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Document 32011R1043

    Regolamento (UE) n. 1043/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese

    GU L 275 del 20.10.2011, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1043/oj

    20.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 275/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 1043/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 19 ottobre 2011

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il regolamento di base), in particolare l’articolo 7,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    1.1.   Apertura

    (1)

    Il 26 gennaio 2011 la Commissione europea (la Commissione) ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) (avviso di apertura), l’apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese (RPC) (i paesi interessati).

    (2)

    Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 13 dicembre 2010 dal Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC) per conto della Oxaquim SA (il denunziante), che rappresenta una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, della produzione complessiva dell’Unione di acido ossalico. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l’apertura di un procedimento.

    1.2.   Parti interessate al procedimento

    (3)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento il denunziante, altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori e i rappresentanti dei paesi interessati, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.

    (4)

    Considerato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori nei paesi interessati, nell’avviso di apertura era stato previsto un campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario il campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori nei paesi interessati sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, come richiesto nell’avviso di apertura, informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame svolte nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. Quattro società indiane, di cui una non ha dichiarato alcuna vendita all’Unione, e tre gruppi di società della RPC hanno risposto al questionario per il campionamento. In considerazione del numero limitato di società o di gruppi di società che hanno collaborato, non si è ritenuto necessario procedere al campionamento per l’India o la RPC e tutte le parti sono state informate del fatto che non ci sarebbe stata la selezione di un campione.

    (5)

    In seguito, un gruppo di società della RPC ha cessato di collaborare all’inchiesta nella fase iniziale. Una società indiana ha inoltre rifiutato alla Commissione l’accesso al suo stabilimento di produzione per una visita di verifica, ed è quindi stata considerata una società che non ha collaborato, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, ed è stata informata delle possibili conseguenze.

    (6)

    Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e alle autorità della RPC entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Un gruppo di società della RPC ha richiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base o il TI qualora l’inchiesta avesse stabilito che le condizioni per il TEM non fossero soddisfatte, mentre un altro gruppo di società ha richiesto solo il TI.

    (7)

    Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate. Tre società in India, due gruppi di società nella RPC e il denunziante hanno risposto al questionario. L’altro produttore dell’Unione non ha collaborato. Anche tre utilizzatori e otto importatori, dei quali tutti gli utilizzatori e quattro importatori sono stati oggetto di una visita, hanno risposto al questionario.

    (8)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:

    a)

    Produttori dell’Unione

    Oxaquim SA (Spagna)

    b)

    Utilizzatori

    OMG Kokkola (Finlandia)

    P.A.G. Srl (Italia)

    Il terzo utilizzatore ha chiesto di rimanere anonimo

    c)

    Importatori

    Brenntag BV (Paesi Bassi)

    Brenntag Sp.z.o.o. (Polonia)

    Norkem Limited (Regno Unito)

    Geratech Marketing (Belgio)

    d)

    Produttori esportatori indiani

    Punjab Chemicals e Crop Protection Limited

    Star Oxochem Pvt. Ltd

    e)

    Produttori esportatori della RPC

    Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd e Qingdao Fengyuan Unite International Trade Co., Ltd. (gruppo Shandong Fengyuan Group)

    Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd; Shanxi Reliance Chemicals Co., Ltd e Tianjin Chengyi International Trading Co., Ltd. (gruppo Shanxi Reliance)

    1.3.   Periodo dell’inchiesta

    (9)

    L’inchiesta sul dumping e sul pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 (periodo dell’inchiesta o PI). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta (periodo in esame).

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (10)

    Il prodotto in esame è l’acido ossalico, in forma diidratata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 e originario dell’India e della RPC. Esistono due tipi di acido ossalico: l’acido ossalico non raffinato e l’acido ossalico raffinato. L’acido ossalico raffinato, che è prodotto nella RPC ma non in India, è fabbricato grazie ad un processo di purificazione dell’acido ossalico non raffinato, il cui scopo è rimuovere ferro, cloruri, tracce metalliche ed altre impurità.

    (11)

    L’acido ossalico presenta una vasta gamma di impieghi, ad esempio è utilizzato come agente riducente e sbiancante, nella sintesi farmaceutica e nella fabbricazione di prodotti chimici.

    2.2.   Prodotto simile

    (12)

    L’inchiesta ha inoltre dimostrato che l’acido ossalico prodotto e venduto dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, quello fabbricato e venduto sul mercato interno dell’India e della RPC e quello importato sul mercato dell’Unione dall’India e dalla RPC presentano essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e i medesimi impieghi di base.

    (13)

    Pertanto tali prodotti sono considerati a titolo provvisorio prodotti simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   DUMPING

    3.1.   India

    3.1.1.   Osservazione preliminare

    (14)

    Durante la visita di verifica in India una società non ha fornito le informazioni richieste in modo tempestivo né nel formato richiesto. Di conseguenza la Commissione non è stata in grado di verificare le informazioni presentate nelle risposte al questionario antidumping. La società è stata informata per iscritto che rischiava di essere considerata una parte che non ha collaborato e che le conclusioni avrebbero potuto essere tratte dai dati disponibili. Nella sua risposta la società ha invocato l’applicazione di circostanze attenuanti, che non hanno tuttavia portato a una modifica delle conclusioni. L’articolo 18 è quindi stato applicato a tale società e le conclusioni si sono basate sui dati disponibili. Di conseguenza, solo un produttore esportatore in India è stato considerato come società che ha collaborato con la Commissione nella presente inchiesta.

    3.1.2.   Valore normale

    (15)

    Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha dapprima determinato se le vendite del prodotto simile effettuate dal produttore esportatore ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fossero rappresentative. Poiché tali vendite costituiscono oltre il 5 % del suo volume di vendite del prodotto in esame nell’Unione, si è concluso che le vendite complessive del prodotto simile erano rappresentative.

    (16)

    La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del produttore esportatore si potessero considerare effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali, a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è calcolata, per tutte le vendite del prodotto simile, la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti.

    (17)

    Nel caso in cui le vendite remunerative ammontano almeno all’80 % delle vendite complessive, il valore normale è calcolato sulla base di tutte le vendite, comprese quelle non remunerative. Al contrario, se le vendite remunerative sono inferiori all’80 % ma superiori al 20 % delle vendite complessive, e se la media ponderata del costo totale è superiore alla media ponderata del prezzo, il valore normale è calcolato unicamente sulla base delle vendite remunerative. Una vendita è considerata remunerativa se il prezzo unitario è uguale o superiore al costo di produzione.

    (18)

    Dall’analisi delle vendite interne condotta dalla Commissione è emerso che il 41 % di tutte le vendite del prodotto in esame è stato remunerativo e che la media ponderata del costo totale è superiore alla media ponderata del prezzo. Il valore normale è quindi stato calcolato come media ponderata del prezzo delle vendite remunerative.

    3.1.3.   Prezzo all’esportazione

    (19)

    Il produttore esportatore in India ha esportato il prodotto in esame vendendolo direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione. Il prezzo all’esportazione è stato quindi calcolato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base ai prezzi realmente pagati o pagabili dagli acquirenti indipendenti per il prodotto in esame esportato nell’Unione.

    3.1.4.   Confronto

    (20)

    Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione è effettuato franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

    (21)

    Sono stati effettuati, ove applicabili, adeguamenti per le differenze relative a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, credito e commissioni.

    3.1.5.   Margine di dumping

    (22)

    Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping per i produttori indiani che hanno collaborato sono calcolati in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione.

    (23)

    Sulla base di quanto precede, il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è pari al 22,8 % per Punjab Chemicals e Crop Protection Limited (PCCPL).

    (24)

    Per calcolare il margine di dumping per l’intero paese applicabile a tutti gli altri produttori esportatori in India, il livello di collaborazione è stato inizialmente stabilito confrontando il volume di esportazioni verso l’Unione indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato con le statistiche Eurostat. Data la scarsa collaborazione dell’India (38 %), si ritiene appropriato calcolare il margine di dumping per l’intero paese applicabile a tutti gli altri esportatori in India utilizzando l’operazione maggiormente soggetta a dumping del produttore che ha collaborato.

    (25)

    Su tale base il livello di dumping per l’intero paese è stato provvisoriamente fissato al 43,6 % del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

    3.2.   Repubblica popolare cinese

    3.2.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e trattamento individuale (TI)

    (26)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, per le importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del predetto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Per comodità di riferimento tali criteri sono riportati di seguito in forma sintetica:

    le decisioni commerciali delle imprese devono essere prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi devono riflettere i valori di mercato,

    le imprese devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e applicabili in ogni caso, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità,

    non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

    le leggi in materia fallimentare e di proprietà devono garantire certezza del diritto e stabilità, e

    le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.

    (27)

    Un gruppo di società nella RPC ha richiesto il TEM inviando i moduli di richiesta del TEM per le tre società che si occupano della produzione e della commercializzazione del prodotto in esame. Le informazioni fornite sono state successivamente verificate dalla Commissione presso i locali delle società in questione.

    (28)

    Dall’inchiesta per il TEM è risultato che una società non soddisfa i requisiti di cui ai criteri da 1 a 3. In primo luogo non ha dimostrato che i suoi costi riflettevano i valori di mercato; la struttura dei costi risulta infatti modificata a causa di un significativo intervento finanziario dello Stato, ad esempio sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti senza interessi. In secondo luogo l’inchiesta ha messo in evidenza un certo numero di lacune e di errori gravi nella contabilità, la quale non è soggetta a revisione contabile in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (IAS). In terzo luogo vi sono distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato per quanto concerne i diritti d’uso del suolo. Più precisamente la società ha ottenuto un certificato relativo ai diritti d’uso del suolo senza aver rispettato le disposizioni contrattuali né aver pagato la somma complessiva.

    (29)

    Un’altra società del gruppo non ha dimostrato di soddisfare il criterio 2 poiché i documenti contabili non erano soggetti a revisione contabile indipendente.

    (30)

    La Commissione ha comunicato i risultati del TEM al gruppo di società interessate e al denunziante dando loro la possibilità di formulare osservazioni. Le conclusioni sono state inoltre comunicate alle autorità della RPC. Nessuna osservazione è stata sottoposta alla Commissione.

    (31)

    Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che due delle società del gruppo non soddisfano i criteri per beneficiare del TEM. Conformemente alla pratica costante dell’Unione, che consiste nell’esaminare se un gruppo di società collegate soddisfi nel suo insieme le condizioni per il TEM, il TEM è negato all’intero gruppo.

    (32)

    Come menzionato al considerando 6, entrambi i gruppi di società cinesi che hanno collaborato hanno richiesto il TI. Poiché è stato costatato che i due gruppi soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, si è deciso in via provvisoria di concedere loro il TI.

    3.2.2.   Paese di riferimento

    (33)

    Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.

    (34)

    Nell’avviso di apertura, la Commissione aveva espresso la sua intenzione di utilizzare l’India come paese analogo adeguato ai fini della determinazione del valore normale e aveva invitato le parti interessate a formulare le loro osservazioni in merito. Non sono pervenute osservazioni. Il ogni caso la Commissione considera l’India un paese di riferimento appropriato poiché il solo altro paese produttore al di fuori dell’Unione, vale a dire il Giappone, ha un mercato di monopolio chiuso alla concorrenza e produce l’acido ossalico con un metodo unico e non comparabile a quello utilizzato nella RPC. Al contrario, i produttori indiani utilizzano un metodo di produzione comparabile a quello della RPC e sono esposti alla concorrenza sul mercato interno.

    3.2.3.   Valore normale

    (35)

    Le società cinesi fabbricano ed esportano nell’Unione due tipi di acido ossalico: l’acido ossalico non raffinato e l’acido ossalico raffinato. L’acido ossalico raffinato, che non è prodotto nel paese di riferimento, è fabbricato grazie ad un processo di purificazione dell’acido ossalico non raffinato, il cui scopo è rimuovere ferro, cloruri, tracce metalliche ed altre impurità. Il costo supplementare legato alla produzione di acido ossalico raffinato è stimato al 12 % rispetto alla produzione di acido ossalico non raffinato. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto appropriato stabilire un valore normale per entrambi i tipi di acido ossalico.

    (36)

    Per quanto riguarda l’acido ossalico non raffinato il valore normale è stato stabilito sulla base del valore normale calcolato per l’India conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Il valore normale è stato stabilito, come descritto al considerando 18, solo sulla base delle vendite remunerative. Per quanto riguarda l’acido ossalico raffinato, che non è prodotto nel paese di riferimento, il valore normale è stato stabilito sulla base dei costi di produzione dell’acido ossalico non raffinato nel paese di riferimento, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. I costi di produzione sono maggiorati del 12 % per tenere conto dei costi di produzione aggiuntivi (cfr. il considerando 35) e sono stati adeguati in base ai costi di vendita, generali e amministrativi, e del profitto.

    (37)

    Gli importi corrispondenti ai costi di vendita, generali e amministrativi e del profitto sono stati stabiliti, per analogia con l’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, aggiungendo i costi di vendita, generali e amministrativi e del profitto legati alle vendite sul mercato interno di acido ossalico non raffinato effettuate dal produttore esportatore che ha collaborato nel paese di riferimento.

    3.2.4.   Prezzo all’esportazione

    (38)

    Poiché il TI è stato concesso ad entrambi i gruppi, il prezzo all’esportazione è stato calcolato sulla base dei prezzi pagati o pagabili dal primo acquirente indipendente nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    (39)

    I due produttori esportatori nella RPC hanno esportato acido ossalico nell’Unione attraverso operatori commerciali collegati, che hanno aggiunto un margine di profitto al prezzo pagato ai produttori. Tale margine risulta dal confronto del prezzo all’esportazione con il valore normale stabilito (cfr. il considerando 42).

    3.2.5.   Confronto

    (40)

    Per quanto riguarda l’acido ossalico non raffinato, il prezzo all’esportazione al livello franco fabbrica è stato confrontato con il valore normale stabilito per il paese di riferimento.

    (41)

    Il prezzo all’esportazione dell’acido ossalico raffinato al livello franco fabbrica è stato confrontato con il valore normale costruito (cfr. il considerando 36).

    (42)

    Per garantire un confronto equo tra il valore normale o il valore normale costruito e il prezzo all’esportazione si è tenuto conto degli adeguamenti, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. In particolare è stato effettuato un adeguamento in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), a titolo delle commissioni percepite dagli operatori commerciali collegati.

    (43)

    A tale riguardo è necessario notare che la Commissione ha constatato che gli operatori commerciali collegati attraverso i quali i produttori esportatori della RPC esportano l’acido ossalico nell’UE non possono essere considerati come facenti parte di un dipartimento interno di vendite, poiché si occupano anche di scambi commerciali di acido ossalico e altri prodotti chimici provenienti da fornitori indipendenti e destinati all’esportazione e/o alla vendita sul mercato interno. Per tali ragioni le funzioni di tali operatori commerciali sono state considerate analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Di conseguenza, il margine applicato da tali operatori è stato eliminato al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. L’adeguamento è stato calcolato sulla base del profitto conseguito da un operatore commerciale indipendente dell’UE e dei costi di vendita, generali e amministrativi del rispettivo operatore commerciale cinese.

    (44)

    Sono stati effettuati altri adeguamenti, ove necessario, per le imposte indirette, i costi di trasporto, assicurazione e movimentazione, i costi accessori, i costi di imballaggio e i costi di credito ogniqualvolta sono risultati ragionevoli, precisi e giustificati da elementi di prova verificati.

    3.2.6.   Margini di dumping

    (45)

    In conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali di ogni tipo di prodotto e la media ponderata dei prezzi praticati da ogni società per le esportazioni verso l’Unione del prodotto in esame, come indicato sopra.

    (46)

    Sulla base di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping provvisorio

    Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd e Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

    37,7 %

    Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

    14,6 %

    (47)

    Per calcolare il margine di dumping per l’intero paese applicabile a tutti gli altri produttori esportatori nella RPC, il livello di collaborazione è stato stabilito confrontando il volume di esportazioni verso l’Unione indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato con le statistiche Eurostat.

    (48)

    Data la scarsa collaborazione della RPC (circa 46 %), si ritiene appropriato calcolare il margine di dumping per l’intero paese applicabile a tutti gli altri esportatori nella RPC utilizzando l’operazione maggiormente soggetta a dumping degli esportatori che hanno collaborato.

    (49)

    Su tale base il livello di dumping per l’intero paese è stato provvisoriamente fissato al 52,2 % del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Produzione dell’Unione e industria dell’Unione

    (50)

    La denuncia è stata presentata dal Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC) per conto dell’Oxaquim SA (il denunziante), società produttrice di acido ossalico nell’Unione, che rappresenta una quota rilevante della produzione complessiva dell’Unione durante il PI. Un secondo produttore dell’Unione, Clariant, non ha avanzato obiezioni in merito all’apertura dell’inchiesta ma ha deciso di non collaborare. Attualmente non esistono altri produttori del prodotto in esame nell’Unione. Sulla base di quanto detto, i due produttori Oxaquim SA e Clariant che rappresentano la produzione totale dell’Unione costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Essi sono denominati di seguito «industria dell’Unione».

    (51)

    Al fine di stabilire la produzione totale dell’Unione sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti i due produttori Oxaquim SA e Clariant, comprese quelle fornite nella denuncia e i dati raccolti presso il denunziante prima e dopo l’apertura dell’inchiesta. Secondo le stime, durante il periodo in esame la produzione totale dell’Unione è quindi compresa tra le 11 000 e le 15 000 tonnellate.

    4.2.   Determinazione del mercato dell’Unione in questione

    (52)

    È emerso che uno dei produttori dell’Unione utilizzava una parte della sua produzione di acido ossalico come materiale intermediario per la produzione di ossalati (tetra ossalato, acetosella e biossalati di potassio). L’acido ossalico veniva semplicemente trasferito, senza fattura, all’interno della stessa società. Tale uso vincolato dell’acido ossalico ha fatto sì che quest’ultimo non fosse immesso sul mercato libero e non fosse esposto alla concorrenza diretta delle importazioni del prodotto in esame. Al contrario, la produzione destinata alla vendita sul mercato libero si è rivelata in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame.

    (53)

    Per poter fornire un quadro il più possibile completo della situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha ottenuto e analizzato i dati relativi all’intera gamma delle attività inerenti all’acido ossalico e ha stabilito se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero.

    (54)

    Per quanto riguarda gli indicatori relativi all’industria dell’Unione, quali volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell’Unione, quota di mercato, crescita, volume delle esportazioni, prezzi, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa, è emerso che ai fini dell’analisi e della valutazione era necessario concentrarsi sulla situazione prevalente sul mercato libero.

    (55)

    Quanto invece agli altri indicatori economici, si è accertato nel corso dell’inchiesta che essi potevano essere ragionevolmente esaminati solo facendo riferimento all’attività complessiva dell’industria comunitaria. In effetti, la produzione (destinata all’uso vincolato o al mercato libero), la capacità, l’utilizzo degli impianti, gli investimenti, le scorte, l’occupazione, la produttività, i salari e la capacità di ottenere capitali dipendono dall’intera gamma delle attività, sia se la produzione è destinata all’uso vincolato, sia se viene venduta sul mercato libero.

    4.3.   Consumo dell’Unione

    (56)

    Dato che l’acido ossalico è classificato a un codice NC che include altri prodotti, non è stato possibile stabilire il volume delle importazioni sulla base dei dati Eurostat. Di conseguenza, il consumo è stato determinato sulla base dei dati relativi al volume delle importazioni forniti dal denunziante, confrontati con le informazioni verificate comunicate dai produttori esportatori dei paesi interessati, e sulla base del volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione e dell’industria dell’Unione.

    (57)

    Visti il numero limitato di fornitori e la necessità di tutelare i dati aziendali riservati, a norma dell’articolo 19 del regolamento di base, l’andamento del consumo durante il periodo in esame è indicizzato.

    Tabella 1

    Consumo dell’Unione

    Indice 2007 = 100

    2007

    2008

    2009

    PI

    Consumo totale

    100

    124

    61

    95

    (58)

    Nel 2008 il consumo totale dell’Unione ha registrato un forte aumento pari al 24 %, per poi diminuire del 50 % l’anno seguente ed aumentare nuovamente durante il PI. In generale il consumo sul mercato dell’UE è calato del 5 % durante il periodo in esame.

    5.   IMPORTAZIONI DAI PAESI INTERESSATI

    5.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

    (59)

    La Commissione ha esaminato se le importazioni di acido ossalico originario della PRC e dell’India dovessero essere valutate cumulativamente, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (60)

    Per quanto riguarda le importazioni originarie della RPC e dell’India, l’inchiesta ha evidenziato margini di dumping superiori alla soglia minima definita all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, e un volume di importazioni oggetto di dumping provenienti da ciascuno di questi due paesi non trascurabile nell’accezione di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base.

    (61)

    Per quanto riguarda le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dall’India, da una parte, e tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dall’India e il prodotto simile, dall’altra, l’inchiesta ha mostrato che erano simili. Più precisamente, i prodotti importati sono venduti attraverso gli stessi canali di vendita e a simili categorie di acquirenti e sono quindi in concorrenza tra loro e con l’acido ossalico prodotto nell’Unione.

    (62)

    Stante quanto precede, la Commissione conclude in via provvisoria che sono soddisfatti tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, e che pertanto le importazioni dalla RPC e dall’India debbano essere esaminate cumulativamente.

    5.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati

    (63)

    L’inchiesta ha evidenziato che le importazioni di acido ossalico proveniente dalla RPC e dall’India hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Importazioni provenienti dalla RPC e dall’India

    Volumi delle importazioni (T)

    2007

    2008

    2009

    PI

    RPC e India

    7 629

    11 763

    4 707

    7 969

    (Indice 2007 = 100)

    100

    154

    62

    104

    Quota di mercato

     

     

     

     

    (Indice 2007 = 100)

    100

    125

    101

    110

    Fonte: Informazioni comunicate dal denunziante e contenute nelle risposte al questionario.

    (64)

    Il volume delle importazioni provenienti dai paesi interessati ha registrato un aumento pari al 4 % durante il periodo in esame, mentre il consumo totale sul mercato dell’UE ha subito un calo pari al 5 % nello stesso periodo (cfr. la tabella 1). Come mostra la tabella precedente, si è verificato anche un aumento significativo della quota di mercato, pari al 25 % tra il 2007 e il 2008 e pari al 10 % nel periodo in esame.

    5.3.   Prezzo delle importazioni oggetto di dumping e sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

    (65)

    I prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 3

    Prezzo delle importazioni provenienti dalla RPC e dall’India

    Prezzi delle importazioni (EUR/T)

    2007

    2008

    2009

    PI

    RPC e India

    470

    641

    474

    545

    (Indice 2007 = 100)

    100

    136

    101

    116

    (66)

    I prezzi delle importazioni hanno registrato un aumento pari al 36 % tra il 2007 e il 2008, per poi tornare nel 2009 a livelli simili a quelli del 2007. I prezzi sono nuovamente aumentati di quasi 15 punti percentuali nel PI e del 16 % durante il periodo in esame. È tuttavia necessario notare che i prezzi delle importazioni hanno registrato un calo pari al 20 % tra il 2008 e il PI, nonostante l’aumento dei prezzi dei principali fattori di produzione (fonti di carbonio ed energia) in tale periodo.

    (67)

    Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita praticati sul mercato dell’Unione dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, vale a dire escludendo i costi del trasporto nell’Unione e al netto di sconti e riduzioni, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti degli esportatori della RPC e dell’India che hanno collaborato, praticati sul mercato dell’Unione al primo acquirente indipendente, vale a dire al netto di sconti e adeguati ove necessario al prezzo cif frontiera dell’Unione e per tenere conto delle spese di sdoganamento e dei costi sostenuti dopo l’importazione.

    (68)

    Dal confronto è emerso che durante il PI il prezzo di vendita sul mercato UE del prodotto in esame originario della RPC e dell’India ed oggetto di dumping era dal 16,9 % al 34,6 % inferiore a quello dell’industria dell’Unione. Questo livello di sottoquotazione si è accompagnato a un’evoluzione negativa dei prezzi sul mercato che ha causato una notevole depressione dei prezzi.

    6.   SITUAZIONE ECONOMICA DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

    6.1.   Osservazioni preliminari

    (69)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici relativi alla situazione di tale industria dal 2007 alla fine del PI.

    (70)

    Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, salari ed entità dei margini di dumping) sono stati valutati a livello dell’industria dell’Unione, mentre gli indicatori microeconomici (scorte, prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e investimenti, costi di produzione) sono stati stabiliti in base alle informazioni, debitamente verificate, fornite nelle risposte al questionario dall’unico produttore dell’Unione che ha collaborato.

    (71)

    Considerando che i dati per l’analisi del pregiudizio provengono essenzialmente da un’unica fonte, è stato necessario indicizzare i dati relativi all’industria dell’Unione al fine di garantirne la riservatezza a norma dell’articolo 19 del regolamento di base.

    6.2.   Dati relativi all’industria dell’Unione (indicatori macroeconomici)

    6.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    Tabella 4

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti totali dell’Unione

    (Indice 2007 = 100)

    2007

    2008

    2009

    PI

    Produzione totale

    100

    101

    89

    106

    Capacità produttiva totale

    100

    100

    77

    77

    Utilizzo degli impianti totale

    100

    101

    116

    138

    (72)

    La tabella precedente include i dati relativi alla produzione, alla capacità produttiva e all’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione nonché, per il 2007 e il 2008, i dati di un altro produttore dell’Unione che ha cessato di produrre acido ossalico nel 2008.

    (73)

    Come mostra la tabella, la produzione dell’industria dell’Unione si è mantenuta relativamente stabile nel 2007 e nel 2008, prima di calare rapidamente nel 2009. La produzione è aumentata durante il PI. Globalmente, durante il periodo in esame la produzione è aumentata del 6 %.

    (74)

    A causa della chiusura dello stabilimento di produzione di un altro produttore dell’Unione nel 2008, la capacità produttiva dell’industria dell’Unione ha subito una rapida diminuzione, pari al 23 %, nello stesso anno.

    (75)

    La combinazione di questi due fattori, cioè l’aumento del volume della produzione e la diminuzione della capacità produttiva, causati della chiusura di un’unità produttiva del terzo produttore dell’Unione dal 2008, ha comportato un notevole aumento nell’utilizzo degli impianti, pari al 38 %, nel periodo in esame.

    6.2.2.   Volumi delle vendite e quota di mercato

    Tabella 5

    Volumi delle vendite e quota di mercato

    (Indice 2007 = 100)

    2007

    2008

    2009

    PI

    Vendite totali

    100

    97

    61

    86

    Quota di mercato (%)

    100

    79

    99

    91

    (76)

    I volumi delle vendite per il 2007 e il 2008 comprendono le vendite del produttore dell’Unione che ha cessato la propria produzione nel 2008.

    (77)

    Mentre il consumo dell’Unione è diminuito del 5 % durante il periodo in esame, (cfr. il considerando 58), il volume delle vendite del prodotto in esame effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 14 % nel corso dello stesso periodo, causando una perdita di quota di mercato pari al 9 %.

    (78)

    Esaminando l’evoluzione del periodo considerato, si nota che il calo del 14 % del volume delle vendite dell’industria dell’Unione era molto più pronunciato della riduzione del 5 % del consumo dell’Unione. Di conseguenza, anche la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita notevolmente, di 9 punti percentuali, durante lo stesso periodo.

    6.2.3.   Occupazione, produttività e salari

    Tabella 6

    Occupazione, produttività e salari

    (Indice 2007 = 100)

    2007

    2008

    2009

    PI

    Numero totale di dipendenti

    100

    119

    108

    96

    Produttività totale (unità/dipendente)

    100

    85

    83

    111

    Salari annui totali

    100

    121

    110

    99

    Costo medio del lavoro per addetto

    100

    119

    118

    104

    (79)

    Il numero dei dipendenti è diminuito del 4 % nel corso del periodo in esame. Si noti che la produzione di acido ossalico non è un’attività a elevata intensità di manodopera.

    (80)

    Durante il periodo in esame, la produttività totale per dipendente è aumentata dell’11 %, aumentando la produzione, mentre si registra un calo del numero dei dipendenti.

    (81)

    La diminuzione dei salari durante tutto il periodo in esame è stata dell’1 %. Dopo un aumento iniziale dei salari pari al 21 % tra il 2007 e il 2008, si è registrata una continua diminuzione fino al PI.

    6.2.4.   Entità del margine di dumping effettivo

    (82)

    I margini di dumping sono indicati nella sezione precedente dedicata al dumping. Tutti i margini stabiliti risultano notevolmente superiori alla soglia minima. Inoltre, dati i volumi e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza dei margini effettivi di dumping non può essere considerata trascurabile.

    6.3.   Dati relativi al produttore dell’Unione che ha collaborato (indicatori microeconomici)

    6.3.1.   Osservazione generale

    (83)

    Gli indicatori microeconomici (prezzi di vendita e costi di produzione, scorte, redditività, flusso di cassa, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e investimenti) sono stati analizzati solo a livello del denunziante, poiché non sono pervenute informazioni dall’altro produttore dell’UE, come descritto al considerando 70.

    6.3.2.   Prezzi medi unitari del produttore dell’Unione che ha collaborato e costi di produzione

    Tabella 7

    Prezzi di vendita

    Indice 2007 = 100

    2007

    2008

    2009

    PI

    Prezzo unitario medio di vendita

    100

    143

    136

    131

    Fonte: Risposte al questionario.

    (84)

    I prezzi di vendita medi franco fabbrica dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione sono aumentati del 31 % nel periodo in esame.

    Tabella 8

    Costi di produzione

    Indice 2007 = 100

    2007

    2008

    2009

    PI

    CdP medio/tonnellata

    100

    103

    102

    98

    Fonte: Risposte al questionario.

    (85)

    Dall’inchiesta è emerso che il costo di produzione medio del produttore dell’Unione che ha collaborato si era mantenuto relativamente stabile negli anni, grazie ad un costante miglioramento del processo produttivo reso possibile solo mediante cospicui investimenti (cfr. le tabelle 9 e 11).

    6.3.3.   Scorte

    (86)

    Data la natura del prodotto in esame, non esistono scorte. Il prodotto in esame secca rapidamente e si indurisce, pertanto viene fabbricato soltanto il prodotto per la spedizione immediata.

    6.3.4.   Redditività, flussi di cassa, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e investimenti

    Tabella 9

    Redditività

    Indice 2007 = – 100

    2007

    2008

    2009

    PI

    Redditività (nell’UE)

    – 100

    4

    –2

    3

    Fonte: Risposte al questionario.

    (87)

    La redditività per il prodotto simile è stata determinata calcolando l’utile netto prima delle imposte delle vendite del prodotto simile effettuate dal denunziante, in percentuale del fatturato generato da tali vendite.

    (88)

    Dopo aver registrato ingenti perdite nel 2007, il denunziante ha realizzato un piccolo margine di profitto nel 2008 per poi tornare in perdita nel 2009. Il denunziante ha conseguito un piccolo margine di profitto durante il PI grazie alla diminuzione di alcuni elementi del CdP, come indicato nella tabella 8.

    Tabella 10

    Flusso di cassa

    Indice 2007 = – 100

    2007

    2008

    2009

    PI

    Flusso di cassa

    – 100

    3 054

    1 994

    868

    Fonte: Risposte al questionario.

    (89)

    L’andamento del flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell’industria di autofinanziare le proprie attività, riflette in larga misura l’evoluzione della redditività. Di conseguenza, il flusso di cassa è stato negativo nel 2007 e nonostante alcuni miglioramenti nel 2008 è diminuito tra il 2008 e il PI, provocando un indebolimento della situazione finanziaria del produttore dell’Unione che ha collaborato.

    Tabella 11

    Investimenti

    Indice 2007 = 100

    2007

    2008

    2009

    PI

    Investimenti totali

    100

    111

    185

    277

    Fonte: Risposte al questionario.

    (90)

    La tabella precedente indica che il denunziante ha aumentato i propri investimenti relativi al prodotto in esame anche in momenti di scarsa redditività. Gli investimenti hanno riguardato principalmente l’introduzione di nuovi strumenti e processi di produzione volti ad incrementare l’efficienza. L’aumento degli investimenti mostra che l’industria non ha avuto difficoltà a reperire capitali, il che testimonia la continua solvibilità dell’industria.

    (91)

    Gli investimenti sono aumentati del 177 % nel periodo in esame.

    (92)

    Aumentando i propri investimenti per migliorare i processi produttivi, l’industria, che è ad alta intensità di capitale, ha dimostrato di essere ancora in grado di reperire capitali; tale capacità è stata tuttavia ostacolata dalle vendite in calo e dalle crescenti difficoltà a generare flussi di cassa.

    Tabella 12

    Utile sul capitale investito

    Indice 2007 = – 100

    2007

    2008

    2009

    PI

    Utile sul capitale investito

    – 100

    13

    –14

    –51

    Fonte: Risposte al questionario.

    (93)

    Nonostante l’aumento degli investimenti, l’utile sul capitale investito per il prodotto in esame non ha raggiunto i livelli sperati. Nonostante alcuni miglioramenti nel 2008, l’utile sul capitale investito si è mantenuto negativo durante il periodo in esame.

    (94)

    La crescita dell’industria risulta pertanto limitata e chiaramente sproporzionata rispetto agli investimenti realizzati negli ultimi anni.

    7.   CONCLUSIONI RELATIVE AL PREGIUDIZIO

    (95)

    Dall’inchiesta è emerso che alcuni indicatori di pregiudizio mostrano un andamento positivo, ad esempio il volume della produzione è aumentato del 6 %, l’utilizzo degli impianti del 38 %, gli investimenti del 177 %, consentendo alla società di conseguire un profitto relativo (da una notevole perdita nel 2007 a un esiguo profitto durante il PI). Tuttavia, come illustrato sopra, numerosi indicatori relativi alla situazione economica dell’industria dell’Unione hanno registrato un peggioramento significativo durante il periodo in esame.

    (96)

    In seguito alla chiusura dello stabilimento di produzione di un produttore dell’Unione, il volume delle vendite è calato del 14 %. L’occupazione ha dovuto subire un taglio pari al 4 % e la capacità di produzione è calata del 23 %. Mentre il consumo si è ridotto soltanto del 5 %, la quota di mercato ha subito una riduzione quasi pari al 9 %. Di conseguenza la redditività è stata scarsa, con ripercussioni negative sull’utile sul capitale investito e sui flussi di cassa, in particolare tra il 2008 e il PI. Il livello di redditività è migliorato durante il periodo in esame, ma si è mantenuto scarso durante il PI ed è insufficiente a mantenere la produzione nel medio termine.

    (97)

    Nonostante l’aumento della produzione totale, l’industria dell’Unione ha subito notevoli perdite della quota di mercato. Nel corso dello stesso periodo le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati hanno registrato un forte aumento.

    (98)

    Alla luce di quanto sopra esposto si conclude in via provvisoria che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il PI ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    8.   NESSO DI CAUSALITÀ

    8.1.   Introduzione

    (99)

    Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione fosse dovuto alle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati. Sono stati esaminati anche quei fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che potrebbero aver arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione, per evitare che l’eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito alle suddette importazioni oggetto di dumping.

    8.2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

    (100)

    Il consumo dell’Unione di acido ossalico è diminuito del 5 % nel periodo in esame, mentre le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati hanno registrato un aumento superiore al 4 % nello stesso periodo. L’aumento maggiore è stato registrato tra il 2007 e il 2008, quando le importazioni oggetto di dumping sono aumentate del 54 %. La quota di mercato delle importazioni provenienti dai paesi interessati è aumentata del 25 % tra il 2007 e il 2008, parallelamente a una diminuzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione pari al 21 %.

    (101)

    Nonostante i prezzi medi delle importazioni siano aumentati del 16 % nel periodo in esame, durante il PI i prodotti importati sono stati venduti nell’Unione a un prezzo inferiore, in media, del 21,9 % rispetto ai prezzi di vendita praticati dal produttore dell’Unione che ha collaborato, esercitando una pressione sui prezzi praticati dall’industria dell’Unione e impedendo al produttore dell’Unione che ha collaborato di aumentare i prezzi per portarli a livelli più remunerativi.

    (102)

    Si ricorda che l’industria dell’Unione ha registrato un calo significativo dei suoi volumi di vendita (- 14 %). Questo calo delle vendite, tuttavia, è stato assai più pronunciato rispetto alla diminuzione della domanda e ha comportato una perdita di quota di mercato del 9 %. Nello stesso periodo, la quota di mercato detenuta dai paesi interessati è aumentata del 10 %. Questo mostra che la quota di mercato dell’industria dell’Unione è passata in larga misura alle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati.

    (103)

    Si ritiene quindi che la continua pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo provenienti dai paesi interessati sul mercato dell’Unione non abbia consentito all’industria dell’Unione di adeguare i suoi prezzi di vendita ai costi più elevati delle materie prime e dell’energia. Ciò ha comportato la perdita di quota di mercato e una costante situazione di scarsa redditività per l’industria dell’Unione.

    (104)

    In base a quanto precede, si è concluso provvisoriamente che l’ondata di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dai paesi interessati ha avuto un considerevole impatto negativo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione.

    8.3.   Effetto di altri fattori

    (105)

    Gli altri fattori che sono stati esaminati per valutare il nesso di causalità sono l’andamento della domanda sul mercato dell’Unione, i prezzi delle materie prime, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, le importazioni del prodotto in esame da paesi terzi, l’uso vincolato di acido ossalico e la crisi economica.

    8.3.1.   Evoluzione della domanda sul mercato dell’Unione

    (106)

    Come indicato nella tabella 1, il consumo dell’Unione di acido ossalico, dopo aver registrato un aumento pari al 24 % nel 2008, è calato del 39 % durante l’anno successivo per aumentare nuovamente durante il PI. In generale il consumo sul mercato dell’UE è calato del 5 % durante il periodo in esame. Nello stesso periodo l’industria dell’Unione ha subito perdite della quota di mercato.

    (107)

    Nonostante l’inchiesta abbia mostrato che anche le importazioni dai paesi interessati hanno subito le conseguenze del calo della domanda sul mercato dell’Unione nel 2009, va osservato che nel periodo in esame gli esportatori nei paesi interessati sono riusciti ad incrementare il loro volume di vendite e la loro quota di mercato grazie alla pressione esercitata sul mercato, a livello di prezzi, dalle importazioni oggetto di dumping.

    (108)

    Si è quindi concluso in via provvisoria che il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione sia dovuto principalmente all’ondata di importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati e alla sottoquotazione dei prezzi praticata dagli esportatori dei paesi interessati e non al calo del consumo. Anche se la diminuzione della domanda ha contribuito al pregiudizio, essa non è stata tale da annullare il nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito e l’aumento delle importazioni oggetto di dumping.

    8.3.2.   Prezzi delle principali materie prime

    (109)

    Come indicato nella tabella 8, il costo medio di produzione si è mantenuto relativamente stabile nonostante un rapido aumento del costo delle principali materie prime (lo zucchero). Dall’inchiesta è emerso infatti che il costo di produzione del produttore dell’Unione che ha collaborato non ha seguito lo stesso andamento dei prezzi di una delle principali materie prime nella fabbricazione di acido ossalico. Il rapido aumento del prezzo medio dello zucchero nel periodo in esame, pari al 50 %, è stato mitigato dagli investimenti effettuati dal produttore dell’Unione che ha collaborato, finalizzati a migliorare il processo produttivo. Nel complesso, l’effetto netto è stato quindi un calo del costo della produzione pari al 12 %. Tuttavia, come emerge dalla tabella 7, nell’arco del periodo in esame il prezzo di vendita unitario è aumentato del 31 %. È emerso che gli esportatori nei paesi interessati erano soggetti alle stesse condizioni economiche per quanto concerne l’evoluzione dei prezzi delle materie prime, poiché i prezzi unitari delle importazioni hanno seguito lo stesso andamento dei prezzi unitari di vendita del produttore dell’Unione che ha collaborato, sebbene a livelli inferiori.

    (110)

    In assenza di pratiche di dumping arrecanti pregiudizio, i prezzi si sarebbero adeguati regolarmente per riflettere l’evoluzione delle varie componenti del costo di produzione. Ciò non si è tuttavia verificato. Il produttore dell’Unione che ha collaborato non è stato in grado di conseguire i solidi margini di profitto necessari per questa industria ad alta intensità di capitale e ha visto ridursi anche i flussi di cassa.

    (111)

    Si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, a prezzi inferiori a quelli del produttore dell’Unione che ha collaborato, hanno abbassato i prezzi praticati sul mercato dell’Unione e impedito al produttore dell’Unione che ha collaborato di aumentare i prezzi di vendita in maniera tale da coprire i costi o da conseguire un margine ragionevole di redditività.

    (112)

    Poiché i prezzi delle materie prime incidevano anche sugli esportatori dei paesi interessati, è stato concluso in via provvisoria che l’aumento dei prezzi delle materie prime non aveva potuto influire sul notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il periodo in esame.

    8.3.3.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

    Tabella 13

    Volume delle esportazioni e prezzi unitari

    Indice 2007 = 100

    2007

    2008

    2009

    PI

    Esportazioni (T)

    100

    80

    140

    152

    Prezzo medio di esportazione

    100

    104

    103

    91

    Fonte: Risposte al questionario.

    (113)

    Anche l’andamento delle esportazioni è stato esaminato come uno dei fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all’industria dell’Unione, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l’eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori.

    (114)

    Dall’analisi è emerso che le vendite all’esportazione a parti indipendenti effettuate dal produttore dell’Unione che ha collaborato hanno rappresentato una parte importante delle vendite complessive di quest’ultimo (30 % circa). Durante il periodo in esame, i volumi delle esportazioni effettuate dal produttore dell’Unione che ha collaborato sono aumentati del 52 %, mentre il prezzo unitario delle vendite all’esportazione è diminuito considerevolmente, al contrario del prezzo di vendita del produttore dell’Unione che ha collaborato all’interno dell’Unione che ha registrato un aumento significativo. Dall’inchiesta è emerso che le esportazioni hanno ricoperto un ruolo importante nel mantenere elevato l’utilizzo degli impianti al fine di coprire i costi fissi e i costi degli investimenti nei macchinari. Sebbene le vendite all’esportazione siano avvenute a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati sul mercato dell’Unione, tali prezzi sono il risultato della concorrenza con i bassi prezzi dell’acido ossalico sui mercati di esportazione praticati dagli esportatori dei paesi interessati. L’inchiesta ha mostrato che tali esportazioni hanno consentito al produttore dell’Unione che ha collaborato di mitigare il pregiudizio subito sul mercato dell’UE e che non sono tali da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

    8.3.4.   Importazioni da altri paesi terzi

    (115)

    In assenza di importazioni provenienti da altri paesi terzi oltre ai paesi interessati, tale elemento non ha effetti sul mercato dell’UE.

    8.3.5.   Uso vincolato del prodotto

    (116)

    Come indicato nei considerando da 52 a 55, l’uso vincolato è limitato al trasferimento vincolato relativo a uno dei produttori dell’Unione, il quale trasforma l’acido ossalico in ossalati all’interno della società. I profitti realizzati dalla vendita degli ossalati sono considerevoli e hanno effettivamente permesso al produttore di continuare la propria attività nonostante le perdite relative all’acido ossalico. Questo elemento non ha quindi contribuito al notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

    8.3.6.   Crisi economica

    (117)

    Nel 2009 il consumo di acido ossalico nell’Unione si è dimezzato rispetto al 2008 a causa della crisi economica, causando una diminuzione delle vendite per l’industria dell’Unione in termini di volume (– 40 %) e di valore (– 45 %) La riduzione dei prezzi, pari a circa il 5 %, praticata in questo periodo dall’industria, ha tuttavia consentito a quest’ultima di aumentare la quota di mercato (11 %) e ridurre al minimo gli effetti negativi della crisi. Nel 2009 l’industria era infatti vicina al punto di pareggio.

    (118)

    Sebbene la crisi economica del 2008-2009 potrebbe aver contribuito allo scarso rendimento dell’industria dell’Unione, nell’insieme non si può ritenere un elemento tale da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

    8.4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

    (119)

    L’analisi che precede ha dimostrato che le vendite dei paesi interessati sono aumentate in volume e in quota di mercato nel corso del periodo in esame. È stato inoltre constatato che queste importazioni sono state effettuate a prezzi di dumping che durante il PI erano notevolmente inferiori (di circa il 22 %) a quelli praticati dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione per il prodotto in esame.

    (120)

    Questo aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dai paesi interessati è avvenuto nonostante il calo generale della domanda sul mercato dell’Unione durante il periodo in esame. L’aumento della quota di mercato delle importazioni è coinciso con l’evoluzione negativa della quota di mercato dell’industria dell’Unione nel corso dello stesso periodo. Parallelamente, come indicato sopra, si è osservato un andamento negativo dei principali indicatori della situazione economica e finanziaria dell’industria dell’Unione.

    (121)

    Il calo dei consumi sul mercato dell’Unione nel 2009 ha avuto ripercussioni negative sui risultati conseguiti dall’industria dell’Unione. Nell’insieme non si può tuttavia ritenere detti elementi tali da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

    (122)

    In base all’analisi di cui sopra, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si è concluso provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno causato un notevole pregiudizio all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

    9.   INTERESSE DELL’UNIONE

    9.1.   Osservazione preliminare

    (123)

    In conformità all’articolo 21 del regolamento di base, è stato valutato se, nonostante le conclusioni provvisorie relative al dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che l’adozione di misure antidumping provvisorie non è nell’interesse dell’Unione in questo specifico caso. L’analisi dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

    9.2.   Interesse dell’industria dell’Unione

    (124)

    L’industria dell’Unione è costituita da due produttori con stabilimenti in diversi Stati membri dell’Unione e impiega direttamente 30-50 dipendenti nel settore della produzione e della vendita del prodotto simile.

    (125)

    Uno dei due produttori dell’Unione non si è opposto all’apertura dell’inchiesta, ma non ha fornito ulteriori informazioni e non ha collaborato all’inchiesta.

    (126)

    L’industria dell’Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie dai paesi interessati. Si ricorda che la maggioranza degli indicatori di pregiudizio pertinenti ha registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In particolare, gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell’industria dell’Unione, quali la redditività, il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito sono stati fortemente colpiti. Si ritiene che senza l’adozione di misure la ripresa del settore dell’acido ossalico non sarà sufficiente a consentire la ripresa della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione e potrebbe portare all’ulteriore deterioramento di quest’ultima.

    (127)

    Si prevede che l’istituzione di misure ristabilisca condizioni commerciali efficaci ed eque sul mercato dell’Unione e permetta all’industria dell’Unione di allineare i prezzi dell’acido ossalico in modo da riflettere il costo di produzione. È probabile che l’istituzione di misure consenta all’industria dell’Unione di riacquistare almeno in parte la quota di mercato persa nel periodo in esame, con un ulteriore impatto positivo sulla situazione economica e sulla redditività.

    (128)

    Si è quindi concluso che sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di acido ossalico provenienti dalla RPC e dall’India.

    9.3.   Interesse degli importatori

    (129)

    La Commissione ha ricevuto le risposte ai questionari da otto importatori indipendenti. Tre di essi importavano solo volumi limitati del prodotto in esame e hanno potuto trasferire l’aumento di prezzo ai loro acquirenti. Alcuni di essi hanno dichiarato di considerare la possibilità di non importare più il prodotto in esame qualora dovessero essere istituiti dazi antidumping.

    (130)

    Il quarto importatore ha affermato che i suoi clienti potrebbero utilizzare il regime di perfezionamento attivo per tutti i loro prodotti finali che prevedono l’impiego di acido ossalico nel processo di produzione e che sono riesportati al di fuori dell’Unione. Di conseguenza, l’istituzione di misure antidumping non avrà effetti significativi su tale importatore.

    (131)

    Tenuto conto di quanto precede, si conclude in via provvisoria che l’istituzione di misure non dovrebbe avere nell’insieme un impatto significativo sugli importatori. In generale, gli importatori realizzano margini di profitto molto elevati sull’acido ossalico e dovrebbero essere in grado di trasferire gli aumenti dei prezzi sui loro acquirenti.

    9.4.   Interesse degli utilizzatori

    (132)

    Gli utilizzatori che hanno collaborato costituiscono il 22 % del consumo di acido ossalico dell’Unione durante il PI. Dall’inchiesta è emerso che la distinzione tra gli impieghi dell’acido ossalico non raffinato e dell’acido ossalico raffinato è pertinente per l’esame dell’interesse dell’Unione dal punto di vista degli utilizzatori. Il produttore dell’Unione che ha collaborato produce acido ossalico non raffinato, mentre l’altro produttore dell’Unione che non ha collaborato produce acido ossalico raffinato impiegato principalmente nei settori farmaceutico, alimentare e dell’estrazione delle polveri metalliche fini.

    (133)

    Gli utilizzatori di acido ossalico non raffinato hanno dichiarato che l’istituzione di misure porterebbe ad un aumento dei prezzi praticati dal produttore dell’Unione che ha collaborato, che è l’unico fornitore dell’UE. D’altra parte gli utilizzatori hanno indicato che non sarebbe auspicabile dipendere completamente dalle importazioni straniere.

    (134)

    Per quanto concerne gli utilizzatori che fabbricano prodotti pulenti e sbiancanti, l’acido ossalico rappresenta soltanto una piccola parte delle loro materie prime ed essi potrebbero molto probabilmente trasferire sui loro acquirenti l’aumento di prezzo risultante dai dazi antidumping o modificare la formula dei loro prodotti ove possibile al fine di utilizzare prodotti sostitutivi dell’acido ossalico.

    (135)

    Per gli utilizzatori che fabbricano prodotti per lucidare, l’acido ossalico costituisce una quota rilevante dei loro costi per le materie prime e non può essere sostituito. È poco probabile che gli utilizzatori riescano a trasferire pienamente l’aumento di prezzo ai loro acquirenti, tenuto conto della concorrenza dei produttori esterni all’UE. Essi esportano tuttavia il 95 % dei loro prodotti al di fuori dell’UE e potrebbero chiedere il rimborso dei dazi nel quadro del regime di perfezionamento attivo.

    (136)

    Per quanto concerne gli utilizzatori di acido ossalico destinato ad altri impieghi quali il riciclaggio dei metalli di scarto, l’acido ossalico costituisce una parte importante dei costi totali di produzione del prodotto finale. Il mercato del prodotto finale è soggetto a forti oscillazioni. L’acido ossalico non è sostituibile nel processo di produzione. La principale società di riciclaggio degli scarti nell’Unione attualmente acquista tutto l’acido ossalico di cui necessita dai produttori dell’Unione. Se venissero istituiti dazi antidumping, l’industria, al fine di beneficiarne, potrebbe determinare se e in quale misura aumentare i suoi prezzi. È quindi difficile valutare l’incidenza che l’istituzione di misure avrebbe su tale utilizzatore. Tuttavia, se si tiene conto del fatto che tale utilizzatore ottiene attualmente solo uno scarso profitto sulle vendite del prodotto finito, qualsiasi aumento di prezzo avrebbe un impatto negativo se la società non fosse in grado di trasferire tale aumento all’acquirente.

    (137)

    L’acido ossalico raffinato è utilizzato, tra l’altro, per la produzione della polvere di determinati metalli. L’acido ossalico rappresenta una parte considerevole dei costi totali di produzione. In questo processo l’acido ossalico non può essere sostituito. I profitti in questo settore possono tuttavia essere significativi. Poiché i contratti annuali sono comuni in questo settore, sarà difficile trasferire gli aumenti di prezzo nel breve termine. Tuttavia, tenendo conto del fatto che l’aliquota minore del dazio è pari al 14,6 % e che si realizzano profitti elevati, sarà possibile assorbire tutti gli eventuali aumenti di prezzo nel breve termine.

    (138)

    Un utilizzatore ha affermato che la produzione di acido ossalico raffinato non è sufficiente a rispondere alla domanda. A tale riguardo si è constatato che nell’Unione la produzione del prodotto raffinato è stata inferiore di circa 1 000-2 000 tonnellate/anno rispetto al consumo. Poiché la maggioranza dei prodotti finali nei cui processi di produzione è impiegato l’acido ossalico è esportata, gli utilizzatori potrebbero operare in ogni caso nel quadro del regime di perfezionamento attivo, qualora lo desiderassero.

    9.5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

    (139)

    Visto quanto precede, si è concluso provvisoriamente che nell’insieme, sulla base delle informazioni disponibili relative all’interesse dell’Unione, non esistono ragioni valide contrarie all’istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni di acido ossalico originario della RPC e dell’India.

    10.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

    10.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (140)

    Viste le conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping continuino ad arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione.

    (141)

    Allo scopo di stabilire il livello delle misure, si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

    (142)

    Nel calcolo dell’importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all’industria dell’Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che una società dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nell’Unione. Un margine di profitto dell’8 % del fatturato è stato perciò considerato come il minimo che l’industria dell’Unione avrebbe potuto ottenere in assenza di un dumping pregiudizievole.

    (143)

    Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria dell’Unione. Esso è stato ottenuto aggiungendo il margine di profitto dell’8 % sopra menzionato ai costi di produzione.

    (144)

    L’aumento del prezzo necessario è stato quindi determinato confrontando, per tipo di prodotto, il prezzo medio ponderato all’importazione dei produttori esportatori della RPC e dell’India che hanno collaborato, debitamente adeguato in considerazione dei costi di importazione e dei dazi doganali, con il prezzo non pregiudizievole, per tipi di prodotto, applicato dall’industria dell’Unione sul mercato UE durante il PI. Le differenze risultanti da tale confronto sono state quindi espresse in percentuale del valore medio cif all’importazione dei tipi confrontati.

    10.2.   Misure provvisorie

    (145)

    In considerazione di quanto precede, si ritiene che, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, debbano essere istituite misure antidumping provvisorie sulle importazioni originarie della RPC e dell’India al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore.

    (146)

    Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le imprese interessate. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio a livello nazionale, applicabile a tutte le altre imprese) sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC e dell’India e fabbricati da queste imprese, cioè dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre imprese.

    (147)

    Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all’istituzione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate alla Commissione (3), complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato aggiornando l’elenco delle imprese che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

    (148)

    Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrà essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l’Unione durante il PI.

    (149)

    I margini di dumping e di pregiudizio fissati sono i seguenti:

    Paese

    Società

    Margine di dumping

    %

    Margine di pregiudizio

    %

    India

    Punjab Chemicals e Crop Protection Limited (PCCPL)

    22,8

    40,8

    Tutte le altre società

    43,6

    50,7

    RPC

    Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd e Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

    37,7

    54,5

    Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

    14,6

    22,1

    Tutte le altre società

    52,2

    66,3

    11.   DISPOSIZIONI FINALI

    (150)

    Tutti i produttori esportatori di acido ossalico della RPC che non si sono ancora manifestati poiché ritengono di non rispondere ai criteri che permettono di ottenere il TEM o il TI, ma che ritengono che debba essere stabilita un’aliquota del dazio distinta, sono invitati a contattare la Commissione europea entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4).

    (151)

    A fini di una sana gestione è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell’avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite.

    (152)

    Le conclusioni relative all’istituzione dei dazi antidumping esposte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista di stabilire conclusioni definitive,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico, in forma diidratata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917110091) e originario della Repubblica popolare cinese e dell’India.

    2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

    Paese

    Società

    Dazio provvisorio

    %

    Codice addizionale TARIC

    India

    Punjab Chemicals e Crop Protection Limited

    22,8

    B230

    Tutte le altre società

    43,6

    B999

    RPC

    Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd.

    37,7

    B231

    Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

    14,6

    B232

    Tutte le altre società

    52,2

    B999

    3.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

    4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2.   A norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono presentare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2011

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU C 24 del 26.1.2011, pag. 8.

    (3)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, BELGIO.

    (4)  In tali circostanze, la Commissione reperirà le informazioni alla luce delle considerazioni espresse dall’organo d’appello dell’Organizzazione mondiale del commercio nella propria relazione DS 397 (EC-Fasteners), con particolare riferimento ai punti da 371 a 384 (cfr. www.wto.org). Il fatto che la Commissione reperisca tali informazioni non incide su eventuali e specifiche conseguenze che l’Unione europea attribuirà a tale provvedimento.


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