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Document 32012D0215(01)

    Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2012 , che istituisce il gruppo di esperti della Commissione nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e che abroga la decisione 2006/581/CE

    GU C 42 del 15.2.2012, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    15.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 42/2


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 febbraio 2012

    che istituisce il gruppo di esperti della Commissione nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e che abroga la decisione 2006/581/CE

    2012/C 42/02

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia e misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti.

    (2)

    Nell’agosto 2006 la Commissione ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, intitolata «Elaborazione di una coerente strategia globale per la misurazione della criminalità e della giustizia penale: piano d'azione dell’UE per il 2006-2010» (1).

    (3)

    Nel contempo, mediante la decisione 2006/581/CE della Commissione, del 7 agosto 2006 (2), è stato istituito un gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale, allo scopo di assistere la Commissione nell’attuazione del piano d’azione. Il mandato di questo gruppo non è stato rinnovato.

    (4)

    Il programma di Stoccolma «Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini», adottato dal Consiglio europeo (3), invita la Commissione a continuare a mettere a punto strumenti statistici per quantificare criminalità e attività criminali e riflettere su come sviluppare ulteriormente gli interventi delineati e parzialmente realizzati nel piano d'azione dell'Unione per il 2006-2010.

    (5)

    Lo scambio d’informazioni e la raccolta di statistiche in settori specifici, come la tratta di esseri umani, il riciclaggio di denaro, la criminalità informatica e la corruzione, sono in linea con gli interventi proposti nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura» (4).

    (6)

    Al fine di proseguire il prezioso lavoro condotto dal 2006 dal gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale e tenuto conto dell’interesse crescente per statistiche affidabili sulla criminalità a livello di Unione, detto gruppo deve essere sostituito.

    (7)

    La produzione di statistiche comunitarie è regolata dalle norme contenute nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (5). Gli interventi per la costituzione di statistiche comunitarie sono posti in essere in conformità alla decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 (6) e ai relativi programmi annuali, nel rispetto dei principi definiti dal codice delle statistiche europee adottato il 24 febbraio 2005 dal comitato del programma statistico.

    (8)

    È perciò necessario istituire un gruppo di esperti nel campo delle statistiche sulla criminalità e definirne le mansioni e la struttura.

    (9)

    Il gruppo deve contribuire a definire le esigenze politiche e fornire consulenza in merito alla definizione e all’uso efficace di indicatori e dati in generale, nel settore della criminalità.

    (10)

    È necessario che il gruppo sia composto da membri competenti per delineare le esigenze politiche e fornire consulenza in merito all'uso efficace di indicatori e dati nel settore della criminalità.

    (11)

    Occorre provvedere a regolare/disciplinare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza allegate alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (7).

    (12)

    I dati personali relativi ai membri del gruppo devono essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).

    (13)

    È opportuno che il mandato dei membri del gruppo sia di cinque anni, pari al periodo di esecuzione del piano d'azione 2011-2015 «Misurare la criminalità e la giustizia penale nell'Unione europea» (9).

    (14)

    La decisione 2006/581/CE deve essere abrogata.

    (15)

    È opportuno fissare un termine per l’applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto

    È istituito un gruppo di esperti della Commissione nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità, in prosieguo denominato «il gruppo».

    Articolo 2

    Funzioni

    Il gruppo svolge le seguenti funzioni:

    a)

    assiste la Commissione nello stabilire la cooperazione tra gli Stati membri e altre organizzazioni ed organismi nel dare attuazione al piano d'azione dell'Unione europea 2011-2015 «Misurare la criminalità e la giustizia penale»;

    b)

    assiste la Commissione nell’identificare le esigenze politiche di indicatori e dati sulla criminalità a livello di Unione;

    c)

    assiste la Commissione nell’elaborazione di indicatori comuni;

    d)

    fornisce alla Commissione consulenza in merito alle esigenze legate alla ricerca e allo sviluppo pertinenti o ai risultati da prendere in considerazione nel lavoro di attuazione del piano d’azione 2011-2015;

    e)

    fornisce alla Commissione consulenza in merito alla collaborazione con rappresentanti del settore privato e del mondo accademico o di altri settori rilevanti al fine di includere conoscenze ed esperienze pertinenti nel lavoro di attuazione del piano d'azione 2011-2015;

    f)

    dà vita ad uno scambio di esperienze e buone prassi nel campo delle statistiche sulla criminalità ed in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di indicatori comuni e la raccolta di dati comparabili.

    Articolo 3

    Consultazione

    La Commissione può consultare il gruppo su qualunque questione riguardante la quantificazione della criminalità.

    Articolo 4

    Composizione — Nomina

    1.   Il gruppo consta di un massimo di 55 membri, scelti tra:

    a)

    le autorità pubbliche nazionali operanti nel settore degli affari interni o altre autorità pubbliche competenti degli Stati membri, dei paesi candidati e dei paesi dell’Associazione europea di libero scambio;

    b)

    i seguenti organismi, reti e agenzie dell'Unione: la Rete europea di prevenzione della criminalità (REPC), l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), Eurojust, l’Ufficio europeo di polizia (Europol), l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex) e l’Agenzia per i diritti fondamentali (ADF);

    c)

    le seguenti organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative con un’esperienza ed una competenza pertinenti per analizzare o elaborare i dati sulla criminalità a fini politici: il Consiglio d’Europa, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), il gruppo europeo del libro delle fonti statistiche (European Sourcebook Group), l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

    d)

    almeno sei persone nominate a titolo personale che possiedono una competenza derivante preferibilmente da ricerche accademiche per università pubbliche o private o centri di ricerca degli Stati membri.

    2.   I membri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), nominano in veste di loro rappresentanti un esperto permanente ed uno supplente. I membri supplenti sostituiscono automaticamente gli esperti che siano assenti.

    3.   Le persone nominate a titolo personale sono nominate dal direttore generale della direzione generale degli Affari interni tra coloro che hanno risposto all’invito a presentare candidature (si veda l’allegato alla presente decisione).

    4.   In base all’invito a presentare candidature, i candidati che siano stati ritenuti idonei a far parte del gruppo, ma non nominati, sono posti, se vi acconsentono, su un elenco di riserva. La Commissione fa uso di tale elenco per nominare, ove necessario, i sostituti dei membri.

    5.   Tutti i membri sono nominati per un termine di cinque anni e restano in funzione sino alla loro sostituzione o sino al termine del loro mandato, che può essere rinnovato.

    6.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che si dimettono o che non soddisfano più le condizioni di cui al presente articolo o all’articolo 339 del trattato, possono essere sostituiti per il restante periodo del mandato.

    7.   Le persone nominate a titolo personale agiscono in piena indipendenza e nell'interesse pubblico.

    8.   I nomi delle persone nominate a titolo personale sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e di altre entità analoghe della Commissione («il registro») (10). I nomi dei membri di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono pubblicati nel registro. I nomi delle autorità pubbliche di cui al paragrafo 1, lettera a), saranno pubblicati nel registro.

    9.   La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dei membri avvengono in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).

    Articolo 5

    Funzionamento

    1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentate della Commissione.

    2.   La Commissione coordina le attività del gruppo di esperti con quelle del gruppo di lavoro Eurostat sulle statistiche della criminalità e della giustizia penale. La Commissione è responsabile della coerenza del lavoro di entrambi i gruppi e si impegna, per quanto possibile, ad organizzare riunioni congiunte.

    3.   Il gruppo può, d’intesa con i servizi della Commissione, costituire sottogruppi, comprendenti al massimo 15 membri, per esaminare questioni specifiche sulla base del mandato definito dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti una volta compiuto il loro mandato.

    4.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti esterni al gruppo, aventi competenze specifiche su un argomento all’ordine del giorno, a partecipare di volta in volta ai lavori del gruppo o sottogruppo. Inoltre, il rappresentante della Commissione può concedere lo status di osservatore a persone, ad organizzazioni come definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3) (12), nonché a paesi candidati.

    5.   I membri dei gruppi di esperti, gli esperti invitati e gli osservatori rispettano gli obblighi del segreto professionale previsti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché le norme della Commissione in materia di sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE, contenute nell'allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione. Qualora essi non si conformino a tali obblighi, la Commissione può adottare le misure che ritiene opportune.

    6.   Le riunioni dei gruppi di esperti e dei sottogruppi si tengono presso gli uffici della Commissione, che provvede ai servizi di segreteria. Possono partecipare alle riunioni del gruppo di esperti e dei sottogruppi altri funzionari della Commissione che abbiano un interesse nel procedimento.

    7.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

    8.   La Commissione pubblica informazioni pertinenti alle attività svolte dal gruppo includendole nel registro o tramite un link nel registro verso il sito internet della direzione generale degli Affari interni.

    Articolo 6

    Spese di riunione

    1.   I partecipanti alle attività del gruppo non ricevono compensi per i servizi prestati.

    2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne.

    3.   Le spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

    Articolo 7

    Abrogazione

    La decisione 2006/581/CE è abrogata.

    Articolo 8

    Entrata in vigore e applicabilità

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica per cinque anni.

    Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  COM(2006) 437 definitivo.

    (2)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 29.

    (3)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 21.

    (4)  COM(2010) 673 definitivo.

    (5)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

    (6)  GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15.

    (7)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

    (8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (9)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, attualmente in fase di elaborazione.

    (10)  I membri che non desiderino che il proprio nome sia divulgato possono richiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non divulgare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l’integrità o possa pregiudicarne indebitamente la vita privata.

    (11)  Cfr. nota 8.

    (12)  C(2010) 7649 definitivo.


    ALLEGATO

    Invito a presentare candidature per la selezione di esperti nominati a titolo personale nel gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità

    Con decisione C(2012) 721 del 14 febbraio 2012 (1) la Commissione ha istituito un gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità. La Commissione presiederà il gruppo e potrà consultarlo su qualunque materia inerente alla quantificazione della criminalità.

    Il gruppo di esperti svolge i seguenti compiti:

    a)

    assistere la Commissione nello stabilire la cooperazione tra gli Stati membri e altre organizzazioni ed organismi nel dare attuazione al piano d'azione dell'Unione europea 2011-2015 «Misurare la criminalità e la giustizia penale nell’Unione europea» (2);

    b)

    assistere la Commissione nell’identificare le esigenze politiche di indicatori e dati sulla criminalità a livello di Unione;

    c)

    assistere la Commissione nell’elaborazione di indicatori comuni;

    d)

    fornire alla Commissione consulenza in merito alle esigenze legate alla ricerca e allo sviluppo pertinenti o ai risultati da prendere in considerazione nel lavoro di attuazione del piano d’azione summenzionato;

    e)

    fornire alla Commissione consulenza in merito alla collaborazione con rappresentanti del settore privato e del mondo accademico o di altri settori rilevanti, al fine di includere conoscenze ed esperienze pertinenti nel lavoro di attuazione del summenzionato piano d'azione dell’Unione;

    f)

    dare vita ad uno scambio di esperienze e buone prassi nel campo delle statistiche sulla criminalità ed in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di indicatori comuni e la raccolta di dati comparabili.

    Il gruppo di esperti sarà composto dalle autorità pubbliche nazionali operanti nei settori degli affari interni degli Stati membri dell'Unione europea, dei paesi candidati e dei paesi EFTA; dagli organismi, dalle reti ed agenzie competenti dell’Unione; dalle pertinenti organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative; da singoli esperti nominati a titolo personale, preferibilmente provenienti dal mondo accademico.

    Relativamente a quest’ultima categoria, la Commissione invita a presentare candidature ai fini della selezione dei membri del gruppo di esperti.

    Il gruppo di esperti consta al massimo di 55 membri, di cui almeno sei saranno nominati a titolo personale, ai sensi dell'articolo 4 della decisione di cui sopra.

    I candidati esperti devono ricoprire attualmente o aver ricoperto un posto in un’università pubblica o privata o in un centro di ricerca di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Nel valutare le candidature, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:

    a)

    una comprovata competenza nonché un elevato livello di abilità ed esperienza professionale (minimo otto anni), a livello europeo e/o internazionale, nel settore della criminologia, della giustizia penale e/o in attività correlate. È considerata titolo preferenziale l’esperienza in sfere di criminalità specifiche quali: la criminalità finanziaria, la tratta di esseri umani, la corruzione, la criminalità informatica e la vittimizzazione;

    b)

    è considerata titolo preferenziale la partecipazione a pertinenti gruppi o comitati a livello di Unione o internazionale;

    c)

    una comprovata capacità di lavorare in inglese;

    d)

    la necessità di mantenere, nel gruppo di esperti, un equilibrio in termini di rappresentatività dei candidati, genere e provenienza geografica (3);

    e)

    il dovere di assicurare il necessario equilibrio delle competenze richieste nelle varie sfere di criminalità (compresa la criminalità finanziaria, la tratta di esseri umani, la corruzione, la criminalità informatica, la vittimizzazione) e nei diversi aspetti come le definizioni, gli indicatori, le statistiche, l’analisi e l’interpretazione;

    f)

    la necessità di favorire la continuità del lavoro del gruppo di esperti istituito mediante la decisione della Commissione dell’agosto 2006;

    g)

    i membri del gruppo devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o, se del caso, di un paese candidato o potenziale candidato o di un paese appartenente all'Associazione europea di libero scambio.

    Quanto sopra riportato sarà valutato in base al curriculum vitae e al modulo di candidatura debitamente compilati.

    Le candidature possono essere presentate esclusivamente tramite il modulo di candidatura (appendice) e il modello di curriculum vitae (4). Ai candidati è richiesto di specificare chiaramente nel modulo di candidatura il settore in cui possiedono una particolare competenza.

    Le candidature debitamente firmate devono essere inviate entro 20 giorni lavorativi a partire dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, dell’invito a presentare candidature, per posta elettronica o posta ordinaria, al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale degli Affari interni

    Segretariato dell'Unità A2

    LX 46 3/131

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    HOME-STATS-GROUP@ec.europa.eu

    Per le domande inviate per e-mail, la data dell'e-mail costituisce la data d'invio. Per le domande inviate per posta ordinaria, la data del timbro postale costituisce la data d'invio.

    La Commissione seleziona i membri a titolo personale per un periodo di cinque anni. Essi sono tenuti a fornire consulenza alla Commissione in piena indipendenza da istruzioni esterne e a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti all'articolo 5 della decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti. I membri si impegnano ad agire in piena indipendenza e nell'interesse pubblico.

    La Commissione rimborserà le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per le attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne e nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili. I membri non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

    L’elenco dei membri del gruppo di esperti nominati a titolo personale sarà pubblicato nel registro dei gruppi di esperti e di altre entità analoghe della Commissione (5), nonché sul sito Internet della DG Affari interni.

    La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dei membri avverranno in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 (6).

    Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla signora Athina KARVOUNARAKI, telefono +32 22999070, indirizzo di posta elettronica athina.karvounaraki@ec.europa.eu

    Le informazioni sui risultati dell'invito a presentare candidature saranno pubblicate sul sito Internet della DG Affari interni e, se opportuno, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


    (1)  GU C 42 del 15.2.2012, pag. 2.

    (2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, attualmente in fase di elaborazione.

    (3)  Decisione 2000/407/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 34).

    (4)  Tutti i curriculum vitae dovrebbero essere presentati nel formato europeo: http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

    (5)  I membri che non desiderino che il proprio nome sia divulgato possono richiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non divulgare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l’integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.

    (6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    Appendice

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