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Document 32012D0399

2012/399/UE: Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2012 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

GU L 188 del 18.7.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/399/oj

18.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2012

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

(2012/399/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») contiene disposizioni e modalità di applicazione specifiche in materia di trasporti.

(2)

È opportuno integrare nell’accordo SEE la direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (3).

(3)

È opportuno inserire nell’accordo SEE una disposizione che consenta di adeguare i sistemi di pedaggio sulla rete stradale transeuropea in Norvegia.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE.

(5)

La posizione che l’Unione deve adottare nel Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla proposta modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 8.


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2012 DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 18a (direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:

1.

è aggiunto il trattino seguente:

«—

32006 L 0038: Direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 8).»;

2.

il testo dell’adattamento è così modificato:

i)

il testo dell’adattamento d) è sostituito dal seguente:

«d)

alla fine dell’articolo 7, paragrafo 4 ter, è aggiunto quanto segue:

“a)

Per i sistemi di pedaggio sulla rete stradale transeuropea nella Norvegia sud-orientale già istituiti alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. xx/2012, l’applicazione di sconti o riduzioni sui pedaggi agli utenti abituali si conforma all’articolo 7, paragrafo 4 ter, della presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

b)

Sulla rete stradale transeuropea in altre parti della Norvegia, l’attuale livello di sconti o riduzioni sui pedaggi a favore degli utenti abituali può essere applicato ai sistemi di pedaggio già istituiti alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. xx/2012, a condizione che la quota del traffico internazionale di autoveicoli pesanti sulla rete di infrastrutture in questione sia inferiore al 30 %.

Per i sistemi di pedaggio istituiti dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. xx/2012, gli sconti o le riduzioni sui pedaggi a favore degli utenti abituali possono superare il livello fissato all’articolo 7, paragrafo 4 ter, della presente direttiva, a condizione che:

la quota del traffico internazionale di autoveicoli pesanti sulla rete di infrastrutture in questione non superi il 5 %;

il livello degli sconti o delle riduzioni sia giustificato da circostanze specifiche, in particolare quando la rete di infrastrutture in questione sia costituita da ponti e/o gallerie per sostituire un traghetto.”»

ii)

Il testo dell’adattamento e) è soppresso.

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/38/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il…, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche al Comitato misto SEE previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, …

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 8.

(2)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


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