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Document 32012D0106
2012/106/EU: Council Decision of 14 December 2011 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement between the European Union and the Government of the Russian Federation on trade in parts and components of motor vehicles between the European Union and the Russian Federation
2012/106/UE: Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 2011 , relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa
2012/106/UE: Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 2011 , relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa
GU L 57 del 29.2.2012, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/106(1)/oj
29.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/14 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2011
relativa alla firma, a nome dell’Unione, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa
(2012/106/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
In considerazione della notevole importanza economica per l’Unione che rivestono le esportazioni di autoveicoli e di loro parti e componenenti e, in esito ai negoziati relativi all’adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), come indicato nella relazione del gruppo di lavoro in merito a tale adesione, l’applicazione da parte della Federazione russa del regime di investimenti nel settore automobilistico, come modificato il 24 dicembre 2010, può continuare, a determinate condizioni, fino al 1o luglio 2018. |
(2) |
Esiste il rischio che il regime di investimenti nel settore automobilistico della Federazione russa possa determinare una delocalizzazione a scapito dell’Unione della produzione di parti e di componenti di autoveicoli, a causa degli obblighi imposti agli investitori di rispettare determinate prescrizioni ai sensi del predetto regime in merito al contenuto locale e all’ubicazione della produzione. |
(3) |
Nel contesto dei negoziati relativi all’adesione della Federazione russa all’OMC, la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa (l’«accordo») che istituisce un meccanismo di compensazione finalizzato a garantire che le importazioni di parti e di componenti di autoveicoli nella Federazione russa dall’Unione europea non diminuiscano in conseguenza dell’applicazione del regime di investimenti nel settore automobilistico. |
(4) |
È opportuno firmare l’accordo. Esso dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti di autoveicoli tra l’Unione europea e la Federazione russa è autorizzata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, dell’accordo, esso è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data dell’adesione della Federazione russa all’OMC, in attesa che siano terminate le procedure relative alla conclusione dell’accordo stesso (1).
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOGAJ
(1) La data, a decorrere dalla quale l’accordo sarà applicato in via provvisoria, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.