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Document 32011R1339

    Regolamento (UE) n. 1339/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

    GU L 347 del 30.12.2011, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. impl. da 32016R1238

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1339/oj

    30.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 347/30


    REGOLAMENTO (UE) N. 1339/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 dicembre 2011

    che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 31 ottobre 2011 (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per migliorare l’efficacia e la trasparenza dell’assistenza esterna della Comunità, nel 2006 è stato istituito un nuovo quadro che disciplina la programmazione e l’esecuzione dell’assistenza, in cui rientrano il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2), il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (3), il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (4), il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (5), il regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (6), il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (7) e il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

    (2)

    Dall’attuazione del regolamento (CE) n. 1905/2006, sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell’Unione dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti di tale regolamento per allinearle con quelle degli altri strumenti.

    (3)

    Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1905/2006,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1905/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   L’assistenza dell’Unione non è di regola utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BUZEK

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. SZPUNAR


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2010 (GU C 7 E del 12.1.2011, pag. 11). Posizione del Parlamento europea del 3 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 novembre 2011.

    (2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

    (3)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

    (4)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34.

    (5)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

    (6)  GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1.

    (7)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

    (8)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.


    DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL RICORSO AGLI ATTI DELEGATI NEL FUTURO QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (QFP) 2014-2020

    Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della comunicazione della Commissione «Un bilancio per la strategia Europa 2020» [COM (2011) 500 (1)], specie in relazione al ricorso proposto agli atti delegati nei futuri strumenti di finanziamento esterno e attendono proposte legislative che saranno debitamente esaminate.


    (1)  La Commissione nella sua comunicazione: Un bilancio per la strategia Europa 2020 [COM (2011) 500], stabilisce che:

    «Inoltre, la futura base giuridica per i vari strumenti proporrà l'uso estensivo di atti delegati per consentire una maggiore flessibilità nella gestione delle politiche durante il periodo di finanziamento, nel rispetto delle prerogative dei due rami legislativi.»

    e che:

    «Si ritiene che il controllo democratico dell'aiuto esterno debba essere migliorato. Tale miglioramento si potrebbe ottenere ricorrendo agli atti delegati previsti dall' articolo 290 del trattato, in relazione a determinate componenti dei programmi, non soltanto ponendo i colegislatori su un piano di parità, ma anche garantendo una maggiore flessibilità della programmazione. Per il FES, si propone di allineare il controllo con il DCI, pur tenendo conto delle peculiarità di tale strumento.»


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