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Document 32012D0491

2012/491/UE: Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2012 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10 °Fondo europeo di sviluppo alla cooperazione intra-ACP

GU L 234 del 31.8.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/491/oj

31.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2012

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10o Fondo europeo di sviluppo alla cooperazione intra-ACP

(2012/491/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, in merito a misure da adottare e a procedure da seguire per l'attuazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (1), in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2) è stato inizialmente modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (3) ed è stato modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (4) («accordo di partenariato ACP-UE»). La seconda modifica à stata applicata provvisoriamente a decorrere dal 31 ottobre 2010.

(2)

L'articolo 15 dell'accordo di partenariato ACP-UE istituisce un Consiglio dei ministri ACP-UE dotato della facoltà di prendere decisioni conformemente all’accordo di partenariato ACP-UE.

(3)

Conformemente al punto 6 dell’allegato I ter dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a nome del Consiglio dei ministri ACP-UE, può riassegnare fondi tra gli strumenti di cui al punto 2 di tale allegato per far fronte alle esigenze di programmazione nell’ambito di uno di essi.

(4)

Il saldo dei fondi disponibili nell’ambito della dotazione del 10o Fondo europeo di sviluppo (FES) destinata alla cooperazione intra-ACP non è sufficiente per far fronte alle esigenze di programmazione evidenziate dalla revisione intermedia. È necessario trasferire alla dotazione per la cooperazione intra-ACP un importo di 195 000 000 EUR proveniente dalle risorse non assegnate del 10o FES per consentire il finanziamento di azioni fondate sulle attuali priorità dell’Unione europea e degli Stati ACP, compresa una ricostituzione del Fondo per la pace in Africa nella misura di 100 000 000 EUR.

(5)

L'Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativamente alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10o FES a favore della dotazione destinata alla cooperazione intra-ACP,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativamente alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10o Fondo europeo di sviluppo, alla cooperazione intra-ACP si basa sul progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.

Possono essere concordate modifiche formali e di minore entità del progetto di decisione senza che occorra modificare la presente decisione.

Articolo 2

Al fine di sostenere gli sforzi dell'Unione africana e delle organizzazioni regionali per far fronte alle sfide in materia di sicurezza in tutta l'Africa, dalla riassegnazione finanziaria di 195 000 000 EUR, 100 000 000 EUR sono destinati al Fondo per la pace in Africa.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(3)  Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

(4)  Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2012 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del …

relativa alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10o Fondo europeo di sviluppo alla cooperazione intra-ACP

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) e per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3) («l'accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare il punto 6 dell’allegato I ter,

considerando quanto segue:

(1)

Il saldo della dotazione intra-ACP del 10o Fondo europeo di sviluppo (FES) non è sufficiente per far fronte alle esigenze di programmazione evidenziate dalla revisione intermedia della strategia intra-ACP del 10o FES.

(2)

Occorre alimentare il Fondo per la Pace in Africa per continuare a fornire una risposta rapida ed efficace a situazioni di conflitti violenti in Africa.

(3)

Per consentire il finanziamento delle priorità dell'UE e degli Stati ACP, l’importo necessario dovrebbe essere trasferito dalle risorse non assegnate del 10o FES alla dotazione per la cooperazione intra-ACP.

(4)

È opportuno che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE adotti senza indugio la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Cooperazione intra-ACP

Un importo di 195 000 000 EUR è trasferito dalle risorse non assegnate del 10o FES alla dotazione per la cooperazione intra-ACP, conformemente agli obiettivi di cui agli articoli 11, 28, 29 e 30 dell’accordo di partenariato ACP-UE.

Articolo 2

Richieste di finanziamento

Conformemente all’articolo 12 ter, lettera a), dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE chiede alla Commissione di finanziare le attività proposte, rispettivamente, dall’UE e dal gruppo degli Stati ACP e in particolare di fornire un finanziamento supplementare al Fondo per la pace in Africa per un importo complessivo di 100 000 000 EUR, al fine di sostenere gli sforzi dell'Unione africana e delle organizzazioni regionali per far fronte alle sfide in materia di sicurezza in tutta l'Africa.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a …,

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

(3)  Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).


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