che i contributi pagati da France Télécom dal 1997 non integrano i rischi non comuni ai dipendenti di diritto privato, non costituisce un ostacolo alla compatibilità col mercato interno. Al riguardo, la tabella 4, ricavata dalle informazioni fornite dalla Francia, illustra la differenza tra i contributi pagati da France Télécom e quelli che avrebbe pagato se i rischi non comuni fossero stati integrati nel conteggio, al netto delle prestazioni autoassicurate da France Télécom e di altri prelevamenti, che gravano su di essa rispetto ai concorrenti.

Tabella 4

Contributo aziendale di France Télécom tra il 1997 e il 2010 calcolato sul tasso di equità concorrenziale applicato (TEC) e un tasso di equità concorrenziale modificato (TEC*) per integrare i rischi non comuni

Anno

TEC

Milioni EUR

TEC*

Milioni EUR

TEC-TEC*

1997

36,2 %

1 088,9

48,1 %

1 446,9

– 358,0

1998

35,4 %

1 069,6

47,1 %

1 423,1

– 353,5

1999

36,7 %

1 108,5

48,4 %

1 460,3

– 351,8

2000

36,4 %

1 085,0

48,0 %

1 429,3

– 344,3

2001

37,0 %

1 088,6

47,9 %

1 407,9

– 319,3

2002

37,7 %

1 100,1

43,5 %

1 267,9

– 167,8

2003

37,6 %

1 085,0

45,0 %

1 298,5

– 213,5

2004

[…]%

1 048,6

[…]%

[…]

[…]

2005

[…]%

984,6

[…]%

[…]

[…]

2006

[…]%

957,6

[…]%

[…]

[…]

2007

[…]%

917,6

[…]%

[…]

[…]

2008

[…]%

859,2

[…]%

[…]

[…]

2009

[…]%

805,4

[…]%

[…]

[…]

2010

[…]%

744,5

[…]%

[…]

[…]

(79)

La Francia ritiene che, dal 1997 e fino al 2043, il valore attualizzato dei contributi effettivamente versati e da versare da parte di France Télécom sarebbe di 13,5 miliardi EUR. Un tasso di equità concorrenziale modificato per tener conto dei rischi non comuni nel calcolo, dedotti i contributi gravanti su France Télécom e non sui suoi concorrenti, porterebbe a un contributo annuo più elevato per lo stesso periodo, e cioè 16,7 miliardi EUR. Pur considerando l’inclusione di detti rischi come non pertinente, le autorità francesi hanno calcolato che la differenza (3,2 miliardi EUR) sarebbe largamente compensata dal contributo forfetario straordinario di 5,7 miliardi EUR pagato da France Télécom nel 1997.

(80)

La Francia ritiene che si può considerare, come nella decisione La Poste  (51), che tale contributo forfetario può essere assimilato a un conguaglio in grado di compensare il pagamento di contributi connessi a un tasso modificato integrante i contributi per i rischi non comuni. In tal caso, è evidente che l’importo di tale conguaglio supera attualmente l’importo risultante dalla differenza tra il tasso fissato dalla riforma del 1996 e il tasso modificato indicato nella tabella 4, e che tale importo di conguaglio non sarà mai completamente eroso dal differenziale dei tassi. In simili condizioni, i dubbi espressi dalla Commissione nella sua decisione di avvio in merito alla mancanza di una vera equità concorrenziale tra France Télécom e i suoi concorrenti sarebbero fugati.

(81)

Per la Francia, la riforma delle modalità di pagamento delle pensioni dei funzionari dipendenti di La Poste, introdotta nel 2006 e ispirata a quella di France Télécom nel 1996, sarebbe perfettamente paragonabile a quest’ultima per gli aspetti salienti. Tenuto conto di questo parallelismo, nessuna giustificazione consentirebbe alla Commissione di discostarsi dal precedente riguardante la Poste. In particolare, la Commissione dovrebbe ammettere che il contributo forfetario straordinario imposto a France Télécom venga preso in considerazione nell’analisi dell’equità concorrenziale della riforma, considerandolo de facto come un acconto sul pagamento dei contributi connessi ai rischi non comuni.

(82)

A contrario, il dibattito in sede di Assemblea Nazionale e di Senato che faceva riferimento all’epoca ad un periodo di dieci anni di copertura finanziaria della riforma, avrebbe avuto origine da dichiarazioni precise. Siffatto ragionamento non si ritrova né nelle motivazioni relative ai disegni di legge, né nelle leggi in questione o nei testi adottati per la loro applicazione. L’intenzione del legislatore nel 1996 sarebbe stata quindi quella di stabilire gli oneri pensionistici di France Télécom a un livello equivalente a quello dei concorrenti, e non di privare di effetti la riforma per un periodo di dieci anni, come risulterebbe dal ragionamento che la Commissione potrebbe adottare se si basasse su dichiarazioni decontestualizzate.

(83)

I lavori parlamentari indicano chiaramente che l’importo del contributo è stato fissato in modo forfetario, senza un legame con l’onere di cui lo Stato dovrà realmente farsi carico. Inoltre, nella sua decisione n. 96-385 DC del 30 dicembre 1996, la Corte costituzionale francese ha rilevato che il contributo forfetario di 37,5 miliardi FRF trovava la sua giustificazione nell’assunzione in carico da parte dello Stato delle pensioni dei funzionari, senza che ne costituisse la contropartita quando invece, d’altra parte, i versamenti sul bilancio dello Stato non sarebbero destinati a una spesa particolare e verrebbero a concorrere alle condizioni generali di equilibrio del bilancio conformemente all’articolo 18 dell’ordinanza organica del 2 gennaio 1959 relativa alle leggi finanziarie.

(84)

Per la Francia, l’importo preciso del contributo straordinario è stato fissato dalla legge finanziaria per il 1997 tenendo conto non di un periodo di dieci anni durante il quale tale contributo verrebbe a «rimborsare» lo Stato, ma al contrario in funzione dell’effetto sulla struttura di bilancio di France Télécom, che doveva rimanere sostenibile. La calibrazione del suo importo sarebbe stata compiuta non in una logica di compensazione di oneri per lo Stato, ma tenendo conto della capacità contributiva dell’impresa.

(85)

La modalità secondo la quale il contributo è stato gestito senza tener conto delle prestazioni pensionistiche realmente versate dal 1997 confermerebbe la sua natura forfetaria. In tal modo, le cifre fornite dalla Francia indicano che, tra il 1997 e il 2006, le pensioni corrisposte ai funzionari di France Télécom attraverso il conto speciale pensioni ammontano a […] miliardi EUR, sebbene l’Ente pubblico incaricato di gestire il contributo straordinario di France Télécom abbia riversato un importo di 3,4 miliardi EUR in detto conto. Per lo stesso periodo, il saldo non finanziato dai contributi versati ammonterebbe a 1,2 miliardi EUR. D’altro canto, nel 1997, si riteneva che tale fondo avrebbe avuto una durata di vita da 17 a 25 anni, senza rapporto con il periodo di dieci anni sul quale la Commissione basa il ragionamento che sembra voler adottare.

(86)

La Francia ritiene che France Télécom sarebbe stata posta fuori mercato senza la riforma, con tassi di contribuzione che avrebbero raggiunto il 77 % del trattamento di riferimento lordo nel 2010 e la copertura nei suoi conti degli impegni pensionistici per i funzionari. La riforma è stata quindi una tappa decisiva nell’adeguamento alla liberalizzazione del mercato, conforme a un obiettivo dell’Unione, adeguato a questo e limitato allo stretto necessario. Senza questa riforma, France Télécom sarebbe uscita dal mercato e non avrebbe potuto compiere gli investimenti necessari, in particolare per permettere la disaggregazione della rete locale, senza che fosse escluso un rischio di fallimento, in modo tale che la riforma non avrebbe avuto effetti negativi sulla concorrenza.

(87)

Inoltre, secondo la Francia, la riforma della modalità di finanziamento delle pensioni di France Télécom e, in particolare, l’imposizione del pagamento di un contributo straordinario, non avrebbe comportato un costo per lo Stato tra il 1997 e il 2006 ma avrebbe generato, nei fatti, un’entrata netta di oltre 9,1 miliardi EUR per lo Stato francese, secondo le stime delle autorità francesi (52). Se si dovesse procedere a un calcolo del rendimento del contributo straordinario, la Francia ritiene che dovrebbe essere considerato un tasso di attualizzazione del 7 %. Così, il principio di un contributo straordinario era acquisito sin dal 1996. L’orizzonte d’investimento dovrebbe essere lungo, perché i differenziali previsti tra prestazioni da versare e contributi previsti superano i 500 milioni di EUR soltanto nel 2005, cioè 9 anni dopo, e non superano 1 miliardo EUR che 12 anni dopo. In media per il 1996, il tasso delle obbligazioni assimilabili del Tesoro (in prosieguo «OAT») a 15 anni ammontava al 6,9 %. France Télécom ha proceduto dal canto suo a delle emissioni obbligazionarie tra il novembre 1991 e il novembre 1997 al tasso medio compatibile del 7 %.

(88)

Infine, il sequestro degli importi reclamati dalla Commissione in applicazione della decisione relativa all’applicazione della tassa professionale a France Télécom (53) e quindi del pagamento di detti importi, dovrebbero condurre la Commissione a ritenere la sua decisione come posta in esecuzione, conformemente alla comunicazione del 2007 in materia (54). Di conseguenza, l’effetto cumulato di tali aiuti non deve essere preso in esame.

6.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

6.1.   Esistenza dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(89)

L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE dispone che: «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(90)

L’applicazione delle condizioni cumulative di questo articolo ai fatti di cui trattasi viene esaminata nelle sezioni da 6.1.1 a 6.1.5.

6.1.1.   Aiuto accordato dallo Stato mediante risorse statali

(91)

La legge del 1990 e la legge del 1996 sono emanate dalla Francia. Esse prevedono la misura in base alla quale France Télécom versa al Tesoro pubblico una contropartita per la liquidazione e la corresponsione delle pensioni dei funzionari di France Télécom effettuate dallo Stato. Dato che, in applicazione della legge del 1996, la contropartita versata da France Télécom al Tesoro pubblico è minore che nella versione iniziale della legge del 1990, l’aiuto è concesso a France Télécom mediante risorse statali francesi.

6.1.2.   Favorire talune imprese

(92)

Le disposizioni della legge del 1990 definivano il regime applicabile al gestore pubblico dotato di personalità giuridica France Télécom. La legge del 1996 relativa all’azienda nazionale France Télécom modifica detto regime mediante disposizioni che si applicano a France Télécom secondo le modalità definite soltanto per questa azienda.

(93)

Il regime istituito con la legge del 1990 ha l’obiettivo di determinare una contropartita specifica per i principi e gli importi dei contributi aziendali a fini pensionistici versati da France Télécom allo Stato francese. Inoltre la contropartita che France Télécom deve pagare e che è prevista dalla legge del 1990 nella sua formulazione iniziale, applicata tra il 1991 e il 1996, così come la contropartita diversa istituita con la legge del 1996, applicata dal 1997, sono delle misure specifiche che riguardano unicamente France Télécom, e che quindi sono caratterizzate da selettività, contrariamente a quanto sostiene France Télécom.

6.1.3.   Vantaggio economico che falsi o minacci di falsare la concorrenza

(94)

È opportuno stabilire se le misure che stabiliscono l’importo della compensazione in questione favoriscono France Télécom. La questione di sapere se le modifiche introdotte nell’articolo 30 della legge del 1990 con la legge del 1996 costituiscono un aiuto in quanto attribuiscono un vantaggio economico a France Télécom, deve essere valutata alla luce della natura e dell’economia del sistema pensionistico in questione e degli effetti che ne sono derivati per France Télécom, e non in base alle motivazioni o agli obiettivi degli emendamenti. L’obiettivo perseguito emendando la legge del 1990 non è quindi, in linea di principio, pertinente per valutarne gli effetti, contrariamente a quello che sostiene la Francia.

(95)

L’assunzione in carico da parte dello Stato della liquidazione e l’erogazione delle pensioni corrisposte ai funzionari di France Télécom risulta dall’applicazione del codice delle pensioni civili e militari di anzianità, che si applica unicamente agli ex funzionari in questione. Né la legge del 1990 né quella del 1996 hanno modificato lo status di detti funzionari né il principio dell’assunzione in carico da parte dello Stato del pagamento delle loro pensioni. Tale assunzione in carico sembra emanare dal principio secondo il quale i funzionari statutari servono il bene pubblico in piena indipendenza e nell’interesse generale. Non è questo il caso, dato che i funzionari lavorano per un’impresa che presta servizi a titolo oneroso allo scopo di servire l’interesse e l’utile di tale impresa, in concorrenza con altre imprese che prestano gli stessi servizi.

(96)

In tale ottica, il versamento di una contropartita allo Stato, previsto dalla legge del 1990 sia nella sua formulazione iniziale, sia dopo le modifiche introdotte dalla legge del 1996, costituisce un’eccezione al principio dell’assunzione in carico da parte dello Stato francese. Tale eccezione si giustifica con la natura e l’economia del sistema applicabile alle pensioni dei funzionari dipendenti di France Télécom. Infatti, lo Stato francese è tenuto ad effettuare la liquidazione e l’erogazione delle pensioni corrisposte, in applicazione del codice delle pensioni civili e militari di vecchiaia, ai funzionari di France Télécom, che possiedono lo status generale dei funzionari dello Stato francese e non di dipendenti di diritto comune delle prestazioni di previdenza sociale.

(97)

Anche in assenza di una contropartita versata da France Télécom, lo Stato francese continuerebbe ad essere tenuto ad onorare i propri impegni pensionistici nei confronti del personale funzionario, salvo modificare unilateralmente detti impegni. Al contrario, la messa a disposizione di France Télécom di funzionari formati dallo Stato senza contropartita alcuna, relativamente alle pensioni versate o da versare, conferirebbe un vantaggio evidente a quest’ultima.

(98)

Dal momento che le imprese concorrenti di France Télécom non hanno tra il loro personale dei dipendenti aventi status di funzionari pubblici nei confronti dei quali lo Stato francese si troverebbe in una simile posizione di obbligo finanziario, la logica del sistema di finanziamento delle pensioni e del pagamento di contropartite per France Télécom istituito dalla legge non è loro trasferibile. Ciò è dimostrato dal fatto che, essendo diverso lo status del personale impiegato dai concorrenti per quanto riguarda il rischio di mancato pagamento dei salari coperti dal diritto comune delle prestazioni di previdenza sociale, le autorità francesi sembrano ritenere che il versamento dei contributi sociali per la copertura di tale rischio si giustifichi nel loro caso. È proprio tale status che la Francia eccepisce ritenendo che l’inclusione dei rischi non comuni ai funzionari e al personale di diritto privato nel calcolo della contropartita versata da France Télécom allo Stato in applicazione della del 1996 non sia giustificata.

(99)

Ne consegue che, per quanto attiene agli oneri versati per il proprio personale di diritto privato, tali imprese non si trovano né di fatto né di diritto in una situazione paragonabile a quella di France Télécom nei confronti dei funzionari suoi dipendenti, contrariamente a quanto sostengono nelle loro osservazioni lo Stato francese e France Télécom.

(100)

Analogamente, non si può paragonare il regime di contropartita applicato a France Télécom al regime definito per altri enti pubblici che impiegano dipendenti statali, come la Monnaie de Paris, o l’Office National des Forêts, e che possono essere qualificati come aziende per alcune delle loro attività ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, o per altri enti pubblici a carattere industriale e commerciale, come EDF o GDF per il passato. EDF o GDF avevano sistemi pensionistici specifici, non allineati a quelli della funzione pubblica. I regimi di EDF e di GDF, d’altro canto, sono stati successivamente integrati nel regime generale, anche se è opportuno sottolineare che la Commissione ha concluso che non esiste un aiuto soltanto nella misura in cui l’assunzione è finanziariamente neutra per lo Stato (55), situazione che nel caso della riforma del 1996 in esame non si verifica.

(101)

In compenso, il regime di contropartita in favore dello Stato per il versamento delle pensioni dei dipendenti pubblici di La Poste, prima delle modifiche descritte e approvate a certe condizioni dalla Commissione nella sua decisione La Poste, era anche quello di un’azienda nazionale assimilabile a un ente pubblico a carattere industriale e commerciale e rimaneva, in virtù della legge del 1990 nella sua formulazione iniziale, simile a quella di France Télécom, per quanto riguardava il rimborso annuale allo Stato delle pensioni corrisposte ai funzionari in congedo e il pagamento degli oneri previsti all’articolo L-134 del codice di previdenza sociale francese.

(102)

Anche se è evidente che La Poste non si trova in concorrenza con France Télécom, concorrenza che i vantaggi concessi a quest’ultima sarebbero in grado di falsare o di minacciare di falsare, rimane il fatto che la logica e le disposizioni del regime pensionistico dei funzionari di France Télécom prima della riforma del 1996 erano gli stessi del regime paragonabile applicato a La Poste alla stessa epoca. D’altro canto, la Commissione ha ritenuto nella sua decisione La Poste che la riforma del regime applicabile a La Poste costituiva un aiuto di Stato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Francia relativamente a France Télécom. Più in generale, per valutare la situazione di France Télécom, la situazione di riferimento è quella di un’impresa, pubblica o privata, che occupa funzionari che hanno mantenuto il proprio status. Simili imprese si troverebbero nella situazione di riferimento di France Télécom. È dunque in funzione di tale sistema di riferimento che può essere valutata l’esistenza di un aiuto di Stato in favore di France Télécom.

(103)

Inoltre, non si può sostenere che una misura non conferisce un vantaggio a un’impresa, France Télécom nella fattispecie, per il semplice fatto che viene a compensare un certo svantaggio che detta impresa avrebbe subito nel passato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Francia e da France Télécom. La Commissione ha di recente respinto l’argomentazione di un operatore storico delle telecomunicazioni concorrente di France Télécom secondo il quale specifici diritti sociali di pensione assimilabili a quelli della funzione pubblica ereditati dal passato e diversi da quelli di diritto comune per una parte del personale giustificano misure di riduzione degli oneri sociali connessi alle pensioni di quella categoria di dipendenti sostenuti dal gestore (56). Al riguardo, come evidenziavano le autorità francesi in fase di discussione, la legge del 1996 ha imposto un onere nuovo e gravoso per lo Stato francese per la liquidazione e il servizio delle pensioni corrisposte ai funzionari di France Télécom. In concomitanza, la legge del 1996 ha dunque avuto l’effetto di ridurre la contropartita che France Télécom aveva sempre versato.

(104)

Date le modalità di calcolo del tasso di contribuzione aziendale previsto dalla legge, dal 31 dicembre 1996, France Télécom versa allo Stato una contropartita inferiore a quella che avrebbe versato se non fosse intervenuta la legge. Inoltre, dato il carattere liberatorio della contribuzione aziendale istituita con questa legge, France Télécom ha ripreso immediatamente al 31 dicembre 1996 la riserva allocata nei conti per il pagamento dei suoi obblighi futuri. In tal modo, l’onere di cui France Télécom è stata liberata non era nuovo, dato che la legge del 1990 riprendeva la pratica di bilancio anteriore, né imprevedibile, dato che l’impresa costituiva delle riserve a tal scopo, né in deroga al diritto comune della previdenza sociale, dato che quest’ultima non si applica alla contropartita versata da France Télécom.

(105)

Dalla sua entrata in vigore, la legge del 1996 ha trasferito allo Stato francese l’obbligo di contribuzione annuale che copre integralmente in fine l’onere di finanziamento delle pensioni del personale interessato. L’importo dell’aiuto consentito dalla legge del 1996 può essere calcolato, dalla sua entrata in vigore, mediante la differenza annuale tra la contropartita costituita dal contributo liberatorio spettante al datore di lavoro versato da France Télécom allo Stato francese e gli oneri che avrebbe versato in applicazione della legge del 1990, riportati nella tabella 1, se questa fosse rimasta immutata, dedotto l’ammontare del contributo forfetario versato nel 1997.

(106)

Dalle valutazioni fornite dalla Francia e illustrate nel considerando 40 risulta che, al momento della riforma nel 1996 e fino all’estinzione prevista degli obblighi finanziari risultanti dall’onere assunto dallo Stato francese, le autorità francesi potevano stimare l’importo totale del nuovo onere netto fino a 2043, data in cui gli obblighi finanziari dello Stato nei confronti dei funzionari in pensione o dei loro aventi diritto sarebbero estinti, a […] miliardi EUR. Il valore attuale dell’onere netto ammonta a […] miliardi EUR nel 1996 dedotti i contributi annui di France Télécom (15,2 miliardi EUR), quelli dei dipendenti ([…] miliardi EUR) e il contributo forfetario straordinario di 5,7 miliardi EUR.

(107)

È opportuno notare d’altro canto che gli importi stimati all’epoca della riforma nel 1996 costituiscono un’approssimazione dell’importo reale (57). Gli importi di contropartita previsti a carico di France Télécom sotto forma di contributi annui, nonché il conguaglio di 5,7 miliardi EUR versato nel 1997, non avevano l’oggetto né l’effetto di cercare la neutralità di bilancio per lo Stato francese. Se fosse stato questo il caso, previa verifica dell’adeguatezza delle ipotesi si calcolo attuariale, vi sarebbe stata equivalenza tra costi ed entrate per tutto il periodo e, di conseguenza, mancanza di vantaggio economico per France Télécom.

(108)

Le autorità francesi erano consapevoli del fatto che il «trasferimento degli oneri pensionistici dei funzionari di France Télécom nel bilancio generale dello Stato» costituiva «un onere nuovo e gravoso per lo Stato», che il contributo forfetario straordinario o il prodotto della cessione di una parte delle azioni dell’impresa detenute dallo Stato avrebbero coperto solo parzialmente. I dibattiti citati nel considerando 31 mostrano che lo Stato francese non ha cercato nel 1996 di compensare integralmente il nuovo onere che andava ad accollarsi per l’avvenire, ma al contrario ha cercato di assumere un nuovo onere e che «[fossero] prima di tutto gli interessi dell’azienda ad essere presi in considerazione in questa vicenda».

(109)

È evidente che, anche con ipotesi attuariali diverse da quelle adottate dallo Stato francese per stimare il nuovo onere che andava ad assumere e nonostante il contributo forfetario straordinario pagato nel 1997, la riforma ha conferito un vantaggio economico considerevole sotto forma di contributi pensionistici aziendali ridotti. Dato che la contribuzione forfetaria o conguaglio permetteva non di coprire totalmente gli oneri trasferiti allo Stato francese ma, tutt’al più, di ridurli e, tenuto conto degli ordini di grandezza in questione, non può essere confermata l’adeguatezza del calcolo attuariale adottato all’epoca né l’esattezza delle stime risultanti per tutto il periodo fino al 2043.

(110)

D’altro canto, non è possibile comparare i vantaggi finanziari risultanti dai contributi ridotti di France Télécom con i presunti svantaggi derivanti dal fatto di dare lavoro a funzionari pubblici, come adduce France Télécom, sostenuta dalla Francia. Infatti, la legge del 1996 non ha, in ogni caso, aumentato tali presunti svantaggi, dato che ciò non ha portato all’assunzione di altri funzionari. Stanti così le cose, allievando France Télécom di una parte dei suoi obblighi finanziari, l’obiettivo della Legge del 1996 non era di compensare un presunto svantaggio legato ai salari o, secondo le parole di France Télécom, la flessibilità ridotta del lavoro dovuta alla presenza di dipendenti pubblici.

(111)

È dunque ad abundantiam che occorre rispondere alle argomentazioni sui presunti svantaggi dell’impiego di funzionari pubblici, svantaggi addotti dalla Francia e da France Télécom.

Innanzi tutto, France Télécom disponeva, alla vigilia dell’apertura totale del mercato francese alla concorrenza, di un personale formato e competente senza il quale, se si fosse dovuto sostituire integralmente, la sua posizione nel mercato non si sarebbe potuta mantenere, cosa che France Télécom omette di segnalare nelle sue comunicazioni.

Inoltre, l’importo dei salari e l’investimento in formazione del personale che France Télécom valuta come svantaggi, costituiscono degli oneri normali nel bilancio di un’impresa, e non è detto che non migliorino l’impegno e la produttività del personale rispetto ai concorrenti.

D’altro canto, se è vero che France Télécom non dispone di possibilità di adeguamento della sua massa salariale attraverso l’attuazione di un programma sociale di riduzione del personale per i dipendenti interessati, c’è qualche perplessità che un simile piano mirante solo ai funzionari pubblici proprio per il loro status potrebbe essere realizzato validamente, quando la cessazione delle assunzioni di dipendenti pubblici nel 1997 e il ricorso a dipendenti di diritto privato le ha offerto possibilità certe di flessibilità di adeguamento della propria massa salariale.

Infine, se è vero che l’impresa dedica un budget notevole a incentivare il prepensionamento dei dipendenti in questione, è anche vero che l’incentivazione e l’interesse per l’azienda ad attuare un simile dispositivo sarebbero stati minori senza il trasferimento allo Stato francese di obbligazioni finanziarie che assumeva France Télécom, previsto dalla legge del 1996. Il dispositivo permette quindi d’incentivare il prepensionamento e dunque, per le persone interessate, l’assunzione in carico anticipata da parte dello Stato. Senza la legge del 1996, France Télécom avrebbe continuato ad assicurare tale presa in carico.

(112)

Priva di fondamento, in mancanza di collegamenti con la questione dell’esistenza o meno di un vantaggio economico risultante dalle misure in questione, appare anche la presa in considerazione dei vantaggi concorrenziali ricavati da France Télécom dal suo vecchio monopolio, addotti dai denuncianti. I presunti vantaggi e svantaggi non hanno alcun rapporto con la questione dell’equità concorrenziale sui mercati delle telecomunicazioni per quanto attiene agli oneri sociali.

(113)

Soltanto il contributo forfetario straordinario previsto dalla legge del 1996 è tenuto ad aggravare in modo immediato gli oneri di France Télécom per quanto riguarda la situazione di riferimento già individuata. Il versamento del contributo forfetario ha ridotto l’importo dell’aiuto di cui ha beneficiato e beneficerà France Télécom fino all’estinzione dell’onere finanziario assunto dallo Stato francese al posto di France Télécom in applicazione della legge del 1996. Senza pregiudizio dell’esattezza dei metodi attuariali utilizzati dal governo francese all’epoca, in assenza del contributo forfetario, l’importo degli oneri di cui France Télécom sarebbe stata sollevata si aggirerebbe attorno ai 18,9 miliardi EUR e non […] miliardi EUR, in valore netto del 1996.

(114)

La legge del 1996 ha quindi permesso a France Télécom di disporre di maggiori risorse finanziarie per operare sui mercati in cui essa è attiva. Tali risorse erano quindi, data la legge del 1996, più consistenti di quelle di cui France Télécom disponeva all’epoca della legge del 1990 nella sua formulazione iniziale. I mercati di servizi di telecomunicazioni sui quali operava e opera France Télécom in tutto il territorio in Francia e in altri Stati membri sono stati gradualmente aperti alla concorrenza attraverso la progressiva scomparsa dei diritti esclusivi o speciali a partire dal 1988, e successivamente, salvo deroghe specifiche, del tutto a partire dal 1998. L’apertura alla concorrenza è stata totale in Francia nel 2002. La scomparsa delle barriere giuridiche è stata accompagnata dall’ingresso di altri gestori con i quali France Télécom si è trovata e si trova in concorrenza, ancor prima delle misure legislative del 1990 e 1996, oggetto della presente decisione.

(115)

Liberatasi dell’obbligo di accantonamento degli oneri pensionistici futuri per le pensioni dei suoi dipendenti pubblici, e assoggettata a un livello di contributi annui inferiore, France Télécom ha potuto disporre di un bilancio alleggerito d’impegni ed oneri, aumentando in tal mondo la sua attrattività per ottenere capitali, e ciò l’ha posta in una situazione più favorevole di quella precedente alla riforma del 1996. Liberata da un onere sostenuto sul suo mercato storico francese, France Télécom ha quindi potuto facilmente svilupparsi su mercati di altri Stati membri nuovamente aperti alla concorrenza, cosa che ha effettivamente fatto, come si evince dai punti da 48 a 50.

(116)

Ne consegue che la riduzione degli oneri di France Télécom derivante dalle modalità di calcolo della compensazione da versare allo Stato francese per la presa in carico delle pensioni dei funzionari pubblici falsa o minaccia di falsare la concorrenza tra France Télécom e i nuovi gestori in Francia e negli altri Stati membri in cui France Télécom è presente.

6.1.4.   Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri

(117)

I mercati sui quali France Télécom opera in Francia sono stati progressivamente aperti alla concorrenza sin dal 1988 e, per tale motivo, sono molto aperti agli scambi tra Stati membri. La direttiva 96/19/CE aveva come obiettivo la liberalizzazione totale del settore delle telecomunicazioni a partire dal 1o gennaio 1998. In Francia si sono insediati anche degli operatori il cui capitale è parzialmente detenuto da imprese di altri Stati membri diversi da essa. Alcuni di questi mercati riguardano le comunicazioni internazionali tra Stati membri. Inoltre, attraverso delle filiali, France Télécom fornisce servizi di comunicazioni elettroniche in altri Stati membri, principalmente la Spagna, il Belgio o il Regno Unito.

(118)

In tali condizioni, una misura che riduce gli oneri generali di gestione e funzionamento di France Télécom e libera in questo modo delle risorse di cui tale impresa dispone per investire o per migliorare le sue offerte commerciali in Francia o per stabilirsi in altri Stati membri è in grado d’incidere sugli scambi tra Stati membri.

6.1.5.   Conclusione sull’esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(119)

Da quanto precede risulta che, riducendo la contropartita costituita dai contributi aziendali da versare allo Stato per gli oneri pensionistici previsti dalla legge del 1990 nella sua redazione iniziale e sostituendovi la contropartita prevista dalla legge del 1996, nella misura in cui quest’ultima contropartita è inferiore a quella applicata in precedenza, la Francia ha accordato, con proprie risorse, un aiuto a France Télécom che falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e questo, al momento del trasferimento di oneri istituito con la legge del 1996.

(120)

È quindi necessario valutare se tale aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

6.2.   Basi giuridiche alternative di compatibilità dell’aiuto

(121)

La Commissione prende atto che la Francia non ha fatto riferimento all’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE come fondamento della compatibilità delle misure in questione.

(122)

Le deroghe previste all’articolo 107, paragrafo 2, del TFUE, relative agli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, agli aiuti che mirano a rimediare alle calamità naturali ed altri eventi straordinari, come pure agli aiuti accordati in alcune regioni della Repubblica federale di Germania, sono manifestamente sprovvisti di pertinenza nel caso in oggetto.

(123)

Quanto alle deroghe previste all’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE la Commissione constata che gli aiuti in questione non sono destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, non costituiscono un importante progetto di comune interesse europeo né pongono rimedio a un grave turbamento dell’economia francese. Essi non sono destinati neanche a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(124)

Appare evidente pertanto che soltanto l’articolo 107, paragrafo 3, punto c), del TFUE può essere applicato per valutare la compatibilità di tale misura.

6.3.   Compatibilità dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, punto c), del TFUE

(125)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, punto c), del TFUE: «Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: […] gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse […]».

(126)

Perché un aiuto sia considerato compatibile con il mercato interno se agevola lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, deve migliorare le modalità con cui l’attività viene esercitata. Un aiuto è compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, punto c), solo se non altera le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. Nella sua valutazione, la Commissione accorda una particolare importanza ai criteri di necessità e di proporzionalità (58).

(127)

A titolo preliminare e tenuto conto dei dubbi sollevati dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento, è opportuno notare che la Francia ha prelevato da France Télécom un importo adeguato, corrispondente al recupero degli aiuti richiesti dalla Commissione nella sua decisione riguardante l’applicazione della tassa professionale a France Télécom (59). La Commissione ritiene, dopo la conferma della sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso di annullamento di tale decisione da parte della Corte di giustizia (60), che la Francia abbia adottato le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti da tale decisione. Dato che il corretto recupero degli aiuti versati in applicazione della tassa professionale elimina il vantaggio economico di cui France Télécom avrebbe goduto a tale titolo, non occorre valutare gli effetti di un eventuale cumulo con l’aiuto oggetto del presente procedimento.

(128)

Per il resto, è opportuno notare prima di tutto che, contrariamente agli oneri d’investimento, gli oneri sociali di un’azienda sono costi ricorrenti di funzionamento e che un aiuto che li riduce costituisce un aiuto al funzionamento dell’azienda, la cui compatibilità con il mercato interno dev’essere, secondo la giurisprudenza della Corte, valutata in senso molto restrittivo da parte della Commissione.

6.3.1.   Conformità della misura di aiuto con un obiettivo d’interesse comune

(129)

Nella fattispecie, l’aiuto posto in esecuzione dal 1997 può essere considerato come destinato ad agevolare lo sviluppo dell’attività economica di prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, nel contesto della liberalizzazione totale di tali mercati. Infatti, la legge del 1996 è stata adottata insieme alla legge n. 96-659 del 26 luglio 1996 di regolamentazione delle telecomunicazioni, che trasponeva gli obblighi derivanti per la Francia dal diritto dell’Unione e, specificatamente, dalla direttiva 96/19/CE.

(130)

Al riguardo, l’obiettivo generale della legge del 1996 per quanto riguarda il pagamento di una contropartita finanziaria allo Stato francese è quello di allineare i livelli degli oneri sociali e fiscali obbligatori gravanti sui salari di France Télécom a quelli delle altre aziende del settore delle telecomunicazioni rientranti nel diritto comune delle prestazioni sociali. Lo strumento utilizzato, e cioè una misura di aiuto riguardante direttamente ed esclusivamente il modo in cui i contributi aziendali di France Télécom sono stabiliti, appare adeguato per raggiungere l’obiettivo prefissato.

(131)

Una misura di aiuto che mira a diminuire gli oneri sociali di France Télécom assunti in un periodo in cui la fornitura di un servizio in regime di monopolio per una parte preponderante delle sue attività non richiedeva un comportamento economicamente efficace può contribuire, in un contesto concorrenziale differente, a migliorare il modo in cui sono prestati i servizi un tempo in regime di monopolio, fino a quando l’allocazione delle risorse finanziarie delle imprese concorrenti ai propri rispettivi oneri sociali non falsi una concorrenza basata sui meriti. Certamente, vengono di seguito espresse delle riserve sull’adeguatezza di alcune disposizioni di legge per raggiungere l’obiettivo fissato. Tuttavia, né la sua legittimità né la sua conformità con l’obiettivo d’interesse comune di sviluppare mercati di servizi di comunicazioni elettroniche in cui la concorrenza sia efficace, contribuendo così al progresso tecnologico e allo sviluppo economico di tale attività, potrebbero essere messi in dubbio.

6.3.2.   Necessità della misura di aiuto

(132)

Il tetto massimo del numero di funzionari pubblici presso France Télécom indotto dal divieto di assunzione dopo il 1o gennaio 2002 previsto dalla legge del 1996 avrebbe avuto come inevitabile conseguenza un notevole appesantimento degli oneri pensionistici gravanti su France Télécom in proporzione ai funzionari in attività. In tal modo, privata della possibilità di assumere dipendenti pubblici, cosa d’altro canto comprensibile, data la natura ormai concorrenziale della prestazioni dei servizi in questione, France Télécom avrebbe dovuto fronteggiare un onere per il pagamento delle pensioni eccessivo per il personale interessato rispetto a quello cui i suoi concorrenti dovevano e devono far fronte. È opportuno inoltre notare che gli impegni di versamento di contropartita allo Stato francese previsti dalle disposizioni iniziali della legge del 1990 riguardavano non solo i funzionari in servizio nell’ambito di mercati concorrenziali nel 1990 e negli anni seguenti, ma anche i funzionari della direzione generale del ministero delle Poste e Telecomunicazioni in pensione nel 1990.

(133)

A titolo illustrativo, il tasso di contribuzione che sarebbe derivato a France Télécom dal mantenimento in vigore delle disposizioni della legge del 1990 sarebbe stato del 77 % dei salari lordi di riferimento dei funzionari in servizio nel 2010, secondo la Francia. Questo tasso è da mettere in relazione con quello del […]% che permetterebbe di garantire un’equità concorrenziale totale per i rischi comuni e non comuni tra France Télécom e i suoi concorrenti. In valore assoluto, la differenza rappresenterebbe […] milioni di EUR circa di costi aggiuntivi annui rispetto al tasso di contribuzione che garantisce l’equità concorrenziale. Inoltre, non essendo stato specificato nella legge il carattere ormai liberatorio dei contributi aziendali, France Télécom avrebbe dovuto continuare a coprire il fabbisogno di accantonamento aumentato significativamente rispetto all’accantonamento di 3,6 miliardi EUR già costituiti nel 1996.

(134)

A tale riguardo, le considerazioni dei denuncianti sul fatto che France Télécom abbia potuto contrarre dal 1996 un debito finanziario molto superiore all’onere di cui lo Stato francese l’ha alleggerita non sono pertinenti perché non hanno alcuna relazione con la questione esaminata. Anche se l’aumento del debito finanziario assunto da France Télécom dal 1996 e gli importi in questione a tale data sembrano escludere il rischio di fallimento dell’impresa menzionato dalla Francia se il regime previsto dalla legge del 1990 fosse proseguito, la misura di aiuto appare necessaria in avvenire per far sì che France Télécom possa far valere sui mercati in questione una concorrenza basata sul merito, senza essere svantaggiata a causa del peso di oneri sociali ereditati dal passato che i suoi concorrenti non devono sostenere.

(135)

Le considerazioni dei denuncianti e del gestore di telecomunicazioni sulla pertinenza di un bilancio complessivo mirante a valutare la necessità dell’aiuto rispetto agli altri vantaggi ottenuti da France Télécom dal suo monopolio passato, non sono fondati nel caso di cui trattasi. È vero che, dal 1996, la posizione di France Télécom in molti mercati di servizi in cui essa opera in Francia rimane prevalente, in particolare in virtù degli effetti di rete inerenti ai mercati di comunicazioni. Inoltre, France Télécom ha esteso la sua presenza ai mercati di altri Stati membri acquisendovi posizioni significative, soprattutto in Polonia e in Spagna. Ciò non toglie che, come evidenziato indirettamente dal gestore di telecomunicazioni nelle sue osservazioni, a causa della sua posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 del TFUE o del suo significativo potere di mercato ai sensi della regolamentazione applicabile alle comunicazioni elettroniche nell’Unione (61), France Télécom è soggetta ad obblighi asimmetrici specifici ai quali non sono soggetti aziende concorrenti il cui potere di mercato è minore.

(136)

Tali obblighi, per esempio in materia di accesso alla sua rete, di orientamento dei prezzi in funzione dei costi o di astensione da comportamenti commerciali che sarebbero consentiti a un’azienda non dominante hanno lo scopo di fare in modo che la posizione di France Télécom ereditata dal suo vecchio monopolio non sia più dannosa per la concorrenza. Tali strumenti regolamentari ad hoc, concepiti ed applicati regolarmente dalle autorità nazionali di regolamentazione della concorrenza e dalla Commissione (62), sono più mirati ed efficaci per rimediare agli effetti persistenti dei vantaggi ottenuti da par France Télécom dal suo vecchio monopolio, cui si riferiscono i denuncianti.

(137)

Inoltre, l’aiuto di Stato oggetto del presente procedimento appare, in via di principio, necessario per raggiungere un obiettivo d’interesse comune migliorando le condizioni di concorrenza afferenti agli oneri pensionistici e, di conseguenza, la prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche.

6.3.3.   Proporzionalità dell’aiuto

(138)

Occorre constatare che la contropartita finanziaria in favore dello Stato definita dalla legge del 1990 per la liquidazione e il servizio delle pensioni è specifica per France Télécom e sui generis. Al principio del rimborso totale previsto dalle legge iniziale del 1990 si è sostituito un regime diverso di determinazione dell’ammontare della contropartita da versare allo Stato a partire dal 1996. Diverse opzioni di determinazione dell’ammontare della contribuzione aziendale da versare da parte di France Télécom, fino all’assunzione in carico integrale da parte dello Stato senza rimborso, erano teoricamente possibili. Tale contropartita è calcolata dal 1997 con riferimento a taluni oneri sostenuti dalle imprese concorrenti nel settore. Al fine di determinare se l’aiuto sia proporzionale per raggiungere l’obiettivo fissato, è opportuno pertanto valutare il carattere oggettivo e giustificato del riferimento per la determinazione dell’ammontare della contropartita fissato dalla legge del 1996.

(139)

È opportuno osservare prima di tutto che, in procedimenti relativi alla riduzione di oneri connessi alle pensioni di dipendenti pubblici di vecchi gestori monopolistici nel settore delle telecomunicazioni, OTE in Grecia e BT Plc nel Regno Unito, la Commissione ha valutato principalmente se tali aziende erano soggette ad oneri sociali equivalenti a quelli dei concorrenti per decidere, rispettivamente, della compatibilità e dell’incompatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, punto c), del TFUE degli aiuti di Stati accordati ai gestori in questione (63). La Commissione constata che nella fattispecie, i contributi liberatori versati ogni anno da France Télécom e previsti dalla legge del 1996 non consentono di garantire il prelevamento di oneri sociali equivalenti a quelli dei suoi concorrenti. Il tasso di equità concorrenziale (in prosieguo «TEC») non è raggiunto.

(140)

Tuttavia, la Francia e France Télécom fanno valere il contributo forfetario straordinario di 5,7 miliardi EUR versato nel 1997 da France Télécom in applicazione della legge del 1996. L’importo di tale contributo forfetario è stato fissato nel 1996 in modo da compensare, in un periodo di dieci anni di applicazione della legge del 1996, il costo aggiuntivo allora previsto per lo Stato, tenendo conto d’altro canto degli accantonamenti che France Télécom aveva costituito e che l’azienda poteva riprendere nell’esercizio 1996-1997. Il contributo forfetario straordinario si suddivide in due elementi:

da una parte, un importo di 3,6 miliardi EUR corrispondente agli accantonamenti costituiti da France Télécom fino al 1996 per far fronte agli oneri pensionistici futuri dei funzionari allora previsti;

dall’altra, un importo di 2,1 miliardi EUR (in prosieguo l’«importo complementare»), corrispondente, tanto nelle previsioni delle autorità pubbliche che nei fatti, agli oneri sociali netti di liquidazione delle pensioni che lo Stato avrebbe dovuto sostenere per un periodo di 10 anni, tra il 1997 e il 2006, in virtù del trasferimento dell’onere pensionistico dei funzionari nel settore delle telecomunicazioni.

(141)

Dato che l’importo forfetario di 5,7 miliardi EUR non ha mai avuto l’obiettivo di compensare l’assenza di tasso di equità concorrenziale tra France Télécom e i suoi concorrenti, non sarebbe giustificato mettere in bilancio tale importo e i contributi annui liberatori che non sono stati versati da France Télécom quando invece sarebbero stati necessari per giungere a un tasso di equità concorrenziale reale.

(142)

In compenso, da un esame dei dibattiti parlamentari emerge che l’importo complementare di 2,1 miliardi EUR era destinato a coprire il trasferimento di oneri dal 1997 al 2006 e, nei fatti, a eliminare gli effetti dell’aiuto per un periodo di dieci anni. Così, lo sforzo finanziario netto di France Télécom corrispondente a tale importo complementare è consistito nel finanziare, per un periodo di dieci anni, il costo aggiuntivo della riforma per lo Stato francese.

(143)

D’altro canto, il contributo straordinario integra la ripresa degli accantonamenti costituiti fino al 1996 e divenuti senza oggetto. Gli accantonamenti ripresi dallo Stato erano stati costituiti da France Télécom per far fronte agli oneri derivanti dalle pensioni future e tale dotazione elimina gli effetti dell’aiuto per il periodo di pagamento delle pensioni che erano destinati a coprire.

(144)

Tuttavia, la legge del 1996 si riferisce a un contributo straordinario unico, senza che le disposizioni applicabili, né quelle della legge finanziaria né quelle dei decreti successivi distinguano un importo derivante dagli accantonamenti, che occorrerebbe dedurre dall’onere trasferito allo Stato per la durata di tale periodo. L’articolo 6 della legge del 1996 precisa che il contributo forfetario eccezionale è versato a titolo di contropartita dell’assunzione in carico da parte dello Stato delle pensioni corrisposte ai funzionari dello Stato. L’importo di tale contributo straordinario dev’essere dunque preso in considerazione nella sua totalità nell’analisi della riforma.

(145)

Dal momento che France Télécom, mediante il versamento di tale contributo forfetario straordinario, ha coperto l’onere pensionistico dei funzionari del settore delle telecomunicazioni e l’onere di compensazione tra regimi per un periodo di circa quindici anni, gli effetti dell’aiuto sono stati neutralizzati. France Télécom ha dunque, mediante il versamento di tale contributo straordinario, neutralizzato gli effetti dell’aiuto per tale periodo. Pertanto, si giustifica il fatto che, per tale periodo, France Télécom non sia tenuta a soddisfare le condizioni di compatibilità di tale aiuto, e dunque che non paghi il contributo annuo necessario per assicurare un tasso di equità concorrenziale che includa i rischi non comuni dei salariati di diritto privato.

(146)

È opportuno tornare in dettaglio sulle fasi di questo ragionamento.

(147)

Non si può non constatare che i prelevamenti annui liberatori versati da France Télécom dalla riforma del 1996 non permettono di raggiungere un tasso di equità concorrenziale, come evidenziato dalla decisione di avvio del procedimento. Ciò risulta dal fatto che il tasso applicato a France Télécom integra solo i contributi corrispondenti ai rischi comuni tra dipendenti di diritto privato e funzionari dello Stato, e per questo motivo esclude dei contributi che corrispondono ai rischi non comuni come la disoccupazione o il mancato pagamento dei salari in caso di risanamento o liquidazione giudiziaria dell’impresa.

(148)

Inoltre, dalla tabella 4 si evince che la mancata assunzione dei rischi non comuni nel calcolo del contributo da versare da parte di France Télécom si traduce in uno scarto notevole tra la contropartita che France Télécom versa allo Stato e quella che verserebbe se il tasso di contribuzione fosse calcolato per garantire un’equità concorrenziale totale con le basi di calcolo degli oneri dei concorrenti. Pertanto, la misura di aiuto derivante dalla legge non rispetta il principio di proporzionalità. Perché questa soddisfacesse tale principio e per raggiungere l’obiettivo legittimo evidente di migliorare le condizioni di concorrenza allineando le modalità di calcolo relative agli oneri sostenuti dalle imprese attive sui mercati di telecomunicazioni in questione in Francia, l’aiuto concesso a France Télécom in applicazione della legge del 1996 avrebbe dovuto e dovrebbe effettivamente allineare in futuro detti oneri includendo quelli afferenti i rischi non comuni delle due categorie di personale.

(149)

A questo proposito, l’argomentazione addotta dalla Francia secondo la quale i funzionari pubblici non sono esposti a certi rischi e, per questo motivo, non si giustifica il fatto che si versino contributi per tali rischi, non può essere accettata. Prima di tutto, è in virtù di misure statali che detti rischi non si presenteranno, e non si giustifica per questo il fatto che France Télécom ne tragga un vantaggio pecuniario. Per esempio, è proprio per l’impegno dello Stato francese nei confronti dei funzionari in servizio presso France Télécom e per il fatto che lo Stato francese è l’assicuratore di se stesso che il rischio di mancato pagamento dei salari in caso di liquidazione giudiziaria dell’impresa non si presenterà. Ma la possibilità che France Télécom dichiari fallimento, come un concorrente, non può essere esclusa. Nei due casi, non si tratta di un vantaggio fornito all’azienda, ma direttamente ai salariati di quest’ultima. La garanzia di riversamento dei salari interviene dopo l’azienda ha cessato di esistere. Un’azienda concorrente dovrà versare contributi per coprire il rischio di mancato pagamento dei salari dopo la sua scomparsa, contrariamente a France Télécom. Non si giustifica pertanto il fatto di conferirle un vantaggio, sotto forma di contributi ridotti o, nei fatti, di un’esclusione di tale rischio dalla modalità di calcolo dei contributi di France Télécom.

(150)

In secondo luogo, fondamentalmente, l’obiettivo stesso della riforma introdotta nel 1996, che non sembra esser stato portato alle sue logiche conseguenze, è di allineare le condizioni di concorrenza per gli oneri fiscali e sociali tra tutti i concorrenti del settore, e questo indipendentemente dallo status dei loro dipendenti e dall’esistenza di un obbligo effettivo per France Télécom di aderire e di versare contributi agli organi di gestione competenti. È proprio questa logica di allineamento delle condizioni di concorrenza che potrebbe rendere compatibile la misura presa in esame con il mercato interno. Che il personale di France Télécom sia o meno esposto a simili rischi non è quindi pertinente in tale logica.

(151)

In conclusione, una riduzione dell’assunzione in carico delle pensioni con un trasferimento di onere netto allo Stato rispetterebbe il principio di proporzionalità soltanto se permettesse un allineamento delle condizioni di concorrenza. France Télécom non è stata messa in situazione di equivalenza completa con le imprese del settore per quanto riguarda gli oneri sociali gravanti sui salari, dato che alcuni oneri sociali e fiscali non sono stati integrati nella base di calcolo del contributo annuo.

(152)

Inoltre, non si giustifica, contrariamente alle pretese della Francia e di France Télécom, il fatto di prendere in considerazione l’importo del contributo forfetario straordinario di 5,7 miliardi EUR già versato da France Télécom nel 1997 per compararlo all’insufficiente tasso di contribuzione liberatoria applicati a France Télécom.

(153)

In via preliminare, la Commissione desidera ricordare che, in ogni situazione, deve stabilire se le condizioni di applicazione della deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, punto c), del TFUE sono soddisfatte, senza essere vincolata da una prassi decisionale precedente, ammesso che sia consolidata (64).

(154)

In ogni caso, la riforma qui presa in esame si distingue nettamente, da più punti di vista, dalla riforma oggetto della decisione La Poste  (65), di cui cercano di avvalersi le autorità francesi.

(155)

Infatti, contrariamente alla riforma oggetto della decisione La Poste cui fanno riferimento la da Francia e France Télécom, la riforma delle modalità di finanziamento delle pensioni dei dipendenti pubblici di France Télécom è intervenuta all’inizio dell’apertura a livello di Unione europea dei mercati in cui France Télécom poteva operare.

(156)

Appare d’altro canto evidente che France Télécom ha tratto vantaggio da tale liberalizzazione stabilendosi nei mercati di altri Stati membri e questo grazie non solo al suo cambiamento di statuto in società anonima ma anche, in parte alla cancellazione degli impegni relativi agli oneri pensionistici dal suo bilancio e ai minori oneri potenziali futuri risultanti dalla riforma. Tale alleggerimento degli impegni nel suo bilancio ha consentito a France Télécom di accrescere la sua solvibilità e la sua capacità di ottenere prestiti. Dalle cifre relative all’indebitamento fornite dai denuncianti nelle loro osservazioni e non contestate dalla Francia quanto agli importi, consegue che il debito finanziario netto di France Télécom è passato da 19,2 miliardi EUR nel 1997 a 83 miliardi EUR nel 2002.

(157)

È vero che una politica volontaristica d’investimento a fini di espansione sui mercati di altri Stati membri resa possibile dalla liberalizzazione può essere all’origine di questo incremento molto marcato dell’indebitamento finanziario. Cionondimeno la raccolta dei fondi necessari è stata resa possibile in parte dalla riduzione degli oneri pensionistici per un importo netto di […] miliardi EUR trasferiti allo Stato francese nel 1996. Per tale motivo, le osservazioni del gestore di telecomunicazioni che tende a dimostrare che l’aiuto avrebbe consentito a France Télécom di finanziare la sua espansione internazionale (osservazioni riprese al considerando 68) non sono, sia pure indirettamente, prive di fondamento.

(158)

In compenso, l’insieme dei mercati postali sui quali La Poste francese può operare nell’Unione non è ancora totalmente aperto alla concorrenza e dovrebbe esserlo solo nel 2012, cioè sei anni dopo la riforma del finanziamento delle pensioni della Poste (66). L’effetto restrittivo della concorrenza dell’aiuto accordato a France Télécom su mercati pienamente aperti è dunque più consistente di quello dell’aiuto alla Poste. Non è necessario effettuare un parallelismo completo delle condizioni necessarie alla compatibilità dell’aiuto, trattandosi di situazioni concorrenziali distinte su mercati la cui priorità nell’apertura a livello dell’Unione e il contributo alla competitività della sua economia erano, anch’esse, differenti. Ne consegue che il criterio d’interesse comune enunciato all’articolo 107, paragrafo 3, punto c), del TFUE non deve essere necessariamente valutato in maniera identica nei due casi in questione.

(159)

Inoltre, la situazione finanziaria della Poste e, di conseguenza, la sua capacità di espansione su mercati esteri o di consolidamento sul mercato francese non erano paragonabili a quelli di France Télécom. Come evidenziato nella decisione La Poste, senza la riforma del 2006, con il passaggio a nuove norme contabili, La Poste era tenuta a iscrivere a bilancio un accantonamento per l’impegno a favore dello Stato che fino a quel momento portava fuori bilancio per un ammontare di 76 miliardi EUR (67). Contrariamente alla Poste, France Télécom costituiva degli accantonamenti contabili nei suoi registri per far fronte agli impegni futuri senza la riforma, il che rendeva obiettivamente diverse le situazioni finanziarie di ciascuna impresa.

(160)

Inoltre, l’assenza di riforma per France Télécom e il proseguimento del regime instaurato con la legge del 1990 si sarebbero tradotte in un incremento degli oneri pensionistici che diveniva significativo a partire dal 2005-2007 secondo le previsioni dell’epoca illustrate al considerando 30, come confermato dai risultati a posteriori riepilogati nella tabella 3. Al momento della riforma, il proseguimento del regime stabilito dalla legge applicabile alla Poste si traduceva immediatamente in un costo aggiuntivo annuale di […] milioni di EUR circa per la Poste (68).

(161)

Pertanto, non è dimostrato che la situazione delle due aziende sotto l’effetto della legge applicabile prima delle rispettive riforme e, di conseguenza, l’impatto concorrenziale di queste, fosse simile. I fatti dimostrano il contrario. Ne consegue che un’analisi che porta a conclusioni simili nei due casi non è giustificata.

(162)

D’altro canto, nel caso della decisione La Poste esistevano ragioni sufficienti per ritenere che il contributo forfetario straordinario potesse essere riattribuito in futuro come un’anticipazione sul pagamento dei contributi connessi al tasso di equità concorrenziale modificato. Tali ragioni mancano nel caso in questione. Infatti, la condizione che impone la riattribuzione del contributo straordinario della Poste è stata fissata dopo che la Commissione ha proceduto ad avviare il procedimento formale d’indagine mettendo in discussione la sottovalutazione del contributo liberatorio necessario per giungere a un tasso di equità concorrenziale.

(163)

In larga misura, benché le autorità francesi non l’abbiano riconosciuto esplicitamente, l’attribuzione del contributo forfetario straordinario in questione nella decisione La Poste era quindi il risultato di una negoziazione tra la Commissione e lo Stato membro destinata ad assicurare il pagamento di un contributo liberatorio che garantiva un tasso di equità concorrenziale. In tale negoziazione, il punto di partenza delle autorità francesi espresso nella loro notifica del 23 giugno 2006, dopo i primi contatti in merito alla questione nel dicembre 2005, era che il contributo straordinario previsto per La Poste non era necessario dal punto di vista dell’equità concorrenziale, contrariamente al progetto di riforma del contributo annuo previsto.

(164)

La decisione della Commissione non è quindi giunta a ratificare una riforma entrata in vigore, come sembra sostenere France Télécom. Infatti, la notifica e la decisione di avviare il procedimento del 12 ottobre 2006 hanno preceduto l’individuazione dell’ammontare del contributo straordinario mediante la legge n. 2006-1771 del 30 dicembre 2006 (legge finanziaria di rettifica per il 2006). Detti negoziati hanno riguardato diversi aspetti della riforma e specialmente la presa in considerazione del vantaggio che avrebbe rappresentato la riforma notificata in passato, il perimetro di calcolo del tasso di contributo previsto e le modalità per tenere conto della specificità della banca postale rispetto alle altre attività postali e personali interessate. I negoziati sono continuati ed è solo nelle loro osservazioni dell’8 giugno 2007 che le autorità francesi hanno accettato le modalità di attribuzione del contributo straordinario nel quadro di un accordo globale riguardante la riforma, ritornando quindi sulla loro posizione notificata in merito al contributo straordinario e della modalità di calcolo dei contributi annui a venire.

(165)

D’altra parte, contrariamente alle disposizioni della legge finanziaria per il 1997 che istituiva l’ente pubblico gestore dei contributi di France Télécom, disposizioni che prevedevano regole rigide per quanto riguarda i riversamenti annui allo Stato, l’ente pubblico gestore dei contributi di La Poste non era vincolato a regole specifiche (69). Dato che si trattava di un contributo straordinario da versare e svincolato da attribuzioni, la Commissione ha potuto ritenere che la Francia avrebbe potuto diminuirne l’importo e maggiorare in concomitanza il tasso di contributo annuo della Poste.

(166)

Occorre d’altro canto constatare che i termini della legge del 1996 definiscono i parametri di calcolo del contributo annuo versato regolarmente allo Stato come contropartita delle pensioni dei funzionari, senza che sia necessario prendere in considerazione i rischi non comuni tra i funzionari e il personale di diritto privato. Al riguardo, il Tribunale e la Corte hanno precisato, in merito alla tassa professionale dovuta da France Télécom, che una riduzione degli oneri non potrebbe essere compensata da un onere specifico diverso, soprattutto quando uno Stato membro, nella fattispecie la Francia, non è in grado di dimostrare che sono stati istituiti oneri pregressi in previsione di minori oneri futuri in un regime d’imposizione diverso (70).

(167)

La Commissione non può ignorare che lo scopo del contributo forfetario specifico già versato nel 1997 era, come stabilisce espressamente l’articolo 6 della legge del 1996, compensare parzialmente lo Stato francese per l’onere finanziario che assumeva per la legge del 1996.

(168)

Inoltre, dal contenuto del rapporto al Senato di cui al punto 27 risulta che, adottando il principio del contributo straordinario, il legislatore non ha cercato di prendere in considerazione e ancor meno di compensare, la differenza tra i contributi annui di France Télécom e quelli, relativamente più alti, dei concorrenti. Al contrario, il legislatore ha volutamente costretto France Télécom al pagamento di oneri annuali che non coprivano i rischi non comuni alle due categorie di personale (funzionario o meno) e questo, senza stabilire legami tra tale scelta e il prelevamento del contributo straordinario pagato nel 1997.

(169)

L’onere per France Télécom rappresentato dal contributo forfetario è stato versato come entrata generale nel bilancio dello Stato, collocato presso l’ente pubblico incaricato della sua gestione, e speso. In tali condizioni, la Commissione non può dunque, in tutto o in parte, riattribuire fittiziamente e a posteriori il contributo forfetario straordinario già speso per uno scopo totalmente estraneo a quello che gli hanno assegnato le autorità francesi e non previsto dalla legge, e cioè, la compensazione della mancata presa in carico dei rischi non comuni ai salariati di diritto privato e ai funzionari dello Stato. Il contributo forfetario non è stato quindi istituito in previsione dell’allineamento completo, in un regime legislativo e normativo diverso, tra gli oneri annui di France Télécom e quelli dei suoi concorrenti.

(170)

Per le stesse ragioni, a causa delle regole in materia di gestione e di trasferimento in bilancio previste dalla legge finanziaria dal 1997 e attuate fino ad oggi, le argomentazioni e i calcoli della Francia miranti a mostrare che la riforma del 1996 ha oggi portato a un aumento considerevole di entrate per lo Stato, non possono essere accettate.

(171)

Infatti, tenendo conto delle modalità di gestione e di utilizzazione del contributo forfetario straordinario di France Télécom da parte dell’ente pubblico competente, così come stabilite della legge finanziaria, e degli importi dei trasferimenti effettivi di riversamento a partire dal 1997 trasmessi dalla Francia, descritti ai punti 36 e 37 e nella tabella 3, occorre constatare che le entrate che la Francia tenta di far valere, con un investimento che produce interessi al tasso del 7 %, non sono mai esistite.

[…]. Inoltre, l’argomentazione non riflette il comportamento reale delle autorità francesi. Tenuto conto delle regole di gestione stabilite dalle leggi finanziarie che si sono succedute dall’epoca della sua costituzione, detto ente pubblico non ha generato tali entrate, che d’altro canto non erano state previste e non hanno prodotto interessi. Al contrario, le risorse dell’ente avrebbero dovuto essere completamenter esaurite al 31 dicembre 2011. Sarebbero state esaurite prima se fossero state assegnate al finanziamento della riforma del 1996 — circostanza che d’altra parte, la Francia contesta —, anche integrandovi le entrate superiori a quelle previste provenienti dall’imposta sulle società, cui fanno riferimento le autorità francesi. Peraltro, la presa in considerazione di entrate superiori alle previsioni provenienti dall’imposta sulle società è illegittima perché porta a una confusione dei diversi ruoli dello Stato. La commistione proposta dalle autorità francesi tra i vari ruoli non può essere accettata ed è opportuno mantenere una distinzione tra, da una parte, lo Stato che concede un aiuto a France Télécom finanziando il pagamento delle pensioni dei funzionari, allo scopo di sviluppare un processo di concorrenza fondata sul merito e, dall’altra, lo Stato azionista di France Télécom e, infine, lo Stato in quanto autorità pubblica che esercita il proprio potere fiscale.

(172)

Inoltre, occorre notare che la richiesta avanzata dalla Francia e da France Télécom di prendere in considerazione il contributo straordinario per valutare la compatibilità della riforma, contraddice le osservazioni che la Francia aveva formulato nella sua lettera del 17 marzo 2004, secondo le quali «il contributo forfetario straordinario previsto dall’articolo 6 della legge 26 luglio 1996 non può essere considerato come la compensazione di un presunto “vantaggio”. La valutazione del suo importo è a fortiori senza pertinenza rispetto alla regolamentazione degli aiuti di Stato» dato che tale importo era «un contributo straordinario a beneficio del suo azionista unico [lo Stato francese], assimilabile a un dividendo straordinario distribuito prima di qualunque apertura del capitale a investitori privati».

(173)

Il ragionamento che sta alla base dell’argomentazione formulata a suo tempo dalla Francia dà atto di una certa logica economica e finanziaria. È sensato, per un azionista unico, alla vigilia dell’apertura del capitale ad altri investitori, riassorbire per il proprio profitto e per quanto possibile i fondi disponibili nell’azienda prima dell’apertura del capitale, nella misura in cui questo non comprometta l’attrattività dell’investimento. Quest’ultimo aspetto è stato preso in considerazione nei parametri finanziari imposti al bilancio di apertura di France Télécom, da cui risulta indirettamente l’importo del contributo forfetario straordinario, come è stato ricordato davanti al Parlamento nel 1996. Pertanto, era perfettamente coerente da parte di uno Stato azionista unico accorto, prelevare il maggiore importo possibile di dividendo straordinario, secondo gli stessi termini della Francia, piuttosto che lasciare i fondi nell’impresa, da cui, dopo l’apertura del capitale nel 1997, non ricaverebbe più del suo pro rata nella quota di capitale mantenuta.

(174)

La validità di questo ragionamento avanzato a suo tempo dalla Francia, la quale chiedeva che l’analisi dell’importo del conguaglio di 5,7 miliardi EUR non venisse assolutamente presa in conto per la valutazione della riforma rispetto alle regole degli aiuti di Stato, si trova d’altro canto corroborata dalle sue osservazioni nel corso del procedimento. Infatti, dichiarando che la calibrazione dell’importo del conguaglio sarebbe stata compiuta in funzione non del costo della riforma stimata per lo Stato o dei vantaggi che ne avrebbe tratto France Télécom ma della capacità contributiva dell’impresa, la Francia indica che l’imposizione di un conguaglio sarebbe il risultato più di un comportamento da azionista unico accorto che di uno Stato regolatore preoccupato dell’equilibrio degli oneri pensionistici che assumeva in virtù della riforma.

(175)

Se un simile ragionamento dovesse essere accettato, la Commissione non dovrebbe, come chiesto a suo tempo dalla Francia, prendere in considerazione il contributo forfetario straordinario nell’analisi della compatibilità della riforma con le regole degli aiuti di Stato. Ne consegue che va presa in considerazione soltanto la riduzione dei contributi annui di France Télécom al di sotto del livello dei concorrenti voluto dalla riforma dal 1997.

(176)

Per le stesse ragioni, la Commissione non può accettare le osservazioni dei denuncianti che chiedono l’istituzione di meccanismi di adeguamento del contributo forfetario straordinario pagato nel 1997 e del contributo aziendale annuo di France Télécom per garantire la neutralità finanziaria della riforma. Ciò porterebbe a un nuovo calcolo e a una nuova riallocazione fittizia a posteriori in tutto o in parte del contributo forfetario straordianario versato nel bilancio dello Stato nel 1997. Inoltre, il meccanismo proposto porterebbe a introdurre un controllo a posteriori, anno dopo anno, il cui scopo non sarebbe quello di garantire la proporzionalità dell’aiuto concesso, benché ridotto dal contributo forfetario straordinario, nel 1997, ma di eliminare ogni aiuto nella riforma.

(177)

Invece, occorre valutare se il versamento del contributo straordinario possa essere preso in considerazione nella valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno accettando la giustificazione del versamento come stabilito dalla legge del 1996.

(178)

A norma della legge del 1996, il contributo forfetario straordinario del 1997 è stato versato in contropartita della presa in carico delle pensioni da parte dello Stato francese. In tali condizioni, gli effetti della imposizione di detta contropartita sul bilancio finanziario globale della riforma introdotta con la legge del 1996 così come applicata fino ad ora, devono essere presi in considerazione. Occorre tener conto del periodo,di tempo in cui l’onere pensionistico è stato coperto dal contributo forfetario straordinario.

(179)

Per comparare dei flussi finanziari per France Télécom ripartiti nel tempo, e cioè il pagamento del contributo straordinario nel 1997 e i minori oneri annui risultanti dalle legge del 1996 in poi, è necessario procedere all’attualizzazione degli importi. Nel corso del 1997, diversi pagamenti di contributi straordinari sono stati scaglionati fino all’ottobre 1997, anche se il finanziamento dei contributi mediante il prestito ha, di fatto, rimandato nel tempo l’onere finanziario per France Télécom. D’altra parte, sono intervenuti pagamenti di contributo liberatorio dall’inizio del 1997. Il tasso di attualizzazione deve essere in linea di principio quello risultante dalla comunicazione della Commissione applicabile in materia (71), tasso che, a titolo illustrativo, si attestava al 5,53 % nell’ottobre 1997. È opportuno valutare se è appropriato nel caso specifico utilizzare un tasso diverso da quello della comunicazione applicabile, e di discostarsi dalle norme, comunicate agli Stati membri, che la Commissione ha stabilito e che deve applicare salvo eccezioni debitamente giustificate.

(180)

Al riguardo, la scelta del tasso del 7 % utilizzato dall’attuario del governo francese per attualizzare i flussi finanziari della riforma del 1996 fino al 2043 non è giustificata, […], dato che la presente analisi è relativa a un periodo più breve in virtù dello scadenzario riscontrato. Il tasso del 7 % è superiore sia alla media del 4,4 % dei tassi annui di attualizzazione per il periodo 1997-2010 stabiliti dalla Francia nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio, sia al tasso di attualizzazione del […]% stabilito nel 1998 nella riforma delle modalità di finanziamento delle pensioni di La Poste (72).

(181)

Neanche i tassi intorno al 7 % per le OAT a 15 anni del 1996 addotti dalla Francia possono essere accettati. È sul 1997 e non sulla media del 1996 che il tasso deve essere fissato. Inoltre, la durata di 15 anni è troppo lunga, data la consistenza dei flussi di pagamenti annuali ai quali il contributo forfetario straordinario avrebbe dovuto teoricamente far fronte nel corso del periodo, per i quali i soli interessi non sarebbero bastati. In alternativa, si potrebbe scegliere un tasso composito costruito a partire da vari tassi di ottimizzazione dell’investimento del contributo forfetario straordinario per far fronte alle scadenze di flussi creati dalla riforma del 1996. Oltre al fatto che un simile tasso, di circa il 5,50 %, non si discosterebbe molto dal tasso di riferimento della Commissione per l’ottobre 1997, la scelta non terrebbe conto del fatto che l’analisi è effettuata dal punto di vista di France Télécom (73).

(182)

Infine, al riguardo, il riferimento del 7 % per i prestiti obbligazionari di France Télécom tra il 1991 e il 1997 addotto dalla Francia copre un periodo di sei anni, molto anteriore ai fatti. Nella fattispecie, il fatto è che France Télécom ha finanziato il contributo forfetario straordinario nel 1996 con emissioni soprattutto a breve termine e, in misura molto minore, con emissioni obbligazionarie. Un tasso di attualizzazione derivante dai tassi di interesse pagati da France Télécom sui nuovi debiti contratti nel 1996 ammonterebbe al 4,8 % sulla base del suo bilancio al 31 dicembre 1996 (74). Un simile tasso è adeguato alla materialità dei costi finanziari reali sostenuti da France Télécom all’epoca per finanziare il contributo straordinario. Tuttavia, sembra opportuno non far dipendere il tasso di attualizzazione dalla scelta effettuata a suo tempo dall’azienda, ma utilizzare il riferimento obiettivo adottato dalla Commissione nella comunicazione applicabile in materia di tassi di attualizzazione (75).

(183)

In definitiva, non è opportuno nel caso in esame utilizzare un tasso di riferimento diverso da quello risultante dalla comunicazione della Commissione applicabile in materia e discostarsi in tal modo dalle norme, comunicate agli Stati membri, che la Commissione ha stabilito.

Tabella 5

Flussi finanziari derivati dalla riforma 1996 per France Télécom (1997-2011)

(milioni di EUR)

Anno

Pensioni versate

(A)

Compensazione e sovracompensazione

(B)

Contributi annui

(C)

Vantaggio FT

(D)

(A + B-C) (76)

Conguaglio 1o gen

(E)

Interesse

(F)

Conguaglio 31 dic

(E + F-D)

1997  (77)

[…]

[…]

[…]

122,3

5 716,8

184,4

5 777,9

1998

[…]

[…]

[…]

188,2

5 777,9

319,5

5 909,2

1999

[…]

[…]

[…]

189,8

5 909,2

326,8

6 046,2

2000

[…]

[…]

[…]

298,3

6 046,2

334,4

6 082,2

2001

[…]

[…]

[…]

302,9

6 082,2

336,3

6 115,6

2002

[…]

[…]

[…]

305,9

6 115,6

338,2

6 148,0

2003

[…]

[…]

[…]

364,7

6 148,0

340,0

6 123,3

2004

[…]

[…]

[…]

477,4

6 123,3

338,6

5 984,5

2005

[…]

[…]

[…]

619,1

5 984,5

330,9

5 696,3

2006

[…]

[…]

[…]

744,4

5 696,3

315,0

5 266,9

2007

[…]

[…]

[…]

909,9

5 266,9

291,3

4 648,2

2008

[…]

[…]

[…]

1 101,0

4 648,2

257,0

3 804,3

2009

[…]

[…]

[…]

1 255,8

3 804,3

210,4

2 758,9

2010

[…]

[…]

[…]

1 386,6

2 758,9

152,6

1 524,8

2011

(est.)

[…]

[…]

[…]

1 497,5

1 524,8

84,3

111,6

(184)

Capitalizzata al tasso di attualizzazione del 5,53 %, la presa in considerazione del conguaglio dovrebbe compensare fino al 1o trimestre 2012 (78) la diminuzione di oneri annui di cui ha beneficiato France Télécom per l’attuazione della riforma del 1996.

(185)

Inoltre, la scadenza di tale compensazione, che neutralizza gli effetti della riforma, coinciderebbe, con una differenza di pochi mesi, con l’esaurimento effettivo delle risorse dell’ente pubblico incaricato di gestire il contributo straordinario di France Télécom, previsto al 31 dicembre 2011. All’analisi dell’attualizzazione si unisce quindi il fatto che, in ogni caso, il contributo straordinario sarà stato effettivamente consumato. Per questo, non ci sarebbero importi non versati nel bilancio dello Stato che sarebbe possibile riattribuire in maniera diversa da quanto previsto dalla legge finanziaria applicabile.

(186)

Pertanto si giustifica che, in virtù del versamento di tale contributo straordinario nel 1997, France Télécom non sia tenuta al versamento di un contributo annuo supplementare per il periodo compreso tra il 1o gennaio 1997 e una data successiva al 31 dicembre 2010 che rimane ancora da precisare. Infatti, nella misura in cui, nella tabella 5, i dati per l’anno 2011 e quelli relativi all’onere di compensazione e sovracompensazione risultano da stime, principalmente, è opportuno che la data esatta sia decretata dalla Francia sulla base delle date definitive dei pagamenti effettuati, degli importi definitivi delle prestazioni versate e dei contributi ridotti e altri vantaggi per France Télécom derivanti dalla legge del 1996, seguendo i principi di calcolo indicati nella tabella 5.

(187)

D’altronde, dopo la neutralizzazione degli effetti del contributo straordinario e l’esaurimento delle risorse versate allo Stato, l’aiuto accordato nel 1996 a France Télécom produrrà pienamente i suoi effetti conferendo d’altro canto un vantaggio a France Télécom rispetto ai suoi concorrenti. L’aiuto non potrà pertanto essere giustificato che mediante l’assoggettamento di France Télécom al pagamento di un contribuito liberatorio calcolato su un tasso che garantisca una reale equità concorrenziale. Così, se le disposizioni della legge del 1990, come modificata dalla legge del 1996, nonché dalle disposizioni regolamentari derivate applicabili, che prevedono che il tasso del contributo liberatorio venga calcolato in maniera da allineare i livelli di oneri sociali e fiscali obbligatori gravanti sui salari di France Télécom a quelli delle altre imprese del settore delle telecomunicazioni rientranti nel diritto comune delle prestazioni sociali, limitando il calcolo a quelli dei rischi comuni ai salariati di diritto privato e ai dipendenti pubblici, restano immutate, l’aiuto concesso a France Télécom fino ad estinzione degli obblighi finanziari assunti dallo Stato francese al posto di France Télécom in virtù della legge del 1996 non soddisfarebbe il principio di proporzionalità.

(188)

Per soddisfare il criterio di conformità con l’interesse comune previsto all’articolo 107, paragrafo 3, punto c), del TFUE, la compatibilità dell’aiuto richiede pertanto il rispetto delle condizioni stabilite dalla presente decisione.

7.   CONDIZIONI DI COMPATIBILITÀ PER L’AVVENIRE

(189)

Di conseguenza, è necessario che la Francia modifichi le disposizioni legislative e regolamentari applicabili per determinare, calcolare e prelevare il contributo liberatorio che France Télécom deve versare per allineare gli oneri sociali e fiscali obbligatori pagati da France Télécom a quelli delle altre imprese del settore delle telecomunicazioni di diritto comune delle prestazioni sociali. Inoltre, è opportuno che le modalità e i parametri di calcolo siano stabiliti in modo trasparente e oggettivo e possano essere oggetto di controlli e ricorsi.

(190)

La Francia dovrebbe inoltre, al momento del calcolo del tasso del contributo liberatorio, allineare effettivamente gli oneri sociali e fiscali obbligatori gravanti sui salari pagati da France Télécom a quelli delle altre imprese del settore delle telecomunicazioni di diritto comune delle prestazioni sociali per i rischi non comuni ai salariati di diritto privato e ai funzionari statali dipendenti di France Télécom.

(191)

Nelle osservazioni della Francia descritte maggiormente in dettaglio negli allegati III e V aggiornati, le autorità francesi hanno prodotto delle stime di quello che sarebbe il tasso di contributo liberatorio che France Télécom dovrebbe pagare dal 1997 (cfr. tabella 4) se i rischi non comuni fossero stati integrati nella modalità di calcolo (in prosieguo il «tasso modificato»). Il tasso modificato integra al contempo i contributi per la disoccupazione e l’assicurazione garanzia dei crediti di retribuzione, che lo maggiorano, e dei contributi specifici che i concorrenti di France Télécom non pagano come l’1 % di solidarietà e le prestazioni in denaro per interruzioni dell’attività lavorativa auto-assicurate da France Télécom, che lo diminuiscono. Ne risulta un tasso superiore di circa 7 punti percentuali al tasso effettivamente applicato attualmente.

(192)

Un simile tasso assicura un’equità concorrenziale effettiva rispetto all’equità solamente parziale introdotta dalla legge del 1996, pur tenendo conto degli oneri sociali specifici di France Télécom. La Commissione non contesta pertanto i principi, la base e le modalità di calcolo seguiti dalla Francia per stabilire un tasso di contributo liberatorio modificato per allineare gli oneri sociali e fiscali obbligatori gravanti sui salari pagati da France Télécom a quelli delle altre imprese del settore delle telecomunicazioni di diritto comune delle prestazioni sociali, così come indicati nelle osservazioni aggiornate della Francia e descritti in dettaglio negli allegati III e V di dette osservazioni.

(193)

Di conseguenza, la determinazione annuale da parte della Francia del tasso che consenta l’allineamento delle condizioni concorrenziali dovrà seguire i principi, la base e le modalità di calcolo del contributo liberatorio che figurano nelle osservazioni di cui al considerando 191. In particolare, il tasso modificato integrerà sia i contributi per la disoccupazione e l’assicurazione a garanzia dei crediti di retribuzione, sia i contributi od oneri specifici che i concorrenti di France Télécom non pagano come l’1 % di solidarietà e le prestazioni in denaro per interruzioni dell’attività lavorativa auto-assicurate da France Télécom.

(194)

Tale allineamento assicurerà di fatto un’equità concorrenziale effettiva tra France Télécom e i suoi concorrenti e garantirà la proporzionalità e la compatibilità con il mercato interno di un aiuto posto in essere nel 1996.

8.   CONCLUSIONI

(195)

La Commissione constata che la Francia ha illecitamente dato esecuzione a un aiuto di Stato introdotto con la riforma nel 1996 in merito alle modalità di finanziamento delle pensioni dei funzionari pubblici dipendenti di France Télécom in violazione, dalla sua entrata in vigore, dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

(196)

L’esecuzione di tale aiuto dal 1997 ha permesso una riduzione degli oneri sociali annui sostenuti da France Télécom. Tuttavia, quest’effetto è stato neutralizzato almeno fino al 2010 con il versamento del contributo forfetario straordinario previsto dalla riforma. Questa neutralizzazione giustifica il fatto che le condizioni che metterebbero su un piano di parità reale France Télécom e i suoi concorrenti per quanto attiene a tali oneri e che renderebbero l’aiuto compatibile con il mercato interno vengano applicate a partire da una data successiva al 31 dicembre 2010 ancora da fissare.

(197)

Pertanto, nella misura e a patto che la Francia prenda in considerazione, nel calcolo del contributo liberatorio dovuto da France Télécom, i livelli degli oneri sociali e fiscali obbligatori gravanti sui salari di France Télécom e su quelli delle altre imprese del settore delle telecomunicazioni assoggettate al diritto comune della previdenza sociale, tenendo conto dei rischi comuni e non comuni dei dipendenti di diritto privato e dei funzionari statali, la riforma introdotta dalla legge del 1996 può essere dichiarata compatibile con il mercato interno in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, punto c), del TFUE. La Francia è tenuta pertanto a prendere le misure, segnatamente, legislative e regolamentari, necessarie a soddisfare la condizione citata nel presente considerando,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato derivante dalla riduzione della contropartita da versare allo Stato per la liquidazione e corresponsione delle pensioni concesse, in applicazione del codice delle pensioni civili e militari di anzianità, ai funzionari pubblici dipendenti di France Télécom in applicazione della legge n. 96-660 del 26 luglio 1996 relativa all’azienda nazionale France Télécom che modifica la legge n. 90-568 del 2 luglio 1990 relativa all’organizzazione del servizio pubblico della posta e delle telecomunicazioni, è compatibile con il mercato interno, alle condizioni previste all’articolo 2.

Articolo 2

Il contributo spettante al datore di lavoro con carattere liberatorio, dovuto da France Télécom ai sensi dell’articolo 30, punto c), della legge n. 90-568 del 2 luglio 1990 relativa all’organizzazione del servizio pubblico della posta e delle telecomunicazioni, viene calcolato e prelevato in modo da allineare i livelli di tutti gli oneri sociali e fiscali obbligatori gravanti sui salari di France Télécom a quelli delle altre imprese del settore delle telecomunicazioni assoggettate al diritto comune della previdenza sociale.

Per soddisfare tale condizione, entro i sette mesi successivi alla notifica della presente decisione, la Francia:

a)

modifica l’articolo 30 della legge n. 90-568 del 2 luglio 1990 relativa all’organizzazione del servizio pubblico delle poste e telecomunicazioni e i testi regolamentari o altri adottati per la sua applicazione in modo che la base di calcolo e il prelievo del contributo spettante al datore con carattere liberatorio, dovuto da France Télécom, non siano limitati ai soli rischi comuni ai dipendenti di diritto comune e ai funzionari statali, ma includano anche i rischi non comuni;

b)

preleva da France Télécom, a partire dalla data in cui gli importi del contributo straordinario istituito con la legge n. 96-660 del 26 luglio 1996, capitalizzati al tasso di attualizzazione risultante dall’applicazione della comunicazione della Commissione relativa alla modalità di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione applicabile nella fattispecie, corrispondano all’importo dei contributi ed oneri che France Télécom avrebbe continuato a pagare ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 90-568 del 2 luglio 1990 nella sua redazione iniziale, un contributo aziendale con carattere liberatorio calcolato secondo le modalità precisate al punto a), che copra i rischi comuni e non comuni ai dipendenti di diritto privato e ai funzionari dello Stato.

Articolo 3

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Francia comunica alla Commissione una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa comunica segnatamente alla Commissione informazioni concernenti:

a)

lo stato di avanzamento delle modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’articolo 2;

b)

gli importi definitivi di compensazioni e contributi per l’anno 2011 e di quelli previsti, se del caso, per il 2012, relativi, in particolare, al saldo eventuale degli importi capitalizzati del contributo straordinario;

c)

gli importi del contributo spettante al datore di lavoro con carattere liberatorio calcolati secondo le modalità precisate all’articolo 2 per le scadenze future, in attesa della modifica della legislazione;

d)

i pagamenti del contributo spettante al datore di lavoro avvenuti dopo che gli importi del contributo straordinario istituito con la legge n. 96-660 del 26 luglio 1996, capitalizzati al tasso di attualizzazione risultante dall’applicazione della comunicazione della Commissione relativa alla modalità di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione applicabile nella fattispecie, hanno cessato di neutralizzare gli effetti della riforma del 1996.

2.   La Repubblica francese informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  A partire dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). In entrambi i casi le disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi, se del caso, rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  GU C 213 del 21.8.2008, pag. 11.

(4)  Cfr. la nota n. 3.

(5)  Sentenza del 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.altri/Commissione, cause congiunte T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Racc., pag. II-3269.

(6)  Decisione della Commissione 2009/703/CE dell’11 febbraio 2009 concernente l’aiuto di Stato C 55/2007 concesso a BT (GU L 242 del 15.9.2009, pag. 21).

(7)  Legge n. 90-568 del 2 luglio 1990 relativa all’organizzazione del servizio pubblico della posta e delle telecomunicazioni (Loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des telecommunications), GURF n. 157 dell’8 luglio 1990, pag. 8069.

(8)  Importi arrotondati.

(9)  France Télécom, Rapporto annuale 1996, pagg. 35, 60 e 64 e risposta delle autorità francesi del 17 marzo 2004, punto 4(1) a).

(10)  Legge n. 96-660 del 26 luglio 1996 concernente l’azienda nazionale France Télécom, GURF n. 174 del 27 luglio 1996 pag. 11398.

(11)  Documento di riferimento 2008 France Télécom, depositato presso l’Autorità dei Mercati Finanziari, pag. 18.

(12)  Senato, Rapporto n. 406 redatto in nome della commissione Affari economici e Programmazione sul disegno di legge relativo all’impresa nazionale France Télécom da Gérard Larcher, pag. 17.

(13)  Le cifre o i brani tra parentesi quadre […] sono riservati o coperti dal segreto aziendale.

(14)  Senato, Rapporto n. 406 di Gérard Larcher, citato, pag. 15.

(15)  Assemblea Nazionale, Resoconto del dibattito del 26 giugno 1996, pagg. 4-6 e 20. Senato, Resoconto della seduta del 10 giugno 1996 pag. 6.

(16)  France Télécom, Rapporto annuale 1996, pag. 56.

(17)  France Télécom, Rapporto annuale 1996, pagg. 35, 60 e 64.

(18)  France Télécom, Rapporto annuale 1996, pagg. 70-73. La nota n. 15 ai conti registra l’incremento dei debiti a breve e lungo termine che sono passati, rispettivamente, da 6,2 miliardi FRF a 30,8 miliardi FRF e da 66,9 miliardi FRF a 74,2 miliardi FRF, corrispondenti a un aumento totale di 31,8 miliardi FRF nell’esercizio 1996. L’incremento dei debiti della società nel 1996, realizzato per quasi tre quarti dall’aumento dei titoli del tesoro e commercial paper a breve, è attribuito dai revisori al finanziamento del contributo straordinario di 37,5 miliardi FRF dovuto allo Stato. I tassi medi d’interesse applicati al debito di France Télécom al 31 dicembre 1996 erano del 4,33 % per il breve termine e del 6,57 % per il breve e lungo termine.

(19)  Articolo 46 della legge n. 96-1181 finanziaria 1997, GURF n. 304 del 31 dicembre 1996, pag. 19490.

(20)  Relazione all’Assemblea nazionale n. 3030 presentata da Philippe Auberger sul disegno di legge finanziaria 1997, pag. 453.

(21)  Nel 2006, il versamento annuale dell’ente è stato maggiorato di 1 miliardo di EUR per il fabbisogno del fondo di riserva del conto speciale pensioni. Altre deroghe al tetto del 10 % del versamento annuale in virtù di maggiori fabbisogni di finanziamento del conto speciale, che si sono tradotte in maggiori versamenti annuali sono state effettuate a partire dal 2006, cfr. l’allegato 37 «I Regimi sociali e di Pensione – Pensioni, n. 1198 (capitolo II-2 B-3) alla Relazione all’Assemblea nazionale n. 1127 sul disegno di legge finanziaria 2008 redatto da Gilles Carrez. Cfr. inoltre il Rapporto dell’Ispezione Generale delle Finanze M2007-005-02, «La gestione pluriennale delle finanze pubbliche», aprile 2007, allegato VI, pag. 9.

(22)  Legge n. 2010-1657 del 29 dicembre 2010 finanziaria per il 2011, Stati legislativi allegato III, Conto speciale, Pensioni, linea 60, GURF n. 0302 del 30 dicembre 2010, pag. 23033. Nell’allegato 37 «I Regimi sociali e di Pensione – Pensioni», n. 1198, il legislatore prevedeva nel 2008 che un versamento di 252 milioni di EUR avrebbe liquidato le risorse disponibili dell’ente pubblico al 31 dicembre 2011 sulla base di un versamento annuale di 626 milioni di EUR per il 2010, quando invece il versamento effettivo è stato di 635,8 milioni di EUR. Tale scarto di 10 milioni di EUR sembra spiegare il versamento di 243 milioni di EUR previsto dalla legge finanziaria 2011.

(23)  L’importo di 36,9 miliardi EUR (242 miliardi FRF) corrisponde al valore atteso degli impegni futuri alla data del 1o gennaio 1997. È quindi diverso, e più appropriato per la stima delle misure in questione di quello di 35,7 miliardi EUR (234 miliardi FRF) citato al punto 24 della decisione di avvio del procedimento di indagine, che corrisponde al valore atteso degli impegni futuri alla data del 1o gennaio 1996, cioè prima dell’entrata in vigore della legge del 1996.

(24)  Una simile valutazione, che copre tutto il periodo fino all’estinzione degli obblighi finanziari dello Stato francese nei confronti dei funzionari in congedo e dei loro aventi diritto, si fonda necessariamente su numerose ipotesi riguardanti, principalmente, il matrimonio, le nascite, le date di pensionamento e di decesso della popolazione interessata, che dipende inoltre dal tasso di attualizzazione adottato, nella fattispecie il 7 %. L’attuario JWA incaricato dal governo francese ritiene che tale tasso è eccessivo dato che, dedotto un valore inflattivo dell’ordine del 2 %, rimane un 5 % di valore di attualizzazione netto, «valore da comparare per esempio al valore massimo del 3,5 % autorizzato dalla Legge francese per l’attualizzazione dei flussi di rendita vitalizia». Cfr. Rapporto JWA all’allegato 2 alla lettera delle autorità francesi del 17 marzo 2004, pagg. 6 e 13-15.

(25)  Osservazioni della Francia del 9 dicembre 2010 e di France Télécom (Rapporto JWA) del 18 Ottobre 2010.

(26)  GU L 131 del 27.5.1988, pag. 73.

(27)  GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10.

(28)  GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13.

(29)  Cfr. il Rapporto annuale France Télécom 1997 e il Rapporto dell’Autorità di Regolamentazione delle Telecomunicazioni per il 1997 e il 2002, disponibili al seguente indirizzo: http://www.arcep.fr/index.php?id=2105

(30)  France Télécom, Rapporto annuale 1997.

(31)  Assemblea Nazionale, Resoconto del dibattito del 26 giugno 1996, pag. 3.

(32)  Cfr. al riguardo, Documento di Riferimento 2008 France Télécom, depositato presso l’Autorità dei Mercati Finanziari, in particolare «Descrizione delle Attività», pagg. 25-122.

(33)  Decisione della Commissione del 10 ottobre 2007, nella causa C 43/2006 (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 16).

(34)  Decisione 2005/709/CE della Commissione, notificata col numero C(2004) 3061 (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 30).

(35)  Sentenza del 18 ottobre 2007 nella causa C-441/06, Commissione/Francia, Racc. pag. I-8887.

(36)  Sentenza del 16 marzo 2004, Danske Busvognmaend/Commissione, («Combus») T-157/01, Racc. pag. II-917, punto 57.

(37)  Sentenza del 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e altri/Commissione, (cause congiunte T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Racc., pag. II-3269) punti 181, 185, 186, 189, 192 e 193.

(38)  Cfr. la nota n. 32.

(39)  Cfr. la nota n. 32.

(40)  Il proseguimento dei versamenti interrotto dalla legge del 1996 avrebbe condotto a un onere di compensazione di circa il […]% delle pensioni erogate nel 1997, con un successivo decremento del […]% annuo. Osservazioni di France Télécom del 18 ottobre 2010, tabella a pag. 4.

(41)  Cfr. la nota n. 33.

(42)  L’importo è calcolato sottraendo dall’ammontare del debito attualizzato totale di France Télécom per le pensioni dei suoi funzionari (38,1 miliardi EUR), l’importo attualizzato dei contributi liberatori del datore di lavoro a partire dal 1996 (- 15,2 miliardi EUR), il contributo forfetario determinato nel 1996 (- 5,7 miliardi EUR) e i contributi dei dipendenti interessati (- 4,9 miliardi EUR, non attualizzati), cioè un totale di 12,3 miliardi EUR o, almeno, 9,9 miliardi EUR se il debito attualizzato totale di France Télécom per le pensioni dei suoi funzionari fosse stimato a 35,7 miliardi EUR, come indicato nella decisione di avvio del procedimento.

(43)  Cfr. la nota n. 32.

(44)  Testo disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38233

(45)  Sentenza del 6 ottobre 2011, Deggendorf (C-421/10), non ancora pubblicata nella Raccolta.

(46)  Cfr. la nota n. 32.

(47)  Sentenza del 23 marzo 2006, Enirisorse, C-237/04, Racc. pag. I-2843.

(48)  Sentenza del 16 marzo 2004, Danske Busvognmaend/Commissione («Combus»), T-157/01, Racc. pag. II-917.

(49)  Decisione della Commissione del 25 luglio 1995, Sabena/Swissair – Aiuti di Stato.

(50)  Cfr. la nota n. 32.

(51)  Cfr. la nota n. 32.

(52)  Tale somma di 9,1 miliardi EUR copriva l’importo del conguaglio di 5,7 miliardi EUR con 3,4 miliardi EUR di eccedenza. Detta eccedenza consisterebbe nella differenza tra il costo reale della riforma per lo Stato nel periodo, stimato a 2,37 miliardi EUR, da una parte, e, dall’altra, 4,9 miliardi EUR d’interessi derivati dal conguaglio investito a un tasso del 7 %, più 840 milioni di EUR di aumento delle entrate da imposta sulle società per i minori contributi annui versati da France Télécom.

(53)  Cfr. la nota n. 33.

(54)  Comunicazione della Commissione «Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili» (2007/C 272/05) (GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4).

(55)  Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2003, relativa agli aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Electricité de France (EDF) e del settore delle industrie dell’elettricità e del gas [C(2003) 4637def], articolo 2. (GU L 49 del 22.2.2005, pag. 9).

(56)  Decisione della Commissione, dell’11 febbraio 2009, concernente l’aiuto di Stato C 55/07 (ex NN 63/07, CP 106/06) al quale ha dato esecuzione il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord — Garanzia di Stato a favore di BT, pag. 21, punto 80 (GU L 242 del 15.9.2009).

(57)  Tale approssimazione rimane valida unicamente nella misura in cui le numerose relative ipotesi trovano conferma nei fatti. Inoltre, il tasso di attualizzazione del 7 % applicato per le pensioni di France Télécom è molto superiore, per esempio, a quello del 3 % che la Francia ha applicato – certamente dopo i fatti in questione – nel caso della riforma del sistema pensionistico delle industrie dell’elettricità e del gas, oggetto della decisione della Commissione del 16 dicembre 2003 (Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2003, relativa agli aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Electricité de France (EDF) e del settore delle industrie dell’elettricità e del gas [C(2003) 4637def], citata.

(58)  Sentenza del 7 giugno 2001, Agrana Zucker und Stärke AG/Commissione, T-187/99, Racc. pag. II-1587, punto 74.

(59)  Cfr. la nota n. 33.

(60)  Sentenza del 30 novembre 2009, Repubblica francese e France Télécom SA/Commissione, cause congiunte T-427/04 e T-17/05, Racc. pag. II-4315. Sentenza dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione T-81/10 (non ancora pubblicata).

(61)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33); Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7); Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).

(62)  Per quanto riguarda la regolamentazione del Regolatore francese per le telecomunicazioni elettroniche, ARCEP, le posizioni della Commissione rispetto ai progetti notificati dal 2003 sono disponibili all’indirizzo: http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commissionsdecisions&vm=detailed&sb=Title

La decisione della Commissione del 16 luglio 2003 nella causa COMP-38.233 sanzionante un abuso di posizione dominante da parte di Wanadoo, all’epoca filiale di France Télécom, è disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38233. L’impugnazione proposta avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado è stata respinta il 2 aprile 2009 dalla Corte di giustizia, nella causa C-202/07 P, France Télécom/Commissione, Racc. pag. I-2369.

(63)  Decisione 2008/722/CE della Commissione, del 10 maggio 2007, relativa all’aiuto di Stato C 2/06 (ex n. 405/05) al quale la Grecia intende dare esecuzione a favore del piano di prepensionamento volontario dell’OTE (GU L 243 dell’11.9.2008, pag. 7), punto 137. Decisione della Commissione 2009/703/CE dell’11 febbraio 2009 concernente l’aiuto di Stato C 55/2007 concesso a BT Plc, citata, punti 72, 81-82 e 98.

(64)  Cfr. principalmente la sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Regione autonoma Sardegna contro Commissione, causa T-171/02, punto 177.

(65)  Cfr. la nota n. 32.

(66)  Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52 del 27 febbraio 2008, pag. 3). Una parte dei mercati è aperta dal 30 dicembre 2010.

(67)  Decisione La Poste,citata alla nota n. 32, punti 35-36 e 167, 169.

(68)  Decisione La Poste, citata alla nota n. 32, punto 169.

(69)  Cfr. allegato 37 «I Regimi Sociali e di Pensione – Pensioni», n. 1198 (capitolo II-2 B-3) della Relazione all’Assemblea nazionale n. 1127 sul disegno di Legge finanziaria per il 2008 redatto da Gilles Carrez.

(70)  Sentenza del 30 novembre 2009, Repubblica francese e France Télécom SA/Commissione, cause congiunte T-427/04 e T-17/05, Racc. pag. II-4315, punti 215 e 217. La Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza (Sentenza dell’8 dicembre 2011, France Télécom, causa C-81/10 P, cfr. in particolare i punti 43 e segg.).

(71)  Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 232 del 10.8.1996, pag. 10) e Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 15 Stati membri con decorrenza 1o gennaio 2005; e sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione storici applicabili dal 1o agosto 1997 (GU C 88 del 12.4.2005, pag. 5).

(72)  Decisione La Poste, citata alla nota n. 32.

(73)  Tale approccio consisterebbe nel collocare in maniera fittizia parti dell’importo del contributo straordinario in strumenti finanziari con diversi gradi di maturità (per esempio x% a un anno, y% a tre anni, z% a dieci anni), in funzione delle scadenze di flussi da pagare (il saldo annuo di prestazioni non coperto da contributi). Per il 2o semestre 1997, la media dei tassi dell’OAT a 10 anni si è attestato al 5,49 %, essendo inferiori a questo valore i tassi per maturità più brevi.

(74)  Cfr. la nota n. 17. Il tasso di attualizzazione riflette il tasso d’interesse medio al 31 dicembre 1996 per i debiti a breve e a lungo termine di France Télécom, ponderato dai rispettivi importi di nuovi debiti a corto e lungo termine contratti nel 1996, che i revisori esterni attribuiscono principalmente al finanziamento del versamento del contributo straordinario allo Stato francese. I tre quarti circa (72 %) di tale incremento provengono da strumenti a breve termine (titoli del tesoro e commercial paper), il cui tasso medio per l’anno era del 4,33 % al 31 dicembre 1996.

(75)  Cfr. la nota n. 69.

(76)  Questa colonna riprende il ridotto contributo annuo di France Télécom ai termini della legge del 1996 deducendo dai contributi aziendali e lavoratore versati il costo delle prestazioni dei servizi e dell’onere di compensazione e sovracompensazione che France Télécom avrebbe continuato a versare senza la riforma, sulla base di quanto stimato da France Télécom e corretto dai calcoli della Francia, riducendo l’onere di 165 milioni di EUR per il periodo 1997-2010.

(77)  Per l’anno 1997 in cui i versamenti del contributo straordinario sono stati frazionati fino a ottobre, la data di versamento equivalente calcolata dalla Francia è il 4 giugno 1997. Gli interessi sono calcolati a questa data.

(78)  Si tratta qui di una stima approssimativa.


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