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Document 32010R0512

Regolamento di esecuzione (UE) n. 512/2010 del Consiglio, del 14 giugno 2010 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

GU L 150 del 16.6.2010, p. 24–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/512/oj

16.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 512/2010 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) che abroga il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

Il 22 gennaio 2001, con il regolamento (CE) n. 132/2001 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo («le misure esistenti») di 33,25 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio (NA) di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, originario, fra l’altro, dell’Ucraina. L’inchiesta che ha portato all’istituzione di tali misure sarà indicata come «l’inchiesta iniziale».

(2)

Il 17 maggio 2004, in seguito a un riesame intermedio parziale, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 993/2004 (4), ha esentato dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 132/2001 del Consiglio le importazioni nell’Unione di NA fabbricato da società i cui impegni fossero accettati dalla Commissione. Con il regolamento (CE) n. 1001/2004 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2004 della Commissione (6), gli impegni sono stati accettati per un periodo fino al 20 maggio 2005. Tali impegni avevano lo scopo di tenere conto di alcuni effetti dell’allargamento dell’Unione europea a venticinque Stati membri.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 945/2005 (7), in seguito a un riesame intermedio la cui portata era limitata alla definizione del prodotto in esame, il Consiglio ha deciso che era necessario chiarire la definizione del prodotto in esame e che le misure in vigore dovevano applicarsi al prodotto in esame qualora incorporato in altri fertilizzanti o concimi, proporzionalmente al loro contenuto di nitrato di ammonio e di altre sostanze ed elementi nutritivi marginali.

(4)

Con il regolamento (CE) n. 442/2007 (8), il Consiglio, in seguito a un riesame delle misure in previsione della scadenza, ha deciso di prorogare le misure esistenti per un periodo di due anni, secondo quanto chiarito nel regolamento (CE) n. 945/2005.

(5)

Con il regolamento (CE) n. 661/2008 (9) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di NA originario della Russia in seguito a un riesame delle misure in previsione della scadenza.

(6)

Con il regolamento (CE) n. 662/2008 (10) il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 442/2007 accettando un impegno sui prezzi di un produttore esportatore.

2.   Richiesta di riesame

(7)

Dopo la pubblicazione, in data 17 ottobre 2008, di un avviso di imminente scadenza (11), il 22 gennaio 2009 è stata presentata una domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso superiore al 50 %, della produzione complessiva di NA dell’Unione.

(8)

Il richiedente ha affermato, fornendo sufficienti elementi di prova prima facie, che esiste il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione in rapporto alle importazioni di NA originario dell’Ucraina («il paese interessato»).

(9)

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 23 aprile 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (12), l’avvio di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

3.   Inchiesta

3.1.   Periodo dell’inchiesta

(10)

L’inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2008 e il 31 marzo 2009 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 2005 fino alla fine del PIR («periodo in esame»).

3.2.   Parti interessate dall’inchiesta

(11)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati e le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore, il richiedente e i produttori dell’Unione. La parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(12)

Hanno ottenuto un’audizione tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(13)

A causa dell’elevato numero di produttori dell’Unione e di importatori dell’Unione, si è ritenuto opportuno, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, valutare l’opportunità di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse effettivamente necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti di cui sopra sono state invitate, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, a manifestarsi entro quindici giorni dall’apertura dell’inchiesta e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(14)

Dopo aver esaminato le informazioni presentate, si è deciso che per i produttori dell’Unione occorreva procedere al campionamento, dato che tra l’altro dodici produttori dell’Unione si sono dichiarati disposti a collaborare. Nessun importatore si è manifestato fornendo le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(15)

Dodici produttori dell’Unione, che nel PIR hanno rappresentato circa l’80 % della produzione complessiva dell’Unione, hanno debitamente compilato il modulo di campionamento entro il termine previsto e si sono formalmente impegnati a collaborare ulteriormente all’inchiesta. È su tali basi che la Commissione ha selezionato, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, un campione basato sul massimo volume rappresentativo di produzione e di vendite di NA nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Sono stati inclusi nel campione cinque produttori dell’Unione, che hanno rappresentato il 57 % della produzione complessiva dell’industria dell’Unione nel PIR.

(16)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate sono state consultate in merito al campione prescelto senza sollevare obiezioni.

(17)

Sono stati inviati questionari ai cinque produttori dell’Unione inseriti nel campione e a tutti i produttori esportatori noti del paese interessato.

(18)

Hanno risposto al questionario i cinque produttori dell’Unione inseriti nel campione e tre produttori esportatori noti del paese interessato.

(19)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e il conseguente pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Si è inoltre proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori esportatori ucraini:

CJSC Severodonetsk Azot Association, Severodonetsk

JSC Concern Stirol, Gorlovka

OJSC Rivneazot, Rivne

b)

Produttori dell’Unione:

GrowHow UK Limited, Regno Unito,

GPN, Paris, Francia,

Zakłady Azotowe Puławy SA, Polonia,

Yara SA, Bruxelles, Belgio,

Achema, Jonavos, Lituania.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(20)

Il prodotto in esame è costituito da concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso originari dell’Ucraina, attualmente classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91. Il NA è un concime azotato solido comunemente usato in agricoltura. È fabbricato a partire da ammoniaca e acido nitrico e ha un titolo di azoto superiore al 28 % in peso, in forma prilled o granulare.

(21)

Va osservato che la definizione del prodotto interessato è stata chiarita nel regolamento (CE) n. 945/2005.

2.   Prodotto simile

(22)

Come l’inchiesta iniziale, anche la presente inchiesta di riesame ha confermato che il NA è un prodotto di base le cui caratteristiche fisiche fondamentali e la cui qualità sono identiche indipendentemente dal paese di origine. È risultato quindi che il prodotto in esame e quelli fabbricati e venduti dai produttori esportatori sul loro mercato nazionale, nonché ai paesi terzi, come pure quelli prodotti e venduti dai produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base ed essenzialmente le stesse applicazioni, e sono pertanto da considerare prodotti simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Aspetti generali

(23)

Hanno collaborato tre produttori esportatori ucraini, mentre non lo ha fatto un quarto produttore esportatore noto.

(24)

Dal confronto tra il volume delle esportazioni dei tre produttori esportatori che hanno collaborato e il volume totale delle esportazioni dall’Ucraina nell’Unione è emerso che i tre produttori esportatori che hanno collaborato hanno rappresentato nel PIR oltre il 90 % del totale di tutte le importazioni nell’Unione dall’Ucraina. Il livello di collaborazione è stato pertanto considerato elevato.

(25)

Il volume totale delle importazioni del prodotto in esame dall’Ucraina è stato modesto, rappresentando nel PIR una quota di mercato dell’1,1 % sul totale del mercato dell’Unione.

2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

2.1.   Valore normale

(26)

Nel precedente riesame in previsione della scadenza l’Ucraina non era ancora considerata un paese a economia di mercato e il valore normale è stato quindi determinato sulla base dei dati di un produttore che ha collaborato del paese di riferimento, nella fattispecie gli USA.

(27)

Nel presente riesame il valore normale si basa sui dati ottenuti dai tre produttori esportatori ucraini che hanno collaborato e verificati presso le loro sedi. La Commissione ha valutato se fosse possibile considerare le vendite effettuate sul mercato interno come eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è esaminato il costo di produzione del prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dai produttori esportatori che hanno collaborato.

(28)

Per quanto riguarda i costi del gas si è riscontrato che l’Ucraina importava dalla Russia la maggior parte del gas consumato per la produzione di NA. Da tutti i dati disponibili verificati durante l’inchiesta è emerso che nel corso del PIR il prezzo d’importazione in Ucraina del gas naturale russo è stato del 40 % circa inferiore al prezzo del gas naturale russo esportato nell’Unione. Tuttavia è emerso che nell’ultimo trimestre del PIR i prezzi sono stati analoghi.

(29)

Se si eccettua un tipo di prodotto esportato da un produttore, è risultato che le vendite sul mercato interno sono state eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali nel corso del PIR. Il valore normale è stato pertanto determinato sulla base del prezzo effettivamente pagato o pagabile sul mercato interno ucraino da acquirenti indipendenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base oppure sulla base del valore normale costruito per il tipo di prodotto non venduto nell’ambito di normali operazioni commerciali. In conformità all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione del tipo di prodotto esportato un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il margine di profitto. Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti si basano su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali dal produttore interessato.

(30)

Il valore normale è stato determinato senza alcun adeguamento per i costi del gas sostenuti dai produttori esportatori ucraini a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Si è proceduto in questo modo in quanto, come illustrato ai considerando da 32 a 34, l’utilizzo dei costi e dei prezzi non adeguati dei produttori esportatori ucraini sul mercato interno indica già chiaramente, nonostante i prezzi del gas all’apparenza distorti, l’esistenza di pratiche di dumping durante il PIR. Di conseguenza, dato tra l’altro che lo scopo di un riesame in previsione della scadenza è determinare se la scadenza delle misure rischia di provocare il persistere o la reiterazione del dumping così da stabilire se sia opportuno mantenere o lasciare scadere le misure in quel momento applicabili, nel caso di specie non si è ritenuto necessario esaminare l’opportunità di un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

2.2.   Prezzo all’esportazione

(31)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato stabilito facendo riferimento al prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto all’esportazione nella Comunità. Tutte le vendite dei tre produttori esportatori che hanno collaborato sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione.

2.3.   Confronto

(32)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza sono stati operati, se del caso e in presenza di prove verificate, adeguamenti per tener conto delle differenze nei costi relativi a trasporto, movimentazione, carico e spese accessorie, assicurazione, commissioni e imballaggio.

2.4.   Margine di dumping

(33)

Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, in conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(34)

Per i tre produttori esportatori che hanno collaborato è stata calcolata una media ponderata del margine di dumping per l’intero paese del 6-7 %.

3.   Andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure

3.1.   Capacità inutilizzata e attrattiva del mercato dell’Unione

(35)

Nel PIR le vendite sul mercato interno dei tre produttori esportatori che hanno collaborato hanno rappresentato in media il 46 % della loro capacità di produzione.

(36)

Questi tre produttori esportatori che hanno collaborato, pur vendendo una quota consistente della loro produzione sul mercato interno, dipendevano anche dalle esportazioni verso paesi terzi. Nel PIR la loro capacità inutilizzata corrispondeva a circa il 6 % del consumo dell’Unione.

(37)

In base alle informazioni contenute nella richiesta di riesame relative al quarto produttore ucraino noto che non ha collaborato all’inchiesta si è giunti alla stima che la capacità inutilizzata totale dell’Ucraina durante il PIR corrispondesse a circa il 9 % del consumo dell’Unione.

(38)

Alcuni produttori esportatori ucraini che hanno collaborato hanno sostenuto di subire una progressiva erosione della loro quota di mercato a livello nazionale a vantaggio dei produttori russi che possono praticare prezzi molto bassi considerato che il costo del gas in Russia è molto più basso. Sembra quindi difficile che il mercato interno ucraino possa assorbire la capacità di produzione inutilizzata; pertanto, gli eventuali aumenti di produzione saranno presumibilmente destinati all’esportazione.

(39)

Durante il PIR le tre società che hanno collaborato hanno esportato il NA in molti altri paesi terzi in vari continenti. È opportuno però rilevare la chiusura di alcuni tradizionali mercati dei paesi terzi nei confronti delle esportazioni ucraine in ragione di misure antidumping in vigore (negli USA, ad esempio, sono applicati dazi antidumping superiori al 100 %) e/o di restrizioni per motivi di sicurezza (ad esempio nella Repubblica popolare cinese e in Australia). L’Unione rappresenta comunque il mercato di esportazione più grande, più interessante e al tempo stesso geograficamente più vicino. Vantaggi di tipo logistico, derivanti dalle basse tariffe ferroviarie ucraine, rendono ancora più interessante questo mercato.

(40)

Stante quanto precede, non si può escludere che una larga parte della capacità inutilizzata di cui l’Ucraina dispone potrebbe essere utilizzata per aumentare le esportazioni verso l’Unione se non dovessero più esserci misure antidumping.

3.2.   Prezzi in vari mercati di esportazione

(41)

Da un’analisi delle vendite all’esportazione verso paesi terzi dei tre produttori esportatori ucraini che hanno collaborato è emerso che durante il PIR i prezzi all’esportazione verso paesi terzi, calcolati a livello cif utilizzando le tariffe del trasporto internazionale indicate nella richiesta di riesame, erano anche del 25 % più bassi del prezzo di mercato prevalente nell’Unione.

(42)

È di conseguenza emerso che la scadenza delle misure incentiverebbe il riorientamento verso l’Unione delle esportazioni ucraine attualmente dirette verso i paesi terzi. I prezzi più elevati sul mercato dell’Unione consentirebbero agli esportatori ucraini di ottenere margini di profitti maggiori.

(43)

Sulla base dei dati forniti dai tre produttori esportatori che hanno collaborato, è stato possibile stabilire anche che a livello nazionale le esportazioni ucraine verso paesi terzi sono avvenute a prezzi di dumping durante il PIR.

3.3.   Conclusioni sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping

(44)

Alla luce dei risultati enunciati sopra, si può concludere che le esportazioni dall’Ucraina sono tuttora oggetto di dumping e che la scadenza delle misure antidumping vigenti rischia di determinare il persistere del dumping sul mercato dell’Unione. Tenuto conto della capacità attualmente inutilizzata in Ucraina e dell’attrattiva del mercato dell’Unione, i produttori esportatori ucraini sarebbero in effetti incentivati a: i) incrementare le esportazioni verso il mercato dell’Unione; ii) riorientare le esportazioni di NA dai mercati di altri paesi terzi al mercato dell’Unione a prezzi di dumping, almeno per quanto concerne due produttori esportatori.

(45)

La media ponderata dei prezzi all’esportazione verso i mercati di paesi terzi praticati dai produttori esportatori che hanno collaborato è risultata inoltre notevolmente inferiore rispetto al livello dei prezzi prevalente nell’Unione. Ciò aumenterebbe la probabilità di un incremento delle esportazioni a prezzi di dumping dall’Ucraina nell’Unione,qualora le misure non fossero mantenute.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(46)

Nell’Unione il prodotto simile è fabbricato da sedici società o gruppi di società, la cui produzione costituisce la produzione totale dell’Unione del prodotto simile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(47)

Hanno collaborato all’inchiesta dodici produttori dell’Unione:

Achema AB (Lituania),

Agropolychim JSC (Bulgaria),

Azomures (Romania),

BASF AG (Germania),

Fertiberia SA (Spagna),

GPN SA (Francia),

GrowHow UK Ltd (Regno Unito),

Neochim PLC (Bulgaria),

Nitrogénművek Rt (Ungheria),

Yara (Belgio, Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi),

Zakłady Azotowe Puławy SA (Polonia),

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach (Polonia).

(48)

Dato che questi dodici produttori dell’Unione rappresentavano circa l’80 % del totale della produzione dell’Unione nel PIR si ritiene che costituiscano l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Essi saranno denominati «industria dell’Unione».

(49)

Come illustrato ai considerando 14 e 15, i cinque produttori dell’Unione da inserire nel campione sono stati scelti tra questi dodici produttori. Tutti i produttori inseriti nel campione hanno collaborato e risposto al questionario entro i termini prescritti. Inoltre, gli altri sette produttori che hanno collaborato hanno debitamente fornito alcune informazioni generali per l’analisi del pregiudizio.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Consumo sul mercato dell’Unione

(50)

Il consumo apparente dell’Unione è stato calcolato sulla base del volume delle vendite effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Uhnione, del volume delle vendite di altri produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione, dei dati Eurostat relativi a tutte le importazioni nell’Unione e delle informazioni fornite nelle risposte al questionario dalle società che hanno collaborato limitatamente alle importazioni del prodotto in esame dall’Ucraina. Tenuto conto dell’allargamento a 27 Stati membri dell’Unione nel 2007, tutti gli indicatori del pregiudizio sono stati calcolati in rapporto al mercato dell’UE-27 per tutto il periodo in esame, e ciò per ragioni di chiarezza e di coerenza dell’analisi.

(51)

Tra il 2005 e il PIR il consumo dell’Unione è diminuito del 10 %.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Consumo totale dell’Unione (in tonnellate)

7 861 796

6 983 467

8 023 633

7 638 439

7 054 327

Indice (2005 = 100)

100

89

102

97

90

2.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dall’Ucraina

(52)

I volumi, le quote di mercato e i prezzi medi delle importazioni dall’Ucraina hanno seguito l’andamento delineato nella tabella che segue. L’andamento dei quantitativi e dei prezzi è quello che risulta dalle informazioni contenute nelle risposte al questionario fornite dai produttori esportatori che hanno collaborato, dalle statistiche sulle importazioni (Eurostat) e dalle statistiche ucraine sulle esportazioni.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Volume delle importazioni (in tonnellate)

76 867

42 912

29 420

48 232

75 582

Quota di mercato

1 %

0,6 %

0,4 %

0,6 %

1,1 %

Prezzi delle importazioni (EUR/t)

123

139

145

259

230

Indice (2005 = 100)

100

113

118

211

187

(53)

Il volume delle importazioni dagli Ucraina è costantemente diminuito fino al 2007, ma nel PIR ha raggiunto quasi il livello del 2005. La quota di mercato delle importazioni dall’Ucraina è aumentata leggermente, passando dall’1 % nel 2005 all’1,1 % nel PIR. Nel periodo in esame i prezzi unitari hanno conosciuto una progressione, passando da 123 a 230 EUR/t. Questo incremento nel corso del PIR segue l’evoluzione mondiale dei prezzi e l’andamento dei prezzi della principale materia prima.

(54)

Per calcolare il livello di undercutting dei prezzi durante il PIR, i prezzi franco fabbrica praticati dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono stati confrontati con i prezzi all’importazione cif franco frontiera dell’Unione dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato, opportunamente adeguati per rispecchiare un prezzo franco di tutte le spese allo sbarco. Dal confronto è emerso che durante il PIR le importazioni dall’Ucraina sono state effettuate a prezzi inferiori in media del 22,5 % a quelli praticati dall’industria dell’Unione. Per quanto concerne gli esportatori ucraini è stata ancora riscontrata l’esistenza di un margine di undercutting dell’11 % una volta aggiunto il dazio antidumping ai prezzi da essi praticati nell’Unione.

3.   Importazioni da altri paesi

(55)

Il volume delle importazioni da altri paesi terzi nel periodo in esame è indicato nella tabella di seguito. Le tendenze relative a quantità e prezzi si basano su dati di Eurostat.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Volume delle importazioni dalla Russia (in tonnellate)

328 972

217 539

35 852

136 984

184 170

Quota di mercato

4,2 %

3,1 %

0,4 %

1,8 %

2,6 %

Prezzo delle importazioni dalla Russia (EUR/t)

122

124

144

275

235

Volume delle importazioni dalla Georgia (in tonnellate)

153 844

85 870

88 622

214 879

222 912

Quota di mercato

2,0 %

1,2 %

1,1 %

2,8 %

3,2 %

Prezzo delle importazioni dalla Georgia (EUR/t)

164

177

174

325

304

Volume delle importazioni dal Kazakstan (in tonnellate)

0

4 845

112 239

81 410

100 761

Quota di mercato

0 %

0,1 %

1,4 %

1,1 %

1,4 %

Prezzo delle importazioni dal Kazakstan (EUR/t)

0

147

151

255

242

Volume delle importazioni da tutti gli altri paesi (in tonnellate)

65 253

118 927

99 380

109 755

91 785

Quota di mercato

0,8 %

1,7 %

1,2 %

1,4 %

1,3 %

Prezzo delle importazioni da tutti gli altri paesi (EUR/t)

190

170

240

242

265

(56)

Sul mercato dell’Unione tra il 2008 e il PIR i prezzi delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi hanno subito un aumento significativo. Risulta che nel periodo in esame tutti i paesi indicati nella tabella precedente, tranne la Russia, hanno aumentato il volume delle loro esportazioni nell’Unione. Le importazioni dalla Russia sono soggette a un dazio antidumping fisso di 47,07 EUR la tonnellata e, come quelle ucraine, sono state effettuate al prezzo più basso rispetto ai prezzi praticati da tutti gli altri paesi esportatori.

4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(57)

Come disposto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha proceduto a una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti in grado di incidere sulla situazione dell’industria dell’Unione.

4.1.   Osservazioni preliminari

(58)

Dato che ai fini dell’inchiesta per determinare il pregiudizio si è ricorsi al campionamento, l’analisi relativa ad alcuni indicatori del pregiudizio, quali produzione, capacità di produzione, vendite, quota di mercato, produttività e occupazione, è stata effettuata in relazione all’industria dell’Unione nel suo insieme («Unione» nelle tabelle che seguono). L’esame di altri indicatori di pregiudizio, concernenti i risultati di singole società, come ad esempio prezzi, scorte, costi di produzione, redditività, salari, investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali, è stato condotto sulla base delle informazioni raccolte presso i produttori dell’Unione inseriti nel campione («produttori del campione» nelle tabelle che seguono).

4.2.   Dati relativi all’industria dell’Unione nel suo complesso

a)   Produzione

(59)

Tra il 2005 e il periodo dell’inchiesta di riesame la produzione dell’industria dell’Unione è diminuita del 18 %, passando da 7 milioni di tonnellate circa nel 2005 a 5,8 milioni di tonnellate circa nel PIR. La produzione destinata a uso vincolato (uso captive) è restata modesta durante il periodo in esame e non ha influito sulla situazione dell’industria dell’Unione, in particolare nel corso del PIR.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Produzione dell’Unione (tonnellate)

7 133 844

6 359 967

7 146 911

6 454 234

5 843 181

Indice (2005 = 100)

100

89

100

90

82

Produzione dell’Unione destinata a trasferimenti vincolati

210 437

176 413

185 223

138 733

119 053

Espressa in percentuale sulla produzione totale

2,9 %

2,8 %

2,6 %

2,1 %

2,0 %

b)   Capacità e tassi di utilizzo degli impianti

(60)

La capacità di produzione è rimasta sostanzialmente stabile in tutto il periodo in esame. Parallelamente alla produzione è diminuito l’utilizzo degli impianti, che è passato dal 55 % nel 2005 al 45 % nel PIR. Come già riscontrato nell’inchiesta iniziale, l’utilizzo degli impianti per la produzione di NA può essere influenzato dalla produzione di altri prodotti che possono essere fabbricati negli stessi impianti di produzione. Il dato relativo all’utilizzo degli impianti è di conseguenza meno pertinente ai fini della valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Capacità di produzione (in tonnellate)

13 059 281

12 824 281

12 820 594

13 069 317

13 077 281

Utilizzo della capacità di produzione dell’Unione

55 %

50 %

56 %

49 %

45 %

c)   Volume delle vendite

(61)

Tra il 2005 e il PIR le vendite realizzate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione sono diminuite del 14 %. Tale sviluppo va considerato nel quadro di una contrazione del consumo nell’Unione.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Volume delle vendite dell’industria dell’Unione (in tonnellate) ad acquirenti indipendenti

5 365 834

4 756 093

5 495 037

5 157 788

4 605 629

Indice (2005 = 100)

100

89

102

96

86

Volume delle vendite dell’industria dell’Unione (in tonnellate) ad acquirenti indipendenti in paesi terzi

887 056

727 176

637 408

559 393

548 090

Indice (2005 = 100)

100

82

72

63

62

d)   Quota di mercato

(62)

La quota di mercato dell’industria dell’Unione, stabile tra il 2005 e il 2008, si è però ridotta di tre punti percentuali tra il 2008 e il PIR.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Quota di mercato dell’industria dell’Unione

68 %

68 %

68 %

68 %

65 %

Indice (2005 = 100)

100

100

100

100

96

e)   Occupazione

(63)

Tra il 2005 e il PIR l’occupazione nell’industria dell’Unione è diminuita dell’8 %.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Occupazione nell’industria dell’Unione in rapporto al prodotto in esame

3 627

3 578

3 458

3 494

3 354

Indice (2005 = 100)

100

99

95

96

92

f)   Produttività

(64)

Nel periodo in esame la produzione media per addetto nell’industria dell’Unione si è ridotta dell’11 %. La spiegazione risiede nel fatto che il calo relativo della produzione è stato maggiore del calo relativo dell’occupazione.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Produttività dell’industria dell’Unione (tonnellate/addetto)

1 967

1 778

2 067

1 847

1 742

Indice (2005 = 100)

100

90

105

94

89

g)   Entità del margine di dumping

(65)

Considerato l’attuale scarso volume di importazioni dall’Ucraina, l’incidenza dell’entità del margine di dumping effettivo viene considerata trascurabile e l’indicatore non viene ritenuto pertinente ai fini dell’analisi del pregiudizio.

4.3.   Dati relativi ai produttori dell’Unione inseriti nel campione

a)   Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi sul mercato interno

(66)

I prezzi di vendita netti medi dei produttori dell’industria dell’Unione inseriti nel campione sono aumentati notevolmente nel 2008 e nel PIR – dato questo che rispecchia le condizioni favorevoli del mercato internazionale di NA nello stesso periodo.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Prezzo unitario dei produttori del campione (EUR/t)

165

182

189

309

315

Indice (2005 = 100)

100

110

115

187

191

b)   Scorte

(67)

Il livello delle scorte finali dell’industria dell’Unione è diminuito del 26 % dal 2005 al PIR. Un forte incremento nel 2006 è stato dovuto a un brusco calo del volume delle vendite tra il 2005 e il 2006.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Scorte finali dei produttori del campione (in tonnellate)

276 569

489 535

345 137

252 072

203 579

Indice (2005 = 100)

100

177

125

91

74

c)   Salari

(68)

Tra il 2005 e il periodo dell’inchiesta di riesame il salario medio per addetto è aumentato del 6 %, come illustrato nella tabella di seguito. Tenuto conto del tasso di inflazione e della diminuzione complessiva dell’occupazione, tale aumento dei salari viene considerato contenuto.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Costo medio del lavoro per addetto presso i produttori del campione (in migliaia di EUR)

40,4

41,2

43,3

45,0

43,0

Indice (2005 = 100)

100

102

107

111

106

d)   Investimenti

(69)

Nel periodo in esame è stato positivo l’andamento degli investimenti annui relativi al prodotto simile effettuati dai cinque produttori inseriti nel campione, con un incremento del 70 %. Tali investimenti hanno riguardato principalmente la modernizzazione di alcuni macchinari e ciò dimostra che l’industria dell’Unione è sempre disposta a migliorare la propria competitività.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Investimenti netti dei produttori del campione (in migliaia di EUR)

46 668

52 191

64 319

73 948

79 379

Indice (2005 = 100)

100

112

138

158

170

e)   Redditività e utile sul capitale investito

(70)

La redditività dei produttori inseriti nel campione è migliorata sensibilmente, in particolare a partire dal 2006, e ha raggiunto il 28,1 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento positivo della redditività nel periodo in esame.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Redditività delle vendite CE dei produttori del campione ad acquirenti indipendenti (in % sulle vendite nette)

9,2 %

7,9 %

14,9 %

25,3 %

28,1 %

Indice (2005 = 100)

100

85

162

274

304

Utile sul capitale investito dei produttori del campione (utile in % del valore contabile netto degli investimenti)

35,2 %

25,8 %

41,1 %

109,1 %

114,1 %

Indice (2005 = 100)

100

73

117

310

324

f)   Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

(71)

Il flusso di cassa è aumentato considerevolmente nel periodo in esame e risulta in linea con l’evoluzione della redditività complessiva nel periodo.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Flusso di cassa dei produttori del campione (in migliaia di EUR)

84 567

52 182

188 535

373 843

386 721

Indice (2005 = 100)

100

63

223

442

457

(72)

L’inchiesta non ha rivelato difficoltà nella raccolta di capitali da parte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. A tale proposito si osserva che, poiché diverse di queste società fanno parte di grandi gruppi, esse finanziano le loro attività all’interno del gruppo cui appartengono mediante sistemi di tesoreria accentratao prestiti intragruppo concessi dalle società madri.

5.   Conclusioni

(73)

Tra il 2005 e il PIR la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha registrato un andamento positivo: si è avuto un consistente aumento dei prezzi di vendita unitari e della redditività, che ha raggiunto il 28,1 % nel PIR. Anche gli investimenti, gli utili sul capitale investito e il flusso di cassa hanno registrato un andamento positivo.

(74)

Il volume della produzione e quello delle vendite hanno subito una riduzione notevole nel periodo in esame, ma ciò va considerato nel quadro di una contrazione del 10 % del mercato dell’Unione.

(75)

Nel complesso la situazione dell’industria dell’Unione è migliorata sensibilmente rispetto a prima che nel 2001 venissero istituite le misure antidumping sulle importazioni di NA dal paese interessato.

F.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Aspetti generali

(76)

In relazione al rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati due parametri principali: i) probabili volumi di esportazione e prezzi nel paese interessato; ii) probabili effetti sull’industria dell’Unione dei prezzi e dei volumi di esportazione ipotizzati per il paese interessato.

2.   Probabili volumi di esportazione e prezzi del paese interessato

(77)

È noto che presso i produttori ucraini che hanno collaborato esiste una capacità inutilizzata di circa 650 000 tonnellate, pari al 9 % del mercato dell’Unione, come indicato al considerando 37. Questa eccesso di capacità indica che i produttori ucraini sono in grado di accrescere rapidamente la loro attuale produzione e pertanto le loro esportazioni di NA.

(78)

Inoltre, date le dimensioni relativamente ridotte del mercato nazionale, i produttori ucraini dipendono ampiamente dalle esportazioni verso i paesi terzi. Come già enunciato al considerando 41, tali esportazioni sono state effettuate a prezzi notevolmente inferiori al prezzo di mercato prevalente nell’Unione.

(79)

Alla luce dei fatti e delle considerazioni di cui sopra il mercato dell’Unione risulterebbe interessante in termini di prezzi per i produttori esportatori ucraini rispetto a tutti gli altri mercati di esportazione. È pertanto lecito ipotizzare che, qualora le misure non fossero mantenute, una parte considerevole dei volumi esportati verso i paesi terzi verrebbe indirizzata verso il mercato dell’Unione. A rendere il mercato dell’Unione maggiormente interessante rispetto ad altri mercati di esportazione sarebbe anche la sua vicinanza, che aumenterebbe quindi la probabilità di un riorientamento verso l’Unione delle esportazioni dei produttori ucraini attualmente dirette verso paesi terzi.

(80)

Data la debole posizione sul mercato dell’Unione occupata attualmente dai prodotti provenienti dall’Ucraina, gli esportatori ucraini dovrebbero conquistare quote di mercato o allargare il loro portafoglio clienti ed è probabile che per ottenere questo risultato offrano il NA a prezzi di dumping come accertato durante il PIR.

(81)

In base a quanto precede, è pertanto probabile che, qualora le misure non fossero mantenute, volumi considerevoli di NA prodotto in Ucraina verrebbero riorientati verso il mercato dell’Unione a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione.

3.   Impatto sull’industria dell’Unione dei volumi di esportazione ipotizzati ed effetti sui prezzi in caso di scadenza delle misure

(82)

L’inchiesta ha dimostrato che il NA è un prodotto di base i cui prezzi possono essere notevolmente influenzati dalla presenza di importazioni a basso prezzo, caratterizzate da prezzi nettamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. In altre parole il mercato del NA dell’Unione è relativamente volatile. Il periodo in esame è stato caratterizzato da condizioni di mercato favorevoli a livello mondiale per quanto concerne il NA e le misure antidumping applicabili hanno ridotto la possibilità di una distorsione dei prezzi sul mercato dell’Unione. In tale periodo l’equilibrio delicato tra offerta e domanda ha determinato prezzi più elevati per tutti i concimi a base di azoto che sono prodotti di base. Anche il NA è un prodotto di base il cui prezzo è influenzato da numerosi fattori, quali il prezzo del gas, che incide notevolmente sull’offerta trattandosi dell’elemento di costo più importante, le condizioni meteorologiche, i raccolti e i livelli delle scorte di cereali, che tutti insieme determinano un aumento o una diminuzione della domanda di concimi.

(83)

Quanto al mercato dell’Unione, è prevedibile un leggero aumento della domanda di NA rispetto al livello registrato nel PIR. Poiché i prezzi praticati dai produttori esportatori ucraini erano notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, il probabile aumento dei volumi di importazioni da tale paese costringerebbe l’industria dell’Unione a ridurre considerevolmente i suoi prezzi, e di conseguenza i suoi profitti, oppure a perdere importanti quote di mercato, e quindi entrate, o a fare entrambe le cose. L’efficace processo di ristrutturazione dell’industria dell’Unione potrebbe prevedibilmente compensare solo in parte questo probabile calo dei prezzi e l’intero processo di recupero rischierebbe di essere compromesso. La scadenza delle misure comporterebbe quindi probabilmente un peggioramento della situazione economica complessiva dell’industria dell’Unione.

4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio

(84)

I fatti e le considerazioni di cui sopra portano a concludere che, qualora le misure dovessero scadere, le esportazioni dal paese interessato sarebbero effettuate probabilmente in volumi significativi e a prezzi di dumping, notevolmente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione. Con ogni probabilità ciò innescherebbe un processo di riduzione dei prezzi sul mercato, con conseguenti prevedibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell’industria dell’Unione. Questo impedirebbe, in particolare, il recupero finanziario realizzato durante il periodo in esame, determinando una reiterazione del pregiudizio.

G.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Introduzione

(85)

Si è esaminato se esistessero motivi validi per concludere che non fosse nell’interesse dell’Unione prorogare le misure antidumping in vigore. A tal fine, a norma dell’articolo 21 del regolamento di base, sono stati considerati, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l’impatto della proroga delle misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento e le conseguenze della scadenza di tali misure.

(86)

Per valutare l’impatto dell’eventuale mantenimento delle misure, tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(87)

Va ricordato che nell’inchiesta iniziale l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse dell’Unione. Inoltre il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, il cui oggetto di indagine è quindi una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping, consente di valutare qualsiasi indebito impatto negativo delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.

2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(88)

L’industria dell’Unione ha dimostrato di essere un’industria strutturalmente solida, come ha confermato l’andamento positivo della sua situazione economica osservato dopo l’istituzione delle misure antidumping nel 2001. In particolare, tra il 2005 e il PIR l’industria dell’Unione ha notevolmente migliorato la sua situazione in termini di redditività e si ristrutturata con successo.

(89)

È quindi lecito aspettarsi che l’industria dell’Unione continui a trarre vantaggio dalle misure attualmente in vigore e prosegua il suo recupero, mantenendo e stabilizzando la propria redditività. La mancata proroga delle misure determinerebbe un probabile aumento delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato, con un conseguente pregiudizio per l’industria dell’Unione derivante dalla pressione al ribasso sui prezzi di vendita che inciderebbe negativamente sulla sua situazione finanziaria attualmente positiva.

3.   Interesse degli importatori

(90)

Come illustrato al considerando 14, nessun importatore si è dichiarato disponibile ad essere inserito nel campione e a fornire le informazioni di base richieste nel questionario di campionamento. Dalle precedenti inchieste è emerso che l’istituzione di misure non avrebbe ripercussioni significative in quanto di norma gli importatori non trattano solamente nitrato di ammonio, ma anche, in larga misura, altri tipi di concimi. L’abolizione delle misure antidumping su altri concimi può soltanto confermare la validità della tesi di cui sopra. In tale contesto va ricordato che le misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originaria di Russia, Bielorussia, Croazia, Libia e Ucraina sono state abolite rispettivamente nell’agosto 2007 e nel marzo 2008 (13). Tuttavia, in mancanza di collaborazione da parte degli importatori e, quindi, di elementi di prova inoppugnabili che consentano di valutare l’importanza di eventuali ripercussioni negative, si è concluso che non esistono motivi validi e convincenti che ostino alla proroga delle attuali misure antidumping.

(91)

Non sono disponibili informazioni affidabili che indichino che il mantenimento delle misure avrà un impatto negativo significativo sugli importatori o sugli operatori commerciali.

4.   Interesse degli utilizzatori

(92)

Nell’Unione gli utilizzatori di nitrato di ammonio sono gli agricoltori. Nell’inchiesta iniziale era stato concluso che, considerata l’incidenza trascurabile del nitrato di ammonio sull’attività degli agricoltori, un eventuale aumento di tale costo non avrebbe probabilmente avuto su di loro effetti negativi significativi.

(93)

Nel quadro della presente inchiesta due associazioni di agricoltori hanno presentato osservazioni pronunciandosi a favore della cessazione delle misure. Secondo la loro principale argomentazione, la riforma della politica agricola comune nel 2003 ha ridotto l’utilizzo degli strumenti d’intervento sul mercato, facendo venir meno il rapporto tra sostegno dell’Unione e produzione. Il processo di liberalizzazione ha di conseguenza costretto gli agricoltori dell’Unione ad operare alle condizioni mondiali di mercato. Solo la libertà di scelta tra fornitori di NA potrebbe impedire un consistente aumento dei prezzi dei prodotti agricoli.

(94)

L’eventuale proroga delle attuali misure antidumping non impedirà tuttavia agli utilizzatori di scegliere liberamente i fornitori di NA; garantirà invece parità di condizioni sul mercato dell’Unione dove si rafforzerà un’effettiva concorrenza. Stante quanto precede, si può pertanto concludere che la proroga delle misure antidumping nei confronti dell’Ucraina non produrrà gravi effetti negativi sugli utilizzatori del prodotto in esame.

5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(95)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi e convincenti che ostino alla proroga delle attuali misure antidumping.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(96)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in merito. Le osservazioni, se giustificate, sono state prese nella dovuta considerazione.

(97)

Ne consegue che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di NA originario dell’Ucraina. Si ricorda che queste misure consistono in dazi specifici.

(98)

Come illustrato al considerando 28, nell’ultimo trimestre del PIR si è registrata una convergenza tra i prezzi del gas all’importazione in Ucraina e i prezzi del gas praticati sul mercato dell’Unione. Nel caso in cui questa evoluzione dei prezzi del gas sul mercato nazionale dovesse rivelarsi duratura, gli effetti potenzialmente pregiudizievoli del dumping potrebbero essere condizionati dall’impatto che l’aumento dei costi di produzione, dovuto a tale evoluzione, avrà sui prezzi all’esportazione. Si ritiene pertanto prudente limitare il mantenimento delle misure a due anni.

(99)

Gli impegni accettati con decisione 2008/577/CE della Commissione (14) restano in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, attualmente classificati ai codici 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, originari dell’Ucraina.

2.   Il tasso del presente dazio antidumping corrisponde ad un importo fisso in euro per tonnellata, come di seguito indicato:

Descrizione del prodotto

Codice NC

Codice TARIC

Importo del dazio

(EUR/t)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

33,25

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

33,25

Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e nitrato di ammonio - Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 29 00

10

33,25

Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e nitrato di ammonio - Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 60 00

10

33,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 90 00

10

33,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, non contenenti né fosforo né potassio

3105 10 00

10

33,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 10 00

20

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 10 00

30

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 10 00

40

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 10 00

50

29,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 20 10

30

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 20 10

40

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 20 10

50

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 20 10

60

29,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore al’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 51 00

10

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 51 00

20

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 51 00

30

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 51 00

40

29,79

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore al’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 59 00

10

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 59 00

20

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 59 00

30

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 59 00

40

29,79

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 90 91

30

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 90 91

40

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 90 91

50

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 90 91

60

29,26

3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (15), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   In deroga all’articolo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dei paragrafi seguenti del presente articolo.

2.   Le importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso originari dell’Ucraina, classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91 per l’immissione in libera pratica e fatturate dal produttore esportatore che ha offerto un impegno accettato dalla Commissione e che è menzionato nella decisione 2008/577/CE della Commissione, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che:

siano prodotte, spedite e fatturate direttamente dal produttore esportatore al primo acquirente indipendente nell’Unione, e

siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento, e

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno.

3.   All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:

ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 2, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo, o

quando la Commissione ritira l’accettazione dell’impegno, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e che dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso resta in vigore per un periodo di due anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(3)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1.

(4)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28.

(5)  GU L 183 del 20.5.2004, pag. 13.

(6)  GU L 344 del 20.11.2004, pag. 24.

(7)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1.

(8)  GU L 106 del 24.4.2007, pag. 1.

(9)  GU L 185 del 12.7.2008, pag. 1.

(10)  GU L 185 del 12.7.2008, pag. 35.

(11)  GU C 264 del 17.10.2008, pag. 16.

(12)  GU C 94 del 23.4.2009, pag. 15.

(13)  GU L 198 del 31.7.2007, pag. 4 e GU L 75 del 18.3.2008, pag. 33.

(14)  GU L 185 del 12.7.2008, pag. 43.

(15)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 40.


ALLEGATO

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite nell’Unione di merci soggette all’impegno devono figurare le indicazioni seguenti:

1.

L’intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO».

2.

Il nome della società che rilascia la fattura commerciale.

3.

Il numero della fattura commerciale.

4.

La data di rilascio della fattura commerciale.

5.

Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell’Unione.

6.

La descrizione esatta delle merci, comprendente:

il codice NC utilizzato ai fini dell’impegno,

il titolo di azoto («N») del prodotto (in percentuale),

il codice TARIC,

la quantità (in tonnellate).

7.

La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

il prezzo per tonnellata,

le condizioni di pagamento applicabili,

le condizioni di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi.

8.

Il nome della società che funge da importatore nell’Unione a cui la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno viene rilasciata direttamente dalla società.

9.

Il nome del responsabile dell’impresa che ha rilasciato la fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto attesta che la vendita per l’esportazione diretta nell’Unione europea delle merci oggetto della presente fattura avviene nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con decisione 2008/577/CE (1). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.


(1)  GU L 185 del 12.7.2008, pag. 43.».


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