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Document 32011R0844

Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2011 della Commissione, del 23 agosto 2011 , che approva i controlli pre-esportazione del Canada sul frumento e la farina di frumento riguardo alla presenza di ocratossina A Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 218 del 24.8.2011, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/07/2015; abrogato da 32015R0949

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/844/oj

24.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 844/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2011

che approva i controlli pre-esportazione del Canada sul frumento e la farina di frumento riguardo alla presenza di ocratossina A

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (2), stabilisce i tenori massimi autorizzati di ocratossina A nei prodotti alimentari. Possono essere commercializzati nel mercato dell'Unione solo gli alimenti che rispettano tale tenore massimo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 impone agli Stati membri l'obbligo di assicurare che siano periodicamente effettuati controlli ufficiali, in base a una valutazione dei rischi e con una frequenza appropriata ai fini di conseguire gli obiettivi del regolamento, che tra l'altro ostacola, elimina o riduce a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali.

(3)

L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che possono essere approvati controlli specifici pre-esportazione effettuati da un paese terzo su mangimi e alimenti immediatamente prima della loro esportazione verso l'Unione europea al fine di verificare che i prodotti esportati soddisfino i requisiti dell'Unione.

(4)

Tale approvazione può essere rilasciata a un paese terzo purché un audit dell'Unione europea abbia dimostrato che mangimi o alimenti esportati verso la stessa soddisfano i requisiti dell'Unione o altri equivalenti e che i controlli effettuati nel paese terzo prima dell'invio sono ritenuti sufficientemente efficaci ed efficienti da sostituire o ridurre i controlli documentali, d'identità e fisici stabiliti dalla normativa dell'Unione.

(5)

L'8 ottobre 2007, il Canada ha presentato alla Commissione una domanda tesa a ottenere l'approvazione dei controlli pre-esportazione eseguiti dalle autorità competenti del Canada sul tenore di ocratossina A nel frumento (tenero e duro) e nella farina di frumento destinati all'esportazione verso l'Unione europea.

(6)

Dopo aver valutato nel dettaglio le informazioni trasmesse dalla Canadian Grain Commission, l'autorità competente canadese responsabile di effettuare i controlli pre-esportazione, la Commissione ritiene le garanzie fornite soddisfacenti nonché sufficienti a giustificare l'approvazione dei controlli pre-esportazione sul frumento e sulla farina di frumento riguardo alla presenza di ocratossina A.

(7)

È perciò opportuno concedere l'approvazione ai controlli pre-esportazione effettuati dal Canada sul frumento e sulla farina di frumento che garantiscono la rispondenza ai tenori massimi di ocratossina A consentiti dalla normativa dell'Unione.

(8)

L'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 impone agli Stati membri di adeguare la frequenza dei controlli fisici sulle importazioni ai rischi associati ai diversi tipi di alimenti e mangimi nonché di tener conto, fra l'altro, delle garanzie fornite dalle autorità competenti del paese terzo d'origine degli alimenti in questione. I controlli pre-esportazione sistematicamente effettuati sotto l'egida della Canadian Grain Commission in conformità all'approvazione dell'Unione e a norma dell'articolo 23 del regolamento 882/2004 offrono un livello di garanzia soddisfacente riguardo al tenore di ocratossina A nel frumento e nella farina di frumento, consentendo pertanto agli Stati membri di diminuire la frequenza dei controlli fisici effettuati su tali merci.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di controlli pre-esportazione

I controlli pre-esportazione riguardo alla presenza di ocratossina A, effettuati dalla Canadian Grain Commission immediatamente prima dell'esportazione all'Unione europea, sono approvati per i seguenti prodotti alimentari:

a)

frumento di cui al codice SA/NC 1001, prodotto nel territorio del Canada, e

b)

farina di frumento di cui al codice SA/NC 1101 00, prodotta nel territorio del Canada.

Articolo 2

Condizioni per l'approvazione dei controlli pre-esportazione

1.   Ogni partita di prodotti di cui all'articolo 1 è corredata di:

a)

una relazione indicante i risultati del campionamento e dell'analisi effettuati in base al regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (3), o in base a norme equivalenti, eseguiti da un laboratorio abilitato a tale scopo dalla Canadian Grain Commission;

b)

un certificato, come da modello allegato, compilato, firmato e attestato da un rappresentante della Canadian Grain Commission; la validità del certificato è di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio.

2.   La relazione e il certificato di cui al paragrafo 1 possono essere trasmessi per via elettronica, non appena ne saranno concordate le modalità pratiche.

3.   Ciascuna partita del prodotto alimentare andrà identificata da un codice corrispondente a quello apposto sulla relazione e sul certificato di cui al paragrafo 1. Ciascun singolo sacchetto, o altro tipo di confezione, della partita è identificato dal medesimo codice.

Articolo 3

Frazionamento delle partite

Se una partita è frazionata, ogni frazione sarà corredata di una copia del certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), attestato dalla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio è avvenuto il frazionamento, fino all'immissione in libera pratica.

Articolo 4

Controlli ufficiali

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) 882/2004, la frequenza dei controlli fisici effettuati dagli Stati membri sulle partite dei prodotti di cui all'articolo 1 va ridotta fino ad una percentuale massima pari all'1% del numero delle partite presentate a norma dell'articolo 2.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

(3)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12.


ALLEGATO

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