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Document 32011R0905

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 905/2011 del Consiglio, del 1 °settembre 2011 , che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India

    GU L 232 del 9.9.2011, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/905/oj

    9.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 232/14


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 905/2011 DEL CONSIGLIO

    del 1o settembre 2011

    che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea, dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originario, tra l’altro, dell’India («inchiesta iniziale»). In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 192/2007 (3), un dazio antidumping definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure antidumping sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio (4), in seguito a un riesame intermedio parziale («ultima inchiesta di riesame»). Le misure sono state fissate al livello di eliminazione del pregiudizio e consistono in dazi antidumping specifici. L’aliquota del dazio varia da 87,5 EUR a 200,9 EUR/t per i produttori indiani inseriti nell’elenco, mentre l’aliquota del dazio residuo istituita sulle importazioni degli altri produttori («dazi in vigore») ammonta a 153,6 EUR/t.

    (2)

    Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (5) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di PET originario, tra l’altro, dell’India. In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 193/2007 (6), un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure compensative sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 dopo l’ultima inchiesta di riesame. Esse consistono in un dazio specifico. L’aliquota del dazio varia da 0 EUR a 106,5 EUR/t per i produttori indiani inseriti nell’elenco, mentre l’aliquota del dazio residuo istituita sulle importazioni degli altri produttori («misure compensative in vigore») ammonta a 69,4 EUR/t.

    (3)

    Con decisione 2000/745/CE (7) la Commissione ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori, coi quali si fissa un prezzo minimo delle importazioni («PMI») («impegno»).

    1.2.   Richiesta di riesame

    (4)

    Una richiesta di riesame intermedio parziale è stata presentata, in conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, dalla società Reliance Industries Limited, un produttore esportatore indiano di PET («il richiedente»). La richiesta si limitava all’esame del dumping per quanto riguarda il richiedente. Contemporaneamente, il richiedente ha chiesto anche il riesame delle misure compensative in vigore. Il dazio antidumping residuo e il dazio compensativo sono applicabili alle importazioni dei prodotti fabbricati dal richiedente e le vendite del richiedente all’Unione sono disciplinate dall’impegno.

    (5)

    Il richiedente ha fornito prove dirette del fatto che, per compensare il dumping, non è più necessario continuare ad applicare il dazio in vigore al livello attuale. In particolare, il richiedente ha sostenuto che in seguito all’istituzione dei dazi in vigore i costi di produzione della società avevano subito cambiamenti significativi, che hanno comportato un sostanziale abbassamento del margine di dumping. Secondo un confronto effettuato dal richiedente tra i suoi prezzi praticati sul mercato interno e i suoi prezzi all’esportazione nell’Unione, il margine di dumping era notevolmente più basso rispetto al livello dei dazi in vigore.

    1.3.   Apertura di un riesame intermedio parziale

    (6)

    Avendo determinato, dopo aver sentito il comitato consultivo, che la richiesta conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale («il presente riesame»), la Commissione ha annunciato, con un avviso (8) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 10 giugno 2010, l’apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all’esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.

    1.4.   Prodotto in esame e prodotto simile

    (7)

    Il prodotto in esame è polietilentereftalato (PET) con una viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell’India («prodotto in esame»).

    (8)

    Dall’inchiesta è emerso che il prodotto in esame fabbricato in India e venduto all’Unione è identico, in termini di caratteristiche fisiche e chimiche e di impieghi, al prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dell’India. Si è quindi concluso che i prodotti venduti sul mercato interno e sul mercato d’esportazione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Poiché il presente riesame si limita alla determinazione del dumping per quanto concerne il richiedente, non sono state formulate conclusioni riguardo al prodotto fabbricato e venduto dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione.

    1.5.   Parti interessate

    (9)

    La Commissione ha informato formalmente il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l’associazione dei produttori dell’Unione dell’apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

    (10)

    Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e hanno dimostrato di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

    (11)

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.

    (12)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha effettuato visite di verifica presso la sede del richiedente a Mumbai, in India.

    1.6.   Periodo dell’inchiesta di riesame

    (13)

    L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo che va dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

    2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

    2.1.   Carattere duraturo del presunto cambiamento delle circostanze prevalenti nel PIR

    (14)

    In conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato esaminato se le circostanze relative al dumping fossero cambiate in modo significativo e se tale cambiamento fosse di carattere duraturo.

    (15)

    Il richiedente ha sostenuto che i cambiamenti del suo valore normale e dei suoi prezzi all’esportazione, avvenuti in seguito all’inchiesta iniziale che ha stabilito il suo margine di dumping, fossero il risultato di un cambiamento significativo dei costi di produzione. Secondo il richiedente, tale cambiamento era legato alla riduzione dei dazi doganali applicabili alle importazioni in India della principale materia prima utilizzata nel processo di produzione. Inoltre, il richiedente ha sostenuto che la riduzione dei dazi doganali ha causato una riduzione degli incentivi all’esportazione, la quale ha determinato un cambiamento dei prezzi di vendita sul mercato interno utilizzati per stabilire il valore normale.

    (16)

    È stato tuttavia rilevato che nonostante la riduzione dei dazi doganali e degli incentivi all’esportazione, i prezzi di vendita sul mercato interno della società, utilizzati per stabilire il valore normale nel PIR, sono stati superiori ai prezzi utilizzati nell’inchiesta iniziale per calcolare il margine di dumping del richiedente. L’aumento dei prezzi di vendita sul mercato interno è stato causato, tra l’altro, dall’aumento del costo di alcune materie prime e di altri fattori di produzione.

    (17)

    I prezzi all’esportazione verso l’Unione nel PIR sono stati determinati in conformità all’articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base. In particolare, è stato analizzato se nel PIR i prezzi all’esportazione del richiedente fossero stati influenzati dall’esistenza di un impegno sui prezzi che obbligava il richiedente a vendere i suoi prodotti sul mercato dell’Unione a un prezzo superiore al prezzo minimo all’importazione fissato per ciascun mese. Per i motivi indicati di seguito si è concluso che le esportazioni verso l’Unione sono effettivamente state influenzate dall’impegno sui prezzi. Dovendo rispettare l’impegno sul prezzo minimo all’importazione, il richiedente ha infatti deciso di non esportare verso l’Unione durante determinati mesi del PIR, quando i prezzi all’esportazione verso altri mercati erano inferiori al PMI.

    (18)

    È stato notato che il richiedente ha venduto i suoi prodotti nell’Unione solo per sei mesi nel corso del PIR, mentre ha venduto prodotti per tutto il periodo su altri mercati all’esportazione dove non era tenuto a rispettare l’obbligo stabilito nell’impegno sui prezzi. È stato constatato che i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi nei mesi in cui il richiedente non ha esportato verso l’Unione erano notevolmente inferiori al PMI fissato. In considerazione di ciò, è ragionevole supporre che l’unico motivo per cui il richiedente non ha venduto prodotti nell’Unione negli altri mesi sia il fatto che ha dovuto rispettare il suo impegno e non ha potuto vendere al di sotto del PMI fissato.

    (19)

    Il richiedente ha contestato la conclusione secondo la quale il motivo per cui non ha venduto prodotti sul mercato dell’Unione fosse legato all’impegno assunto. Egli ha sostenuto che per quanto riguarda le sue vendite nel PIR ad altri grandi mercati d’esportazione, per vari mesi non è stata effettuata alcuna vendita, mentre una tale irregolarità delle vendite non era una caratteristica specifica del mercato dell’Unione. Egli ha anche sostenuto che un confronto mensile dei prezzi all’importazione del prodotto in esame nell’Unione da tutti gli altri paesi esportatori e/o dei prezzi all’importazione del prodotto in esame originario dell’India con il PMI mensile della società dimostrava che Reliance avrebbe potuto vendere prodotti all’Unione in tutti i mesi del PIR senza venir meno al suo impegno.

    (20)

    Le argomentazioni del richiedente non possono essere accettate, da un lato perché la società ha concentrato le sue attività su singoli mercati selezionati, che operano secondo le proprie specificità di mercato e non forniscono indicazioni sul motivo per cui la società non ha venduto prodotti all’Unione. Dall’altro lato, i confronti effettuati dal richiedente si basavano su dati statistici generali, mentre le conclusioni del presente riesame sono basate su dati specifici della società che costituiscono una fonte più pertinente e affidabile da cui trarre conclusioni. Inoltre, le argomentazioni presentate dal richiedente non erano pienamente valide, dato che per alcuni mesi i prezzi globali all’importazione verso l’Unione erano effettivamente superiori al PMI, mentre in altri periodi essi erano inferiori e quindi non è stato possibile trarre conclusioni generali. Tuttavia, è incontestabile che il richiedente abbia venduto prodotti all’Unione solo nei mesi in cui i prezzi globali all’importazione verso l’Unione erano pari o superiori al PMI.

    (21)

    L’argomentazione del richiedente secondo la quale, se avesse voluto, avrebbe potuto vendere prodotti sul mercato dell’Unione durante il periodo di sei mesi in cui ha venduto prodotti su altri mercati d’esportazione a un prezzo inferiore al suo PMI è respinta perché speculativa e ingiustificata. Il richiedente non ha indicato altri motivi per cui non ha venduto prodotti all’Unione nei sei mesi in cui ha venduto gli stessi prodotti su altri mercati d’esportazione a un prezzo inferiore al suo PMI. Pertanto, è stato concluso che il richiedente non ha venduto prodotti all’Unione durante un certo periodo perché ha dovuto rispettare il suo impegno. Di conseguenza, i prezzi all’esportazione praticati sul mercato dell’Unione nel PIR non sono affidabili.

    (22)

    Sono stati anche confrontati i prezzi di vendita del richiedente sul mercato dell’Unione e quelli che ha praticato sugli altri mercati d’esportazione, dove non esisteva un impegno sui prezzi. È stato constatato che i prezzi all’esportazione verso i mercati senza obblighi di prezzo sono stati costantemente più bassi durante tutto il PIR.

    (23)

    Il richiedente ha contestato le conclusioni emerse dal confronto dei prezzi praticati all’Unione e agli altri mercati d’esportazione e ha sostenuto che se si effettua un confronto sulla base dei singoli paesi, si nota che in vari altri mercati d’esportazione i prezzi praticati sono superiori a quelli del mercato dell’Unione. A tale riguardo va notato tuttavia che il confronto dei prezzi medi è più pertinente delle differenze individuali risultanti da un confronto a livello dei singoli paesi, legate alle dimensioni e ai fattori concorrenziali specifici dei singoli mercati.

    (24)

    Di conseguenza, i prezzi all’esportazione verso i mercati dei paesi terzi riflettono meglio le pratiche abituali della società in materia di prezzi. La differenza tra i prezzi all’esportazione verso l’Unione e quelli verso il resto del mondo indica che se non ci fosse il PMI, il richiedente avrebbe una forte motivazione economica a vendere a prezzi inferiori nell’Unione. In queste circostanze si ritiene che qualsiasi nuovo margine di dumping calcolato in base ai prezzi all’esportazione verso l’Unione nel PIR sarebbe fissato sulla base di prezzi che non sono cambiati in modo significativo e duraturo. La stessa conclusione vale per l’argomentazione del richiedente indicata al considerando 5, secondo la quale un confronto fra i suoi prezzi praticati sul mercato interno e i suoi prezzi all’esportazione verso l’Unione evidenzierebbe un margine di dumping inferiore al livello dei dazi in vigore.

    (25)

    In considerazione di quanto precede, la condizione prevista dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, concernente il cambiamento significativo delle circostanze relative al dumping, non è soddisfatta. Pertanto, è necessario mantenere le misure al loro livello attuale per controbilanciare il dumping.

    (26)

    Dopo la comunicazione dei risultati il richiedente ha ribadito che i suoi prezzi praticati sul mercato dell’Unione erano del tutto affidabili. Dato che tali prezzi all’esportazione sono aumentati notevolmente tra il periodo dell’inchiesta iniziale e il PIR, si ritiene che anche le pratiche di esportazione della società siano cambiate in modo significativo e duraturo durante tale periodo. Quindi anche il margine di dumping della società è presumibilmente diminuito in modo significativo e durevole.

    (27)

    Il richiedente ha inoltre affermato che il cambiamento duraturo delle circostanze non è necessariamente l’elemento determinante per la valutazione che va effettuata dopo l’apertura di un riesame, essendo più pertinente stabilire se sia necessario mantenere il dazio per controbilanciare il dumping. Egli ha fatto riferimento al principio fondamentale fissato dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base e dall’articolo 11, punto 1 dell’accordo antidumping dell’OMC, secondo il quale le misure antidumping restano in vigore solo per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio. A tale riguardo il richiedente ha sostenuto che l’analisi della necessità dovrebbe essere una valutazione prospettiva che richiede almeno la probabile reiterazione del dumping al livello precedentemente stabilito.

    (28)

    L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base, stabilisce che «le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio». Questo principio è applicato nel corso dei riesami intermedi, come nel presente caso, in cui l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, stabilisce, tra l’altro, che «[…] un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe […].» La disposizione suddetta fissa il criterio che va applicato se una parte interessata ritiene che il livello delle misure sia troppo basso o troppo elevato e chiede il riesame delle misure. Una volta aperto tale riesame, l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, stabilisce esplicitamente che «nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la Commissione può, tra l’altro, esaminare se le circostanze relative al dumping […] siano mutate in misura significativa […]. A tale fine, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati». Quindi l’articolo 11, paragrafo 3, prevede un criterio di valutazione supplementare (cioè un mutamento significativo delle circostanze) nel caso dei riesami intermedi, che dovrebbe essere considerato durante l’inchiesta, oltre al requisito per l’apertura del riesame (cioè la valutazione se le misure al livello attuale sono ancora necessarie), come affermato dal richiedente.

    (29)

    Va notato inoltre che è una pratica abituale nelle inchieste di riesame intermedio esaminare il carattere duraturo del cambiamento delle circostanze constatato durante l’inchiesta. A tale riguardo la giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea (9) conferma infatti che «le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, che comprende la facoltà di ricorrere a una valutazione prospettica della politica dei prezzi degli esportatori interessati, nell’ambito del loro esame sulla necessità di lasciare in vigore le misure esistenti». Gli elementi di prova disponibili mostrano che i prezzi all’esportazione praticati dal richiedente sul mercato dell’Unione non riflettono l’effettiva politica dei prezzi del richiedente e di conseguenza, come concluso nel considerando 21, i prezzi all’esportazione praticati sul mercato dell’Unione durante il PIR non sono affidabili e quindi qualsiasi nuovo margine di dumping calcolato in base a tali prezzi sarebbe basato su prezzi che non sono cambiati in modo significativo e duraturo, come indicato nel considerando 24.

    (30)

    Malgrado la conclusione che i prezzi all’esportazione verso l’Unione non sono cambiati in modo significativo e duraturo, sono state prese in considerazione le argomentazioni del richiedente e la questione se le misure al livello attuale siano ancora necessarie per controbilanciare il dumping. A tale riguardo, il richiedente ha sostenuto che il livello attuale delle misure è decisamente eccessivo, perché il suo margine di dumping è notevolmente inferiore a quello rilevato nell’inchiesta iniziale e le sue pratiche di esportazione verso altri mercati confermano che il cambiamento del margine di dumping riflette una tendenza che può essere ragionevolmente prevista per il futuro. Queste argomentazioni non sono però dimostrate dai fatti. In primo luogo, per quando riguarda le pratiche di esportazione del richiedente verso altri mercati, è stato constatato che, contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente nella sua domanda, i prezzi di questi mercati erano, in media, inferiori quasi del 10 % rispetto ai prezzi sul mercato dell’Unione. Questi mercati d’esportazione dei paesi terzi comprendono una serie di paesi con mercati di dimensioni diverse, alcuni dei quali non hanno probabilmente una produzione nazionale di PET. Questi mercati sono perciò definiti dalle loro caratteristiche concorrenziali individuali, che determinano prezzi e tendenze diversi da quelli del mercato dell’Unione. In secondo luogo, considerando queste conclusioni, anche se si dovesse constatare che il livello attuale delle misure dovrebbe essere modificato perché non è più necessario controbilanciare il dumping, non è possibile determinare con sufficiente accuratezza quale sarebbe il livello appropriato, in mancanza di prezzi all’esportazione affidabili che risultano dalle condizioni normali sul mercato dell’Unione e le riflettono.

    (31)

    Infine, il richiedente ha sostenuto che si potrebbe effettuare un adeguamento in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, in particolare della lettera k), per «differenze relative ad altri fattori […] se è dimostrato, come prescritto a norma del presente paragrafo, che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi».

    (32)

    Tenuto conto della suddetta conclusione che i prezzi all’esportazione non sono cambiati in modo significativo e duraturo, non è possibile stabilire un margine di dumping. Per questo motivo, la richiesta di un adeguamento non è pertinente ed è respinta.

    3.   CHIUSURA DELL’INCHIESTA

    (33)

    Essendosi accertato che le circostanze relative al dumping non hanno subito un cambiamento significativo e duraturo, si ritiene che il presente riesame debba essere chiuso senza modificare il livello del dazio per il richiedente. Pertanto, le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1286/2008 sulle importazioni di PET prodotto dal richiedente non dovrebbero essere modificate.

    4.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

    (34)

    Il richiedente e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva proporre la chiusura del presente riesame. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni sopra indicate.

    5.   DISPOSIZIONE FINALE

    (35)

    È opportuno pertanto chiudere il presente riesame senza modificare il regolamento (CE) n. 192/2007,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di polietilentereftalato classificato attualmente al codice NC 3907 60 20 e originario, tra l’altro, dell’India, è chiuso senza alcuna modifica delle misure in vigore.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2011

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. DOWGIELEWICZ


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

    (3)  GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

    (4)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1.

    (5)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

    (6)  GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34.

    (7)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88.

    (8)  GU C 151 del 10.6.2010, pag. 15.

    (9)  Causa T 143/06, MTZ Polyfilms Ltd contro Consiglio dell’Unione europea, Raccolta 2009, pag. II-04133, punto 48.


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