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Document 32011R0844
Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2011 of 23 August 2011 approving the pre-export checks carried out by Canada on wheat and wheat flour as regards the presence of ochratoxin A Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2011 della Commissione, del 23 agosto 2011 , che approva i controlli pre-esportazione del Canada sul frumento e la farina di frumento riguardo alla presenza di ocratossina A Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2011 della Commissione, del 23 agosto 2011 , che approva i controlli pre-esportazione del Canada sul frumento e la farina di frumento riguardo alla presenza di ocratossina A Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 218 del 24.8.2011, p. 4–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 09/07/2015; abrogato da 32015R0949
24.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 218/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 844/2011 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2011
che approva i controlli pre-esportazione del Canada sul frumento e la farina di frumento riguardo alla presenza di ocratossina A
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (2), stabilisce i tenori massimi autorizzati di ocratossina A nei prodotti alimentari. Possono essere commercializzati nel mercato dell'Unione solo gli alimenti che rispettano tale tenore massimo. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 impone agli Stati membri l'obbligo di assicurare che siano periodicamente effettuati controlli ufficiali, in base a una valutazione dei rischi e con una frequenza appropriata ai fini di conseguire gli obiettivi del regolamento, che tra l'altro ostacola, elimina o riduce a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali. |
(3) |
L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che possono essere approvati controlli specifici pre-esportazione effettuati da un paese terzo su mangimi e alimenti immediatamente prima della loro esportazione verso l'Unione europea al fine di verificare che i prodotti esportati soddisfino i requisiti dell'Unione. |
(4) |
Tale approvazione può essere rilasciata a un paese terzo purché un audit dell'Unione europea abbia dimostrato che mangimi o alimenti esportati verso la stessa soddisfano i requisiti dell'Unione o altri equivalenti e che i controlli effettuati nel paese terzo prima dell'invio sono ritenuti sufficientemente efficaci ed efficienti da sostituire o ridurre i controlli documentali, d'identità e fisici stabiliti dalla normativa dell'Unione. |
(5) |
L'8 ottobre 2007, il Canada ha presentato alla Commissione una domanda tesa a ottenere l'approvazione dei controlli pre-esportazione eseguiti dalle autorità competenti del Canada sul tenore di ocratossina A nel frumento (tenero e duro) e nella farina di frumento destinati all'esportazione verso l'Unione europea. |
(6) |
Dopo aver valutato nel dettaglio le informazioni trasmesse dalla Canadian Grain Commission, l'autorità competente canadese responsabile di effettuare i controlli pre-esportazione, la Commissione ritiene le garanzie fornite soddisfacenti nonché sufficienti a giustificare l'approvazione dei controlli pre-esportazione sul frumento e sulla farina di frumento riguardo alla presenza di ocratossina A. |
(7) |
È perciò opportuno concedere l'approvazione ai controlli pre-esportazione effettuati dal Canada sul frumento e sulla farina di frumento che garantiscono la rispondenza ai tenori massimi di ocratossina A consentiti dalla normativa dell'Unione. |
(8) |
L'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 impone agli Stati membri di adeguare la frequenza dei controlli fisici sulle importazioni ai rischi associati ai diversi tipi di alimenti e mangimi nonché di tener conto, fra l'altro, delle garanzie fornite dalle autorità competenti del paese terzo d'origine degli alimenti in questione. I controlli pre-esportazione sistematicamente effettuati sotto l'egida della Canadian Grain Commission in conformità all'approvazione dell'Unione e a norma dell'articolo 23 del regolamento 882/2004 offrono un livello di garanzia soddisfacente riguardo al tenore di ocratossina A nel frumento e nella farina di frumento, consentendo pertanto agli Stati membri di diminuire la frequenza dei controlli fisici effettuati su tali merci. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione di controlli pre-esportazione
I controlli pre-esportazione riguardo alla presenza di ocratossina A, effettuati dalla Canadian Grain Commission immediatamente prima dell'esportazione all'Unione europea, sono approvati per i seguenti prodotti alimentari:
a) |
frumento di cui al codice SA/NC 1001, prodotto nel territorio del Canada, e |
b) |
farina di frumento di cui al codice SA/NC 1101 00, prodotta nel territorio del Canada. |
Articolo 2
Condizioni per l'approvazione dei controlli pre-esportazione
1. Ogni partita di prodotti di cui all'articolo 1 è corredata di:
a) |
una relazione indicante i risultati del campionamento e dell'analisi effettuati in base al regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (3), o in base a norme equivalenti, eseguiti da un laboratorio abilitato a tale scopo dalla Canadian Grain Commission; |
b) |
un certificato, come da modello allegato, compilato, firmato e attestato da un rappresentante della Canadian Grain Commission; la validità del certificato è di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio. |
2. La relazione e il certificato di cui al paragrafo 1 possono essere trasmessi per via elettronica, non appena ne saranno concordate le modalità pratiche.
3. Ciascuna partita del prodotto alimentare andrà identificata da un codice corrispondente a quello apposto sulla relazione e sul certificato di cui al paragrafo 1. Ciascun singolo sacchetto, o altro tipo di confezione, della partita è identificato dal medesimo codice.
Articolo 3
Frazionamento delle partite
Se una partita è frazionata, ogni frazione sarà corredata di una copia del certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), attestato dalla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio è avvenuto il frazionamento, fino all'immissione in libera pratica.
Articolo 4
Controlli ufficiali
Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) 882/2004, la frequenza dei controlli fisici effettuati dagli Stati membri sulle partite dei prodotti di cui all'articolo 1 va ridotta fino ad una percentuale massima pari all'1% del numero delle partite presentate a norma dell'articolo 2.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.
(3) GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12.
ALLEGATO