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Document 32011R1266

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1266/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011 , che determina, per la campagna di commercializzazione 2011/2012, la ripartizione di 5000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti tra la Danimarca, l’Irlanda, la Grecia, l’Italia e il Lussemburgo

    GU L 324 del 7.12.2011, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1266/oj

    7.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 324/8


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1266/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 6 dicembre 2011

    che determina, per la campagna di commercializzazione 2011/2012, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti tra la Danimarca, l’Irlanda, la Grecia, l’Italia e il Lussemburgo

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 95, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (2), la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all’articolo 94, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la campagna di commercializzazione 2011/2012, deve essere effettuata anteriormente al 16 novembre della campagna di commercializzazione in corso.

    (2)

    A tal fine, l’Italia ha trasmesso alla Commissione le informazioni relative alle superfici per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione nonché alle stime delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.

    (3)

    Per contro, non vi sarà alcuna produzione di fibre di lino o di canapa per la campagna di commercializzazione 2011/2012 in Danimarca, in Grecia, in Irlanda e nel Lussemburgo.

    (4)

    In base alle stime di produzione quali risultano dalle informazioni fornite, la produzione complessiva dei cinque Stati membri interessati non raggiungerà il quantitativo di 5 000 tonnellate che viene loro assegnato complessivamente ed è opportuno determinare i quantitativi nazionali garantiti, elencati di seguito.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 2011/2012, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all’articolo 94, paragrafo 1 bis, in combinato disposto con l’allegato XI, punto A.II, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è la seguente:

    Danimarca

    0 tonnellate,

    Grecia

    0 tonnellate,

    Irlanda

    0 tonnellate,

    Italia

    15 tonnellate,

    Lussemburgo

    0 tonnellate.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2011

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 38.


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