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Document 32012D0459

    2012/459/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 agosto 2012 , che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti adottate per combattere l’influenza aviaria in Italia nel 2011 [notificata con il numero C(2012) 5265]

    GU L 210 del 7.8.2012, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/459/oj

    7.8.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 210/10


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 3 agosto 2012

    che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti adottate per combattere l’influenza aviaria in Italia nel 2011

    [notificata con il numero C(2012) 5265]

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (2012/459/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 75 del regolamento finanziario e dell’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell’azione che comporta la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

    (2)

    La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, comprese quelle d’urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione dell’influenza aviaria nel più breve tempo possibile è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

    (3)

    L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), fissa norme relative alle spese ammesse a beneficiare della partecipazione finanziaria dell’Unione.

    (4)

    La decisione di esecuzione 2012/132/UE della Commissione, del 15 febbraio 2012, relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi nel 2011 (3) ha concesso un contributo finanziario dell’Unione per provvedimenti urgenti presi per combattere l’influenza aviaria in Italia nel 2011. L’11 aprile 2012 l’Italia ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

    (5)

    Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che gli interventi programmati siano stati effettivamente attuati e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

    (6)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE l’Italia ha immediatamente informato la Commissione e gli altri Stati membri sui provvedimenti applicati conformemente alla legislazione dell’Unione in tema di notifica e di eradicazione, nonché sui risultati conseguiti. In osservanza all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 la richiesta di rimborso è accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi, da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti o distrutti e i risultati dei rispettivi controlli.

    (7)

    Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni definitive sono stati comunicati all’Italia il 2 maggio 2012. L’Italia ha espresso il suo accordo per posta elettronica in data 2 maggio 2012.

    (8)

    È ora pertanto possibile fissare l’importo totale del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione dell’influenza aviaria in Italia nel 2011.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione dell’influenza aviaria in Italia nel 2011 è fissato a 133 190,48 EUR.

    Articolo 2

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

    Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2012

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

    (2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

    (3)  GU L 59 dell’1.3.2012, pag. 34.


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