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Document 32012D0178

    2012/178/UE: Decisione della Commissione, del 23 marzo 2011 , relativa all’aiuto di Stato C 10/10 (ex N 562/09) che la Spagna intende concedere per la ristrutturazione di A NOVO Comlink [notificata con il numero C(2011) 1740] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 90 del 28.3.2012, p. 22–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/178(1)/oj

    28.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 90/22


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 23 marzo 2011

    relativa all’aiuto di Stato C 10/10 (ex N 562/09) che la Spagna intende concedere per la ristrutturazione di A NOVO Comlink

    [notificata con il numero C(2011) 1740]

    (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2012/178/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a dette disposizioni (1),

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Il 16 ottobre 2009 la Spagna ha notificato un aiuto alla ristrutturazione erogato dalla Comunità autonoma di Andalusia a favore di A NOVO Comlink S.L.. Con lettera del 25 marzo 2010 la Commissione ha notificato alla Spagna la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato (TFUE) in relazione a detta misura. La Spagna ha risposto a tale decisione con lettera del 26 aprile 2010. Con lettera del 22 settembre 2010 la Commissione ha chiesto informazioni complementari alla Spagna. Le autorità spagnole hanno risposto il 20 ottobre 2010 ritirando la notifica, poiché la situazione economica dell’impresa era migliorata rispetto alle previsioni.

    (2)

    La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto, ma non ha ricevuto alcuna osservazione.

    II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

    1.   Il piano di ristrutturazione notificato

    (3)

    Il piano di ristrutturazione notificato dalla Spagna nell’ottobre 2009 prevedeva un aiuto per la ristrutturazione a favore di A NOVO Comlink S.L. (in appresso «A NOVO») a norma del provvedimento del 5 novembre 2008 che stabilisce la base giuridica del programma di aiuti a imprese solide in difficoltà congiunturali dell’Andalusia e che pubblica il bando per gli anni 2008-2009 (3). La Commissione aveva approvato tale provvedimento nel maggio 2009 come regime di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore delle PMI (caso N 608/08): di conseguenza i singoli aiuti di questo tipo concessi a grandi imprese devono essere notificati.

    (4)

    L’aiuto previsto dall’Andalusia consisteva di una garanzia dell’80 % per un prestito di 4 375 000 EUR per una durata di dieci anni, di un abbuono dello 0,89 % del tasso di interesse di tale prestito e di un prestito pubblico decennale dell’ammontare di 2 000 000 EUR, erogato dalla Agenzia per l’innovazione e lo sviluppo dell’Andalusia (IDEA).

    (5)

    Per quanto riguarda il fabbisogno di contanti, nella notifica la Spagna aveva affermato che, al momento dell’elaborazione della misura per la ristrutturazione, i debiti in essere erano i seguenti:

    debiti verso fornitori: 2,7 milioni di EUR;

    debiti verso lo Stato: 650 000 EUR;

    debiti verso altre imprese del gruppo A NOVO: 1,6 milioni di EUR;

    altre necessità derivanti dall’ampliamento delle attività.

    Il fabbisogno totale di contanti ammontava a circa 5 milioni di EUR.

    (6)

    A parte l’apporto di capitale nuovo di cui sopra, il piano di ristrutturazione non prevedeva una ristrutturazione delle attività dell’impresa, della sua organizzazione e gestione o dell’organico. Per quanto attiene alla struttura dell’impresa, il piano descriveva solamente i diversi settori attuali di attività e le possibilità e le prospettive di ampliamento.

    (7)

    Il piano non menzionava un contributo proprio del beneficiario o dell’impresa madre e non prevedeva misure compensative, quali riduzioni delle capacità o la vendita di elementi dell’attivo. Le prospettive non distinguevano fra scenario migliore, intermedio e peggiore.

    2.   Misure non notificate alla Commissione

    (8)

    Durante la valutazione del piano di ristrutturazione, è emerso che in maggio 2009 era stato concesso un aiuto per il salvataggio a favore di A NOVO sotto forma di garanzia dell’80 % della durata di 6 mesi su un prestito di 1 825 000 EUR, con un premio annuale dell’1,5 % e un tasso di interesse del 2,86 %. Questa garanzia non era stata notificata dalla Spagna.

    (9)

    In seguito alla concessione dell’aiuto per il salvataggio il 21 maggio 2009, A NOVO ha presentato un piano di ristrutturazione alle autorità andaluse il 10 settembre 2009.

    3.   Beneficiario

    (10)

    A NOVO è una grande impresa che opera nel settore dei servizi post vendita per computer, cellulari e altre apparecchiature elettroniche. A NOVO è controllata al 100 % dalla francese A NOVO SA e in origine produceva telefoni. Tra il 2004 e il 2006 A NOVO ha cessato le attività di produzione concentrandosi sui servizi post vendita. A NOVO è ubicata in Andalusia, a Malaga, una zona ammissibile agli aiuti regionali in forza della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE.

    (11)

    Al momento della notifica del piano di ristrutturazione, A NOVO era in condizioni di insolvenza: aveva difficoltà ad ottenete denaro sui mercati dei capitali; dei 15 milioni di EUR di capitale iniziale sottoscritto, nel 2011 ne erano stati persi oltre 10 milioni e più di un quarto solo nel 2008.

    (in EUR)

     

    2001

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    Capitale

    15 000 000

    14 684 923

    6 167 668

    6 167 668

    8 967 667

    4 056 802

    2 057 000

    A NOVO registrava inoltre forti perdite e il fatturato era in calo:

    (in EUR)

     

    2006

    2007

    2008

    2009

    Aumento delle perdite

    –2 603 000

    –4 549 000

    –3 923 000

    – 292 000

    Diminuzione del fatturato

    22 090 000

    21 853 000

    15 305 000

    15 464 000

    (12)

    Di conseguenza, all’inizio del 2009, A NOVO era in difficoltà ai sensi dei punti 10 e 11 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (4) (in appresso «gli orientamenti»). Aveva perso oltre la metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale era intervenuta nel corso dei precedenti dodici mesi [punto 10, lettera a), degli orientamenti]. Pertanto l’impresa presentava le condizioni previste dalla legislazione spagnola per l’apertura di una procedura concorsuale per insolvenza [punto 10, lettera c), degli orientamenti]. Ad ogni modo, il fatturato totale era in diminuzione e il valore delle sue attività era quasi nullo, come stabilito al punto 11 degli orientamenti.

    (13)

    La ristrutturazione di A NOVO era iniziata già nel luglio 2005, con l’obiettivo di passare dall’attività di produzione di telefoni alla prestazione di servizi post vendita. L’accordo sulle basi e gli impegni del piano di redditività di A NOVO COMLINK S.L., del 2005, obbligava A NOVO a contribuire al finanziamento del suo piano di redditività con un’operazione di vendita e successivo leasing dei suoi beni immobili nel parco tecnologico di Andalusia (per un importo stimato pari a 14,9 milioni di EUR) al fine di trasformare 94 contratti temporanei in permanenti prima del 31 dicembre 2007, di stipulare 88 nuovi contratti prima del 31 dicembre 2009 e di mantenere l’organico esistente fino al 2015. L’accordo prevedeva anche un regime di pensionamento parziale all’età di sessanta anni.

    (14)

    In cambio, il Consiglio per l’occupazione della Giunta d’Andalusia ha autorizzato A NOVO a sospendere, fino al 31 agosto 2008, 224 contratti di lavoro di dipendenti di età superiore ai 54 anni. Tale autorizzazione consente a questi lavoratori di chiedere un’indennità di disoccupazione pur rimanendo, in teoria, ancora assunti: durante la sospensione temporanea dei contratti di lavoro, essi continuano a fare parte dell’impresa. La misura intende integrare il reddito del personale interessato fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

    (15)

    Gli obblighi giuridici dell’impresa si limitano al versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i dipendenti il cui contratto è sospeso e al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali durante il periodo di pensionamento parziale (fra i 60 e i 65 anni).

    4.   Motivazione per l’avvio del procedimento

    (16)

    Al termine di un esame di queste misure di aiuto di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE e alla luce degli orientamenti, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, perché dubitava che fossero state rispettate le condizioni necessarie all’approvazione dell’aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione.

    (17)

    La Commissione ha concluso che probabilmente entrambe le misure costituivano aiuto. L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, stabilisce che costituiscono aiuti tutti i sostegni finanziari concessi da uno Stato membro che, favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza e incidano sugli scambi tra Stati membri. Le misure in questione, cioè le garanzie, l’abbuono di interessi, il prestito della regione andalusa e i pagamenti diretti a favore del personale di A NOVO implicano l’uso di risorse statali, in quanto concesse dalla Comunità autonoma di Andalusia, e sono imputabili allo Stato.

    (18)

    Le misure devono conferire al beneficiario un vantaggio che non potrebbe essere ottenuto in condizioni normali di mercato. Una garanzia non costituisce tale vantaggio se il mutuatario si trova in difficoltà finanziarie, come disposto dal punto 3.2, lettera a), della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (5). Il prestito dell’Andalusia può conferire un vantaggio: difatti la Commissione dubita che sia stato concesso a tassi di mercato determinati secondo le norme della Commissione relative alla fissazione dei tassi di interesse di cui alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (6). È quindi probabile che le misure costituiscano un aiuto che falsa la concorrenza.

    (19)

    Sebbene all’inizio del 2009 A NOVO fosse in difficoltà economiche, la Commissione dubitava della sua ammissibilità agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione in quanto era controllata al 100 % dalla francese A NOVO SA, la quale nel 2009 ha registrato un fatturato di circa 350 milioni di EUR e ha ottenuto un utile netto di 12 milioni di EUR. Conformemente al punto 11 degli orientamenti, un’impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con i finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari. Inoltre, a norma del punto 13 degli orientamenti, nel caso di un’impresa facente parte di un gruppo più grande, lo Stato membro deve dimostrare che le difficoltà sono intrinseche all’impresa in questione e sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. La Spagna non ha fornito informazioni che consentano di stabilire se queste condizioni siano rispettate.

    (20)

    Per quanto riguarda il piano di ristrutturazione, la Commissione dubitava che permettesse di ripristinare la redditività a lungo termine come richiesto ai punti 35 e 36 degli orientamenti. Il piano di ristrutturazione non descriveva le misure interne volte a migliorare la redditività e la struttura dell’impresa, né indicava misure compensative per minimizzare il più possibile gli eventuali effetti negativi dell’aiuto sui concorrenti, come una riduzione delle capacità (punti 38 e 39 degli orientamenti). Inoltre, non era stato nemmeno possibile verificare che l’importo e l’intensità dell’aiuto fossero limitati ai costi minimi indispensabili per la ristrutturazione (punti 43 e 45 degli orientamenti). In particolare, il piano non faceva alcun riferimento a un contributo proprio del beneficiario.

    (21)

    Per quanto riguarda la ristrutturazione del 2005, la Commissione dubitava che fosse stato rispettato il principio di «aiuto una tantum». Come disposto dal punto 72 e seguenti degli orientamenti, l’intervento statale non è consentito qualora siano trascorsi meno di 10 anni dall’attuazione dell’ultima misura di aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione. La Commissione non disponeva di informazioni sufficienti per verificare se i pagamenti diretti della Comunità autonoma di Andalusia a favore dei lavoratori costituissero aiuto. Se tali pagamenti sono stati effettuati nel quadro di un regime generale di previdenza sociale non sono considerati aiuti di Stato. Se ad essi ha dovuto provvedere l’impresa, in forza della legislazione sul lavoro o dei contratti collettivi, questi pagamenti costituiscono parte dei normali costi dell’attività imprenditoriale. Se lo Stato si fa onere di provvedere a essi, sono da considerarsi come aiuti (7).

    (22)

    Era pertanto dubbio che l’aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione potesse considerarsi compatibile con gli orientamenti in materia.

    III.   COMMENTI DELLA SPAGNA

    (23)

    Con lettera del 22 ottobre 2010, la Spagna ha informato la Commissione di non aver dato attuazione alla misura di ristrutturazione notificata e di voler ritirare la notifica.

    (24)

    Per quanto riguarda l’aiuto per il salvataggio del maggio 2009, la Spagna ha precisato che il 19 gennaio 2009 l’Agenzia per l’innovazione e lo sviluppo dell’Andalusia aveva approvato un’operazione a rischio costituita da una garanzia per il salvataggio di 1,5 milioni di EUR per un periodo di sei mesi che ha consentito all’impresa di ottenere un prestito di 1 875 000 EUR sul mercato dei capitali. Il prestito, erogato il 21 maggio 2009, ha alleggerito i problemi di liquidità dell’impresa, che avrebbero potuto causare il suo fallimento, e le ha dato il margine di manovra necessario per elaborare un nuovo piano di ristrutturazione contenente misure e azioni indispensabili a garantire la redditività dell’impresa nella situazione imprevista che era sopraggiunta di limitazione generalizzata del credito da parte degli istituti finanziari.

    (25)

    In merito al fatto che la garanzia era stata considerata aiuto, la Spagna ha dichiarato che non avrebbe avuto conseguenze sugli scambi. I servizi post vendita del beneficiario sarebbero stati forniti a livello locale e limitatamente al territorio spagnolo. L’aiuto non avrebbe avuto ripercussioni sugli scambi transfrontalieri né avrebbe impedito in misura apprezzabile ai concorrenti non spagnoli di effettuare operazioni sul mercato spagnolo. Non ci sarebbero state nemmeno le basi per fornire servizi post vendita a utenti spagnoli fuori dal territorio spagnolo. Sebbene A NOVO facesse parte del gruppo francese A NOVO SA, importante operatore sul mercato di servizi post vendita in Europa, l’eventuale effetto indiretto sugli scambi sarebbe stato una possibilità solo teorica e, al massimo, insignificante che non avrebbe inciso in maniera apprezzabile sui rapporti di concorrenza esistenti tra un gruppo come A NOVO SA e i suoi concorrenti, tenuto conto dell’importo dell’aiuto rispetto alla dimensione del gruppo A NOVO SA, il cui fatturato nel 2009 è stato di 366 milioni di EUR.

    (26)

    Le autorità spagnole hanno affermato che il tasso di interesse del prestito bancario del 21 maggio 2009, per un importo di 1,875 milioni di EUR, garantito all’80 % dalla Giunta d’Andalusia con un premio annuale dell’1,5 %, era paragonabile ai tassi praticati sui prestiti concessi a imprese sane. Il tasso di interesse in oggetto era del 2,88 % e il tasso di riferimento pubblicato dalla Commissione per maggio 2009 era del 2,22 % (8). La comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (9) stabilisce che ai prestiti con una garanzia elevata concessi a imprese sane (categoria di rating AAA-A) è da applicare un margine di 60 punti base. Ne risulterebbe quindi un limite del 2,82 %. In base alla decisione di concessione della garanzia, questa terminava al massimo sei mesi dopo l’erogazione del prestito.

    (27)

    Le autorità spagnole hanno inoltre sostenuto che la garanzia era giustificata dalle gravi difficoltà sociali e non provocava indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri, come disposto dal punto 25, lettera b), degli orientamenti. L’impresa aveva 527 dipendenti ufficiali: il fallimento o la cessazione dell’impresa avrebbero avuto conseguenze sia per loro sia per varie centinaia di posti di lavori indiretti. Tenendo conto della struttura per età dei dipendenti, una gran parte di essi avrebbe avuto grosse difficoltà a trovare un nuovo lavoro. Con l’elevato tasso di disoccupazione esistente in Andalusia (30 % a Malaga), la cessazione dell’impresa avrebbe causato gravi conseguenze sociali. Inoltre la Spagna riteneva improbabile che, tenuto conto della portata regionale dei servizi di riparazione post vendita, vi fossero indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri.

    (28)

    Le autorità spagnole hanno altresì sostenuto che erano soddisfatte le condizioni di cui al punto 25, lettera c), degli orientamenti applicabili agli aiuti per il salvataggio non notificati, secondo le quali lo Stato membro deve presentare alla Commissione, entro sei mesi dalla prima attuazione dell’aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione o la prova che la garanzia è stata revocata. A seguito della concessione dell’aiuto per il salvataggio il 21 maggio 2009, la Spagna ha notificato il piano di ristrutturazione e l’aiuto previsto il 16 ottobre 2009, rispettando così il termine di sei mesi a partire dalla concessione dell’aiuto per il salvataggio. La Spagna ha inoltre confermato che la garanzia statale aveva una durata limitata a sei mesi.

    (29)

    Infine, le autorità spagnole hanno affermato che l’importo dell’aiuto si limitava all’importo necessario per mantenere l’impresa in attività nel periodo di sei mesi per il quale l’aiuto era stato autorizzato, come disposto al punto 25, lettera d), degli orientamenti. L’importo era stato calcolato prendendo come riferimento il fabbisogno di liquidità su sei mesi e il disavanzo di cassa dell’impresa, illustrati nella seguente tabella dei flussi di cassa a sei mesi presentata insieme alla richiesta di aiuto per il salvataggio:

    (in EUR)

     

    Mese 1

    Mese 2

    Mese 3

    Mese 4

    Mese 5

    Mese 6

    Entrate

    1 440 998,00

    1 685 785,00

    1 586 880,00

    1 403 600,00

    1 405 920,00

    1 549 760,00

    Spese

    1 632 677,00

    4 231 415,00

    2 631 987,00

    2 684 834,00

    1 754 309,00

    1 504 723,00

    Saldo

    – 191 679,00

    –2 545 630,00

    –1 045 107,00

    –1 281 234,00

    – 348 389,00

    45 037,00

    Saldo cumulato

    – 191 679,00

    –2 737 309,00

    –3 782 416,00

    –5 063 650,00

    –5 412 039,00

    –5 367 002,00

    (30)

    Basandosi su questi dati, le autorità spagnole avevano concluso che l’importo necessario ammontava a 1 875 000 EUR, nonostante l’elevato saldo negativo dei flussi di cassa (– 5 367 002 EUR). Per determinare l’importo dell’aiuto, le autorità spagnole avevano tenuto conto del risultato ottenuto applicando la formula di cui all’allegato degli orientamenti. Il calcolo è stato effettuato come segue:

     

    EBIT 2008: – 4 212 036 EUR

     

    Ammortamento 2008: 437 201 EUR

     

    Capitale circolante 2008: (attivo circolante 7 686 473 EUR - passivo circolante 10 446 997 EUR) = – 2 760 524 EUR

     

    Capitale circolante 2007: (attivo circolante 11 748 449 EUR - passivo circolante 10 958 960 EUR) = 789 489 EUR

     

    (capitale circolantet – capitale circolantet-1) = – 3 550 013 EUR

     

    [EBITt + ammortamentot + (capitale circolantet – capitale circolantet-1)]/2

     

    = [– 4 212 036 EUR + 437 201 EUR + – 3 550 013 EUR]/2 = – 3 662 424 EUR

    Il risultato, la metà del flusso di cassa negativo dell’esercizio finanziario anteriore alla concessione dell’aiuto, ammontava a 3 662 424 EUR. L’importo del prestito con garanzia statale concesso dalla Spagna era molto inferiore a questo risultato e pertanto si limitava all’importo necessario.

    (31)

    Per quanto riguarda il fatto se A NOVO, come controllata al 100 % dalla francese A NOVO SA, il cui fatturato si aggira sui 350 milioni di EUR, potesse essere considerata un’impresa in difficoltà ammissibile a un aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione, la Spagna ha affermato che le difficoltà erano intrinseche all’impresa e troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Le difficoltà erano intrinseche in quanto dipendevano esclusivamente dalle attività di A NOVO e, in particolare, dal suo passaggio dalla produzione alla prestazione di servizi e non derivavano da una distribuzione dei costi in seno al gruppo. Inoltre, le difficoltà finanziarie dell’impresa erano troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Dai dati sui risultati di esercizio e sui flussi di cassa relativi agli anni 2008 e 2009 del gruppo A NOVO SA e di A NOVO Comlink Spagna emerge che, alla fine del 2008 quando le difficoltà di A NOVO cominciavano a richiedere un intervento di salvataggio, l’impresa madre era anch’essa soggetta a pressioni finanziarie:

    (milioni di EUR)

     

    Gruppo A NOVO SA (Francia)

    A NOVO (Spagna)

    2008

    2009

    2008

    2009

    Vendite

    350

    366

    14,9

    15,5

    Utili

    –17

    12

    –3,9

    –0,3

    Risorse proprie

    45

    53

    0

    1,8

    Debiti a breve termine

    28

    18

    3,4

    2

    Debiti a lungo termine

    56

    51

    0,6

    0,7

    Flusso di cassa

    –0,3

    2

    –0,6

    –0,9

    Attività

    230

    225

    14,2

    13,4

    Le perdite di 17 milioni di EUR del gruppo erano dovute anche a una serie di impegni assunti nei confronti di A NOVO Spagna. Il gruppo A NOVO ha versato contributi molto ingenti a favore della sua controllata spagnola: 2,123 milioni di EUR nel 2006 e 2,060 milioni di EUR nel 2009. Nel 2009 sono sorte ulteriori difficoltà connesse alla necessità di rinegoziare i debiti del gruppo francese.

    (32)

    In merito alla ristrutturazione del 2005 e al principio di «aiuto una tantum», secondo le autorità spagnole 224 lavoratori hanno beneficiato del regime di pensionamento parziale dopo la sospensione del loro contratto di lavoro, conformemente a un piano di adeguamento temporaneo dell’occupazione (ERTE — Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Ai sensi di questo piano, sono stati sospesi i contratti di 224 dipendenti in conformità alla vigente normativa generale sul lavoro, in particolare all’articolo 45 dello Statuto dei lavoratori approvato con decreto reale n. 1/1995 del 24 marzo 1995 (10).

    (33)

    Come disposto all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, un contratto di lavoro può essere sospeso per motivi economici, tecnici, organizzativi o di produzione. Il paragrafo 2 del medesimo articolo stabilisce che la sospensione esonera rispettivamente le parti dall’obbligo di lavorare e di retribuire la prestazione lavorativa. I lavoratori ricevono l’indennità di disoccupazione conformemente all’articolo 208, paragrafo 1, lettera a), della legge generale in materia di previdenza sociale [decreto legislativo reale n. 1/1994 del 20 giugno 1994 (11)]. Secondo l’articolo 214, paragrafo 2, di questo decreto reale, che approva il testo riveduto della legge generale in materia di previdenza sociale, il datore di lavoro deve versare la quota a suo carico del contributo alla previdenza sociale mentre l’istituto nazionale spagnolo della previdenza sociale versa la quota a carico del lavoratore.

    (34)

    Al termine del periodo di sospensione dei contratti individuali autorizzato dall’ERTE, i lavoratori sono reintegrati nell’impresa ma sono entrati a far parte di un regime di pensionamento parziale, in forza del quale lavoravano solo il 15 % di quanto stabilito nel contatto originale e l’impresa pagava il 15 % della retribuzione e dei contributi previdenziali. Secondo le autorità spagnole, questa misura e le misure finanziarie complementari, approvate dal Consiglio per l’occupazione della Giunta d’Andalusia nel quadro dell’ERTE 2005 e basate sull’accordo sulle basi e gli impegni del piano di redditività di A NOVO COMLINK Spagna S.L. del 18 luglio 2005, si attengono alla vigente normativa generale sul lavoro. Questa comprende in particolare l’articolo 51 e seguenti dello Statuto dei lavoratori, il decreto reale n. 43/1996 del 19 gennaio del ministero del lavoro e della previdenza sociale, che approva il regolamento delle procedure di regolamentazione dell’occupazione e di attuazione amministrativa in materia di trasferimenti collettivi (12); il decreto reale n. 2064/1995 del 22 dicembre 1995 che approva il regolamento generale relativo ai contributi e al versamento di altri diritti previdenziali (13); e il contratto collettivo di assicurazione sulla vita, che è una misura specifica di sostegno diretto e nominale ai lavoratori per far fronte alle conseguenze del passaggio al pensionamento parziale, come disposto dalla legge n. 50/1980, dell’8 ottobre 1980, sui contratti di assicurazione (14).

    IV.   VALUTAZIONE

    1.   Ritiro della notifica da parte della Spagna

    (35)

    A seguito del ritiro della notifica, il procedimento relativo al piano di ristrutturazione era privo di oggetto. Ciò nonostante, il ritiro della notifica non può incidere sull’aiuto per il salvataggio non notificato e concesso prima della notifica.

    2.   L’aiuto per il salvataggio del maggio 2009

    (36)

    A seguito delle risposte delle autorità spagnole, occorre verificare che l’aiuto per il salvataggio sia compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), in quanto soddisfa le condizioni applicabili stabilite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

    (37)

    La misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Per configurarsi come un aiuto di Stato, la misura deve conferire al beneficiario un vantaggio che non potrebbe ottenere in normali condizioni di mercato e che potrebbe incidere sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri. Si considera che una garanzia costituisca aiuto se il mutuatario si trova in difficoltà finanziarie, come disposto dal punto 3.2, lettera a), della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. Nel caso di specie la Commissione ritiene che la garanzia conferisca un vantaggio al mutuatario, poiché l’impresa ha rafforzato la propria posizione rispetto a quella dei suoi concorrenti. Pertanto, la misura può falsare la concorrenza.

    (38)

    Le autorità spagnole hanno sostenuto che non ci sia stato alcun effetto sugli scambi tra gli Stati membri. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte ha affermato che l’effetto sugli scambi non dipende dal carattere locale regionale dei servizi prestati o dalla portata dell’attività in questione (15). Inoltre, i servizi post vendita prestati da A NOVO sono oggetto di libero scambio nell’Unione e la proprietà delle imprese che prestano questo tipo di servizi ha carattere transfrontaliero. Ciò vale in particolare per il beneficiario che è parte del gruppo francese A NOVO, importante operatore nel mercato dei servizi postvendita in Europa e su altri mercati. I servizi di A NOVO potrebbero perfettamente essere prestati da altre imprese europee con una filiale in Spagna. Analogamente, imprese di altri Stati membri potrebbero considerare la possibilità di insediarsi in Spagna e prestare questo tipo di servizi ma potrebbero essere dissuase a causa dei servizi che A NOVO può offrire grazie all’aiuto ricevuto. Anche un aiuto di piccola entità può incidere sugli scambi fra Stati membri, specialmente se consente ad A NOVO di proseguire l’attività. L’aiuto può altresì rafforzare l’impresa madre francese. Di conseguenza, la condizione di avere un effetto sugli scambi fra Stati membri è soddisfatta e la concessione dell’aiuto per il salvataggio costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. In quanto concesso dalla Giunta di Andalusia, l’aiuto è imputabile allo Stato.

    (39)

    A NOVO è un’impresa in difficoltà a norma del punto 13 degli orientamenti, malgrado appartenga a un gruppo più grande. La Spagna ha potuto dimostrare che le difficoltà erano intrinseche all’impresa e non dovute a una distribuzione arbitraria dei costi: di fatto erano dovute alla ristrutturazione industriale che aveva interessato l’impresa negli anni precedenti ed erano troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso, giacché al momento della concessione dell’aiuto per il salvataggio la stessa impresa madre era soggetta a forti pressioni finanziarie. Nel 2006 l’impresa madre aveva investito in A NOVO 2,123 milioni di EUR e nel 2008 aveva anch’essa registrato delle perdite; nel 2009 ha effettuato un apporto di capitale proprio per un importo di 2,060 milioni di EUR.

    (40)

    La garanzia soddisfa i requisiti di cui al punto 25, lettera a), degli orientamenti. Il prestito bancario per il salvataggio dell’impresa per un importo di 1,875 milioni di EUR, garantito all’80 % dalla Giunta d’Andalusia, aveva un tasso di interesse paragonabile a quelli di prestiti concessi a imprese sane, conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Inoltre, il mutuatario pagava una commissione di garanzia annua dell’1,5 % e la garanzia aveva fine sei mesi dopo la concessione del prestito.

    (41)

    La garanzia era motivata dalle gravi difficoltà sociali di A NOVO e non aveva indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri, conformemente al punto 25, lettera b), degli orientamenti. Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione aveva già ammesso che A NOVO, con 527 dipendenti, si trovava in difficoltà economiche nel 2008 (cfr. i considerando 11 e 12 della presente decisione). Il fallimento o la cessazione dell’impresa avrebbero avuto gravi conseguenze a livello sociale in Andalusia, regione con un tasso di disoccupazione già elevato. Considerando il carattere regionale dei servizi di riparazione post vendita, è improbabile che si producano effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri.

    (42)

    Sono altresì soddisfatte le condizioni del punto 25, lettera c), degli orientamenti, relative agli aiuti per il salvataggio non notificati, secondo le quali lo Stato membro deve presentare, entro sei mesi dalla prima attuazione dell’aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione o la prova che la garanzia è stata revocata. A seguito della concessione dell’aiuto per il salvataggio il 21 maggio 2009, A NOVO ha presentato un piano di ristrutturazione il 10 settembre 2009 insieme alla richiesta di aiuto per il salvataggio. La Spagna ha notificato il piano di ristrutturazione il 16 ottobre 2009. Inoltre, la garanzia statale aveva una durata limitata a sei mesi ed è terminata il 21 novembre 2009.

    (43)

    Del pari, l’importo dell’aiuto si limitava all’importo necessario per mantenere l’impresa in attività nel periodo di sei mesi per il quale l’aiuto era stato autorizzato, come disposto al punto 25, lettera d), degli orientamenti. L’importo era stato determinato basandosi sul fabbisogno di liquidità a sei mesi e sul disavanzo di cassa dell’impresa, ed era molto inferiore al limite calcolato a norma della formula enunciata nell’allegato degli orientamenti. Si può considerare che l’aiuto si limita all’importo necessario, conformemente al punto 25, lettera d), degli orientamenti.

    (44)

    Per quanto riguarda il principio di «aiuto una tantum», le informazioni presentate dalla Spagna hanno consentito alla Commissione di verificare che il ricorso a fondi pubblici nel contesto della ristrutturazione del 2005 per le misure sociali a favore di una parte dell’organico di A NOVO è avvenuto conformemente a un regime generale di previdenza sociale e non può essere considerato aiuto di Stato, ai sensi dei punti 61 e 63 degli orientamenti.

    (45)

    Di conseguenza, le informazioni presentate dalle autorità spagnole eliminano i dubbi circa la compatibilità con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE delle misure provvisorie concesse ad A NOVO, che la Commissione aveva manifestato nella propria decisione di avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato.

    V.   CONCLUSIONE

    (46)

    La Commissione ha pertanto deciso di porre fine al procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. Per quanto riguarda l’aiuto per il salvataggio non notificato, la Commissione ha concluso che la Spagna vi abbia dato illegalmente attuazione contravvenendo all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Ciò nonostante la Commissione adotta una decisione positiva in quanto l’aiuto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Il procedimento relativo all’aiuto di ristrutturazione notificato viene chiuso in quanto è divenuto privo di oggetto a seguito del ritiro della notifica,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’aiuto di Stato sotto forma di garanzia concessa dalla Spagna per il salvataggio di A NOVO Comlink S.L. è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Articolo 2

    In seguito al ritiro della misura per la ristrutturazione da parte della Spagna, il presente procedimento è privo di oggetto per quanto riguarda l’aiuto per la ristrutturazione. La Commissione ha pertanto deciso di porre fine al procedimento a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE relativamente all’aiuto per la ristrutturazione.

    Articolo 3

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2011

    Per la Commissione

    Joaquín ALMUNIA

    Vicepresidente


    (1)  GU C 140 del 29.5.2010, pag. 25.

    (2)  Cfr. nota 1.

    (3)  Bollettino ufficiale della Giunta dell’Andalusia (BOJA) n. 236 del 27.11.2008, pag. 6.

    (4)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

    (5)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

    (6)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

    (7)  Cfr. anche i punti 61 e 63 degli orientamenti.

    (8)  Cfr. il sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

    (9)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

    (10)  Gazzetta ufficiale spagnola (BOE) n. 75 del 29.3.1995, pag. 9654.

    (11)  Gazzetta ufficiale spagnola (BOE) n. 154 del 29.6.1994, pag. 20658.

    (12)  Gazzetta ufficiale spagnola (BOE) n. 44 del 20.2.1996, pag. 6074.

    (13)  Gazzetta ufficiale spagnola (BOE) n. 22 del 25.1.1996, pag. 2295.

    (14)  Gazzetta ufficiale spagnola (BOE) n. 250 del 17.10.1980, pag. 23126.

    (15)  Causa C-280/00, Altmark Trans, Racc. 2003, pag. I-7747, punto 82; causa C-172/03, Heiser contro Finanzamt Innsbruck, Raccolta 2005, pag. I-1627, punto 33.


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