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Document 32011R0716

    Regolamento (UE) n. 716/2011 del Consiglio, del 19 luglio 2011 , che fissa le possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2011/12

    GU L 193 del 23.7.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/716/oj

    23.7.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 193/11


    REGOLAMENTO (UE) N. 716/2011 DEL CONSIGLIO

    del 19 luglio 2011

    che fissa le possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2011/12

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per tutti gli stock o gruppi di stock, nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1).

    (2)

    Ai fini di semplificazione e di un’adeguata gestione dello stock, è opportuno fissare un TAC e i contingenti degli Stati membri per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) per una campagna di gestione annuale che vada dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno seguente, piuttosto che per un periodo di gestione corrispondente a un anno civile.

    (3)

    Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio (2) ha stabilito le possibilità di pesca per alcuni stock ittici nel 2011, ad esclusione dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia.

    (4)

    È opportuno che il TAC per l’acciuga del Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2011/12 sia fissato sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca.

    (5)

    Al fine di istituire un piano pluriennale per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia che copra la campagna di pesca e definisca la norma di cattura da applicarsi ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, il 29 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock. Tenuto conto di tale proposta della Commissione e del fatto che la valutazione d’impatto alla base della proposta ha rappresentato la più recente valutazione dell’impatto delle decisioni relative alle possibilità di pesca per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia, è opportuno fissare di conseguenza un TAC per tale stock. In base al parere dello CSTEP del 15 luglio 2011, la biomassa dello stock è stimata in circa 98 450 tonnellate. Il TAC per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2011 al 30 giugno 2012 dovrebbe pertanto essere fissato a 29 700 tonnellate.

    (6)

    In considerazione dell’ambito specifico e del periodo di applicazione delle possibilità di pesca per l’acciuga, è opportuno fissare dette possibilità di pesca attraverso un regolamento distinto. Per quanto attiene alle condizioni di utilizzo dei contingenti, è opportuno tuttavia che l’attività di pesca di cui trattasi continui a essere disciplinata dalle disposizioni generali del regolamento (UE) n. 57/2011.

    (7)

    A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (3), è necessario stabilire in quale misura lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia sia soggetto alle misure definite in detto regolamento.

    (8)

    In considerazione della data di inizio della campagna di pesca del 2011/12 e ai fini della dichiarazione annuale delle catture, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente e si applichi a decorrere dal 1o luglio 2011,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia

    1.   Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2011 al 30 giugno 2012 per lo stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 (4), sono stabiliti come segue (in tonnellate di peso vivo):

    Specie

    :

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona CIEM

    :

    VIII

    (ANE/08.)

    Spagna

    26 730

    TAC analitico

    Francia

    2 970

    UE

    29 700

    TAC

    29 700

    2.   La ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e l’uso delle medesime sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 9, 12 e 14 del regolamento (UE) n. 57/2011.

    3.   Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di tale regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. SAWICKI


    (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

    (3)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

    (4)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).


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