This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011D0530
Council Decision of 31 March 2011 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of a Memorandum of Cooperation between the European Union and the International Civil Aviation Organization providing a framework for enhanced cooperation
Decisione del Consiglio, del 31 marzo 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria di un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata
Decisione del Consiglio, del 31 marzo 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria di un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata
GU L 232 del 9.9.2011, p. 1–1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/530/oj
9.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2011
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria di un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata
(2011/530/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha negoziato un memorandum di cooperazione con l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata («memorandum di cooperazione») conformemente al mandato adottato dal Consiglio il 17 dicembre 2009 che autorizza la Commissione all’apertura dei negoziati. |
(2) |
Il memorandum di cooperazione è stato siglato da entrambe le parti il 27 settembre 2010 durante la 37a assemblea dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile a Montreal. |
(3) |
Il memorandum di cooperazione dovrebbe essere firmato e applicato a titolo provvisorio, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata («memorandum di cooperazione») è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto memorandum di cooperazione.
Il testo del memorandum di cooperazione è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare il memorandum di cooperazione a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il memorandum di cooperazione si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione (1).
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011
Per il Consiglio
Il presidente
VÖLNER P.
(1) La data della firma del memorandum di cooperazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
9.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/1 |
MEMORANDUM DI COOPERAZIONE
tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata
L’UNIONE EUROPEA («UE»),
e
L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELL’AVIAZIONE CIVILE («ICAO»),
in appresso denominate «le parti»;
RICORDANDO la convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (la «convenzione di Chicago»), in particolare gli articoli 55, lettera a), e 65,
RICORDANDO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 218 e 220,
TENENDO PRESENTE la risoluzione A1-10 dell’assemblea dell’ICAO che autorizzava il Consiglio dell’ICAO a adottare gli accordi opportuni con le organizzazioni pubbliche internazionali le cui attività hanno effetti sull’aviazione civile internazionale, in particolare per quanto riguarda la collaborazione tecnica, lo scambio di informazioni e di documenti, la partecipazione a riunioni e gli altri aspetti che possano promuovere una cooperazione efficace,
RICORDANDO la politica e il quadro di cooperazione dell’ICAO relativamente agli organismi regionali di aviazione civile e alle organizzazioni regionali competenti, tra l’altro, a concludere accordi di cooperazione con questi enti e organizzazioni, come raccomandato dal simposio CE/ICAO sulle organizzazioni regionali, che si è tenuto il 10-11 aprile 2008 a Montreal,
CONSIDERANDO che la maggior parte delle norme ICAO nei settori della sicurezza aerea (safety), della protezione della navigazione aerea (security), della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale sono incluse nelle pertinenti disposizioni del diritto dell’UE,
CONSIDERANDO il memorandum di cooperazione (MOC) tra l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) per quanto concerne l’audit del monitoraggio della sicurezza e le questioni connesse, firmato a Montreal il 21 marzo 2006,
CONSIDERANDO il memorandum di cooperazione tra la Comunità europea e Organizzazione internazionale dell’aviazione civile per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse, firmato a Montreal il 17 settembre 2008,
CONSIDERANDO che la Comunità europea e le Nazioni Unite hanno firmato il 29 aprile 2003 un nuovo accordo quadro finanziario e amministrativo (FAFA) cui l’ICAO ha aderito mediante un accordo con la Comunità europea firmato il 7 dicembre 2004,
CONSIDERATO che il presente memorandum di cooperazione non esclude né pregiudica le forme di cooperazione esistenti tra le parti se esse rimangono in vigore,
CONSIDERATA la risoluzione A36-2 dell’Assemblea dell’ICAO che, tra l’altro, riconosce che l’istituzione di sistemi di monitoraggio della sicurezza regionali e sub-regionali, comprese le organizzazioni regionali di monitoraggio della sicurezza, è molto importante per assistere gli Stati nell’assolvimento delle loro obbligazioni ai sensi della convenzione di Chicago, attraverso economie di scala e l’armonizzazione su larga scala, e che invita il segretariato generale a continuare a incentivare la coordinazione e la cooperazione tra i programmi ispettivi universali di monitoraggio della sicurezza dell’ICAO (ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme — USOAP) e i programmi di audit delle altre organizzazioni connesse alla sicurezza aerea, e inoltre invita il Consiglio a promuovere il concetto di sistemi di monitoraggio della sicurezza regionali e sub-regionali, comprese le organizzazioni regionali e di monitoraggio della sicurezza,
CONSIDERANDO che le parti condividono l’obiettivo di raggiungere il grado più elevato di uniformità della regolamentazione, delle prescrizioni e delle procedure operative europee, in modo da assicurare la conformità con le norme dell’ICAO contenute negli allegati della convenzione di Chicago ai fini della sicurezza aerea e della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale,
CONSIDERANDO che ogni parte gioca un ruolo importante nel conseguimento di questo obiettivo,
CONSIDERANDO che le parti intendono impegnarsi reciprocamente nella cooperazione regionale e scambiarsi reciprocamente informazioni in merito,
CONSIDERANDO che l’UE ha adottato norme comuni nei settori della sicurezza aerea e della protezione della navigazione aerea e che l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e la Commissione europea svolgono ispezioni negli Stati membri dell’UE per controllare l’applicazione di queste norme,
CONSIDERANDO che nell’UE la Commissione europea dispone di poteri rafforzati per garantire l’attuazione della legislazione dell’UE nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale,
CONSIDERANDO che gli obiettivi primari dei programmi di controllo dell’ICAO e dei programmi di ispezione dell’UE sono principalmente intesi a rafforzare la sicurezza aerea e la protezione della navigazione aerea, valutando l’applicazione delle norme adottate da ciascuna parte, individuando le eventuali carenze e, se necessario, provvedendo a rettificarle nell’UE,
CONSIDERANDO che l’UE ha istituito un ufficio a Montreal al fine di facilitare il potenziamento delle relazioni e la cooperazione tra l’UE e l’ICAO e di poter quindi intensificare la partecipazione e i contributi da parte dell’UE presso le sedi ICAO,
CONSIDERANDO che, fatti salvi i diritti o le obbligazioni degli Stati membri dell’UE ai sensi della convenzione di Chicago o la relazione esistente tra gli Stati membri dell’UE e l’ICAO risultante dalla loro appartenenza all’ICAO, è auspicabile istituire una mutua cooperazione tra l’UE e l’ICAO nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale in modo da garantire una maggiore armonizzazione delle norme e un coordinamento più stretto delle rispettive attività e per ottenere un impiego più proficuo delle risorse limitate ed evitare la ripetizione degli sforzi, preservando tuttavia l’integrità di entrambe le parti,
CONSIDERANDO che le parti riconoscono la necessità di proteggere, nella misura richiesta conformemente alle proprie norme, le informazioni classificate che ricevono dall’altra parte,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
1. Disposizioni generali
Le parti convengono di intensificare le loro relazioni e di istituire una cooperazione più stretta nei settori della sicurezza aerea, della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo e della protezione ambientale e di facilitare, conformemente alle norme procedurali stabilite, la loro partecipazione ad attività e riunioni, in qualità di osservatori, mediante la firma del presente memorandum di cooperazione (MOC) a beneficio dell’aviazione internazionale civile.
Il presente MOC non pregiudica i diritti e le obbligazioni degli Stati membri dell’UE ai sensi della convenzione di Chicago o la relazione esistente tra l’ICAO e gli Stati membri dell’UE derivante dalla partecipazione degli Stati membri all’ICAO.
Il presente MOC non comprende o non riguarda le decisioni adottate dall’ICAO o dall’UE, in particolare nei settori della normalizzazione o della regolamentazione, ma stabilisce una cooperazione regolamentare nelle fasi preparatorie delle suddette attività.
L’ufficio dell’Unione europea a Montreal, che rappresenta l’UE presso le sedi ICAO, facilita le relazioni UE-ICAO e svolge il ruolo di principale punto di contatto UE con l’ICAO in tutte le questioni relative all’applicazione del presente MOC.
2. Obiettivi
2.1. |
Il presente MOC:
|
3. Campo di applicazione
3.1. |
Il presente MOC istituisce la cooperazione tra le parti nei settori di seguito menzionati:
|
3.2. |
I settori di cui al paragrafo 3.1 del presente articolo costituiscono oggetto di allegati separati del MOC. |
3.3. |
Le parti possono istituire accordi di lavoro specificando i meccanismi e i procedimenti reciprocamente concordati necessari per l’efficace applicazione delle attività di cooperazione fissate dagli allegati del presente MOC. |
3.4. |
Gli allegati adottati ai sensi del presente MOC costituiscono parte integrante dello stesso. |
4. Forme di cooperazione
4.1. |
Le parti:
|
5. Attività di cooperazione
5.1. |
Le parti convengono, come specificato negli allegati del presente MOC, di eseguire congiuntamente le seguenti attività di cooperazione. Le parti:
|
6. Riservatezza
6.1. |
Le parti adottano tutte le ragionevoli precauzioni necessarie per impedire la divulgazione non autorizzata di informazioni ricevute nell’ambito del presente MOC e dei suoi allegati. Una parte può, nel fornire informazioni all’altra parte, designare le informazioni che essa ritiene non possano essere divulgate. |
6.2. |
Le parti convengono di salvaguardare, nella misura richiesta dalle loro rispettive norme, regolamentazioni e leggi, la protezione delle informazioni classificate ricevute dall’altra parte in applicazione del presente MOC e dei suoi allegati. |
6.3. |
In particolare, fatte salve le rispettive norme, regolamentazioni e leggi, le parti non divulgano informazioni considerate private che siano state ricevute dall’altra parte nell’ambito del presente MOC e dei suoi allegati. Tali informazioni devono essere adeguatamente segnalate come tali, conformemente alle norme rispettive delle parti. |
6.4. |
Le parti convengono sugli accordi di lavoro relativi a ulteriori procedimenti di protezione delle informazioni classificate fornite ai sensi del presente MOC e dei suoi allegati, se necessario. Le suddette procedure prevedono la possibilità per ogni parte di verificare le misure di protezione adottate dall’altra parte. |
7. Comitato misto delle parti
7.1. |
È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle parti. Il comitato misto è co-presieduto da un rappresentante di ogni parte ed è responsabile del buon funzionamento degli allegati del presente MOC, compresa l’adozione degli allegati. |
7.2. |
Il comitato misto si riunisce almeno una volta l’anno per analizzare l’applicazione degli allegati del presenteMOC. Detta riunione deve essere organizzata in modo efficiente in termini di costi. Ogni parte può chiedere in qualunque momento una riunione del comitato misto. |
7.3. |
Il comitato misto può esaminare qualsiasi aspetto relativo al funzionamento e all’applicazione degli allegati del presente MOC. In particolare, esso è incaricato di:
|
7.4. |
Il comitato misto funziona sulla base dell’accordo tra i presidenti di ciascuna parte. |
8. Risoluzione delle controversie
8.1. |
Una parte può chiedere una consultazione con l’altra parte su qualsiasi questione connessa al presente MOC. L’altra parte risponde prontamente a tale richiesta e avvia le consultazioni entro 45 giorni, ad una data convenuta tra le parti. |
8.2. |
Le parti pongono in essere tutti gli sforzi necessari per risolvere le eventuali controversie tra le stesse derivanti dalla loro cooperazione ai sensi del presente MOC al livello tecnico più basso possibile mediante consultazioni. |
8.3. |
Qualora la controversia non sia risolta conformemente a quanto disposto al paragrafo 8.2 del presente articolo, la parte può sottoporre la questione al comitato misto che provvederà a consultazioni in materia, a norma dell’articolo 7 del presente MOC, al fine di risolverla tramite negoziati. |
8.4. |
Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi da 8.1 a 8.3 del presente articolo, alla risoluzione delle controversie relative alla gestione finanziaria si applicano le disposizioni del FAFA relative alla risoluzione delle controversie. |
8.5. |
Nessuna disposizione del presente MOC rappresenta una rinuncia a qualsiasi privilegio o immunità delle parti. |
9. Entrata in vigore, modifiche e risoluzione
9.1. |
In attesa dell’entrata in vigore, il presente MOC è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma. |
9.2. |
Il presente MOC entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore e rimane in vigore fino all’eventuale estinzione. |
9.3. |
Il presente MOC può essere denunciato in qualsiasi momento da una parte. La denuncia deve essere fatta con un preavviso scritto di sei mesi notificato all’altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere di questo termine. |
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Per la Unió Europea
За Международната организация за гражданско въздухоплаване
Por la Organización Internacional de Aviación Civil
Za Mezinárodní organizaci pro civilní letectví
For Organisationen for International Civil Luftfart
Für die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation
Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nimel
Για τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας
For The International Civil Aviation Organisation
Pour l’Organisation de l’aviation civile internationale
Per l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile
Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas vārdā
Tarptautinės Civilinės aviacijos organizacijos vardu
A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet részéről
Għall-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali
Voor de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
W imieniu Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
Pela Organização da Aviação Civil Internacional
Pentru Organizația Aviației Civile Internaționale
Za Medzinárodnú organizáciu civilného letectva
Za Mednarodno organizacijo civilnega letalstva
Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön puolesta
För internationella civila luftfartsorganisationen