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Document 32011R0925
Council Implementing Regulation (EU) No 925/2011 of 15 September 2011 implementing Article 16(2) of Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento di esecuzione (UE) n. 925/2011 del Consiglio, del 15 settembre 2011 , che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento di esecuzione (UE) n. 925/2011 del Consiglio, del 15 settembre 2011 , che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
GU L 241 del 17.9.2011, p. 1–1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. impl. da 32016R0044
17.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 925/2011 DEL CONSIGLIO
del 15 settembre 2011
che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
Tenuto conto degli sviluppi in Libia, è opportuno modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La voce relativa all’entità che figura nell’allegato del presente regolamento è soppressa dall’elenco riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Entità di cui all’articolo 1
42. |
Afriqiyah Airwais |