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Document 32011D0093

    2011/93/UE: Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2011 , che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces [notificata con il numero C(2011) 701] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 37 del 11.2.2011, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/93(1)/oj

    11.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 37/25


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 10 febbraio 2011

    che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces

    [notificata con il numero C(2011) 701]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/93/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione.

    (2)

    In seguito alla notifica trasmessa dalla Danimarca occorre sopprimere dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE il centro d’ispezione 2 situato presso il posto d’ispezione frontaliero del porto di Hirtshals. Occorre inoltre sopprimere le categorie di prodotti di origine animale che sono attualmente ispezionate presso il posto d’ispezione frontaliero all’aeroporto di Billund dalle voci relative a tale posto d’ispezione.

    (3)

    In seguito ad un’ispezione conclusasi positivamente, eseguita dai servizi della Commissione, l’Ufficio alimentare e veterinario, occorre aggiungere un ulteriore posto di ispezione frontaliero a Kalundborg in Danimarca alle voci relative a detto Stato membro nell’elenco di cui all’allegato I delle decisione 2009/821/CE.

    (4)

    In seguito alla notifica trasmessa dalla Germania occorre sostituire il centro d’ispezione «Frigo Altenwerder» presso il posto d’ispezione frontaliero al porto di Amburgo con il centro d’ispezione «Altenwerder Kirchtal», con l’aggiunta di categorie di prodotti di origine animale che possono essere ispezionati in detto centro d’ispezione. Occorre aggiungere il nuovo centro d’ispezione alle voci per tale posto d’ispezione frontaliero di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (5)

    In seguito alla notifica trasmessa dalla Grecia, occorre sopprimere dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero ferroviario di Neos Kafkassos. Occorre inoltre sopprimere certe categorie di animali vivi attualmente ispezionati presso il posto d’ispezione frontaliero all’aeroporto di Neos Kafkassos dalle voci relative a tale posto d’ispezione.

    (6)

    La Spagna ha comunicato di aver collocato un centro d’ispezione aggiuntivo presso quello già esistente all’aeroporto di Barcellona. In seguito a tale notifica, occorre modificare l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro.

    (7)

    La Francia ha comunicato che occorre cancellare il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero al porto di Boulogne dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro.

    (8)

    In seguito alla notifica trasmessa dalla Lettonia, occorre revocare l’attuale sospensione del riconoscimento di uno dei centri d’ispezione presso il posto d’ispezione frontaliero del porto di Riga (Riga port). È pertanto necessario modificare di conseguenza la voce per tale posto d’ispezione frontaliero.

    (9)

    In seguito alla notifica trasmessa dalla Gran Bretagna, certe categorie di prodotti di origine animale, che possono essere controllati nei posti d’ispezione frontalieri presso l’aeroporto internazionale di Belfast e l’aeroporto East Midlands di Nottingham vanno soppresse dalle voci relative a tali posti d’ispezione frontalieri, di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. Occorre inoltre sopprimere la voce per il posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Manston dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro di cui a tale allegato.

    (10)

    L’allegato II della decisione 2009/821/CE contiene l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato Traces.

    (11)

    In seguito alle comunicazioni di Belgio, Germania, Irlanda, Italia e Portogallo occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all’elenco di unità centrali, regionali e locali di Traces figurante nell’allegato II della decisione 2009/821/CE.

    (12)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

    (13)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2011.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

    (3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (4)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


    ALLEGATO

    Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

    1)

    l’allegato I è così modificato:

    a)

    la parte concernente la Danimarca è così modificata:

    i)

    la voce relativa al porto di Hirtshals è sostituita dalla seguente:

    «Hirtshals

    DK HIR 1

    P

     

    HC-T(FR)(1)(2)»;

     

    ii)

    la voce relativa all’aeroporto di Billund è sostituita dalla seguente:

    «Billund

    DK BLL 4

    A

     

     

    U, E, O»;

    iii)

    la seguente voce relativa al posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Kalundborg è aggiunta:

    «Kalundborg

    DK KAL 1

    P

     

    NHC-NT(6)»;

     

    b)

    nella parte relativa alla Germania, la voce riguardante il porto di Hamburg Hafen è sostituita dalla seguente:

    «Hamburg Hafen

    DE HAM 1

    P

    Burchardkai

    HC, NHC-NT, NHC-T(FR)

     

    Altenwerder Kirchtal

    HC, NHC-NT, NHC-T(FR)

     

    Reiherdamm

    HC, NHC-T(FR), NHC-NT»;

     

    c)

    la parte concernente la Grecia è così modificata:

    i)

    la voce relativa a Neos Kafkassos Rail è soppressa;

    ii)

    il testo della voce relativo a Neos Kafkassos Road è sostituito dal seguente:

    «Neos Kafkassos

    GR NKF 3

    R

     

    HC, NHC-NT»;

     

    d)

    nella parte relativa alla Spagna, la voce relativa all’aeroporto di Barcellona è sostituita dalla seguente:

    «Barcelona

    ES BCN 4

    A

    Iberia:

    HC (2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)

    O

    Flightcare

    HC(2), NHC(2)

    O

    WFS

    HC (2)»;

     

    e)

    nella parte relativa alla Francia, la voce relativa al porto di Boulogne è soppressa;

    f)

    nella parte concernente la Lettonia, la voce relativa al porto di Riga (Riga port) è sostituita dalla seguente:

    «Riga (Riga port)

    LV RIX 1a

    P

     

    HC(2), NHC(2)

     

    Kravu termināls

    HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»;

     

    g)

    la parte concernente il Regno Unito è così modificata:

    i)

    il testo della voce relativo al posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Belfast International è sostituito dal seguente:

    «Belfast

    GB BEL 4

    A

     

    NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)»;

     

    ii)

    la voce riguardante il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Manston è soppressa;

    iii)

    il testo della voce relativo al posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Nottingham East Midlands è sostituito dal seguente:

    «East Midlands

    GB EMA 4

    A

     

    HC-T(CH)(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)»;

     

    2)

    l’allegato II è così modificato:

    a)

    la parte relativa al Belgio è così modificata:

    i)

    la voce relativa all’unità regionale «BE200001 REGIO VLAANDEREN/RÉGION FLAMANDE» è sostituita dalla seguente:

    «BE20001

    REGIO VLAANDEREN/RÉGION FLAMANDE»;

    ii)

    la voce relativa all’unità regionale «BE200002 REGIO BRUSSEL/RÉGION BRUXELLES» è sostituita dalla seguente:

    «BE20002

    REGIO BRUSSEL/RÉGION BRUXELLES»;

    iii)

    la voce relativa all’unità regionale «BE200003 REGIO WALLONNE/RÉGION WALLONIË» è sostituita dalla seguente:

    «BE20003

    RÉGION WALLONNE/REGIO WALLONIË»;

    b)

    la parte concernente la Germania è così modificata:

    i)

    la voce relativa all’unità locale «DE03809 BAD NEUSTADT» è sostituita dalla seguente:

    «DE03809

    RHÖN-GRABFELD»;

    ii)

    la voce relativa all’unità locale «DE12509 HÖCHSTADT» è sostituita dalla seguente:

    «DE12509

    ERLANGEN-HÖCHSTADT»;

    iii)

    la voce relativa all’unità locale «DE18609 HASSFURT» è sostituita dalla seguente:

    «DE18609

    HASSBERGE»;

    iv)

    la voce relativa all’unità locale «DE21809 KARLSTADT» è sostituita dalla seguente:

    «DE21809

    MAIN-SPESSART»;

    v)

    la voce relativa all’unità locale «DE23609 LANDSBERG A.D. LECH» è sostituita dalla seguente:

    «DE23609

    LANDSBERG AM LECH»;

    vi)

    la voce relativa all’unità locale «DE24109 LAUF A.D. PREGNITZ» è sostituita dalla seguente:

    «DE24109

    NÜRNBERGER LAND»;

    vii)

    la voce relativa all’unità locale «DE29309 NEUBURG A.D. DONAU» è sostituita dalla seguente:

    «DE29309

    NEUBURG-SCHROBENHAUSEN»;

    viii)

    la voce relativa all’unità locale «DE30009 NEUSTADT A.D. AISCH» è sostituita dalla seguente:

    «DE30009

    NEUSTADT A.D. AISCH — BAD WINDSHEIM»;

    ix)

    la voce relativa all’unità locale «DE33809 PFARRKIRCHEN ROTTAL/INN» è sostituita dalla seguente:

    «DE33809

    ROTTAL/INN»;

    x)

    le voci relative alle unità locali «DE45209 WEILHEIM I. OB» e «DE45509 WEISSENBURG» sono sostituite dalle seguenti:

    «DE45209

    WEILHEIM-SCHONGAU;

    DE45509

    WEISSENBURG-GUNZENHAUSEN»;

    xi)

    la seguente unità locale è aggiunta alle voci dell’unità regionale DE00009 BAYERN:

    «DE23209

    KRONACH»;

    xii)

    la voce relativa all’unità locale «DE09515 DESSAU-ROSSLAU, STADT» è sostituita dalla seguente:

    «DE09515

    DESSAU-ROßLAU, STADT»;

    xiii)

    la voce relativa all’unità locale «DE39115 SALZLAND» è sostituita dalla seguente:

    «DE39115

    SALZLANDKREIS»;

    c)

    nella parte concernente l’Irlanda, la voce relativa all’unità locale «IE12100 TIPPERARY SOUTH» è sostituita dalla seguente:

    «IE12100

    TIPPERARY»;

    d)

    la parte concernente l’Italia è così modificata:

    i)

    le voci relative all’unità regionale «IT00018 CALABRIA» e alle unità locali di quella unità regionale sono sostituite dalle seguenti:

    «IT00018 CALABRIA

    IT00718

    A.S.P. CATANZARO

    IT00418

    A.S.P. COSENZA

    IT00518

    A.S.P. CROTONE

    IT01118

    A.S.P. REGIONE CALABRIA

    IT00818

    A.S.P. VIBO VALENTIA»;

    ii)

    le seguenti voci relative all’unità regionale «IT00003 LOMBARDIA» sono soppresse:

    «IT01403

    CHIARI»

    «IT00203

    GALLARATE»

    «IT03403

    LEGNANO»

    «IT01903

    LENO»

    «IT04003

    MONTICHIARI»

    «IT02203

    OSTIGLIA»

    «IT01703

    SALÒ»

    «IT01303

    TREVIGLIO»

    «IT02003

    VIADANA»;

    e)

    nella parte relativa al Portogallo, la voce relativa all’unità locale «PT05300 LOURES» è sostituita dalla seguente:

    «PT05300

    LISBOA».


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