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Document 32012D0057
2012/57/EU: Decision No 1/2012 of the EU-Andorra Joint Committee of 25 January 2012 establishing the list of customs security provisions provided for by Article 12b(1) of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Economic Community and the Principality of Andorra
2012/57/UE: Decisione n. 1/2012 del Comitato misto UE-Andorra, del 25 gennaio 2012 , che stabilisce l’elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale previsto all’articolo 12 ter , paragrafo 1, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra
2012/57/UE: Decisione n. 1/2012 del Comitato misto UE-Andorra, del 25 gennaio 2012 , che stabilisce l’elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale previsto all’articolo 12 ter , paragrafo 1, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra
GU L 29 del 1.2.2012, p. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/44 |
DECISIONE N. 1/2012 del COMITATO MISTO UE-ANDORRA
del 25 gennaio 2012
che stabilisce l’elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale previsto all’articolo 12 ter, paragrafo 1, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra
(2012/57/UE)
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato il 28 giugno 1990 a Lussemburgo (l’accordo), in particolare l’articolo 12 ter, paragrafo 1,
considerando che l’articolo 12 ter, paragrafo 1, dispone che il Principato di Andorra adotta le misure doganali di sicurezza applicate dall’Unione e che l’elenco dettagliato delle disposizioni relative dell’acquis comunitario è stabilito dal comitato misto previsto all’articolo 17 dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’elenco delle disposizioni dell’acquis comunitario che devono essere adottate dal Principato di Andorra a norma dell’articolo 12 ter, paragrafo 1, dell’accordo è così stabilito:
Categoria di misure doganali di sicurezza |
Disposizioni del codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1) |
Disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) |
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Dichiarazioni preliminari all’entrata e all’uscita delle merci |
Entrata: articoli da 36 bis a 36 quater |
Entrata: articoli da 181 ter a 184 quater |
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Uscita: articoli da 182 bis a 182 quinquies |
Uscita:
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Operatore economico autorizzato |
Articolo 5 bis |
Articoli da 14 bis a 14 quinquies, da 14 septies a 14 duodecies e da 14 octodecies a 14 quinvicies |
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Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza |
Articolo 13 |
Generali: articoli da 4 septies a 4 undecies |
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Entrata: articoli da 184 quinquies a 184 sexies |
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Uscita:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2012
Per il Comitato misto
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).