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Document 32011D0677
2011/677/: Commission Decision of 13 July 2011 concerning State aid C 3/09 (ex NN 41 A-B/03) implemented by Portugal for the collection, transportation, treatment and destruction of slaughterhouse waste (notified under document C(2011) 4888)
2011/677/: Decisione della Commissione, del 13 luglio 2011 , relativa al regime di aiuti di Stato C 3/09 (ex NN 41 A-B/03) applicato dal Portogallo alla raccolta, al trasporto, al trattamento e alla distruzione dei rifiuti dei macelli [notificata con il numero C(2011) 4888]
2011/677/: Decisione della Commissione, del 13 luglio 2011 , relativa al regime di aiuti di Stato C 3/09 (ex NN 41 A-B/03) applicato dal Portogallo alla raccolta, al trasporto, al trattamento e alla distruzione dei rifiuti dei macelli [notificata con il numero C(2011) 4888]
GU L 274 del 19.10.2011, p. 15–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 274/15 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2011
relativa al regime di aiuti di Stato C 3/09 (ex NN 41 A-B/03) applicato dal Portogallo alla raccolta, al trasporto, al trattamento e alla distruzione dei rifiuti dei macelli
[notificata con il numero C(2011) 4888]
(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
(2011/677/UE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
Il 15 novembre 2002, in seguito a un reclamo, la Commissione ha inviato alle autorità portoghesi una richiesta d’informazioni relativa all’introduzione di una tassa parafiscale volta a finanziare la raccolta, il trasporto, il trattamento e la distruzione dei sottoprodotti della macellazione di ruminanti e pollame, conformemente al decreto legge n. 197 del 25 settembre 2002 (1) (in appresso «decreto legge 2002»). Le autorità portoghesi hanno risposto con lettera del 20 gennaio 2003. |
(2) |
Poiché dalle informazioni fornite risulta che il regime in questione è stato attuato senza la previa autorizzazione della Commissione, è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 41 A-B/03. |
(3) |
Con lettere del 16 e del 30 aprile 2003 i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità portoghesi di comunicare ulteriori informazioni sul regime in questione entro le quattro settimane successive. |
(4) |
Visti i tempi necessari a raccogliere le informazioni richieste, con lettere del 5 maggio e del 6 giugno 2003, protocollate rispettivamente il 5 maggio e il 10 giugno 2003, la rappresentanza permanente della Repubblica portoghese presso l’Unione europea ha chiesto, a nome delle autorità portoghesi, una proroga del termine di risposta. |
(5) |
Con lettera datata 25 luglio 2003 i servizi della Commissione hanno concesso una proroga di quattro settimane. |
(6) |
Non avendo ricevuto risposta nel termine di quattro settimane fissato nell’ultima lettera succitata, con lettera del 19 dicembre 2003 i servizi della Commissione hanno inviato un sollecito alle autorità portoghesi precisando che, in assenza di una loro reazione, si riservavano di proporre alla Commissione l’invio di un’ingiunzione di fornire informazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (2) (diventato 108 del TFUE). |
(7) |
Con lettera del 5 febbraio 2004, protocollata il giorno stesso, la rappresentanza permanente della Repubblica portoghese presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità portoghesi alle lettere dei servizi della Commissione del 16 e 30 aprile 2003. |
(8) |
Con lettera datata 11 novembre 2004 i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità portoghesi di comunicare ulteriori informazioni sul regime in questione entro le quattro settimane successive. |
(9) |
Visti i tempi necessari a raccogliere tutte le informazioni richieste, con lettera del 30 dicembre 2004, protocollata il 5 gennaio 2005, la rappresentanza permanente della Repubblica portoghese presso l’Unione europea ha chiesto, a nome delle autorità portoghesi, una proroga di un mese per presentare la risposta. |
(10) |
Con lettera del 17 gennaio 2005 i servizi della Commissione hanno concesso per la seconda volta alle autorità portoghesi la proroga richiesta. |
(11) |
Non avendo ricevuto risposta alle loro domande nel nuovo termine accordato, con lettera del 12 aprile 2005 i servizi della Commissione hanno inviato un altro sollecito alle autorità portoghesi sottolineando nuovamente che, in assenza di una loro reazione nel termine concesso di quattro settimane, si riservavano di proporre alla Commissione l’invio di un’ingiunzione di fornire informazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999. |
(12) |
Il termine di risposta suindicato è scaduto nel maggio 2005. Non avendo ricevuto risposta alla scadenza del termine succitato, con decisione del 21 febbraio 2006 (3), la Commissione ha ingiunto al Portogallo di comunicare tutte le informazioni richieste precisando che, in assenza di una loro reazione, la Commissione si riservava di avviare il procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (cfr. paragrafo 80 dell’ingiunzione di fornire informazioni). |
(13) |
Non avendo ricevuto alcuna informazione, il 28 gennaio 2009 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4). La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e gli interessati a presentare osservazioni sugli aiuti in questione. |
(14) |
Non avendo ricevuto osservazioni dalle autorità portoghesi nel termine stabilito, la Commissione ha inviato loro un sollecito con lettera del 18 marzo 2009. In data 14 aprile 2009 il Portogallo ha fatto pervenire i suoi commenti alla Commissione insieme a una copia dei decreti legge n. 393-B del 1998 e n. 244 del 2003. Altre osservazioni sono giunte il 15 giugno 2009 dall’ETSA — Empresa de Transformação de Subprodutos Animais, SA. |
(15) |
Il 1o luglio 2009 la Commissione ha trasmesso al Portogallo i commenti dell’ETSA. Il Portogallo non ha fornito alla Commissione alcuna osservazione in merito. |
(16) |
A seguito dei commenti trasmessi dall’ETSA, con lettera del 19 febbraio 2010 i servizi della Commissione hanno chiesto ulteriori chiarimenti alle autorità portoghesi, le quali hanno risposto con lettera del 27 aprile 2010. |
(17) |
Con lettera del 1o febbraio 2011 i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità portoghesi di fornire chiarimenti e di rispondere alle domande già formulate dai servizi della Commissione alle quali le suddette autorità non avevano dato una risposta completa. |
(18) |
Con lettera del 24 febbraio 2011 le autorità portoghesi hanno chiesto una proroga di 30 giorni del termine di risposta concesso. |
(19) |
Con lettera del 28 febbraio 2011 i servizi della Commissione lo hanno accordato. Le autorità portoghesi hanno risposto alle domande formulate dai servizi della Commissione con lettera del 1o aprile 2011. |
(20) |
Con lettera del 20 giugno 2011 i servizi della Commissione hanno informato il Portogallo che avrebbero proposto alla Commissione l’adozione di una decisione positiva condizionale illustrando le condizioni applicate. |
II. DESCRIZIONE
(21) |
Stando alle informazioni fornite dalle autorità portoghesi, tra il 1o gennaio e il 14 ottobre 1998 sono stati riscontrati in Portogallo 66 casi di encefalopatia spongiforme bovina (di seguito «BSE»). Data la situazione di rischio per la salute pubblica e per quella animale, la Commissione ha adottato la decisione 98/653/CE, del 18 novembre 1998, recante misure d’emergenza rese necessarie dall’insorgere di casi d’encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo (5) e ha imposto misure d’emergenza rese necessarie dai casi di BSE in Portogallo e vietato in particolare la spedizione di alcuni animali e sottoprodotti di origine animale dal Portogallo verso altri Stati membri. |
(22) |
Per attenuare le conseguenze delle misure adottate nell’ambito della lotta contro l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), lo Stato portoghese ha sostenuto dal 1999 i costi complessivi relativi alle operazioni di raccolta, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti di carni di mammiferi e pollame. Con il decreto legge n. 393-B del 4 dicembre 1998 (6) (di seguito «decreto legge 1998»), lo Stato si è effettivamente assunto la responsabilità delle operazioni di raccolta, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti e fatto carico delle relative spese. |
(23) |
L’articolo 4, paragrafo 3, del decreto legge 1998 prevedeva la possibilità di applicare ai macelli una tassa per finanziare la distruzione di alcune materie prime ma, stando alle informazioni ricevute dalle autorità portoghesi, questa tassa non è stata applicata. |
(24) |
Le autorità portoghesi hanno spiegato di non disporre di sufficienti dispositivi specifici atti a garantire un adeguato trattamento dei rifiuti e che erano quindi state costrette a rivolgersi a prestatori privati per erogare questi servizi che per loro stessa natura sono di responsabilità dello Stato. |
(25) |
Le autorità portoghesi hanno precisato che questa funzione d’interesse pubblico era stata assegnata al settore privato nel rispetto delle prescrizioni del decreto legge n. 197 dell’8 giugno 1999 (7), che è lo strumento nazionale di recepimento della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori (8). Le imprese private incaricate delle suddette prestazioni sono state selezionate tenendo conto della loro idoneità e della loro capacità tecnica di garantire la corretta esecuzione del compito d’interesse generale loro assegnato, nonché dell’urgenza con cui si è dovuti intervenire per trattare questi prodotti in modo sicuro, veloce ed efficace. A tale proposito le autorità portoghesi hanno fornito un esempio di contratto di servizio in vigore tra il 1o settembre 2004 e il 31 dicembre 2004. |
(26) |
Stando alle informazioni fornite dalle autorità portoghesi, i parametri in base ai quali è stata calcolata la compensazione per i servizi resi sono stati previamente definiti dal decreto congiunto n. 96 del 25 gennaio 1999 (9). Questo decreto è stato verificato periodicamente e modificato dal decreto congiunto n. 324 del 6 aprile 2001 (10) e dal decreto congiunto n. 124 del 19 febbraio 2002 (11). |
(27) |
Con la decisione 2000/766/CE (12), il Consiglio ha vietato l’utilizzo dei sottoprodotti di origine animale di quasi tutte le specie nell’alimentazione degli animali e ha imposto la loro distruzione in tutti gli Stati membri, compreso il Portogallo. |
(28) |
Le autorità portoghesi hanno spiegato che in seguito alla suddetta decisione la quantità di rifiuti interessati da questo processo era aumentata e, con loro, anche i costi connessi a tali operazioni. |
(29) |
Con decisione 2001/376/CE (13) la Commissione ha deciso di mantenere in vigore la decisione 98/653/CE adottata dal Portogallo. |
(30) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (14) prevede norme specifiche sulla raccolta, la trasformazione e la distruzione dei sottoprodotti di origine animale applicabili a varie categorie di sottoprodotti. |
(31) |
Per poter rispettare i loro impegni in questo contesto, le autorità portoghesi hanno spiegato di aver deciso di trasferire i costi delle suddette operazioni agli operatori economici del settore nel pieno rispetto del principio «chi inquina paga» e senza perdere di vista la tutela della salute pubblica che è un obiettivo fondamentale e di responsabilità dello Stato. Hanno quindi adottato il regime previsto dal decreto legge n. 197 del 25 settembre 2002. |
(32) |
Dall’ottobre 2002, data di entrata in vigore del decreto legge 2002, i costi delle operazioni di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti di carni di mammiferi e pollame sono finanziati con la riscossione di una tassa parafiscale applicata ai centri di macellazione, agli importatori di carni bovine e suine non disossate e agli operatori intracomunitari, cioè agli operatori o coloro che ricevono le consegne di carni bovine e suine non disossate. |
(33) |
Con lettera del 20 gennaio 2003 le autorità portoghesi hanno precisato che gli operatori di seguito indicati sono esenti dal pagamento della tassa:
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(34) |
Per quanto riguarda la destinazione precisa delle entrate derivanti dalla riscossione delle tasse, le autorità portoghesi hanno dichiarato che sono servite esclusivamente a finanziare le operazioni di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti di carni di mammiferi e pollame, MRS compresi. |
(35) |
Nell’allegato 1 del decreto legge 2002 l’ammontare della tassa di seguito indicato è stabilito in misura proporzionale e variabile a seconda della specie interessata:
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(36) |
Per quanto concerne il finanziamento dei servizi di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione dei MRS, l’articolo 2, paragrafo 2, del decreto legge n. 197 del 2002 prevede di applicare in modo specifico e mirato ai centri di macellazione una tassa d’importo fisso pari a 0,30 EUR/Kg/MRS. |
(37) |
Tutte le tasse sono pagate mediante procedura di autoliquidazione al seguente ente pubblico: Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA). I tributi prelevati agli operatori economici costituivano le entrate dell’INGA e gli venivano versati direttamente. |
(38) |
Come indicato ai considerando 32 e 33 della presente decisione, l’articolo 4 del decreto legge 2002 precisa che i centri di macellazione hanno la facoltà di scegliere se effettuare le operazioni di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti da soli oppure ricorrere direttamente a terzi, comunque sempre nel rispetto delle disposizioni legali vigenti e con l’eccezione dei MRS. Qualora i centri di macellazione effettuino la raccolta, la trasformazione e la distruzione dei sottoprodotti ottenuti all’interno del proprio stabilimento, MRS esclusi, la tassa da corrispondere è stabilita come segue dall’allegato 2 del decreto legge 2002:
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(39) |
I centri di macellazione sono invece completamente esenti dal pagamento della tassa se effettuano la raccolta, la trasformazione e la distruzione di tutti i sottoprodotti ottenuti sia nel proprio stabilimento che nei laboratori di sezionamento, ad eccezione dei MRS. |
(40) |
Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 2002, l’INGA è l’ente responsabile del controllo dei versamenti delle tasse da parte dei centri di macellazione e allo scopo tiene registri aggiornati dei quantitativi di carcasse e dei relativi pesi. Spetta inoltre all’INGA controllare il pagamento delle tasse dovute per l’importazione e il ricevimento dei prodotti provenienti dall’Unione europea, mentre è compito degli operatori e di coloro che ricevono le consegne di carni tenere registri aggiornati delle operazioni effettuate. |
(41) |
Se optano per questa seconda alternativa, i centri di macellazione devono prima presentare i loro progetti all’INGA e sottoporsi a qualsiasi controllo deciso dall’autorità competente. |
(42) |
Le autorità portoghesi hanno garantito che l’importo della tassa si limita a far sostenere i costi di queste operazioni ai centri in questione e che il servizio sarà fornito solo a quegli stabilimenti che producono i sottoprodotti da eliminare obbligatoriamente. |
(43) |
Per quanto riguarda la corrispondenza tra il gettito della tassa e i costi dei servizi con esso finanziati, le autorità portoghesi hanno dichiarato che le tasse previste dagli allegati I e II del decreto legge 2002 e la tassa di cui all’articolo 2, paragrafo 2 per i MRS sono state calcolate in base ai costi reali dei servizi forniti, tenendo conto del tipo di sottoprodotti ottenuti da ciascuna specie animale e dal fatto che fossero o meno interessati. |
(44) |
Le autorità portoghesi ritengono che questo finanziamento non sia altro che una compensazione dovuta dagli utenti per la fornitura di un servizio pubblico d’interesse generale. Gli importi pagati dagli operatori soggetti ad imposta sono direttamente proporzionali alla quantità di rifiuti effettivamente consegnati al servizio pubblico e al costo reale dell’eliminazione dei suddetti rifiuti. Per suffragare le proprie affermazioni, le autorità portoghesi hanno fornito dati numerici per gli anni compresi tra il 1999 e il 2005 a dimostrazione dei costi delle prestazioni e, per l’anno 2003, le cifre relative al gettito della tassa riscossa sui vari tipi di sottoprodotti di prodotti importati e nazionali. |
(45) |
Quanto al fatto se i prodotti importati beneficiassero del sistema nella stessa misura dei prodotti nazionali, le autorità portoghesi assicurano che, conformemente al principio «chi inquina paga», le tasse applicabili ai centri di macellazione, all’importazione e agli scambi intracomunitari di carni non disossate riflettono i costi legati al trattamento di tutti i sottoprodotti ottenuti nel circuito fino allo stadio del consumatore finale. |
(46) |
Per le autorità portoghesi l’importazione di carni non disossate implica l’esistenza di sottoprodotti che beneficiano quindi del servizio di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione tale da giustificare l’applicazione delle tasse in questione. |
(47) |
Le autorità portoghesi ritengono che le azioni finanziate siano d’interesse pubblico, perché in seguito alla crisi della BSE è emerso che l’eliminazione dei sequestri sanitari di materiali dei macelli doveva essere considerata una missione di servizio pubblico dello Stato, vista la sua importanza per la tutela della salute umana e animale e per la protezione dell’ambiente. |
(48) |
Il sistema instaurato dal decreto legge 2002 è stato abrogato dal decreto legge n. 244 del 7 ottobre 2003 (15) (in appresso «decreto legge 2003»), entrato in vigore il 22 ottobre 2003. Questo decreto stabilisce un regime generale e un regime transitorio per i sottoprodotti di origine animale impropri al consumo umano. |
(49) |
Il regime generale prevede che i centri di macellazione e di sezionamento, i centri di incubazione e le industrie di ovoprodotti debbano, di propria iniziativa o ricorrendo a terzi, promuovere la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e la distruzione dei materiali delle categorie 1, 2 e 3 prodotti nell’unità specifica, conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, mediante l’attuazione di un piano sottoposto alla preventiva approvazione della DG Veterinaria (DG V). |
(50) |
I centri di macellazione e di sezionamento, i centri di incubazione e le industrie di ovoprodotti devono definire un piano di distruzione o di utilizzo dei materiali di categoria 3 che la DG V deve approvare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge 2003 o dall’inizio dell’attività. Per quanto riguarda la categoria 3, fino all’approvazione dei piani da parte della DG V, l’INGA garantisce i servizi di raccolta, trasporto, trasformazione, magazzinaggio temporaneo e distruzione dei sottoprodotti conformemente al decreto legge 2002. Fino all’approvazione del piano per i materiali di categoria 3, i proprietari dei centri di macellazione e di sezionamento, dei centri di incubazione e delle industrie di ovoprodotti sono tenuti al pagamento delle tasse di cui all’allegato 1 del decreto legge 2002 mentre gli enti che godono del regime alternativo previsto dal suddetto decreto devono versare le tasse previste all’allegato 2 del decreto legge 2002. |
(51) |
In virtù del regime transitorio, l’INGA continua a fornire questi servizi anche per i materiali delle categorie 1 e 2. |
(52) |
Per i materiali di categoria 1 e 2, i centri di macellazione e di sezionamento devono presentare un piano di distruzione o di utilizzo entro 30 giorni dalla scadenza del regime transitorio nel novembre 2005. Fino all’approvazione del piano sono tenuti a pagare 0,35 EUR/kg di materiale delle categorie 1 o 2 mentre saranno esonerati dal pagamento della tassa una volta approvato il piano di distruzione o di utilizzo. |
(53) |
Nel presentare alla DG V un piano indicante le operazioni necessarie all’eliminazione dei materiali di categoria 1 e 2, i centri di macellazione e di sezionamento si assumono la responsabilità delle spese inerenti a tali attività e si sottopongono ai controlli dell’autorità. Secondo quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 4, del decreto legge 2003, il regime si conclude dopo due anni dall’entrata in vigore di questo decreto legge. |
(54) |
Il regime transitorio del decreto legge 2003 è scaduto nel novembre 2005. Nella lettera del 1o aprile 2011 le autorità portoghesi hanno dichiarato che, dopo la scadenza del regime transitorio del decreto legge 2003, i costi delle operazioni di distruzione dei sottoprodotti dei macelli e dei laboratori di sezionamento sono sostenuti dagli operatori attraverso la valorizzazione dei residui trasformati in biocombustibile e l’esportazione di farine. |
(55) |
Nella sua decisione di avviare il procedimento la Commissione ha espresso alcuni dubbi sull’esistenza e l’eventuale compatibilità di un aiuto a favore delle imprese prestatrici dei servizi di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione del materiale in questione, dei centri di macellazione e di sezionamento, degli importatori di carni bovine e suine non disossate e pollame, degli operatori intracomunitari e degli allevatori. |
(56) |
In particolare la Commissione reiterava le domande già formulate nella prima ingiunzione di fornire informazioni. In merito all’aiuto a favore delle imprese prestatrici dei servizi di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione del materiale in questione, la Commissione ha espresso dubbi sulla natura di servizio d’interesse generale che le autorità portoghesi avevano voluto dare alle attività in questione, soprattutto alla luce della sentenza Altmark (16). Quanto all’aiuto a favore dei centri di macellazione, dei laboratori di sezionamento, degli importatori di carni bovine e suine non disossate e pollame e degli operatori intracomunitari del settore, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il contributo pagato dal settore attraverso la tassa corrispondesse al costo economico reale delle prestazioni fornite dal servizio di raccolta e ha chiesto di fornire dati al riguardo. Infine, per quanto riguarda l’aiuto agli allevatori, la Commissione ha espresso dubbi sui vantaggi che il sistema introdotto ha comportato agli allevatori, non essendo questi ultimi sottoposti alla tassa in questione. |
(57) |
La Commissione ha poi esaminato in via preliminare la compatibilità delle misure in questione con gli orientamenti applicabili a partire dal 1998 e ha concluso che al momento della decisione di avvio non disponeva di informazioni sufficienti per stabilire la compatibilità delle misure in questione. |
III. OSSERVAZIONI INVIATE DAL PORTOGALLO
(58) |
Nelle sue osservazioni il Portogallo ha ricordato innanzitutto la particolare situazione in cui lo Stato versava nel 1998 a causa della crisi della BSE. Ha ricordato in particolare la decisione 98/653/CE che aveva vietato la spedizione dal Portogallo verso altri Stati membri o paesi terzi di alcuni prodotti, in quanto tali o contenuti in altri prodotti, tra cui le farine di carne e di ossa. In tale contesto il Portogallo ha istituito un piano di vigilanza, di controllo e di eradicazione della BSE che è stato approvato dal comitato veterinario permanente della Commissione. Il 18 aprile 2001 la Commissione ha deciso di mantenere l’embargo in Portogallo, embargo che è stato revocato solo nel 2004 con il regolamento (CE) n. 1993/2004 della Commissione (17). |
(59) |
Il Portogallo insiste quindi che tutte le misure che sono state adottate tra il 1998 e il 2004 rispondevano alla necessità di arginare una situazione di emergenza che metteva in pericolo la salute pubblica. L’amministrazione portoghese si era pertanto adoperata per garantire l’attuazione immediata delle misure fino a che gli operatori non si fossero organizzati per sostenere da soli questi compiti rimanendo sotto il controllo dello Stato. Il Portogallo ritiene che la tutela della salute pubblica sia un bene giuridico superiore a ogni altro e come tale giustifichi una deroga alle norme in materia di aiuti di Stato. |
(60) |
Secondo il Portogallo, l’adozione della decisione 98/653/CE e le sue proroghe successive hanno impedito che le misure adottate dallo Stato portoghese per risolvere la crisi della BSE producessero distorsioni di mercato e ostacolassero gli scambi tra Stati membri. Il Portogallo precisa che, essendoci un embargo sulla spedizione dei prodotti suindicati, non c’erano scambi commerciali e non poteva quindi esserci distorsione di concorrenza. |
(61) |
In primo luogo il Portogallo indica che nel 1998 non è stato concesso alcun aiuto e lo prova grazie alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 393-B del 4 dicembre 1998. È solo in quel momento che lo Stato portoghese si è fatto carico, in via eccezionale e transitoria, della responsabilità delle operazioni di raccolta, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti. |
(62) |
Lo Stato portoghese ha sostenuto le spese inerenti alle operazioni di raccolta, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti dall’entrata in vigore del decreto legge 1998 fino all’entrata in vigore del decreto legge n. 197 del 2002. In proposito, il Portogallo precisa che il fatto che queste misure siano state sostenute dallo Stato portoghese deve essere considerato come di breve durata, perché il regime è stato poi modificato e perché la tassa è stata istituita come modo per ripercuotere sul settore il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti di carni di mammiferi e pollame, compresi i materiali a rischio specifico (MRS). |
(63) |
Per quanto riguarda il costo delle misure menzionate, il Portogallo indica che i parametri in base ai quali è stata calcolata la compensazione sono stati previamente definiti con decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Tre sono i decreti (18) citati dalle autorità portoghesi che indicano i prezzi dei servizi resi (raccolta, trasporto, trasformazione e confezionamento in «big bag» per kg di prodotto). Le spese inerenti a queste operazioni, che sono a carico delle unità di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale non annesse ai macelli, sono state prese in considerazione, così come le spese correnti per energia, carburante, compensi, assicurazioni, ecc. Questi parametri sono gli stessi per tutti i prestatori di servizi. Le autorità portoghesi hanno indicato che il margine di utile si aggirava tra il 30 e il 39,5 %, che costituisce a loro parere una percentuale equilibrata o addirittura inferiore alla media dell’esercizio di attività economiche. Le autorità portoghesi hanno inoltre allegato le valutazioni di applicazione dei parametri che hanno condotto alla definizione dei prezzi nei decreti. |
(64) |
In conclusione lo Stato portoghese ritiene che in deroga al principio «chi inquina paga» gli aiuti concessi possano essere dichiarati compatibili, visto che corrispondevano ai servizi resi e che gli orientamenti applicabili all’epoca [Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (19)] consentivano aiuti fino al 100 % delle spese reali in ragione della loro breve durata. |
(65) |
Dall’ottobre 2002 la base giuridica del pagamento delle spese è il decreto legge 2002. Le autorità portoghesi ritengono che queste tasse abbiano tenuto conto dei valori di remunerazione delle operazioni effettuate dalle unità di trasformazione dei sottoprodotti. Tuttavia, dal momento che la crisi non era ancora superata, le autorità portoghesi hanno ritenuto che un intervento dello Stato in qualità di intermediario fosse ancora giustificato. |
(66) |
Nelle simulazioni effettuate all’epoca sono stati considerati gli oneri totali a carico delle società e un margine di utile ragionevole. Le autorità portoghesi hanno presentato la valutazione effettuata in base alle spese e agli oneri per il 2003, che dimostra a loro parere un equilibrio tra le entrate e le uscite inerenti al funzionamento del nuovo regime giuridico introdotto e che fissa le tasse per il finanziamento dei servizi. |
(67) |
Le autorità portoghesi hanno inoltre dichiarato che i servizi di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti di carni di pollame non erano finanziati con le tasse pagate dai centri di macellazione e dagli importatori di carcasse, mezzene e altri tagli non disossati di bovini e suini. Hanno precisato che poiché l’articolo 2, punto 1, del decreto legge 2002 doveva essere interpretato in relazione alle disposizioni dell’allegato 1 ivi menzionate, era stato stabilito che i servizi di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti di carni fossero finanziati da tre categorie di operatori: i centri di macellazione di bovini, ovini/caprini, pollame e altro; gli importatori di carcasse, mezzene e altri tagli non disossati di bovini e suini; gli operatori intracomunitari di questi stessi prodotti. L’allegato 1 conteneva pertanto una colonna con gli importi dovuti dai centri di macellazione di pollame che non promuovevano la raccolta, il trasporto, la trasformazione e la distruzione dei sottoprodotti ottenuti dalla macellazione del pollame, tenendo conto del fatto che la maggior parte delle carcasse di pollame importate non genera sottoprodotti. |
(68) |
Le autorità portoghesi hanno inoltre dichiarato che la differenza tra le due tasse previste dall’allegato 2 del decreto legge 2002 è giustificata dai costi legati ai sottoprodotti ottenuti nei centri di sezionamento. |
(69) |
Le autorità portoghesi hanno sottolineato che, ai sensi dei decreti legge 2002 e 2003, sugli allevatori non era stata ripercossa alcuna tassa, anche se i costi delle operazioni di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione hanno di fatto inciso su tutta la filiera della carne. A tale proposito, le autorità portoghesi hanno fornito due fatture di servizi del 22 ottobre 2002 e del 28 ottobre 2003 che dimostrerebbero, a loro parere, che i macelli hanno ripercosso sugli allevatori i costi delle operazioni di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione. |
(70) |
In definitiva le autorità portoghesi assicurano che le imprese prestatrici di servizi non hanno sottratto risorse a favore di eventuali attività concorrenti: queste imprese esercitavano infatti solo attività di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti animali. |
(71) |
Il Portogallo ha inoltre ricordato che il regime transitorio introdotto dal decreto legge 2003 è scaduto nel novembre 2005 e che da allora i centri che generano sottoprodotti si sono assunti la piena responsabilità che lo Stato aveva temporaneamente coperto al loro posto. Dal novembre 2005 tutti i costi sono sostenuti dagli operatori attraverso la valorizzazione dei residui trasformati in biocombustibili e l’esportazione di farine. |
(72) |
In conclusione le autorità portoghesi ritengono di aver soddisfatto le condizioni sancite dagli orientamenti applicabili, dato che gli operatori che generano sottoprodotti hanno gradualmente iniziato a pagare con la tassa le operazioni derivanti dalla distruzione dei sottoprodotti. |
IV. OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI
(73) |
L’ETSA ha presentato le sue osservazioni con lettera del 15 giugno 2009. Il gruppo ETSA è composto dalle società ITS (Indústria Transformadora de Subprodutos Animais, SA) e SEBOL (Comércio e Indústria de Sebo, SA). Entrambe forniscono servizi di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1, 2 e 3 in Portogallo e rientrano tra le imprese ingaggiate dallo Stato per erogare i servizi indicati nel periodo in questione. L’ETSA è pertanto considerata destinataria dei pagamenti dello Stato e suscettibile di essere interessata dal procedimento C 3/09. |
(74) |
A titolo preliminare l’ETSA ricorda il contesto della crisi della BSE che ha costretto lo Stato portoghese ad adottare misure preventive (tra cui i servizi di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1, 2 e 3) volte a contrastare la malattia e a ridurre il rischio d’infezione per tutelare la salute pubblica e l’ambiente. L’adozione di queste misure scaturisce in gran parte dalla legislazione comunitaria. |
(75) |
Nel periodo 1998-2005 l’INGA ha attribuito con affidamento diretto i servizi di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione dei rifiuti alle società ITS e SEBOL. L’ETSA sottolinea in proposito che tutte le imprese che rispondevano ai requisiti necessari per la fornitura dei servizi richiesti sono state scelte nelle medesime condizioni. Fino al 10 ottobre 2002 l’INGA era incaricata di ricorrere a imprese autorizzate per questo tipo di servizio facendosi carico dei relativi costi, conformemente all’articolo 6 del decreto legge 1998. I parametri per il calcolo della remunerazione erano fissati dal decreto congiunto n. 96/99 e il prezzo era stabilito in base al peso della materia prima. Poteva essere rivisto in caso di modifica delle condizioni di fornitura del servizio. Il prezzo riconosciuto a SEBOL e ITS teneva conto dei costi stimati per la fornitura del servizio, in particolare del peso e del volume dei rifiuti da raccogliere e da trattare, nonché dell’attuazione e gestione del sistema di raccolta delle carcasse nell’impianto, che prevedeva tra l’altro un meccanismo di raccolta rapida in caso di comunicazione di morte dell’animale. |
(76) |
L’ETSA sottolinea che, benché il servizio fosse stato aggiudicato senza procedura di gara, l’importo della remunerazione copriva i costi afferenti, considerate le loro entrate combinate, e che consentiva di registrare appena un margine di profitto ragionevole e legittimo. L’ETSA indica tuttavia di aver sempre ritenuto il tipo di remunerazione conforme al principio di efficienza, in quanto il prezzo pagato dall’INGA era nella media europea dei prezzi di servizi equivalenti; i prezzi pagati fino al 2005 erano in realtà, secondo l’ETSA, inferiori a quelli successivamente applicati nei contratti di fornitura di servizi identici e stipulati con procedura di gara per agevolare la determinazione e la remunerazione in base ai criteri del mercato. |
(77) |
A partire dal 2005 i contratti di servizi sono stati attribuiti nell’ambito di appalti pubblici internazionali. Sono stati indetti tre bandi di gara: bovini/equini a livello nazionale, ovini/caprini (sud) e ovini caprini (nord). L’ITS ha presentato un’offerta tramite il consorzio aggiudicatario al quale è stato attribuito il contratto. Per i tre lotti suindicati sono stati stipulati altrettanti contratti di fornitura di servizi. Tra le condizioni l’ETSA cita in particolare la raccolta, il trasporto, la trasformazione e la distruzione dei rifiuti, la tenuta di un registro e di archivi permanenti e aggiornati sulle operazioni in questione. I controlli per verificare il rispetto delle suddette condizioni sono effettuati dall’IFAP (Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas). |
(78) |
L’ETSA sottolinea che i prezzi sono stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente nei contratti stipulati, tenendo conto della stazza e della specie degli animali interessati. Secondo l’ETSA questi prezzi sarebbero stati stabiliti in condizioni di mercato e avrebbero garantito un’adeguata copertura dei costi determinati dal rispetto degli obblighi di servizio pubblico previsti dai contratti di fornitura di servizi e dalla legislazione corrispondente. |
(79) |
Sulla base di questi elementi l’ETSA conclude di non aver beneficiato di alcun aiuto illegale ma che tutti i fondi costituivano semplicemente la remunerazione legittima per una prestazione di servizio pubblico. |
V. VALUTAZIONE
1. ESISTENZA DI UN AIUTO SECONDO L’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TFUE
(80) |
Secondo l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
(81) |
Gli articoli da 107 a 109 del TFUE sono applicabili al settore delle carni suine in forza dell’articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (20), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 del Consiglio (21). Sono resi applicabili nel settore delle carni bovine dall’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (22), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio (23). Prima dell’adozione di quest’ultimo, gli articoli erano applicabili allo stesso settore in forza dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (24). Sono resi applicabili nei settori delle carni ovine e caprine dall’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all’organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (25), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005. Sono resi applicabili nei settori delle carni ovine e caprine dall’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (26), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 del Consiglio (27). Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (28) ha abrogato questi diversi regolamenti e previsto con l’articolo 180 che le norme in materia di aiuti di Stato fossero applicabili ai prodotti summenzionati. |
(82) |
Quanto al tipo di aiuto, esso deve essere determinato tenendo conto di tutti i beneficiari dei servizi di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione dei rifiuti dei macelli e del relativo finanziamento. La Commissione ha individuato le seguenti categorie di potenziali beneficiari del sistema introdotto in Portogallo:
|
(83) |
In merito alla valutazione del potenziale aiuto nel tempo, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione aveva distinto quattro periodi tenendo conto dell’applicazione delle diverse disposizioni comunitarie pertinenti per l’analisi delle eventuali misure di aiuto. La Commissione aveva considerato il periodo dal 1998 al 31 dicembre 1999, data anteriore all’entrata in vigore degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo; il periodo tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, data anteriore all’entrata in vigore degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (EST); il periodo tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, data anteriore all’entrata in vigore dei nuovi orientamenti agricoli 2007-2013 (29) e il periodo dal 1o gennaio 2007 ad oggi. |
(84) |
Alla luce delle nuove informazioni fornite dalle autorità portoghesi, in particolare in merito all’applicazione del succitato decreto legge 2003 e alle diverse modalità di finanziamento dei potenziali aiuti, la Commissione ha leggermente modificato l’articolazione dei vari periodi considerando nella propria valutazione, per ciascun gruppo di potenziali beneficiari, i seguenti periodi:
|
1.1. ESISTENZA DI UN VANTAGGIO SELETTIVO
(85) |
Secondo la giurisprudenza costante della Corte, sono reputati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono essere considerati come un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (30). Sono inoltre considerati come aiuti gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (31). |
1.1.1. Vantaggio selettivo per le imprese prestatrici dei servizi
(86) |
La Commissione constata che l’attività di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione dei materiali in questione è un’attività economica perché costituisce la fornitura di servizi a fronte di una remunerazione e perché può essere effettuata da numerosi operatori economici nel mercato comunitario. Tali constatazioni sono sostenute in particolare dalle informazioni fornite dall’ETSA e riportate ai considerando 73 e seguenti della presente decisione. |
(87) |
Quanto all’attività economica, le autorità portoghesi fanno notare che le imprese prestatrici dei servizi in questione hanno compiuto una missione di servizio pubblico nell’interesse generale, giustificata da motivi di salute pubblica e di tutela ambientale. In tale contesto il Portogallo ha sottolineato la particolare situazione in cui versava lo Stato portoghese per la crisi della BSE, insistendo sul fatto che tutte le misure adottate rispondevano alla necessità di arginare una situazione d’emergenza che metteva in pericolo la salute pubblica. L’amministrazione portoghese si era pertanto adoperata per garantire l’attuazione immediata delle misure fino a che gli operatori non si fossero organizzati per sostenere da soli questi compiti rimanendo sotto il controllo dello Stato (cfr. i considerando 21 e 59 della presente decisione). |
(88) |
Nelle sue osservazioni l’ETSA ritiene di non aver beneficiato di alcun aiuto illegale ma che tutti i fondi costituivano semplicemente la remunerazione legittima per una prestazione di servizio pubblico (cfr. considerando 79 della presente decisione). |
(89) |
Dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa Altmark (32) emerge che sovvenzioni pubbliche volte a consentire l’esercizio di servizi pubblici non ricadono nell’ambito d’applicazione dell’articolo 107 del TFUE nella misura in cui queste sovvenzioni devono essere considerate come una compensazione costituente la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere agli obblighi di servizio pubblico. La Corte prevede tuttavia che siano rispettate le seguenti condizioni:
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(90) |
L’applicazione della sentenza Altmark al caso in questione induce la Commissione a esprimere le seguenti considerazioni: |
a) Reale servizio d’interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE
(91) |
Occorre innanzitutto valutare se si tratti nella fattispecie di un reale servizio d’interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. |
(92) |
Risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che, eccettuati i settori disciplinati dalle normative comunitarie in materia, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la natura dei servizi che possono essere definiti di interesse economico generale. La Commissione ha quindi il compito di vigilare affinché tale margine di discrezionalità sia applicato senza errori manifesti per quanto riguarda la definizione dei servizi d’interesse economico generale. |
(93) |
Dagli anni ‘90 del secolo scorso sono state riscontrate varie encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) che si manifestano separatamente negli esseri umani e negli animali. Fin dal 1996 si sono accumulate prove sulla similitudine dell’agente patogeno della BSE (encefalopatia spongiforme bovina) con quello responsabile della nuova variante del morbo di Creutzfeldt-Jakob. Dal 1990 la Comunità ha adottato una serie di misure volte a tutelare la salute dell’uomo e degli animali dal rischio della BSE. Tali misure si fondano sulle disposizioni di salvaguardia previste dalle direttive in materia di polizia sanitaria e ambientale. Con la decisione 2000/766/CE, gli Stati membri sono stati costretti a garantire che i rifiuti di origine animale quali definiti dalla direttiva 90/667/CEE (33) fossero raccolti, trasportati, trasformati, immagazzinati o eliminati ai sensi di detta direttiva, della decisione 97/735/CE della Commissione (34) e della decisione 1999/534/CE del Consiglio (35). In tal senso il regolamento (CE) n. 1774/2002 ha stabilito norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e previsto obblighi per gli Stati membri affinché prendessero misure adeguate e si dotassero di un’infrastruttura sufficiente a garantire la raccolta, il trasporto e l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. |
(94) |
Visto che la Corte ha riconosciuto che la gestione di alcuni rifiuti può essere oggetto di un servizio d’interesse economico generale (36) e vista la particolare situazione relativa alla crisi della BSE già ricordata, la Commissione non ha nulla da obiettare sulla natura di servizio d’interesse economico generale che le autorità portoghesi dichiarano di aver voluto dare all’attività di raccolta e successiva distruzione delle carcasse e altri rifiuti di origine animale non idonei al consumo umano negli anni 1999-2005 durante i quali lo Stato portoghese si è pienamente (1999-2003) o parzialmente (2003-2005) assunto la responsabilità di tali operazioni. Si tratta di una decisione giustificata da motivi di salute pubblica e di tutela ambientale che rientra pertanto nella nozione di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. |
b) Esecuzione dell’obbligo di servizio pubblico
(95) |
La sentenza Altmark esige un mandato sotto forma di uno o più atti ufficiali aventi valore giuridico vincolante nel diritto nazionale. In merito alla prima condizione imposta dalla sentenza Altmark, si osserva che la raccolta, il trasporto, la trasformazione e la distruzione dei sottoprodotti di origine animale impropri al consumo umano sono stati stabiliti come obbligatori in Portogallo dal decreto legge 1998 e dal decreto legge 2003. L’articolo 6 del decreto legge 1998 prevede che l’INGA — in quanto ente responsabile della raccolta, della trasformazione e della distruzione dei sottoprodotti di origine animale non idonei al consumo umano — scelga le imprese incaricate di effettuare tale servizio. Il decreto congiunto n. 95/99 ha previamente definito i parametri in base ai quali veniva calcolata la remunerazione del servizio pubblico ed altri obblighi legati alla fornitura del servizio, come quello per l’impresa di raccogliere tutti i sottoprodotti sull’intero territorio nazionale, conformemente alle norme sanitarie e tecniche previste dalla legislazione. |
(96) |
Le autorità portoghesi sostengono che gli obblighi delle imprese prestatrici sono stati chiaramente definiti nei contratti di servizi. Come esempio hanno fornito alla Commissione un contratto di prestazione di servizi del 2003, stipulato conformemente al decreto legge 1998. |
(97) |
La Commissione constata che gli obblighi dell’impresa prestatrice sono stati chiaramente definiti nel contratto di servizi trasmesso alla Commissione dalle autorità portoghesi. Alla luce delle disposizioni del decreto legge 1998, del decreto congiunto e del contratto di prestazione di servizi trasmesso a titolo d’esempio, la Commissione conclude che la prima condizione della giurisprudenza Altmark è rispettata. |
c) Parametri previamente definiti in modo obiettivo e trasparente
(98) |
Per quanto riguarda la seconda condizione, la Commissione ritiene, in base alle informazioni a sua disposizione, che i parametri di calcolo della compensazione siano stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. I decreti congiunti forniti dalle autorità portoghesi prevedono pertanto il metodo di calcolo e le spese ammissibili (cfr. considerando 26 della presente decisione). Questi dati sono stati verificati regolarmente tenendo conto degli esercizi precedenti. A partire dal 2005 sono state applicate procedure di gara. Viste le informazioni a sua disposizione, la Commissione ritiene che anche la seconda condizione della giurisprudenza Altmark sia soddisfatta. |
d) Compensazione necessaria per coprire i costi del servizio
(99) |
Quanto alla terza condizione, le autorità portoghesi e la terza parte hanno dichiarato che la compensazione non supera l’importo necessario a coprire la totalità o parte dei costi determinati dall’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto sia delle entrate corrispondenti che di un margine di utile ragionevole per l’esecuzione di tali obblighi. |
(100) |
In più occasioni, e in particolare all’avvio del procedimento d’indagine, la Commissione aveva chiesto alle autorità portoghesi di fornire dettagli sul metodo di calcolo adottato per il costo economico reale delle prestazioni. Le autorità portoghesi hanno fornito documenti indicanti le spese sostenute dai prestatori di servizi anno per anno, nel periodo 1999-2005, e li hanno raffrontati con gli importi versati dall’INGA ai prestatori per l’esecuzione dei servizi. Questi documenti dimostrano che la compensazione pagata dall’INGA alle imprese prestatrici di servizi non superava l’importo necessario a coprire la totalità o parte dei costi determinati dall’esecuzione del servizio. I documenti trasmessi provano che la compensazione comprendeva anche un margine compreso tra il 30 e il 39,50 % variabile a seconda dell’anno considerato (cfr. considerando 62 della presente decisione). |
(101) |
Le autorità portoghesi hanno assicurato che le risorse non sono state dirottate verso eventuali attività concorrenti alle quali le imprese avrebbero potuto dedicarsi (sovvenzioni incrociate), dal momento che i prestatori di servizi scelti non effettuavano altre attività. |
(102) |
Dalle informazioni fornite dalle autorità portoghesi la Commissione constata tuttavia di non poter concludere che il margine in questione fosse «ragionevole» ai sensi della giurisprudenza Altmark. |
(103) |
Nelle sue osservazioni l’ETSA ha dichiarato che la remunerazione del servizio fornito rifletteva adeguatamente i costi sostenuti permettendo un margine di profitto che non comportava affatto un vantaggio particolare; ha dichiarato inoltre che nel periodo anteriore al 2005 il livello della remunerazione del servizio pubblico corrispondeva alla media europea ed era inferiore a quello fissato nel contratto pubblico di servizi attribuito con procedura di gara. |
(104) |
La Commissione rileva a tale proposito che né le autorità portoghesi né la parte terza hanno fornito documenti a riprova di quanto affermato. |
(105) |
La Commissione non può pertanto concludere che la terza condizione posta dalla sentenza Altmark sia in questo caso rispettata. |
e) Valutazione dei costi di un’impresa media
(106) |
Visto che prima del 2005 le imprese prestatrici di servizi non erano scelte con procedura di gara, la sentenza Altmark richiede una valutazione comparativa con i costi di un’impresa media. Le autorità portoghesi non hanno fornito elementi che possano dimostrare che la valutazione dei costi sia stata effettuata tenendo conto dei costi di un’impresa media. |
(107) |
La Commissione conclude pertanto che nel caso in questione i quattro criteri della giurisprudenza Altmark non sono soddisfatti e che non può essere esclusa la possibilità di un vantaggio per le imprese prestatrici di servizi nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto legge 1998 e il 2005, data di fine applicazione del regime transitorio stabilito dal decreto legge 2003. |
(108) |
I pagamenti pubblici sono stati effettuati a favore di determinate imprese, ovvero delle imprese incaricate del servizio e in tal senso la misura in questione può essere considerata specifica. |
(109) |
La Commissione conclude pertanto che non può essere esclusa l’esistenza di un vantaggio selettivo per i prestatori di servizi nel periodo compreso tra il 1998 e il 2005, data di fine applicazione del regime transitorio stabilito dal decreto legge 2003. |
1.1.2. Vantaggio selettivo per i centri di macellazione e di sezionamento, gli importatori di carni bovine e suine e di pollame non disossate e gli operatori intracomunitari, cioè gli operatori o coloro che ricevono le consegne di carni bovine e suine non disossate.
(110) |
La Corte di giustizia ha ritenuto nella causa GEMO (37) che il fatto che l’attività di raccolta e di eliminazione delle carcasse di animali e dei rifiuti dei macelli di cui beneficiano gli allevatori ed i macelli venga effettuata da imprese private non può porre in dubbio l’eventuale qualificazione come aiuto di Stato, atteso che il regime di tale attività è stato istituito dai pubblici poteri. |
(111) |
Nel caso specifico, le autorità portoghesi sono anche all’origine del regime dell’attività e del suo finanziamento, istituito con i decreti legge 1998, 2002 e 2003. In questa fase la Commissione conclude che i regimi in questione sono quindi imputabili allo Stato. |
(112) |
Nella causa GEMO (38) la Corte ha precisato che l’onere economico derivante dall’eliminazione di carcasse di animali e dei rifiuti dei macelli dev’essere considerato come un costo inerente all’attività economica degli allevatori e dei macelli. La Corte ha pertanto concluso che l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE dev’essere interpretato nel senso che deve essere necessariamente qualificato come aiuto di Stato a favore degli agricoltori e dei macelli un regime che assicura gratuitamente a questi ultimi la raccolta e l’eliminazione delle carcasse e dei rifiuti dei macelli. |
(113) |
Nella fattispecie si può ritenere che l’eliminazione delle carcasse di animali e dei rifiuti dei macelli determini un costo inerente all’attività non solo per i centri di macellazione e di sezionamento ma anche per gli importatori di carni bovine e suine e di pollame non disossate e per gli operatori/coloro che ricevono le consegne di carni bovine e suine non disossate. La Commissione ritiene che il finanziamento dei costi di raccolta, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti di carni di mammiferi e pollame con dotazioni di bilancio statali come descritto, prima dell’entrata in vigore del decreto legge 2002, abbia alleviato gli utenti di questo servizio da un onere inerente alla loro attività. |
(114) |
La Commissione conclude che esiste un vantaggio per il periodo antecedente all’imposizione della tassa parafiscale. |
(115) |
Quanto al periodo successivo all’entrata in vigore del decreto legge 2002 e del decreto legge 2003, le attività suindicate sono state finanziate mediante la riscossione di una tassa parafiscale introdotta dal decreto legge 2002 e modificata dal decreto legge 2003. Secondo il regime del decreto legge 2002 erano esonerati dal pagamento della tassa i centri di macellazione che effettuavano la raccolta, il trasporto, la trasformazione e la distruzione di tutti i sottoprodotti in questione, ad eccezione dei MRS, sia nei propri locali che nei laboratori di sezionamento, avendo questi centri creato condizioni di autonomia per il trattamento dei loro sottoprodotti (cfr. paragrafo 2 dell’allegato 2 del succitato decreto legge), nonché gli importatori e gli operatori intracomunitari di carne disossata, dal momento che quest’ultima non genera sottoprodotti oggetto di trattamento obbligatorio in virtù della legislazione comunitaria e nazionale. Il decreto legge 2003 prevede l’esonero delle suddette operazioni a condizione che venga approvato un piano di distruzione o di utilizzo secondo le condizioni specifiche richieste per le varie categorie di materiali. |
(116) |
Per valutare se esista un vantaggio per i centri di macellazione e di sezionamento, gli importatori di carni bovine e suine e di pollame non disossate e gli operatori intracomunitari, cioè gli operatori o coloro che ricevono le consegne di carni bovine e suine non disossate che sono soggetti ad imposta, è opportuno verificare in che misura il contributo proveniente dalla tassa corrisponda al costo economico reale delle prestazioni fornite dal servizio di raccolta. |
(117) |
La Commissione nota che nella lettera del 20 gennaio 2003 le autorità portoghesi hanno dichiarato che le tasse previste dagli allegati I e II del decreto legge 2002 e la tassa di cui all’articolo 2, paragrafo 2 per i MRS sono state calcolate in base ai costi reali dei servizi forniti, tenendo conto del tipo di sottoprodotti ottenuti da ciascuna specie animale e dal fatto che fossero o meno interessati. |
(118) |
Le autorità portoghesi ritengono che questo finanziamento non sia altro che una compensazione dovuta dagli utenti per la fornitura di un servizio pubblico d’interesse generale. Gli importi pagati dagli operatori soggetti ad imposta non sarebbero affatto forfetari ma direttamente proporzionali alla quantità di rifiuti effettivamente consegnati al servizio pubblico e al costo reale dell’eliminazione di tali rifiuti. |
(119) |
A suffragio di tali affermazioni, le autorità portoghesi hanno fornito per il 2003 dati numerici mettendo a confronto i costi economici reali delle prestazioni fornite con i contributi provenienti dalla tassa corrispondente. Per il resto del 2002, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 2002 nell’ottobre 2002, le autorità portoghesi non hanno fornito dati numerici sulle entrate derivanti dalla riscossione del tributo. |
(120) |
Per gli anni 2004 e 2005, le autorità portoghesi hanno trasmesso dati numerici sui costi delle operazioni effettuate, ma non il gettito della tassa imposta agli operatori che non avevano ancora fatto approvare il loro piano di distruzione e di utilizzo e che erano pertanto ancora debitori della tassa introdotta dal regime transitorio del decreto legge 2003. |
(121) |
Per quanto riguarda gli anni 2002, 2004 e 2005, la Commissione non può constatare, a partire dai documenti trasmessi dalle autorità portoghesi, che i contributi degli operatori soggetti ad imposta siano direttamente proporzionali alla quantità di rifiuti effettivamente consegnata al servizio di raccolta e al costo reale di distruzione di tali rifiuti. |
(122) |
La Commissione conclude che non esiste un vantaggio per l’anno 2003, in quanto i contributi dei debitori della tassa sono stati direttamente proporzionali ai costi determinati dai servizi resi. |
(123) |
La Commissione non può invece escludere che esista un vantaggio per i centri di macellazione e di sezionamento, gli importatori di carni bovine e suine e di pollame non disossate e gli operatori intracomunitari, cioè gli operatori o coloro che ricevono le consegne di carni bovine e suine non disossate, soggetti a contribuzione nel periodo compreso tra ottobre 2002 e il 1o gennaio 2003 oltre che nel 2004 e 2005. |
1.1.3. Vantaggio selettivo per gli allevatori
(124) |
Nel caso in questione si può ritenere che l’eliminazione delle carcasse di animali e dei rifiuti dei macelli costituisca un costo inerente all’attività non solo per i centri di macellazione e di sezionamento ma anche per gli allevatori che, per effetto delle leggi di mercato, si vedrebbero per lo meno ripercuotere una parte dell’onere dei suddetti servizi. Conformemente alla già citata causa GEMO, la Commissione ritiene che il finanziamento dei costi di raccolta, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti di carni di mammiferi e pollame con dotazioni di bilancio statali come descritto, prima dell’entrata in vigore del decreto legge 2002, abbia di fatto alleviato gli utenti di questo servizio da un onere inerente alla loro attività. |
(125) |
La Commissione conclude che esiste un vantaggio per il periodo anteriore all’imposizione della tassa parafiscale. |
(126) |
Come precedentemente indicato, le misure attuate dalle autorità portoghesi per effettuare la raccolta, il trasporto, la trasformazione e la distruzione dei sottoprodotti di carni di mammiferi e pollame potrebbe aver alleviato gli allevatori da oneri che in circostanze normali avrebbero dovuto parzialmente sostenere. Dal decreto legge 2002 e dal regime transitorio previsto dal decreto legge 2003 emerge che gli allevatori non sono soggetti alla tassa in questione. Le autorità portoghesi hanno dichiarato che i costi della raccolta prima della fine del 2005 sono stati ripercossi sull’intera filiera. La Commissione rileva che le due fatture presentate dalle autorità portoghesi prevedevano effettivamente la ripercussione della tassa in virtù del decreto legge 2002 e del decreto legge 2003 da parte di uno dei macelli nell’ottobre 2002 e nell’ottobre 2003. La dichiarazione delle autorità portoghesi, secondo cui conformemente alle leggi di mercato i costi sono stati ripercossi sull’intera filiera, allevatori compresi, trova conferma nei documenti presentati. La Commissione conclude che gli allevatori hanno sostenuto i costi afferenti alla loro attività e non hanno pertanto goduto di un vantaggio specifico. |
(127) |
La Commissione osserva che gli allevatori hanno beneficiato di un vantaggio solo nel periodo anteriore all’applicazione della tassa. |
(128) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che esiste un vantaggio per quanto riguarda la raccolta, il trasporto, la trasformazione e la distruzione dei sottoprodotti di origine animale a favore dei macelli, centri di macellazione e importatori per tutti i periodi, tranne il 2003, e a favore degli allevatori solo nel periodo antecedente all’applicazione della tassa. |
1.2. VANTAGGI FINANZIATI PER MEZZO DI RISORSE STATALI
(129) |
L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE riguarda gli aiuti concessi dagli Stati membri o mediante risorse statali. In altri termini, la misura in questione deve essere imputabile allo Stato ed essere finanziata mediante risorse statali. |
(130) |
Nel caso in questione i costi legati alle operazioni di raccolta, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti di carni di mammiferi e pollame erano finanziati tra il 1999 e l’ottobre 2002 con entrate dirette dello Stato e, a partire dall’ottobre 2002, con le entrate di un prelievo parafiscale applicato ai centri di macellazione, agli importatori di carni bovine e suine non disossate e agli operatori intracomunitari, cioè agli operatori o coloro che ricevono le consegne di carni bovine e suine non disossate. |
(131) |
I pagamenti ai prestatori di servizi con entrate dirette dello Stato rappresentano dei vantaggi finanziati per mezzo di risorse statali. Il fatto che dal 1999 fino all’applicazione della tassa nel 2002 questo servizio pubblico fosse stato finanziato con risorse statali significa che le imprese prestatrici beneficiavano di fondi pubblici per coprire le spese derivanti da questo servizio. |
(132) |
I tributi applicati tra settembre 2002 e novembre 2005 non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del TFUE concernenti gli aiuti di Stato, salvo che costituiscano la modalità di finanziamento di un aiuto, formandone così parte integrante (39). |
(133) |
Tutte le tasse sono pagate mediante procedura di autoliquidazione all’INGA. I tributi prelevati agli operatori economici costituivano le entrate dell’INGA e gli venivano versati direttamente. |
(134) |
Affinché una tassa o parte di essa possa considerarsi parte integrante di un aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra la tassa e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che i proventi della tassa sono necessariamente destinati al finanziamento dell’aiuto (40). |
(135) |
Visto che i tributi costituivano delle entrate dell’INGA e che gli venivano versati direttamente, la Commissione ritiene che la tassa faccia parte integrante della misura di aiuto. |
(136) |
Quanto al fatto se in questo caso le entrate delle tasse parafiscali possano o meno essere considerate risorse statali, è importante notare che per le risorse statali non deve essere fatta alcuna distinzione tra gli aiuti concessi direttamente dallo Stato e quelli concessi da enti pubblici o privati designati o creati dallo Stato. Il 15 luglio 2004, nella sua sentenza nella causa Pearle e a. (41), la Corte di giustizia ha indicato che i contributi obbligatori raccolti da un organismo intermedio fra tutte le imprese di un determinato settore professionale sono da considerarsi risorse statali solo nella misura in cui vengono rispettate le seguenti quattro condizioni:
|
(137) |
Dalle informazioni disponibili emerge che la prima condizione della sentenza Pearle e. a. non è soddisfatta, in quanto la misura è stata definita da un decreto legge con l’obiettivo di attuare una politica stabilita dallo Stato per lottare contro la BSE. |
(138) |
Non sono soddisfatte nemmeno la terza e la quarta condizione, dacché la modalità di finanziamento è regolamentata dai succitati decreti legge. Le autorità portoghesi hanno quindi occasione di intervenire nella determinazione delle modalità di finanziamento della misura. |
(139) |
Visto che non tutte le condizioni della sentenza Pearle e. a. sono soddisfatte e che lo Stato esercita un controllo determinante sulle modalità di finanziamento della misura di aiuto, la Commissione ritiene che le entrate delle tasse parafiscali costituiscano di fatto delle risorse statali imputabili allo Stato. |
1.3. DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA E PREGIUDIZIO PER GLI SCAMBI
(140) |
Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il rafforzamento della posizione competitiva di un’impresa in seguito a un aiuto di Stato indica in generale una distorsione della concorrenza rispetto a imprese concorrenti che non ricevono tale sostegno (42). |
(141) |
La misura può avere un impatto sulla posizione del Portogallo nel settore delle carni (43). Poiché le imprese portoghesi sono attive in un mercato internazionale altamente competitivo, la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed incide sugli scambi tra gli Stati membri. |
(142) |
Le autorità portoghesi hanno precisato che, essendoci un embargo sulla spedizione in particolare di bovini vivi e di farine di carne e di ossa in quanto tali o contenuti in altri prodotti, non c’erano scambi commerciali e non poteva quindi esserci distorsione di concorrenza. |
(143) |
In tal senso è opportuno ricordare che secondo la giurisprudenza (44) un aiuto può essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ed a falsare la concorrenza anche se l’impresa beneficiaria, che si trova in concorrenza con produttori di altri Stati membri, non partecipa essa stessa alle esportazioni; infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un’impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese aventi sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti sul mercato del primo Stato membro ne sono sensibilmente diminuite. |
(144) |
In tali condizioni la Commissione ritiene che il fatto che la spedizione dei prodotti suindicati dal Portogallo verso altri Stati membri sia stata vietata non ha alcun impatto sul fatto che l’aiuto possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsare la concorrenza. |
1.4. CONCLUSIONI
(145) |
La Commissione ritiene che la misura introdotta dai decreti legge 1998, 2002 e 2003 relativamente alla raccolta, al trasporto, alla trasformazione e alla distruzione dei sottoprodotti di origine animale costituisca un aiuto di Stato a favore dei macelli, centri di macellazione e importatori per il periodo di applicazione del decreto legge 1998 fino alla fine dell’applicazione del regime transitorio introdotto dal decreto legge 2003, ad eccezione dell’anno 2003, per il quale le autorità portoghesi hanno dimostrato l’inesistenza di un vantaggio. |
(146) |
Per quanto riguarda gli allevatori, la Commissione ritiene che la misura costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per il periodo anteriore all’applicazione della tassa. |
(147) |
Quanto alle imprese prestatrici di servizi, la Commissione conclude che nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto legge 1998 e il 2005, data di fine applicazione del regime transitorio stabilito dal decreto legge 2003, non si possa escludere l’eventualità di un aiuto di Stato. |
2. ILLEGALITÀ DELL’AIUTO
(148) |
La Commissione constata che il Portogallo non ha notificato, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE le misure di aiuto concesse dal 1999 né i regimi previsti dai decreti legge 2002 e 2003. L’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 definisce «aiuti illegali» i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo 93, paragrafo 3, del trattato. |
(149) |
Dal momento che le misure attuate dal Portogallo contengono elementi di aiuto di Stato, ne consegue che si tratta di aiuti nuovi non notificati alla Commissione e che sono pertanto illegali ai sensi del TFUE. |
(150) |
La valutazione della compatibilità degli eventuali aiuti si articolerà in due parti: da un lato, la Commissione esaminerà la compatibilità degli aiuti concessi alle imprese prestatrici di servizi; dall’altro, valuterà la compatibilità degli eventuali aiuti accordati ai centri di macellazione e di sezionamento, agli importatori, agli operatori intracomunitari del settore e agli allevatori. |
(151) |
Trattandosi di un aiuto finanziato con una tassa parafiscale a partire dal 2002, sia le azioni finanziate (ovvero gli aiuti) che il finanziamento degli stessi devono essere oggetto d’esame della Commissione quando il finanziamento forma parte integrante della misura di aiuto. Secondo la Corte, quando le modalità di finanziamento di un aiuto di Stato, in particolare mediante contributi obbligatori, formano parte integrante della misura di aiuto, l’esame di quest’ultima ad opera della Commissione deve necessariamente prendere in considerazione tali modalità di finanziamento (45). Come dimostrato al considerando 135 della presente decisione, la modalità di finanziamento dell’aiuto deve considerarsi parte integrante della misura d’aiuto. |
3. ESAME DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI
3.1. ANALISI ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI AIUTI NON NOTIFICATI
3.1.1. Aiuti a favore delle imprese prestatrici di servizi
a) Compatibilità degli aiuti in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE
(152) |
Esistono delle eccezioni al divieto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(153) |
Risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE qualora soddisfino determinate condizioni (cfr. considerando 89 della presente decisione). Tuttavia, qualora le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non soddisfino queste condizioni e siano rispettati i criteri generali d’applicabilità dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, dette compensazioni costituiscono aiuti di Stato che possono tuttavia essere dichiarate compatibili con il TFUE in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE se sono necessarie per la prestazione di un servizio di interesse economico generale e non incidono sullo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi dell’Unione. La Commissione ha precisato le condizioni da soddisfare per giungere a questo equilibrio. Già nella comunicazione I servizi d’interesse generale in Europa (46) del 2001, la Commissione aveva precisato che è opportuno garantire che qualsiasi restrizione alle norme del trattato CE, e in particolare le restrizioni alla concorrenza e alle libertà del mercato interno, non eccedano quanto strettamente necessario per garantire il buon adempimento della missione di servizio pubblico. Questo implica in particolare che la remunerazione non è superiore ai costi netti supplementari derivanti dalla missione affidata all’impresa interessata. La Commissione ha precisato queste condizioni anche successivamente, nell’ambito della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (47) e nella decisione del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2 (48). In merito al calcolo della compensazione, la Commissione ha precisato che l’importo della compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi determinati dall’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto sia delle entrate corrispondenti che di un margine di utile ragionevole per l’esecuzione di tali obblighi. Il margine di utile ragionevole può in particolare includere la totalità o parte degli incrementi di produttività realizzati dalle imprese in questione durante un periodo determinato e limitato, senza modificare il livello qualitativo dei servizi affidati dallo Stato all’impresa. |
(154) |
Il punto 18 della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico precisa che per «margine di utile ragionevole» si intende un tasso di remunerazione del capitale proprio, che deve tenere conto del rischio o dell’assenza di rischio per l’impresa grazie all’intervento dello Stato, in particolare se quest’ultimo concede diritti esclusivi o speciali. In genere questo tasso non supera il tasso medio rilevato nel settore interessato nel corso degli ultimi anni. Nei settori nei quali non esiste un’impresa comparabile all’impresa incaricata del servizio di interesse economico generale il raffronto può essere effettuato con imprese situate in altri Stati membri o, se necessario, con imprese di altri settori a condizione che si tenga conto delle peculiarità di ciascuna impresa. Nel determinare il margine di utile ragionevole, lo Stato membro può introdurre criteri di incentivazione in funzione, fra l’altro, della qualità del servizio reso e dell’accresciuta efficienza produttiva. |
(155) |
Come indicato al considerando 99 e seguenti della presente decisione, la Commissione non può concludere, a partire dagli elementi forniti dalle autorità portoghesi, che la compensazione sia stata calcolata considerando un margine di utile ragionevole non superiore alla percentuale media del settore. I servizi della Commissione hanno chiesto a più riprese alle autorità portoghesi di fornire tutti gli elementi necessari per determinare se fossero ravvisabili in questo caso le condizioni di deroga agli aiuti di Stato concessi sotto forma di servizio d’interesse economico. In effetti gli elementi forniti dalle autorità portoghesi non indicano in alcun modo che sarebbe stato effettuato un raffronto con altre imprese per stabilire la percentuale media del settore interessato. |
(156) |
La Commissione non può quindi concludere che gli aiuti a favore dei prestatori di servizi siano compatibili ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. |
b) Compatibilità degli aiuti in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE
(157) |
L’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE prevede che possano considerarsi compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Per poter beneficiare della deroga di cui al suddetto punto, gli aiuti devono contribuire allo sviluppo del settore in questione. |
(158) |
Nel caso in questione le autorità portoghesi dichiarano di aver sostenuto tutti i costi legati alle operazioni di raccolta, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti di carni di mammiferi e pollame dal 1999. Dall’ottobre 2002 i costi legati a queste stesse operazioni di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti di carni di mammiferi e pollame sono finanziati grazie alla riscossione di una tassa applicata ai centri di macellazione, agli importatori di carni bovine e suine non disossate e agli operatori intracomunitari, cioè agli operatori o coloro che ricevono le consegne di carni bovine e suine non disossate quando non si occupano loro stessi di queste operazioni. |
(159) |
Conformemente al punto 23.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000-2006 (49) (di seguito «orientamenti comunitari») e alla Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (50), qualsiasi aiuto illegale ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio deve essere valutato conformemente alle norme e agli orientamenti vigenti al momento della concessione dell’aiuto. Nel 2002 la Commissione ha adottato gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli che sono stati applicati tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (51). Il punto 44 degli orientamenti TSE prevede un’eccezione al principio che gli aiuti illegali siano valutati conformemente alle norme vigenti al momento della concessione dell’aiuto per i casi relativi, in particolare, ai rifiuti dei macelli. Secondo il punto 47 degli orientamenti TSE, la Commissione applicherà i principi fondati sul punto 11.4 degli orientamenti agricoli per gli aiuti illegali relativi ai rifiuti dei macelli concessi entro la fine del 2002. Il punto 47 degli orientamenti TSE costituisce pertanto la base legale pertinente per la valutazione degli aiuti concessi a partire dal 1999. |
(160) |
Conformemente al punto 194, lettera c), degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, la Commissione non applica più gli orientamenti TSE dal 1o gennaio 2007, data di entrata in vigore dei suddetti orientamenti, tranne per gli aiuti illegali concessi prima del 1o gennaio 2007 di cui al punto 43 e seguenti degli orientamenti. Il punto 47 degli orientamenti TSE resta pertanto la norma applicabile agli aiuti illegali relativi ai rifiuti dei macelli a partire dal 1o gennaio 2003. |
(161) |
Il punto 47 degli orientamenti TSE prevede una serie di disposizioni relative ai rifiuti dei macelli. |
(162) |
Secondo il punto 47 degli orientamenti TSE, per quanto riguarda gli aiuti di Stato relativi ai rifiuti dei macelli, la Commissione ha adottato dal gennaio 2001 una serie di decisioni individuali che autorizzano aiuti di Stato fino al 100 % dei costi di smaltimento di materiale specifico a rischio, farine di carni e di ossa e mangimi contenenti tali prodotti, che dovevano essere smaltiti in conseguenza della nuova normativa comunitaria concernente le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Tali decisioni si sono basate in particolare sul punto 11.4 degli orientamenti agricoli tenendo conto della breve durata degli aiuti e dell’esigenza di rispettare il principio «chi inquina paga» sul lungo periodo. In via eccezionale, la Commissione ha ammesso la concessione di siffatti aiuti di Stato anche a soggetti diversi dagli operatori del settore della produzione di animali vivi, ad esempio i macelli. Per gli aiuti illegali concessi sino alla fine del 2002 per costi assimilabili derivanti dalla nuova normativa comunitaria sulle TSE, e fatto salvo il rispetto di altre disposizioni comunitarie, la Commissione applicherà gli stessi principi. |
(163) |
Il punto 47 degli orientamenti TSE ribadisce che, in via eccezionale, la Commissione ha ammesso la concessione di siffatti aiuti di Stato anche a soggetti diversi dagli operatori del settore della produzione di animali vivi, ad esempio i macelli. In passato la Commissione ha ritenuto che tale eccezione dovesse riguardare anche altre imprese che eseguono compiti strettamente connessi alla produzione di animali vivi, come le sardigne. |
(164) |
Conformemente al punto 11.4 degli orientamenti agricoli, la Commissione ha autorizzato aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute per misure quali controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, medicinali e prodotti fitosanitari, costi imputabili all’abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti a condizione che:
|
(165) |
Secondo il punto 47 degli orientamenti TSE anche questi principi sono applicabili. |
(166) |
La BSE è una malattia trasmissibile che costituisce una minaccia per la salute umana. Si tratta di una malattia animale il cui focolaio primario deve essere notificato direttamente alla Commissione e agli Stati membri (52). L’obiettivo della misura di aiuto era quello di garantire che le misure di prevenzione necessarie riguardanti la raccolta, il trasporto, la trasformazione e la distruzione fossero attuate in ottemperanza alla legislazione veterinaria in vigore tra il 1999 e il 2005 nel settore della carne. |
(167) |
La Commissione nota a tale proposito che il Portogallo ha indicato di aver sostenuto la totalità dei costi legati alle operazioni di raccolta, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti di carni di mammiferi e pollame dal 1999 a fine 2002, nel contesto delle misure d’emergenza approvate dalla Commissione nel quadro della decisione 98/653/CE che vieta la spedizione di farine di carne, farine di ossa e farine di carne e di ossa ottenute da mammiferi. Osserva inoltre che le misure di embargo sulla carne bovina verso il Portogallo sono state revocate solo in seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 1993/2004. |
(168) |
Inoltre la Commissione sottolinea che, secondo quanto previsto ai punti 33 e 34 degli orientamenti TSE, le imprese sono state scelte e remunerate secondo i principi di mercato, in modo non discriminatorio (cfr. considerando 21 e seguenti della presente decisione). Vista l’urgenza delle misure da adottare, la Commissione può accettare in questo caso che le autorità portoghesi abbiano scelto i prestatori dei servizi conformemente al decreto legge n. 197 dell’8 giugno 1999 — decreto che, stando alle informazioni trasmesse dalle autorità portoghesi, rappresenta lo strumento nazionale di recepimento della direttiva 97/52/CE — senza ricorrere alla procedura di gara (cfr. considerando 24 della presente decisione). |
(169) |
Le autorità portoghesi hanno indicato che il decreto legge n. 197 del 2002 era stato previsto per osservare i propri impegni nel contesto della decisione 2000/766/CE, pur rispettando il principio «chi inquina paga» (cfr. considerando 65 e 66 della presente decisione). Hanno confermato che le risorse non sono state dirottate verso eventuali attività concorrenti alle quali le imprese prestatrici di servizi avrebbero potuto dedicarsi, dal momento che l’unica attività di queste imprese era appunto quella relativa alla raccolta, al trasporto, alla trasformazione e alla distruzione dei sottoprodotti di origine animale. |
(170) |
La Commissione rileva inoltre che la responsabilità del servizio e del relativo finanziamento è stata trasmessa agli operatori osservando una fase di transizione dal sistema introdotto dal decreto legge 2003. |
(171) |
Considerate le particolari circostanze e la situazione d’emergenza causata dal rischio di propagazione della BSE tra il 1999 e il 2004 e considerato il fatto che il sistema introdotto dal decreto legge 2003 prevedeva la trasmissione progressiva della responsabilità e del finanziamento dei servizi agli operatori del settore, la Commissione ritiene che gli aiuti possano essere ritenuti di breve durata e in linea con il principio «chi inquina paga» sul lungo periodo. |
(172) |
La Commissione conclude pertanto, sulla base delle informazioni di cui dispone, che gli aiuti concessi tra il 1999 e fine 2002 possono beneficiare della deroga prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. |
(173) |
Per gli aiuti concessi tra il 2003 e novembre 2005, in considerazione della situazione d’emergenza prevalente sino a fine 2004 e del fatto che il regime del decreto legge prevedeva la trasmissione progressiva della responsabilità e del finanziamento dei servizi come precedentemente indicato, la Commissione ritiene che gli aiuti possano essere ritenuti compatibili e conformi al punto 47 degli orientamenti TSE se corrispondono ai costi reali delle prestazioni ricevute. |
(174) |
Come indicato al considerando 100 della presente decisione, le autorità portoghesi hanno dimostrato che gli aiuti corrispondono effettivamente alle spese reali dei servizi delle imprese prestatrici per il periodo dal 1999 al 2005. |
(175) |
La Commissione conclude pertanto, sulla base delle informazioni a sua disposizione, che gli aiuti concessi tra il 2003 e novembre 2005 alle imprese prestatrici di servizi possono beneficiare della deroga prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. |
3.1.2. Aiuto ai centri di macellazione e di sezionamento, agli importatori, operatori intracomunitari del settore e allevatori
(176) |
Come constatato dalla Commissione al considerando 166 della presente decisione, tra il 1999 e il 2004 il rischio di propagazione della BSE in Portogallo aveva determinato delle circostanze particolari e una situazione di emergenza. Alla luce di questa situazione eccezionale e del fatto che il sistema introdotto dal decreto legge 2003 prevedeva la trasmissione progressiva della responsabilità e del finanziamento dei servizi agli operatori del settore, la Commissione ritiene che gli aiuti possano essere ritenuti di breve durata e in linea con il principio «chi inquina paga» sul lungo periodo. Conformemente alla prassi consolidata, la Commissione ritiene che nel caso in questione potevano eccezionalmente essere concessi aiuti ad altri operatori del settore, ai sensi del punto 47 degli orientamenti TSE, in particolare ai centri di macellazione e di sezionamento, agli importatori e operatori intracomunitari del settore. |
(177) |
Come osservato dalla Commissione per le imprese prestatrici di servizi, gli aiuti sono stati concessi nel rispetto dei principi enunciati al punto 47 degli orientamenti TSE. |
(178) |
In merito ai centri di macellazione e di sezionamento, agli importatori e agli operatori intracomunitari del settore, la Commissione può pertanto concludere che gli aiuti accordati possono beneficiare della deroga prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. |
(179) |
Anche per quanto riguarda gli allevatori, viste le considerazioni riportate ai conisderando 160 e seguenti della presente decisione, la Commissione conclude che gli aiuti sono stati concessi in conformità ai principi enunciati al punto 47 degli orientamenti TSE e che possono beneficiare della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. |
3.2. IL FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI
(180) |
Dall’ottobre 2002, data di entrata in vigore del decreto legge 2002, i costi delle operazioni di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti di carni di mammiferi e pollame sono finanziati con la riscossione di una tassa parafiscale applicata ai centri di macellazione, agli importatori di carni bovine e suine non disossate e agli operatori intracomunitari, cioè agli operatori o coloro che ricevono le consegne di carni bovine e suine non disossate. |
(181) |
Conformemente alla giurisprudenza della Corte (53), la Commissione ritiene, di regola, che il finanziamento di un aiuto di Stato per mezzo di oneri obbligatori può avere un’incidenza sull’aiuto poiché ha un effetto protettivo che va al di là dell’aiuto propriamente detto. I contributi in questione costituiscono in effetti oneri obbligatori. Secondo questa stessa giurisprudenza, la Commissione ritiene che un aiuto non possa essere finanziato con prelievi parafiscali che gravano altresì sui prodotti importati dagli altri Stati membri. |
(182) |
Tenendo conto della giurisprudenza menzionata e del fatto che la misura è concessa mediante risorse statali e costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE, occorre verificare se il prelievo ha carattere discriminatorio in violazione dell’articolo 110 del TFUE, in quanto i prodotti provenienti dagli altri Stati membri sono stati ugualmente assoggettati al tributo. |
(183) |
Le autorità portoghesi hanno giustificato la tassazione delle carni importate non disossate con il fatto che i prodotti importati potevano usufruire del sistema allo stesso modo dei prodotti nazionali: la carne non disossata implica infatti l’esistenza di sottoprodotti che beneficiano di servizi di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione. |
(184) |
Stando alle informazioni a disposizione della Commissione, le tasse sono state applicate ai centri di macellazione e agli importatori di carcasse, mezzene e altri tagli non disossati di bovini e suini (cfr. articolo 2, paragrafo 2 del decreto legge 2002) e sono servite a garantire i servizi di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti di carni di mammiferi e pollame (articolo 1, paragrafo 1, del decreto legge 2002). |
(185) |
Tali informazioni avevano condotto la Commissione a dubitare della corrispondenza tra i prelievi applicati ai contribuenti e i servizi da questi usufruiti. La Commissione aveva osservato di non poter escludere l’esistenza di un sistema potenzialmente discriminatorio nei confronti dei prodotti importati dagli altri Stati membri che erano tenuti al pagamento dell’imposta. |
(186) |
In seguito le autorità portoghesi hanno garantito che i servizi di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti di carni di pollame non erano finanziati con le tasse applicate ai centri di macellazione e agli importatori di carcasse, mezzene e altri tagli non disossati di bovini e suini ma, conformemente all’allegato 1 del decreto legge 2002, con quelle applicate ai centri di macellazione di pollame che non promuovevano la raccolta, il trasporto, la trasformazione e la distruzione dei sottoprodotti ottenuti dalla macellazione del pollame. Gli operatori e gli importatori di carcasse di pollame sono esenti dal pagamento della tassa in quanto la maggior parte delle carcasse di pollame importate non genera sottoprodotti. |
(187) |
Per quanto riguarda invece gli operatori e gli importatori di carcasse, mezzene e altri tagli non disossati di bovini e suini, le autorità portoghesi hanno giustificato l’applicazione della tassa con il fatto che questi tagli non disossati d’importazione producevano sottoprodotti. |
(188) |
Già al momento dell’ingiunzione di fornire informazioni e poi all’avvio del procedimento, la Commissione aveva chiesto alle autorità portoghesi di garantire che i prodotti importati beneficiassero del regime nella stessa misura dei prodotti nazionali e provare quindi, dati alla mano, che in un determinato periodo di riferimento c’era stata equivalenza pecuniaria tra i prelievi sui prodotti di carne bovina e suina non disossata proveniente da altri Stati membri e i costi dei servizi di cui questi beneficiavano a titolo esclusivo [cfr. paragrafo 37, lettera h), della decisione di avvio del procedimento]. |
(189) |
Le autorità portoghesi hanno assicurato che i tagli importati non disossati usufruivano dei servizi di raccolta, trasporto, trasformazione e distruzione dei sottoprodotti di carni allo stesso modo dei prodotti nazionali ma non hanno fornito dati precisi e coerenti al riguardo. |
(190) |
Le informazioni fornite alla Commissione non le consentono quindi di concludere che la tassa introdotta dal decreto legge 2002 e applicata ai prodotti importati corrispondesse all’importo dei servizi di cui beneficiavano i sottoprodotti ottenuti da questi prodotti importati e che questi ultimi potessero usufruire dei servizi finanziati dalla misura d’aiuto allo stesso modo dei prodotti nazionali. |
(191) |
In virtù dell’articolo 3, paragrafo 2, del decreto legge 2003, i centri di macellazione e di sezionamento, i centri di incubazione e le industrie di ovoprodotti erano tenuti al pagamento delle tasse di cui all’allegato 1 del decreto legge 2002 mentre gli enti che godevano del regime alternativo previsto dallo stesso decreto erano assoggettati alle tasse previste dall’allegato 2, fino all’approvazione del piano di distruzione dei materiali di categoria 3. Per i materiali di categoria 1 e 2, erano tenuti a pagare 0,35 EUR/kg di materiale fino all’approvazione del piano (articolo 5, paragrafo 1, del decreto legge 2003). |
(192) |
Quanto alle modifiche apportate al sistema di tassazione dall’introduzione del decreto legge 2003, la Commissione ha chiesto alle autorità portoghesi di dimostrare che i prodotti importati abbiano beneficiato dei suddetti servizi nella stessa misura dei prodotti nazionali. |
(193) |
Le autorità portoghesi hanno confermato che la tassa introdotta dal decreto legge 2003 si basava sui sottoprodotti effettivamente generati e che i prodotti importati hanno usufruito dei servizi in questione nella stessa misura di quelli nazionali. La Commissione constata tuttavia che le autorità portoghesi non hanno fornito numeri a sostegno delle proprie affermazioni. |
(194) |
In assenza di elementi di verifica, la Commissione non è in grado di concludere che la tassa introdotta dal decreto legge 2003 corrisponda all’importo dei servizi di cui beneficiavano i sottoprodotti ottenuti da questi prodotti importati e che questi ultimi usufruivano pertanto dei servizi finanziati dalla misura d’aiuto allo stesso modo dei prodotti nazionali. |
(195) |
La Commissione rileva che il sistema di imposizione introdotto in virtù del decreto legge 2002 e del regime transitorio stabilito dall’articolo 3, paragrafo 2, e dall’articolo 5, paragrafo 2, del decreto legge 2003 non è conforme all’articolo 110 del TFUE, perché esiste un sistema potenzialmente discriminatorio nei confronti dei prodotti importati dagli altri Stati membri che erano tenuti come gli altri al pagamento dell’imposta. |
VI. CONCLUSIONI
(196) |
La Commissione si rammarica che il Portogallo abbia illegalmente concesso aiuti a favore della raccolta, del trasporto, della trasformazione e della distruzione dei rifiuti dei macelli in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. |
(197) |
Gli aiuti a favore della raccolta, del trasporto, della trasformazione e della distruzione dei rifiuti dei macelli hanno rispettato le disposizioni comunitarie applicabili ai beneficiari. Tuttavia il finanziamento di questi aiuti con il sistema di imposizione istituito sulla base del decreto legge 2002 e del regime transitorio stabilito dall’articolo 3, paragrafo 2, e dall’articolo 5, paragrafo 2, del decreto legge n. 244 del 2003 è incompatibile con il mercato interno, perché esiste un effetto potenzialmente discriminatorio nei confronti dei prodotti importati dagli altri Stati membri, che erano tenuti come gli altri al pagamento dell’imposta. |
(198) |
La Commissione ritiene adeguato, nel caso in esame, adottare una decisione condizionale utilizzando la possibilità offerta dall’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, secondo il quale la Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l’aiuto compatibile con il mercato comune e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa. |
(199) |
Per porre rimedio alla violazione dell’articolo 110 del TFUE ed eliminare così retroattivamente la potenziale discriminazione, il Portogallo deve procedere al rimborso della parte del tributo che è stata applicata sui prodotti provenienti dagli altri Stati membri entro un termine e alle condizioni stabiliti dalla Commissione. La riparazione di tale violazione renderà gli aiuti in questione compatibili con il trattato. |
(200) |
La Commissione stabilisce le condizioni che vanno osservate per il suddetto rimborso. Pertanto, il Portogallo deve rimborsare ai contribuenti del tributo la parte che è stata applicata sui prodotti provenienti dagli altri Stati membri tra la data di inizio applicazione del tributo previsto dal decreto legge 2002 e la data di ultima applicazione di tale tassa prima della scadenza del regime transitorio introdotto dal decreto legge 2003 nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato concesso dal Portogallo in base al decreto legge n. 393-B del 4 dicembre 1998 è compatibile con il mercato interno.
Articolo 2
1. L’aiuto di Stato concesso dal Portogallo ai sensi del decreto legge n. 197 del 25 settembre 2002 e del regime transitorio stabilito dall’articolo 3, paragrafo 2, del decreto legge n. 244 del 7 ottobre 2003 è compatibile con il mercato interno a condizione che il Portogallo rimborsi ai contribuenti del tributo la parte che è stata applicata sui prodotti provenienti dagli altri Stati membri tra la data di inizio applicazione del tributo previsto dal decreto legge 2002 e la data di ultima applicazione di tale tributo prima della scadenza del regime transitorio introdotto dal decreto legge 2003.
2. Il Portogallo dovrà in particolare verificare il rispetto delle seguenti condizioni:
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se possono fornire la prova che il prelievo è stato riscosso sui prodotti importati da altri Stati membri, i contribuenti del tributo possono richiedere il rimborso di una parte proporzionale del gettito del prelievo destinato a finanziare la parte dell’aiuto di cui beneficiano esclusivamente i prodotti nazionali. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro un termine stabilito in conformità del diritto nazionale e in nessun caso inferiore a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente decisione, |
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il Portogallo stabilirà la misura dell’eventuale discriminazione gravante sui prodotti importati. A tale scopo, il Portogallo deve verificare, con riferimento a un determinato periodo di tempo, l’equivalenza pecuniaria tra gli importi del prelievo globalmente riscossi sui prodotti nazionali ai sensi della tassa in questione e i vantaggi di cui tali prodotti fruiscono in via esclusiva, |
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il rimborso dovrà essere effettuato al massimo entro sei mesi dalla presentazione della domanda, |
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le somme rimborsate devono essere attualizzate tenendo conto degli interessi a partire dalla data in cui sono state riscosse fino al momento del rimborso effettivo. Tali interessi saranno calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (55), |
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le autorità portoghesi ammetteranno qualsiasi prova ragionevole presentata dai contribuenti a dimostrazione degli importi da loro pagati a titolo della tassa sui prodotti provenienti da altri Stati membri, |
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il diritto al rimborso non può essere subordinato ad altre condizioni, in particolare alla mancata ripercussione della tassa, |
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nel caso in cui un contribuente non abbia ancora pagato il tributo, le autorità portoghesi rinunciano formalmente al pagamento della parte proporzionale della tassa applicata ai prodotti importati da altri Stati membri per la quale è dimostrato che sia servita a finanziare la parte dell’aiuto di cui beneficiano esclusivamente i prodotti nazionali. Rinunciano altresì agli eventuali interessi di mora corrispondenti, |
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qualora la Commissione lo richieda, il Portogallo si impegna a presentare una relazione completa che dimostri la corretta esecuzione della misura di rimborso, |
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se in un altro Stato membro è stato imposto un tributo con obiettivi simili sugli stessi prodotti assoggettati al prelievo in Portogallo, le autorità portoghesi si impegnano a rimborsare ai contribuenti la parte del tributo riscosso sui prodotti provenienti dallo Stato membro in questione, |
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il Portogallo si impegna a far conoscere la presente decisione a tutti i potenziali contribuenti del tributo. |
Articolo 3
Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, il Portogallo informerà la Commissione in merito alle misure adottate per adeguarvisi.
Articolo 4
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2011
Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) «Diário da República I Série A» — n. 222 del 25.9.2002, pag. 6535.
(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(3) Decisione C(2006) 576, comunicata al Portogallo con lettera SG(2006) D/200772 del 21 febbraio 2006.
(4) GU C 109 del 13.5.2009, pag. 9.
(5) GU L 311 del 20.11.1998, pag. 23.
(6) «Diário da República I, Série A» — n. 280 del 4 dicembre 1998, pag. 6708.
(7) «Diário da República I, Série A» — n. 132 dell’8 giugno 1999, pag. 3171.
(8) GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1.
(9) «Diário da República II, Série» — n. 20 del 25 gennaio 1999, pag. 935.
(10) «Diário da República II, Série» — n. 82 del 6 aprile 2001, pag. 6270.
(11) «Diário da República II, Série» — n. 42 del 19 febbraio 2002, pag. 3158.
(12) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32.
(13) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 17.
(14) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(15) «Diário da República I, Série A» — n. 232 del 7 ottobre 2003, pag. 6603.
(16) Sentenza della Corte del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Raccolta pag. I-7747.
(17) GU L 344 del 20.11.2004, pag. 12.
(18) Decreto congiunto n. 96 del 25 gennaio 1999, decreto congiunto n. 324 del 6 aprile 2001 e decreto congiunto n. 124 del 19 febbraio 2002.
(19) GU C 324 del 24.12.2002, pag. 2.
(20) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1.
(21) GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2.
(22) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
(23) GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3.
(24) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.
(25) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.
(26) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77.
(27) GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1.
(28) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(29) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.
(30) Sentenza Altmark citata, punto 84.
(31) Sentenza del 22 maggio 2003 nella causa C-355/00, Freskot, Raccolta, pag. I-5263, punto 83.
(32) Citata, punti 88 e seguenti.
(33) GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51.
(34) GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7.
(35) GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37.
(36) Sentenza della Corte del 23 maggio 2000 nella causa C-209/98, FFAD, Raccolta pag. I-3743, punto 75; cfr. anche la sentenza della Corte del 20 novembre 2003 nella causa C-126/01, GEMO, Raccolta pag. I-13769, punto 21.
(37) Citata, punto 26.
(38) Citata, punto 31.
(39) Sentenza della Corte del 21 ottobre 2003 nelle cause riunite C-261/01 e C-262/01, Van Calster e.a., Raccolta pag. I-12272, punto 51.
(40) Sentenza della Corte del 13 gennaio 2005 nella causa C-174/02, Streekgewest, Raccolta, pag. I-85, punto 26.
(41) Sentenza della Corte del 15 luglio 2004 nella causa C-345/02, Pearle e a., Raccolta pag. I-7164, punto 41; cfr. anche la sentenza del tribunale di primo grado del 20 settembre 2007 nella causa T-136/05, EARL Salvat père et fils e a./Commissione, Raccolta pag. II-4063, punti 161 e seguenti.
(42) Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 1979 nella causa C-730/79, Philip Morris Holland/Commissione, Raccolta pag. 2671, punti 11 e 12.
(43) La produzione di carne bovina nell’UE (15) ammontava nel 1999 a 7 691 101 tonnellate e nel 2002 a 7 466 476 tonnellate, di cui 95 765 tonnellate prodotte in Portogallo nel 1999 e 105 019 tonnellate nel 2002. La produzione di carne suina si attestava nel 1999 per l’UE (15) a 17 983 476 tonnellate e nel 2002 a 17 729 855 tonnellate, di cui 344 209 tonnellate prodotte in Portogallo nel 1999 e 328 038 tonnellate nel 2002 (fonte Eurostat).
(44) Sentenza del Tribunale di primo grado del 29 settembre 2000 nella causa T-55/99, CETM/Commissione, Raccolta pag. II-3213, punto 86; sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1991 nella causa C-303/88, Italia/Commissione, Raccolta pag. I-1433, punto 27.
(45) Sentenza Van Calster e a. citata, punto 51.
(46) Comunicazione della Commissione — «I servizi di interesse generale in Europa», GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4.
(47) GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4.
(48) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.
(49) GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.
(50) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.
(51) Cfr. punto 194, lettera c), degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.
(52) Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58).
(53) Sentenza del 25 giugno 1970 nella causa 47/69, Francia/Commissione, Raccolta 1969-1970, pag. 391, punto 20.
(54) Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3).
(55) Cfr. nota 54.