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Document 32011R0925

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 925/2011 del Consiglio, del 15 settembre 2011 , che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    GU L 241 del 17.9.2011, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. impl. da 32016R0044

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/925/oj

    17.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 241/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 925/2011 DEL CONSIGLIO

    del 15 settembre 2011

    che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    Tenuto conto degli sviluppi in Libia, è opportuno modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La voce relativa all’entità che figura nell’allegato del presente regolamento è soppressa dall’elenco riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2011

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. DOWGIELEWICZ


    (1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.


    ALLEGATO

    Entità di cui all’articolo 1

    42.

    Afriqiyah Airwais


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