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Document 32012D0108

    2012/108/UE: Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 2011 , relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime

    GU L 57 del 29.2.2012, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/108(1)/oj

    Related international agreement

    29.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 57/52


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 14 dicembre 2011

    relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime

    (2012/108/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Alla luce dell’importanza economica per l’Unione dell’accesso alle materie prime e dell’importanza che la Federazione russa riveste per l’Unione in qualità di fornitore di materie prime, la Commissione ha negoziato con la Federazione russa impegni in base ai quali quest’ultima ridurrà o eliminerà i dazi all’esportazione attualmente applicati.

    (2)

    Questi impegni, che devono essere inseriti nel protocollo di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), non riguardano le materie prime alle quali attualmente la Federazione russa non applica dazi all’esportazione.

    (3)

    Per ridurre il rischio che in futuro la Federazione russa introduca nuovi dazi all’esportazione e le conseguenze che ne deriverebbero sull’approvvigionamento di materie prime, la Commissione, a nome dell’Unione, ha negoziato con la Federazione russa un accordo in forma di scambio di lettere per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime («l’accordo»).

    (4)

    È opportuno firmare l’accordo.

    (5)

    Tenuto conto dell’esigenza che gli impegni della Federazione russa per quanto riguarda nuovi dazi all’esportazione sulle materie prime si applichino a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, è opportuno che l’accordo sia applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure per la sua conclusione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime è autorizzato a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di detto accordo.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

    Articolo 3

    In conformità alle disposizioni dell’accordo, esso si applica in via provvisoria a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’OMC, in attesa che siano terminate le procedure relative alla conclusione dell’accordo stesso (1).

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

    Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. NOGAJ


    (1)  La data a decorrere dalla quale l’accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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