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Document 32010R1080

Regolamento (UE, Euratom) n. 1080/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

GU L 311 del 26.11.2010, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1080/oj

26.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/1


REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1080/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336,

vista la proposta della Commissione europea, presentata a seguito di consultazioni con il comitato dello statuto,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte di giustizia (1),

visto il parere della Corte dei conti (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 27 del trattato sull’Unione europea, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («l’alto rappresentante») si avvale di un servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). Questo servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione, e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. Lo stesso costituisce parte integrante dell’amministrazione europea aperta, efficiente ed indipendente dell’Unione, di cui all’articolo 298 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(2)

Tenuto conto delle sue mansioni specifiche, il SEAE deve poter disporre di autonomia nel quadro dello statuto dei funzionari. Di conseguenza, ai fini dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti (4) (in prosieguo rispettivamente: «lo statuto» e «il regime applicabile agli altri agenti»), il SEAE va trattato come un’istituzione dell’Unione.

(3)

L’alto rappresentante dovrebbe agire in qualità di autorità che ha il potere di nomina e il potere di assunzione nei confronti del personale del SEAE, con la possibilità di delegare, in tale qualità, i poteri al SEAE. Giacché i capi delegazione sono chiamati, nel quadro dei loro normali compiti, a svolgere mansioni per conto della Commissione, è opportuno prendere disposizioni per coinvolgere quest’ultima in determinate decisioni che li riguardano.

(4)

I funzionari dell’Unione e gli agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri hanno gli stessi diritti ed obblighi e ricevono pari trattamento, in particolare per quanto riguarda il loro diritto di accesso a tutti i posti di lavoro a condizioni equivalenti. Nell’assegnazione dei compiti da svolgere in tutti i settori di attività, e relativamente a tutte le politiche attuate dal SEAE, non è operata alcuna distinzione fra agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici nazionali e funzionari dell’Unione.

(5)

Occorre chiarire che, conformemente all’articolo 221, paragrafo 2 TFUE, quando il personale del SEAE è chiamato a svolgere mansioni per la Commissione nel quadro dei propri compiti ottempera a istruzioni impartite dalla Commissione. Parimenti, i funzionari della Commissione che lavorano presso le delegazioni dell’Unione si conformano alle istruzioni del capo delegazione.

(6)

Per dissipare qualsiasi dubbio, va ribadito che i funzionari e gli agenti temporanei che occupano un posto in un’entità trasferita dal segretariato generale del Consiglio o della Commissione al SEAE, in applicazione della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (5), vengono trasferiti con il posto. Ciò vale, mutatis mutandis, per gli agenti contrattuali e locali assegnati all’entità in questione. Il personale interessato da tale trasferimento viene preventivamente informato.

(7)

I funzionari di istituzioni diverse dal SEAE che hanno assunto funzioni presso il SEAE devono potersi candidare a posti vacanti all’interno della rispettiva istituzione di origine su basi uguali a quelle previste per le candidature interne all’istituzione in questione.

(8)

Fino al 30 giugno 2013, onde tener conto in modo elastico di situazioni specifiche (ad esempio l’esigenza di trasferire in futuro mansioni di sostegno tecnico dal segretariato generale del Consiglio o dalla Commissione al SEAE), in casi eccezionali debitamente motivati dovrebbe essere altresì possibile, nell’interesse del servizio, trasferire dal Consiglio o dalla Commissione al SEAE funzionari con il loro posto, vale a dire senza pubblicazione preventiva di un posto vacante.

(9)

Fino al 30 giugno 2014, i funzionari provenienti dal segretariato generale del Consiglio o dalla Commissione trasferiti al SEAE nella fase di avvio del servizio devono poter essere trasferiti senza il loro posto, nell’interesse del servizio, dal SEAE al Consiglio o alla Commissione.

(10)

Per dare applicazione all’articolo 27, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, che identifica tre possibilità per quanto riguarda la provenienza del personale del SEAE, occorre stabilire che, fino al 30 giugno 2013, il SEAE assumerà esclusivamente funzionari provenienti dal segretariato generale del Consiglio e della Commissione nonché personale dei servizi diplomatici degli Stati membri. Durante tale periodo, è necessario garantire che il personale dei servizi diplomatici nazionali e i candidati provenienti dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione, così come i candidati interni, possano postulare per un posto nel SEAE su basi paritetiche. Sempre in questo periodo, tuttavia, in casi eccezionali e dopo aver esaurito le possibilità di assunzione a partire dalle tre categorie di provenienza esclusive, dovrebbe essere comunque possibile assumere personale a livello di amministratore (AD) di provenienza diversa da tali categorie, destinato a funzioni di assistenza tecnica, necessario per il buon funzionamento del SEAE, ad esempio specialisti nel campo della gestione delle crisi, della sicurezza e delle tecnologie dell’informazione. A partire dal 1o luglio 2013, l’accesso ai posti del SEAE dovrebbe essere aperto anche a funzionari delle altre istituzioni.

(11)

Inoltre, al fine di raggiungere l’obiettivo in base al quale il personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri dovrebbe rappresentare almeno un terzo di tutto il personale del SEAE di livello AD, è necessario prevedere una deroga transitoria all’articolo 98, paragrafo 1 dello statuto dei funzionari, da applicare sino al 30 giugno 2013, che consenta all’alto rappresentante di dare la priorità, per taluni posti del gruppo di funzioni AD in seno al SEAE, ai candidati provenienti dai servizi diplomatici nazionali, in presenza di qualifiche equivalenti.

(12)

Al fine di garantire un adeguato equilibrio tra le varie componenti del personale del SEAE e in conformità della decisione 2010/427/UE, quando il SEAE avrà raggiunto la sua piena capacità i membri del personale provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri assunti come agenti temporanei dovranno rappresentare almeno un terzo di tutto il personale SEAE di livello AD e i funzionari dell’Unione dovranno rappresentare almeno il 60 % di tutto il personale SEAE di livello AD. Tale percentuale dovrà includere i membri del personale provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri divenuti funzionari dell’Unione in conformità delle disposizioni dello statuto dei funzionari.

(13)

I candidati selezionati distaccati dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri devono poter essere assunti quali agenti temporanei e beneficiare quindi di un trattamento equivalente a quello dei funzionari. La loro assunzione deve avvenire in base a una procedura obiettiva e trasparente e le disposizioni di attuazione che il SEAE sarà chiamato ad adottare devono garantire agli agenti temporanei e ai funzionari prospettive di carriera equivalenti presso il SEAE.

(14)

In conformità dell’articolo 27 dello statuto dei funzionari, nonché dell’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, e dell’articolo 82 del regime applicabile agli altri agenti, l’assunzione dovrebbe essere volta ad assicurare al SEAE la collaborazione di funzionari e agenti temporanei dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione. Ciò si applicherà al SEAE nel suo complesso e alle varie componenti del suo personale, compresi gli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti. Il personale del SEAE deve includere inoltre una presenza adeguata e significativa di cittadini di tutti gli Stati membri.

(15)

L’alto rappresentante adotterà le misure del caso, come previsto all’articolo 1 quinquies, paragrafi 2 e 3, dello statuto dei funzionari, per promuovere le pari opportunità per il genere sottorappresentato in determinati gruppi di funzioni, in particolare nel gruppo di funzioni AD.

(16)

Al fine di evitare inutili restrizioni in materia di assunzione nel SEAE di personale dei servizi diplomatici nazionali, occorre adottare disposizioni specifiche sulla durata dei contratti, unitamente a una garanzia di reintegrazione al termine del periodo di servizio, in conformità delle disposizioni applicabili. Per questa particolare categoria di agenti temporanei, le norme in materia di distacco ed età massima di pensionamento devono essere allineate a quelle applicabili ai funzionari.

(17)

Tali norme specifiche dovrebbero applicarsi altresì, con l’accordo dell’alto rappresentante e del servizio diplomatico nazionale interessato, agli agenti temporanei nei servizi diplomatici nazionali degli Stati membri, assunti o il cui contratto è stato modificato presso i pertinenti servizi del segretariato generale del Consiglio o della Commissione prima dell’istituzione del SEAE, ma dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona.

(18)

In casi specifici, il SEAE può avvalersi di un numero limitato di esperti nazionali distaccati (END) specializzati, che vengono distaccati per svolgere compiti specifici, soprattutto mansioni relative alla gestione delle crisi o a funzioni militari, e che fanno capo all’alto rappresentante. Il loro distacco non deve essere conteggiato nel terzo dell’organico del SEAE di livello AD che dovrà essere costituito da personale proveniente dagli Stati membri una volta che il SEAE avrà raggiunto la piena capacità.

(19)

Al fine di alleggerire il carico amministrativo per il SEAE, la commissione di disciplina presso la Commissione dovrebbe fungere da commissione di disciplina anche per il SEAE fintanto che l’alto rappresentante non abbia deciso di insediare una commissione di disciplina apposita per il SEAE. La decisione dell’alto rappresentante dovrebbe essere adottata al più tardi il 31 dicembre 2011.

(20)

Fintanto che presso il SEAE non sia istituito un comitato del personale in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, dello statuto dei funzionari, il che dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2011, è opportuno stabilire che il comitato del personale della Commissione rappresenti altresì il personale del SEAE, che avrà quindi diritto di votare e candidarsi nelle elezioni per il comitato stesso.

(21)

Dato che le disposizioni specifiche contenute nell’allegato X dello statuto dei funzionari, relative ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo, non sono d’applicazione durante un congedo parentale o per ragioni familiari, di fatto risulta difficile per i funzionari che lavorano presso le delegazioni prendere un congedo di questo tipo. Ciò è in contrasto con l’obiettivo generale di riconciliare maggiormente vita privata e vita professionale, e costituisce soprattutto un ostacolo per le donne che diversamente potrebbero essere interessate a lavorare in una delegazione dell’Unione. È pertanto opportuno che le disposizioni di tale allegato continuino ad applicarsi, in misura limitata, durante un congedo parentale o per ragioni familiari.

(22)

Alla luce dell’esperienza maturata dal 2004 in poi, non sembra giustificato continuare a non estendere l’applicazione dell’allegato X dello statuto dei funzionari agli agenti contrattuali. Ciò significa in particolare che questi ultimi devono poter prendere pienamente parte al processo di mobilità ai sensi degli articoli 2 e 3 di tale allegato. A tale scopo, è necessario prevedere che gli agenti contrattuali assunti presso le delegazioni, soggetti all’articolo 3 bis del regime applicabile agli altri agenti, possano essere temporaneamente distaccati presso la sede dell’istituzione.

(23)

In materia di regime previdenziale per gli agenti locali, l’articolo 121 del regime applicabile agli altri agenti fa riferimento agli oneri previsti dalla regolamentazione vigente nella località in cui l’agente deve esercitare le proprie funzioni. Dato che in determinati paesi i regimi previdenziali sono inesistenti o carenti, va creata una base statutaria per istituire un regime previdenziale autonomo o complementare.

(24)

Onde rendere più agevole l’espletamento delle proprie funzioni per il personale che viaggia al di fuori dell’Unione europea, deve essere possibile rilasciare un lasciapassare qualora gli interessi del servizio lo richiedano, e di questa possibilità devono poter beneficiare anche i consiglieri speciali.

(25)

La terminologia utilizzata nello statuto dei funzionari e nel regime applicabile agli altri agenti deve essere adeguata al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(26)

Il presente regolamento doverbbe entrare in vigore al più presto, giacché le modifiche allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti costituiscono un presupposto necessario per il corretto funzionamento del SEAE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è così modificato:

1.

il titolo è sostituito dal seguente: «Statuto dei funzionari dell’Unione europea»;

2.

fatta eccezione per l’articolo 66 bis, paragrafo 1, l’espressione «Comunità europee» è sostituita da «Unione europea».

Fatti salvi i riferimenti alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio, alla Comunità economica europea o alla Comunità europea dell’energia atomica di cui agli articoli 68 e 83, il termine «Comunità» (al singolare o al plurale) è sostituito da «Unione», con le modifiche grammaticali del caso.

Le espressioni «tre Comunità europee» e «una delle tre Comunità europee» sono sostituite da «Unione europea»;

3.

all’articolo 64, secondo comma, e all’articolo 65, paragrafo 3, la parte di frase «alla maggioranza qualificata prevista dal paragrafo 2, secondo comma, prima fattispecie degli articoli 148 del trattato che istituisce la Comunità europea e 118 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica» è sostituita dalla seguente: «alla maggioranza qualificata prevista all’articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull’Unione europea». All’articolo 13, primo comma, seconda frase dell’allegato X, la parte di frase «prevista al paragrafo 2, secondo comma, prima eventualità dell’articolo 148 del trattato che istituisce la Comunità europea e all’articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica» è sostituita dalla seguente: «prevista all’articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull’Unione europea».

All’articolo 83 bis, paragrafo 5, all’articolo 14, paragrafo 2, dell’allegato XII, e all’articolo 22, paragrafo 3, dell’allegato XIII, la parte di frase «prevista all’articolo 205, paragrafo 2, primo trattino, del trattato CE» è sostituita dalla seguente: «prevista all’articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull’Unione europea». All’articolo 13, paragrafo 3, dell’allegato VII, la parte di frase «prevista all’articolo 205, paragrafo 2, primo trattino, del trattato CE» è sostituita dalla seguente: «prevista dall’articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull’Unione europea».

All’articolo 45, paragrafo 2, la parte di frase «all’articolo 314 del trattato CE», è sostituita dalla seguente: «all’articolo 55 del trattato sull’Unione europea»;

4.

all’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato III, l’espression «Ufficio per la selezione del personale delle Comunità europee» è sostituita da «Ufficio europeo per la selezione del personale».

All’articolo 7, paragrafo 3, dell’allegato VII la parte di frase «nell’allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea» è sostituita dalla seguente: «nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea».

All’articolo 40 dell’allegato VIII l’espressione «Commissione delle Comunità europee» è sostituita da «Commissione europea»;

5.

all’articolo 6, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano conformemente all’articolo 336 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.»

All’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII e all’articolo15, paragrafo 2, dell’allegato XI, i termini «articolo 283 del trattato CE» sono sostituiti dai seguenti: «articolo 336 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea».

All’articolo 10 dell’allegato XI, la parte di frase «al Consiglio che delibera secondo la procedura prevista all’articolo 283 del trattato CE» è sostituita dalla seguente: «al Parlamento europeo e al Consiglio che deliberano secondo la procedura prevista all’articolo 336 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea»;

6.

l’articolo 1 ter è così modificato:

a)

è inserita la seguente lettera:

«a)

il servizio europeo per l’azione esterna (qui di seguito denominato SEAE),»;

b)

le lettere da a) a d) diventano lettere da b) a e);

7.

all’articolo 23, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I lasciapassare previsti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità sono rilasciati ai capi unità, ai funzionari dei gradi da AD12 a AD16, ai funzionari la cui sede di servizio sia situata fuori dal territorio dell’Unione europea e per altri funzionari per i quali vengano richiesti nell’interesse del servizio.»;

8.

all’articolo 77, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per i funzionari i quali abbiano assistito una persona che assolva un mandato previsto dal trattato sull’Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il presidente eletto di una istituzione o di un organo dell’Unione, ovvero il presidente eletto di uno dei gruppi politici presso il Parlamento europeo, i diritti alle pensioni corrispondenti agli anni di servizio compiuti nell’esercizio di detta funzione sono calcolati sulla base dell’ultimo stipendio base percepito nella posizione suddetta, sempreché tale stipendio sia superiore a quello preso in considerazione in base alle disposizioni del secondo comma del presente articolo.»;

9.

il titolo VIII bis diventa titolo VIII ter. Il seguente titolo è inserito dopo il titolo VIII:

«TITOLO VIII bis

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AL SEAE

Articolo 95

1.   I poteri conferiti dal presente statuto all’autorità che ha il potere di nomina vengono esercitati dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (qui di seguito denominato alto rappresentante) nei confronti di tutto il personale del SEAE. L’alto rappresentante ha la facoltà di stabilire chi all’interno del SEAE esercita tali poteri vengano demandati. Si applica l’articolo 2, paragrafo 2.

2.   Con riferimento ai capi delegazione, i poteri relativi alle nomine vengono esercitati, ricorrendo ad una procedura esaustiva di selezione, basata sul merito e tenuto conto dell’equilibrio di genere e geografico, sulla scorta di un elenco di candidati approvato dalla Commissione conformemente ai poteri conferitele dai trattati. Altrettanto vale, mutatis mutandis, per i trasferimenti nell’interesse del servizio a un posto di capo delegazione, effettuati in casi eccezionali e per un determinato periodo temporaneo.

3.   Sui capi delegazione, qualora svolgano, nel quadro dei loro normali compiti, mansioni per conto della Commissione, l’autorità che ha il potere di nomina avvia indagini amministrative e procedure disciplinari, ai sensi degli articoli 22 e 86, nonché dell’allegato IX, ove la Commissione ne faccia richiesta.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 43, la Commissione viene consultata.

Articolo 96

In deroga all’articolo 11, un funzionario della Commissione che lavora presso una delegazione dell’Unione è tenuto a chiedere e ricevere istruzioni dal capo delegazione, in conformità del ruolo previsto per quest’ultimo dall’articolo 5 della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (6).

Un funzionario del SEAE chiamato a svolgere compiti per conto della Commissione nel quadro delle proprie funzioni riceve da quest’ultima istruzioni sull’espletamento di tali compiti, in conformità dell’articolo 221, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Le misure di dettaglio per l’attuazione del presente articolo sono concordate tra la Commissione e il SEAE.

Articolo 97

Fino al 30 giugno 2014, per quanto riguarda i funzionari trasferiti al SEAE a norma della decisione 2010/427/UE, in deroga agli articoli 4 e 29 del presente statuto e alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, le autorità che hanno il potere di nomina nelle istituzioni interessate possono, in casi eccezionali, agendo di comune accordo e nell’esclusivo interesse del servizio, sentito il funzionario del Consiglio o della Commissione, trasferire il funzionario SEAE da tale servizio ad un posto vacante dello stesso grado presso il segretariato generale del Consiglio o presso la Commissione senza notificare al personale il posto vacante.

Articolo 98

1.   Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 1,lettera a), nell’assegnare un posto vacante presso il SEAE l’autorità che ha il potere di nomina esamina le candidature dei funzionari del segretariato generale del Consiglio, della Commissione e del SEAE, degli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti e del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri, senza privilegiare alcuna di dette categorie. Fino al 30 giugno 2013, in deroga all’articolo 29, per il personale proveniente dall’esterno dell’istituzione, il SEAE assumerà esclusivamente funzionari provenienti dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione nonché personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri.

Tuttavia, in casi eccezionali e dopo aver esaurito le possibilità di procedere alle assunzioni conformemente alle presenti disposizioni, l’autorità che ha il potere di nomina può decidere di assumere, a partire da categorie diverse da quelle elencate nella prima frase del primo paragrafo, personale di livello AD destinato a funzioni di assistenza tecnica, necessario per il buon funzionamento del SEAE, ad esempio specialisti nel campo della gestione delle crisi, della sicurezza e dell’informatica.

A decorrere dal 1o luglio 2013, l’autorità che ha il potere di nomina esamina anche le candidature di funzionari di istituzioni diverse da quelle elencate al primo comma, senza privilegiare alcuna di tali categorie.

2.   Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 1, e fatto salvo l’articolo 97, nell’assegnare un posto vacante, l’autorità che ha il potere di nomina di istituzioni diverse dal SEAE esamina le candidature interne e quelle dei funzionari del SEAE che prima di passare al servizio erano funzionari dell’istituzione in questione, senza privilegiare alcuna di tali categorie.

Articolo 99

1.   Finché l’alto rappresentante non decida di istituire una commissione di disciplina interna al SEAE, funge da commissione di disciplina per il servizio quella istituita presso la Commissione. L’alto rappresentante adotta tale decisione non oltre il 31 dicembre 2011.

Nelle more della costituzione della commissione di disciplina interna al SEAE, i due membri supplenti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dell’allegato IX vengono scelti tra i funzionari del SEAE. L’autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale di cui all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato IX sono quelli del SEAE.

2.   Il comitato del personale della Commissione rappresenta altresì i funzionari e altri agenti del SEAE finché presso il SEAE non sia istituito un comitato del personale in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, il che dovrebbe avvenire non oltre il 31 dicembre 2011, in deroga alla disposizione contenuta in tale trattino.»;

10.

al capitolo 3 dell’allegato X è inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

Durante il congedo parentale e per ragioni di famiglia di cui agli articoli 42 bis e 42 ter dello statuto, continuano a essere d’applicazione gli articoli 5, 23 e 24 del presente allegato, per una durata complessiva massima di sei mesi entro ogni periodo di due anni di servizio in un paese terzo, mentre l’articolo 15 del presente allegato resta d’applicazione per un periodo complessivo di nove mesi entro ciascun periodo di due anni di servizio in un paese terzo.».

Articolo 2

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue:

1)

il titolo è sostituito dal seguente: «Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea»;

2)

fatta eccezione per l’articolo 28 bis, paragrafo 8, l’espressione «Comunità europee» è sostituita da «Unione europea» e il termine «Comunità» è sostituito da «Unione», con gli adeguamenti grammaticali del caso;

3)

all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 82, paragrafo 5, l’espressione «Ufficio per la selezione del personale delle Comunità europee» è sostituita da «Ufficio europeo per la selezione del personale»;

4)

all’articolo 39, paragrafo 1, la parte di frase «articolo 283 del trattato CE» è sostituita dalla seguente: «articolo 336 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea»;

5)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

alla lettera c) la parte di frase «dai trattati che istituiscono le Comunità oppure dal trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee o presso un presidente eletto di una istituzione o di un organo delle Comunità» è sostituita dalla seguente: «dal trattato sull’Unione europea o dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea o presso un presidente eletto di una istituzione o di un organo dell’Unione»;

b)

è inserita la seguente lettera:

«e)

il personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri, assunto per occupare, a titolo temporaneo o permanente, un impiego presso il SEAE.»;

6)

all’articolo 3 bis, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«il personale assunto per svolgere mansioni a tempo pieno o parziale nelle delegazioni dell’Unione può essere distaccato temporaneamente presso la sede dell’istituzione nel quadro della procedura di mobilità di cui agli articoli 2 e 3 dell’allegato X dello statuto.»;

7)

all’articolo 3 ter, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«tranne nei casi di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo comma, il ricorso ad agenti contrattuali per mansioni ausiliarie è escluso qualora sia d’applicazione l’articolo 3 bis.»;

8)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

i quattro commi esistenti sono numerati;

b)

l’ultima frase del paragrafo 4 è soppressa;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Gli articoli 95, 96 e 99 dello statuto si applicano per analogia agli agenti temporanei. Il titolo VIII ter dello statuto si applica per analogia agli agenti temporanei con sede di servizio in un paese terzo.»;

9)

all’articolo 47, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’ultimo giorno del mese in cui l’agente compie 65 anni o, se del caso, alla data stabilita ai sensi dell’articolo 50 quater, paragrafo 2; oppure»;

10)

il capitolo seguente è inserito nel titolo II:

«CAPITOLO 10

Disposizioni particolari per gli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera e)

Articolo 50 ter

1.   Il personale proveniente dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri, selezionato in base alla procedura stabilita all’articolo 98, paragrafo 1, dello statuto, e distaccato dai rispettivi servizi diplomatici nazionali, è assunto con contratto temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera e).

2.   Detti agenti possono essere assunti per un periodo massimo di quattro anni. I contratti possono essere rinnovati, per un periodo massimo di quattro anni. La loro assunzione non dovrebbe superare in totale gli otto anni. Tuttavia, in casi eccezionali e nell’interesse del servizio, al termine dell’ottavo anno il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di due anni. Ciascuno Stato membro garantisce ai propri funzionari distaccati come agenti temporanei al SEAE la reintegrazione immediata alla fine del periodo di servizio presso il SEAE, a norma delle disposizioni applicabili del diritto nazionale.

3.   Gli Stati membri sostengono l’Unione nella riscossione di eventuali pendenze di cui all’articolo 22 dello statuto a carico degli agenti temporanei del SEAE di cui all’articolo 2, lettera e), del presente regime.

Articolo 50 quater

1.   Gli articoli 37, 38 e 39 dello statuto si applicano per analogia. Il distacco non si prolunga oltre la scadenza del contratto.

2.   Il secondo comma dell’articolo 52, lettera b) dello statuto si applica per analogia.»;

11)

all’articolo 80, è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Gli articoli 95, 96 e 99 dello statuto si applicano per analogia.»;

12)

l’articolo 118 è sostituito dal seguente:

«Articolo 118

L’allegato X dello statuto si applica per analogia agli agenti contrattuali che prestano servizio nei paesi terzi. Tuttavia, l’articolo 21 di detto allegato si applica solo se la durata del contratto è per un periodo non inferiore a un anno.»;

13)

l’articolo 121 è sostituito dal seguente:

«Articolo 121

In materia di sicurezza sociale, l’istituzione si accolla i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in base alla legislazione vigente nella sede in cui l’agente svolge le sue mansioni, sempreché gli accordi relativi a quella sede non dispongano altrimenti. L’istituzione pone in essere un sistema autonomo o complementare di sicurezza sociale per paesi nei quali manca un regime locale o la sua copertura è carente.»;

14)

all’articolo 124, i termini «l’articolo 23, primo e secondo comma,» sono sostituiti da «l’articolo 23».

Articolo 3

1.   I funzionari e gli agenti temporanei che occupano un impiego in una struttura organizzativa trasferita dal segretariato generale del Consiglio dalla Commissione al servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), a norma della decisione 2010/427/UE, si considerano trasferiti dalla rispettiva istituzione al SEAE alla data indicata all’articolo 7 di detta decisione. Ciò vale mutatis mutandis per gli agenti contrattuali e locali assegnati a tale struttura organizzativa, le cui condizioni contrattuali rimangono immutate. L’autorità che ha il potere di nomina del Consiglio o della Commissione, a seconda dei casi, informa in anticipo il personale interessato da tale trasferimento.

2.   Di concerto con l’alto rappresentante e il servizio diplomatico nazionale interessato, i contratti di agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri e assunti, o il cui contratto è stato modificato, dopo il 30 novembre 2009, i quali occupino un impiego in una struttura organizzativa trasferita al SEAE dal segretariato generale del Consiglio o dalla Commissione ai sensi della decisione 2010/427/UE, vengono trasformati, senza bisogno di una nuova procedura di selezione, in contratti di cui all’articolo 2, lettera e) del regime applicabile agli altri agenti. Le rimanenti condizioni del contratto restano invariate.

3.   Fino al 30 giugno 2013 e in deroga all’articolo 7 dello statuto, i funzionari e gli altri agenti del segretariato generale del Consiglio o della Commissione che esercitano funzioni di sostegno tecnico per il SEAE, dopo essere stati sentiti, possono essere trasferiti al SEAE tramite comune accordo delle istituzioni interessate, nel pieno rispetto delle prerogative dell’autorità di bilancio. Tale trasferimento ha effetto alla data fissata nella pertinente decisione di bilancio in cui sono iscritti i posti corrispondenti al SEAE e i relativi stanziamenti.

4.   Conformemente all’articolo 27 dello statuto, nonché all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 82 del regime applicabile agli altri agenti, l’assunzione è volta ad assicurare al SEAE la collaborazione di funzionari e agenti temporanei dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione. Tale obbligo si applica al SEAE nel suo complesso e alle varie componenti del suo personale, compresi gli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti. Il personale del SEAE include inoltre una presenza adeguata e significativa di cittadini di tutti gli Stati membri.

5.   Conformemente all’articolo 1 quinquies, paragrafi 2 e 3, dello statuto, l’alto rappresentante adotta le opportune misure per promuovere le pari opportunità per il genere sottorappresentato in determinati gruppi di funzioni, in particolare nel gruppo di funzioni AD.

6.   Onde garantire una rappresentanza adeguata di personale dei servizi diplomatici nazionali all’interno del SEAE, l’alto rappresentante decide che, in deroga all’articolo 29 e all’articolo 98, paragrafo 1, primo comma, dello statuto, fino al 30 giugno 2013 per determinati impieghi nel gruppo di funzioni AD nel SEAE sia possibile dare priorità a candidati provenienti dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri, in presenza di qualifiche equivalenti.

Articolo 4

Entro il primo semestre del 2013, l’alto rappresentante presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull’attuazione del presente regolamento, evidenziando in particolare l’equilibrio geografico e di genere del personale all’interno del SEAE.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 24 novembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  Parere del 7 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).

(2)  Parere n. 5/2010 del 28 settembre 2010 (GU C 291 del 27.10.2010, pag. 1).

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 novembre 2010.

(4)  Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(5)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

(6)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.


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