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Document 32011R0792

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2011 del Consiglio, del 5 agosto 2011 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia

    GU L 204 del 9.8.2011, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/08/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/792/oj

    9.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 204/11


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2011 DEL CONSIGLIO

    del 5 agosto 2011

    che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   MISURE PROVVISORIE

    (1)

    Con il regolamento (UE) n. 118/2011 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia.

    (2)

    Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 6 aprile 2010 dalla società Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH («il denunziante») per conto di alcuni produttori che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso superiore al 50 %, della produzione totale dell’Unione di alcuni meccanismi per la legatura di fogli. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping di tale prodotto e del grave pregiudizio da esso derivante, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

    (3)

    Si ricorda che, come indicato al considerando 7 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha coperto il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2006 alla fine del periodo dell’inchiesta («periodo dell’inchiesta sul pregiudizio»).

    2.   FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

    (4)

    In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali è stata decisa l’adozione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione provvisoria»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Alle parti che ne hanno fatto richiesta, in particolare ai due importatori e al produttore thailandese, è stata data l’opportunità di essere sentite.

    (5)

    La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive riguardanti il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione. Oltre alle verifiche di cui al considerando 6 del regolamento provvisorio, è stata effettuata un’ulteriore verifica presso la sede della società Rima Benelux Holding BV, il solo utilizzatore che abbia collaborato all’inchiesta rispondendo al questionario per gli utilizzatori.

    (6)

    Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

    (7)

    Le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

    3.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (8)

    In assenza di osservazioni sul prodotto in esame e sul prodotto simile, si confermano i considerando da 8 a 11 del regolamento provvisorio.

    4.   DUMPING

    4.1.   Valore normale

    (9)

    Come spiegato nel considerando 14 del regolamento provvisorio, un solo produttore esportatore thailandese ha collaborato all’inchiesta e le esportazioni che ha effettuato verso l’Unione durante il PI hanno rappresentato la totalità delle esportazioni thailandesi verso l’Unione. Il produttore esportatore e un importatore non collegato che ha collaborato hanno sostenuto che l’esperto esterno indipendente che ha assistito la Commissione durante la visita sul posto presso il produttore esportatore ha commesso alcuni errori di calcolo nella sua relazione. Uno dei compiti dell’esperto consisteva nell’esaminare il processo di rivestimento con il nichel e la quantità di materie prime consumate dal produttore esportatore nelle diverse fasi di produzione. Come spiegato nel considerando 15 del regolamento provvisorio, dall’inchiesta è emerso che il produttore esportatore ha fornito informazioni incomplete e inesatte su elementi importanti del suo costo di produzione e sulle altre materie prime. Le accuse avanzate dal produttore esportatore e da un importatore riguardo agli errori di calcolo contenuti nella relazione dell’esperto sono state esaminate dalla Commissione ed è stato concluso che non erano fondate. Le conclusioni di cui al punto 15 del regolamento provvisorio sono quindi confermate.

    (10)

    Il produttore esportatore e l’importatore hanno anche contestato le conclusioni provvisorie dei considerando 19 e 20 del regolamento provvisorio. In particolare, hanno sostenuto che la metodologia utilizzata per determinare provvisoriamente il valore normale per i tipi di prodotti diversi da quelli per cui è stato fissato uno specifico valore normale ha portato a sovrastimare tale valore, perché si è basata in modo scorretto su una media aritmetica dei valori normali. La Commissione ha accettato l’argomentazione, ha adeguato la metodologia e ha riveduto il calcolo dei valori normali per gli altri tipi di prodotti, tenendo conto del «mix» di prodotti del produttore thailandese, in modo da riflettere più esattamente la sua situazione.

    (11)

    Il produttore esportatore ha anche sostenuto che le aliquote utilizzate per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e i margini di profitto, rispettivamente del 16 % e 8 %, erano troppo elevate. Secondo lui l’aliquota delle SGAV non avrebbe dovuto superare il 12,59 % e doveva riflettere le sue SGAV, esclusi i costi di trasporto interno.

    (12)

    Si ricorda che, come spiegato nei considerando da 15 a 17 del regolamento provvisorio, il produttore esportatore non ha collaborato all’inchiesta e quindi non ha fornito dati su tutte le sue SGAV. In queste circostanze e dato che non sono state fornite altre informazioni sull’insieme delle SGAV della società, è stato deciso di continuare a basarsi sulle informazioni fornite nella denuncia. Inoltre, alla luce delle informazioni disponibili e delle verifiche che è stato possibile effettuare, un’aliquota delle SGAV del 16 % è stata considerata ragionevole. L’argomentazione è stata quindi respinta.

    (13)

    Il produttore esportatore ha sostenuto che il livello di profitto dell’8 % utilizzato nel calcolo provvisorio era troppo elevato e che avrebbe dovuto essere utilizzato invece un livello del 5 %. Le argomentazioni addotte sono che, in primo luogo, è stato utilizzato un livello del 5 % per l’obiettivo di profitto nell’analisi del pregiudizio e, in secondo luogo, che un livello di profitto del 5 % sarebbe in linea con le inchieste precedenti concernenti lo stesso prodotto. Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ritiene che la determinazione di un obiettivo di profitto per l’industria dell’Unione e il livello di profitto utilizzato per determinare un valore normale non seguono la stessa logica e quindi non devono necessariamente essere uguali. Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione riconosce che esistono ragioni fondate per utilizzare lo stesso livello di profitto dell’inchiesta precedente sullo stesso prodotto e ha deciso di accettare quest’argomentazione e di cambiare di conseguenza il livello di profitto utilizzato nel calcolo dei valori normali.

    (14)

    In seguito alla divulgazione finale, l’industria dell’Unione e il produttore esportatore hanno presentato alcune osservazioni. L’industria dell’Unione ha contestato la correzione del margine di profitto, sostenendo che un tasso di profitto del 5 % non sarebbe sufficiente per coprire i requisiti di redditività delle tre società collegate impegnate nella produzione e nella vendita del prodotto in esame, ma non ha presentato altre argomentazioni sostanziali. L’obiezione è stata quindi respinta.

    (15)

    Il produttore esportatore ha sostenuto che il costo di ammortamento, costruzione e assicurazione utilizzato nel calcolo del valore normale di un tipo di prodotto non era uguale a quello utilizzato per gli altri tipi e che dovrebbe essere applicata la stessa cifra per tutti i tipi. La Commissione ha verificato quanto sostenuto e ha trovato effettivamente un errore nel calcolo. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal produttore esportatore, l’errore è stato trovato nel calcolo del valore normale degli altri tipi. È stata quindi apportata una correzione al valore normale degli altri tipi.

    (16)

    Il produttore esportatore ha anche sostenuto che i valori normali per i tipi diversi da quelli per cui è stato stabilito uno specifico valore normale non tenevano conto pienamente dell’effettivo «mix» di prodotti del produttore esportatore. A tale riguardo, il produttore esportatore ha ribadito la richiesta che una media ponderata dei valori normali trovati debba essere utilizzata per gli altri tipi, in modo da riflettere l’effettiva composizione del prodotto del produttore esportatore. Come indicato sopra nel considerando 10, la Commissione ha accettato di rivedere il calcolo dei valori normali per questi altri tipi, in modo da tenere conto dell’effettivo «mix» di prodotti del produttore thailandese e, indipendentemente dai volumi di vendita effettivi per ciascun tipo, è stato calcolato un valore normale per i meccanismi piccoli, grandi e medi. La Commissione ha tuttavia respinto l’argomentazione, non debitamente motivata, che debba essere preso in considerazione anche un fattore di ponderazione basato sulle vendite dell’esportatore nell’Unione.

    (17)

    Il produttore esportatore ha sostenuto inoltre che il metodo della Commissione di calcolare il valore normale in base alla lunghezza dei meccanismi per la legatura di fogli era impreciso e incompleto e ha proposto un nuovo metodo per il calcolo delle medie che tiene conto in modo più preciso delle varie lunghezze. Come spiegato sopra nel considerando 16, la Commissione ha calcolato un valore normale per i tipi diversi da quelli per cui è stato stabilito uno specifico valore normale e ha calcolato i valori normali per i meccanismi piccoli, medi e grandi per la legatura di fogli. Il calcolo dell’esportatore è risultato scorretto e orientato ai risultati. L’argomentazione è stata quindi respinta.

    (18)

    A parte i cambiamenti sopramenzionati e in mancanza di altre osservazioni, il contenuto dei considerando da 15 a 20 del regolamento provvisorio concernente la determinazione del valore normale è confermata in via definitiva.

    4.2.   Prezzo all’esportazione e confronto

    (19)

    Il produttore esportatore ha sostenuto che la valuta utilizzata per il conteggio dei costi di trasporto nel calcolo del dumping non era quella giusta. La Commissione ha accettato tale argomentazione.

    (20)

    In mancanza di altre osservazioni, si confermano in via definitiva le conclusioni dei considerando da 21 a 24 del regolamento provvisorio sulla determinazione dei prezzi all’esportazione e sul confronto dei prezzi all’esportazione con il rispettivo valore normale.

    4.3.   Margine di dumping

    (21)

    Il produttore esportatore ha sostenuto che il calcolo del margine di dumping non teneva conto del valore normale specifico per i due tipi. L’argomentazione è stata accettata ed è stata apportata la dovuta correzione.

    (22)

    Alla luce delle suddette modifiche nel calcolo del valore normale e nel confronto, e dopo la correzione dell’errore di calcolo relativo al prezzo all’esportazione menzionato sopra, l’importo del dumping determinato in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:

    Produttore esportatore

    Margine di dumping

    Thai Stationery Industry Co. Ltd., Bangkok, Thailandia

    16,3 %

    (23)

    Poiché il produttore esportatore che ha collaborato rappresentava tutte le esportazioni del prodotto in esame dalla Thailandia verso l’Unione, è stato ritenuto opportuno fissare il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping rilevato per tale produttore esportatore, cioè al 16,3 %.

    5.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

    (24)

    In assenza di osservazioni sulla definizione dell’industria dell’Unione, si confermano le conclusioni dei considerando da 28 a 32 del regolamento provvisorio.

    6.   PREGIUDIZIO

    6.1.   Consumo dell’Unione e importazioni dalla Thailandia

    (25)

    Il produttore thailandese e alcuni importatori hanno contestato le tendenze del consumo dell’Unione indicate nel regolamento provvisorio. In particolare, hanno sostenuto che il consumo è diminuito più fortemente di quanto sia stato stabilito provvisoriamente (circa del 30 %). Inoltre, hanno chiesto chiarimenti sulla metodologia seguita dalla Commissione per stabilire il consumo, dato che i meccanismi per la legatura di fogli sono inclusi in una voce della tariffa doganale comprendente altri prodotti.

    (26)

    Va notato che anche se queste parti interessate hanno contestato le conclusioni relative al consumo, non hanno fornito prove o dati a sostegno delle loro argomentazioni. Inoltre, non hanno messo in evidenza alcun difetto metodologico.

    (27)

    Per quanto riguarda la metodologia, si ricorda che, come indicato nel considerando 33 del regolamento provvisorio, il consumo è stato stabilito in base ai dati verificati relativi alle vendite forniti nelle risposte al questionario dalle parti che hanno collaborato (i due produttori dell’Unione e l’esportatore thailandese per i periodi 2008-PI) e in base ai dati di Eurostat relativi al resto delle importazioni. Dato che i meccanismi per la legatura di fogli provenienti da altre fonti sono soggetti a misure antidumping, le importazioni (da tutte le fonti) sono registrate con i codici di sottovoci della tariffa doganale (TARIC) che sono in larga misura specifiche al prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali sottovoci sono state utilizzate per far sì che fossero considerate solo le importazioni del prodotto in esame, nonostante un piccolo aggiornamento della definizione del prodotto in quest’inchiesta.

    (28)

    Inoltre, essendo i dati Eurostat espressi in kilogrammi, mentre il consumo è stato calcolato in unità, un importatore ha chiesto chiarimenti sulla metodologia utilizzata per convertire i kilogrammi in unità. Va quindi specificato che è stato utilizzato in fattore di conversione di 50 grammi/unità, che è in linea con le inchieste precedenti ed è risultato ragionevole al confronto con i dati forniti dal produttore esportatore thailandese. Va aggiunto inoltre che se la Commissione avesse utilizzato esattamente il peso medio per unità risultante dalle informazioni fornite dal produttore esportatore, le importazioni dalla Thailandia avrebbero registrato nel corso di tutto il periodo dell’inchiesta sul pregiudizio un aumento maggiore sia in termini di volume assoluto (25 % rispetto al 19 % stabilito dal regolamento provvisorio) sia in termini di quote di mercato (dall’11,8 % al 15,5 %, invece che dal 12,0 % al 15,0 % come stabilito nel regolamento provvisorio).

    (29)

    Un importatore ha anche affermato che nel periodo dell’inchiesta sul pregiudizio le importazioni thailandesi sono diminuite del 40 %, ma basandosi sul valore delle importazioni, e non sul volume, per tutto il codice doganale, compresi quindi i prodotti diversi da quelli in esame. Quest’argomentazione è stata respinta.

    (30)

    Alla luce di quanto precede, si confermano le conclusioni dei considerando da 33 a 40 del regolamento provvisorio concernenti il consumo dell’Unione (diminuito di più del 15 % tra il 2008 e il PI) e le importazioni dalla Thailandia.

    6.2.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

    (31)

    Un importatore ha sostenuto che l’analisi del pregiudizio è inaffidabile, perché la difficile situazione finanziaria dell’industria dell’Unione va vista in connessione con la situazione di una delle sue società collegate, che sembra realizzare profitti nel campo dei meccanismi per la legatura di fogli. A tale riguardo va notato che l’analisi del pregiudizio dovrebbe concentrarsi solo sulle vendite del prodotto in esame fabbricato nell’Unione effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione. Dato che la società collegata in questione, come indicato nel considerando 69 del regolamento provvisorio, non è un produttore dell’Unione e vende principalmente prodotti non originari dell’Unione, essa non dovrebbe essere presa in considerazione ai fini dell’analisi del pregiudizio.

    (32)

    Fatto salvo quanto sopra, occorre tuttavia sottolineare che l’importatore non ha fornito alcuna informazione che dimostri la buona situazione finanziaria della società collegata sopra menzionata. Al contrario, i dati emersi dall’inchiesta dimostrano che anche questa società ha diminuito notevolmente il volume delle sue vendite di meccanismi per la legatura di fogli nel periodo dell’inchiesta.

    (33)

    Tenuto conto di quanto precede e in assenza di altre osservazioni sull’analisi del pregiudizio, si confermano i considerando da 41 a 57 del regolamento provvisorio e si conclude che l’industria dell’Unione ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    7.   NESSO DI CAUSALITÀ

    7.1.   Effetti delle importazioni in dumping

    (34)

    Anche se alcune parti interessate hanno contestato le conclusioni provvisorie sull’effetto di altri fattori (cfr. sotto), nessuna ha contestato la conclusione provvisoria che le importazioni in dumping dalla Thailandia abbiano causato un pregiudizio all’industria dell’Unione. Sono pertanto confermati i considerando da 58 a 64 del regolamento provvisorio.

    7.2.   Effetti di altri fattori

    (35)

    Alcune parti interessate hanno contestato le conclusioni provvisorie sull’effetto di altri fattori ed hanno sostenuto che anche il calo della domanda, la concorrenza fra i produttori dell’Unione, le importazioni dall’India e un pregiudizio autoinflitto potevano costituire la causa principale del pregiudizio.

    (36)

    Per quanto riguarda il calo della domanda, si fa riferimento ai precedenti considerando da 25 a 30, i quali confermano la tendenza del consumo indicata nel regolamento provvisorio. La tesi che gli effetti del calo della domanda siano stati sottovalutati deve quindi essere respinta. Va tuttavia ricordato che il considerando 67 del regolamento provvisorio ha concluso che il calo del consumo potrebbe effettivamente aver contribuito al grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, anche se quest’effetto è stato rafforzato notevolmente dall’impatto delle importazioni oggetto di dumping. L’effetto del calo del consumo non è stato tuttavia tale da annullare il nesso causale tra le importazioni in dumping e il pregiudizio constatato.

    (37)

    L’esportatore thailandese ha anche sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato anche dalla concorrenza tra i produttori dell’Unione. Ciò si spiega essenzialmente per il fatto che la perdita della quota di mercato dell’industria dell’Unione è coincisa con l’aumento della quota di mercato dell’altro produttore dell’Unione.

    (38)

    A tale riguardo, anche se i calcoli presentati dall’esportatore thailandese non sono del tutto corretti, è vero che in generale la quota di mercato del secondo produttore è aumentata anch’essa durante il periodo dell’inchiesta sul pregiudizio. Va tuttavia ricordato che, come indicato nel considerando 30 del regolamento provvisorio, tale produttore importa una quantità considerevole di meccanismi per la legatura di fogli dalla Thailandia. È interessante notare che quando questo produttore è riuscito ad aumentare la sue vendite di prodotti fabbricati nell’Unione e le sue quote di mercato, ha aumentato notevolmente anche le sue vendite di meccanismi per la legatura di fogli originari dalla Thailandia. Infatti, è diventato persino un importante importatore di meccanismi per la legatura di fogli thailandesi, acquistando in quell’anno una parte considerevole delle esportazioni thailandesi. Per questo motivo, anche se il secondo produttore dell’Unione è effettivamente riuscito ad ottenere alcune quote di mercato dell’industria dell’Unione, risulta evidente che ha potuto farlo anche grazie alle importazioni in dumping di meccanismi per la legatura di fogli provenienti dalla Thailandia. Si ricorda che questo produttore è stato escluso dalla definizione dell’industria dell’Unione a causa della portata delle sue attività di importazione rispetto alla sua produzione.

    (39)

    Le parti interessate hanno inoltre ribadito l’argomentazione già trattata nel considerando 69 del regolamento provvisorio, secondo cui anche le importazioni indiane hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione. Quest’argomentazione si basa sul fatto che l’India detiene circa il 50 % delle quote di mercato dell’Unione, cioè il triplo della Thailandia, e che i prezzi medi corrispondenti sono diminuiti del 3 % tra il 2009 e il PI, restando inferiori ai prezzi dell’Unione del 24 %. È stato anche sottolineato che una parte significativa delle importazioni indiane è stata acquistata da una società collegata all’industria dell’Unione.

    (40)

    A tale riguardo non è stato presentato però nessun argomento nuovo e queste asserzioni sono già state trattate nel regolamento provvisorio. Anche se il livello assoluto delle importazioni indiane è stato infatti globalmente superiore a quello delle importazioni thailandesi, nel regolamento provvisorio è stato dimostrato che esse hanno avuto un’evoluzione diversa: mentre le importazioni thailandesi sono aumentate globalmente, sia in termini assoluti che in termini relativi, nel periodo dell’inchiesta sul pregiudizio le importazioni indiane sono diminuite (quasi del 10 %) e anche le quote di mercato si sono ridotte leggermente. Inoltre, anche il livello medio dei prezzi dei prodotti indiani è stato superiore a quello dei prezzi delle importazioni thailandesi. Anche se una società collegata all’industria dell’Unione importa meccanismi per la legatura di fogli dall’India, dall’inchiesta è emerso che il livello di queste importazioni è calato notevolmente nel corso degli anni, come indicato sopra al considerando 32.

    (41)

    Infine, alcune parti interessate hanno anche sostenuto che il denunziante ha perso clienti perché ha operato sul mercato a valle tramite la sua società madre Ring International Holding (RIH) e che le vendite di meccanismi per la legatura di fogli alle società collegate vanno esaminate attentamente, perché non sono state realizzate a condizioni di mercato. Queste argomentazioni sono però state respinte perché non comprovate e l’inchiesta ha dimostrato che le vendite alle società collegate sono state irrilevanti rispetto alle vendite totali.

    7.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

    (42)

    In base a quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie indicate nei considerando da 65 a 76 del regolamento provvisorio. Anche se fattori diversi dalle importazioni hanno avuto un certo impatto sulla situazione dell’industria dell’Unione, si conclude, in base a un’analisi che ha distinto chiaramente e separato gli effetti di tutti i fattori noti dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, che le importazioni in dumping dalla Thailandia hanno causato un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

    8.   INTERESSE DELL’UNIONE

    (43)

    Due dei cinque importatori che hanno collaborato durante l’inchiesta hanno risposto alla comunicazione delle conclusioni provvisorie e hanno presentato osservazioni scritte. Uno di questi importatori e un altro importatore hanno chiesto un’audizione. La Commissione ha anche deciso di effettuare una visita nella sede dell’unico utilizzatore che ha partecipato all’inchiesta.

    (44)

    Non è stata presentata alcuna osservazione riguardo ai considerando da 79 a 90 del regolamento provvisorio concernenti la descrizione del mercato e la sezione relativa all’interesse dell’industria dell’Unione.

    8.1.   Importatori e operatori commerciali

    (45)

    Si ricorda in primo luogo che nel regolamento provvisorio si è concluso che l’adozione di misure poteva avere un notevole impatto negativo solo sulla situazione di un unico importatore che produce meccanismi per la legatura di fogli nell’Unione. Questo importatore non ha reagito all’istituzione delle misure provvisorie.

    (46)

    Un altro importatore che ha chiesto un’audizione presieduta dal consigliere-auditore ha contestato principalmente il calcolo del margine di dumping, l’analisi del pregiudizio e il calcolo del consumo dell’UE. Non ha tuttavia presentato alcuna nuova osservazione riguardo all’analisi dell’interesse dell’Unione.

    (47)

    Un terzo importatore, che rappresenta il 20 % del totale delle importazioni thailandesi, ha chiesto un’audizione in cui è stato spiegato che, contrariamente alle informazioni fornite in precedenza durante l’inchiesta, egli non ha cessato tutte le sue attività relative ai meccanismi di legatura di fogli, come indicato nel considerando 92 del regolamento provvisorio, ma le ha trasferite in un’altra sede. Durante l’audizione quest’importatore ha spiegato che la sua attività relativa ai meccanismi di legatura di fogli è solo complementare rispetto alla sua attività principale, che copre altri prodotti, e non ha escluso che importerà meccanismi per la legatura di fogli dalla Thailandia anche se saranno istituite misure. A causa delle spese generali della sua vasta rete di distribuzione, ciò dipenderà comunque dal livello dei dazi antidumping e dalla possibilità di aumentare il prezzo per i clienti. Altrimenti, quest’importatore non dovrebbe subire conseguenze negative significative per la cessazione dell’attività relativa ai meccanismi di legatura di fogli, visto che essa riveste un’importanza minore rispetto alle sue attività principali.

    8.2.   Utilizzatori

    (48)

    Come spiegato sopra nel considerando 5, la risposta al questionario dell’unico utilizzatore che ha collaborato è stata verificata durante la visita presso la sua sede dopo l’istituzione delle misure provvisorie. Quest’utilizzatore acquista da varie fonti, tra cui l’Unione, l’India e la Thailandia. Egli ha anche effettuato importazioni dalla Cina, ma ha cambiato la sua fonte di approvvigionamento dopo l’istituzione dei dazi antidumping.

    (49)

    Le importazioni thailandesi rappresentano circa il 10 % del totale dei suoi acquisti di meccanismi per la legatura di fogli e la società ha deciso di non importare prodotti thailandesi dopo l’istituzione delle misure provvisorie. Anche se finora le misure non sembrano avere influito in modo significativo sulla sua situazione economica, la società ha comunque deplorato la limitazione delle sue fonti di approvvigionamento e in particolare il fatto di non poter più contare sempre sulla fornitura a breve termine di meccanismi per la legatura di fogli.

    (50)

    Le parti interessate hanno ribadito la loro argomentazione, già trattata nel regolamento provvisorio, secondo cui l’istituzione delle misure comporterebbe una limitazione delle fonti di approvvigionamento sul mercato dell’Unione. È quindi opportuno ripetere che l’inchiesta ha dimostrato che il mercato dell’Unione è effettivamente caratterizzato da un numero limitato di operatori: esistono un produttore in India, uno in Thailandia, due nell’Unione e alcuni in Cina. Lo scopo delle misure antidumping è quello di ristabilire una concorrenza equa sul mercato dell’Unione e non di impedire le importazioni. Ciò può effettivamente portare a una riduzione del livello delle importazioni, mentre le misure compensano la distorsione degli scambi dovuta a queste importazioni. Ciò non costituisce però di per sé un motivo sufficiente per contestare l’istituzione di misure contro le importazioni in dumping. Si potrebbe anche sostenere che occorre garantire una concorrenza equa sul mercato dell’Unione, affinché tutte le fonti di approvvigionamento possano continuare a esistere a lungo termine.

    (51)

    Si prevede che con un livello del dazio definitivo inferiore a quello provvisorio, le importazioni thailandesi potranno ancora entrare sul mercato dell’Unione, mentre l’inchiesta ha dimostrato che esistono anche altre fonti di approvvigionamento, anche se in misura limitata.

    8.3.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

    (52)

    In considerazione di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 77 a 110 del regolamento provvisorio e si conclude che in generale, in base alle informazioni disponibili sull’interesse dell’Unione, non vi sono ragioni valide contrarie all’istituzione di misure definitive contro le importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia.

    9.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

    9.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (53)

    In assenza di osservazioni sul livello necessario ad eliminare il pregiudizio, si confermano i considerando da 111 a 114 del regolamento provvisorio.

    9.2.   Misure definitive

    (54)

    Riguardo alla quantità di dazi necessari a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, è stato osservato che il dazio antidumping dovrebbe essere ridotto al 6 %, perché presumibilmente le importazioni indiane non sono oggetto di dumping e sono superiori del 6 % rispetto alle importazioni thailandesi. A tale riguardo va notato che lo scopo dei dazi antidumping non è allineare i prezzi a quelli di altre fonti, ma eliminare gli effetti di distorsione del dumping pregiudizievole.

    (55)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo di importo corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nel caso in oggetto l’aliquota del dazio va quindi fissata al livello del dumping accertato. Questo è stato calcolato al 16,3 %, essendo diminuito notevolmente dalla fase provvisoria.

    (56)

    In base a quanto precede, l’aliquota del dazio antidumping definitivo per l’esportatore che ha collaborato è del 16,3 %.

    10.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

    (57)

    In considerazione dell’entità del margine di dumping accertato e del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza all’importo del dazio istituito in via definitiva dal presente regolamento. Poiché il dazio definitivo è inferiore a quello provvisorio, gli importi depositati dovrebbero essere svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo su alcuni meccanismi per la legatura di fogli, attualmente classificati al codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034, 8305100035 e 8305100036) originari della Thailandia. Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da almeno due lamine o fili di acciaio su cui sono fissati almeno quattro semianelli in filo d’acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento d’acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo d’acciaio a scatto, fissato al meccanismo per la legatura di fogli.

    2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è del 16,3 %.

    3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, a norma del regolamento (UE) n. 118/2011 sono riscossi definitivamente all’aliquota del dazio definitivo istituito a norma dell’articolo 1 del presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

    Fatto a Bruxelles, addì 5 agosto 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. DOWGIELEWICZ


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 37 dell’11.2.2011, pag. 2.


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