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Document 32011D0093
2011/93/EU: Commission Decision of 10 February 2011 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces (notified under document C(2011) 701) Text with EEA relevance
2011/93/UE: Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2011 , che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces [notificata con il numero C(2011) 701] Testo rilevante ai fini del SEE
2011/93/UE: Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2011 , che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces [notificata con il numero C(2011) 701] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 37 del 11.2.2011, p. 25–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014
11.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 37/25 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2011
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces
[notificata con il numero C(2011) 701]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/93/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione. |
(2) |
In seguito alla notifica trasmessa dalla Danimarca occorre sopprimere dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE il centro d’ispezione 2 situato presso il posto d’ispezione frontaliero del porto di Hirtshals. Occorre inoltre sopprimere le categorie di prodotti di origine animale che sono attualmente ispezionate presso il posto d’ispezione frontaliero all’aeroporto di Billund dalle voci relative a tale posto d’ispezione. |
(3) |
In seguito ad un’ispezione conclusasi positivamente, eseguita dai servizi della Commissione, l’Ufficio alimentare e veterinario, occorre aggiungere un ulteriore posto di ispezione frontaliero a Kalundborg in Danimarca alle voci relative a detto Stato membro nell’elenco di cui all’allegato I delle decisione 2009/821/CE. |
(4) |
In seguito alla notifica trasmessa dalla Germania occorre sostituire il centro d’ispezione «Frigo Altenwerder» presso il posto d’ispezione frontaliero al porto di Amburgo con il centro d’ispezione «Altenwerder Kirchtal», con l’aggiunta di categorie di prodotti di origine animale che possono essere ispezionati in detto centro d’ispezione. Occorre aggiungere il nuovo centro d’ispezione alle voci per tale posto d’ispezione frontaliero di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(5) |
In seguito alla notifica trasmessa dalla Grecia, occorre sopprimere dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero ferroviario di Neos Kafkassos. Occorre inoltre sopprimere certe categorie di animali vivi attualmente ispezionati presso il posto d’ispezione frontaliero all’aeroporto di Neos Kafkassos dalle voci relative a tale posto d’ispezione. |
(6) |
La Spagna ha comunicato di aver collocato un centro d’ispezione aggiuntivo presso quello già esistente all’aeroporto di Barcellona. In seguito a tale notifica, occorre modificare l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro. |
(7) |
La Francia ha comunicato che occorre cancellare il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero al porto di Boulogne dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro. |
(8) |
In seguito alla notifica trasmessa dalla Lettonia, occorre revocare l’attuale sospensione del riconoscimento di uno dei centri d’ispezione presso il posto d’ispezione frontaliero del porto di Riga (Riga port). È pertanto necessario modificare di conseguenza la voce per tale posto d’ispezione frontaliero. |
(9) |
In seguito alla notifica trasmessa dalla Gran Bretagna, certe categorie di prodotti di origine animale, che possono essere controllati nei posti d’ispezione frontalieri presso l’aeroporto internazionale di Belfast e l’aeroporto East Midlands di Nottingham vanno soppresse dalle voci relative a tali posti d’ispezione frontalieri, di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. Occorre inoltre sopprimere la voce per il posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Manston dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro di cui a tale allegato. |
(10) |
L’allegato II della decisione 2009/821/CE contiene l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato Traces. |
(11) |
In seguito alle comunicazioni di Belgio, Germania, Irlanda, Italia e Portogallo occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all’elenco di unità centrali, regionali e locali di Traces figurante nell’allegato II della decisione 2009/821/CE. |
(12) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE. |
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(4) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
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2) |
l’allegato II è così modificato:
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