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Document 32012D0122

Decisione 2012/122/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012 , che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

GU L 54 del 28.2.2012, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2012; abrogato da 32012D0739

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/122(1)/oj

28.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/14


DECISIONE 2012/122/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2012

che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC (1).

(2)

Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha ribadito la sua forte preoccupazione per il deterioramento della situazione in Siria e in particolare per le diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani. In linea con la dichiarazione del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011, il Consiglio ha inoltre confermato che, fino a quando persisterà la repressione, l’Unione proseguirà la sua politica di imposizione di ulteriori misure nei confronti del regime.

(3)

In tale contesto, dovrebbero essere imposte misure restrittive nei confronti della Banca centrale della Siria.

(4)

Inoltre, dovrebbero essere vietati la vendita, l’acquisto, il trasporto o l’intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti destinati, provenienti o in favore del governo della Siria.

(5)

Inoltre, dovrebbe essere vietato l’accesso agli aeroporti degli Stati membri di aerei cargo effettuati da vettori siriani.

(6)

Altre persone dovrebbero inoltre essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC.

(7)

Tuttavia, non esistono più motivi per mantenere una persona nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/782/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/782/PESC è così modificata:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Sono vietati la vendita, l’acquisto, il trasporto o l’intermediazione, diretti o indiretti, di oro e metalli preziosi nonché di diamanti destinati, provenienti o a favore del governo della Siria, dei suoi enti, imprese e agenzie pubblici, della Banca centrale della Siria, nonché destinati, provenienti o a favore di persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da essi possedute o controllate.

L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.»;

2)

è inserito il seguente capo:

«CAPO 2 bis

SETTORE DEI TRASPORTI

Articolo 17 bis

Gli Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare dei pertinenti accordi per l’aviazione civile internazionale, adottano le misure necessarie per impedire l’accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli cargo effettuati da vettori siriani ad eccezione dei voli misti cargo e passeggeri.»;

3)

all’articolo 19 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad un trasferimento da parte della Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o a un trasferimento di fondi o di risorse economiche alla Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento di un’istituzione finanziaria non designata dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.

9.   Il paragrafo 1 non si applica ad un trasferimento da parte della Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati se tale trasferimento ha lo scopo di fornire alle istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dallo Stato membro pertinente.»

Articolo 2

Le persone e l’entità elencate nell’allegato I della presente decisione sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC.

Articolo 3

La persona di cui all’allegato II della presente decisione è cancellata dall’elenco che figura nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.


ALLEGATO I

Persone ed entità di cui all'articolo 2

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Central Bank of Syria

Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square

Indirizzo:

Altjreda al Maghrebeh square, Damasco,

Repubblica araba di Siria,

P.O.Box: 2254

Fornisce sostegno finanziario al regime.

27.2.2012

2.

Al –Halqi, Dr. Wael Nader

Nato nella provincia di Daraa, 1964

Ministro della sanità

Sotto la sua responsabilità è stato vietato agli ospedali di prestare cure ai manifestanti.

27.2.2012

3.

Azzam, Mansour Fadlallah

Nato nella provincia di Sweida, 1960

Ministro degli affari presidenziali

Consigliere del Presidente

27.2.2012

4.

Sabouni, Dr. Emad Abdul-Ghani

Nato a Damasco, 1964

Ministro delle comunicazioni e della tecnologia

Sotto la sua responsabilità è gravemente ostacolato il libero accesso ai media.

27.2.2012

5.

Allaw, Sufian

Nato a al-Bukamal, Deir Ezzor, 1944

Ministro delle risorse petrolifere e minerarie

Responsabile delle politiche concernenti le risorse petrolifere e minerarie che costituiscono un'importante fonte di sostegno finanziario per il regime.

27.2.2012

6.

Slakho, Dr Adnan

Nato a Damasco, 1955

Ministro dell'industria

Responsabile delle politiche economiche e industriali da cui il regime riceve risorse e sostegno.

27.2.2012

7.

Al-Rashed, Dr. Saleh

Nato nella provincia di Aleppo, 1964

Ministro dell'istruzione

Sotto la sua responsabilità le scuole vengono utilizzate come prigioni improvvisate.

27.2.2012

8.

Abbas, Dr. Fayssal

Nato nella provincia di Hama, 1955

Ministro dei trasporti

Sotto la sua responsabilità viene fornito appoggio logistico per la repressione.

27.2.2012


ALLEGATO II

Persona di cui all'articolo 3

52.

Emad Ghraiwati


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