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Document 32011R0118

Regolamento (UE) n. 118/2011 della Commissione, del 10 febbraio 2011 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia

GU L 37 del 11.2.2011, p. 2–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/118/oj

11.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/2


REGOLAMENTO (UE) N. 118/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2011

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 20 maggio 2010 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia («paese interessato»).

(2)

Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 6 aprile 2010 dalla società Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH («il denunziante») per conto di alcuni produttori rappresentanti una proporzione maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione totale dell’Unione di alcuni meccanismi per la legatura di fogli. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

1.2.   Parti interessate dal procedimento

(3)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento il denunziante, altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti della Thailandia, i rappresentanti del paese interessato, gli importatori e gli utilizzatori noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(4)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che ne hanno fatto richiesta entro i termini fissati nell’avviso di apertura, ovvero il denunziante, altri produttori noti dell’Unione, il produttore esportatore noto della Thailandia, i rappresentanti del paese interessato, gli importatori e gli utilizzatori noti. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(5)

Risposte ai questionari e altre osservazioni sono pervenute da un produttore esportatore della Thailandia, dal produttore dell’Unione denunziante, da cinque importatori e operatori commerciali indipendenti (compreso uno dei quali anche con attività produttiva nell’Unione) e da un utilizzatore.

(6)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Si è inoltre proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttore dell’Unione

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Vienna, Austria

b)

produttore esportatore tailandese

Thai Stationery Industry Co. Ltd, Bangkok, Thailandia

c)

società collegate al produttore esportatore della Thailandia

Wah Hing Stationery Manufactory Limited, Hong Kong

d)

importatori nell’Unione

Giardini Srl, Settimo Milanese, Italia

Rendol enterprises, Reilingen, Germania

Industria Meccanica Lombarda srl, Offanengo, Italia (anche produttore nell’Unione)

Winter Company Spain SA, Spagna

1.3.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(7)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria a valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del PI («periodo dell’inchiesta sul pregiudizio»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(8)

Il prodotto in esame è costituito da meccanismi per la legatura di fogli composti da almeno due lamine o fili di acciaio su cui sono fissati almeno quattro semianelli in filo metallico e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Il sistema di apertura è a trazione oppure con un dispositivo d’acciaio a scatto, fissato al meccanismo per la legatura di fogli originario della Thailandia («il prodotto in esame» o «MLF») di cui al codice NC ex 8305 10 00. I meccanismi a leva, classificati sotto lo stesso codice NC, sono esclusi dall’ambito della presente inchiesta.

(9)

Gli MLF vengono utilizzati per raccogliere o classificare diversi tipi di documenti o fogli; sono utilizzati, tra l’altro, dai produttori di raccoglitori/classificatori, di manuali tecnici, di album per fotografie e francobolli, di cataloghi e opuscoli.

(10)

Durante il periodo dell’inchiesta sono stati venduti nell’Unione europea numerosi tipi diversi di MLF. Le differenze tra i modelli riguardavano le dimensioni, la forma e il numero di anelli, la larghezza della base e il sistema di apertura (a trazione o a scatto). Dato che tutti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e che all’interno di determinate gamme di prodotto essi sono intercambiabili, la Commissione ha stabilito che, ai fini del presente procedimento, tutti gli MLF costituiscono un unico prodotto.

2.2.   Prodotto simile

(11)

Il prodotto fabbricato e venduto sul mercato nazionale della Thailandia e il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dai produttori dell’Unione risultano avere le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   CAMPIONAMENTO

3.1.   Campionamento degli importatori indipendenti

(12)

Considerato il numero apparentemente elevato di importatori indipendenti, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti noti sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, come specificato nell’avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività in relazione al prodotto in esame (come definito alla sezione 2.1) durante il periodo che va dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010.

(13)

Dopo aver esaminato le informazioni presentate ed essendo pochi gli importatori disposti a collaborare, è stato deciso che il campionamento non era necessario.

4.   DUMPING

(14)

Una società thailandese ha risposto al questionario per i produttori esportatori. Anche una società con sede a Hong Kong attiva nelle vendite del prodotto in esame e collegata al produttore esportatore ha risposto al questionario. Dai dati Eurostat relativi alle importazioni si evince che il produttore esportatore (unitamente alla società a esso collegata) rappresentava tutte le esportazioni del prodotto in esame nell’Unione provenienti dalla Thailandia.

4.1.   Valore normale

(15)

L’inchiesta ha rivelato che il produttore esportatore ha fornito informazioni incomplete e inesatte su elementi significativi riguardanti i propri costi di produzione, quali il consumo apparente di nichel metallico e di altre materie prime. Inoltre altri dati comunicati riguardanti i costi e le capacità di produzione erano incoerenti e incompatibili. L’inchiesta ha infine messo in luce l’esistenza di una società collegata situata nella Repubblica popolare cinese che, contrariamente a quanto sostenuto inizialmente dal produttore esportatore, era coinvolta nelle vendite e nell’amministrazione del prodotto in esame. I costi riferiti non comprendevano i costi di tale società associata e sono stati quindi considerati incompleti.

(16)

Alla luce di quanto esposto, si è giunti alla conclusione che i dati relativi ai costi presentati non costituivano una base sufficientemente precisa per la determinazione del valore normale. Si è pertanto deciso di basare almeno parzialmente i risultati sui dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(17)

La società ne è stata informata immediatamente e le è stata data la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni, in conformità all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Le delucidazioni fornite dalla società non sono tuttavia risultate soddisfacenti in quanto non hanno chiarito le incoerenze riscontrate. La società non ha neppure potuto confutare le prove che dimostravano che essa aveva fornito informazioni incomplete, inesatte e fuorvianti. Inoltre la società non ha fornito informazioni essenziali riguardanti la società collegata menzionata in precedenza con sede nella Repubblica popolare cinese e attiva nella produzione e nella vendita del prodotto in esame.

(18)

Alla luce di quanto esposto, si è deciso che il valore normale dovesse essere determinato a titolo provvisorio sulla base dei dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(19)

In mancanza di informazioni più attendibili, il valore normale è stato calcolato provvisoriamente sulla base delle informazioni relative ai costi di produzione in Thailandia fornite nella denuncia. A norma dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, tali informazioni sono state confrontate con le informazioni verificate ottenute nel corso dell’inchiesta, comprese quelle relative ai costi del personale e dell’energia in Thailandia. Quando ritenuto opportuno, le informazioni fornite nella denuncia sono state corrette con le informazioni verificate ottenute durante l’inchiesta.

(20)

Ai costi di produzione sopra descritti è stato aggiunto un congruo margine per le SGAV e i profitti, rispettivamente del 16 e dell’8 %, sulla base delle informazioni presentate nella denuncia.

4.2.   Prezzo all’esportazione

(21)

Il produttore esportatore ha realizzato vendite all’esportazione verso l’Unione mediante la sua società commerciale collegata con sede al di fuori dell’Unione.

(22)

Il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi del prodotto venduto dalla società commerciale collegata nell’Unione, ossia ad un acquirente indipendente, in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, tenendo conto dei prezzi realmente pagati o pagabili.

4.3.   Confronto

(23)

Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

(24)

Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Quando opportuno e giustificato, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze relative alle spese di trasporto, assicurazione e costi del credito.

4.4.   Margine di dumping

(25)

In conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali, per tipo di prodotto, e la media ponderata del prezzo all’esportazione, per tipo di prodotto, secondo il metodo summenzionato.

(26)

In base alla metodologia di cui sopra, i margini di dumping provvisori espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Produttore esportatore

Margine di dumping

Thai Stationery Industry Co. Ltd, Bangkok, Thailandia

17,2 %

(27)

Poiché il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta rappresentava tutte le esportazioni del prodotto in esame provenienti dalla Thailandia nell’Unione, è stato deciso di fissare il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping accertato per tale produttore esportatore, e cioè al 17,2 %.

5.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(28)

Durante il periodo dell’inchiesta, nell’UE hanno fabbricato MLF i seguenti produttori:

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Vienna, Austria

Industria Meccanica Lombarda srl, Offanengo, Italia.

(29)

Il primo produttore, il richiedente, ha collaborato all’inchiesta. L’inchiesta ha stabilito che durante il PI il richiedente rappresentava più del 50 % della produzione totale di MLF dell’Unione.

(30)

Il secondo produttore, più piccolo, è anch’esso un importatore di MFL dalla Thailandia e si è opposto al procedimento. Sulla base delle informazioni fornite dalla società, si è stabilito che durante l’intero periodo in esame per l’analisi del pregiudizio il volume dei suoi acquisti di prodotti thailandesi era in media paragonabile al volume della sua produzione.

(31)

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che in base all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), il secondo produttore debba essere escluso dalla definizione dell’industria dell’Unione e che quindi solo il produttore richiedente costituisca l’industria dell’Unione ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1 e 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Esso sarà denominato in appresso «l’industria dell’Unione».

(32)

Va fatto presente che l’industria dell’Unione era originariamente composta da altri due produttori (Koloman Handler — Austria e Robert Krause — Germania) che sono falliti e sono stati rilevati da un gruppo austriaco. Tali società sono state sottoposte a una significativa ristrutturazione e l’attuale impresa «Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH» è stata creata nel 2003. Le sedi sociali si trovano in Austria mentre la produzione ha luogo in Ungheria.

6.   PREGIUDIZIO

6.1.   Consumo dell’Unione

(33)

Il consumo è stato stabilito sulla base degli elementi che seguono:

le vendite totali, sottoposte a verifica, sul mercato dell’Unione indicate dall’industria dell’Unione e dall’altro produttore UE,

il volume totale, sottoposto a verifica, delle esportazioni verso il mercato UE del produttore esportatore della Thailandia per i periodi richiesti nel questionario (gli anni 2008, 2009 e il PI) e i dati Eurostat per gli altri anni,

dati Eurostat sulle importazioni da altri paesi terzi.

(34)

Tali dati indicano che il consumo UE di MLF ha avuto la seguente evoluzione:

 

2006

2007

2008

2009

PI

Consumo (in migliaia di pezzi)

100

100

111

93

95

Fonte: risposte verificate al questionario ed Eurostat.

(35)

Il consumo è diminuito del 5 % durante l’intero periodo dell’inchiesta sul pregiudizio (3). Si osservi tuttavia che dopo un aumento di circa il 10 % tra il 2006 e il 2008, il consumo è calato del 15 % nel periodo successivo.

6.2.   Importazioni dalla Thailandia

a)   Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2006

2007

2008

2009

PI

Volume delle importazioni

100

65

153

116

119

Quota di mercato

12,0 %

7,8 %

16,5 %

15,0 %

15,0 %

Fonte: risposta verificata al questionario ed Eurostat.

(36)

I dati relativi alle importazioni dalla Thailandia per il periodo 2008-PI si fondano sulla risposta al questionario del produttore esportatore che ha collaborato, il solo esportatore thailandese noto, e sui dati Eurostat per gli altri anni. Su questa base, è stato stabilito che il volume totale delle importazioni di MLF dalla Thailandia è aumentato di quasi il 20 % tra il 2006 e il PI. Il livello delle importazioni è tuttavia oscillato significativamente durante tale periodo e il maggiore aumento si è prodotto tra il 2007 e il 2008, quando le importazioni sono più che raddoppiate.

(37)

La quota di mercato delle importazioni thailandesi ha conosciuto complessivamente una tendenza generale al rialzo guadagnando 3 punti percentuali tra il 2006 e il PI. Analogamente al volume delle vendite, la quota di mercato ha raggiunto il suo valore massimo, pari al 16,5 %, nel 2008.

b)   Prezzo delle importazioni del prodotto in esame/undercutting

 

2006

2007

2008

2009

PI

Prezzo all’importazione

100

103

123

113

113

(38)

I prezzi all’importazione sono dapprima aumentati del 20 % tra il 2006 e il 2008 per poi diminuire in seguito.

(39)

Nonostante un aumento complessivo del 13 % durante il periodo dell’inchiesta sul pregiudizio, i prezzi delle importazioni thailandesi sono stati significativamente inferiori a quelli dei produttori dell’Unione durante il PI. Il confronto tra i prezzi di modelli corrispondenti, debitamente adeguati se necessario, ha evidenziato che in media i prezzi all’importazione sono stati inferiori di oltre il 30 % al prezzo di vendita dell’industria dell’Unione durante il PI. Un confronto del livello medio dei prezzi durante gli altri anni indica margini di sottoquotazione simili per gli anni 2006-2009.

(40)

Inoltre, il livello assoluto dei prezzi delle importazioni thailandesi è stato sistematicamente inferiore al prezzo di altre importazioni e, in misura maggiore, a quello dell’altro produttore dell’Unione.

6.3.   Situazione economica dell’industria dell’Unione  (4)

a)   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2006

2007

2008

2009

PI

Produzione

100

130

131

80

83

Capacità di produzione

100

110

115

80

75

Utilizzo della capacità produttiva

79 %

94 %

90 %

79 %

88 %

(41)

Durante l’intero periodo la produzione e la capacità produttiva sono diminuite rispettivamente di quasi il 20 % e del 25 %. L’aumento dell’utilizzo degli impianti deve essere unicamente considerato come il risultato di una riduzione della capacità produttiva del 25 % nel corso del medesimo periodo. Ciò è soprattutto dovuto ai licenziamenti (cfr. la sezione sull’occupazione)

(42)

È tuttavia opportuno osservare che il volume e la capacità di produzione sono dapprima migliorati fino al 2008 per poi calare significativamente.

b)   Scorte

 

2006

2007

2008

2009

PI

Scorte finali

100

137

153

124

126

(43)

Durante il periodo dell’inchiesta sul pregiudizio le scorte dell’industria dell’Unione sono aumentate complessivamente del 26 %. La produzione di MLF consiste in larga parte in prodotti standard e l’industria dell’Unione deve mantenere un certo livello di scorte per essere in grado di soddisfare rapidamente la domanda dei suoi clienti. Qualsiasi incremento delle scorte finali superiore alla media indica tuttavia che vi sono difficoltà a vendere i prodotti.

c)   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

 

2006

2007

2008

2009

PI

Volume delle vendite nell’UE

100

105

113

79

77

Quote di mercato

29,6 %

31,1 %

30,2 %

25,2 %

24,0 %

(44)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato UE è diminuito del 23 % durante il periodo esaminato, cifra che corrisponde a una quota di mercato che è scesa dal 29,6 % al 24,0 %, cioè un calo superiore a 5 punti percentuali. Il volume delle vendite e la quota di mercato sono quindi peggiorati a partire dal 2008.

(45)

L’andamento sopra descritto indica complessivamente che l’industria dell’Unione non è cresciuta tra il 2006 e il PI.

d)   Prezzi di vendita

 

2006

2007

2008

2009

PI

Prezzo di vendita

100

99

99

110

107

(46)

La media ponderata del prezzo di vendita dell’industria dell’Unione è rimasta relativamente stabile sino al 2008. È quindi aumentata del 10 % nel 2009 per poi diminuire di 3 punti percentuali durante il PI. Tale incremento del prezzo è il risultato della combinazione di due fattori: l’evoluzione del mix dei prodotti dovuta al volume delle vendite in diminuzione di prodotti più standardizzati ed economici e il tentativo dell’industria dell’Unione di compensare le perdite registrate nel 2008. Tale tentativo non ha tuttavia avuto successo dato che l’industria dell’Unione ha continuato a operare in perdita nel periodo successivo (cfr. di seguito).

e)   Redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa

 

2006

2007

2008

2009

PI

Utili/perdite in percentuale del fatturato

100

9

135

167

146

Flusso di cassa

100

– 502

– 685

– 136

– 291

Rendimento delle attività nette

100

87

104

146

176

(47)

L’industria dell’Unione ha registrato perdite durante l’intero periodo dell’inchiesta sul pregiudizio e la tendenza sopra descritta evidenzia un aumento generale del livello delle perdite. Mentre la situazione è leggermente migliorata nel 2007 (raggiungendo quasi il pareggio), sì è nuovamente aggravata a partire dal 2008. Se da un lato la diminuzione del flusso di cassa ha potuto essere in qualche modo limitata, dall’altro è rimasta negativa a partire dal 2007. Anche il rendimento delle attività nette è stato negativo durante tutto il periodo ed è costantemente calato tra il 2006 e il PI.

f)   Investimenti e capacità di reperire capitali

 

2006

2007

2008

2009

PI

Investimenti

100

45

50

17

26

(48)

Gli investimenti hanno registrato una tendenza nettamente al ribasso, ossia – 75 %, durante l’intero periodo dell’inchiesta sul pregiudizio.

(49)

Come affermato in precedenza, data la fragile situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, si può concludere che la sua capacità di reperire capitali da fonti indipendenti è stata seriamente compromessa.

g)   Occupazione, produttività e salari

 

2006

2007

2008

2009

PI

Occupazione

100

111

118

99

87

Produttività

100

117

111

81

95

Salari

100

106

113

92

71

(50)

Nell’arco del periodo considerato l’occupazione (unità a tempo pieno) è diminuita del 13 %; il calo più netto si è verificato dopo il 2008, anno in cui l’occupazione ha raggiunto il suo livello massimo. I salari hanno conosciuto per lo più lo stesso andamento.

(51)

In linea generale, la produttività, calcolata in migliaia di pezzi prodotti per dipendente nel corso del periodo in esame, ha seguito la stessa tendenza dell’occupazione, tuttavia se ne è potuto limitare il calo durante il PI.

h)   Entità del margine di dumping effettivo

(52)

In base ai dati disponibili più attendibili, l’inchiesta ha stabilito un notevole margine di dumping durante il PI, pari al 17,2 %.

i)   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(53)

Da diversi anni l’industria dell’Unione soffre a causa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping. Ciononostante, essa ha potuto trarre beneficio da misure relativamente efficaci fino al 2008, la situazione si è però nuovamente aggravata in seguito. Questo punto è ulteriormente spiegato nella sezione relativa all’interesse dell’Unione.

6.4.   Conclusione

(54)

La situazione economica dell’industria dell’Unione si è chiaramente aggravata tra il 2006 e il PI. Tale peggioramento è stato caratterizzato in particolare da una significativa diminuzione del volume di produzione e vendita (– 17 e – 13 % rispettivamente), che ha inoltre portato a una riduzione della quota di mercato dal 29,6 al 24 %. Anche la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione è stata influenzata negativamente. È aumentato il livello di perdita registrato dalla società e sia il flusso di cassa sia il rendimento delle attività nette hanno conosciuto lo stesso andamento negativo. Il tentativo effettuato nel 2009 dall’industria dell’Unione di limitare le perdite aumentando i propri prezzi non ha avuto successo e la situazione si è ulteriormente aggravata.

(55)

Gli investimenti sono di conseguenza scesi al loro livello minimo e la società si è vista obbligata a licenziare un numero considerevole di dipendenti per far fronte alla situazione.

(56)

Si deve tuttavia osservare che nel corso del periodo dell’inchiesta sul pregiudizio la situazione dell’industria dell’Unione è leggermente migliorata tra il 2006 e il 2008. In realtà, durante tale periodo produzione, volume di vendite e occupazione hanno conosciuto una tendenza al rialzo. Questi indicatori hanno tuttavia registrato un calo significativo a partire dal 2009. Gli indicatori di redditività sono invece rimasti negativi durante l’intero periodo sebbene la redditività abbia quasi raggiunto il pareggio nel 2007.

(57)

Alla luce di quanto esposto si è provvisoriamente concluso che l’industria dell’Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

7.   NESSO DI CAUSALITÀ

7.1.   Introduzione

(58)

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione fosse dovuto alle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Sono stati inoltre analizzati anche quei fattori noti, diversi dalle importazioni in dumping, che potrebbero aver arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione per evitare che l’eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito alle suddette importazioni oggetto di dumping.

7.2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(59)

Si osservi che il mercato dell’Unione è caratterizzato da un numero relativamente piccolo di fonti di approvvigionamento (due all’interno dell’Unione, una in India, una in Thailandia e alcune fonti in Cina) e il mercato è quindi abbastanza trasparente in termini di prezzi grazie alle quotazioni. Inoltre, una parte significativa della domanda all’interno dell’UE riguarda tipi standard di MLF per cui il prezzo è indubbiamente un fattore decisivo al momento dell’acquisto del prodotto.

(60)

In questo contesto, l’inchiesta ha evidenziato che il volume di importazioni di MLF dalla Thailandia è aumentato di quasi il 20 % nel corso del periodo dell’inchiesta sul pregiudizio ottenendo una quota di mercato del 15 % durante il PI. Il volume delle vendite dell’Unione si è ridotto significativamente durante lo stesso periodo. Si è inoltre stabilito che durante il PI i prezzi degli MLF provenienti dalla Thailandia sono stati inferiori di oltre il 30 % a quelli dell’industria dell’Unione, una percentuale molto significativa per questo tipo di prodotto.

(61)

Il considerevole volume di importazioni e il basso livello dei prezzi hanno portato a una notevole pressione sui prezzi praticati sul mercato dell’Unione. Senza il dumping, i prezzi delle importazioni thailandesi sarebbero stati, almeno durante il PI, superiori di quasi il 20 % rispetto al loro livello effettivo e ciò avrebbe potuto significare prezzi complessivamente più elevati sul mercato dell’Unione.

(62)

Considerato il loro volume e il livello dei loro prezzi, si ritiene che le importazioni oggetto di dumping abbiano vanificato il tentativo dell’industria dell’Unione di riottenere utili, o almeno di ridurre le proprie perdite, aumentando il volume e/o i prezzi di vendita a un livello più adeguato durante il periodo 2009-PI. La continua pressione esercitata dalle importazioni a basso prezzo provenienti dalla Thailandia sul mercato dell’Unione ha portato a perdite in termini di volume di vendita, quote di mercato e a prezzi più bassi determinando quindi una minore redditività dell’industria dell’Unione.

(63)

Si rammenta che il recente riesame in previsione della scadenza (5) è giunto alla conclusione che l’industria si trovava ancora in una situazione molto precaria nel 2008 e che era ancora estremamente vulnerabile a eventuali ulteriori importazioni oggetto di dumping.

(64)

In base a quanto precede, si è concluso provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping dalla Thailandia hanno avuto un impatto negativo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione.

7.3.   Effetto di altri fattori

7.3.1.   Contrazione della domanda sul mercato dell’Unione

(65)

La domanda sul mercato dell’Unione è aumentata del 10 % nel 2008, ma è successivamente diminuita significativamente, di circa il 15 %, l’anno successivo. Questo andamento deve essere visto nel contesto della crisi finanziaria e della decisione di molte società di ridurre le spese generali, comprese quelle per gli articoli di cancelleria. L’intero settore dei meccanismi per la legatura di fogli ha sofferto a causa della situazione: le importazioni indiane e thailandesi, così come le vendite dell’industria dell’Unione, sono diminuite in termini di volume assoluto.

(66)

Si deve tuttavia osservare che in termini relativi l’industria dell’Unione ha sofferto più di altri operatori, dato che la propria quota di mercato è calata dal 30,2 al 25,2 % tra il 2008 e il 2009. Tenendo conto del fatto che l’industria dei meccanismi per la legatura di fogli è caratterizzata da notevoli costi fissi, una perdita nel volume delle vendite ha avuto conseguenze negative sulla situazione finanziaria del richiedente. La diminuzione del consumo deve essere tuttavia considerata in connessione con lo sviluppo delle importazioni oggetto di dumping dalla Thailandia. Queste ultime infatti detenevano una considerevole quota di mercato, pari a quasi tre volte la quantità corrispondente alla riduzione del consumo.

(67)

Sotto questo punto di vista, è possibile concludere che il calo del consumo, causato dalla crisi economica, potrebbe aver contribuito al notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Tuttavia, se si è prodotto un impatto, esso è stato certamente rafforzato in misura marcata dalle importazioni oggetto della presente inchiesta.

7.3.2.   Importazioni da altri paesi terzi

(68)

Gli MLF sono anche prodotti ed esportati da India e Cina. Tali importazioni hanno conosciuto il seguente andamento:

 

2006

2007

2008

2009

PI

India

Volume delle importazioni

100

93

102

88

91

Quote di mercato

47,6 %

44,3 %

43,5 %

45,2 %

45,3 %

Prezzo medio

100

99

118

116

113

Cina

Volume delle importazioni

100

91

153

150

151

Quote di mercato

3,5 %

3,1 %

4,8 %

5,6 %

5,5 %

Prezzo medio

100

98

90

85

86

Fonte: Eurostat.

(69)

Vi è solo un produttore esportatore di MLF in India e il suo volume di importazioni è diminuito di quasi il 10 % durante il periodo dell’inchiesta sul pregiudizio. Ciononostante, questo paese occupa una parte significativa del mercato dell’Unione dato che in media ha detenuto il 45 % della quota di mercato durante il periodo dell’inchiesta sul pregiudizio. I prezzi delle importazioni indiane sono inoltre aumentati complessivamente del 13 % raggiungendo un livello lievemente superiore ai prezzi thailandesi. In ragione della sua posizione dominante sul mercato dell’Unione e dei prezzi competitivi delle sue importazioni, l’India è un forte competitore per l’industria dell’Unione. Se si osserva tuttavia la tendenza sopra descritta, cioè volume in diminuzione e prezzi in aumento, non vi è alcuna indicazione del fatto che l’India abbia contribuito al deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione durante il PI. Si noti infine che una parte delle importazioni indiane, pari a circa un terzo, è stata direttamente acquistata e venduta sul mercato dell’Unione da un distributore collegato all’industria dell’Unione.

(70)

Dal 2004 le importazioni cinesi sono soggette a dazi antidumping compresi tra il 51,2 e il 78,8 %. Il volume delle importazioni cinesi è aumentato di circa il 50 % tra il 2006 e il PI con un incremento di 2 punti percentuali della quota di mercato, dal 3,5 al 5,5 %. Anche se i prezzi delle importazioni cinesi hanno conosciuto una tendenza al ribasso nel corso del periodo dell’inchiesta sul pregiudizio, il loro livello generale è rimasto di gran lunga superiore a quello dei prezzi thailandesi, anche senza tenere conto dell’applicazione dei dazi antidumping. Si è dunque concluso che tali importazioni non hanno contribuito al deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione durante il PI.

(71)

In base a quanto precede, si è concluso provvisoriamente che le importazioni da questi paesi terzi non hanno contribuito, se non in misura marginale, al notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

7.3.3.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(72)

Anche l’andamento delle esportazioni è stato esaminato come uno dei fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping che nello stesso periodo avrebbero potuto arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione.

(73)

Le esportazioni dell’industria dell’Unione hanno rappresentato in media il 5 % delle sue vendite totali di MLF durante il periodo dell’inchiesta sul pregiudizio e sono rimaste relativamente stabili. Si è quindi concluso provvisoriamente che esse non possono aver arrecato alcun pregiudizio all’industria dell’Unione.

7.4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(74)

L’analisi sopra illustrata ha dimostrato che, tenuto conto del loro volume e del livello dei loro prezzi, le importazioni dalla Thailandia hanno causato un notevole pregiudizio all’industria dell’Unione durante il PI. Tali importazioni sono aumentate in termini assoluti, per esse è stato accertato il dumping e il livello dei loro prezzi è risultato significativamente inferiore a quello dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione sul mercato UE per tipi di prodotto simili. In questo settore sensibile ai prezzi in cui il numero di fornitori è relativamente limitato e il mercato è abbastanza trasparente, un margine di undercutting superiore al 30 % ha certamente avuto un significativo impatto sui prezzi del mercato.

(75)

L’esame degli altri fattori noti che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione ha evidenziato che anche la contrazione della domanda potrebbe avere svolto un ruolo in tal senso. Tuttavia, nonostante l’effetto negativo della domanda in calo sul mercato dell’Unione, si è provvisoriamente concluso che tale fattore non è stato tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Thailandia e il notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La contrazione della domanda deve essere vista in connessione con gli effetti delle importazioni oggetto di dumping che hanno aggravato l’impatto negativo della crisi finanziaria.

(76)

In base all’analisi di cui sopra, che ha opportunamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si è concluso provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping dalla Thailandia hanno causato un notevole pregiudizio all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

8.   INTERESSE DELL’UNIONE

8.1.   Premessa

(77)

In conformità all’articolo 21 del regolamento di base, è stato valutato se, nonostante le conclusioni provvisorie relative al dumping pregiudizievole, esistessero ragioni valide per concludere che l’adozione di misure antidumping provvisorie non sarebbe nell’interesse dell’Unione in questo specifico caso. A tal fine, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, sono stati considerati, tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati, tanto il probabile impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento quanto le probabili conseguenze della decisione di non adottare misure.

(78)

Per valutare il probabile impatto delle misure, tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. Il produttore dell’Unione richiedente e quattro importatori indipendenti hanno risposto al questionario. L’altro produttore dell’Unione, che è anche importatore, ha fornito alcune informazioni e un altro utilizzatore ha risposto al questionario.

8.2.   Descrizione del mercato dell’Unione

(79)

Per comprendere meglio tutti i diversi interessi in gioco, è importante descrivere innanzitutto le principali caratteristiche del mercato.

(80)

Misure antidumping sono state istituite per la prima volta nel 1997 (6) sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina. L’aliquota del dazio iniziale è stata aumentata tre anni dopo in seguito a un riesame intermedio. Tali misure sono state recentemente prorogate per una seconda volta in seguito a un riesame in previsione della scadenza che ha stabilito che altrimenti le importazioni pregiudizievoli oggetto di dumping (7) sarebbero riprese.

(81)

Diverse inchieste hanno stabilito l’elusione delle misure contro la Cina, di conseguenza esse sono state estese al Vietnam e alla Repubblica democratica popolare del Laos, rispettivamente nel 2004 e nel 2006, e il campo di applicazione è stato anch’esso esteso ad alcuni meccanismi per la legatura di fogli leggermente modificati (8). È infine opportuno sottolineare che le importazioni di MLF dalla Thailandia sono state oggetto di due diverse inchieste antielusione, nel 2004 e nel 2008, e di una nuova inchiesta antidumping nel 2008. Mentre queste inchieste non hanno portato all’adozione di misure, quella attuale ha stabilito chiaramente che l’esportatore thailandese ha fornito informazioni false nella sua risposta al questionario.

(82)

Si osservi che gli MLF sono importati sul mercato dell’Unione da distributori, agenti o direttamente dagli utilizzatori, cioè da società che producono raccoglitori/classificatori.

(83)

È infine opportuno rammentare che il numero di produttori di MLF che riforniscono il mercato dell’Unione è relativamente limitato. Oltre ai due produttori nell’UE, vi è solo un produttore noto in Thailandia, uno in India e alcuni in Cina, questi ultimi sono sottoposti a misure antidumping come indicato in precedenza. Sia il produttore esportatore thailandese sia quello indiano sono di proprietà di società con sede a Hong Kong, rispettivamente Wah Hing Stationary, un operatore commerciale di MLF con un impianto produttivo in Cina, e World Wide Stationary, che ha concluso un accordo di fornitura con Bensons, un distributore di proprietà dell’industria dell’Unione.

8.3.   Industria dell’Unione

(84)

Si rammenta che alcuni anni fa l’industria dell’Unione ha già dovuto affrontare gravi difficoltà economiche, dovute tra l’altro a importazioni effettuate in condizioni sleali, ed è stata sottoposta a una ristrutturazione volta a garantirne l’esistenza in futuro, come spiegato in seguito.

(85)

Quando è stata presentata la prima denuncia antidumping nel 1995, l’industria dell’Unione era costituita da due produttori: Koloman Handler GmbH, una società austriaca, e Robert Krause GmbH & Co., una società tedesca. Le due società erano presenti sul mercato di MLF dell’UE già da molto tempo, ma la loro situazione peggiorò a tal punto che entrambe dovettero avviare una procedura fallimentare. La Robert Krause GmbH è fallita nel 1998 e lo stesso è successo alla società subentrante nel 2002, mentre la Koloman Handler è divenuta insolvente nel 2001. Entrambe le società sono state rilevate da un’altra società, SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH, che a sua volta è stata acquistata dalla Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, il richiedente del presente procedimento.

(86)

Da allora l’attività della società è stata ristrutturata per essere più competitiva a livello mondiale, ma in particolare sul mercato principale del richiedente, cioè sul mercato dell’UE. La ristrutturazione ha compreso l’acquisizione di Bensons, un operatore commerciale ben avviato di MLF con società situate nei Paesi Bassi, a Singapore, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

(87)

Gli sforzi intrapresi dall’industria per migliorare la propria situazione sono stati tuttavia vanificati giacché gli effetti positivi delle misure istituite contro le importazioni sleali sono stati attenuati da pratiche di assorbimento e di elusione, come spiegato in precedenza. Nonostante i significativi miglioramenti ottenuti in particolare fino al 2008, la situazione dell’industria è di conseguenza rimasta fragile, come ha concluso l’inchiesta che ha portato alla proroga delle misure antidumping contro la Cina.

(88)

L’inchiesta attuale ha concluso che negli ultimi anni l’industria dell’Unione ha nuovamente subito notevole pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie della Thailandia.

(89)

Grazie ai suoi sforzi di ristrutturazione l’industria UE ha dimostrato di essere vitale e ancora in grado di rifornire un’ampia parte del mercato UE. Per consolidare la sua situazione, necessita tuttavia di una protezione supplementare ed efficace contro le importazioni oggetto di dumping provenienti da qualsiasi fonte. Tra il 2008 e il PI sono andati persi 60 posti di lavoro e l’industria dell’Unione ha subito notevoli perdite negli ultimi anni. Senza l’adozione di misure contro le importazioni thailandesi effettuate in condizioni sleali, non si può escludere che il richiedente sia costretto a cessare la propria attività mettendo a rischio altri 160 posti di lavoro.

(90)

Dato che si è accertato che le importazioni dalla Thailandia causano notevole pregiudizio all’industria dell’Unione e che quest’ultima ha compiuto tutti gli sforzi di ristrutturazione necessari per poter competere in un mercato in cui le importazioni vengono effettuate in modo equo, si è concluso che sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione istituire misure provvisorie contro le importazioni di MLF provenienti dalla Thailandia.

8.4.   Importatori e operatori commerciali

(91)

In seguito all’apertura dell’inchiesta cinque importatori, compreso il secondo produttore dell’Unione, si sono manifestati fornendo informazioni o rispondendo al questionario. Tali società coprivano il 75 % delle importazioni di MLF dalla Thailandia durante il periodo dell’inchiesta.

(92)

Uno degli importatori in questione, a cui corrispondeva il 20 % circa del totale delle importazioni thailandesi, ha deciso di porre fine a tutte le attività relative agli MLF dopo il periodo dell’inchiesta. Per un secondo importatore, il volume delle vendite di MFL è stato diviso per tre durante l’intero periodo dell’inchiesta sul pregiudizio; esso rappresentava solo una piccola parte del suo fatturato complessivo durante il PI (l’1 % circa). Tale importatore inoltre ha smesso di acquistare dalla Thailandia nel 2008 rivolgendosi invece a un distributore dell’UE. Si è pertanto concluso che l’istituzione di eventuali misure non avrebbe inciso sulla situazione dei due importatori.

(93)

Un altro importatore, rappresentante meno del 10 % delle importazioni thailandesi totali, ha sostenuto che se fossero state istituite misure contro la Thailandia non avrebbe avuto fonti di approvvigionamento alternative e sarebbe stato costretto a cessare la propria attività legata agli MLF. In quest’ambito è innanzitutto opportuno rammentare che l’obiettivo delle misure antidumping non è quello di escludere alcun tipo di importazione dal mercato dell’Unione, ma piuttosto di consentire la continuazione delle importazioni a prezzi non in dumping. Di conseguenza questo importatore potrebbe continuare a importare MLF dalla Thailandia, anche se fossero soggetti a dazi antidumping, e potrebbe trasferire parzialmente o totalmente l’aumento dei costi ai propri clienti.

(94)

Si riconosce tuttavia che ciò non sarebbe facile a causa della sensibilità ai prezzi dei prodotti in questione e della concorrenza delle importazioni da altri paesi quali l’India. Inoltre, tenendo conto della struttura del mercato dell’Unione e del numero limitato di produttori a livello mondiale, è in realtà probabile che questo importatore incontri difficoltà a passare ad altre fonti di approvvigionamento. Si deve tuttavia osservare che la parte occupata dalle vendite di MLF all’interno del fatturato totale della società è diminuita durante il periodo dell’inchiesta sul pregiudizio, dal 40 % circa al 25 %, e, dato ancor più significativo, l’inchiesta ha rivelato che l’attività riguardante i MLF ha registrato ingenti perdite negli ultimi anni. In altre parole, già oggi vi sono dubbi sulla sostenibilità di questa attività dell’importatore in questione.

(95)

Anche il quarto importatore ha sostenuto che in caso di istituzione di misure sarebbe costretto a cessare il commercio di MLF a causa della mancanza di fonti alternative di approvvigionamento. In questo caso, tuttavia, le vendite di MLF rappresentavano una parte molto modesta del fatturato totale della società durante il PI, con solamente una persona ad occuparsi del prodotto in esame, ed è molto probabile che tale società potrebbe mantenere il complesso delle sue attività in modo relativamente facile anche senza gli MLF, se in seguito all’istituzione delle misure fosse inevitabile rinunciarvi.

(96)

Si è pertanto concluso che anche se l’istituzione delle misure potrebbe effettivamente influenzare in modo negativo la situazione dei due importatori sopra indicati, essa non potrebbe tuttavia incidere significativamente sul complesso delle loro attività economiche.

(97)

La situazione dell’ultimo importatore è meno ovvia in quanto circa la metà delle sue vendite di MLF è costituita da prodotti thailandesi (che rappresentano una parte significativa delle importazioni thailandesi di MLF nell’UE), l’altra metà da articoli fabbricati nell’Unione. Inoltre, nonostante la società venda principalmente meccanismi a leva, le vendite di MLF rappresentano una percentuale non trascurabile del suo fatturato complessivo (il 15 % circa). Tali vendite sono altresì considerate fondamentali dalla società dato che i suoi clienti richiedono spesso fornitori in grado di fornire un’intera gamma di prodotti.

(98)

Una parte significativa delle attività della società si basa quindi sulle importazioni di MLF dalla Thailandia, in particolare dei prodotti meno sofisticati necessari per offrire una gamma completa di prodotti, condizione questa che si rivela importante per mantenere un numero di clienti sufficientemente ampio. La società sostiene che un’eventuale istituzione di misure potrebbe causare la fine di tutte le sue attività e la perdita di circa 170 posti di lavoro. Si osservi tuttavia che questo calcolo riguarda l’intera società, mentre si stima che l’attività relativa agli MLF coinvolga meno di 30 persone.

(99)

Al riguardo, va innanzitutto sottolineato che negli ultimi anni questa società è riuscita a migliorare la propria situazione sul mercato MLF — la sua quota di mercato complessiva di prodotti importati e la sua stessa produzione sono passate dal 9 al 15 % durante il periodo dell’inchiesta sul pregiudizio — in quanto ha tratto beneficio da importazioni oggetto di dumping a basso prezzo.

(100)

In secondo luogo, si può osservare che questa società potrebbe, almeno parzialmente, continuare a importare dalla Thailandia, anche se a prezzi non di dumping, o persino considerare le misure istituite come un’opportunità di aumentare la propria produzione e/o la propria capacità produttiva e le vendite di MLF da essa stessa prodotti. La stessa società ha ammesso questa possibilità, sostenendo però che in questo caso dovrebbe comunque fare i conti con la forte concorrenza dei prodotti indiani, i quali tuttavia sono importati da diverse società e non solo dall’operatore commerciale collegato all’industria dell’Unione.

(101)

Tale società dovrebbe indubbiamente affrontare la forte concorrenza rappresentata dai prodotti indiani che durante il PI sono stati in media solo lievemente più costosi rispetto alle importazioni thailandesi (+ 6 %). Tuttavia, a meno che non sia dimostrato che le importazioni indiane sono oggetto di dumping, ciò deve essere considerato unicamente come derivante da una situazione di concorrenza leale.

(102)

Infine, l’impatto negativo delle misure contro la Thailandia potrebbe essere comunque parzialmente limitato qualora fosse possibile raggiungere un certo equilibrio tra l’aumento della sua produzione e la continuazione di un certo livello di importazioni, anche se a prezzi non di dumping. Si rammenta altresì che il 75 % del fatturato della società deriva dalle vendite di altri prodotti.

(103)

Alla luce di quanto esposto, si è concluso provvisoriamente che l’istituzione di misure provvisorie potrebbe unicamente avere un impatto negativo rilevante sulla situazione dell’ultimo importatore, cioè dell’altro produttore dell’Unione. Quest’ultimo tuttavia ha tratto ampi benefici in passato dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla Thailandia e le conseguenze negative sarebbero dovute essenzialmente alle importazioni dall’India che non sono ritenute oggetto di concorrenza sleale.

8.5.   Utilizzatori

(104)

Un utilizzatore ha risposto al questionario affermando che circa i tre quarti dei propri acquisti di MLF erano costituiti da importazioni da paesi diversi dalla Thailandia, mentre il resto era più o meno equamente distribuito tra l’industria dell’Unione e la Thailandia.

(105)

L’utilizzatore in questione ha sostenuto che nel caso di istituzione di misure le fonti di approvvigionamento sarebbero limitate e che si verrebbe a creare una situazione di monopolio. Questa affermazione si fonda sulla tesi che l’industria dell’Unione e il suo operatore commerciale collegato Bensons, un importatore di prodotti indiani, diventerebbero quasi l’unica fonte di approvvigionamento sul mercato dell’Unione. Alcuni importatori hanno sostenuto la stessa argomentazione.

(106)

A questo proposito, si noti innanzitutto che il fatto che il numero di fornitori sul mercato dell’Unione sia limitato non è di per se stesso un motivo per non istituire misure antidumping al fine di impedire il commercio sleale. Si ritiene in realtà che senza l’introduzione di misure l’industria dell’Unione probabilmente scomparirà e tale produttore rappresenta tuttora il 25 % delle vendite sul mercato dell’UE ed è in grado di fornire prodotti specializzati e standard all’interno dell’UE. Sarebbe quindi nell’interesse degli utilizzatori che l’industria continui ad operare sul mercato.

(107)

In secondo luogo, nonostante l’istituzione di misure, non si può escludere che le importazioni dalla Thailandia continuino a essere presenti sul mercato dell’Unione, anche se il loro volume potrebbe diminuire. Analogamente, come spiegato in precedenza, il secondo produttore dell’Unione riuscirà probabilmente a mantenere o persino a espandere la propria attività relativa agli MLF.

(108)

Infine, le importazioni dall’India proseguiranno e gli utilizzatori, compreso l’unico utilizzatore che ha collaborato, potranno continuare ad acquistare MLF da questo paese. Il fatto che l’operatore commerciale collegato all’industria dell’Unione abbia concluso un contratto di fornitura con i produttori indiani non significa che sia l’importatore/il distributore esclusivo di prodotti indiani. Al contrario. Anche altre società distribuiscono MLF indiani sul mercato dell’Unione e gli utilizzatori possono acquistare MLF direttamente dall’India. In quest’ambito è opportuno sottolineare che i due terzi circa delle esportazioni indiane verso l’UE sono vendute o acquistate da società diverse da Bensons, l’operatore commerciale collegato all’industria dell’Unione.

(109)

Alla luce di quanto esposto, si è concluso provvisoriamente che, gli effetti delle misure antidumping contro le importazioni di MLF originarie della Thailandia non avranno molto probabilmente un impatto negativo significativo sugli utilizzatori del prodotto in esame.

8.6.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(110)

Alla luce di quanto precede, si è concluso provvisoriamente che complessivamente, sulla base delle informazioni disponibili relative all’interesse dell’Unione, non esistono ragioni valide contrarie all’istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni di MLF originari della Thailandia. Anche se l’istituzione di misure potrebbe avere conseguenze negative per l’altro produttore dell’Unione (cfr. la sezione sugli importatori) che in passato ha tratto beneficio dalle importazioni oggetto di dumping, si ritiene che ciò non sia più importante della necessità di porre rimedio agli effetti negativi prodotti dalle importazioni sleali sulla situazione dell’industria dell’Unione.

9.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

9.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(111)

Alla luce delle conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno adottare misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping continuino ad arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione.

(112)

Allo scopo di stabilire il livello delle misure, si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione.

(113)

Nel calcolo dell’importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all’industria dell’Unione di coprire i suoi costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che produttori dello stesso tipo potrebbero ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nell’Unione. Un margine di profitto del 5 % del fatturato è stato considerato provvisoriamente come il minimo che l’industria dell’Unione avrebbe potuto ottenere senza un dumping pregiudizievole. Si tratta della stessa percentuale utilizzata in precedenza per procedimenti riguardanti lo stesso prodotto e non vi sono indicazioni che le circostanze siano mutate al riguardo e che tale percentuale non sarebbe adeguata in questo caso. Su tale base è stato calcolato un prezzo del prodotto simile non pregiudizievole per i produttori dell’Unione.

(114)

L’aumento del prezzo necessario è stato determinato confrontando, per ciascun tipo di prodotto, il prezzo medio ponderato all’importazione dei produttori esportatori della Thailandia e il prezzo non pregiudizievole dei tipi di prodotto venduti dai produttori dell’Unione sul mercato dell’UE durante il PI. Le differenze risultanti da tale confronto sono poi state espresse in percentuale del valore cif medio all’importazione dei tipi confrontati. Il margine di pregiudizio che ne è risultato era superiore al margine di dumping.

9.2.   Misure provvisorie

(115)

Alla luce di quanto precede, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che nei confronti delle importazioni originarie della Thailandia debbano essere istituite misure antidumping provvisorie al livello del margine di dumping o, se inferiore, del margine di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore. Nella fattispecie, l’aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello dei margini di pregiudizio accertati.

(116)

Di conseguenza, i margini di eliminazione del pregiudizio, i margini di dumping e le aliquote proposte del dazio antidumping provvisorio per la Thailandia, espressi in percentuale sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono stabiliti come segue:

Produttore esportatore

Aliquota del dazio antidumping provvisorio

Thai Stationery Industry Co. Ltd, Bangkok, Thailandia

17,2 %

Tutte le altre società

17,2 %

10.   DISPOSIZIONI FINALI

(117)

Per garantire la correttezza procedurale occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell’avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all’istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell’adozione di eventuali dazi definitivi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli attualmente classificati al codice NC 8305 10 00 (codici TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034, 8305100035 e 8305100036) originari della Thailandia. Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lamine o da fili di acciaio su cui sono fissati almeno quattro semianelli in filo metallico e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Il sistema di apertura è a trazione oppure con un dispositivo d’acciaio a scatto, fissato al meccanismo.

2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 è del 17,2 %.

3.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono presentare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 131 del 20.5.2010, pag. 13.

(3)  Al fine di garantire il trattamento riservato dei dati dell’unico denunziante vengono indicati solo intervalli numerici.

(4)  Le informazioni si fondano sui dati, sottoposti a verifica, presentati dall’industria dell’Unione nella propria risposta al questionario; essi sono indicizzati (2006 = 100) oppure indicati come intervalli numerici ogniqualvolta è necessario garantire un trattamento riservato.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2010 del Consiglio (GU L 49 del 26.2.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 119/97del Consiglio (GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 157/2010.

(8)  Regolamento (CE) n. 818/2008 del Consiglio (GU L 221 del 19.8.2008, pag. 1).


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