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Document 32011D0809

2011/809/UE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2011 , sulla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la proroga della deroga dell’OMC al fine di attuare il regime delle preferenze commerciali autonome dell’UE per i Balcani occidentali

GU L 324 del 7.12.2011, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/809/oj

7.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 324/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2011

sulla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la proroga della deroga dell’OMC al fine di attuare il regime delle preferenze commerciali autonome dell’UE per i Balcani occidentali

(2011/809/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione ha adottato una normativa che rinnova il regime delle preferenze commerciali autonome per i Balcani occidentali fino al 31 dicembre 2015. In assenza di una deroga dell’Unione agli obblighi di cui all’articolo I, paragrafo 1, dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994), il trattamento previsto dal regime delle preferenze commerciali autonome sarebbe necessariamente esteso a tutti gli altri membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). È pertanto opportuno chiedere una deroga all’articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.

(2)

In data 26 ottobre 2011, l’Unione ha presentato una domanda in tal senso sulla quale deve deliberare il consiglio generale dell’OMC.

(3)

È opportuno, pertanto, definire la posizione che l’Unione deve adottare in sede di consiglio generale dell’OMC con riguardo a tale richiesta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio è di approvare la proroga della deroga dell’OMC per i Balcani occidentali fino al 31 dicembre 2016.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


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