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Document 32011R0952

Regolamento di esecuzione (UE) n. 952/2011 della Commissione, del 23 settembre 2011 , relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di settembre 2011

GU L 247 del 24.9.2011, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/952/oj

24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 952/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2011

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di settembre 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l’articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità dell’allegato IX del medesimo regolamento.

(2)

Il sottoperiodo del mese di settembre è il quarto sottoperiodo per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il terzo sottoperiodo per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e il primo sottoperiodo per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4112-09.4168, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2011, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno ad oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d’importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

(4)

Risulta inoltre dalla summenzionata comunicazione che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127-09.4128-09.4129-09.4130-09.4116-09.4117-09.4118, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2011, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento (CE) n. 327/98, hanno ad oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

I quantitativi non utilizzati per il sottoperiodo di settembre dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127-09.4128-09.4129 e 09.4130 sono trasferiti al contingente recante il numero 09.4138 per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 327/98.

(6)

Occorre pertanto fissare per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4138 e 09.4168 i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell’articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98.

(7)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli d'importazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso di cui ai contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4112-09.4168, previsti dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2011, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4138 e 09.4168, previsti dal regolamento (CE) n. 327/98, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di settembre 2011 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

a)   Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2011

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di ottobre 2011

(in kg)

Stati Uniti d’America

09.4127

 (1)

 

Thailandia

09.4128

 (1)

 

Australia

09.4129

 (1)

 

Altre origini

09.4130

 (2)

 

Tutti i paesi

09.4138

 

705 795


b)   Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2011

Thailandia

09.4112

8,333333 %

Stati Uniti d’America

09.4116

 (3)

India

09.4117

 (3)

Pakistan

09.4118

 (3)

Altre origini

09.4119

 (4)

Tutti i paesi

09.4166

 (4)


c)   Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2011

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di ottobre 2011

(in kg)

Tutti i paesi

09.4168

1,260196 %

0


(1)  Le domande hanno ad oggetto quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(2)  Per questo sottoperiodo non viene applicato il coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

(3)  Per questo sottoperiodo non viene applicato il coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

(4)  Per questo sottoperiodo non vi sono quantitativi disponibili.


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