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Document 32011D0044

    2011/44/UE: Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2011 , che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria [notificata con il numero C(2011) 179] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 19 del 22.1.2011, p. 20–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/44(1)/oj

    22.1.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 19/20


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 19 gennaio 2011

    che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria

    [notificata con il numero C(2011) 179]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/44/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 5 gennaio 2011 la Bulgaria ha segnalato un caso di afta epizootica in un cinghiale cacciato nella regione di Burgas nel sud-est della Bulgaria in una zona di sorveglianza rafforzata lungo il confine con la Turchia. La Commissione ha pertanto adottato la decisione 2011/8/UE, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l’afta epizootica in Bulgaria (3).

    (2)

    Il 9 gennaio 2011 la Bulgaria ha segnalato focolai di afta epizootica nel bestiame nella stessa zona. La nuova situazione epidemiologica impone di rivedere le misure precedentemente adottate, anche alla luce delle informazioni fornite dalla Bulgaria e della discussione con gli Stati membri avvenuta nel corso della riunione del 12 gennaio 2011 del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    (3)

    La situazione dell’afta epizootica in Bulgaria rischia di mettere in pericolo il patrimonio zootecnico di altri Stati membri in considerazione degli scambi di animali artiodattili vivi e dell’immissione sul mercato di alcuni loro prodotti.

    (4)

    Nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica (4) la Bulgaria ha adottato misure, in particolare quelle previste dal capo II, sezione III, e dall’articolo 85, paragrafo 4, di detta direttiva.

    (5)

    L’intero territorio della Bulgaria è soggetto alle restrizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 8 ter e 11 della decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (5). L’iscrizione nell’allegato, parte II, di tale decisione consente, tuttavia, alla Bulgaria di spedire, in presenza di determinate condizioni sanitarie, le carni suine fresche e le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne ottenuti da dette carni.

    (6)

    La situazione dell’afta epizootica in Bulgaria rende necessario rafforzare le misure di lotta contro tale malattia adottate dalle autorità competenti in Bulgaria.

    (7)

    È opportuno definire come misura permanente le aree ad alto e basso rischio nello Stato membro interessato e stabilire il divieto di spedire gli animali suscettibili dalle aree ad alto e basso rischio come pure il divieto di spedire i prodotti derivati da animali suscettibili dalle aree ad alto rischio. La decisione deve anche stabilire le norme applicabili alla spedizione da tali aree di prodotti sicuri che sono stati fabbricati prima delle restrizioni da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni, oppure che sono stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l’inattivazione dell’eventuale virus dell’afta epizootica.

    (8)

    Le dimensioni delle aree a rischio definito sono stabilite in funzione degli eventuali contatti individuati con l’azienda infetta e tengono conto della possibilità di realizzare controlli sufficienti sui movimenti di animali e prodotti. Al momento, e sulla base delle informazioni fornite dalla Bulgaria, l’intero territorio della regione di Burgas deve essere considerato area ad alto rischio.

    (9)

    Il divieto di spedizione deve riguardare soltanto i prodotti derivati da animali delle specie suscettibili provenienti od ottenuti da animali originari delle aree ad alto rischio di cui all’allegato I e non deve riguardare il transito attraverso queste aree di prodotti provenienti od ottenuti da animali originari di altre aree.

    (10)

    La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (6) riguarda i problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

    (11)

    La direttiva 91/68/CEE del Consiglio (7) concerne le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

    (12)

    La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (8), disciplina tra l’altro gli scambi di altri artiodattili, gli scambi di sperma, ovuli ed embrioni di ovini e caprini nonché quelli di embrioni di suini.

    (13)

    Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (9), detta tra l’altro le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni, carni di selvaggina d’allevamento, prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, e prodotti lattiero-caseari.

    (14)

    Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (10), riguarda tra l’altro la bollatura sanitaria dei prodotti alimentari di origine animale.

    (15)

    La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (11), dispone un trattamento specifico dei prodotti a base di carne che garantisca l’inattivazione del virus dell’afta epizootica nei prodotti di origine animale.

    (16)

    La decisione 2001/304/CE della Commissione, dell’11 aprile 2001, relativa alla bollatura e all’utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito (12), introduce uno specifico bollo sanitario da applicare ad alcuni prodotti di origine animale la cui commercializzazione è limitata al mercato nazionale. È opportuno stabilire in un allegato a sé una bollatura analoga per quanto concerne l’afta epizootica in Bulgaria.

    (17)

    La direttiva 92/118/CEE del Consiglio (13) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

    (18)

    Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (14), prevede una serie di trattamenti dei sottoprodotti di origine animale per l’inattivazione del virus dell’afta epizootica.

    (19)

    La direttiva 88/407/CEE del Consiglio (15) stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

    (20)

    La direttiva 89/556/CEE del Consiglio (16) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

    (21)

    La direttiva 90/429/CEE del Consiglio (17) stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

    (22)

    I modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina sono stabiliti dalla decisione 2010/470/UE, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (18).

    (23)

    I medicinali di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (19), alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (20), e alla direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (21), se e in quanto non rientrano più nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, devono essere esclusi dalle restrizioni di polizia sanitaria introdotte dalla presente decisione.

    (24)

    L’articolo 6 della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (22), prevede una deroga dai controlli veterinari per alcuni prodotti contenenti prodotti animali. È opportuno consentire la spedizione di tali prodotti dalle aree ad alto rischio, in base a un regime di certificazione semplificato.

    (25)

    Alla luce della situazione dell’afta epizootica in Bulgaria, va considerato il possibile rischio di diffusione dell’afta epizootica all’interno dell’Unione europea che deriva dai movimenti a carattere non commerciale di partite di prodotti di origine animale. Questi movimenti vanno pertanto impediti in modo da evitare un’ulteriore diffusione della malattia. La Bulgaria deve garantire che il rispetto delle restrizioni imposte dalla presente decisione su alcuni prodotti ottenuti da animali di specie suscettibili all’afta epizootica si applichi anche ai movimenti a carattere non commerciale di questi prodotti. Gli Stati membri devono collaborare al controllo dei bagagli personali dei passeggeri provenienti in particolare dalle aree ad alto rischio e alle campagne d’informazione destinate a impedire l’introduzione di prodotti di origine animale nel territorio di Stati membri diversi dalla Bulgaria.

    (26)

    Gli Stati membri diversi dalla Bulgaria devono sostenere le misure di lotta contro la malattia messe in atto nelle aree colpite assicurandosi che non siano spediti in quelle aree animali suscettibili vivi.

    (27)

    La decisione 2009/470/CEE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (23) stabilisce, a favore delle aziende colpite, un meccanismo di indennizzo per le perdite subite in ragione delle misure di controllo della malattia.

    (28)

    La situazione dell’afta epizootica è stata esaminata nella riunione del 12 gennaio 2011 del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e le misure di cui alla decisione 2011/8/UE sono state adattate alla luce delle informazioni fornite dalla Bulgaria in merito all’evoluzione della situazione epidemiologica. La decisione 2011/8/UE deve quindi essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.

    (29)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Animali vivi

    1.   La Bulgaria garantisce il rispetto delle condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo, fatte salve le misure adottate da detto Stato membro nel quadro della:

    a)

    direttiva 2003/85/CE; e

    b)

    decisione 2008/855/CE.

    2.   Non sono trasportati tra le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili.

    3.   Non sono spediti da o trasportati attraverso le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili.

    4.   In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le aree elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia.

    5.   I certificati sanitari, previsti dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali vivi delle specie bovina e suina, fatto salvo per questi ultimi quanto disposto dagli articoli 8 ter e 9 della decisione 2008/855/CE, e dalla direttiva 91/68/CEE per gli animali vivi delle specie ovina e caprina e che accompagnano gli animali spediti in altri Stati membri da parti del territorio della Bulgaria non elencate negli allegati I e II recano la seguente dicitura:

    «Animali conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (24).

    6.   I certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati di cui al paragrafo 5, spediti in altri Stati membri da parti del territorio della Bulgaria non elencate negli allegati I e II, recano la seguente dicitura:

    «Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (25).

    7.   Gli animali accompagnati da un certificato di polizia sanitaria di cui ai paragrafi 5 e 6 possono essere trasportati verso altri Stati membri soltanto se l’autorità veterinaria locale della Bulgaria ha informato, tre giorni prima del trasporto, le autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione.

    8.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare il trasporto di animali appartenenti a specie suscettibili all’afta epizootica da un’azienda situata nelle aree elencate nell’allegato II a un macello situato nelle aree di cui all’allegato I.

    9.   In deroga al paragrafo 2, l’autorità competente della Bulgaria può autorizzare il trasporto di suini da aziende ubicate al di fuori della zona di sorveglianza, istituita a norma dell’articolo 21 della direttiva 2003/85/CE, per la macellazione immediata in macelli designati situati nelle aree indicate nell’allegato II alle seguenti condizioni:

    a)

    i suini devono provenire da aziende ubicate nella zona elencata nell’allegato I, dalla quale è consentita la spedizione di partite di carni di suino, di preparati e prodotti a base di carne che contengono o sono composti da carni di questi suini a norma dell’articolo 6 della decisione 2008/855/CE.

    L’autorità veterinaria centrale della Bulgaria comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco delle aziende da essa riconosciute ai fini dell’applicazione del presente paragrafo;

    b)

    nei 21 giorni precedenti la data del trasporto al macello gli animali devono essere rimasti sotto la sorveglianza dell’autorità veterinaria competente in un’unica azienda situata al centro di un cerchio del raggio minimo di 10 km in cui almeno nei 30 giorni precedenti il carico non si sono manifestati casi di afta epizootica;

    c)

    nessun animale di specie suscettibili all’afta epizootica deve essere stato introdotto nell’azienda di cui alla prima frase del presente paragrafo nel corso dei 21 giorni precedenti il carico, salvo nel caso di suini provenienti da un’azienda fornitrice che soddisfi le condizioni di cui alla lettera b), nel qual caso il periodo suddetto di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni;

    d)

    il trasporto dei suini deve essere autorizzato soltanto previo corretto adempimento delle misure di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2003/85/CE.

    Articolo 2

    Carni

    1.   Ai fini del presente articolo, per «carni» si intendono «carni fresche», «carni macinate», «carni separate meccanicamente» e «preparazioni di carni», come definite all’allegato I, punti 1.10, 1.13, 1.14 e 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004.

    2.   La Bulgaria non spedisce carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti o ottenute da animali originari delle aree elencate nell’allegato I.

    3.   Le carni che non possono essere spedite dalla Bulgaria a norma della presente decisione recano una bollatura conforme a quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o dall’allegato IV.

    4.   Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 8 ter della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni che recano una bollatura sanitaria conforme all’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché:

    a)

    le carni siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell’allegato I;

    b)

    le carni risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

    i)

    siano state ottenute anteriormente al 9 dicembre 2010; oppure

    ii)

    provengano da animali allevati per almeno 90 giorni o dalla nascita, se di età inferiore ai 90 giorni, prima della macellazione e macellati al di fuori delle aree elencate negli allegati I e II o, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie suscettibili all’afta epizootica, da animali abbattuti fuori delle aree elencate negli allegati I e II; oppure

    iii)

    siano conformi alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e);

    c)

    le carni siano state ottenute da ungulati domestici o da selvaggina d’allevamento di specie suscettibili all’afta epizootica, come indicato per le rispettive categorie di carni in una delle colonne da 4 a 7 dell’allegato III, e risultino conformi alle seguenti condizioni:

    i)

    gli animali siano stati allevati per almeno 90 giorni prima della data di macellazione, o dalla nascita se di età inferiore ai 90 giorni, in aziende situate all’interno delle aree specificate alle colonne 1, 2 e 3 dell’allegato III in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nel corso dei 90 giorni precedenti la data di macellazione;

    ii)

    nei 21 giorni prima della data del trasporto verso il macello o, nel caso della selvaggina d’allevamento di specie suscettibili all’afta epizootica, prima della data della macellazione presso l’azienda, gli animali siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un’unica azienda situata al centro di un cerchio con un raggio minimo di 10 km in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nel corso dei 30 giorni precedenti la data di carico;

    iii)

    nessun animale di specie suscettibili all’afta epizootica sia stato introdotto nell’azienda di cui al punto ii) nel corso dei 21 prima della data del carico o, nel caso della selvaggina d’allevamento di specie suscettibili all’afta epizootica, prima della data di macellazione presso l’azienda, salvo nel caso di suini provenienti da un’azienda fornitrice che soddisfi le condizioni di cui al punto ii), nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni.

    Tuttavia, l’autorità competente può autorizzare l’introduzione nell’azienda di cui al punto ii) di animali di specie suscettibili all’afta epizootica che rispondano alle condizioni di cui ai punti i) e ii) e che

    provengano da un’azienda in cui non sono stati introdotti animali di specie suscettibili all’afta epizootica nel corso dei 21 giorni precedenti la data del trasporto nell’azienda di cui al punto ii), salvo nel caso di suini provenienti da un’azienda fornitrice, nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni, oppure

    siano stati sottoposti con esito negativo a un test per gli anticorpi contro il virus dell’afta epizootica eseguito su un campione ematico prelevato non più di 10 giorni prima della data del trasporto nell’azienda di cui al punto ii), oppure

    provengano da un’azienda che sia stata sottoposta con esito negativo a un’indagine sierologica secondo un protocollo di campionamento atto a rivelare una prevalenza del 5 % dell’afta epizootica con un livello di confidenza di almeno il 95 %;

    iv)

    gli animali o, nel caso della selvaggina d’allevamento di specie suscettibili all’afta epizootica macellata presso l’azienda, le carcasse siano stati trasportati sotto controllo ufficiale dall’azienda di cui al punto ii) al macello designato, in mezzi di trasporto che siano stati puliti e disinfettati prima del carico;

    v)

    gli animali siano stati macellati entro meno di 24 ore dall’arrivo al macello e separatamente da animali per le cui carni non sia autorizzata la spedizione dall’area indicata all’allegato I;

    d)

    le carni, se contrassegnate con il segno + nella colonna 8 dell’allegato III, siano state ottenute da selvaggina selvatica di specie suscettibili all’afta epizootica abbattuta in aree in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nei 90 giorni precedenti la data di abbattimento e situate a una distanza di almeno 20 km da aree non indicate alle colonne 1, 2 e 3 dell’allegato III;

    e)

    le carni di cui alle lettere c) e d) soddisfino inoltre le seguenti condizioni:

    i)

    la loro spedizione può essere autorizzata solo dall’autorità veterinaria competente della Bulgaria se

    gli animali di cui alla lettera c), punto iv), sono stati trasportati allo stabilimento senza entrare in contatto con aziende situate in aree non indicate nelle colonne 1, 2 e 3 dell’allegato III, e

    lo stabilimento non è situato in una zona di protezione;

    ii)

    le carni devono essere sempre chiaramente identificate, trattate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori dell’area di cui all’allegato I;

    iii)

    durante l’ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale presso lo stabilimento che effettua la spedizione o, nel caso di macellazione della selvaggina d’allevamento di specie suscettibili all’afta epizootica, nell’azienda di cui alla lettera c), punto ii), o ancora, nel caso della selvaggina selvatica di specie suscettibili all’afta epizootica, nello stabilimento di lavorazione della selvaggina, non sono stati accertati segni clinici o post mortem dell’afta epizootica;

    iv)

    le carni devono essere rimaste negli stabilimenti o nelle aziende di cui alla lettera e), punto iii), almeno durante le 24 ore seguenti l’ispezione post mortem degli animali di cui alle lettere c) e d);

    v)

    ogni ulteriore preparazione di carni per spedizioni al di fuori dell’area indicata nell’allegato I deve essere sospesa:

    nel caso in cui l’afta epizootica sia stata diagnosticata negli stabilimenti o nelle aziende di cui alla lettera e), punto iii), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti gli animali presenti e l’eliminazione di tutte le carni e di tutti gli animali morti e non siano trascorse almeno 24 ore dall’ultimazione della completa pulitura e disinfezione di tali stabilimenti e aziende sotto il controllo di un veterinario ufficiale, e

    nel caso in cui siano macellati nello stesso stabilimento animali suscettibili all’afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell’allegato I che non rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettere c) o d), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione di tali stabilimenti sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

    vi)

    le autorità veterinarie centrali devono comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco degli stabilimenti e delle aziende da esse riconosciuti ai fini dell’applicazione delle lettere c), d) ed e).

    5.   Il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è controllato dall’autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

    6.   Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 8 ter della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle aree elencate negli allegati I e II e trasportati, in deroga all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, direttamente e sotto controllo ufficiale senza alcun contatto con aziende situate in arre elencate nell’allegato I in un macello situato in un’area elencata nell’allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati, purché tali carni fresche vengano commercializzate unicamente nelle aree elencate negli allegati I e II e siano conformi alle seguenti condizioni:

    a)

    queste carni fresche devono recare tutte la bollatura di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o all’allegato IV della presente decisione;

    b)

    il macello

    i)

    deve operare sotto rigoroso controllo veterinario;

    ii)

    deve sospendere ogni ulteriore preparazione di carni per spedizioni al di fuori delle aree indicate nell’allegato I, nel caso in cui siano macellati nello stesso macello animali suscettibili all’afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell’allegato I, finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione del macello sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

    c)

    le carni fresche devono essere chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione fuori dalla Bulgaria.

    Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dall’autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

    L’autorità veterinaria centrale della Bulgaria comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l’elenco degli stabilimenti da essa riconosciuti ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

    7.   Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6 della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle aree elencate nell’allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    nello stabilimento di sezionamento siano lavorate in uno stesso giorno solo le carni fresche di cui al paragrafo 4, lettera b).

    Successivamente alla lavorazione di carni che non soddisfano detto requisito devono essere effettuate operazioni di pulizia e disinfezione;

    b)

    queste carni rechino tutte la bollatura sanitaria di cui all’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;

    c)

    lo stabilimento di sezionamento operi sotto rigoroso controllo veterinario;

    d)

    le carni fresche siano chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell’allegato I.

    Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dall’autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

    L’autorità veterinaria centrale della Bulgaria comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco degli stabilimenti da essa riconosciuti ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

    8.   Le carni spedite dalla Bulgaria in altri Stati membri sono accompagnate da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

    «Carni conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (26).

    9.   Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 6 e 8 ter della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica alle carni fresche ottenute da suini allevati nelle aree elencate nell’allegato I e trasportate, nel rispetto dell’articolo 1, paragrafo 9, a un macello situato nelle aree elencate nell’allegato II per la macellazione immediata, purché queste carni fresche soddisfino le seguenti condizioni:

    a)

    rechino la bollatura di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o all’allegato IV della presente decisione e siano immesse sul mercato solo nelle aree elencate negli allegati I e II;

    b)

    il macello:

    i)

    operi sotto controllo veterinario;

    ii)

    sospenda ogni ulteriore preparazione di carni per spedizioni al di fuori delle aree indicate nell’allegato I, nel caso in cui siano macellati nello stesso macello animali suscettibili all’afta epizootica provenienti da altre aziende situate in aree indicate nell’allegato I, finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione del macello sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

    c)

    le carni fresche siano chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione fuori dalla Bulgaria.

    Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 è verificato dall’autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

    L’autorità veterinaria centrale della Bulgaria comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

    Articolo 3

    Prodotti a base di carne

    1.   La Bulgaria non spedisce prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili («prodotti a base di carne») provenienti dalle aree elencate nell’allegato I o preparati con carni ottenute da animali originari delle aree suddette.

    2.   Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 8 ter della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, che recano una bollatura sanitaria conforme all’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché i prodotti a base di carne:

    a)

    siano chiaramente identificati e a partire dalla data di produzione siano stati trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell’allegato I;

    b)

    risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

    i)

    siano stati ottenuti da carni di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera b); oppure

    ii)

    abbiano subito almeno uno dei trattamenti pertinenti previsti per l’afta epizootica dall’allegato III, parte 1, della direttiva 2002/99/CE.

    Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dall’autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

    Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

    3.   I prodotti a base di carne spediti dalla Bulgaria in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

    «Prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (27).

    4.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono stati trasformati in uno stabilimento che applica il sistema «Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo» (HACCP) e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento previste, è sufficiente che il rispetto delle condizioni prescritte per il trattamento di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1.

    5.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico conforme al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

    Articolo 4

    Colostro e latte

    1.   La Bulgaria non spedisce dalle aree elencate nell’allegato I colostro e latte, destinati o meno al consumo umano, di animali appartenenti a specie suscettibili all’afta epizootica.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte prodotto da animali delle specie bovina, ovina e caprina tenuti nelle aree elencate nell’allegato I e che sia stato sottoposto a un trattamento conforme:

    a)

    all’allegato IX, parte A, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte destinato al consumo umano; oppure

    b)

    all’allegato IX, parte B, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte non destinato al consumo umano o destinato all’alimentazione di animali appartenenti a specie suscettibili all’afta epizootica.

    3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte di animali delle specie bovina, ovina e caprina preparato in stabilimenti situati nelle aree elencate nell’allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    tutto il latte impiegato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati e munti fuori delle aree elencate nell’allegato I;

    b)

    lo stabilimento deve operare sotto rigoroso controllo veterinario;

    c)

    il latte deve essere chiaramente identificato, essere trasportato e immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell’allegato I;

    d)

    il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle aree elencate nell’allegato I agli stabilimenti situati nelle aree elencate nell’allegato I deve essere effettuato in veicoli che prima dell’operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle aree elencate nell’allegato I che detengono animali di specie suscettibili all’afta epizootica.

    Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dall’autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

    Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

    4.   Il latte spedito dalla Bulgaria in altri Stati membri è accompagnato da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

    «Latte conforme alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (28).

    5.   In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che è stato trasformato in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1.

    6.   In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), e che è stato sottoposto a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che esso sia accompagnato da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

    Articolo 5

    Prodotti lattiero-caseari

    1.   La Bulgaria non spedisce dalle aree elencate nell’allegato I prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano, ottenuti dal colostro e dal latte di animali appartenenti a specie suscettibili all’afta epizootica.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari:

    a)

    prodotti anteriormente al 9 dicembre 2010; oppure

    b)

    preparati con latte conforme alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2 o 3; oppure

    c)

    destinati ad essere esportati in un paese terzo le cui condizioni d’importazione consentono che tali prodotti siano sottoposti a un trattamento diverso da quelli previsti dall’articolo 4, paragrafo 2, che garantisca l’inattivazione del virus dell’afta epizootica.

    3.   Fatto salvo l’allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai seguenti prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano:

    a)

    prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte con un pH controllato inferiore a 7,0 e che abbiano subito un trattamento termico, per almeno 15 secondi, alla temperatura di almeno 72 °C, a condizione che tale trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti sono conformi alle pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione;

    b)

    prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte crudo di animali delle specie bovina, ovina o caprina che abbiano soggiornato per almeno 30 giorni in un’azienda situata — all’interno di una delle aree elencate nell’allegato I — al centro di un cerchio del raggio di almeno 10 km in cui non si sia verificato alcun caso di afta epizootica nei 30 giorni precedenti la data di produzione del latte crudo. Tali prodotti devono inoltre essere stati sottoposti a un processo di stagionatura o maturazione di almeno 90 giorni nel corso del quale il pH viene abbassato al di sotto di 6,0 in tutta la massa e la loro crosta deve essere stata trattata con acido citrico allo 0,2 % subito prima del confezionamento o dell’imballaggio.

    4.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti situati nelle aree elencate nell’allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    tutto il latte impiegato nello stabilimento sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, oppure sia ottenuto da animali fuori delle aree di cui all’allegato I;

    b)

    tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nei prodotti finali siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), o al paragrafo 3 oppure siano fabbricati con latte ottenuto da animali ai di fuori delle aree elencate nell’allegato I;

    c)

    lo stabilimento operi sotto rigoroso controllo veterinario;

    d)

    i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati, trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell’allegato I.

    Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dall’autorità competente, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali.

    Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

    5.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari preparati in uno stabilimento situato fuori delle aree elencate nell’allegato I con latte ottenuto anteriormente al 9 dicembre 2010, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell’allegato I.

    6.   I prodotti lattiero-caseari spediti dalla Bulgaria in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

    «Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (29).

    7.   In deroga al paragrafo 6, per i prodotti lattiero-caseari conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e trasformati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1.

    8.   In deroga al paragrafo 6, per i prodotti lattiero-caseari che soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e che sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

    Articolo 6

    Sperma, ovuli e embrioni

    1.   La Bulgaria non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili («sperma, ovuli ed embrioni») dalle aree elencate negli allegati I e II.

    2.   Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5 della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

    a)

    a sperma, ovuli ed embrioni prodotti anteriormente al 9 dicembre 2010;

    b)

    allo sperma bovino congelato e agli embrioni concepiti in vivo della specie bovina, allo sperma suino congelato e allo sperma e agli embrioni congelati delle specie ovina e caprina, i quali siano stati importati in Bulgaria secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE e i quali dal momento della loro introduzione in Bulgaria siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma, dagli ovuli e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1;

    c)

    allo sperma e agli embrioni congelati ottenuti da animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina tenuti durante almeno i 90 giorni precedenti la data della raccolta e durante la raccolta stessa al di fuori delle aree elencate negli allegati I e II e che:

    i)

    siano stati immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni prima della spedizione; e

    ii)

    siano stati prelevati da animali donatori che abbiano soggiornato in centri o in aziende esenti da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti e nei 30 giorni seguenti la data della raccolta dello sperma e degli embrioni e situati al centro di una zona di un raggio di 10 chilometri in cui non vi siano stati casi di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti la data della raccolta.

    d)

    Prima della spedizione dello sperma o degli embrioni di cui alle lettere a), b) e c), le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco dei centri e dei gruppi autorizzati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

    3.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE che accompagna lo sperma bovino congelato spedito dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

    «Sperma bovino congelato conforme alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (30).

    4.   Fatto salvo l’articolo 9, lettera b), della decisione 2008/855/CE, il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE e che accompagna lo sperma suino congelato spedito dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

    «Sperma suino congelato conforme alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (31).

    5.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE che accompagna gli embrioni bovini concepiti in vivo, spediti dalla Bulgaria negli altri Stati membri, reca la seguente dicitura:

    «Embrioni bovini concepiti in vivo conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (32).

    6.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna lo sperma ovino o caprino congelato spedito dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

    «Sperma ovino/caprino congelato conforme alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (33).

    7.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna gli embrioni congelati delle specie ovina o caprina spediti dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

    «Embrioni ovini/caprini congelati conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (34).

    8.   Fatto salvo l’articolo 9, lettera c), della decisione 2008/855/CE, il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE e che accompagna gli embrioni suini congelati spediti dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

    «Embrioni suini congelati conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (35)

    Articolo 7

    Pelli

    1.   La Bulgaria non spedisce pelli di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili («pelli») dalle aree elencate nell’allegato I.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle pelli:

    a)

    prodotte in Bulgaria anteriormente al 9 dicembre 2010; oppure

    b)

    conformi alle prescrizioni di cui all’allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002; oppure

    c)

    prodotte fuori delle aree elencate nell’allegato I in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e, dopo l’introduzione in Bulgaria, immagazzinate e trasportate separatamente dalle pelli di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1.

    Le pelli trattate sono separate da quelle non trattate di animali di specie suscettibili all’afta epizootica.

    3.   La Bulgaria provvede affinché le pelli spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

    «Pelli conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (36)

    4.   In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell’allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 1, lettere da b) ad e), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che esse siano accompagnate da un documento commerciale attestante il rispetto di tali condizioni.

    5.   In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell’allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1.

    Articolo 8

    Altri prodotti di origine animale

    1.   La Bulgaria non spedisce prodotti di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati negli articoli da 2 a 7, prodotti successivamente al 9 dicembre 2010 e provenienti dalle aree elencate nell’allegato I od ottenuti da animali originari delle aree elencate nell’allegato I.

    La Bulgaria non spedisce stallatico e letame ottenuto da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o da altri artiodattili delle aree elencate nell’allegato I.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applica:

    a)

    ai prodotti di origine animale che:

    i)

    abbiano subito un trattamento termico

    in recipiente sigillato ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a 3,00, oppure

    nel corso del quale la temperatura al centro della massa raggiunga almeno i 70 °C; oppure

    ii)

    siano stati prodotti fuori delle aree elencate nell’allegato I in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e dopo l’introduzione in Bulgaria siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dai prodotti di origine animale di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1;

    b)

    al sangue e ai prodotti sanguigni, così come definiti nell’allegato I, punti 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1774/2002, che siano stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui all’allegato VIII, capitolo IV, parte A, punto 4, lettera a), di tale regolamento, seguito da un test di efficacia, o che siano stati importati in conformità dell’allegato VIII, capitolo IV, parte A, del regolamento stesso;

    c)

    allo strutto e ai grassi fusi che siano stati sottoposti al trattamento termico di cui all’allegato VII, capitolo IV, parte B, punto 2, lettera d, punto iv), del regolamento (CE) n. 1774/2002;

    d)

    agli involucri di origine animale conformi alle condizioni di cui all’allegato I, capitolo 2, parte A, della direttiva 92/118/CEE e che siano stati puliti, raschiati e successivamente salati, decolorati o essiccati, e per i quali siano state adottate precauzioni dopo il trattamento al fine da evitare la loro ricontaminazione;

    e)

    alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suini sottoposti a lavaggio industriale od ottenuti da conciatura e alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di maiale non trattati, debitamente imballati e secchi;

    f)

    agli alimenti per animali da compagnia conformi alle prescrizioni dell’allegato VIII, capitolo II, parte B, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

    g)

    ai prodotti composti che non sono sottoposti a ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, a condizione che il trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti soddisfano le pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dalla presente decisione;

    h)

    ai trofei di caccia conformemente alle prescrizioni dell’allegato VIII, capitolo VII, parte A, punti 1, 3 o 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

    i)

    ai prodotti di origine animale imballati e destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio;

    j)

    ai medicinali di cui alla direttiva 2001/83/CE, ai dispositivi medici fabbricati utilizzando tessuti animali resi non vitali di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettera g), della direttiva 93/42/CEE, ai medicinali veterinari di cui alla direttiva 2001/82/CE e ai medicinali in fase di sperimentazione di cui alla direttiva 2001/20/CE.

    3.   La Bulgaria provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

    «Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria (37).

    4.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera f), del presente articolo è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento previste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla pertinente normativa dell’Unione, convalidato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1.

    5.   In deroga al paragrafo 3, è sufficiente che i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera e), siano accompagnati da un documento commerciale che attesti il lavaggio industriale o l’origine conciaria o la conformità alle condizioni di cui all’allegato VIII, capitolo VIII, parte A, punti 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002.

    6.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1.

    7.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere i) e j), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio, come medicinali o dispositivi medici, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l’indicazione «solo per diagnosi in vitro» oppure «per esclusivo uso di laboratorio» oppure «medicinali» oppure «dispositivi medici».

    8.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti composti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE della Commissione, è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale recante la seguente dicitura:

    «Questi prodotti composti possono essere conservati a temperatura ambiente oppure sono stati sottoposti, nel corso della loro fabbricazione, a cottura completa o a un trattamento termico in tutta la loro massa, così che ogni materia prima risulta denaturata».

    Articolo 9

    Certificazione

    1.   Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, le autorità competenti della Bulgaria provvedono affinché il documento commerciale richiesto dalla normativa dell’Unione per gli scambi tra Stati membri sia convalidato mediante copia allegata di un certificato ufficiale attestante che:

    a)

    i prodotti sono stati fabbricati

    i)

    mediante un processo di produzione verificato e risultato conforme alle pertinenti prescrizioni della normativa dell’Unione in materia di polizia sanitaria nonché idoneo a distruggere il virus dell’afta epizootica; oppure

    ii)

    a partire da materiali pretrattati opportunamente certificati; e

    b)

    sono applicate disposizioni atte a evitare eventuali ricontaminazioni ad opera del virus dell’afta epizootica dopo il trattamento.

    Questa certificazione del processo di produzione reca un riferimento alla presente decisione, è valida 30 giorni, reca la data di scadenza ed è rinnovabile previa ispezione dello stabilimento.

    2.   Nel caso di prodotti destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare che le partite raggruppate di prodotti di origine animale diversi dalle carni fresche, dalle carni macinate, dalle carni separate meccanicamente e dalle preparazioni di carne, ognuno dei quali sia idoneo alla spedizione in conformità della presente decisione, siano accompagnate da un documento commerciale convalidato mediante copia allegata di un certificato veterinario ufficiale attestante che:

    a)

    i luoghi di spedizione dispongono di un sistema atto a garantire che le merci possano essere spedite soltanto se è possibile rintracciare le prove documentali della loro conformità alla presente decisione; e

    b)

    il sistema di cui alla lettera a) è stato verificato ed è risultato soddisfacente.

    Questa certificazione del sistema di rintracciabilità reca un riferimento alla presente decisione, è valida 30 giorni, specifica la data di scadenza ed è rinnovabile soltanto previa verifica dello stabilimento conclusasi con risultati soddisfacenti.

    Le autorità competenti della Bulgaria comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

    Articolo 10

    Pulizia e disinfezione

    1.   Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 11 della decisione 2008/855/CE, la Bulgaria provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi nelle aree elencate negli allegati I e II siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e affinché l’avvenuta pulizia e disinfezione sia registrata in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 64/432/CEE.

    2.   La Bulgaria provvede affinché i veicoli utilizzati all’interno delle aree elencate negli allegati I e II per il trasporto di animali e parti di animali di specie suscettibili all’afta epizootica di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1774/2002 e per il trasporto di altri sottoprodotti animali e sottoprodotti di origine animale trasformati, ottenuti da animali di specie suscettibili all’afta epizootica, siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e affinché tale pulizia e disinfezione e ogni contatto con aziende che detengono animali di specie suscettibili all’afta epizootica siano registrati nel giornale di viaggio del veicolo in questione.

    Articolo 11

    Alcuni prodotti esentati

    Le restrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano alla spedizione, dalle aree elencate nell’allegato I, dei prodotti di origine animale di cui agli stessi articoli se tali prodotti:

    a)

    non sono stati fabbricati in Bulgaria e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il paese di origine dei prodotti; oppure

    b)

    sono stati fabbricati in stabilimenti riconosciuti, ubicati nelle aree elencate nell’allegato I, a partire da prodotti pretrattati non originari di tali aree, che:

    i)

    dall’introduzione nel territorio della Bulgaria sono stati trasportati, immagazzinati e trasformati separatamente dai prodotti di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell’allegato I;

    ii)

    sono accompagnati da un documento commerciale o da un certificato ufficiale conforme alla presente decisione.

    Articolo 12

    Cooperazione tra gli Stati membri

    Gli Stati membri collaborano al controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle aree elencate nell’allegato I e alle campagne d’informazione destinate a impedire l’introduzione di prodotti di origine animale nel territorio di Stati membri diversi dalla Bulgaria.

    Articolo 13

    Misure di competenza degli Stati membri diversi dalla Bulgaria

    1.   Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 4, gli Stati membri diversi dalla Bulgaria assicurano che animali vivi di specie suscettibili all’afta epizootica non siano spediti nelle aree di cui all’allegato I.

    2.   Gli Stati membri diversi dalla Bulgaria adottano misure precauzionali adeguate in rapporto agli animali di specie suscettibili spediti dalla Bulgaria nel periodo tra il 9 dicembre 2010 e il 6 gennaio 2011. Tali misure possono comprendere una delle seguenti misure:

    a)

    l’isolamento e l’esame clinico;

    b)

    se necessario, test di laboratorio per individuare o escludere l’infezione da virus dell’afta epizootica.

    Articolo 14

    Attuazione

    Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 15

    Abrogazione

    La decisione 2011/8/UE è abrogata.

    I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

    Articolo 16

    La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2011.

    Articolo 17

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2011.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (3)  GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 15.

    (4)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

    (5)  GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.

    (6)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

    (7)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

    (8)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

    (9)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

    (10)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

    (11)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (12)  GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6.

    (13)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

    (14)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

    (15)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

    (16)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

    (17)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

    (18)  GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15.

    (19)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

    (20)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

    (21)  GU L 121 dell’1.5.2001, pag. 34.

    (22)  GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

    (23)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

    (24)  GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20

    (25)  GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20

    (26)  GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20

    (27)  GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20

    (28)  GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20

    (29)  GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20

    (30)  GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20

    (31)  GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20

    (32)  GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20

    (33)  GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20

    (34)  GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20

    (35)  GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20

    (36)  GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20

    (37)  GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20


    ALLEGATO I

    Le seguenti aree della Bulgaria:

    Regione di Burgas.


    ALLEGATO II

    Le seguenti aree della Bulgaria:

    Regioni di Kardjali, Haskovo, Yambol, Sliven, Shumen e Varna.


    ALLEGATO III

    Le seguenti aree della Bulgaria:

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    GRUPPO

    ADNS

    Unità amministrativa

    B

    S/G

    P

    FG

    WG

    Bulgaria

    00002

    Regione di Burgas

    ADNS

    =

    codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

    B

    =

    carni bovine

    S/G

    =

    carni ovine e caprine

    P

    =

    carni suine

    FG

    =

    selvaggina d’allevamento di specie suscettibili all’afta epizootica

    WG

    =

    selvaggina selvatica di specie suscettibili all’afta epizootica


    ALLEGATO IV

    Bollatura sanitaria di cui all’articolo 2, paragrafo 3

    Dimensioni:

    BG= 7 mm

    N. dello stabilimento= 10 mm

    Diametro esterno del cerchio= 50 mm

    Spessore della circonferenza del cerchio= 3 mm

    Image


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