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Document 32012D0069

    2012/69/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 febbraio 2012 , che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), nonché dei loro prodotti derivati [notificata con il numero C(2012) 518]

    GU L 34 del 7.2.2012, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/69/oj

    7.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 34/12


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 3 febbraio 2012

    che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), nonché dei loro prodotti derivati

    [notificata con il numero C(2012) 518]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (2012/69/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6, e l’articolo 20, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le decisioni della Commissione 2007/305/CE (2), 2007/306/CE (3) e 2007/307/CE (4) definiscono le norme relative al ritiro dal mercato dei seguenti materiali geneticamente modificati («materiali GM»): colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) e i loro prodotti derivati. Dette decisioni sono state adottate dopo che il notificante del materiale GM ha comunicato alla Commissione che non aveva intenzione di presentare una domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa ai materiali in questione a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, dell’articolo 11, dell’articolo 20, paragrafo 4, e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

    (2)

    Tutte e tre le decisioni prevedono un periodo di transizione di cinque anni nel quale l’immissione sul mercato di alimenti e mangimi che contengono i materiali GM è tollerata, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento, ad una serie di condizioni. In particolare, le decisioni prevedono che la presenza di materiali GM negli alimenti e nei mangimi non superi la soglia dello 0,9 % e che sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Detto periodo di transizione è volto a tenere conto del fatto che tracce minime di materiali GM possono rimanere negli alimenti e nella catena alimentare umana e animale anche dopo che il notificante ha deciso di interrompere la vendita delle sementi derivate da detti materiali GM, sebbene quest’ultimo abbia preso tutti i provvedimenti necessari ad eliminarne la presenza.

    (3)

    Le decisioni 2007/305/CE e 2007/306/CE stabiliscono inoltre una serie di provvedimenti che il notificante deve adottare per garantire l’efficace ritiro dal mercato delle sementi di colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e dei loro prodotti derivati. Provvedimenti di questo tipo non sono stati ritenuti necessari nella decisione 2007/307/CE poiché il notificante ha interrotto la vendita della colza ACS-BNØØ7-1 dopo la stagione di semina del 2003 e alla luce del fatto che le giacenze di prodotti derivati da colza ACS-BNØØ7-1 si sono esaurite prima del 18 aprile 2007. Poiché tracce minime di materiali geneticamente modificati derivanti da colza ACS-BNØØ7-1 potrebbero tuttavia permanere per qualche tempo negli alimenti o nei mangimi, è stato necessario adottare la decisione 2007/307/CE.

    (4)

    In mancanza di prove o dati concreti per determinare il periodo necessario a garantire il ritiro completo dei materiali GM dal mercato, il livello di presenza tollerato di detti materiali e il tempo necessario affinché il ritiro dalla catena alimentare umana e animale disposta dalle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE produca i suoi effetti sono stati definiti in base ai dati disponibili al momento e ai risultati delle prove effettuate dalle parti interessate.

    (5)

    A norma dei requisiti delle decisioni 2007/305/CE e 2007/306/CE, il titolare dell’autorizzazione ha inviato relazioni dettagliate nell’ottobre 2007 e nel novembre 2011 in merito all’applicazione delle misure di sospensione relative agli eventi di colza GM sopra citati. Dette relazioni illustrano le misure attuate in passato e al momento dal titolare dell’autorizzazione a norma delle decisioni sopra citate al fine di garantire il ritiro dal mercato dei materiali GM in questione. Le misure comprendono, fra l’altro, i provvedimenti adottati per informare gli operatori commerciali dell’UE circa l’interruzione della commercializzazione dei materiali GM in questione, l’attuazione di una serie di misure volte a garantire il richiamo e la distruzione delle restanti giacenze di sementi commerciali, la conclusione di accordi con tutti i terzi coinvolti nella commercializzazione dei materiali GM in questione al fine di garantire l’effettiva restituzione delle sementi di tali materiali GM al titolare dell’autorizzazione o la loro distruzione, l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per eliminare le varietà di sementi registrate dell’evento in questione dai cataloghi di sementi nazionali, nonché l’attuazione di un programma interno basato su un processo di garanzia della qualità volto ad evitare la presenza degli eventi GM in questione nella coltura e nella produzione di sementi.

    (6)

    Dalle prove effettuate recentemente dalle parti interessate, i cui risultati sono stati notificati alla Commissione, emerge che i provvedimenti adottati dal titolare dell’autorizzazione hanno permesso il ritiro quasi completo dei materiali GM dal mercato. Detti risultati dimostrano tuttavia che tracce minime (< 0,1 %) di materiali GM potrebbero essere ancora presenti nella catena alimentare umana e animale anche al termine del periodo di transizione stabilito dalle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE. La presenza di tracce dopo la scadenza stabilita dalle decisioni citate, nonostante i provvedimenti adottati dal notificante, trova spiegazione sia nella biologia della colza, che può rimanere quiescente per lunghi periodi, che nelle pratiche agricole impiegate per raccogliere le sementi, che possono aver causato delle fuoriuscite accidentali, il cui livello era difficile da stimare al momento dell’adozione delle tre decisioni sopra citate.

    (7)

    Alla luce di quanto esposto, è necessario prolungare di altri cinque anni l’attuale periodo di transizione, fino al 31 dicembre 2016. Questo ulteriore periodo di transizione dovrebbe concedere un periodo di tempo sufficiente per consentire il ritiro completo dei materiali GM dalla catena alimentare umana e animale, tenendo conto dei parametri sopra citati riguardanti la biologia della colza e le pratiche agricole impiegate in passato per raccogliere le sementi.

    (8)

    Al fine di contribuire ulteriormente al ritiro della colza ACS-BNØØ7-1 dalla catena alimentare umana e animale, è inoltre necessario che la decisione 2007/307/CE preveda, per il notificante, l’attuazione di un programma interno volto ad evitare la presenza dell’evento in questione nella coltura e nella produzione di sementi.

    (9)

    Entro il 1o gennaio 2014 il notificante deve inviare alla Commissione una relazione contenente informazioni sull’attuazione dei provvedimenti di cui all’allegato delle decisioni 2007/305/CE e 2007/306/CE, nonché all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2007/307/CE, nel corso del periodo supplementare concesso tramite la presente decisione.

    (10)

    Alla luce dei livelli molto bassi segnalati, è opportuno abbassare a 0,1 % il livello della presenza dei materiali GM tollerato negli alimenti e nei mangimi.

    (11)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE.

    (12)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1)   La decisione 2007/305/CE è così modificata:

    a)

    all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Entro il 1o gennaio 2014, il notificante presenta alla Commissione una relazione sull’applicazione delle misure stabilite nell’allegato.»;

    b)

    l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2016 alle seguenti condizioni:

    a)

    purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e

    b)

    in una percentuale non superiore allo 0,1 %.»;

    2)   la decisione 2007/306/CE è così modificata:

    a)

    all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Entro il 1o gennaio 2014, il notificante presenta alla Commissione una relazione sull’applicazione delle misure stabilite nell’allegato.»;

    b)

    l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2016 alle seguenti condizioni:

    a)

    purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e

    b)

    in una percentuale non superiore allo 0,1 %.»;

    3)   l’articolo 1 della decisione 2007/307/CE è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    1.   Il notificante provvede all’attuazione di un programma interno volto ad evitare la presenza di colza ACS-BNØØ7-1 nella coltura e nella produzione di sementi e presenta alla Commissione una relazione sull’andamento di tale attuazione entro il 1o gennaio 2014.

    3)2.   La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ7-1 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2016 alle seguenti condizioni:

    a)

    purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e

    b)

    in una percentuale non superiore allo 0,1 %.»

    Articolo 2

    Le voci relative a colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, alla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 nonché alla colza ACS-BNØØ7-1 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.

    Articolo 3

    Destinataria della presente decisione è la Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, GERMANIA.

    Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2012

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 117 del 5.5.2007, pag. 17.

    (3)  GU L 117 del 5.5.2007, pag. 20.

    (4)  GU L 117 del 5.5.2007, pag. 23.


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