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Document 32011D0466

    2011/466/UE: Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2011 , sulla conclusione di un accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra la Comunità europea e il Canada

    GU L 195 del 27.7.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/466/oj

    27.7.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 195/5


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 19 luglio 2011

    sulla conclusione di un accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra la Comunità europea e il Canada

    (2011/466/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Commissione ha negoziato, per conto dell’Unione, un accordo di cooperazione in materia di sicurezza dell’aviazione civile tra la Comunità europea il Canada (2) («accordo»), in conformità della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati.

    (2)

    Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome dell’Unione in data 6 maggio 2009, in conformità della decisione 2009/469/CE del Consiglio (3).

    (3)

    A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea dovrebbe provvedere a notificare al Canada la successione dell’Unione europea alla Comunità europea.

    (4)

    È opportuno approvare l’accordo.

    (5)

    È necessario stabilire le disposizioni procedurali per la partecipazione dell’Unione negli organismi misti istituiti dall’accordo, così come per l’adozione di talune decisioni concernenti in particolare la modifica dell’accordo e dei relativi allegati, l’aggiunta di nuovi allegati, la soppressione di singoli allegati, le consultazioni, la composizione delle controversie e l’adozione di misure di salvaguardia.

    (6)

    Gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti necessari per assicurare che i loro accordi bilaterali con il Canada aventi lo stesso oggetto si estinguano alla data dell’entrata in vigore dell’accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra la Comunità europea e il Canada («accordo») è approvato a nome dell’Unione.

    Il testo dell’accordo (4) è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a effettuare la notifica di cui all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo e a effettuare la notifica seguente:

    «In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti, ove opportuno, all’ “Unione europea”.»

    Articolo 3

    1.   Nel comitato misto delle parti, istituito dall’articolo 9 dell’accordo, l’Unione è rappresentata dalla Commissione europea assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle autorità aeronautiche in rappresentanza degli Stati membri.

    2.   Nel comitato misto di settore sulla certificazione di cui all’allegato A, paragrafo 2, dell’accordo e nel comitato misto di settore sulla manutenzione di cui all’allegato B, paragrafo 4, dell’accordo, l’Unione è rappresentata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea assistita dalle autorità aeronautiche direttamente interessate dall’ordine del giorno di ciascuna riunione.

    Articolo 4

    1.   Previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che deve prendere l’Unione in seno al comitato misto delle parti per quanto riguarda:

    l’adozione o la modifica del regolamento del comitato misto delle parti disposto dall’articolo 9, paragrafo 3, dell’accordo.

    2.   Previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 e tenendo pienamente conto del relativo parere, la Commissione può intraprendere una delle seguenti azioni:

    adottare misure di salvaguardia a norma dell’articolo 6 dell’accordo,

    chiedere una consultazione a norma dell’articolo 15 dell’accordo,

    prendere misure di sospensione a norma dell’articolo 10 dell’accordo,

    a condizione che la Commissione abbia presentato un’analisi fattuale approfondita degli effetti e della fattibilità delle modifiche previste, modificare gli allegati dell’accordo a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, dell’accordo nella misura in cui tali modifiche siano conformi ai pertinenti atti giuridici dell’Unione e non ne comportino alcuna modifica,

    sopprimere singoli allegati a norma dell’articolo 16, paragrafi 3 e 5 dell’accordo,

    ogni altra azione che deve essere presa da una parte così come disposto dall’accordo, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e il diritto dell’UE.

    3.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide su proposta della Commissione e in conformità delle disposizioni del trattato in merito a ogni altra modifica dell’accordo che non rientra nell’ambito di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. SAWICKI


    (1)  Approvazione del 23 giugno 2011.

    (2)  GU L 153 del 17.6.2009, pag. 11.

    (3)  GU L 153 del 17.6.2009, pag. 10.

    (4)  Il testo dell’accordo è stato pubblicato nella GU L 153 del 17.6.2009, pag. 11, unitamente alla decisione relativa alla firma.


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