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Document 32011R0138

    Regolamento (UE) n. 138/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 43 del 17.2.2011, p. 9–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/138/oj

    17.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 43/9


    REGOLAMENTO (UE) N. 138/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 16 febbraio 2011

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Apertura

    (1)

    Il 20 maggio 2010 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (RPC o «paese interessato»).

    (2)

    Il procedimento antidumping è stato aperto in seguito a una denuncia presentata in data 6 aprile 2010 da Saint-Gobain Vertex s.r.o., Tolnatex Fonalfeldolgozo es Muszakiszovetgyarto, Valmieras «Stikla Skiedra» AS e Vitrulan Technical Textiles GmbH («i denunzianti»), che rappresentano una parte ragguardevole, in questo caso superiore al 25 %, della produzione totale dell’Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. La denuncia conteneva prove prima facie del dumping praticato per questo prodotto e del grave pregiudizio che ne è derivato, ritenute sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento.

    2.   Parti interessate dal procedimento

    (3)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i denunzianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC, i rappresentanti della RPC e gli importatori e gli utilizzatori noti. La Commissione ha inoltre informato i produttori degli Stati Uniti d'America (USA), di Canada, Croazia, Turchia e Thailandia, in quanto questi paesi sono stati presi in considerazione come possibili paesi di riferimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

    (4)

    In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, di importatori e di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a un campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, come previsto dall'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori noti della RPC, gli importatori e i produttori dell’Unione sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, come specificato nell’avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività relative al prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010. Sono state anche consultate le autorità della RPC.

    (5)

    Per il campionamento sono pervenute sedici risposte da produttori esportatori della RPC rappresentanti l'86 % delle importazioni nel periodo dell'inchiesta, come definito nel considerando seguente. Il livello di cooperazione è stato quindi considerato elevato.

    (6)

    Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione selezionato è composto da due produttori esportatori individuali e da un gruppo di produttori esportatori costituito da quattro società collegate, che rappresentano il 42 % delle importazioni verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta (PI), come definito al considerando 13. Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate e le autorità della RPC sono state consultate sulla selezione del campione e non hanno sollevato obiezioni.

    (7)

    Quanto all'industria dell'Unione, dodici produttori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Su questa base, la Commissione ha selezionato un campione composto dai quattro maggiori produttori dell'Unione in termini di vendite e di produzione, rappresentanti il 70 % del totale delle vendite dell'industria dell'Unione, come definita al considerando 59.

    (8)

    Solo quattro importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste entro il termine indicato nell'avviso di apertura. Pertanto, si è deciso che non era necessario un campionamento per gli importatori indipendenti.

    (9)

    Per consentire ai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione di chiedere, ove lo desiderassero, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato loro i relativi moduli di richiesta. Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno chiesto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il TEM o in subordine il TI, nel caso in cui dall'inchiesta fosse risultato che non soddisfacevano le condizioni necessarie per ottenere il TEM. Inoltre, un produttore esportatore costituito da un gruppo di società collegate, che non è stato incluso nel campione, ha chiesto un esame individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (10)

    La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori del campione, oltre che al produttore esportatore non incluso nel campione che aveva chiesto un esame individuale, ai quattro produttori dell'Unione del campione, ai quattro importatori indipendenti che hanno collaborato e a tutti gli utilizzatori noti dell'Unione. Questionari sono stati inviati anche ai produttori degli Stati Uniti, paese di riferimento proposto, come indicato nell'avviso di apertura, e ai produttori di altri possibili paesi di riferimento. Hanno risposto al questionario i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione e il produttore che ha collaborato che ha chiesto un esame individuale, un produttore degli Stati Uniti e un produttore del Canada, considerato paese di riferimento come indicato al considerando 43, tutti i produttori dell'Unione compresi nel campione e quattro importatori indipendenti. Nessun utilizzatore ha comunicato informazioni alla Commissione o si è manifestato nel corso dell'inchiesta.

    (11)

    La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l'analisi del TEM/TI e della determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio risultante e dell'interesse dell'Unione e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    a)

    Produttori esportatori della RPC

    Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

    Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd

    Grand Composite Group, costituito da:

    Grand Composite Co. Ltd

    Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd

    Ningbo Grand Industrial Co. Ltd

    b)

    Produttori dell’Unione

    Saint Gobain Vertex s.r.o, Repubblica ceca

    Tolnatex Fonalfeldolgozo es Muszakiszovetgyarto, Ungheria

    Vitrulan Technical Textiles GmbH, Germania

    Valmieras Stikla Skiedra AS, Lettonia

    c)

    Importatori indipendenti

    Masterplast, Ungheria

    (12)

    Al fine di stabilire un valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese a cui non potesse essere concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, è stata effettuata una visita di verifica, per determinare il valore normale in base ai dati relativi al Canada, utilizzato come paese di riferimento, presso la seguente società:

    d)

    Produttore nel paese di riferimento

    Saint Gobain Technical Fabrics, Midland, Canada

    3.   Periodo dell’inchiesta

    (13)

    L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell'inchiesta» o PI). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1.   Prodotto in esame

    (14)

    Il prodotto in esame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 e ex 7019 90 99.

    (15)

    I tessuti a maglia aperta sono costituiti da filati di fibra di vetro ed esistono in maglie di diverse dimensioni e in diversi pesi a metro quadrato. Sono principalmente utilizzati come materiale di rinforzo nel settore della costruzione (isolamento termico esterno, rinforzo del marmo o del suolo, riparazione di muri).

    (16)

    Dopo l'apertura un produttore esportatore della RPC che produce dischi in fibra di vetro ha chiesto se quel tipo di prodotto fosse incluso nella definizione del prodotto. L'industria dell'Unione è stata consultata e ha espresso il parere che tali dischi possono essere considerati come prodotto a valle e quindi non rientrano necessariamente nella definizione del prodotto. Poiché in questa fase del procedimento le informazioni di cui dispone la Commissione non permettono ancora una conclusione definitiva per quanto riguarda le caratteristiche di base, è stato deciso di considerare provvisoriamente i dischi in fibra di vetro come facenti parte del prodotto in esame, in attesa di raccogliere altre informazioni e osservazioni di parti interessate nel corso dell'inchiesta.

    2.   Prodotto simile

    (17)

    È stato accertato che i tessuti in fibra di vetro a maglia aperta prodotti e venduti sul mercato interno della RPC e sul mercato interno del Canada, paese utilizzato provvisoriamente come paese di riferimento, e quelli prodotti e venduti nell'Unione dai produttori dell'Unione hanno essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    C.   DUMPING

    1.   Metodologia generale

    (18)

    La metodologia generale esposta qui di seguito è stata applicata per stabilire se i produttori esportatori della RPC che hanno collaborato operassero o no in dumping.

    2.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

    (19)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del predetto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento. Per comodità di riferimento tali criteri sono riportati di seguito in forma sintetica:

    1)

    le decisioni commerciali delle imprese devono essere prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi devono riflettere i valori di mercato;

    2)

    le imprese devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e applicabili in ogni caso, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;

    3)

    non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

    4)

    le leggi in materia fallimentare e di proprietà devono garantire certezza del diritto e stabilità;

    5)

    le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.

    (20)

    Nella presente inchiesta, tutti i produttori esportatori costituenti il campione hanno chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento.

    (21)

    Per tutti i produttori esportatori inclusi nel campione sopra menzionati la Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e ha verificato le informazioni contenute nei moduli di richiesta di TEM e tutte le altre informazioni ritenute necessarie presso le sedi delle seguenti società:

    Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

    Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd

    Grand Composite Group, costituito da:

    Grand Composite Co., Ltd

    Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

    Ningbo Grand Industrial Co., Ltd

    La quarta società del gruppo di società collegate incluso nel campione ha sede nelle Isole Vergini britanniche e perciò non è stata presa in considerazione nella valutazione relativa al TEM.

    (22)

    L'inchiesta ha inizialmente accertato che due produttori esportatori della RPC inclusi nel campione soddisfacevano tutti i criteri per la concessione del TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, mentre il terzo produttore esportatore del campione, costituito da un gruppo di società collegate, non soddisfaceva il secondo criterio per quanto riguarda i principi contabili internazionali. In particolare, si è constatato che alcuni costi, ricavi e conti non riflettevano esattamente la reale situazione finanziaria delle società del gruppo. Inoltre, l'incompletezza dei conti non era menzionata nella relazione del revisore.

    (23)

    La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati relativi al TEM ai produttori esportatori interessati della RPC e ai denunzianti. Inoltre è stata data loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentiti in presenza di particolari motivi.

    (24)

    Dopo la comunicazione delle conclusioni relative al TEM sono pervenute osservazioni solo dal gruppo di produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM. Tuttavia, queste osservazioni non sono state tali da modificare le suddette conclusioni, dato che non hanno confutato le carenze riscontrate, ma hanno fornito spiegazioni generali circa il fatto che una sola persona privata controllava l'intero gruppo e che le società del gruppo erano in una fase transitoria del processo di integrazione delle loro attività.

    (25)

    Poco prima delle visite di verifica del dumping, alla Commissione sono pervenute alcune denunce, in un caso col sostegno di una documentazione riguardante i due produttori esportatori della RPC a cui era stato inizialmente proposto di concedere il TEM. Le denunce sono state esaminate durante le visite di verifica del dumping.

    (26)

    Nella denuncia ricevuta era espressamente affermato che il primo produttore esportatore aveva fornito nella sua richiesta di TEM e durante la visita di verifica per il TEM un atto costitutivo falsificato. Alla Commissione è stata fornita copia dell'atto costitutivo presentato come autentico e del corrispondente contratto di joint venture tra gli azionisti della società. Durante la visita di verifica del dumping, il produttore esportatore ha fornito una copia autenticata del proprio atto costitutivo registrato presso l'autorità locale, che è risultato identico al documento non datato fornito dalla società nella sua richiesta di TEM e durante la visita in loco.

    (27)

    Il confronto di questo documento con quello ricevuto dalla Commissione di cui ai considerando 25 e 26 ha rivelato differenze nelle date, nelle parti in causa e in alcune disposizioni riguardanti restrizioni per le assunzioni di manodopera. Altre differenze sono emerse per quanto riguarda le restrizioni delle vendite dal confronto tra il contratto di joint venture presentato con la richiesta di MET della società e quello ricevuto dalla Commissione.

    (28)

    A questo produttore esportatore è stata inviata una lettera con la quale è stato informato che queste informazioni potevano giustificare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e gli è stato chiesto di presentare le sue osservazioni. La risposta del produttore esportatore non ha fornito sulle differenze spiegazioni sufficienti a eliminare i dubbi sull'autenticità dei documenti iniziali e delle informazioni fornite dal produttore esportatore nella sua richiesta di TEM.

    (29)

    Per il secondo produttore esportatore la denuncia ricevuta menzionava espressamente bilanci certificati falsificati. Questa denuncia è stata esaminata in loco e sono state riscontrate discrepanze per i saldi riportati dal bilancio 2006 non sottoposto a revisione al primo rendiconto finanziario sottoposto a revisione del 2007. Inoltre, nei registri della società non sono state iscritte per gli anni 2007 e 2008 uscite per spese di revisione.

    (30)

    Anche a questo produttore esportatore è stata inviata una lettera, con la quale è stato informato delle discordanze riscontrate in loco ed è stato invitato a presentare le sue osservazioni. Il produttore esportatore è stato anche informato del fatto che queste nuove risultanze potevano giustificare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. La risposta del produttore esportatore non ha fornito nuove informazioni che potessero eliminare i dubbi sull'esattezza e la completezza dei dati presentati nel proprio rendiconto finanziario. Al contrario, nella sua replica, il produttore esportatore ha ammesso l'esistenza di due diverse serie di conti con dati diversi per il 2006 e che i conti per il 2007 e il 2008 contenevano errori non segnalati dal revisore.

    (31)

    Sulla base delle nuove risultanze di cui sopra si è ritenuto che il primo produttore esportatore abbia fornito nel corso dell'inchiesta informazioni fuorvianti. Si è di conseguenza deciso di applicare l'articolo 18 del regolamento di base e di rovesciare la proposta originaria di concedere il TEM.

    (32)

    Per il secondo produttore esportatore si è deciso di rifiutare il TEM, in quanto non è risultato soddisfatto il secondo criterio previsto per la valutazione del TEM.

    3.   Trattamento individuale (TI)

    (33)

    Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni di tale articolo viene stabilito, se del caso, un dazio unico per l’intero paese, salvo nei casi in cui le società siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri enunciati all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Per comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:

    nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti,

    i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente,

    la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o deve essere dimostrato che la società è sufficientemente libera dall’ingerenza dello Stato,

    le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato,

    l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

    (34)

    I tre produttori esportatori del campione che hanno chiesto il TEM hanno chiesto anche il TI qualora fosse loro rifiutato il TEM. Sulla base delle risultanze di cui sopra, è stato applicato al primo produttore esportatore l'articolo 18 del regolamento di base e gli è stato quindi rifiutato il TI. Il secondo produttore esportatore è risultato rispondere alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base ed è stato perciò possibile concedergli il TI.

    (35)

    Al terzo produttore esportatore (gruppo di società), che è risultato non soddisfare i criteri per il TEM, si è deciso di concedere il TI perché è stato accertato che la società soddisfa le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (36)

    In base alle informazioni disponibili, è stato stabilito provvisoriamente che i due seguenti produttori esportatori della RPC inclusi nel campione soddisfano tutti i requisiti per il TI di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base:

    Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

    Grand Composite Group, costituito da:

    Grand Composite Co., Ltd

    Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

    Ningbo Grand Industrial Co., Ltd

    4.   Esame individuale

    (37)

    Il gruppo di società collegate non incluso nel campione che ha chiesto un esame individuale ha anche chiesto il TEM o il TI qualora l'inchiesta stabilisse che non erano soddisfatte le condizioni per il TEM, e ha presentato il modulo di richiesta entro il termine stabilito.

    (38)

    Le informazioni fornite nel modulo di richiesta di TEM dalla società che ha chiesto un esame individuale non sono state verificate. L'esame avverrà in un secondo tempo.

    5.   Valore normale

    a)   Scelta del paese di riferimento

    (39)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.

    (40)

    Nell'avviso di apertura la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti come paese di riferimento per la determinazione del valore normale per la RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.

    (41)

    Quattro produttori esportatori che hanno collaborato hanno dichiarato che gli Stati Uniti non sarebbero un paese di riferimento appropriato, perché i filati di fibre di vetro che vi sono utilizzati e che sono la principale materia prima per la produzione del prodotto in esame sono di un tipo diverso da quello utilizzato dai produttori esportatori cinesi, più costoso. Essi hanno inoltre proposto di considerare invece come paesi di riferimento la Turchia e la Thailandia, perché i produttori del prodotto in esame in questi due paesi utilizzano lo stesso tipo di filati di fibre di vetro utilizzato dai produttori esportatori cinesi.

    (42)

    La Commissione ha quindi esaminato se la scelta di altri paesi come paese di riferimento fosse ragionevole e ha inviato questionari ai produttori del prodotto in esame di Canada, Croazia, Turchia e Thailandia. Solo uno dei produttori del prodotto in esame negli Stati Uniti e l'unico produttore del Canada hanno risposto ai questionari.

    (43)

    I mercati del Canada e degli Stati Uniti sono stati esaminati per determinare la loro idoneità a essere utilizzati come paese di riferimento. Per quanto riguarda il Canada, anche se c'è un solo produttore del prodotto in esame, si è constatato che esiste un mercato aperto senza alcun dazio all'importazione e che la concorrenza sul mercato è assicurata da consistenti importazioni del prodotto in esame da diversi paesi terzi. Inoltre, è risultato che il produttore canadese fabbrica tutti i tipi del prodotto in esame, a differenza del produttore statunitense che produce un solo tipo di prodotto simile, il che permette di calcolare un valore normale per ciascun tipo di prodotto in esame. L'inchiesta ha dimostrato che il Canada potrebbe provvisoriamente essere considerato un paese di riferimento appropriato ai fini della determinazione del valore normale.

    (44)

    I dati comunicati nella sua risposta al questionario dal produttore canadese che ha collaborato sono stati verificati in loco ed è stato accertato che si trattava di informazioni attendibili su cui ci si poteva basare per calcolare un valore normale.

    (45)

    Si conclude pertanto in via provvisoria che la scelta del Canada come paese di riferimento è appropriata e ragionevole, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

    b)   Determinazione del valore normale

    (46)

    Come previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni verificate ricevute dal produttore del paese di riferimento, come indicato di seguito.

    (47)

    Le vendite del prodotto simile realizzate dal produttore canadese sul mercato interno sono risultate rappresentative in termini di volume rispetto al prodotto in esame esportato nell’Unione dai produttori esportatori che hanno collaborato.

    (48)

    Nel periodo dell'inchiesta le vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti sono risultate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali per tutti i tipi di prodotto simile fabbricati dal produttore canadese. Tuttavia, a causa delle differenze di qualità tra il prodotto simile prodotto e venduto in Canada e il prodotto in esame originario della RPC, è stato ritenuto più opportuno costruire il valore normale, in modo da poter tenere conto di queste differenze ed effettuare un confronto equo, come indicato al considerando 52.

    (49)

    Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono stati determinati sulla base dei dati del produttore canadese.

    c)   Prezzi all'esportazione per i produttori esportatori cui è stato concesso il TI

    (50)

    Dato che due dei produttori esportatori che hanno collaborato compresi nel campione, ai quali è stato concesso il TI, hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    d)   Confronto

    (51)

    Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica.

    (52)

    Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto conto, mediante adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Il valore normale è stato adeguato per tener conto delle differenze di qualità dei fattori di produzione, quali le sostanze chimiche, i materiali di rivestimento e le materie prime (tipo di vetro dei filati). Sono stati effettuati altri adeguamenti, se necessario, per le imposte indirette, i costi di trasporto, assicurazione e movimentazione, i costi accessori, i costi di imballaggio, i costi di credito e bancari e le commissioni ogniqualvolta sono risultati ragionevoli, precisi e giustificati da elementi di prova verificati.

    6.   Margini di dumping

    a)   Per i produttori esportatori che hanno collaborato, inclusi nel campione, ai quali è stato concesso il TI

    (53)

    Come previsto dall'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per i due produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, inclusi nel campione, ai quali è stato concesso il TI i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali fissati per il paese di riferimento e la media ponderata dei prezzi praticati da ogni società per le esportazioni verso l'Unione del prodotto in esame, come indicato sopra.

    (54)

    Sulla base di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

    Società

    Margine di dumping provvisorio

    Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

    62,9 %

    Grand Composite Co., Ltd e la società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

    48,4 %

    b)   Per tutti gli altri produttori esportatori

    (55)

    Il margine di dumping per i produttori esportatori della RPC che hanno collaborato non inclusi nel campione è stato calcolato come media dei due produttori esportatori del campione cui è stato concesso il TI, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

    (56)

    Per calcolare il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC che non hanno collaborato e al produttore esportatori del campione cui si è applicato l'articolo 18 del regolamento di base, il livello di collaborazione è stato dapprima stabilito confrontando il volume delle esportazioni verso l'Unione indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato con quello risultante dalle statistiche Eurostat.

    (57)

    Data l'elevata collaborazione all'inchiesta (le società che hanno collaborato rappresentavano l'86 % circa di tutte le importazioni dalla RPC nel PI) il margine di dumping per l'intero paese è stato stabilito in base ai margini di dumping più elevati riscontrati per i due produttori esportatori cui è stato concesso il TI.

    (58)

    Su questa base, il margine medio ponderato provvisorio di dumping e il livello di dumping per l'intero paese, espressi come percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non compresi nel campione (cfr. allegato I)

    57,7 %

    Margine residuo per i produttori esportatori che non hanno collaborato e Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd

    62,9 %

    D.   PREGIUDIZIO

    1.   Produzione dell’Unione

    (59)

    Durante il PI il prodotto simile è stato fabbricato nell'Unione da 19 produttori. Questi produttori costituiscono il totale della produzione dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Dato che informazioni sono state raccolte o messe a disposizione da tutti i 19 produttori che hanno appoggiato la denuncia, questi produttori sono designati nel seguito come «l'industria dell'Unione».

    (60)

    Come indicato nel considerando (7), dodici produttori dell’Unione hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. È stato selezionato un campione di quattro produttori, rappresentanti il 70 % circa della produzione totale stimata dell'Unione.

    2.   Consumo dell’Unione

    (61)

    Il consumo dell'Unione è stato calcolato in base ai dati contenuti nella denuncia, completati dai dati verificati forniti dai produttori e dagli importatori che hanno collaborato all'inchiesta. Il consumo dell'Unione è stato quindi stabilito sulla base del volume delle vendite nell'Unione del prodotto simile prodotto dall'industria dell'Unione e del volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC e da paesi terzi.

    (62)

    L'andamento del consumo dell'Unione è risultato il seguente:

     

    2006

    2007

    2008

    2009

    PI

    Consumo UE in metri quadrati

    534 641 644

    644 081 493

    673 885 434

    584 086 575

    597 082 715

    Indice: 2006=100

    100

    120

    126

    109

    112

    Fonte: dati della denuncia, dati comunicati dalle società che hanno collaborato e dati Eurostat

    (63)

    Il consumo del prodotto in esame e del prodotto simile nell'UE è aumentato del 12 % durante il periodo considerato. È cresciuto del 26 % tra il 2006 e il 2008 e del 17 % tra il 2008 e il 2009. Durante il PI il consumo è di nuovo leggermente aumentato. Il calo temporaneo nel 2009 può essere attribuito a una contrazione del mercato delle costruzioni.

    3.   Importazioni dal paese interessato

    a)   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni in dumping dal paese interessato

    (64)

    Il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è aumentato del 48 % nel periodo considerato. Seguendo l'andamento dei consumi e il rallentamento del settore delle costruzioni, nel 2009 è sceso leggermente. Tuttavia, si osserva chiaramente una tendenza a lungo termine all'aumento di queste importazioni, aumento che è stato molto più netto di quello del consumo nell'Unione.

     

    2006

    2007

    2008

    2009

    PI

    Importazioni dalla RPC in metri quadrati

    206 145 893

    290 395 250

    318 345 286

    294 111 736

    304 218 214

    Indice: 2006=100

    100

    141

    154

    143

    148

    Fonte: Eurostat e denuncia

    (65)

    L'aumento dei volumi delle importazioni dalla RPC del prodotto in esame è stato accompagnato dal calo del prezzo medio delle importazioni, che è sceso del 12 % tra il 2006 e il PI.

     

    2006

    2007

    2008

    2009

    PI

    Prezzi (in EUR) delle importazioni dalla RPC

    0,19

    0,19

    0,19

    0,17

    0,17

    Indice: 2006=100

    100

    99

    101

    89

    88

    Fonte: Eurostat e denuncia

    (66)

    La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è aumentata del 32 % nel periodo considerato, con un incremento di quasi 13 punti percentuali. Nel PI le importazioni dal paese interessato hanno rappresentato una quota di mercato del 51 %.

     

    2006

    2007

    2008

    2009

    PI

    Quota di mercato delle importazioni cinesi

    38,6 %

    45,1 %

    47,2 %

    50,4 %

    51,0 %

    Indice: 2006=100

    100

    117

    123

    131

    132

    Fonte: Calcolo

    b)   Effetto sui prezzi delle importazioni in dumping

    (67)

    Per analizzare l'undercutting sono stati comparati i prezzi medi di importazione dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato con i prezzi medi dei produttori dell'Unione compresi nel campione durante il PI. I prezzi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati adeguati a un livello netto franco fabbrica e comparati ai prezzi all'importazione CIF. Questi ultimi prezzi sono stati adeguati per tener conto del dazio sull'importazione e dei costi successivi all'importazione. Inoltre, date le differenze di qualità tra il prodotto in esame importato dalla RPC e il prodotto simile prodotto dall'industria dell'Unione, i prezzi delle importazioni cinesi sono stati ulteriormente adeguati per tener conto della diversa qualità. Questo adeguamento riflette differenze di parametri quali la direzione longitudinale e la direzione trasversale, la resistenza alla trazione e l'allungamento, parametri non interamente presi in considerazione nel numero di controllo del prodotto.

    (68)

    Tenendo conto dell'adeguamento qualità, il margine di undercutting medio ponderato espresso in percentuale dei prezzi dell'industria dell'Unione è risultato compreso tra il 29,5 % e il 30,2 % durante il PI.

    4.   Situazione dell’industria dell’Unione

    a)   Osservazioni preliminari

    (69)

    Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha proceduto a una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici aventi attinenza con la situazione dell'industria dell'Unione.

    (70)

    Si ricorda che, come indicato al considerando 7, la Commissione ha selezionato un campione composto dai quattro maggiori produttori dell'Unione in termini di vendite e di produzione.

    (71)

    Gli indicatori riferiti a dati macroeconomici, come produzione, capacità, volume delle vendite, quota di mercato ecc., si riferiscono all'insieme dell'industria dell'Unione (le tabelle seguenti hanno come fonte macrodati). Gli altri indicatori si basano su dati verificati forniti dai produttori compresi nel campione. Questi indicatori sono detti «microdati».

    (72)

    Nel corso dell'inchiesta è emerso che una parte delle vendite dell'industria dell'Unione è passata attraverso società collegate. Le società hanno affermato che queste operazioni dovrebbero essere trattate come vendite non collegate, perché le relazioni tra le società non erano dirette e le vendite sono avvenute in modo indipendente. Tuttavia, si è provvisoriamente deciso di escludere tali operazioni dal calcolo del margine di pregiudizio e dagli indicatori di pregiudizio, dato che la Commissione analizzerà ulteriormente queste particolari vendite. Un'eccezione è stata fatta per le vendite collegate tra due delle società del campione, per le quali il meccanismo di rivendita è stato spiegato e ha potuto essere verificato.

    b)   Indicatori di pregiudizio

    Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

     

    2006

    2007

    2008

    2009

    PI

    Produzione in metri quadrati

    382 225 680

    428 658 047

    457 433 396

    374 603 756

    367 613 247

    Indice: 2006=100

    100

    112

    120

    98

    96

    Capacità in metri quadrati

    496 396 987

    510 307 199

    579 029 615

    527 610 924

    548 676 487

    Indice: 2006=100

    100

    103

    117

    106

    111

    Utilizzazione degli impianti

    77 %

    84 %

    79 %

    71 %

    67 %

    Fonte: macrodati

    (73)

    Nel periodo considerato il volume della produzione dell’industria dell'Unione è sceso del 4 %. In generale, l'andamento della produzione ha seguito l'andamento del consumo, con un aumento negli anni 2006-2008 seguito da un netto calo nel 2009 e ancora un leggero calo durante il PI. Quindi, diversamente dal consumo, nel PI non c'è stata una ripresa della produzione dell'industria dell'Unione, che ha invece continuato a diminuire.

    (74)

    Il tasso di utilizzazione degli impianti dell'industria dell'Unione è sceso nel periodo considerato di 10 punti percentuali, passando dal 77 % nel 2006 al 67 % nel PI. Va però rilevato che questo può essere in parte attribuito al fatto che la capacità è leggermente aumentata a seguito di investimenti dei produttori dell'Unione.

    Scorte

     

    2006

    2007

    2008

    2009

    PI

    Scorte di chiusura in metri quadrati

    14 084 616

    37 105 459

    46 426 609

    45 326 596

    40 164 077

    Indice: 2006=100

    100

    263

    330

    322

    285

    Fonte: macrodati

    (75)

    Questa tendenza coincide con il calo delle vendite e della produzione. Espresso in relazione al volume di produzione, il livello delle scorte è aumentato da meno del 4 % nel 2006 a oltre l'11 % nel PI.

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2006

    2007

    2008

    2009

    PI

    Volume delle vendite in metri quadrati

    308 323 107

    332 203 996

    338 119 822

    272 575 708

    274 270 229

    Indice: 2006=100

    100

    108

    110

    88

    89

    Quota di mercato dell'industria dell'Unione

    58 %

    52 %

    50 %

    47 %

    46 %

    Indice: 2006=100

    100

    89

    87

    81

    80

    Fonte: macrodati

    (76)

    Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è sceso dell'11 % durante il periodo considerato, il che ha comportato una diminuzione di 12 punti percentuali della quota di mercato, che è passata dal 58 % al 46 % del consumo totale dell'Unione.

    (77)

    Prezzi di vendita

     

    2006

    2007

    2008

    2009

    PI

    Prezzi di vendita in EUR

    0,39

    0,42

    0,41

    0,39

    0,38

    Indice: 2006=100

    100

    106

    105

    99

    97

    Fonte: microdati

    (78)

    Durante il periodo considerato il prezzo medio delle vendite dell’industria dell'Unione a parti indipendenti nell’Unione è diminuito del 3 %. L'industria dell'Unione non ha diminuito in misura significativa i prezzi di vendita per competere con le importazioni in dumping. Questo ha però contribuito alla perdita di una rilevante quota di mercato durante tutto il periodo considerato.

    Redditività

     

    2006

    2007

    2008

    2009

    PI

    Profitto netto al lordo delle imposte

    6 %

    18 %

    14 %

    10 %

    12 %

    Indice: 2006=100

    100

    309

    234

    166

    212

    Fonte: microdati

    Investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di reperire capitali

     

    2006

    2007

    2008

    2009

    PI

    Investimenti (in EUR)

    1 674 651

    4 727 666

    4 630 523

    4 703 158

    5 049 713

    Rendimento delle attività nette

    5 %

    24 %

    16 %

    5 %

    9 %

    Flusso di cassa (in EUR)

    11 176 326

    16 454 101

    15 469 513

    11 883 024

    14 031 017

    Fonte: microdati

    (79)

    Come indicato al considerando 68, nel periodo considerato le importazioni cinesi sul mercato dell'Unione hanno esercitato una forte pressione sui prezzi. Tuttavia, tra il 2006 e il 2007 l'industria dell'Unione è riuscita a mantenere una buona condizione finanziaria, con un aumento della redditività dal 6 % al 18 %. Successivamente la redditività ha cominciato a diminuire, assestandosi al 12 % nel PI. Altri indicatori finanziari, come il rendimento delle attività e il flusso di cassa sono rimasti positivi. In altre parole, l'industria dell'Unione non è entrata in una competizione di prezzo aggressiva con le importazioni cinesi e ha invece avviato un processo di ristrutturazione, investendo in nuove tecnologie di produzione per migliorare la qualità dei prodotti e ridurre i costi di produzione a lungo termine. Questo ha però avuto come conseguenza una diminuzione del volume delle vendite e una perdita di quota di mercato a vantaggio dei concorrenti cinesi. Va notato che il calcolo del profitto di cui sopra non tiene conto dei costi straordinari di ristrutturazione dichiarati da alcuni dei produttori del campione. Se si tenesse conto di quei costi, la redditività dell'industria dell'Unione risulterebbe notevolmente inferiore, con ripercussioni negative sugli altri indicatori finanziari di cui sopra.

    (80)

    Nel periodo considerato l'industria dell'Unione è stata ancora in grado di mantenere un elevato livello di investimenti con l'obiettivo di ridurre i costi di fabbricazione e sviluppare un metodo di produzione più efficiente. Gli investimenti nel PI sono più che triplicati rispetto al dato del 2006.

    (81)

    La capacità di reperire capitali non è stata considerata problematica dall'industria dell'Unione durante il periodo considerato.

    (82)

    Occupazione, produttività e salari

     

    2006

    2007

    2008

    2009

    PI

    Addetti

    1 492

    1 431

    1 492

    1 247

    1 180

    Indice: 2006=100

    100

    96

    100

    84

    79

    Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

    14 046

    14 761

    16 423

    15 471

    15 360

    Produttività per addetto (m2)

    237 853

    283 882

    281 761

    277 954

    289 066

    Fonte: microdati (addetti: macrodati)

    (83)

    Nel periodo considerato il numero degli addetti dell’industria dell'Unione del prodotto simile è sceso notevolmente, del 21 %. Nonostante l'alto livello delle retribuzioni, a partire dal 2008 l'industria dell'Unione ha ulteriormente ridotto il costo medio del lavoro per addetto. Di conseguenza, la produttività, espressa in termini di produzione per addetto, nel corso del periodo considerato è aumentata.

    c)   Entità del dumping

    (84)

    Dati il volume e i prezzi delle importazioni in dumping provenienti dal paese interessato, non si può considerare trascurabile l’incidenza dei margini di dumping effettivi sul mercato dell'Unione durante il PI.

    5.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (85)

    Come risulta chiaramente dall'analisi del pregiudizio di cui sopra, durante il periodo considerato l'industria dell'Unione ha subito perdite considerevoli per quanto riguarda il volume delle vendite e della produzione, l'utilizzazione delle capacità, la quota di mercato e il numero degli addetti, che è notevolmente diminuito (del 21 %) in seguito alle ristrutturazioni messe in atto dall'industria. Pertanto, l'industria dell'Unione non ha potuto trarre vantaggio dalla crescita del mercato, che è stata interamente assorbita dalle importazioni cinesi. Infatti, l'aumento del 48 % del volume delle importazioni durante il periodo considerato è stato assai superiore all'aumento del 12 % del consumo dell'Unione.

    (86)

    Si ritiene che il persistere di importazioni cinesi in dumping a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione continuerà ad influenzare negativamente il volume delle vendite e quindi, inevitabilmente, la situazione economico-finanziaria dell'industria dell'Unione. Nel medio termine è prevedibile un deterioramento della redditività e di altri indicatori finanziari delle società europee.

    (87)

    Alla luce di quanto precede, si conclude in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    E.   NESSO DI CAUSALITÀ

    1.   Introduzione

    (88)

    Come previsto dall’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato all’industria dell’Unione un pregiudizio che possa essere definito significativo. Sono stati altresì esaminati fattori noti, diversi dalle importazioni in dumping, che avrebbero potuto danneggiare l’industria dell’Unione nello stesso periodo, in modo da non attribuire alle importazioni in dumping l’eventuale pregiudizio causato da tali fattori.

    2.   Effetti delle importazioni in dumping

    (89)

    Nel periodo considerato le importazioni in dumping del prodotto in esame dalla RPC sono aumentate di quasi il 50 % e hanno conquistato una consistente quota del mercato dell'Unione. Parallelamente, si è avuto un deterioramento diretto e comparabile della situazione economica dell’industria dell’Unione, unico operatore significativo sul mercato UE, dato che le importazioni da altre fonti sono trascurabili.

    (90)

    Il costante aumento del volume delle importazioni in dumping è stato accompagnato da un significativo undercutting dei prezzi dell'industria dell'Unione. Nel periodo considerato il prezzo medio delle importazioni dalla RPC (desunto dalle statistiche Eurostat sulle importazioni) è stato inferiore di circa il 50 % al prezzo medio dell'industria dell'Unione. Anche dopo un adeguamento per tener conto delle differenze di qualità, i margini di undercutting calcolati per i produttori esportatori cinesi cui è stato concesso il TI erano durante il PI del 35 % circa. Si può quindi ragionevolmente concludere che le importazioni in dumping sono state all'origine di una certa depressione dei prezzi nel 2009 e nel PI, ma soprattutto della rilevante perdita di quote di mercato subita dall'industria dell'Unione durante il periodo considerato.

    (91)

    Poiché l’afflusso di prodotti importati in dumping, venduti a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell'Unione, è coinciso temporalmente con il calo delle vendite e della produzione dell’industria dell’Unione e con la perdita di quote di mercato, si è concluso provvisoriamente che le importazioni in dumping causano un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.

    3.   Effetti di altri fattori

    a)   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

     

    2006

    2007

    2008

    2009

    PI

    Esportazioni in m2

    48 288 843

    39 478 526

    43 447 744

    35 884 733

    36 003 755

    Indice: 2006=100

    100

    82

    90

    74

    75

    Fonte: macrodati

    (92)

    Durante il periodo considerato il volume delle esportazioni dell'industria dell’Unione è diminuito del 25 %, ma le esportazioni hanno rappresentato in media solo l'8 % circa del totale delle vendite. Pertanto, l'effetto della riduzione delle esportazioni sull'andamento complessivo dell'industria dell'Unione è stato piuttosto limitato.

    b)   Importazioni da paesi terzi

    (93)

    Durante il periodo considerato le importazioni dai paesi terzi sono state trascurabili e non possono aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

    c)   Effetto della crisi dell'industria della costruzione

    (94)

    L'impatto della crisi economica del settore edilizio appare chiaramente nei dati sui consumi a partire dal 2009. La crisi avrebbe dovuto incidere in modo simile sull'industria dell'Unione e sugli esportatori cinesi, ma l'inchiesta sul pregiudizio ha dimostrato che le importazioni cinesi hanno continuato a conquistare quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione anche durante la crisi.

    (95)

    Inoltre, l'impatto della crisi ha avuto alcuni effetti negativi sul mercato dell'Unione durante un periodo relativamente breve, perché ci sono stati segni di ripresa già nel corso del PI.

    (96)

    Di conseguenza, l'impatto della crisi non annulla il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    4.   Conclusioni sul nesso di causalità

    (97)

    Sulla base di quanto precede, si conclude provvisoriamente che il notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni in dumping in esame.

    (98)

    Sono stati esaminati anche vari fattori diversi delle importazioni in dumping ma nessuno di questi è in grado di spiegare le forti perdite di quote di mercato, produzione e vendite avvenute nel periodo considerato e in particolare nel PI. Le perdite subite dall'industria dell'Unione coincidono con l’aumento del volume delle importazioni in dumping dalla RPC del prodotto in esame.

    (99)

    In base all’analisi fin qui condotta, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti sulla situazione dell’industria dell’Unione di tutti i fattori noti da quelli pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si conclude provvisoriamente che le importazioni in dumping dalla RPC hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base.

    F.   INTERESSE DELL’UNIONE

    1.   Osservazioni generali

    (100)

    Come previsto dall'articolo 21 del regolamento di base, è stato valutato se, nonostante le conclusioni provvisorie relative al dumping pregiudizievole, esistessero ragioni valide per concludere che l'adozione di misure antidumping provvisorie non sarebbe nell'interesse dell'Unione in questo specifico caso. A tal fine, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, sono stati considerati, tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati, tanto l’impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento quanto le conseguenze della decisione di non adottare misure.

    2.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (101)

    L’analisi del pregiudizio ha chiaramente dimostrato che l’industria dell’Unione è stata danneggiata dalle importazioni in dumping. L’aumento delle importazioni in dumping negli ultimi anni ha causato un calo delle vendite sul mercato dell'Unione e una perdita rilevante di quote di mercato per l’industria dell’Unione.

    (102)

    L’inchiesta ha dimostrato che ogni aumento della quota di mercato delle importazioni in dumping dal paese interessato è avvenuto direttamente a spese dell’industria dell'Unione. Va sottolineato che il prodotto in esame è un prodotto importante in termini di fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, in quanto rappresenta fino al 40 % del loro fatturato. In assenza di misure, un ulteriore deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione appare molto probabile, data la pressione sui prezzi esercitata da tempo dalle importazioni in dumping dalla RPC sul mercato dell'Unione. Inoltre, gli sforzi compiuti dall'industria dell'Unione per ristrutturarsi e migliorare la qualità dei suoi prodotti verrebbero completamente vanificati. L’imposizione di misure ristabilirà il prezzo d’importazione a livelli non pregiudizievoli, tali da permettere all’industria dell’Unione di competere in condizioni leali.

    (103)

    Si conclude pertanto in via provvisoria che l’adozione di misure antidumping è chiaramente nell’interesse dell'industria dell’Unione.

    3.   Interesse degli importatori

    (104)

    È stato considerato il probabile impatto delle misure sugli importatori, come previsto dall’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. A tale proposito si osserva che hanno collaborato all'inchiesta quattro importatori indipendenti le cui importazioni del prodotto in esame rappresentano complessivamente il 15 % delle importazioni dalla RPC nel PI.

    (105)

    In base ai dati verificati in loco, per il maggiore degli importatori che hanno collaborato le ripercussioni delle misure per questa società non dovrebbero essere significative, in quanto il prodotto in esame rappresenta solo una piccola parte del suo fatturato.

    (106)

    La società ha però fatto notare che la capacità di produzione totale dell'industria dell'Unione è inferiore alla domanda attuale, che è presumibilmente destinata a crescere. La società ha indicato inoltre che le possibilità di rifornirsi da paesi terzi sono limitate e prevede quindi difficoltà di approvvigionamento in caso di dazi troppo elevati. A questo proposito va rilevato che, dato il notevole undercutting, si può prevedere che il livello delle misure proposto, che tiene conto delle differenze di qualità tra il prodotto in esame importato dalla RPC e il prodotto simile prodotto dall'industria dell'Unione, non eliminerà le importazioni nell'Unione dalla RPC del prodotto in esame.

    4.   Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

    (107)

    È stato inviato un questionario a 13 utilizzatori noti, nessuno dei quali ha risposto o ha voluto collaborare. In seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura del presente procedimento non sono state ricevute osservazioni da parte di organizzazioni dei consumatori.

    (108)

    Pertanto, data l'assenza di informazioni sulla proporzione del prodotto in esame nei costi di produzione dei prodotti a valle o sulla quota delle vendite di prodotti a valle in relazione al fatturato totale degli utilizzatori, non è possibile in questa fase dell'inchiesta valutare le conseguenze delle misure per queste società. La mancanza di cooperazione può però essere considerata come l'indicazione di un impatto piuttosto limitato sugli utilizzatori.

    5.   Conclusioni sull’interesse dell’Unione

    (109)

    Considerato quanto precede, si è concluso provvisoriamente che nell’insieme, sulla base delle informazioni relative all’interesse dell’Unione, non vi sono ragioni imperative che si oppongano all’istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni in dumping dalla RPC del prodotto in esame.

    G.   PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

    (110)

    Viste le conclusioni di cui sopra relative al dumping, al pregiudizio che ne è derivato, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame dalla RPC per evitare che le importazioni in dumping danneggino ulteriormente l'industria dell'Unione.

    1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (111)

    Il livello delle misure antidumping provvisorie deve essere sufficiente a eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni in dumping e non deve essere superiore ai margini di dumping rilevati.

    (112)

    Nel calcolare il dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è ritenuto che le misure debbano essere tali da consentire all’industria dell'Unione di coprire i propri costi e di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che sarebbe ragionevole attendersi in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni in dumping. Il margine di profitto al lordo delle imposte utilizzato in questo calcolo è pari al 12 % del fatturato. Questo è stato il livello di profitto medio conseguito dall'industria dell'Unione negli anni 2006-2007. Considerando che la redditività per il prodotto in esame ha subito gli effetti negativi delle importazioni in dumping, è chiaro che tale livello di profitto è prudente e non eccessivo. In base a quanto precede, è stato calcolato un prezzo del prodotto simile non pregiudizievole per l’industria dell’Unione. Poiché il profitto indicativo è pari al profitto reale dell'industria dell'Unione nel PI, è stato considerato come prezzo di riferimento il prezzo medio ponderato franco fabbrica.

    (113)

    Il necessario aumento di prezzo è stato quindi determinato per ciascun produttore esportatore cinese che ha collaborato cui è stato concesso il TI in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, come stabilita per il calcolo dell'undercutting, e la media dei prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. La differenza risultante da tale confronto è stata espressa come percentuale del valore medio CIF all’importazione.

    (114)

    In base a quanto precede, i margini di pregiudizio provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

    Società

    Margine di pregiudizio provvisorio

    Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

    69,1 %

    Grand Composite Co., Ltd e la società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

    66,8 %

    (115)

    In linea con il metodo utilizzato per il calcolo del margine di dumping, il margine di pregiudizio per i produttori esportatori della RPC che hanno collaborato non inclusi nel campione è stato calcolato come la media ponderata dei due produttori esportatori del campione cui è stato concesso il TI.

    (116)

    Secondo il metodo di calcolo del margine di dumping, il margine di pregiudizio a livello nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC che non hanno collaborato e al produttore esportatore del campione cui si applica l'articolo 18 è stato determinato utilizzando il più elevato dei margini risultanti per i due produttori esportatori cui è stato concesso il TI.

    (117)

    Su questa base, il margine provvisorio di pregiudizio medio ponderato del campione e il margine di pregiudizio a livello nazionale, in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, risultano i seguenti:

    Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

    68,2 %

    Margine residuo per i produttori esportatori che non hanno collaborato e Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd

    69,1 %

    2.   Misure provvisorie

    (118)

    In considerazione di quanto precede, si ritiene che, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni originarie della RPC al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore.

    (119)

    Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano perciò la situazione constatata durante l’inchiesta per le società interessate. Queste aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l'intero paese applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della Repubblica popolare cinese fabbricati dalle società, ossia dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    (120)

    Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3), complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato con l’aggiornamento dell’elenco delle società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

    (121)

    Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrà essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.

    (122)

    I margini di dumping e di pregiudizio e i dazi antidumping provvisori sono così stabiliti:

    Società

    Margine di dumping

    Margine di pregiudizio

    Dazio provvisorio

    Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

    62,9 %

    69,1 %

    62,9 %

    Grand Composite Co., Ltd e società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

    48,4 %

    66,8 %

    48,4 %

    Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non compresi nel campione

    57,7 %

    68,2 %

    57,7 %

    Margine residuo per i produttori esportatori che non hanno collaborato e Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd

    62,9 %

    69,1 %

    62,9 %

    H.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

    (123)

    Le conclusioni provvisorie di cui sopra saranno comunicate a tutte le parti interessate, che saranno invitate a presentare le loro osservazioni per iscritto e a richiedere un'audizione. Le osservazioni saranno esaminate e prese in considerazione, nei casi giustificati, prima di adottare decisioni definitive. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione di dazi antidumping tratte ai fini del presente regolamento sono provvisorie ed è possibile che siano riesaminate per giungere a conclusioni definitive,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 e ex 7019 90 99 (codici TARIC 7019400011, 7019400021, 7019400050, 7019510010, 7019590010, 7019909110 e 7019909950) originari della Repubblica popolare cinese.

    2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, è la seguente:

    Società

    Dazio (%)

    Codice addizionale TARIC

    Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

    62,9

    B006

    Grand Composite Co., Ltd e società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

    48,4

    B007

    Società elencate nell’allegato I

    57,7

    B008

    Tutte le altre società

    62,9

    B999

    3.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

    4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

    5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2.   A norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU C 131 del 20.5.2010, pag. 6.

    (3)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


    ALLEGATO I

    Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non compresi nel campione (codice addizionale TARIC B008)

    Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd

    Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd

    Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd

    Yuyao Feitian Fiberglass Co. , Ltd

    Jiangsu Tianyu Fibre Co., Ltd

    Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd

    Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd

    Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd.

    Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd

    Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd

    Ningbo Kingsun Imp & Exp Co., Ltd

    Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd

    Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd

    Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd


    ALLEGATO II

    Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Essa va redatta secondo il seguente modello:

    1.

    Nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale.

    2.

    La seguente dichiarazione:

    «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) in (paese). Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

    Data e firma»


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