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Document 32010R0806

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 806/2010 del Consiglio, del 13 settembre 2010 , che modifica i regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 relativamente alla concessione dell’esenzione dalle misure istituite da tali regolamenti a un esportatore israeliano di polietilene tereftalato (PET) originario dell’India e pone termine alla registrazione delle importazioni effettuate da tale esportatore

    GU L 242 del 15.9.2010, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/806/oj

    15.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 242/6


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 806/2010 DEL CONSIGLIO

    del 13 settembre 2010

    che modifica i regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 relativamente alla concessione dell’esenzione dalle misure istituite da tali regolamenti a un esportatore israeliano di polietilene tereftalato (PET) originario dell’India e pone termine alla registrazione delle importazioni effettuate da tale esportatore

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo13, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 2009/597 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare gli articoli 20, 23, paragrafi 5 e 6,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   MISURE IN VIGORE

    (1)

    Con i regolamenti (CE) n. 1676/2001 (3) e (CE) n. 2597/1999 (4), il Consiglio ha istituito rispettivamente misure antidumping e misure compensative sui fogli di PET originari, tra l’altro, dell’India («le misure iniziali»). Con i regolamenti (CE) n. 1975/2004 (5) e (CE) n. 1976/2004 (6), il Consiglio ha esteso tali misure ai fogli di PET spediti da Israele e dal Brasile («le misure estese»), ad eccezione delle importazioni di prodotti spediti da una società brasiliana (Terphane Ltd) e da una israeliana (Jolbar Ltd), specificamente menzionate in ciascuno di tali regolamenti.

    (2)

    Con il regolamento (CE) n. 101/2006 (7) il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004 al fine di concedere ad un’altra società israeliana (Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd) l’esenzione dalle misure estese.

    (3)

    A seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1292/2007 (8), ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni di fogli di polietilentereftalato (PET) originari dell’India e ha mantenuto l’estensione di tale dazio alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Brasile e da Israele, dichiarato o meno originario di tali paesi, fatta eccezione per taluni produttori indicati all’articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento («misure antidumping in vigore»).

    (4)

    A seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 367/2006 (9), ha istituito un dazio compensativo sulle importazioni di fogli di polietilentereftalato (PET) originari dell’India e ha mantenuto l’estensione di tale dazio alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Brasile e da Israele, dichiarato o meno originario di tali paesi, fatta eccezione per taluni produttori indicati all’articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento («le misure compensative in vigore»). Le misure antidumping in vigore e le misure compensative in vigore sono indicate nel seguito come «le misure antidumping e compensative in vigore».

    (5)

    I regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 15/2009 del Consiglio (10).

    B.   INCHIESTA ATTUALE

    1.   Richiesta di riesame

    (6)

    La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure estese, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, nonché dell’articolo 20 e dell’articolo 23, paragrafi 5 e 6, del regolamento antisovvenzioni di base. La domanda è stata presentata da S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd («SZP»), un produttore in Israele («il paese interessato»).

    2.   Apertura di un riesame

    (7)

    Dopo aver esaminato le prove presentate da SZP, la Commissione ha concluso che vi sono elementi sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, nonché dell’articolo 20 e dell’articolo 23, paragrafi 5 e 6, del regolamento antisovvenzioni di base allo scopo di determinare la possibilità di concedere a SZP l’esenzione dalle misure estese. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria dell’Unione interessata l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (UE) n. 6/2010 (11) («il regolamento di apertura»), un riesame dei regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 con riguardo a SZP.

    (8)

    Con il regolamento che ha avviato il riesame è stato abrogato il dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 1292/2007 sulle importazioni del prodotto in esame spedite da Israele da SZP. Contemporaneamente, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, è stato chiesto alle autorità doganali di adottare le misure opportune per la registrazione di tali importazioni.

    3.   Prodotto in esame

    (9)

    Il prodotto in esame è quello definito nei regolamenti che istituiscono le misure iniziali, vale a dire i fogli di polietilentereftalato (PET) originari dell’India, attualmente classificati nei codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90 («il prodotto in esame»).

    (10)

    Si ritiene che i fogli di PET spediti da Israele nell’Unione con i codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90 («il prodotto oggetto del riesame») possiedano le stesse caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche di base e siano destinati agli stessi usi del prodotto in esame. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 2, lettera c), del regolamento antisovvenzioni di base.

    4.   Inchiesta

    (11)

    La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame la società SZP e i rappresentanti del paese interessato. Le parti interessate sono state invitate a comunicare le rispettive opinioni e informate della possibilità di chiedere un’audizione. Non è stata tuttavia ricevuta alcuna richiesta in tal senso.

    (12)

    La Commissione ha inoltre inviato un questionario a SZP e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede della società.

    5.   Periodo dell’inchiesta

    (13)

    L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati a partire dal 2006 sino alla fine del PI per valutare eventuali cambiamenti nella configurazione degli scambi.

    C.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

    (14)

    Dalle conclusioni raggiunte risulta che SZP non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione europea durante il periodo dell’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure estese, vale a dire dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003. SZP ha effettuato le prime esportazioni del prodotto in questione dopo l’estensione delle misure, tra l’altro, ad Israele.

    (15)

    Inoltre, la società ha fornito prove documentali sufficienti a dimostrare di non essere collegata, né direttamente né indirettamente, ad alcuno dei produttori esportatori indiani o delle società israeliane soggetti alle misure antidumping e compensative in vigore.

    (16)

    Come risulta dal considerando 14, SZP ha esportato il prodotto in esame nell’Unione solo successivamente al periodo dell’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure estese. I fogli di PET prodotti dalla società sono destinati alla vendita o all’uso interno per fabbricare una gamma di articoli per imballaggio.

    (17)

    Benché SZP utilizzi materie prime originarie, tra l’altro, dell’India per fabbricare fogli di PET esportati nell’Unione, ciò non è stato considerato come una pratica di elusione. Le materie prime indiane rappresentavano soltanto una piccola parte delle materie prime acquistate da SZP a normali condizioni di mercato insieme ad altre materie prime acquistate principalmente sul mercato interno. Il produttore indiano di materie prime è da lungo tempo uno dei fornitori di SZP.

    (18)

    Inoltre non è emerso alcun elemento a prova del fatto che SZP acquistava fogli di PET finiti in India per rivenderli o trasbordarli nell’Unione europea.

    D.   MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

    (19)

    Stando alle conclusioni di cui sopra secondo le quali la società SZP non è coinvolta in pratiche di elusione, è opportuno esentarla dalle misure antidumping e compensative in vigore.

    (20)

    Occorre mettere fine alla registrazione, prevista dal regolamento di apertura del riesame, per le importazioni di fogli PET spediti da Israele da SPZ. A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, che dispone l’applicazione delle misure alle importazioni registrate a decorrere dalla data di registrazione, e in considerazione dell’esenzione della società dalle misure, non deve essere riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni di fogli PET, spediti da Israele da SZP, che sono state sottoposte alla registrazione di cui al regolamento di apertura al loro arrivo sul territorio comunitario.

    (21)

    Per quanto riguarda le misure compensative, dal momento che è stato accertato che SZP non ha eluso le misure esistenti, l’esenzione prende effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 6/2010 ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base. Le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale nazionale applicabile.

    (22)

    Le esenzioni dall’estensione delle misure concesse ai fogli di PET prodotti da SZP rimangono valide, conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, a condizione che esistano riscontri effettivi che giustificano tale esenzione e che non si accerti che essa era stata concessa sulla base di informazioni false o fuorvianti presentate dalla società in questione. Qualora elementi di prova, a prima vista sufficienti, dovessero indicare il contrario, la Commissione può avviare un’inchiesta per stabilire se la revoca dell’esenzione sia o no giustificata.

    (23)

    L’esenzione dalle misure estese per le importazioni di fogli PET di SZP è stata decisa sulla base delle conclusioni del presente riesame. Tale esenzione deve essere pertanto applicata esclusivamente alle importazioni di fogli PET spediti da Israele e prodotti da tale persona giuridica. Le importazioni di fogli di PET prodotti o spediti da qualsiasi altra società non specificamente menzionata con nome e indirizzo all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1292/2007 e all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 367/2006, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare dell’esenzione e sono soggette all’aliquota del dazio residuo imposta da tali regolamenti.

    E.   PROCEDIMENTO

    (24)

    La Commissione ha informato SZP e tutte le altre parti interessate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali intendeva concedere a SZP l’esenzione dalle misure estese, ma non ha ricevuto alcuna osservazione in proposito,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Il regolamento (CE) n. 1292/2007 è così modificato:

    All’articolo 2, paragrafo 4, è aggiunta la seguente società all’elenco delle società produttrici di fogli di polietilentereftalato in Brasile e in Israele per le quali le importazioni di fogli di polietilentereftalato sono esentate dall’applicazione del dazio antidumping residuo definitivo esteso:

    «S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd, PO Box 53, Shavei Zion, 22086 Israele (codice addizionale TARIC A964)».

    2.   Il regolamento (CE) n. 367/2006 è così modificato:

    All’articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la seguente società all’elenco delle società produttrici di fogli di polietilentereftalato in Brasile e in Israele per le quali le importazioni di fogli di polietilentereftalato sono esentate dall’applicazione del dazio compensativo definitivo esteso:

    «S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd, PO Box 53, Shavei Zion, 22086 Israele (codice addizionale TARIC A964)».

    Articolo 2

    I dazi compensativi riscossi sulle importazioni provenienti da S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd a partire dal 7 gennaio 2010, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 367/2006, sono rimborsati all’importatore o agli importatori interessati. Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale nazionale applicabile.

    Articolo 3

    Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 6/2010. Non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni così registrate.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 7 gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. VANACKERE


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

    (3)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

    (4)  GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

    (5)  GU L 342 del 18.11.2004, pag. 1.

    (6)  GU L 342 del 18.11.2004, pag. 8.

    (7)  GU L 17 del 21.1.2006, pag. 1.

    (8)  Regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, e che conclude il riesame intermedio parziale di tali importazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97 (GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 15).

    (10)  GU L 6 del 10.1.2009, pag.1.

    (11)  GU L 2 del 6.1.2010, pag. 5.


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