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Document 32011R1071

Regolamento (UE) n. 1071/2011 del Consiglio, del 20 ottobre 2011 , che abroga il regolamento (CEE) n. 3448/80 per l’attuazione dell’articolo 43 dell’atto di adesione del 1979 in materia di regime di scambi da applicare ai prodotti coperti dai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80

GU L 284 del 31.10.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1071/oj

31.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 284/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1071/2011 DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2011

che abroga il regolamento (CEE) n. 3448/80 per l’attuazione dell’articolo 43 dell’atto di adesione del 1979 in materia di regime di scambi da applicare ai prodotti coperti dai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’atto di adesione del 1979, in particolare l’articolo 43,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Una migliore trasparenza del diritto dell’Unione costituisce un elemento essenziale della strategia «Legiferare meglio» che le istituzioni dell’Unione stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non producono più effetti reali.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3448/80 (1) prevedeva misure transitorie per gli scambi di prodotti non compresi nell’allegato I tra la CE e la Grecia tra il 1o novembre 1981 e il 31 luglio 1982. Poiché la Grecia è ora un membro a pieno titolo, tale regolamento è diventato obsoleto; di conseguenza è opportuno ritirarlo dall’acquis dell’Unione in vigore.

(3)

Per motivi di certezza e di chiarezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3448/80,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il regolamento (CEE) n. 3448/1980 è abrogato.

2.   L’abrogazione del regolamento di cui al paragrafo 1 non pregiudica:

a)

il mantenimento in vigore degli atti dell’Unione adottati in base al regolamento di cui al paragrafo 1; e

b)

la validità delle modifiche apportate dal regolamento di cui al paragrafo 1 ad altri atti di diritto dell’Unione non abrogati dal presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU L 359 del 31.12.1980, pag. 18.


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