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Document 32011R0457

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio, del 10 maggio 2011 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese

    GU L 124 del 13.5.2011, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/457/oj

    13.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 124/2


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 457/2011 DEL CONSIGLIO

    del 10 maggio 2011

    che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Misure provvisorie

    (1)

    Con il regolamento (UE) n. 1035/2010 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le aliquote del dazio provvisorio variano dal 44,9 % al 65,2 %.

    (2)

    Il procedimento è stato aperto a seguito della denuncia presentata il 4 gennaio 2010 dai produttori dell’Unione Borealis Agrolinz Melamine GmbH, DSM Melamine B.V. e Zakłady Azotowe Puławy («denunzianti») che rappresentano una quota considerevole — in questo caso superiore al 50 % — della produzione totale di melamina nell’Unione.

    (3)

    L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze rilevanti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del PI («periodo considerato»).

    2.   Procedura successiva

    (4)

    Dopo che sono stati resi noti i fatti e le considerazioni principali in base a cui è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («comunicazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte sulle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

    (5)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a conclusioni definitive. A questo scopo è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della sottoindicata società utilizzatrice per valutare gli eventuali effetti dell’istituzione di misure antidumping definitive:

    Coveright Surfaces Spain, Martorelles (Barcelona), Spagna

    (6)

    Successivamente, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («comunicazione delle conclusioni definitive»). Tutte le parti hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare, entro il termine stabilito, le loro osservazioni sulle conclusioni definitive.

    (7)

    Le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

    3.   Parti interessate dal procedimento

    (8)

    In assenza di osservazioni delle parti interessate dal procedimento, si confermano i considerando da 4 a 10 del regolamento provvisorio.

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1.   Prodotto in esame

    (9)

    Si ricorda che nel considerando 12 del regolamento provvisorio il prodotto in esame è definito melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00 e originaria della RPC.

    (10)

    La melamina è una polvere cristallina bianca ottenuta dall’urea. È principalmente utilizzata per laminati, polveri da stampaggio, pannelli a base di legno e resine per rivestimenti.

    2.   Prodotto simile

    (11)

    Un produttore esportatore ha ribadito l’argomento riferito al considerando 65 del regolamento provvisorio, ossia che la melamina prodotta nella RPC ed esportata è in generale di qualità leggermente inferiore rispetto a quella prodotta dall’industria dell’Unione e non può essere utilizzata per certe applicazioni sulle superfici. L’argomento della differenza di qualità è stato anche avanzato da vari utilizzatori dell’Unione.

    (12)

    L’inchiesta ha evidenziato che, sebbene la melamina possa variare leggermente nel colore, non è venduta in base a standard qualitativi diversi sul mercato interno o sui mercati di esportazione. Non è stata fornita nessuna prova del fatto che eventuali lievi variazioni della melamina comportino una diversità delle caratteristiche fisiche e chimiche e degli usi finali. La questione non è stata sollevata da altri produttori esportatori. Inoltre, l’inchiesta ha anche rivelato che il produttore esportatore in questione utilizzava un processo di produzione simile a quello dell’industria dell’Unione.

    (13)

    Per le ragioni suesposte, l’obiezione è respinta e si conferma che la melamina prodotta e venduta dall’industria dell’Unione nell’Unione, la melamina prodotta e venduta nel mercato interno della RPC e la melamina importata nell’Unione dalla RPC, come pure quella prodotta e venduta in Indonesia, paese di riferimento, sono da considerarsi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (14)

    In assenza di altre osservazioni relative al prodotto simile, si confermano i considerando da 12 a 15 del regolamento provvisorio.

    C.   DUMPING

    1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

    (15)

    Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») è stato inizialmente rifiutato a tutti i produttori esportatori che lo hanno chiesto, perché i costi del principale fattore di produzione non riflettevano in modo sostanziale i valori di mercato, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Come indicato nei considerando da 20 a 24 del regolamento provvisorio, l’inchiesta per il TEM ha permesso di accertare che ciò era dovuto all’interferenza dello Stato nei mercati del gas naturale e dell’urea della RPC. Oltre a questa situazione generale, il rifiuto del TEM è stato dovuto anche a ragioni riguardanti in modo specifico le società, indicate ai punti da 25 a 28 del regolamento provvisorio.

    (16)

    Un produttore esportatore ha sostenuto che il prezzo dell’urea nella RPC corrispondeva al prezzo in altre parti del mondo, come l’Indonesia e il Medio Oriente e che quindi non era corretto concludere che i costi dei principali fattori produttivi erano stati distorti.

    (17)

    La conclusione iniziale secondo cui il mercato dell’urea della RPC è stato oggetto di significative interferenze statali, enunciata ai punti 23 e 24 del regolamento provvisorio, non è però stata messa in discussione. Questo elemento è già sufficiente per concludere che il criterio 1 di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base non è soddisfatto. Questa conclusione non è inficiata dal fatto che in un dato momento i prezzi dell’urea nella RPC e in alcune altre parti del mondo possano essere stati all’incirca dello stesso livello.

    (18)

    Un gruppo di esportatori ha contestato come ragione del rifiuto del TEM e del trattamento individuale («TI») il fatto che la Commissione non abbia ricevuto i moduli di richiesta per tutte le società collegate. Nelle sue osservazioni sulle conclusioni questo gruppo ha offerto piena collaborazione, ma non ha negato il fatto che una delle società collegate non ha fornito un modulo di richiesta del TEM contemporaneamente al resto del gruppo. L’obiezione è stata quindi respinta.

    (19)

    In assenza di altre osservazioni relative al TEM, si confermano i considerando da 16 a 32 del regolamento provvisorio.

    2.   Trattamento individuale

    (20)

    È stato stabilito provvisoriamente che tre dei cinque produttori esportatori, società o gruppi, soddisfano tutte le condizioni per il TI.

    (21)

    L’industria dell’Unione ha contestato la decisione di concedere il TI a tre gruppi di società, sostenendo che uno dei produttori esportatori era di proprietà dello Stato cinese e un altro produttore esportatore aveva diversi legami a livello di gestione con società controllate dallo Stato. Inoltre, il grado d’interferenza dello Stato sarebbe tale da consentire un’elusione delle misure per quanto riguarda tutti e tre i produttori esportatori.

    (22)

    L’inchiesta ha dimostrato che nessuno dei produttori esportatori cui è stato inizialmente concesso il TI è di proprietà dello Stato. Inoltre, l’affermazione secondo cui la dirigenza di un produttore esportatore avrebbe legami con società controllate dallo Stato non è stata dimostrata. Per quanto riguarda il possibile rischio di elusione, va rilevato che l’indagine ha dimostrato che i prezzi all’esportazione, i quantitativi, le condizioni di vendita erano liberamente negoziati e determinati e che i produttori esportatori non erano né di proprietà dello Stato, né in altro modo soggetti a un’influenza dominante dello Stato a livello di gestione. Si può quindi concludere che l’interferenza dello Stato non è tale da permettere l’elusione delle misure.

    (23)

    In considerazione di quanto sopra, gli argomenti avanzati dall’industria dell’Unione sono respinti. La conclusione iniziale, secondo cui tre dei cinque produttori esportatori soddisfano tutte le condizioni per il TI, è quindi confermata.

    3.   Valore normale

    a)   Scelta del paese di riferimento

    (24)

    L’Indonesia è stata scelta come paese di riferimento. I dati forniti nella sua risposta al questionario dal produttore indonesiano che ha collaborato sono stati verificati in loco ed è stato accertato che si trattava di informazioni attendibili su cui ci si poteva basare per calcolare il valore normale.

    (25)

    Un produttore esportatore ha contestato la scelta dell’Indonesia come paese di riferimento adducendo come motivo il fatto che le parti interessate non avevano avuto la possibilità di esprimersi su questa scelta. Tuttavia, dal maggio 2010 nel fascicolo consultabile era contenuta una nota che spiegava perché l’Indonesia era stata scelta come paese di riferimento. Poiché dunque le parti hanno avuto ampia possibilità di pronunciarsi su tale scelta, i loro diritti procedurali sono stati pienamente rispettati. Non sono state ricevute altre osservazioni sulla scelta del paese di riferimento.

    (26)

    Si conferma pertanto che la scelta dell’Indonesia come paese di riferimento è appropriata e ragionevole, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

    b)   Determinazione del valore normale

    (27)

    Si ricorda che il valore normale è stato costruito utilizzando il costo di fabbricazione del produttore indonesiano maggiorato di un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per il profitto sul mercato interno.

    (28)

    Un produttore esportatore ha contestato il livello del valore normale costruito, in particolare le SGAV e il profitto, che sono stati basati su quelli dell’industria dell’Unione. Questo metodo è però conforme all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base ed è considerato appropriato. Non erano disponibili altri dati che potessero essere utilizzati come base per il calcolo delle SGAV e del profitto in quanto non vi erano altri esportatori o produttori oggetto di inchiesta nel paese di riferimento e il produttore oggetto dell’inchiesta non ha venduto altre categorie di prodotti nel PI.

    (29)

    Questo argomento è perciò respinto. Si confermano i considerando da 35 a 45 del regolamento provvisorio relativi alla determinazione del valore normale.

    c)   Prezzi all’esportazione per i produttori esportatori cui è stato concesso il TI

    (30)

    In assenza di osservazioni circa la determinazione del prezzo all’esportazione, si conferma il considerando 46 del regolamento provvisorio.

    d)   Confronto

    (31)

    Un produttore esportatore ha contestato il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione per quanto riguarda la questione dell’IVA. Tuttavia, poiché il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati allo stesso livello di imposizione indiretta, ossia IVA inclusa, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera c), del regolamento di base, non è necessario alcun cambiamento di questo metodo. Si confermano quindi i considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio.

    4.   Margini di dumping

    a)   Per i produttori esportatori che hanno collaborato ai quali è stato concesso il TI

    (32)

    In assenza di osservazioni circa i margini di dumping, si conferma il considerando 49 del regolamento provvisorio.

    (33)

    In base a quanto precede, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping definitivo

    Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd

    44,9 %

    Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd

    47,6 %

    Henan Junhua Development Company Ltd

    49,0 %

    b)   Per tutti gli altri produttori esportatori

    (34)

    In assenza di osservazioni circa i margini di dumping, si confermano i considerando 51 e 52 del regolamento provvisorio.

    In base a quanto precede, il margine di dumping per l’intero paese è definitivamente stabilito al 65,6 % del prezzo CIF frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, e si conferma il considerando 53 del regolamento provvisorio.

    D.   PREGIUDIZIO

    1.   Pregiudizio

    1.1.    Produzione dell’Unione e industria dell’Unione

    (35)

    In assenza di osservazioni relative alla produzione e all’industria dell’Unione, si confermano i considerando da 54 a 56 del regolamento provvisorio.

    1.2.    Consumo dell’Unione

    (36)

    Alcune parti hanno sostenuto che i dati Eurostat relativi alle importazioni di melamina dalla RPC non sono attendibili in termini di quantità. Una verifica dei dati Eurostat ha portato a lievi modifiche delle cifre relative alle importazioni e di conseguenza al consumo nell’Unione, come illustrato nelle tabelle seguenti. Queste modifiche non sono tali da invalidare l’analisi del consumo dell’Unione esposta ai considerando da 57 a 59 del regolamento provvisorio, che può quindi essere confermata.

    Tabella 1

     

    2006

    2007

    2008

    PI

    Volume (t)

    368 873

    392 691

    326 409

    267 226

    Indice

    100

    106

    88

    72

    Fonte: dati Eurostat aggiornati e risposte al questionario

    1.3.    Importazioni nell’Unione europea dal paese interessato

    1.3.1.   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

    Tabella 2

    Importazioni dalla RPC

    2006

    2007

    2008

    PI

    Volume (t)

    26 962

    46 874

    37 366

    18 482

    Indice

    100

    174

    139

    69

    Fonte: dati Eurostat aggiornati

    (37)

    Le modifiche di cui sopra dei volumi delle importazioni dei paesi interessati non sono tali da invalidare le conclusioni dei considerando 61 e 62 del regolamento provvisorio, che possono quindi essere confermate.

    (38)

    Vari utilizzatori hanno sostenuto di non aver importato melamina dalla RPC nel 2009 e nel 2010 perché i prezzi cinesi erano troppo alti rispetto ai prezzi prevalenti in Europa e hanno quindi messo in dubbio l’undercutting da parte degli esportatori cinesi riscontrato durante il PI.

    (39)

    Come indicato nei considerando 63 e 64 del regolamento provvisorio, la collaborazione degli esportatori cinesi è stata bassa. Le informazioni verificate in loco con le imprese cinesi che hanno collaborato sono state quindi utilizzate per stabilire l’undercutting. Come indicato nei considerando 66 e 67 del regolamento provvisorio, durante il PI le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato sono state inferiori del 10,3 % ai prezzi dell’industria dell’Unione. Poiché non sono stati forniti nuovi elementi rispetto a quelli disponibili al momento dell’istituzione delle misure provvisorie, l’argomento è respinto.

    1.3.2.   Undercutting dei prezzi

    (40)

    Alcuni utilizzatori hanno sostenuto che occorre tener conto del lavoro supplementare connesso col trattamento della melamina importata dalla RPC e che il prezzo di acquisto della melamina cinese non comprende questo tipo di costo.

    (41)

    Dall’esame di questo argomento è risultato che non vi è alcuna base affidabile per stabilire in quali condizioni è stata importata la melamina della RPC e l’eventuale ammontare dei costi che si aggiungono al prezzo di acquisto. Inoltre, le parti di cui sopra non hanno fornito prove; l’argomento è stato quindi respinto.

    (42)

    Come al momento dell’istituzione delle misure provvisorie, alcune parti hanno sostenuto che il calcolo dell’undercutting dovrebbe basarsi sui dati Eurostat e non sui dati verificati del solo 30 % delle società cinesi che hanno collaborato.

    (43)

    Come indicato al considerando 66 del regolamento provvisorio, per il calcolo dell’undercutting sono stati utilizzati i dati degli esportatori che hanno collaborato. Questi dati sono stati verificati e sono stati quindi considerati più attendibili dei dati di fonte Eurostat. Questo argomento è stato perciò respinto.

    (44)

    In assenza di altre osservazioni relative all’undercutting, si conferma la metodologia applicata per stabilire l’undercutting, descritta ai considerando 66 e 67 del regolamento provvisorio.

    1.4.    Situazione economica dell’industria dell’Unione

    (45)

    In assenza di osservazioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione, si confermano i considerando da 68 a 82 del regolamento provvisorio.

    1.5.    Conclusioni relative al pregiudizio

    (46)

    In assenza di osservazioni circa le conclusioni relative al pregiudizio, si confermano i considerando da 83 a 86 del regolamento provvisorio.

    2.   Nesso di causalità

    2.1.    Osservazione preliminare

    (47)

    Come indicato al considerando 87 del regolamento provvisorio, è stato esaminato se le importazioni in dumping del prodotto in esame originarie della RPC abbiano causato all’industria dell’Unione un pregiudizio da considerarsi grave. Sono stati esaminati anche fattori noti diversi dalle importazioni in dumping, che avrebbero potuto causare un pregiudizio all’industria dell’Unione nello stesso periodo, per evitare che il pregiudizio eventualmente causato da tali altri fattori fosse attribuito alle importazioni in dumping.

    2.2.    Effetto delle importazioni oggetto di dumping

    (48)

    Sulla base dei dati riveduti sulle importazioni riportati nella tabella 2, le osservazioni formulate nei considerando da 88 a 95 del regolamento provvisorio restano valide. Complessivamente, le importazioni dalla RPC sono notevolmente diminuite (– 31 %) nel periodo considerato, in seguito alla diminuzione del consumo dell’Unione (– 28 %). Per quanto riguarda i prezzi, il prezzo all’esportazione verificato presso le sedi dei produttori cinesi che hanno collaborato è risultato inferiore al prezzo medio all’importazione dei dati Eurostat. Gli esportatori cinesi che hanno collaborato e sono stati sottoposti a verifica, che rappresentano circa il 30 % del totale delle importazioni dalla RPC, sono risultati praticare durante il PI prezzi inferiori del 10,3 % ai prezzi dell’industria dell’Unione.

    (49)

    Dall’inchiesta è emerso che in alcuni mesi del PI gli esportatori cinesi vendevano le loro eccedenze di melamina sul mercato dell’Unione quando i prezzi erano vantaggiosi e le ritiravano quando i prezzi cominciavano a diminuire. Questa politica di prezzi mirati ha continuato ad avere effetti negativi sul mercato dell’Unione durante l’intero PI, dato che i prezzi possono essere fissati per un periodo che va da tre a sei mesi. È quindi confermato che la presenza di importazioni in dumping a basso prezzo sul mercato dell’Unione ha contribuito ad aggravare la tendenza negativa dei prezzi di vendita sul mercato nel medio periodo, dopo che le importazioni sono cessate. Il basso livello dei prezzi di vendita ha contribuito alle forti perdite subite dall’industria dell’Unione ed è stato identificato come un fattore decisivo del grave pregiudizio riscontrato.

    (50)

    In base a quanto precede, è possibile stabilire il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

    2.3.    Effetto di altri fattori

    (51)

    Su questo punto, le parti interessate hanno sostanzialmente ribadito la maggior parte delle osservazioni fatte durante la fase provvisoria. Per quanto riguarda l’effetto delle importazioni in dumping, alcune parti hanno nuovamente sostenuto che i dati Eurostat dovrebbero prevalere sui dati verificati presso i produttori esportatori che hanno collaborato. Se così fosse, le verifiche in loco non avrebbero alcun valore; l’argomento non ha quindi potuto essere accettato. Non è stata dimostrata in alcun modo l’inattendibilità dei dati utilizzati in questa inchiesta. Tale argomento è quindi respinto.

    (52)

    Alcune parti hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non è causato dalle importazioni dalla RPC, ma dalla crisi economica generale. Le parti interessate non hanno però fornito prove da cui risulti che i dati utilizzati in questa inchiesta sono inattendibili. Inoltre, le importazioni in dumping hanno amplificato l’effetto della crisi economica e di conseguenza ulteriormente aggravato la situazione dell’industria dell’Unione. Tale a argomento è quindi respinto.

    (53)

    Le osservazioni ricevute e gli elementi addotti per quanto riguarda altri fattori non sono stati tali da modificare la conclusione esposta ai considerando da 108 a 110 del regolamento provvisorio, secondo cui nessuno di questi fattori è suscettibile di rompere il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La conclusione provvisoria che le importazioni in dumping hanno causato un grave pregiudizio all’industria dell’Unione è pertanto confermata.

    3.   Interesse dell’unione

    3.1.    Interesse dell’industria dell’Unione

    (54)

    Si ricorda che l’industria dell’Unione è composta da tre produttori situati in diversi Stati membri, con oltre 600 occupati diretti in attività connesse alla melamina.

    (55)

    Alcuni utenti hanno sostenuto che i dati dei denunzianti relativi all’occupazione sono stati sovrastimati. Non è stata fornita nessuna prova del fatto che i dati verificati utilizzati in questa indagine siano inattendibili e quindi l’argomento è respinto.

    (56)

    Un utilizzatore ha sostenuto che l’industria dell’Unione ha chiuso siti di produzione per problemi tecnici e non a causa delle presunte importazioni in dumping.

    (57)

    Alcuni impianti dell’industria dell’Unione hanno effettivamente incontrato difficoltà tecniche, ma questo è accaduto soprattutto dopo il PI. In seguito all’adozione delle misure provvisorie, l’industria dell’Unione ha comunicato che le fabbriche che avevano sospeso la produzione a causa delle importazioni in dumping sono state recentemente riaperte. Ciò dimostra che le misure provvisorie hanno già avuto un effetto positivo sull’industria dell’Unione.

    (58)

    L’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni originarie della RPC dovrebbe avere un ulteriore effetto positivo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione e permetterle di recuperare almeno in parte la redditività perduta.

    (59)

    In assenza di altre osservazioni sull’interesse dell’industria dell’Unione, si confermano i considerando da 112 a 115 del regolamento provvisorio.

    3.2.    Interesse degli importatori

    (60)

    In assenza di osservazioni sull’interesse degli importatori, si è concluso che l’istituzione di misure definitive sulle importazioni di melamina originaria della RPC non sarebbe contraria all’interesse degli importatori.

    3.3.    Interesse degli utilizzatori

    (61)

    Nella fase provvisoria la collaborazione degli utilizzatori è stata relativamente scarsa. Sui 44 questionari inviati, sono state ricevute solo sette risposte che possono essere considerate significative. Le importazioni degli utilizzatori che hanno collaborato rappresentavano il 10 % circa del consumo dell’Unione. Si è concluso in quella fase che le misure proposte avrebbero avuto effetti relativamente limitati.

    (62)

    Dopo l’istituzione delle misure provvisorie è stata effettuata una visita di verifica presso il principale utilizzatore dell’Unione che ha collaborato. L’inchiesta ha evidenziato che la quota della melamina nei suoi costi di produzione è compresa tra l’8 % e il 15 %, a seconda dell’attività. L’eventuale effetto delle misure può quindi essere relativamente significativo in funzione della quota della melamina nei costi e del livello di redditività, che era relativamente basso.

    (63)

    Alcuni utilizzatori hanno affermato che dopo l’istituzione delle misure provvisorie si è verificata una carenza di melamina nel mercato dell’Unione e che questo ha determinato consistenti e continui aumenti di prezzo. Mentre durante il PI il prezzo di vendita della melamina era di circa 900 EUR a tonnellata, dopo il PI i prezzi variano tra 1 200 e 1 500 EUR a tonnellata.

    (64)

    La visita di verifica effettuata presso la sede dell’utilizzatore che ha collaborato ha confermato che le misure provvisorie hanno avuto un impatto sulle sue attività, che si è aggiunto all’aumento dei prezzi che l’industria Unione ha applicato alla sua melamina. L’industria dell’Unione detiene infatti una quota dell’85 % circa del mercato dell’Unione e quindi pressoché tutti gli utilizzatori si riforniscono di melamina principalmente da produttori dell’Unione.

    (65)

    Le informazioni raccolte durante l’inchiesta indicano inoltre che è probabile che i prezzi aumentino ancora nel periodo successivo al PI. Sembra quindi giustificato, nell’interesse dell’Unione, modificare la forma delle misure provvisorie per limitare ulteriori aumenti del prezzo della melamina, che avrebbero gravi ripercussioni sull’attività degli utilizzatori.

    (66)

    Alcuni utilizzatori sostengono che nel 2010 si è verificata sul mercato una penuria di melamina, che i produttori dell’UE non sono stati in grado di soddisfare la domanda sul mercato dell’Unione e che l’istituzione di misure provvisorie ha aggravato tale penuria.

    (67)

    L’analisi dei dati disponibili ha dimostrato che per un certo periodo l’offerta di melamina è stata in effetti insufficiente, ma non a causa dei dazi provvisori, bensì dell’evoluzione mondiale del mercato.

    (68)

    Alcuni utilizzatori sostengono che i produttori dell’UE non sono stati in grado di fornire i quantitativi di melamina necessari per mantenere la loro produzione.

    (69)

    L’analisi dei dati disponibili ha dimostrato che la penuria si è verificata soltanto sul «mercato spot», ma i quantitativi contrattuali concordati sono stati forniti.

    (70)

    Inoltre, i produttori dell’UE e di paesi terzi hanno sviluppato una capacità di produzione addizionale, assicurando un approvvigionamento stabile di melamina per gli utilizzatori dell’Unione.

    (71)

    Un utilizzatore ha sostenuto di avere interrotto la costruzione di un nuovo impianto di produzione essendosi reso conto che non sarebbe più stato competitivo sui principali mercati di esportazione con dazi al livello di quelli provvisori.

    (72)

    Alcuni utilizzatori hanno sostenuto che se le misure provvisorie fossero confermate, i prodotti a valle dell’Unione non sarebbero più in grado di competere con le importazioni dalla RPC degli stessi prodotti a valle. Quindi, questi utilizzatori o chiuderanno o trasferiranno i loro impianti di produzione al di fuori dell’Unione.

    (73)

    Un’associazione di utilizzatori ha sostenuto che solo il settore dei pannelli a base di legno genera migliaia di posti di lavoro, un numero molto maggiore paragonato ai produttori di melamina dell’UE. L’istituzione di misure definitive non sarebbe quindi nell’interesse dell’Unione.

    (74)

    Non avendo le parti di cui sopra fornito prove convincenti a sostegno delle loro affermazioni, si confermano i considerando da 116 a 121 del regolamento provvisorio.

    3.4.    Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

    (75)

    In base a quanto precede, si è concluso che non esistono validi motivi per non istituire dazi antidumping definitivi sulle importazioni di melamina originaria della RPC.

    (76)

    In base a quanto precede, appare però nell’interesse dell’Unione modificare la forma delle misure proposte, per limitare eventuali gravi conseguenze per l’attività complessiva degli utilizzatori, fortemente dipendente dall’offerta di melamina.

    4.   Misure antidumping definitive

    4.1.    Livello di eliminazione del pregiudizio

    (77)

    In assenza di osservazioni motivate che possano modificare la conclusione relativa al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano i considerando da 123 a 127 del regolamento provvisorio.

    4.2.    Misure definitive

    (78)

    Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno cambiare la forma delle misure, istituendo misure definitive consistenti in un prezzo minimo all’importazione per gli esportatori che hanno collaborato ai quali è riconosciuto il TI e un dazio fisso di 415,00 EUR/t di peso netto del prodotto per tutti gli altri. Le importazioni dagli esportatori che hanno collaborato cui è concesso il TI sarebbero soggette a un prezzo minimo all’importazione di 1 153 EUR/t di peso netto del prodotto.

    (79)

    Tale prezzo minimo all’esportazione è basato sul valore normale stabilito nel paese di riferimento, aumentato a un livello di prezzo CIF frontiera dell’Unione utilizzando i dati sulle esportazioni degli esportatori cinesi che hanno collaborato e quindi espresso in EUR/t di peso netto del prodotto.

    (80)

    Se le importazioni sono effettuate a un prezzo CIF frontiera dell’Unione pari o superiore al prezzo minimo all’importazione stabilito nessun dazio sarà applicato. Se le importazioni sono effettuate a un prezzo inferiore, dovrà essere corrisposta la differenza tra il prezzo effettivo e il prezzo minimo all’importazione stabilito.

    (81)

    Gli esportatori che non hanno collaborato e gli esportatori cui non è stato concesso il TI saranno soggetti al dazio residuo di 415,00 EUR/t di peso netto del prodotto (basato sulla differenza tra il prezzo non pregiudizievole indicato nel considerando 126 del regolamento provvisorio e la transazione più pregiudizievole di un esportatore che ha collaborato durante il PI) indipendentemente dal prezzo di importazione.

    (82)

    Tale forma di misure permetterebbe ai produttori dell’UE di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole e dovrebbe evitare aumenti di prezzo ingiustificati che potrebbero avere un significativo impatto negativo sull’attività degli utilizzatori.

    (83)

    Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni dopo la comunicazione di queste informazioni. L’industria dell’Unione ha successivamente contestato quanto asserito dagli utilizzatori circa la penuria del prodotto in esame e l’evoluzione dei prezzi dopo il PI sul mercato dell’Unione. Per quanto riguarda la penuria, l’industria dell’Unione ha sostenuto che la sua attività ha carattere ciclico e che esistono altre fonti di approvvigionamento, come Trinidad e il Qatar. Quanto alla tendenza dei prezzi, ha sostenuto che l’aumento ha avuto inizio ben prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Non si può però negare che i prezzi hanno continuato ad aumentare dopo che sono state istituite le misure provvisorie e che le importazioni da altre fonti sono irrilevanti. Le osservazioni comunicate dalle altre parti sono state debitamente esaminate ma non hanno indotto a modificare le conclusioni.

    (84)

    Le aliquote dei dazi antidumping applicate a titolo individuale specificate nel presente regolamento sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società in questione e, pertanto, dai soggetti giuridici specifici menzionati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale e indirizzo non sono espressamente menzionati nell’articolo 1, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    (85)

    Le eventuali richieste di applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping (per esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inviate alla Commissione (3) al più presto e con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l’esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. Se del caso, il presente regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l’elenco delle società che beneficiano delle aliquote dei dazi antidumping applicate a titolo individuale.

    (86)

    Per scongiurare i rischi di elusione, si ritiene che in questo caso siano necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Le misure speciali consistono nella presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle indicazioni åfiguranti nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura saranno soggette al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

    (87)

    Qualora il volume delle esportazioni di una delle società che fruiscono del prezzo minimo all’importazione dovesse aumentare sensibilmente dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione delle misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In queste circostanze e purché se ne presentino le condizioni, potrà essere aperta un’inchiesta antielusione che potrà valutare, tra l’altro, la necessità di sopprimere il prezzo minimo all’importazione e, di conseguenza, istituire un dazio.

    (88)

    Se le condizioni del mercato muteranno in modo significativo dopo l’istituzione delle misure definitive, la Commissione potrà, di propria iniziativa, riesaminare la forma delle misure per valutare se le misure permettono di ottenere i risultati voluti per quanto riguarda l’eliminazione del pregiudizio e se sia giustificato un cambiamento della forma delle misure.

    4.3.    Riscossione definitiva dei dazi provvisori antidumping

    (89)

    In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi a concorrenza dei dazi istituiti in via definitiva. Se i dazi definitivi sono inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Se i dazi definitivi sono più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00, originaria della Repubblica popolare cinese.

    2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate è la seguente:

    Società

    Prezzo minimo all’importazione

    (EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)

    Dazio

    (EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)

    Codice addizionale TARIC

    Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd

    1 153

    A986

    Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd

    1 153

    A987

    Henan Junhua Development Company, Ltd

    1 153

    A988

    Tutte le altre società

    415,00

    A999

    Per i produttori menzionati singolarmente, l’importo del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, in tutti i casi nei quali quest’ultimo prezzo è inferiore al prezzo minimo all’importazione. Per questi produttori manzionati singolarmente non è riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all’importazione.

    L’applicazione del prezzo minimo all’importazione per le società menzionate nel presente paragrafo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle indicazioni figuranti nell’allegato del presente regolamento. Se tale fattura non è presentata, è applicato il dazio previsto per tutte le altre società.

    3.   Per i produttori menzionati singolarmente e qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), il prezzo minimo all’importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio pagabile corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione ridotto, prima dello sdoganamento.

    Per tutte le altre società, qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.

    4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in applicazione del regolamento (UE) n. 1035/2010 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Se i dazi definitivi sono più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    MARTONYI J.


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 298 del 16.11.2010, pag. 10.

    (3)  Commissione europea, direzione generale Commercio, direzione H, NERV-105, 1049 Bruxelles, Belgio.

    (4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


    ALLEGATO

    Nella fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 2, deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile della società che ha emesso la fattura stessa. La dichiarazione è redatta secondo il seguente modello:

    1)

    nome e funzione del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale;

    2)

    il seguente testo:

    «Il sottoscritto dichiara che il quantitativo di melamina esportato nell’Unione europea cui si riferisce la presente fattura è stato fabbricato da [nome e sede sociale della società] [codice aggiuntivo TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

    Data e firma.».


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