EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0694

Decisione del Consiglio, del 26 settembre 2011, sulla conclusione di un accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile

GU L 273 del 19.10.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/694/oj

Related international agreement

19.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2011

sulla conclusione di un accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile

(2011/694/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 100, paragrafo 2, e 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7 e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma.

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea, un accordo in materia di sicurezza dell’aviazione civile con il governo della Repubblica federativa del Brasile a norma della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati.

(2)

Con riserva della sua conclusione, l’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile («l’accordo»), è stato firmato il 14 luglio 2010, a norma della decisione 2010/489/UE del Consiglio (1).

(3)

È opportuno approvare l’accordo.

(4)

È necessario stabilire le disposizioni procedurali per la partecipazione dell’Unione negli organismi comuni istituiti dall’accordo, così come per l’adozione di talune decisioni concernenti in particolare la modifica dell’accordo e dei relativi allegati, l’aggiunta di nuovi allegati, la soppressione di singoli allegati, le consultazioni, la composizione delle controversie e l’adozione di misure di salvaguardia.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per assicurare che i rispettivi accordi bilaterali con il Brasile aventi lo stesso oggetto si estinguano alla data dell’entrata in vigore dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile («l’accordo») è approvato a nome dell’Unione.

2.   Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a effettuare la notifica di cui all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo.

Articolo 3

1.   Nel comitato misto delle parti, istituito dall’articolo 9 dell’accordo, l’Unione è rappresentata dalla Commissione europea assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle autorità aeronautiche in rappresentanza degli Stati membri.

2.   Nel comitato misto di settore sulla certificazione di cui al punto 2.1.1 dell’allegato A dell’accordo e nel comitato misto di settore sulla manutenzione di cui al punto 4.1.1 dell’allegato B dell’accordo, l’Unione è rappresentata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea assistita dalle autorità aeronautiche direttamente interessate dall’ordine del giorno di ciascuna riunione.

Articolo 4

1.   Previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l’Unione nell’ambito del comitato misto delle parti con riferimento ai seguenti argomenti:

l’adozione o la modifica del regolamento interno del comitato misto delle parti di cui all’articolo 9 dell’accordo.

2.   Previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 e tenendo conto del suo parere, la Commissione può intraprendere una delle seguenti azioni:

adottare misure di salvaguardia a norma dell’articolo 6 dell’accordo,

chiedere consultazioni a norma dell’articolo 15 dell’accordo,

adottare misure di sospensione a norma dell’articolo 10 dell’accordo,

modificare gli allegati dell’accordo conformemente all’articolo 16, paragrafo 5, dell’accordo, a condizione che la Commissione abbia presentato un’analisi fattuale approfondita degli effetti e della fattibilità delle modifiche previste e nella misura in cui tali modifiche siano compatibili con i pertinenti atti giuridici dell’Unione e non comportino modifiche degli stessi,

sopprimere i singoli allegati conformemente all’articolo 16, paragrafi 3 e 5, dell’accordo,

qualsiasi altra azione che una delle parti può adottare in virtù dell’accordo, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e il diritto dell’UE.

3.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide in merito ad una proposta della Commissione e conformemente al trattato, con riferimento a qualsiasi altra modifica dell’accordo che non rientri nell’ambito di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)  GU L 243 del 16.9.2010, pag. 1.


Top

19.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/1


ACCORDO

tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile sulla sicurezza dell’aviazione civile

L’UNIONE EUROPEA,

da una parte,

e il governo della REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE,

dall’altra,

in appresso denominate insieme «le parti»,

CONSIDERANDO che ciascuna parte ha stabilito che gli standard e i sistemi della controparte in materia di aeronavigabilità e certificazione ambientale o accettazione di prodotti dell’aeronautica civile, sono sufficientemente equivalenti ai propri da rendere l’accordo praticabile;

RICONOSCENDO la attuale tendenza multinazionale alla progettazione, alla produzione e all’interscambio di prodotti dell’aeronautica civile;

DESIDERANDO promuovere la sicurezza dell’aviazione civile, la compatibilità e qualità dell’ambiente e facilitare lo scambio di prodotti dell’aeronautica civile;

DESIDERANDO accrescere la cooperazione e migliorare l’efficienza in aspetti connessi alla sicurezza dell’aviazione civile;

CONSIDERANDO che la loro cooperazione può contribuire positivamente a promuovere una maggiore armonizzazione internazionale degli standard e delle procedure;

CONSIDERANDO la possibilità di ridurre l’onere economico imposto all’industria aeronautica e ai suoi operatori dalla sovrapposizione di ispezioni, valutazioni e prove;

RICONOSCENDO il vantaggio comune derivante dal miglioramento delle procedure per il reciproco riconoscimento di autorizzazioni e prove in materia di aeronavigabilità, protezione ambientale e il mantenimento dell’aeronavigabilità;

RICONOSCENDO che tale forma di riconoscimento reciproco deve poter offrire una garanzia di conformità a norme e regolamenti tecnici applicabili equivalente alla garanzia offerta dalle procedure previste da ciascuna delle parti;

RICONOSCENDO che tale riconoscimento reciproco richiede inoltre la fiducia di ogni parte nella persistente affidabilità delle valutazioni di conformità effettuate dall’altra parte;

IMPEGNATE a sviluppare un sistema globale di cooperazione nella regolamentazione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile e delle prove e certificazioni ambientali sulla base di una continua comunicazione e della reciproca fiducia;

RICONOSCENDO i rispettivi impegni delle parti nell’ambito di accordi bilaterali, regionali e multilaterali in materia di sicurezza dell’aviazione civile e di compatibilità ambientale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:

a)

stabilire, coerentemente con la legislazione in vigore presso entrambe le parti, principi e dispositivi per consentire il riconoscimento reciproco delle approvazioni rilasciate dalle autorità competenti di entrambe le parti nelle aree disciplinate dal presente accordo, come viene specificato all’articolo 4;

b)

permettere alle parti di adeguarsi alla tendenza in atto verso forme multinazionali di progettazione, fabbricazione, manutenzione e interscambio di prodotti dell’aeronautica civile, che riguardano interessi comuni delle parti in materia di sicurezza dell’aviazione civile e della qualità dell’ambiente;

c)

promuovere la cooperazione diretta a sostenere gli obiettivi in materia di sicurezza e qualità dell’ambiente;

d)

promuovere e facilitare il continuo scambio di prodotti e servizi dell’aeronautica civile.

Articolo 2

Definizioni

Al presente accordo si applicano i termini e le definizioni seguenti:

a)   «approvazione di aeronavigabilità»: la constatazione che il progetto o la modifica di progetto di un prodotto per l’aeronautica civile soddisfa le norme di aeronavigabilità stabilite dalla legislazione applicabile in vigore presso entrambe le parti o che un determinato prodotto è conforme ad un progetto giudicato rispondente a tali norme e che si trova in condizione di sicurezza operativa;

b)   «prodotto per l’aeronautica civile»: qualsiasi aeromobile civile, motore di aeromobile o propulsore a elica o sottogruppo, impianto o parte, installato o da installare sull’aeromobile;

c)   «autorità competente»: un’agenzia o un ente governativo designato quale autorità competente da una delle parti ai fini del presente accordo, abilitata a valutare la conformità, a monitorare e controllare l’uso o la vendita di prodotti o servizi dell’aviazione civile, nell’ambito della giurisdizione di una delle parti e che può adottare misure coercitive per garantire che tali prodotti o servizi commercializzati all’interno di detta giurisdizione siano conformi ai requisiti legali applicabili;

d)   «requisiti operativi relativi alla progettazione»: i requisiti operativi o ambientali relativi alle caratteristiche di progettazione del prodotto o ai dati di progettazione concernenti il funzionamento o la manutenzione del prodotto che lo rendono idoneo per un particolare tipo di operazione;

e)   «approvazione ambientale»: il riconoscimento che un prodotto per l’aeronautica civile soddisfa le norme stabilite dalla legislazione in vigore in entrambe le parti in materia di livelli acustici e/o di emissioni dei motori;

f)   «manutenzione»: l’attività di ispezione, revisione, riparazione, conservazione o sostituzione di parti, attrezzature o componenti, eccezion fatta per le ispezioni precedenti il volo, di un prodotto per l’aeronautica civile volta a garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità di tale prodotto e comprendente l’installazione di modifiche, ma non la progettazione di riparazioni e modifiche;

g)   «controllo»: la sorveglianza periodica effettuata da un’autorità competente volta a determinare il permanere della conformità alla normativa pertinente;

h)   «agente tecnico»: per il governo della Repubblica federativa del Brasile, la National Civil Aviation Agency (ANAC) e per l’Unione europea, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).

Articolo 3

Obblighi generali

1.   Ciascuna parte, come precisato negli allegati del presente accordo, che ne costituiscono parte integrante, accetta o riconosce i risultati delle procedure specificate, utilizzate per valutare la conformità ai provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi specificati di ciascuna parte, prodotti dalle autorità competenti dell’altra parte, nel presupposto che le procedure di valutazione della conformità utilizzate garantiscano in modo pienamente soddisfacente per la parte importatrice la conformità ai propri provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, in modo equivalente alle garanzie offerte dalle proprie procedure.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica solo una volta completate le disposizioni provvisorie, che possono essere riportate negli allegati del presente accordo.

3.   Il presente accordo non deve essere interpretato come implicante l’accettazione reciproca di norme o regolamenti tecnici delle parti e, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente accordo, non comporta il riconoscimento reciproco dell’equivalenza di norme o regolamenti tecnici.

4.   Nessuna delle disposizioni del presente accordo deve essere interpretata come limitante il diritto di una parte di determinare, mediante propri provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, il livello di protezione che essa ritiene adeguato per motivi di sicurezza, per motivi ambientali o per altri motivi connessi ai rischi che rientrano nell’ambito degli allegati del presente accordo.

5.   Le constatazioni effettuate da soggetti delegati o da organismi approvati, autorizzati dalla legislazione applicabile dell’una o dell’altra parte a effettuare le stesse constatazioni di un’autorità competente, hanno la stessa validità di quelle effettuate da una autorità competente ai fini del presente accordo. Un’entità di una parte responsabile per l’attuazione del presente accordo, quale definita all’articolo 7, può occasionalmente e previa notifica al proprio omologo presso l’altra parte, interagire direttamente con un soggetto delegato o un organismo approvato dell’altra parte.

6.   Le parti provvedono a che i rispettivi agenti tecnici e/o autorità competenti adempiano alle responsabilità loro incombenti in forza del presente accordo, compresi gli allegati.

7.   Il presente accordo, comprensivo degli allegati, è vincolante per entrambe le parti.

Articolo 4

Campo d’applicazione

1.   Il presente accordo si applica:

a)

alle approvazioni di aeronavigabilità e al controllo sui prodotti per l’aeronautica civile;

b)

al mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili in servizio;

c)

alle approvazioni e al controllo della produzione e degli impianti di fabbricazione;

d)

alle approvazioni e al controllo degli impianti di manutenzione;

e)

alle certificazioni e alle prove ambientali sui prodotti per l’aeronautica civile;

f)

alle attività di cooperazione connesse; e

g)

alle iniziative e allo scambio di informazioni pertinenti in materia di sicurezza.

2.   Quando le parti convengono che norme, regole e pratiche in materia di aviazione civile di ciascuna delle parti, nonché le procedure in altre aree di cooperazione, in particolare le operazioni di volo, il rilascio delle licenze agli equipaggi e l’approvazione di metodi di addestramento con simulatore sono sufficientemente compatibili da permettere la reciproca accettazione dei risultati sulla conformità a norme convenute rilasciati da una delle parti per conto dell’altra, le parti, in sede di comitato misto, possono decidere di adottare allegati aggiuntivi, incluse disposizioni transitorie dirette ad estendere il campo di cooperazione a tali aree secondo la procedura di cui all’articolo 16.

Articolo 5

Autorità competenti

1.   Quando un soggetto è ammissibile a norma della legislazione di una parte, viene riconosciuto come un’autorità competente dall’altra parte, una volta che sia stato sottoposto a verifica dalla parte designante, per accertare che:

rispetti pienamente la legislazione della sua parte,

conosca i requisiti dell’altra parte, per il tipo e il campo di applicazione della certificazione che ha chiesto, e

sia in grado di ottemperare agli obblighi previsti negli allegati.

2.   Una parte notifica all’altra parte l’identità di una autorità competente dopo aver portato a termine con esito positivo la verifica. L’altra parte può contestare la competenza tecnica o la conformità dell’autorità competente in questione a norma del paragrafo 6 del presente articolo.

3.   Gli organismi identificati nelle appendici 1 e 2 sono considerati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per l’applicazione degli allegati al momento dell’entrata in vigore del presente accordo.

4.   Le parti garantiscono che le rispettive autorità competenti siano e restino in grado di valutare correttamente la conformità di prodotti o imprese, nei casi in cui è necessario e secondo quanto previsto dagli allegati del presente accordo. A questo riguardo, le parti provvedono a che le rispettive autorità competenti siano sottoposte a verifiche o valutazioni periodiche.

5.   Le parti procedono alle necessarie consultazioni per assicurare il mantenimento della fiducia nelle procedure di valutazione della conformità. Tali consultazioni possono includere la partecipazione di una parte alle verifiche periodiche connesse alle attività di valutazione della conformità o ad altre valutazioni delle autorità competenti dell’altra parte.

6.   Nel caso in cui una parte contesti la competenza tecnica o la conformità di un’autorità competente, la parte che contesta notifica per iscritto all’altra parte la propria contestazione della competenza tecnica o della conformità dell’autorità competente in questione e la propria intenzione di sospendere l’accettazione delle constatazioni della stessa. Tale contestazione è effettuata in modo oggettivo e ragionato.

7.   Qualsiasi contestazione notificata a norma del paragrafo 6 del presente articolo è discussa dal comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 9, che può decidere di sospendere l’accettazione delle constatazioni dell’autorità competente in questione o di fare effettuare una verifica della competenza tecnica di quest’ultima. Tale verifica è normalmente effettuata tempestivamente dalla parte avente giurisdizione sull’autorità competente in questione, ma può anche essere effettuata congiuntamente dalle parti se queste così decidono.

8.   Se il comitato misto non è in grado di risolvere una contestazione notificata a norma del paragrafo 6 del presente articolo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, la parte che contesta può sospendere l’accettazione delle constatazioni dell’autorità competente in questione ma accetta le constatazioni operate dalla stessa autorità competente prima della data della comunicazione. Tale sospensione può essere mantenuta fino a quando il comitato misto non abbia risolto la questione.

Articolo 6

Misure di salvaguardia

1.   Nessuna delle disposizioni del presente accordo deve essere interpretata come una limitazione della facoltà di una parte di adottare immediatamente tutte le misure idonee quando vi è un ragionevole rischio che un prodotto o un servizio:

a)

comprometta la salute o la sicurezza delle persone;

b)

non ottemperi ai provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi applicabili di quella parte nell’ambito del campo di applicazione del presente accordo; o

c)

non riesca altrimenti a soddisfare un requisito ricadente nell’ambito del campo di applicazione dell’allegato applicabile al presente accordo.

2.   Quando una parte adotta misure ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l’altra parte per iscritto entro 15 giorni lavorativi, fornendone le motivazioni.

Articolo 7

Notifica

1.   Le parti concordano che le comunicazioni fra di esse ai fini dell’attuazione del presente accordo sono assicurate:

a)

per quanto riguarda le questioni tecniche, dagli agenti tecnici;

b)

per quanto riguarda tutte le altre questioni:

per il governo della Repubblica federativa del Brasile: dal ministero delle relazioni esterne e dall’ANAC, ove opportuno,

per l’Unione europea: dalla Commissione europea e dalle Autorità competenti degli Stati membri, ove opportuno.

2.   Alla firma del presente accordo le parti si comunicheranno i punti di contatto corrispondenti.

Articolo 8

Cooperazione reciproca, assistenza e trasparenza

1.   Le parti fanno in modo di essere reciprocamente informate su tutte le leggi, i regolamenti, le norme ed i requisiti pertinenti e in merito al proprio sistema di certificazione.

2.   Le parti si notificano le rispettive proposte di modifiche significative a leggi, regolamenti, norme e requisiti pertinenti, nonché ai rispettivi sistemi di certificazione quando tali modifiche possono avere un’incidenza sul presente accordo. Nella misura del possibile, le parti si offrono la possibilità di presentare osservazioni su tali modifiche e tengono nel debito conto tali osservazioni.

3.   Se del caso, le parti elaborano procedure sulla cooperazione regolamentare e sulla trasparenza per tutte le attività da esse svolte che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo.

4.   Per promuovere la comprensione continua e la compatibilità tra i sistemi regolamentari in materia di sicurezza dell’aviazione civile delle parti, ciascun agente tecnico può partecipare al controllo della qualità interno dell’altra parte.

5.   Ai fini delle indagini e della soluzione di questioni relative alla sicurezza attraverso la cooperazione, le parti si autorizzano a partecipare alle rispettive attività di ispezione e verifica a campione o procedono, se necessario, a ispezioni e verifiche congiunte. Ai fini della supervisione e delle ispezioni, l’agente tecnico e le autorità competenti di ciascuna delle parti prestano assistenza all’agente tecnico dell’altra parte affinché ottenga l’accesso senza restrizioni agli organismi regolamentati soggetti alla propria giurisdizione.

6.   Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari in vigore, le parti convengono di garantire mediante i loro agenti tecnici o autorità competenti, come del caso, la reciproca cooperazione e assistenza in procedimenti investigativi o esecutivi su eventuali casi sospetti o presunti di violazione di disposizioni legislative o regolamentari nell’ambito del presente accordo. Inoltre, ciascuna delle parti notifica immediatamente all’altra qualsiasi indagine che incida su interessi comuni.

Articolo 8 bis

Scambio di informazioni in materia di sicurezza

1.   Le parti convengono, ferme restando le leggi e i regolamenti applicabili, di seguire un’impostazione proattiva, coordinare le politiche e le iniziative in materia di sicurezza, scambiarsi dati e informazioni e sviluppare programmi comuni allo scopo di accrescere le capacità di prevedere o impedire o ridurre i rischi potenziali per l’aviazione civile allo scopo di attuare un sistema di sorveglianza per tutti gli aeromobili che operano sul loro territorio.

2.   Le parti convengono, conformemente all’articolo 11 e ferma restando la legislazione vigente:

a)

di comunicarsi, su richiesta e tempestivamente, informazioni relative ad incidenti, inconvenienti o eventi connessi alle materie disciplinate dal presente accordo; e

b)

di scambiarsi altre informazioni in materia di sicurezza relative alle operazioni di volo e ai risultati delle attività di sorveglianza, tra cui le ispezioni a terra utilizzando gli aeroporti delle parti, secondo le procedure sviluppate dagli agenti tecnici.

Articolo 9

Comitato misto delle parti

1.   È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle parti. Il comitato misto è responsabile dell’effettivo funzionamento del presente accordo e si riunisce periodicamente per valutare l’efficacia della sua applicazione.

2.   Il comitato misto può esaminare qualsiasi aspetto relativo al funzionamento e all’applicazione del presente accordo. In particolare è incaricato di:

a)

riesaminare le contestazioni e prendere gli opportuni provvedimenti in merito, come indicato all’articolo 5;

b)

risolvere eventuali questioni relative all’applicazione e all’esecuzione del presente accordo, incluse quelle non altrimenti risolte secondo la procedura stabilita negli allegati;

c)

esaminare le modalità per migliorare il funzionamento del presente accordo e fare le opportune raccomandazioni alle parti per la modifica dello stesso ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4;

d)

esaminare modifiche specifiche degli allegati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5;

e)

coordinare, come opportuno, lo sviluppo di allegati aggiuntivi ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5; e

f)

adottare, come opportuno, procedure operative in materia di cooperazione regolamentare e trasparenza per tutte le attività di cui all’articolo 4.

3.   Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno entro un anno dall’entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 10

Sospensione degli obblighi di riconoscimento reciproco

1.   Una parte può sospendere, in tutto o in parte, i propri obblighi specificati in uno degli allegati del presente accordo, quando:

a)

l’altra parte non ottempera agli obblighi previsti nello stesso allegato del presente accordo;

b)

una o più delle sue autorità competenti non è in grado di applicare requisiti nuovi o aggiuntivi adottati dall’altra parte nel settore disciplinato dall’allegato del presente accordo; o

c)

l’altra parte non mantiene gli strumenti e le misure legali e regolamentari necessari per attuare le disposizioni del presente accordo.

2.   Prima di sospendere i propri obblighi, una parte chiede l’avvio di consultazioni a norma dell’articolo 15. Qualora le consultazioni non consentano di risolvere una controversia relativa ad uno degli allegati, una parte può notificare all’altra la propria intenzione di sospendere l’accettazione delle constatazioni di conformità e delle approvazioni effettuate a norma dell’allegato in merito alle quali è sorto il disaccordo. La notifica è effettuata per iscritto e specifica i motivi della sospensione.

3.   Tale sospensione ha effetto 30 giorni dopo la data della notifica, sempre che, entro tale periodo, la parte che ha avviato la sospensione non comunichi all’altra parte per iscritto di voler ritirare la sua notifica. Detta sospensione non incide sulla validità delle constatazioni di conformità, dei certificati e delle approvazioni rilasciati dagli agenti tecnici o dall’autorità competente della parte in questione anteriormente alla data in cui la sospensione ha preso effetto. Qualunque sospensione divenuta effettiva può essere immediatamente annullata mediante uno scambio di corrispondenza scritta effettuato a tal fine tra le parti.

Articolo 11

Riservatezza

1.   Le parti convengono di mantenere, nella misura richiesta dalle rispettive legislazioni, la riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito del presente accordo.

2.   In particolare, ferme restando le rispettive legislazioni, le parti non comunicano a terzi, né permettono ad una autorità competente di divulgare informazioni ricevute nell’ambito del presente accordo, che riguardano segreti aziendali, proprietà intellettuale, informazioni riservate di carattere commerciale o finanziario, dati proprietari o informazioni relative ad un’indagine in corso. A questo fine tali informazioni sono considerate riservate e sono adeguatamente indicate come tali.

3.   Una parte o un’autorità competente può, nel fornire informazioni all’altra parte o ad un’autorità competente dell’altra parte, indicare le parti dell’informazione fornita che essa ritiene non debbano essere divulgate.

4.   Le parti adottano tutte le ragionevoli precauzioni necessarie per impedire la divulgazione non autorizzata di informazioni ricevute nell’ambito del presente accordo.

Articolo 12

Recupero dei costi

1.   Le parti non impongono diritti o tariffe a persone fisiche o giuridiche le cui attività sono regolamentate dal presente accordo per servizi di valutazione della conformità prestati nell’ambito del presente accordo e forniti dall’altra parte.

2.   Le parti fanno in modo che eventuali diritti o tariffe imposti dal proprio agente tecnico a persone fisiche o giuridiche le cui attività sono regolamentate nell’ambito del presente accordo siano equi, ragionevoli e proporzionati ai servizi di certificazione e sorveglianza prestati e non costituiscano un ostacolo agli scambi.

3.   Gli agenti tecnici delle parti hanno il diritto di recuperare attraverso diritti e canoni addebitati alle persone fisiche o giuridiche le cui attività sono regolamentate nell’ambito del presente accordo i costi connessi all’attuazione dell’allegato applicabile e ai controlli e alle ispezioni effettuati in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5 e dell’articolo 8 bis.

Articolo 13

Altri accordi

1.   Salvo indicazione contraria negli allegati, gli obblighi previsti da accordi conclusi da una delle parti con un paese terzo che non è parte del presente accordo non hanno valore né producono effetti per l’altra parte per quanto riguarda l’accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità nel paese terzo.

2.   Al momento della sua entrata in vigore, il presente accordo subentra a tutti gli accordi o intese bilaterali sulla sicurezza dell’aviazione conclusi tra il governo della Repubblica federativa del Brasile e gli Stati membri dell’Unione europea per quanto riguarda tutte le materie disciplinate dal presente accordo. Al momento della sua entrata in vigore, il presente accordo subentra anche a tutte le intese precedenti concluse tra agenti tecnici.

3.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi che derivano alle parti da qualsiasi altro accordo internazionale.

Articolo 14

Efficacia territoriale

Salvo indicazione contraria negli allegati del presente accordo, il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in vigore il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alle condizioni stabilite da detto trattato e, dall’altro, al territorio della Repubblica federativa del Brasile.

Articolo 15

Consultazioni e risoluzione di controversie

1.   Una parte può chiedere una consultazione con l’altra parte su qualsiasi questione connessa al presente accordo. L’altra parte risponde prontamente a tale richiesta e avvia le consultazioni entro 45 giorni, ad una data convenuta tra le parti.

2.   Le parti si adoperano per risolvere, al più basso livello tecnico possibile, qualsiasi controversia che possa sorgere tra loro per quanto riguarda la cooperazione a norma del presente accordo, avviando consultazioni ai sensi delle disposizioni contenute negli allegati del presente accordo.

3.   Qualora una controversia non sia risolta nel modo indicato al paragrafo 2 del presente articolo, l’agente tecnico dell’una o dell’altra parte può deferirla al comitato misto delle parti, che si consulta in materia.

Articolo 16

Entrata in vigore, denuncia e modifica

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima nota di uno scambio di note diplomatiche con il quale le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente accordo rimane in vigore fino alla sua denuncia da parte di una delle parti.

2.   Una parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi notificato all’altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere di questo termine.

3.   Quando una delle parti intende modificare l’accordo sopprimendo o aggiungendo uno o più allegati e conservando gli altri, le parti si adoperano per modificare il presente accordo consensualmente, secondo le procedure di cui al presente articolo. In assenza di consenso a conservare gli altri allegati, l’accordo si estingue allo scadere dei sei mesi a decorrere dalla data di preavviso, a meno che le parti decidano altrimenti.

4.   Le parti possono modificare il presente accordo mediante mutuo consenso scritto. Una modifica del presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica scritta con cui una parte comunica all’altra parte l’avvenuto espletamento delle proprie procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

5.   Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, le parti possono decidere di modificare gli allegati esistenti o di aggiungerne di nuovi mediante uno scambio di note diplomatiche fra le parti. Tali modifiche entrano in vigore fatte salve le condizioni concordate nello scambio di note diplomatiche.

6.   Successivamente alla denuncia del presente accordo le parti mantengono la validità delle approvazioni di aeronavigabilità, delle approvazioni ambientali o dei certificati rilasciati a norma del presente accordo prima della sua estinzione, sempreché continuino ad essere conformi alle proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto, in duplice esemplare a Brasília, addì quattordici luglio duemiladieci, nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Федеративна република Бразилия

Por el Gobierno de la República Federativa de Brasil

Za vládu Brazilské Federativní republiky

For den Føderative Republik Brasiliens regering

Für die Regierung der Föderativen Republik Brasilien

Brasiilia Liitvabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Βραζιλίας

For the Government of the Federative Republic of Brazil

Pour le gouvernement de la République fédérative du Brésil

Per il governo della Repubblica federativa del Brasile

Brazīlijas Federatīvās Republikas valdības vārdā –

Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Brazil Szövetségi Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Federativa tal-Brażil

Voor de regering van de Federale Republiek Brazilië

W imieniu rządu Federacyjnej Republiki Brazylii

Pelo Governo da República Federativa do Brasil

Pentru Guvernul Republicii Federative a Braziliei

Za vládu Brazílskej federatívnej republiky

Za Vlado Federativne Republike Brazilije

Brasilian liittotasavallan hallituksen puolesta

För Förbundsrepubliken Brasiliens regering

Image


Appendice 1

Elenco delle autorità competenti considerate conformi alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, per quanto riguarda l’allegato A

1.

Autorità competenti in materia di approvazione di progetti:

 

per il governo della Repubblica federativa del Brasile: the National Civil Aviation Agency — ANAC;

 

per l’Unione europea: l’Agenzia europea per la sicurezza aerea — AESA.

2.

Autorità competenti in materia di sorveglianza della produzione:

 

per il governo della Repubblica federativa del Brasile: the National Civil Aviation Agency — ANAC;

 

per l’Unione europea: l’Agenzia europea per la sicurezza aerea — AESA; e

 

le autorità competenti degli Stati membri.


Appendice 2

Elenco delle autorità competenti considerate conformi alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, per quanto riguarda l’allegato B

1.

Autorità competenti per il governo della Repubblica federativa del Brasile considerate conformi alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, per quanto riguarda l’allegato B: the National Civil Aviation Agency — ANAC.

2.

Autorità competenti dei 27 Stati membri dell’UE considerate conformi alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, per quanto riguarda l’allegato B: le autorità competenti degli Stati membri.


ALLEGATO A

PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI PER L’AERONAUTICA CIVILE

1.   Campo d’applicazione

1.1.   La presente procedura (la «procedura») si applica:

1.1.1.   al riconoscimento reciproco delle constatazioni di conformità ai requisiti operativi di progettazione, ambientali e connessi alla progettazione per i prodotti dell’aeronautica civile, riscontrate dall’agente tecnico della parte che agisce come rappresentante autorizzato dello Stato di progettazione;

1.1.2.   al riconoscimento reciproco di constatazioni che prodotti per l’aeronautica civile nuovi o di seconda mano sono conformi ai requisiti ambientali e di aeronavigabilità stabiliti per l’importazione dalle parti;

1.1.3.   al riconoscimento reciproco delle approvazioni di modifiche di progettazione e di progettazioni di riparazione di prodotti per l’aeronautica civile effettuate sotto l’autorità di una delle parti;

1.1.4.   all’attività di cooperazione e assistenza sul mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili in servizio.

1.2.   Ai fini della presente procedura si applicano le seguenti definizioni:

a)   «certificato di ammissione in servizio»: una dichiarazione proveniente da una persona o da un’impresa sotto la giurisdizione della parte esportatrice attestante che un prodotto per l’aeronautica civile, diverso da un aeromobile completo, è un prodotto manufatto nuovo o è un prodotto ammesso in servizio dopo un’operazione di manutenzione;

b)   «certificato di aeronavigabilità per l’esportazione»: una dichiarazione per l’esportazione proveniente da una persona o da un’impresa posti sotto la giurisdizione della parte esportatrice che attesta che un aeromobile completo, anch’esso sotto la giurisdizione della parte esportatrice, è conforme ai requisiti ambientali e di aeronavigabilità notificati dalla parte importatrice;

c)   «parte esportatrice»: la parte dalla quale è esportato un prodotto per l’aeronautica civile;

d)   «parte importatrice»: la parte che procede all’importazione di un prodotto per l’aeronautica civile.

2.   Comitato misto di settore sulla certificazione

2.1.   Composizione

2.1.1.   È istituito un comitato misto di settore sulla certificazione. Detto comitato comprende rappresentanti delle parti responsabili a livello amministrativo in materia di:

a)

certificazione di prodotti per l’aeronautica civile;

b)

produzione, se si tratta di personale diverso da quello di cui al punto 2.1.1, lettera a), della presente procedura;

c)

regolamenti e norme di certificazione; e di

d)

ispezioni interne di standardizzazione o sistemi interni di controllo della qualità.

2.1.2.   Può essere invitato a far parte del comitato, previa decisione congiunta delle parti, qualsiasi altro soggetto in grado di facilitare l’esecuzione del mandato del comitato misto di settore sulla certificazione.

2.1.3.   Il comitato misto di settore sulla certificazione stabilisce il proprio regolamento interno.

2.2.   Mandato

2.2.1.   Il comitato misto di settore sulla certificazione si riunisce almeno una volta all’anno per assicurare l’applicazione e il funzionamento effettivi della presente procedura ed è incaricato fra l’altro di:

a)

pronunciarsi, se del caso, sulle procedure operative da utilizzare per facilitare il processo di certificazione;

b)

pronunciarsi, se del caso, sulle prescrizioni relative alle norme tecniche (technical standard orders) ai fini del punto 3.3.7 della presente procedura;

c)

valutare le modifiche regolamentari di ciascuna parte per garantire che i requisiti di certificazione rimangano validi;

d)

elaborare, se del caso, proposte per il comitato misto relative a modifiche della presente procedura diverse da quelle di cui al punto 2.2.1, lettera b), della presente procedura;

e)

assicurare che le parti condividano un’interpretazione comune della presente procedura;

f)

assicurare che le parti applichino la presente procedura in modo coerente;

g)

risolvere eventuali divergenze su questioni tecniche derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione della presente procedura, incluse le divergenze che possono sorgere nel determinare le basi di certificazione o nell’applicazione di condizioni speciali, esenzioni e deroghe;

h)

organizzare, se del caso, la partecipazione di una delle parti al sistema interno di standardizzazione o al sistema interno di controllo della qualità dell’altra parte;

i)

individuare, ove opportuno, i punti focali responsabili per la certificazione di ogni prodotto per l’aeronautica civile importato o esportato fra le parti; e

j)

elaborare metodi efficaci di cooperazione, assistenza e scambio di informazioni in materia di sicurezza, norme ambientali e sistemi di certificazione, allo scopo di ridurre nella misura massima possibile le divergenze fra le parti.

2.2.2.   Qualora il comitato misto di settore sulla certificazione non sia in grado di risolvere le divergenze conformemente al punto 2.2.1, lettera g), della presente procedura, esso rinvia la questione al comitato misto e garantisce l’esecuzione della decisione raggiunta da tale comitato.

3.   Approvazioni di progetto

3.1.   Disposizioni generali

3.1.1.   La presente procedura disciplina le approvazioni di progetto e le relative modifiche concernenti: certificati di omologazione, certificati di omologazione supplementari, riparazioni, parti e impianti.

3.1.2.   Ai fini dell’applicazione della presente procedura, le parti riconoscono che la dimostrazione della capacità di un’impresa di progettazione di assumere le proprie responsabilità è verificata in misura sufficiente da una delle parti per tenere conto di eventuali differenze nei requisiti specifici imposti dall’altra parte.

3.1.3.   Se del caso, la domanda di approvazione di progetto deve essere presentata alla parte importatrice tramite la parte esportatrice.

3.1.4.   Gli organismi responsabili dell’applicazione del presente punto 3 relativo alle approvazioni di progetto sono gli agenti tecnici.

3.2.   Base di certificazione

3.2.1.   Per l’emissione di un certificato di omologazione, la parte importatrice si avvale per l’aeronavigabilità delle norme applicabili ad un prodotto simile, in vigore al momento in cui la domanda di certificato di omologazione originale è stata presentata alla parte esportatrice e per la protezione ambientale delle norme applicabili ad un suo prodotto simile in vigore al momento in cui la domanda di certificato di omologazione è stata presentata alla parte importatrice.

3.2.2.   Fatto salvo il punto 3.2.5 della presente procedura e ai fini dell’approvazione di una modifica di progetto o di un progetto di riparazione, la parte importatrice specifica una modifica alla base di certificazione stabilita a norma del punto 3.2.1 della presente procedura se giudica tale modifica appropriata per la modifica di progetto o il progetto di riparazione.

3.2.3.   Fatto salvo il punto 3.2.5 della presente procedura, la parte importatrice specifica le eventuali condizioni speciali applicate o che si intende applicare a caratteristiche originali o insolite che non rientrano negli standard ambientali e di aeronavigabilità applicabili.

3.2.4.   Fatto salvo il punto 3.2.5 della presente procedura, la parte importatrice specifica eventuali esenzioni o deroghe agli standard applicabili.

3.2.5.   Nel precisare le condizioni speciali, le esenzioni, le deroghe o le modifiche alla base di certificazione, la parte importatrice tiene nel dovuto conto quelle della parte esportatrice e non esige per i prodotti di quest’ultima più di quanto esiga per propri prodotti analoghi. La parte importatrice notifica alla parte esportatrice eventuali condizioni speciali, esenzioni, deroghe o modifiche alla base di certificazione.

3.3.   Processo di certificazione

3.3.1.   La parte esportatrice trasmette alla parte importatrice tutte le informazioni necessarie a quest’ultima per acquisire e mantenere una buona conoscenza dei singoli prodotti per l’aeronautica civile della parte esportatrice e della relativa certificazione.

3.3.2.   Per ogni approvazione di progetto le parti elaborano, se del caso, un programma di certificazione, sulla base delle procedure operative stabilite dal comitato misto di settore sulla certificazione.

3.3.3.   La parte importatrice rilascia il proprio certificato di omologazione del tipo o certificato di omologazione del tipo supplementare per un aeromobile, motore o propulsore a elica quando:

a)

la parte esportatrice ha rilasciato il proprio certificato;

b)

la parte esportatrice certifica alla parte importatrice che il progetto di tipo di un prodotto è conforme alla base di certificazione di cui al punto 3.2 della presente procedura; e

c)

tutte le questioni sorte durante il processo di certificazione sono state risolte.

Modifiche al certificato di omologazione del tipo

3.3.4.   Le modifiche al progetto di tipo di un prodotto per l’aeronautica civile per il quale la parte importatrice ha rilasciato un certificato di omologazione del tipo sono approvate come segue:

3.3.4.1.

La parte esportatrice classifica le modifiche di progetto in due categorie sulla base delle procedure operative stabilite dal comitato misto di settore sulla certificazione.

3.3.4.2.

Per la categoria di modifiche di progetto che richiedono la partecipazione della parte importatrice, quest’ultima approva tali modifiche dopo aver ricevuto una dichiarazione scritta della parte esportatrice che le modifiche di progetto in questione sono conformi alla base di certificazione di cui al punto 3.2 della presente procedura. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal presente punto, la parte esportatrice può trasmettere singole dichiarazioni per ogni modifica di progetto o dichiarazioni collettive per elenchi di modifiche di progetto approvate.

3.3.4.3.

Per tutte le altre modifiche di progetto l’approvazione della parte esportatrice costituisce una approvazione valida anche per la parte importatrice senza necessità di ulteriori interventi.

Modifiche al certificato di omologazione del tipo supplementare

3.3.5.   Le modifiche al progetto di un prodotto per l’aeronautica civile per il quale la parte importatrice ha rilasciato un certificato di omologazione del tipo supplementare sono approvate come segue:

3.3.5.1.

La parte esportatrice classifica le modifiche di progetto in due categorie sulla base delle procedure operative stabilite dal comitato misto di settore sulla certificazione.

3.3.5.2.

Per la categoria di modifiche di progetto che richiedono la partecipazione della parte importatrice, quest’ultima approva tali modifiche dopo aver ricevuto una dichiarazione scritta della parte esportatrice che le modifiche di progetto in questione sono conformi alla base di certificazione di cui al punto 3.2 della presente procedura. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal presente punto, la parte esportatrice può trasmettere singole dichiarazioni per ogni modifica di progetto o dichiarazioni collettive per elenchi di modifiche di progetto approvate.

3.3.5.3.

Per tutte le altre modifiche di progetto l’approvazione della parte esportatrice costituisce una approvazione valida anche per la parte importatrice senza necessità di ulteriori interventi.

Approvazione del progetto di riparazione

3.3.6.   I progetti di riparazione di un prodotto per l’aeronautica civile per il quale la parte importatrice ha rilasciato un certificato di omologazione del tipo sono approvati come segue:

3.3.6.1.

La parte esportatrice classifica i progetti di riparazione in due categorie sulla base delle procedure operative stabilite dal comitato misto di settore sulla certificazione.

3.3.6.2.

Per la categoria di progetti di riparazione che richiedono la partecipazione della parte importatrice, quest’ultima approva tali progetti dopo aver ricevuto una dichiarazione scritta della parte esportatrice che attesta che i progetti di riparazione in questione sono conformi alla base di certificazione di cui al punto 3.2 della presente procedura. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal presente punto, la parte esportatrice può trasmettere dichiarazioni individuali per ogni progetto di riparazione significativo o dichiarazioni collettive per elenchi di progetti di riparazione approvati.

3.3.6.3.

Per tutti gli altri progetti di riparazione l’approvazione della parte esportatrice costituisce una approvazione valida anche per la parte importatrice senza necessità di ulteriori interventi.

3.3.7.   Per parti e pertinenze approvate sulla base delle prescrizioni relative alle norme tecniche decise dal comitato misto di settore sulla certificazione in conformità al punto 2.2 della presente procedura, l’approvazione di parti e impianti approvati dalla parte esportatrice viene riconosciuta dalla parte importatrice come equivalente alle proprie approvazioni rilasciate secondo le proprie norme e procedure.

3.4.   Requisiti operativi connessi alla progettazione

3.4.1.   Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice comunica alla parte esportatrice i propri requisiti operativi vigenti connessi alla progettazione.

3.4.2.   La parte importatrice stabilisce insieme alla parte esportatrice, su base individuale o elaborando un elenco di specifici requisiti operativi vigenti connessi alla progettazione per determinate categorie di prodotti e/o operazioni, i requisiti operativi per i quali essa accetta la certificazione scritta e la dichiarazione di conformità della parte esportatrice.

3.4.3.   La parte esportatrice provvede affinché le informazioni relative ali requisiti operativi che influiscono sulla progettazione siano messi a disposizione della parte importatrice nel corso della procedura di certificazione.

3.5.   Mantenimento dell’aeronavigabilità

3.5.1.   Le parti cooperano fra loro nell’analizzare aspetti relativi all’aeronavigabilità di incidenti e inconvenienti verificatisi in relazione a prodotti per l’aeronautica civile ai quali si applica il presente accordo e che potrebbero sollevare interrogativi in merito all’aeronavigabilità di tali prodotti. A questo fine, i rispettivi agenti tecnici si scambiano le informazioni pertinenti in merito ad avarie, malfunzionamenti, anomalie o altri eventi che incidono sui prodotti per l’aeronautica civile ai quali si applica il presente accordo, comunicati dai rispettivi organismi regolamentati. Si considera che tale scambio di informazioni soddisfa l’obbligo incombente a tutti i titolari di approvazioni di comunicare eventuali avarie, malfunzionamenti, anomalie o altri eventi all’agente tecnico dell’altra parte ai sensi della legislazione vigente nel territorio di quest’ultima.

3.5.2.   La parte esportatrice, in merito a prodotti per l’aeronautica civile progettati o costruiti sotto la sua giurisdizione, stabilisce le azioni necessarie per correggere eventuali condizioni di insicurezza del progetto di tipo che possano essere individuate dopo l’immissione in servizio di un prodotto per l’aeronautica civile, incluse eventuali azioni in relazione a componenti progettati e/o costruiti da un fornitore sotto contratto con il contraente principale nella giurisdizione della parte esportatrice.

3.5.3.   La parte esportatrice, con riguardo a prodotti per l’aeronautica civile progettati o costruiti sotto la sua giurisdizione, assiste la parte importatrice nell’individuare eventuali azioni giudicate necessarie da quest’ultima per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti.

3.5.4.   Le parti si informano su tutte le direttive vincolanti in materia di aeronavigabilità o su altre azioni giudicate necessarie per il mantenimento dell’aeronavigabilità di prodotti per l’aeronautica civile progettati o costruiti sotto le rispettive giurisdizioni e disciplinati dal presente accordo.

4.   Approvazione di produzione

4.1.   Ai fini dell’applicazione della presente procedura, le parti riconoscono che la dimostrazione della capacità di un’impresa di produzione di farsi carico dell’assicurazione della qualità della produzione e del controllo dei prodotti per l’aeronautica civile è sufficientemente verificata attraverso la sorveglianza di questa impresa da parte di un’autorità competente di una delle parti, per poter tenere conto di eventuali differenze nei requisiti specifici imposti dall’altra parte.

4.2.   Quando un’approvazione di produzione nell’ambito della sorveglianza regolamentare di una parte comprende siti e impianti di produzione sul territorio dell’altra parte o di un paese terzo, la prima parte mantiene la responsabilità della sorveglianza e del controllo di questi siti e impianti di produzione.

4.3.   Le parti possono chiedere assistenza all’autorità per l’aviazione civile di un paese terzo nell’espletamento delle loro funzioni di sorveglianza e controllo regolamentari quando un’approvazione delle parti è stata concessa o prorogata da un accordo formale o da un’intesa con tale paese terzo.

4.4.   Gli organismi responsabili dell’applicazione del presente punto 4, relativo alle approvazioni di produzione, sono le autorità competenti di cui all’articolo 5 dell’accordo.

5.   Approvazioni di aeronavigabilità per l’esportazione

5.1.   Principi generali

5.1.1.   La parte esportatrice rilascia approvazioni di aeronavigabilità per l’esportazione di prodotti per l’aeronautica civile esportati verso la parte importatrice alle condizioni di cui ai punti 5.2 e 5.3 della presente procedura.

5.1.2.   La parte importatrice riconosce le approvazioni di aeronavigabilità per l’esportazione della parte esportatrice rilasciate conformemente ai punti 5.2 e 5.3 della presente procedura.

5.1.3.   L’identificazione di parti e impianti con le marcature specifiche richieste dalla normativa della parte esportatrice è riconosciuta dalla parte importatrice conforme ai propri requisiti di legge.

5.2.   Certificati di aeronavigabilità per l’esportazione

5.2.1.   Aeromobili nuovi

5.2.1.1.

Per un aeromobile nuovo la parte esportatrice, attraverso la propria autorità competente responsabile per l’applicazione della presente procedura, rilascia un certificato di aeronavigabilità per l’esportazione attestante che tale aeromobile:

a)

è conforme ad un progetto di tipo approvato dalla parte importatrice secondo la presente procedura;

b)

è in condizioni di sicurezza operativa, inclusa la conformità alle direttive di aeronavigabilità applicabili della parte importatrice, notificate da detta parte; e

c)

soddisfa tutti i requisiti supplementari prescritti dalla parte importatrice, notificati da detta parte.

5.2.2.   Aeromobili usati

5.2.2.1.

Per un aeromobile usato per il quale è stata concessa l’approvazione di progetto dalla parte importatrice, la parte esportatrice, attraverso la propria autorità competente responsabile della sorveglianza del certificato di aeronavigabilità di tale aeromobile, rilascia un certificato di aeronavigabilità per l’esportazione attestante che l’aeromobile:

a)

è conforme ad un progetto di tipo approvato dalla parte importatrice secondo la presente procedura;

b)

è in condizioni di sicurezza operativa, inclusa la conformità a tutte le direttive di aeronavigabilità applicabili della parte importatrice, notificate da detta parte;

c)

è stato sottoposto a corretta manutenzione nel corso dell’intera durata di servizio, secondo procedure e metodi approvati, come comprovano i giornali di bordo e i registri di manutenzione; e

d)

soddisfa tutti i requisiti supplementari prescritti dalla parte importatrice, notificati da detta parte.

5.2.2.2.

Per gli aeromobili usati costruiti sotto la propria giurisdizione, ciascuna parte accetta di assistere, su richiesta, l’altra parte nell’acquisizione di informazioni concernenti:

a)

la configurazione dell’aeromobile alla data di consegna da parte del costruttore; e

b)

le successive installazioni montate sull’aeromobile approvate dal costruttore.

5.2.2.3.

Le parti riconoscono reciprocamente i rispettivi certificati di aeronavigabilità per l’esportazione relativi ad aeromobili usati costruiti e/o assemblati in un paese terzo quando sono soddisfatte le condizioni del punto 5.2.2.1, lettere da a) a d), della presente procedura.

5.2.2.4.

La parte importatrice può chiedere documenti di ispezione e registri di manutenzione comprendenti tra l’altro:

a)

l’originale o una copia autenticata di un certificato di aeronavigabilità per l’esportazione o un documento equivalente, rilasciato dalla parte esportatrice;

b)

documenti attestanti che tutte le verifiche, le modifiche rilevanti e le riparazioni sono state effettuate in conformità dei requisiti approvati o riconosciuti dalla parte esportatrice; e

c)

i registri di manutenzione e le voci dei giornali di bordo che comprovano che l’aeromobile usato è stato sottoposto a corretta manutenzione nel corso dell’intera durata di servizio, conformemente ai requisiti di un programma di manutenzione approvato.

5.3.   Certificato di ammissione in servizio

5.3.1.   Motori e propulsori ad elica nuovi

5.3.1.1.

La parte importatrice accetta il certificato di ammissione in servizio della parte esportatrice per motori o propulsori ad elica nuovi solo quando tale certificato attesta che il motore o il propulsore ad elica in questione:

a)

è conforme ad un progetto di tipo approvato dalla parte importatrice secondo la presente procedura;

b)

è in condizioni di sicurezza operativa, inclusa la conformità alle direttive di aeronavigabilità applicabili della parte importatrice, notificate da detta parte; e

c)

soddisfa tutti i requisiti supplementari prescritti dalla parte importatrice, notificati da detta parte.

5.3.1.2.

La parte esportatrice procede all’esportazione di tutti i motori e i propulsori ad elica nuovi con un certificato di ammissione in servizio rilasciato secondo le proprie normative e procedure.

5.3.2.   Nuovi sottoinsiemi, parti e pertinenze

5.3.2.1.

La parte importatrice accetta il certificato di ammissione in servizio della parte esportatrice per un nuovo sottoinsieme, parte, inclusa una parte modificata e/o di sostituzione o pertinenze, solo quando tale certificato attesta che il sottoinsieme o la parte:

a)

è conforme ai dati di progetto approvati dalla parte importatrice;

b)

è in condizioni di sicurezza operativa; e

c)

soddisfa tutti i requisiti supplementari prescritti dalla parte importatrice, notificati da detta parte.

5.3.2.2.

La parte esportatrice esporta tutte le nuove parti con un certificato di ammissione in servizio rilasciato secondo le proprie normative e procedure.

6.   Assistenza alle attività di certificazione

6.1.   Le parti, su richiesta, si prestano assistenza tecnica e si scambiano informazioni in merito alle attività di certificazione, se del caso attraverso le rispettive autorità competenti.

6.2.   I tipi di assistenza possono comprendere, senza limitarsi ad essi, i seguenti aspetti:

6.2.1.   Dati relativi all’idoneità operativa

Sviluppo di requisiti di idoneità operativa minimi (tra cui il numero minimo dei membri dell’equipaggio e requisiti di addestramento di questi ultimi).

6.2.2.   Determinazione di conformità:

a)

presenza alle prove;

b)

effettuazione di controlli di conformità normativa e tecnica;

c)

preparazione di rapporti di revisione; e

d)

acquisizione di dati.

6.2.3.   Sorveglianza e controllo:

a)

presenza alla prima ispezione di prodotto di parti;

b)

monitoraggio di controlli su processi speciali;

c)

effettuazione di ispezioni a campione su parti di produzione;

d)

monitoraggio delle attività di persone delegate o di imprese approvate di cui all’articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo;

e)

svolgimento di indagini su difficoltà di servizio; e

f)

valutazione e supervisione di sistemi di qualità di produzione.


ALLEGATO B

PROCEDURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE

1.   Campo d’applicazione

La presente procedura (la «procedura») si applica al riconoscimento reciproco delle constatazioni nell’area della manutenzione degli aeromobili per quanto riguarda gli aeromobili e i componenti destinati ad esservi installati.

2.   Legislazione applicabile

2.1.   Le parti concordano che, ai fini della presente procedura, la conformità alla legislazione applicabile in materia di manutenzione di una delle parti, unitamente ai requisiti regolamentari specificati al punto 8 della presente procedura, equivale a conformità alla legislazione applicabile dell’altra parte.

2.2.   Le parti concordano che, ai fini della presente procedura, le pratiche e le procedure di certificazione delle autorità competenti di ciascuna parte forniscono una prova equivalente di conformità ai requisiti di cui al precedente paragrafo.

2.3.   Le parti convengono che, ai fini della presente procedura, le norme rispettive delle parti sulle licenze del personale addetto alla manutenzione sono considerate equivalenti.

3.   Definizioni

Ai fini della presente procedura valgono le seguenti definizioni:

a)   «aeromobile»: qualsiasi apparecchio in grado di sostenersi nell’atmosfera grazie a reazioni dell’aria diverse dalle reazioni dell’aria sulla superficie terrestre;

b)   «componente»: qualsiasi motore, elica, parte o pertinenza;

c)   «velivolo a grande capacità»: un aeromobile, classificato come aeroplano, con massa massima al decollo superiore a 5 700 kg oppure un elicottero plurimotore; e

d)   «modifica»: una variazione relativa a un progetto avente delle conseguenze sulla costruzione, la configurazione, le prestazioni, le caratteristiche ambientali o le limitazioni operative di un prodotto per l’aeronautica civile;

e)   «alterazione»: una variazione avente conseguenze sulla costruzione, la configurazione, le prestazioni, le caratteristiche ambientali o le limitazioni operative di un prodotto per l’aeronautica civile.

4.   Comitato misto di settore sulla manutenzione

4.1.   Composizione

4.1.1.

È istituito un comitato misto di settore sulla manutenzione. Detto comitato comprende rappresentanti delle parti responsabili a livello amministrativo per:

a)

l’approvazione di imprese di manutenzione;

b)

l’applicazione della legislazione e delle norme sulle imprese di manutenzione;

c)

le ispezioni interne di standardizzazione o i sistemi interni di controllo della qualità.

4.1.2.

Può essere invitato a far parte del comitato, previa decisione congiunta delle parti, qualsiasi altro soggetto in grado di facilitare l’esecuzione del mandato del comitato misto di settore sulla manutenzione.

4.1.3.

Il comitato misto di settore sulla manutenzione stabilisce il proprio regolamento interno.

4.2.   Mandato

4.2.1.

Il comitato misto di settore sulla manutenzione si riunisce almeno una volta all’anno per garantire l’applicazione e il funzionamento effettivi della presente procedura ed è incaricato fra l’altro di:

a)

valutare le modifiche regolamentari introdotte dalle parti per garantire il mantenimento dei requisiti di cui al punto 8 della presente procedura;

b)

assicurare che le parti condividano un’interpretazione comune della presente procedura;

c)

assicurare che le parti applichino la presente procedura in modo coerente;

d)

risolvere eventuali divergenze su questioni tecniche derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione della presente procedura, incluse quelle che possono sorgere nell’interpretazione o nell’applicazione della stessa;

e)

organizzare, se del caso, la partecipazione di una delle parti al sistema interno di standardizzazione o al sistema interno di controllo della qualità dell’altra parte; e

f)

elaborare, se del caso, proposte per il comitato misto concernenti modifiche della presente procedura.

4.2.2.

Qualora non sia in grado di risolvere le divergenze in conformità al punto 4.2.1, lettera d), della presente procedura, il comitato misto di settore sulla manutenzione rinvia la questione al comitato misto e garantisce l’esecuzione della decisione presa da tale comitato.

5.   Approvazione dell’impresa di manutenzione

5.1.   Qualsiasi impresa di manutenzione di una parte che sia stata certificata da un’autorità competente di quella parte per effettuare operazioni di manutenzione deve disporre di un supplemento al suo manuale di manutenzione al fine di conformarsi ai requisiti di cui al punto 8 della presente procedura. Una volta accertato che il supplemento soddisfa i requisiti del punto 8 della presente procedura, la suddetta autorità competente rilascia un documento di approvazione che attesta la conformità ai requisiti applicabili dell’altra parte e che specifica l’ampiezza dei compiti che l’impresa di manutenzione può svolgere su un aeromobile registrato presso l’altra parte. Le qualifiche e i limiti così precisati non possono oltrepassare quelli indicati nel proprio certificato.

5.2.   L’approvazione rilasciata a norma del punto 5.1 della presente procedura dall’autorità competente di una delle parti è notificata all’altra parte e costituisce una approvazione valida anche per quest’ultima senza ulteriori interventi.

5.3.   Il riconoscimento di un certificato di approvazione ai sensi del punto 5.2 della presente procedura si applica all’impresa di manutenzione presso la sua sede centrale, nonché negli altri suoi locali identificati nel manuale pertinente e che sono sottoposti al controllo di un’autorità competente.

5.4.   Le parti possono chiedere l’assistenza dell’autorità per l’aviazione civile di un paese terzo nell’espletamento delle loro funzioni di sorveglianza e controllo regolamentari quando un’approvazione delle due parti è stata concessa o prorogata mediante un accordo formale o un’intesa con tale paese terzo.

5.5.   Una parte, attraverso la sua autorità competente, notifica senza indugio all’altra parte eventuali modifiche al campo di applicazione delle approvazioni da essa rilasciate a norma del punto 5.1 della presente procedura, inclusa la revoca o la sospensione dell’approvazione.

6.   Inosservanza

6.1.   Le parti si notificano le violazioni gravi della legislazione applicabile o di eventuali condizioni stabilite nella presente procedura che riducono la capacità di un’impresa approvata da una delle parti di effettuare la manutenzione secondo la presente procedura. Dopo tale notifica, la parte interessata procede alle necessarie indagini e comunica, entro 15 giorni lavorativi, alla parte notificante le eventuali iniziative prese.

6.2.   In caso di disaccordo tra le parti sull’efficacia dell’azione intrapresa la parte notificante può chiedere all’altra parte di adottare misure immediate per impedire all’impresa in questione di svolgere lavori di manutenzione su prodotti per l’aeronautica civile soggetti alla sua sorveglianza regolamentare. Qualora l’altra parte non adotti tali misure entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta della parte notificante, i poteri conferiti all’autorità competente dell’altra parte secondo la presente procedura sono sospesi fino a quando la questione non sia stata risolta in modo soddisfacente dal comitato misto, ai sensi delle disposizioni del presente accordo. Fino a quando il comitato misto non decide al riguardo, la parte notificante può prendere qualunque iniziativa ritenga necessaria per impedire all’impresa in questione di svolgere lavori di manutenzione su prodotti per l’aeronautica civile soggetti alla sua sorveglianza regolamentare.

6.3.   Gli agenti tecnici sono gli organismi responsabili per la comunicazione ai sensi del presente punto 6.

7.   Assistenza tecnica

7.1.   Le parti, su richiesta, si prestano reciproca assistenza tecnica, se del caso attraverso le rispettive autorità competenti.

7.2.   I tipi di assistenza possono comprendere, tra l’altro, i seguenti aspetti:

a)

monitoraggio e preparazione di relazioni in merito al mantenimento della conformità ai requisiti descritti nella presente procedura da parte di imprese di manutenzione soggette alla giurisdizione di una delle parti;

b)

effettuazione di inchieste e stesura di relazioni in merito; e

c)

valutazione tecnica.

8.   Requisiti regolamentari specifici

8.1.   Il riconoscimento effettuato da una parte di un’impresa di manutenzione che opera sul territorio dell’altra parte, ai sensi del punto 5 della presente procedura, si basa sull’adozione da parte dell’impresa di manutenzione di un supplemento al suo manuale di manutenzione che, come minimo, prevede quanto segue:

a)

una dichiarazione firmata dall’attuale dirigente responsabile che impegna l’impresa a conformarsi al manuale ed al suo supplemento;

b)

l’impegno dell’impresa a rispettare l’ordine del cliente, tenendo conto in particolare delle direttive obbligatorie in materia di aeronavigabilità, delle modifiche e delle riparazioni nonché del requisito che le parti utilizzate siano state costruite o sottoposte a manutenzione da parte di imprese riconosciute dall’altra parte;

c)

l’ottenimento, da parte del cliente che trasmette l’ordine, dell’approvazione dell’autorità competente adeguata per eventuali dati di progetto per le relative modifiche e riparazioni;

d)

l’assicurazione che l’ammissione in servizio di un prodotto per l’aeronautica civile sia conforme ai requisiti legislativi e regolamentari applicabili;

e)

la comunicazione all’altra parte e al cliente di eventuali gravi difetti o condizioni di non aeronavigabilità riscontrati su qualsiasi prodotto per l’aeronautica civile costruito sul territorio dell’altra parte.

8.2.   Si applica il riconoscimento previsto al punto 8.1 della presente procedura quando siano state attuate delle disposizioni provvisorie per la dimostrazione della capacità di sorveglianza delle imprese di manutenzione da parte degli agenti tecnici.


Appendice B1

Condizioni speciali

1.   CONDIZIONI SPECIALI DELL’AESA APPLICABILI AI CENTRI DI RIPARAZIONE SITUATI IN BRASILE

1.1.

Al fine di ottenere l’approvazione conformemente alla parte 145 dell’AESA, e alle condizioni del presente allegato, il centro di riparazione deve rispettare le seguenti condizioni speciali:

1.1.1.

il centro di riparazione deve presentare una domanda redatta nella forma e con le modalità accettate dall’AESA.

a)

La domanda di approvazione iniziale dell’AESA, e la conferma della stessa, deve contenere un attestato che dimostri che il certificato e/o la valutazione dell’AESA sono necessari per mantenere o modificare prodotti per l’aeronautica (o parti montate su detti prodotti) registrati o progettati in uno Stato membro della UE.

b)

Il centro di riparazione presenta un supplemento al proprio manuale operativo che deve essere verificato e accettato dalla ANAC per conto dell’AESA. Tutte le revisioni del supplemento devono essere accettate dalla ANAC. Il supplemento deve contenere i seguenti elementi:

i)

una dichiarazione del responsabile del centro di riparazione, quale definita nella versione attuale dell’AESA parte 145, che impegna il centro al rispetto delle disposizioni del presente allegato e delle condizioni speciali ivi elencate;

ii)

procedure dettagliate per il funzionamento di un sistema indipendente di controllo della qualità che preveda la supervisione dell’insieme delle strutture e delle «line stations» sul territorio della Repubblica federativa del Brasile;

iii)

procedure per la riammissione in servizio o per l’autorizzazione alla riammissione in servizio conformi ai requisiti dell’AESA parte 145 per gli aeromobili e al modulo ANAC SEGVOO 003 per i componenti di aeromobili, nonché tutte le altre informazioni richieste dal proprietario o dall’operatore;

iv)

nel caso dei centri per fusoliere/aeromobili, procedure per garantire che il certificato di aeronavigabilità e il certificato di revisione dell’aeronavigabilità siano validi prima del rilascio del documento di riammissione in servizio;

v)

procedure per garantire che le riparazioni e le modifiche quali definite dai requisiti AESA siano effettuate conformemente ai dati approvati dall’AESA stessa;

vi)

una procedura che permetta al centro di riparazione di garantire che il programma di formazione iniziale e continuo approvato dalla ANAC, e successive revisioni, prevede una formazione sui fattori umani;

vii)

procedure per comunicare all’AESA, all’impresa di progettazione dell’aeromobile e al cliente o operatore condizioni di non aeronavigabilità, come previsto dall’AESA parte 145, per i prodotti dell’aeronautica civile;

viii)

procedure per garantire la completezza e il rispetto dell’ordine o del contratto del cliente o dell’operatore, tenendo conto delle direttive di aeronavigabilità dell’AESA e di altre istruzioni vincolanti notificate;

ix)

procedure atte a garantire che i contraenti rispettino i termini delle presenti procedure di attuazione; ovvero che facciano ricorso a imprese titolari dell’approvazione AESA parte 145 o che, se ciò non avviene, garantiscano che il centro di riparazione che assicura la riammissione in servizio del prodotto sia responsabile di garantirne anche la aeronavigabilità;

x)

procedure che, in caso di necessità, consentano di operare in modo ricorrente al di fuori di una centro fisso;

xi)

procedure per garantire la disponibilità di adeguati hangar coperti per la manutenzione di base degli aeromobili.

1.2.

Al fine di mantenere l’approvazione conformemente all’AESA parte 145, e alle condizioni del presente allegato, il centro di riparazione deve rispettare le seguenti condizioni. La ANAC verifica che il centro di riparazione:

a)

consenta all’AESA, o alla ANAC per conto dell’AESA, di ispezionarlo per verificare che sia sempre conforme ai requisiti del regolamento brasiliano RBHA145 e alle presenti condizioni speciali (ovvero, AESA parte 145);

b)

accetti che l’AESA avvii procedimenti investigativi o esecutivi conformemente a tutti i pertinenti regolamenti UE e alle procedure dell’AESA;

c)

cooperi con l’AESA quando quest’ultima avvia procedimenti investigativi o esecutivi;

d)

rispetti sempre il regolamento brasiliano RBHA145 e le condizioni speciali.

2.   CONDIZIONI SPECIALI DELLA ANAC APPLICABILI ALLE IMPRESE DI MANUTENZIONE APPROVATE (IMA) SITUATE NELL'UE

2.1.

Al fine di ottenere l’approvazione conformemente al regolamento brasiliano RBHA145, ai sensi del presente allegato, l’impresa di manutenzione approvata deve rispettare le seguenti condizioni speciali:

2.1.1.

l’impresa di manutenzione approvata deve presentare una domanda redatta nella forma e con le modalità accettate dalla ANAC.

a)

La domanda di certificazione ANAC sia iniziale che rinnovata deve contenere una dichiarazione attestante che il certificato e/o la valutazione del centro di riparazione ANAC sono necessari per mantenere o modificare prodotti per l’aeronautica registrati in Brasile o registrati all’estero e utilizzati secondo le disposizioni dei regolamenti brasiliani RBHA.

b)

L’impresa di manutenzione approvata deve fornire (e conservare nella propria sede) un supplemento del proprio manuale operativo redatto in inglese e approvato dall’autorità aeronautica. Una volta ottenuta l’approvazione dell’autorità aeronautica, il supplemento si ritiene accettato dalla ANAC. Tutte le revisioni del supplemento devono essere approvate dall’autorità aeronautica. Il supplemento ANAC del manuale operativo deve contenere i seguenti elementi:

i)

una dichiarazione datata e firmata del responsabile dell’impresa che impegna quest’ultima a rispettare le disposizioni dell’allegato;

ii)

una sintesi dei propri sistemi di controllo della qualità che devono tenere conto delle condizioni speciali della ANAC;

iii)

procedure per la riammissione in servizio o per l’autorizzazione alla riammissione in servizio conformi ai requisiti del regolamento brasiliano RBHA 43 per gli aeromobili e al modulo AESA 1 per i componenti. sono comprese le informazioni richieste dai regolamenti brasiliani RBHA 43.9 e 43.11 e tutte le informazioni richieste (in lingua inglese) che il proprietario o l’operatore è tenuto a fornire o mantenere;

iv)

procedure per comunicare alla ANAC avarie, malfunzionamenti e anomalie e per segnalare le parti che si sospettano prive di approvazione scoperte su prodotti per l’aeronautica del Brasile o destinate a essere montate sugli stessi;

v)

procedure per comunicare alla ANAC eventuali cambiamenti relativi alle «line stations» che:

1)

sono situate in uno Stato membro della UE;

2)

effettuano la manutenzione di un aeromobile registrato in Brasile; e

3)

hanno un’incidenza sulle specifiche operative della ANAC;

vi)

procedure per valutare e controllare i centri fissi supplementari situati negli Stati membri dell’UE elencati nell’appendice 2 del presente allegato;

vii)

procedure per verificare che tutte le attività appaltate o subappaltate prevedano disposizioni per imporre ai centri sprovvisti di certificazione ANAC di riconsegnare il prodotto all’impresa di manutenzione approvata per un’ultima ispezione/prova e la riammissione in servizio;

viii)

procedure per la presentazione all’ANAC, a intervalli biennali, di relazioni di utilizzazione che contengono l’elenco del personale tecnico assegnato alla riammissione in servizio di prodotti per l’aeronautica brasiliani;

ix)

procedure atte a garantire che le principali riparazioni e le principali alterazioni/modifiche (quali definite nei regolamenti brasiliani RBHA) siano effettuate conformemente ai dati approvati dalla ANAC;

x)

procedure atte a garantire la conformità al programma di mantenimento dell’aeronavigabilità del vettore aereo (Continuous Airworthiness Maintenance Program), tra le quali la separazione delle attività di ispezione da quelle di manutenzione nel caso di elementi per i quali il vettore o il cliente abbiano segnalato la necessità di effettuare un’ispezione (Required Inspection Items — RII);

xi)

procedure atte a garantire la conformità con i manuali o le istruzioni di manutenzione del costruttore per il mantenimento dell’aeronavigabilità e la gestione delle deviazioni. Procedure per garantire che tutte le direttive in materia di aeronavigabilità pubblicate dalla ANAC attualmente applicabili siano a disposizione del personale che effettua la manutenzione nel momento in questa ha luogo;

xii)

procedure per confermare che l’impresa di manutenzione approvata disponga all’interno del suo personale tecnico di un dipendente in grado di leggere e capire chiaramente i regolamenti brasiliani. Tale requisito è importante anche per quanto riguarda i registri di manutenzione in portoghese;

xiii)

procedure che, in caso di necessità, consentano di operare in modo ricorrente al di fuori di un centro fisso;

xiv)

procedure che prevedono la conservazione, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni, di ogni ordine assieme a tutti i relativi formulari aggiuntivi e le certificazioni delle parti;

xv)

procedure per certificare l’ispezione di manutenzione annuale o la relazione sulla conformità di aeronavigabilità nelle forme e nei modi stabiliti dall’ANAC, quando un’impresa di manutenzione approvata è autorizzata a eseguirle.

2.2.

Al fine di mantenere l’approvazione conformemente ai regolamenti brasiliani RBHA 43 e 145, e alle condizioni della presente appendice, l’impresa di manutenzione approvata deve rispettare le seguenti condizioni. L’autorità aeronautica verifica che l’impresa di manutenzione approvata:

a)

consenta alla ANAC, o all’autorità aeronautica per conto della ANAC, di ispezionarla per verificare la sussistenza della conformità ai requisiti dell’EASA parte 145 e alle presenti condizioni speciali (ovvero, RBHA 43 e 145);

b)

accetti che la ANAC avvii procedimenti investigativi o esecutivi conformemente alle proprie norme e direttive;

c)

cooperi in tutti i casi di procedimenti investigativi o esecutivi;

d)

sia sempre conforme all’AESA parte 145 e alle presenti condizioni speciali;

e)

in caso di mantenimento della conformità regolamentare, la ANAC può rinnovare il primo certificato rilasciato all’impresa di manutenzione approvata ogni 24 mesi.

Top