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Document 32011R0270

    Regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011 , concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

    GU L 76 del 22.3.2011, p. 4–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2021; abrogato da 32021R0445

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/270/oj

    22.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 76/4


    REGOLAMENTO (UE) N. 270/2011 DEL CONSIGLIO

    del 21 marzo 2011

    concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

    vista la decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (1),

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2011/172/PESC dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi dello Stato egiziano, nonché di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati, i quali, conseguentemente, impediscono alla popolazione egiziana di beneficiare dello sviluppo sostenibile della loro economia e società e compromettono lo sviluppo della democrazia nel paese. Tali persone fisiche o giuridiche, entità e organismi sono elencati nell’allegato della decisione 2011/172/PESC.

    (2)

    Le misure in questione rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione.

    (3)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.

    (4)

    La facoltà di modificare l’elenco figurante nell’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della gravità della situazione in Egitto sotto il profilo politico e della sicurezza e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell’allegato della decisione 2011/172/PESC.

    (5)

    La procedura di modifica dell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi interessati i motivi dell’inserimento nell’elenco affinché abbiano l’opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione relativa all’allegato I alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l’entità o l’organismo interessati.

    (6)

    Ai fini dell’applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3).

    (7)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)

    «fondi», tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, in particolare, ma non in via esaustiva:

    i)

    i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

    ii)

    i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

    iii)

    i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

    iv)

    gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

    v)

    il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

    vi)

    le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

    vii)

    i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

    b)

    «congelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

    c)

    «risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

    d)

    «congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche;

    e)

    «territorio dell’Unione», i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

    Articolo 2

    1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone che sono state identificate, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172/PESC quali responsabili dell’appropriazione indebita di fondi dello Stato egiziano, nonché dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi ad essi associati elencati nell’allegato I.

    2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, alle, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I.

    3.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 3

    1.   L’allegato I indica i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi interessati.

    2.   L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

    Articolo 4

    1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

    a)

    necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche di cui all’allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale custodia o gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati, oppure

    d)

    necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un’autorizzazione specifica.

    2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

    Articolo 5

    1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’elenco dell’allegato I o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

    b)

    i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

    c)

    il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I; e

    d)

    il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

    2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

    Articolo 6

    1.   L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

    b)

    pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’elenco dell’allegato I,

    a condizione che anche tali interessi, altri profitti e pagamenti saranno congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1.

    2.   L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi dell’Unione accreditino i conti congelati quando ricevono fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’elenco, purché ogni versamento sia anch’esso congelato. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

    Articolo 7

    In deroga all’articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento nell’elenco dell’allegato I di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    l’autorità competente in questione abbia stabilito che:

    i)

    i fondi o le risorse economiche siano utilizzati per un pagamento da una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato I; e

    ii)

    il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2;

    b)

    lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.

    Articolo 8

    1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

    2.   Il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

    Articolo 9

    1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

    a)

    a fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell’allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri; e

    b)

    a collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

    2.   Qualsiasi informazione fornita o ricevuta conformemente al presente articolo è utilizzata unicamente per gli scopi per i quali è stata fornita o ricevuta.

    Articolo 10

    La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

    Articolo 11

    La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

    Articolo 12

    1.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l’allegato I.

    2.   Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.

    3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona, l’entità o l’organismo interessati.

    4.   L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi a partire dal 21 marzo 2011.

    Articolo 13

    1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.   Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni loro successiva modifica.

    Articolo 14

    Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.

    Articolo 15

    Il presente regolamento si applica:

    a)

    nel territorio dell’Unione;

    b)

    a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c)

    a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

    d)

    a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

    e)

    a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.

    Articolo 16

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addí 21 marzo 2011.

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. ASHTON


    (1)  Cfr. pag. 63 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


    ALLEGATO I

    Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1

     

    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    Informazioni sull'identità

    Motivi

    1.

    Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

    Ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

    Data di nascita: 04.05.1928

    Maschio

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    2.

    Suzanne Saleh Thabet

    Moglie di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

    Data di nascita: 28.02.1941

    Femmina

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    3.

    Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

    Figlio di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

    Data di nascita: 26.11.1960

    Maschio

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    4.

    Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

    Moglie di Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, figlio dell'ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

    Data di nascita: 05.10.1971

    Femmina

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    5.

    Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

    Figlio di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

    Data di nascita: 28.12.1963

    Maschio

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    6.

    Khadiga Mahmoud El Gammal

    Moglie di Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, figlio dell'ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

    Data di nascita: 13.10.1982

    Femmina

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    7.

    Ahmed Abdelaziz Ezz

    Ex deputato

    Data di nascita: 12.01.1959

    Maschio

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    8.

    Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed

    Moglie di Ahmed Abdelaziz Ezz

    Data di nascita: 31.01.1963

    Femmina

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    9.

    Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

    Moglie di Ahmed Abdelaziz Ezz

    Data di nascita: 25.05.1959

    Femmina

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    10.

    Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

    Moglie di Ahmed Abdelaziz Ezz

    Data di nascita: 09.10.1969

    Femmina

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    11.

    Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

    Ex ministro dell'edilizia abitativa, dei servizi pubblici e dello sviluppo urbano

    Data di nascita: 16.05.1945

    Maschio

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    12.

    Naglaa Abdallah El Gazaerly

    Moglie di Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

    Data di nascita: 03.06.1956

    Femmina

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    13.

    Rachid Mohamed Rachid Hussein

    Ex ministro del commercio e dell'industria

    Data di nascita: 09.02.1955

    Maschio

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    14.

    Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy

    Moglie di Rachid Mohamed Rachid Hussein

    Data di nascita: 05.07.1959

    Femmina

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    15.

    Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

    Ex ministro del turismo

    Data di nascita: 20.02.1959

    Maschio

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    16.

    Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin

    Moglie di Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

    Data di nascita: 08.01.1960

    Femmina

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    17.

    Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

    Figlio di Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

    Data di nascita: 21.09.1990

    Maschio

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    18.

    Habib Ibrahim Habib Eladli

    Ex ministro dell'interno

    Data di nascita: 01.03.1938

    Maschio

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

    19.

    Elham Sayed Salem Sharshar

    Moglie di Habib Ibrahim Eladli

    Data di nascita: 23.01.1963

    Femmina

    Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione


    ALLEGATO II

    Elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 7 e all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e indirizzo per le notifiche alla Commissione

    A.   Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

    BELGIO

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIA

    http://www.mfa.bg/pages/view/5519

    REPUBBLICA CECA

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANIMARCA

    http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

    GRECIA

    http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

    SPAGNA

    http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    ITALIA

    http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_europea/Deroghe.htm

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt

    LUSSEMBURGO

    http://www.mae.lu/sanctions

    UNGHERIA

    http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

    MALTA

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

    PAESI BASSI

    http://www.minbuza.nl/sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    http://www.msz.gov.pl

    PORTOGALLO

    http://www.min-nestrangeiros.pt

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

    SLOVACCHIA

    http://www.foreign.gov.sk

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

    REGNO UNITO

    www.fco.gov.uk/competentauthorities

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