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Document 32012D0057

2012/57/UE: Decisione n. 1/2012 del Comitato misto UE-Andorra, del 25 gennaio 2012 , che stabilisce l’elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale previsto all’articolo 12 ter , paragrafo 1, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

GU L 29 del 1.2.2012, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/57(1)/oj

1.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/44


DECISIONE N. 1/2012 del COMITATO MISTO UE-ANDORRA

del 25 gennaio 2012

che stabilisce l’elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale previsto all’articolo 12 ter, paragrafo 1, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

(2012/57/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato il 28 giugno 1990 a Lussemburgo (l’accordo), in particolare l’articolo 12 ter, paragrafo 1,

considerando che l’articolo 12 ter, paragrafo 1, dispone che il Principato di Andorra adotta le misure doganali di sicurezza applicate dall’Unione e che l’elenco dettagliato delle disposizioni relative dell’acquis comunitario è stabilito dal comitato misto previsto all’articolo 17 dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco delle disposizioni dell’acquis comunitario che devono essere adottate dal Principato di Andorra a norma dell’articolo 12 ter, paragrafo 1, dell’accordo è così stabilito:

Categoria di misure doganali di sicurezza

Disposizioni del codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1)

Disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2)

Dichiarazioni preliminari all’entrata e all’uscita delle merci

Entrata: articoli da 36 bis a 36 quater

Entrata: articoli da 181 ter a 184 quater

 

Uscita: articoli da 182 bis a 182 quinquies

Uscita:

articoli da 592 bis a 592 quinquies e 592 septies (dichiarazione doganale all’esportazione)

articoli da 842 bis a 842 septies (dichiarazione sommaria di uscita)

Operatore economico autorizzato

Articolo 5 bis

Articoli da 14 bis a 14 quinquies, da 14 septies a 14 duodecies e da 14 octodecies a 14 quinvicies

Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza

Articolo 13

Generali: articoli da 4 septies a 4 undecies

 

Entrata: articoli da 184 quinquies a 184 sexies

Uscita:

articoli 592 sexies e 592 octies (dichiarazione doganale all’esportazione)

articolo 842 quinquies, paragrafo 2 (dichiarazione sommaria di uscita)

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2012

Per il Comitato misto

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).


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