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Document 32011D0489

    2011/489/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 luglio 2011 , che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2011) 4503]

    GU L 200 del 3.8.2011, p. 23–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/489/oj

    3.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 200/23


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 luglio 2011

    che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

    [notificata con il numero C(2011) 4503]

    (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

    (2011/489/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quanto indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), detto quantitativo è stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva ed è giustificato in base a criteri obiettivi, quali, come nel caso presente, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto.

    (2)

    Il 21 dicembre 2007, la Commissione ha adottato la decisione 2008/64/CE che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (2), che consente al Regno del Belgio di autorizzare la regione delle Fiandre, a talune condizioni, ad applicare un massimo annuo per ettaro di 250 kg di azoto proveniente da effluente di allevamento in superfici prative e in superfici coltivate a mais e intercalate da praticoltura, e un massimo annuo per ettaro di 200 kg di azoto proveniente da effluente di allevamento in parcelle coltivate a frumento autunnale seguite da colture miglioratrici e bieticoltura.

    (3)

    La deroga concessa con la decisione 2008/64/CE riguardava circa 3 300 agricoltori e 83 500 ettari di terreno ed è scaduta il 31 dicembre 2010.

    (4)

    Il 15 marzo 2011 il Belgio ha presentato alla Commissione una domanda di rinnovo della deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CE in relazione alla regione delle Fiandre.

    (5)

    La deroga richiesta riguarda l’intenzione del Belgio di consentire l’applicazione in aziende specifiche delle Fiandre di un massimo annuo per ettaro di 250 kg di azoto proveniente da effluente di allevamento e da effluente suino trattato in superfici prative, in superfici prative coltivate a mais e intercalate da praticoltura ed erbe o segale falciate e seguite da mais, e di un massimo annuo per ettaro di 200 kg di azoto proveniente da effluente di allevamento e da effluente suino trattato in parcelle coltivate a frumento autunnale o a triticale seguite da colture miglioratrici e bieticoltura.

    (6)

    Le Fiandre hanno fissato obiettivi di qualità dell’acqua potabile da raggiungere nel corso dei due prossimi periodi del programma di azione. Per quanto attiene alle acque superficiali, la qualità standard di 50 mg di nitrati per litro sarà conseguita nell’84 % dei punti di rilevamento della rete di monitoraggio agricolo entro il 2014 e nel 95 % di tali punti entro il 2018. Per quanto concerne le acque sotterranee, aventi un tasso di recupero più lento, la concentrazione media dei nitrati sarà diminuita del 10 % nel 2014 e del 20 % entro il 2018, rispetto al livello medio del 2010, ossia 40 mg di nitrati per litro. Si presta un’attenzione particolare alle zone omogenee dal punto di vista idrogeologico, per le quali le concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee sono mediamente superiori a 50 mg di nitrati per litro; in tali zone la concentrazione media dei nitrati dovrà diminuire di 5 mg per litro durante ciascun periodo del programma di azione.

    (7)

    Al fine di conseguire detti obiettivi, le Fiandre hanno stabilito un programma d’azione rafforzato per il periodo 2011-2014. Nel 2014 si effettuerà un riesame della strategia, dal quale prenderà avvio un’eventuale nuova azione rafforzata nell’ambito del programma d’azione per il periodo 2015-2018, onde garantire che siano conseguiti gli obiettivi fissati relativi alla qualità dell’acqua.

    (8)

    La normativa che attua la direttiva 91/676/CEE per la regione delle Fiandre, ossia il «Decreto relativo alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» del 22 dicembre 2006 (nel prosieguo denominato «decreto effluenti di allevamento»), è stata modificata (3) il 6 maggio 2011, conformemente al programma d’azione per il periodo 2011-2014, e si applica in combinato disposto con la presente decisione.

    (9)

    Il decreto effluenti di allevamento si applica in tutto il territorio della regione delle Fiandre.

    (10)

    Il decreto effluenti di allevamento fissa limiti per l’applicazione sia di azoto, sia di fosforo.

    (11)

    Dai documenti giustificativi trasmessi con la notifica risulta che il quantitativo annuale proposto rispettivamente di 250 e 200 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro è giustificato in base a criteri oggettivi, quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e di colture con elevato assorbimento di azoto.

    (12)

    Dopo aver esaminato la domanda in parola, la Commissione ritiene che il quantitativo annuo per ettaro proposto di 250 e 200 kg di azoto, rispettivamente da effluente di allevamento e da effluente suino trattato, non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE, purché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni, applicabili oltre alle misure rafforzate adottate con il programma d’azione per il periodo 2011-2014.

    (13)

    Per evitare che l’applicazione della deroga richiesta porti a un’intensificazione dell’allevamento, le autorità competenti dovrebbero garantire la limitazione del numero di capi che possono essere presenti in una singola azienda agricola (diritti di emissione da nutrienti) nella regione delle Fiandre, conformemente alle disposizioni del decreto effluenti di allevamento.

    (14)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dal Regno del Belgio, con lettera del 15 marzo 2011, a nome della regione delle Fiandre, finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluente di allevamento superiore a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si intende per:

    a)

    «azienda agricola», un’azienda agricola che pratica o no l’allevamento;

    b)

    «parcella», un singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;

    c)

    «superficie prativa», una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere copre un periodo inferiore a 4 anni);

    d)

    «colture con lunghe stagioni vegetative e con elevato assorbimento di azoto», le superfici prative; le superfici coltivate a mais, prima o dopo la raccolta, con erbe falciate e rimosse dal campo aventi il ruolo di coltura miglioratrice; le erbe o la segale falciate seguite da mais; il frumento autunnale o il triticale seguiti da colture miglioratrici; la barbabietola da zucchero o da foraggio;

    e)

    «bestiame erbivoro», i bovini (tranne i vitelli da carne bianca), gli ovini, i caprini e gli equini;

    f)

    «trattamento dell’effluente», il processo di trattamento dell’effluente suino in due frazioni, una solida e l’altra liquida, realizzato per migliorarne l’applicazione sui terreni e migliorare il recupero dell’azoto e del fosforo;

    g)

    «effluente trattato», la frazione liquida derivata dal trattamento dell’effluente;

    h)

    «effluente a basso tenore di azoto e fosfato», l’effluente trattato con un contenuto di azoto massimo pari a 1 kg per tonnellata di effluente e un contenuto massimo di fosforo pari a 1 kg per tonnellata di effluente;

    i)

    «profilo del suolo», lo strato di suolo fino a 0,90 metri dalla superficie, a meno che non sia inferiore il livello medio più elevato delle acque sotterranee; nel qual caso si prenderà come riferimento il livello medio più elevato delle acque sotterranee.

    Articolo 3

    Campo di applicazione

    La presente decisione si applica su base individuale a specifiche parcelle di un’azienda agricola coltivata a colture con lunghe stagioni vegetative e con elevato assorbimento di azoto e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

    Articolo 4

    Domanda e impegno annuali

    1.   Gli agricoltori desiderosi di beneficiare della deroga ai sensi della presente decisione di esecuzione devono presentare domanda alle autorità competenti entro il 15 febbraio. Per l’anno 2011 gli agricoltori devono presentare la domanda annuale entro il 15 luglio.

    2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.

    Articolo 5

    Trattamento dell’effluente

    1.   La frazione solida risultante dal trattamento dell’effluente è consegnata a impianti autorizzati per essere riciclata allo scopo di ridurre gli odori e le altre emissioni, migliorarne le proprietà agronomiche e igieniche, facilitarne la gestione e incrementare il recupero dell’azoto e del fosfato. Il prodotto riciclato non può essere applicato su terreni agricoli situati nella regione delle Fiandre, fatta eccezione per parchi, zone verdi e giardini privati.

    2.   Gli agricoltori che beneficiano della deroga e che effettuano il trattamento dell’effluente devono presentare ogni anno alle autorità competenti i dati relativi ai quantitativi di effluente inviato al trattamento, ai quantitativi e alla destinazione della frazione solida e dell’effluente trattato e al relativo tenore di azoto e fosforo.

    3.   Le autorità competenti definiscono e aggiornano con cadenza regolare le metodologie riconosciute per verificare la composizione dell’effluente trattato, le variazioni di composizione e l’efficienza di trattamento per ogni azienda agricola che beneficia di una deroga individuale.

    4.   L’ammoniaca e le altre emissioni derivate dal trattamento dell’effluente sono raccolte e trattate in modo da ridurre l’impatto ambientale e altri inconvenienti per gli impianti che generano emissioni superiori a quelle di riferimento, ossia lo stoccaggio e l’utilizzo sul terreno di effluente di allevamento non trattato. A tali fini si deve stabilire e aggiornare regolarmente un elenco degli impianti che necessitano di trattamento delle emissioni.

    Articolo 6

    Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

    1.   Subordinatamente alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11, il quantitativo di effluente proveniente da bestiame erbivoro, di effluente trattato e di effluente a basso tenore di azoto e fosfato applicato alle parcelle oggetto di deroga, compreso l’effluente applicato dallo stesso bestiame, non deve superare 250 kg di azoto per ettaro per anno sulle parcelle coltivate con:

    a)

    superfici prative e superfici coltivate a mais;

    b)

    erbe falciate seguite da mais;

    c)

    segale falciata seguita da mais

    e 200 kg di azoto per ettaro per anno su parcelle coltivate con

    d)

    frumento autunnale seguito da una coltura miglioratrice;

    e)

    triticale seguito da una coltura miglioratrice;

    f)

    barbabietola da zucchero o da foraggio.

    2.   L’effluente trattato diverso dall’effluente a basso tenore di azoto e fosfato può essere applicato alle parcelle oggetto di deroga se il rapporto azoto/fosfato (N/P2O5) è almeno pari a 3,3.

    3.   L’applicazione di effluente a basso tenore di azoto e fosfato deve essere limitata al massimo a 15 tonnellate per ettaro.

    4.   L’apporto complessivo di azoto e fosfato non deve superare il fabbisogno di nutrienti della coltura considerata e deve tenere conto dell’azoto rilasciato dal suolo e della maggiore disponibilità di azoto da effluente dovuta al trattamento. Per tutte le colture in nessun caso si devono superare i massimali standard d’applicazione per il fosfato e l’azoto, espressi in azoto totale o in azoto efficiente, come disposto dal programma di azione.

    5.   Sulle parcelle oggetto di deroga è vietato l’uso di fosfato da fertilizzanti chimici.

    6.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione per la sua intera superficie, specificando l’avvicendamento colturale nonché le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile ogni anno presso l’azienda entro il 15 febbraio.

    Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti:

    a)

    numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;

    b)

    calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente prodotti nell’azienda;

    c)

    descrizione del trattamento dell’effluente e caratteristiche attese dell’effluente trattato;

    d)

    quantità, tipo e caratteristiche dell’effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

    e)

    rotazione delle colture e superficie delle parcelle adibita a colture con lunghe stagioni vegetative e con elevato assorbimento di azoto e parcelle con altre colture;

    f)

    fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture per parcella individuale;

    g)

    calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da effluente su ciascuna parcella;

    h)

    calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascuna parcella.

    I piani sono essere aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.

    7.   Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, nel quale sono compresi i quantitativi applicati e i tempi di applicazione dell’effluente e dei fertilizzanti azotati.

    8.   Un’analisi dei risultati relativi alla presenza di azoto e fosforo nel suolo è messa a disposizione di ciascuna azienda ammessa a beneficiare di una deroga. Entro il 1o giugno e almeno una volta ogni quattro anni per ogni area omogenea dell’azienda agricola sotto il profilo pedologico e dell’avvicendamento colturale, occorre effettuare campionamento e analisi di fosforo e azoto. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

    9.   La concentrazione dei nitrati nel suolo è misurata ogni anno in autunno entro il 15 novembre, su almeno il 6 % di tutte le parcelle oggetto di deroga e su almeno l’1 % delle parcelle usate da aziende agricole beneficiarie della deroga in modo da interessare almeno l’85 % di esse. Per ogni due ettari di terreno agricolo di un’azienda sono necessari almeno tre campioni rappresentativi di tre differenti strati del suolo nel medesimo profilo di suolo.

    10.   Fra il 1o settembre e il 15 febbraio dell’anno seguente sulle parcelle oggetto di deroga è vietato l’uso di effluente, effluente trattato o effluente a basso tenore di azoto e fosfato con un contenuto di azoto totale superiore a 0,60 kg di azoto per tonnellata, di fertilizzanti chimici e altri fertilizzanti.

    11.   Almeno due terzi del quantitativo di azoto da effluente, fatta eccezione per l’azoto da effluente prodotto da bestiame erbivoro, sono essere applicati entro il 31 maggio di ogni anno.

    Articolo 7

    Gestione dei terreni

    Gli allevatori che beneficiano di una deroga individuale sono tenuti a rispettare le disposizioni che seguono:

    a)

    le superfici prative sono arate in primavera per tutti i tipi di suolo, fatta eccezione per i suoli argillosi;

    b)

    le superfici prative su suoli argillosi sono arate entro il 15 settembre;

    c)

    sulle superfici prative delle parcelle oggetto di deroga non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissano l’azoto atmosferico;

    d)

    l’aratura della superficie prativa è seguita entro due settimane da una coltura con elevato assorbimento di azoto e non si possono applicare fertilizzanti nell’anno di aratura delle superfici prative permanenti;

    e)

    le colture miglioratrici sono seminate entro due settimane dopo il raccolto di grano autunnale o triticale e non oltre il 10 settembre;

    f)

    le colture miglioratrici non sono arate anteriormente al 15 febbraio in modo da garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile che consenta di compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e di limitare le perdite invernali.

    Articolo 8

    Altre misure

    Le autorità competenti accertano che le deroghe concesse per l’applicazione dell’effluente trattato siano compatibili con la capacità degli impianti autorizzati a trattare la frazione solida dell’effluente.

    Articolo 9

    Provvedimenti relativi alla produzione e al trasporto di effluente

    1.   Le autorità competenti garantiscono il rispetto del limite del numero di capi di bestiame che possono essere presenti in una singola azienda agricola (diritti di emissione da nutrienti) nella regione delle Fiandre, conformemente alle disposizioni del decreto effluenti di allevamento.

    2.   Le autorità competenti garantiscono che il trasporto di effluente eseguito da trasportatori autorizzati sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico per tutti i trasporti a partire dal 1o gennaio 2012. Fino a tale data le autorità competenti verificano che il trasporto dell’effluente da parte di trasportatori autorizzati delle categorie A 5o, A 7o, B e C, conformemente agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale delle Fiandre del 19 luglio 2007 (4), sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico.

    3.   Le autorità competenti accertano che prima di ciascun trasporto sia verificata la composizione dell’effluente, per quanto concerne le concentrazioni di azoto e fosforo. Campioni di effluente sono analizzati da laboratori riconosciuti e i risultati delle analisi comunicati alle autorità competenti e agli agricoltori destinatari.

    4.   Le autorità competenti accertano che durante il trasporto sia a disposizione un documento nel quale si specifica il quantitativo di effluente trasportato, nonché il relativo contenuto di azoto e fosforo.

    Articolo 10

    Monitoraggio

    1.   Le autorità competenti accertano che le mappe che mostrano la percentuale delle aziende agricole, il numero di parcelle, la percentuale di bestiame, la percentuale di superficie agricola e di utilizzo locale interessate da deroghe individuali siano stilate e aggiornate ogni anno. I dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale sono essere raccolti e aggiornati ogni anno.

    2.   Ai sensi della decisione 2008/64/CE si mantiene una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l’impatto della deroga sulla qualità delle acque. Il numero di siti di monitoraggio iniziali non può essere ridotto e l’ubicazione di tali siti non può essere modificata durante il periodo di applicazione della presente decisione.

    3.   Nei bacini di drenaggio agricoli in suoli sabbiosi si effettua un monitoraggio più rigoroso.

    4.   I siti di monitoraggio istituiti a norma della decisione 2008/64/CE, corrispondenti ad almeno 150 aziende agricole, devono essere mantenuti per fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque sotterranee, di azoto minerale nel profilo del suolo e sulle corrispondenti perdite di azoto e fosforo dalla zona radicale alle acque sotterranee per dilavamento superficiale e sottosuperficiale, sia in regime di deroga sia in regime normale. I siti di monitoraggio comprendono le principali tipologie di suolo (argilloso, limoso, sabbioso e loess), di pratiche di fertilizzazione e di colture. La composizione della rete di monitoraggio non deve essere modificata per tutto il periodo di validità della presente decisione.

    Articolo 11

    Verifica

    1.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 non sono rispettate, le autorità nazionali ne informano il richiedente. In tale caso, la domanda si considera respinta.

    2.   Occorre predisporre un programma di ispezioni in loco basato sull’analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito dei controlli casuali previsti dalla normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni in loco intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7 della presente decisione interessano almeno il 5 % delle aziende agricole a cui è stata accordata una deroga individuale. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, il richiedente ne è informato. In tale caso, la domanda di deroga per l’anno successivo si considera respinta.

    3.   I risultati delle misurazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 8, sono soggetti a verifica. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, compreso il superamento della soglia di base quale definita dal decreto effluenti di allevamento, il richiedente ne è informato e una domanda di deroga per l’anno successivo relativa alla/e parcella/e sarà respinta.

    4.   Le autorità competenti accertano che siano effettuati controlli in loco su almeno l’1 % delle operazioni di trasporto di effluente sulla base di una valutazione del rischio e dei risultati dei controlli amministrativi di cui al paragrafo 1. I controlli contemplano la verifica del rispetto degli obblighi in materia di accreditamento, controllo dei documenti di accompagnamento, verifica dell’origine e destinazione dell’effluente e campionamento dell’effluente trasportato. Il campionamento dell’effluente può essere effettuato, se opportuno, durante le operazioni di carico, utilizzando strumenti automatici di campionamento dell’effluente montati sul veicolo. I campioni di effluente sono essere analizzati da laboratori riconosciuti dalle autorità competenti e i risultati delle analisi sono essere comunicati agli agricoltori che inviano l’effluente e agli agricoltori destinatari.

    5.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto della deroga concessa a norma della presente decisione.

    Articolo 12

    Relazioni

    Ogni anno entro dicembre, e nel 2014 entro settembre, le autorità competenti presentano una relazione che presenti le informazioni seguenti:

    a)

    mappe che mostrano la percentuale di aziende agricole, la percentuale di bestiame, la percentuale di superficie agricola e di utilizzo locale, nonché i dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole delle aziende beneficiarie di una deroga, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1;

    b)

    i risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all’evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché l’impatto della deroga sulla qualità dell’acqua di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

    c)

    la valutazione del residuo di nitrati nel profilo del suolo in autunno per le parcelle oggetto di deroga e un confronto con l’evoluzione e i dati relativi ai residui di nitrati delle parcelle non oggetto di deroga con quelle ad analoga rotazione di colture. Le parcelle non oggetto di deroga comprendono parcelle non oggetto di deroga presso aziende agricole beneficiarie di una deroga e parcelle di altre aziende agricole;

    d)

    la valutazione dell’attuazione delle condizioni della deroga sulla base di controlli presso l’azienda agricola e sulla parcella, unitamente a controlli sul trasporto di effluente, nonché informazioni sulle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e di ispezioni in loco;

    e)

    informazioni sul trattamento dell’effluente, incluso un ulteriore trattamento e l’utilizzo delle frazioni solide, e dati dettagliati relativi alle caratteristiche dei sistemi di trattamento, la loro efficienza e la composizione dell’effluente trattato;

    f)

    informazioni relative al numero di aziende agricole e di parcelle beneficiarie di deroga nelle quali sono stati applicati effluente trattato ed effluente a basso tenore di azoto e fosfato, nonché i relativi volumi;

    g)

    le metodologie volte a determinare la composizione dell’effluente trattato, le relative variazioni nella composizione e l’efficienza del trattamento per ciascuna azienda agricola beneficiaria di deroga individuale, di cui all’articolo 5, paragrafo 3;

    h)

    l’elenco degli impianti di trattamento dell’effluente di cui all’articolo 5, paragrafo 4;

    i)

    sintesi e valutazione dei dati ottenuti dai siti di monitoraggio di cui all’articolo 10, paragrafo 4.

    Articolo 13

    Domanda

    La presente decisione si applica in combinato disposto con il programma di azione in vigore nella regione delle Fiandre per il periodo 2011-2014 (decreto effluenti di allevamento) e ha effetto fino al 31 dicembre 2014.

    Articolo 14

    Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

    Per la Commissione

    Janez POTOČNIK

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

    (2)  GU L 16 del 19.1.2008, pag. 28.

    (3)  Belgisch Staatsblad del 13 maggio 2011, pag. 27876.

    (4)  Belgisch Staatsblad del 31 agosto 2007, pag. 45564, in esecuzione di taluni articoli del decreto effluenti di allevamento.


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