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Document 32012D0100

    2012/100/UE: Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2012 , relativa a un metodo per la riscossione delle indennità per le emissioni di CO 2 in eccesso prodotte dalle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 47 del 18.2.2012, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/100(1)/oj

    18.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 47/71


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 febbraio 2012

    relativa a un metodo per la riscossione delle indennità per le emissioni di CO2 in eccesso prodotte dalle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2012/100/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Qualora la Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009, confermi e, a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del medesimo regolamento, renda pubblico che il costruttore non ha rispettato l’articolo 4 del regolamento in parola, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento è opportuno che imponga indennità per le emissioni in eccesso al costruttore o, nel caso di un consorzio, al gestore del consorzio.

    (2)

    È opportuno fissare i metodi per la riscossione di tali indennità per le emissioni in eccesso.

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, le indennità per le emissioni in eccesso si considerano entrate del bilancio generale dell’Unione europea e sono pertanto iscritte al titolo 7 del bilancio generale. È pertanto opportuno applicare come metodo di riscossione le norme relative al recupero dei crediti stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3).

    (4)

    Ai fini della fissazione dei crediti ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, è opportuno tenere in considerazione che, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, la Commissione comunica ad ogni costruttore il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 prodotte nel precedente anno civile, l’obiettivo per le emissioni specifiche e la differenza tra le emissioni specifiche medie e l’obiettivo per le emissioni specifiche per l’anno in questione e che, a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento, ai costruttori è data la possibilità di verificare tale calcolo provvisorio e di notificare alla Commissione eventuali errori nei dati entro tre mesi dalla trasmissione del calcolo provvisorio.

    (5)

    Tenuto conto dello scambio di vedute che avviene fra la Commissione e il costruttore prima della conferma delle prestazioni del costruttore a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, secondo comma e dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 443/2009, e della facoltà conferita al costruttore di presentare osservazioni avverso i calcoli delle sue prestazioni, si considera che, attraverso la conferma delle prestazioni, la Commissione ha dimostrato che il debito esiste e che il credito è certo ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

    (6)

    È opportuno calcolare le indennità per le emissioni in eccesso conformemente alle formule di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 e pubblicarle ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regolamento. È quindi opportuno considerare il credito un importo fisso dovuto ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Commissione procede al recupero delle indennità per le emissioni in eccesso calcolate conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 443/2009 mediante fissazione di un ordine di riscossione e mediante emissione di una nota di addebito inviata al costruttore interessato, a norma delle disposizioni degli articoli da 71 a 74 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e degli articoli da 78 a 89 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


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