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Document 32010R0510

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 510/2010 del Consiglio, del 14 giugno 2010 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di scansione dei container originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 150 del 16.6.2010, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/510/oj

    16.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 150/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 510/2010 DEL CONSIGLIO

    del 14 giugno 2010

    che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di scansione dei container originari della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), che abroga il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   MISURE PROVVISORIE

    (1)

    Con il regolamento (UE) n. 1242/2009 (3) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati sistemi di scansione dei container originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

    (2)

    Il procedimento antidumping è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 2 febbraio 2009 da Smiths Detection Group Limited («il denunciante») per conto di un produttore che rappresenta oltre l’80 % della produzione totale di determinati sistemi di scansione dei container nell’Unione. La denuncia conteneva elementi di prova relativi al dumping e al notevole pregiudizio che ne deriva, considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

    2.   FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

    (3)

    In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie (divulgazione delle conclusioni provvisorie), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite.

    (4)

    La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In particolare, la Commissione ha continuato l’inchiesta per quanto riguarda gli aspetti relativi al consumo UE. A tale proposito la Commissione ha contattato le parti interessate, in particolare gli utilizzatori e i produttori del prodotto in esame, al fine di verificare le affermazioni delle parti riguardo a una serie di transazioni.

    (5)

    Come indicato al considerando 9 del regolamento provvisorio, si ricorda che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 31 dicembre 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

    (6)

    L’unico produttore esportatore cinese che ha collaborato (il «produttore cinese») ha affermato che non era giustificato utilizzare un PI di 18 mesi invece dei 12 mesi utilizzati in genere nelle inchieste antidumping. Secondo questo produttore cinese il PI avrebbe dovuto semplicemente riguardare l’anno di calendario 2008.

    (7)

    Va innanzitutto osservato che il produttore cinese in questione non aveva contestato l’uso di un PI di 18 mesi durante la fase provvisoria dell’inchiesta. Tale argomentazione è stata avanzata solo dopo l’adozione delle misure provvisorie. Il PI era stato tuttavia già annunciato nell’avviso di apertura del procedimento e nei questionari, ovvero fin dall’inizio dell’inchiesta. I motivi specifici della scelta di un PI di 18 mesi sono stati illustrati nel considerando 9 del regolamento provvisorio. La parte in questione non ha fornito alcun argomento per contestare la giustificazione riguardante il numero relativamente limitato di transazioni in tale mercato.

    (8)

    Affinché i dati relativi al PI fossero pienamente comparabili con quelli degli anni precedenti, le cifre indicate per il PI nelle sezioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità sono state fornite su base annua.

    (9)

    Il produttore cinese ha altresì affermato che il PI era stato scelto per poter manipolare i fattori relativi al pregiudizio. Tale argomentazione non può essere accolta.

    (10)

    All’inizio dell’inchiesta la Commissione non era e non avrebbe potuto essere a conoscenza del complesso insieme di dati e cifre riguardanti gli indicatori del pregiudizio. Tali dati sono stati stabiliti solo nel corso dell’inchiesta.

    (11)

    Occorre infine fare presente che questa non è la prima volta che un PI supera i 12 mesi (ad esempio il PI di 16 mesi per il calcio metallico originario della Russia e della RPC fissato dal regolamento (UE) n. 892/94, della Commissione, (4) o il PI di 18 mesi per il carbonato di disodio originario degli Stati Uniti fissato dal regolamento (UE) n. 823/95, della Commissione (5).

    (12)

    Il produttore cinese ha inoltre affermato che la firma del contratto fissa tutte le transazioni in un momento preciso, indipendentemente dal fatto che una vendita sia effettuata o meno mediante gara d’appalto e che quindi non vi sarebbe necessità di un PI più esteso. Tale argomentazione non è convincente poiché non tiene conto del problema fondamentale, ovvero del numero relativamente ridotto di operazioni in questo settore. La data della firma del contratto è stata utilizzata solamente per ottenere una visione sufficientemente chiara degli elementi sostanziali delle vendite come pure di una data precisa grazie a cui distinguere quali operazioni dovessero rientrare rispettivamente nel PI e nei periodi precedenti e quali dovessero essere escluse.

    (13)

    In assenza di altre osservazioni relative al PI, si conferma il considerando 9 del regolamento provvisorio.

    (14)

    Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati sistemi di scansione dei container originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

    (15)

    Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

    3.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (16)

    Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, la definizione del prodotto è stata riesaminata alla luce delle osservazioni formulate dal produttore cinese e di un’analisi dettagliata delle argomentazioni dell’industria dell’Unione. Questo processo ha portato alla conclusione che per la scansione di container non possono essere utilizzati prodotti con tecnologie a base di raggi alfa o beta. Si ritiene pertanto giustificato escludere questi due tipi di tecnologie dalla definizione del prodotto. Non è stata presentata alcuna altra osservazione in grado di mettere in discussione le conclusioni provvisorie secondo cui tutte le altre tecnologie (escluse quelle basate sui raggi alfa e beta) incluse nella definizione del prodotto possono essere utilizzate nei sistemi di scansione dei container, e tutti i tipi di prodotto servono allo stesso scopo, segnatamente a scansionare i container utilizzando la stessa caratteristica principale, l’emissione di radiazioni concentrate nella scansione del container. Durante il PI le unità a base di raggi gamma del prodotto in esame erano effettivamente vendute nell’UE.

    (17)

    Alla luce di quanto precede si conclude che tutti i tipi di sistemi di scansione dei container, basati su tecnologie neutroniche, sull’uso di raggi X con una sorgente a raggi X da 250 KeV o più, oppure sull’utilizzo di radiazioni gamma, attualmente classificati ai codici NC ex 9022 19 00, ex 9022 29 00, ex 9027 80 17 ed ex 9030 10 00 nonché i veicoli a motore dotati di tali sistemi e attualmente classificati al codice NC ex 8705 90 90, condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, sono destinati agli stessi usi finali di base e si trovano in concorrenza reciproca nel mercato dell’Unione. Di conseguenza, nella misura in cui non si riferiscono alle tecnologie basate sui raggi alfa e beta, si riconfermano le conclusioni dei considerando da 10 a 15 del regolamento provvisorio.

    (18)

    In assenza di altre osservazioni relative al prodotto simile, si conferma il considerando 16 del regolamento provvisorio.

    (19)

    Si conclude pertanto in via definitiva che tutti i tipi di sistemi di scansione dei container quali definiti sopra sono considerati simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    4.   DUMPING

    1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

    (20)

    Il produttore cinese non ha chiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»), ma solo il trattamento individuale («TI»). In assenza di osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 19 a 20 del regolamento provvisorio.

    2.   Trattamento individuale (TI)

    (21)

    In assenza di osservazioni riguardo al trattamento individuale, si confermano i considerando da 21 a 25 del regolamento provvisorio.

    3.   Valore normale

    3.1.   Paese di riferimento

    (22)

    Nessuna delle parti ha contestato la scelta degli Stati Uniti d’America (USA) come paese di riferimento.

    (23)

    Il produttore cinese ha ribadito le proprie osservazioni sulla mancata collaborazione di una società stabilita negli Stati Uniti d’America (USA), collegata al denunciante. Egli ha sostenuto che il denunciante, per calcolare il valore normale nella denuncia, avrebbe utilizzato dati relativi alla sua società collegata negli USA, pur avendo affermato durante l’inchiesta che questa sua società collegata non produceva il prodotto simile. Secondo il produttore cinese la parte statunitense collegata al denunciante avrebbe dovuto essere obbligata a collaborare all’inchiesta e la mancata collaborazione avrebbe dovuto giustificare la qualifica del denunciante come non collaborante e pertanto la chiusura del procedimento. A suo avviso la Commissione avrebbe dovuto chiarire e verificare se la società statunitense sia produttrice del prodotto simile. Il produttore esportatore cinese ha infine contestato l’applicazione delle norme UE non preferenziali in materia di origine quale indicatore del fatto che un operatore economico possa essere considerato produttore di un determinato prodotto.

    (24)

    Per quanto riguarda le osservazioni relative all’uso nella denuncia dei dati provenienti dalla società statunitense collegata al denunciante, si osserva che le informazioni sul valore normale contenute nella denuncia erano basate su prezzi statunitensi generali, pubblicati sul sito web «GSA Advantages» del governo degli Stati Uniti. Per due tipi di prodotto simile non vi erano prezzi disponibili al pubblico e il denunciante ha pertanto dovuto calcolare il valore normale facendo riferimento ai dati relativi ai propri costi di produzione nell’UE adeguati al livello degli Stati Uniti in base alla propria conoscenza del mercato statunitense.

    (25)

    Il produttore cinese non ha inoltre fornito alcun elemento di prova in grado di contestare le conclusioni esposte al considerando 32 del regolamento provvisorio.

    (26)

    La normativa antidumping dell’UE non prevede in alcun caso che un procedimento venga chiuso in seguito alla decisione di un produttore del paese di riferimento di non collaborare all’inchiesta. Il fatto che il produttore sia collegato con il denunciante non modifica tale conclusione. Del resto anche la causa T-249/06 (Interpipe), citata dal produttore cinese, non è pertinente nella fattispecie, poiché in quel caso occorreva determinare se una controllata del produttore comunitario fosse tenuta a collaborare ai fini della determinazione del pregiudizio, una questione ben diversa dalla presentazione di dati per il calcolo del valore normale nel paese di riferimento.

    (27)

    Quanto all’argomento avanzato in merito alla definizione del concetto di produttore, si rileva che in base all’inchiesta il denunciante produce il prodotto simile nell’UE e tale attività di fabbricazione conferisce l’origine conformemente alle norme UE non preferenziali in materia di origine. La normativa non prevede l’obbligo di presentare conclusioni sullo status dei soggetti giuridici che non sono oggetto dell’inchiesta relativa al presente procedimento, non sono stabiliti nell’UE o i cui dati non sono stati utilizzati durante l’inchiesta per qualsiasi accertamento.

    (28)

    In assenza di altre osservazioni relative alla scelta del paese di riferimento, si confermano i considerando da 26 a 37 del regolamento provvisorio.

    3.2.   Determinazione del valore normale

    (29)

    Si ricorda che il valore normale è stato calcolato sulla base dei dati forniti dall’unico produttore del paese di riferimento (gli Stati Uniti d’America) e dall’industria dell’Unione. In tal modo per un tipo di prodotto importato nell’UE il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi delle vendite del prodotto simile fabbricato negli Stati Uniti effettuate sul mercato interno dal produttore statunitense. Il produttore statunitense che ha collaborato non produceva alcun altro tipo di prodotto paragonabile ai tipi di prodotto importati dalla Cina nell’UE. Al fine di ottenere una base più ampia per il valore normale la Commissione ha esaminato anche se per altri tipi di prodotto fosse possibile determinare il valore normale su qualsiasi altra base, in conformità delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base («su qualsiasi altra base equa»). Nella fase provvisoria si è constatato che per alcuni tipi di prodotti era possibile utilizzare informazioni verificate sui costi dell’industria dell’Unione.

    (30)

    In seguito all’istituzione delle misure provvisorie il produttore cinese ha presentato osservazioni in merito al valore normale.

    (31)

    Il produttore cinese ha sostenuto che il valore normale andava adeguato al ribasso per un importo corrispondente alla differenza di costo tra gli acceleratori prodotti internamente e quelli acquistati da terzi, poiché la società cinese produce i propri acceleratori, mentre i produttori degli Stati Uniti e l’industria dell’Unione li acquistano.

    (32)

    Va osservato che tale argomentazione non era suffragata da alcun elemento di prova fattuale, sebbene la Commissione abbia richiesto tali elementi di prova nel corso dell’inchiesta.

    (33)

    Il produttore cinese ha chiesto alla Commissione di fornire le specifiche precise dei tipi di modello utilizzati per il calcolo del valore normale. A tale riguardo si osserva che l’industria dell’Unione e il produttore del paese di riferimento considerano riservato questo tipo di informazioni. In effetti se venisse divulgata l’esatta denominazione dei modelli, tenuto conto del fatto che appartengono a un’unica serie, le cui caratteristiche specifiche erano già state divulgate e che per i calcoli del valore normale è stato usato solo un numero limitato di tipi di modello, se le parti beneficiassero di tale divulgazione sarebbero in grado di derivare i prezzi effettivi praticati per i tipi di modello in questione o il costo e i prezzi sulla base dei quali il valore normale è stato calcolato per vari tipi di modello. Tali informazioni sono effettivamente di carattere riservato, pertanto questa richiesta è stata respinta.

    (34)

    Il produttore cinese ha espresso dubbi sul modo in cui la Commissione ha determinato il valore normale a partire dai dati dell’industria dell’Unione, sostenendo che era opportuno utilizzare i prezzi di vendita effettivi anziché le offerte di prezzo per gare di appalto. In primo luogo è opportuno ricordare che i dati dell’industria dell’Unione sono stati utilizzati per disporre di una percentuale di rappresentatività più elevata per il confronto tra il valore normale e le vendite all’esportazione effettuate dal produttore cinese. Nella misura del possibile, per i tipi di prodotto in esame per i quali non si è potuto determinare il valore normale sulla base delle informazioni disponibili negli Stati Uniti, il valore normale è stato pertanto determinato sulla base di informazioni verificate dell’industria dell’Unione relative agli stessi tipi di prodotto importati dalla Cina.

    (35)

    Il valore normale è stato quindi calcolato per alcuni tipi di prodotto (in ogni caso diversi dai sistemi di scansione mobili) sulla base di costi standard, senza tenere conto di lavori o altri costi in loco, aggiungendo una percentuale di profitto normale, che era ad ogni modo significativamente inferiore al profitto di riferimento utilizzato per la determinazione del margine di pregiudizio. L’inchiesta ha determinato che l’industria dell’Unione applica costi standard per tutti i tipi di prodotto offerti. La documentazione relativa all’elaborazione di tali costi standard, il modo in cui sono stati calcolati e il loro confronto con i costi effettivi corrispondenti sono stati verificati e giudicati adeguati.

    (36)

    La struttura dei costi dell’industria dell’Unione è stata inoltre comparata a quella del produttore statunitense del prodotto simile. Si è constatato che: i) il margine di profitto del produttore statunitense era più elevato di quello utilizzato per calcolare il valore normale sulla base dei dati dell’industria dell’Unione e ii) la struttura dei costi dell’industria dell’Unione è sostanzialmente analoga a quella del produttore del paese di riferimento (la differenza esatta non può essere indicata per ragioni di riservatezza). In tal modo l’utilizzo di dati dell’industria dell’Unione per determinare il valore normale è chiaramente conforme alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

    (37)

    Il produttore cinese ha inoltre formulato osservazioni relative alla gara d’appalto pubblica sulla base della quale il produttore statunitense del prodotto simile ha venduto sistemi di scansione mobili dei container nel mercato statunitense. Tale società ha sostenuto che se la Commissione utilizza un valore normale basato su una gara d’appalto del 2005 e la paragona al prezzo all’esportazione relativo al PI, tale confronto non potrebbe essere ritenuto equo. Questa argomentazione non è suffragata dai fatti constatati durante l’inchiesta. Negli Stati Uniti le gare di appalto pubbliche danno luogo all’aggiudicazione di un accordo quadro a titolo del quale l’aggiudicatario può vendere i propri prodotti per un determinato periodo. L’accordo quadro tuttavia non conteneva prezzi. Tale accordo è stato effettivamente concluso nel 2005, ma le rispettive singole offerte e la firma dei contratti sono avvenute nel 2007, ovvero nel corso del PI. La Commissione ha pertanto ritenuto che tale gara d’appalto dovesse essere presa in considerazione nel PI e rientrare tra i dati necessari per il calcolo del margine di dumping.

    (38)

    Il produttore cinese ha inoltre chiesto chiarimenti sul motivo per cui il valore normale relativo agli scanner trasportabili analoghi a quelli venduti in Lettonia non si basava sulle vendite del produttore statunitense ma sui dati dell’industria dell’Unione. A tale riguardo va osservato che la Commissione non ha potuto utilizzare dati del paese di riferimento poiché non erano disponibili presso il produttore del paese di riferimento che ha collaborato.

    (39)

    In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 38 a 42 del regolamento provvisorio.

    4.   Prezzo all’esportazione

    (40)

    In seguito all’istituzione di misure provvisorie il produttore cinese ha presentato osservazioni sul prezzo all’esportazione.

    (41)

    Le osservazioni formulate riguardavano specifici elementi di costo relativi a transazioni nei Paesi Bassi, in Finlandia e in Polonia. Le osservazioni suffragate da dati verificati sono state accolte e il calcolo del margine di dumping è stato riveduto di conseguenza. Le osservazioni riguardanti alcuni costi di installazione sono state respinte. A tale proposito si ricorda che, sebbene in varie fasi dell’inchiesta siano stati richiesti pertinenti dati effettivi sul prezzo di diversi elementi del prodotto in esame, la società non ha mai fatto il tentativo di trasmettere una proposta di ripartizione dei prezzi conclusiva. Gli importi comunicati successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie costituiscono informazioni nuove non suffragate da informazioni contabili o da altri elementi di prova verificabili.

    (42)

    Il produttore cinese ha inoltre precisato di aver effettuato una vendita senza gara d’appalto pubblica. Tale affermazione è confermata. L’inchiesta ha tuttavia stabilito che tale vendita non è stata effettuata nel corso della normale attività commerciale. In realtà riguardava di un prodotto di sostituzione e il prezzo cui si riferisce era stato concordato vari anni prima del PI. Il prodotto di sostituzione era di tipo completamente diverso da quello del prodotto originale. Non si trattava quindi di una transazione relativa al PI, ma dell’estinzione di un contratto precedentemente concluso. Il prezzo all’esportazione relativo a tale transazione non ha quindi potuto essere preso in considerazione nel calcolo.

    (43)

    In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 43 a 46 del regolamento provvisorio.

    5.   Confronto

    (44)

    Il produttore cinese ha sostenuto che il confronto era stato effettuato sulla base di numeri di controllo del prodotto troncati che ignorano le differenze fisiche dei prodotti da comparare. La società cinese ha inoltre affermato che per il confronto dei prezzi si sarebbe dovuto tener conto degli acceleratori, delle differenze tra i tipi di telai e tra livelli di energia.

    (45)

    Relativamente alla prima affermazione, occorre sottolineare quanto segue: per quanto riguarda i dati provenienti dall’industria dell’Unione, si ricorda che i calcoli sono stati effettuati con dati direttamente connessi alle offerte presentate per gare di appalto pubbliche, ovvero riguardanti tipi di prodotto che erano in concorrenza allo stesso stadio commerciale, nello stesso momento ed erano ritenuti comparabili dalle amministrazioni aggiudicatrici. Quanto ai dati provenienti dal produttore statunitense del prodotto simile, l’inchiesta ha stabilito che il tipo di prodotto comparato era conforme alle norme rigorose di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, ovvero è simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame. Di conseguenza, il fatto che il numero di controllo del prodotto, troncato o no, non rifletta tutte le differenze fisiche non impedisce alla Commissione di effettuare un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. Soprattutto, sono state esaminate le differenze in grado di influire sulla comparabilità dei prezzi. Secondo le informazioni disponibili, i prodotti forniti dal produttore cinese contengono spesso caratteristiche supplementari rispetto a quelli utilizzati come base del valore normale. Per questo motivo il valore normale è stato determinato con cautela.

    (46)

    Per quanto riguarda gli acceleratori, i tipi di telai e i livelli di energia, si rileva che gli adeguamenti richiesti rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base; tuttavia non è stato dimostrato che le presunte differenze tra i fattori influiscano sul prezzo e sulla comparabilità dei prezzi, poiché il produttore cinese non ha fornito alcuna informazione in grado di giustificare un adeguamento.

    (47)

    Il produttore cinese ha affermato che l’acceleratore è un componente importante del prodotto in esame e avrebbe dovuto essere incluso nella struttura del numero di controllo del prodotto. La Commissione non lo ha incluso poiché nessuna delle parti interessate ha presentato elementi di prova del fatto che l’acceleratore era un fattore determinante per la distinzione dei diversi tipi di prodotto.

    (48)

    Il produttore cinese ha inoltre chiesto di conoscere la natura e l’ampiezza degli adeguamenti apportati al valore normale per riportarlo a livello franco fabbrica. A titolo dei costi di garanzia e di credito sono stati apportati adeguamenti al valore normale determinato sulla base dei prezzi di vendita interni dell’unico produttore statunitense del prodotto simile. A titolo dei costi di trasporto, garanzia, formazione e documentazione nonché delle commissioni per gli agenti sono stati apportati adeguamenti al valore normale determinato sulla base di dati provenienti dall’industria dell’Unione. Per quanto riguarda la richiesta di conoscere l’ampiezza degli adeguamenti, la Commissione non può divulgare tali dati poiché queste informazioni sono considerate di carattere riservato. Va inoltre rilevato che, al momento del calcolo del prezzo all’esportazione franco fabbrica, i dati corrispondenti non sono stati comunicati all’industria dell’Unione.

    (49)

    In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 47 a 48 del regolamento provvisorio.

    6.   Margini di dumping

    (50)

    Il produttore cinese ha contestato il fatto che alcune vendite siano state escluse dal calcolo del dumping. A tale proposito va osservato che i valori delle vendite relative alle transazioni in questione sono stati originariamente considerati per la determinazione dei prezzi all’esportazione. Non è stato tuttavia possibile determinare il valore normale corrispondente a tali transazioni. Per tale motivo non si è potuto effettuare alcun confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.

    (51)

    Il produttore cinese ha inoltre affermato che i valori cif delle vendite di cui al considerando 50 avrebbero dovuto essere inclusi nel valore totale cif utilizzato come denominatore per il calcolo del dumping. Tale argomentazione non può essere accolta. Il dumping totale è calcolato dividendo la somma dei diversi dumping riscontrati (quando è possibile effettuare un confronto dei prezzi) per la somma dei corrispondenti valori cif. L’inclusione nei calcoli dei valori cif di vendite per le quali non è stato possibile effettuare un confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione in assenza di un valore normale stabilito falserebbe i calcoli poiché il nominatore e il denominatore non si riferirebbero più a transazioni comparabili.

    (52)

    In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 49 a 50 del regolamento provvisorio.

    (53)

    Alla luce di quanto precede il margine di dumping definitivo, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è pari al 38,8 %.

    5.   PREGIUDIZIO

    (54)

    Solo il produttore cinese ha presentato osservazioni sulle conclusioni relative al pregiudizio, alcune delle quali sono una mera ripetizione delle osservazioni che hanno già ricevuto una risposta nel regolamento provvisorio.

    (55)

    Gli argomenti relativi alle osservazioni già trattate nel regolamento provvisorio non vengono ripetuti nel presente regolamento.

    1.   Considerazioni generali

    (56)

    Si ricorda che in questo caso le informazioni presentate si riferiscono a due produttori e a un produttore esportatore dell’Unione che rappresentano essenzialmente il mercato dell’Unione. Considerato quanto precede, al fine di proteggere le informazioni riservate delle imprese, non si possono fornire cifre precise. Gli indicatori figurano pertanto in forma di indici o di serie di valori.

    (57)

    Nella risposta alle conclusioni provvisorie il produttore cinese ha chiesto che l’analisi del pregiudizio venga presentata su base annua. Sebbene questo non modifichi la sostanza dei dati, ma solo la loro presentazione, la richiesta è stata ritenuta giustificata, pertanto l’analisi presentata di seguito è interamente annualizzata.

    (58)

    Il produttore cinese ha contestato i dati forniti nel documento relativo alle conclusioni provvisorie per quanto riguarda il volume delle sue vendite nel periodo in esame (dal 2004 alla fine del PI). Si rileva che la Commissione ha trasmesso al produttore cinese una ripartizione esaustiva e completa dei dati elaborati. Le informazioni inviate in risposta dal produttore cinese sono state quindi confrontate con le informazioni disponibili fornite dalle autorità degli Stati membri che utilizzano il prodotto in esame e dai produttori dell’Unione. Nella fase definitiva dell’inchiesta si disponeva pertanto di informazioni dettagliate sulle vendite cinesi nell’Unione e il loro rispettivo impatto.

    (59)

    Il produttore cinese ha sostenuto che le sue vendite avrebbero dovuto essere escluse dall’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità in assenza di offerte da parte dell’industria dell’Unione. Va tuttavia osservato che le istituzioni non possono affermare che il fatto che l’industria dell’Unione durante il PI non abbia presentato un’offerta per una gara d’appalto specifica, a differenza del produttore cinese, abbia comportato un pregiudizio autoinflitto tale da aver spezzato il nesso causale tra pregiudizio e dumping. Inoltre, la partecipazione a una gara d’appalto non avviene senza costi (spese di traduzione, per agenti, talvolta di partecipazione alla gara, ecc.), pertanto le società non presentano un’offerta se non sono sicure di avere una possibilità.

    (60)

    Si è inoltre affermato che ove il denunciante (Smiths Detection Group Limited) abbia presentato offerte superiori all’importo massimo indicato nel bando di gara, dette offerte andrebbero escluse dall’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità. Dall’inchiesta non sono tuttavia emerse informazioni verificabili in grado di confermare l’esistenza di simili offerte.

    (61)

    Il produttore cinese ha dichiarato che i dati sul pregiudizio presentano un’asimmetria. Questo è dovuto al fatto che i volumi delle vendite, la quota di mercato e il profitto si riferiscono alle vendite in base alla data di contratto, mentre alcuni altri fattori di pregiudizio sono stati ricavati dalla contabilità finanziaria del denunciante e pertanto possono non corrispondere allo stesso periodo. All’inizio dell’inchiesta i servizi della Commissione hanno dovuto stabilire un punto di riferimento definito per le vendite, applicabile a tutte le società che avrebbero collaborato al procedimento. Si è deciso che la data del contratto avrebbe costituito il punto di riferimento migliore poiché esiste spesso un lungo intervallo di tempo tra la data di avvio della gara d’appalto e la data del contratto, così come tra quest’ultima e la data dell’ultima fattura. Un singolo contratto può inoltre essere oggetto di diverse fatture ed essere di durata pluriennale.

    (62)

    Una volta scelta la data del contratto come punto di riferimento, non è stato possibile chiedere ai produttori dell’Unione di presentare le risposte al questionario basandosi su tale data. A tal fine avrebbero dovuto riadattare totalmente la propria contabilità in un modo che non corrisponde alla pratica normale e che avrebbe introdotto numerose ambiguità, con conseguenze negative per la qualità di tali informazioni. Tenendo conto che le date delle fatture non erano utilizzabili come punto di riferimento, i dati relativi al pregiudizio sono stati ricavati in questo caso nel modo migliore possibile per il prodotto in esame.

    (63)

    Nel corso del decimo mese dell’inchiesta, ovverossia nella sua risposta alle conclusioni provvisorie, il produttore cinese ha inoltre contestato il fatto che il PI avesse una durata di 18 mesi, sostenendo che avrebbe dovuto limitarsi all’anno di calendario 2008. Tale argomentazione è stata respinta per i motivi a favore del periodo di 18 mesi di cui al regolamento provvisorio e nei considerando da 5 a 11. Tale modifica avrebbe inoltre impedito la conclusione dell’inchiesta entro i termini, poiché sarebbe stato necessario chiedere alle società che hanno collaborato di ripresentare le risposte ai questionari sulla base del PI modificato.

    (64)

    Il produttore cinese ha inoltre espresso dubbi sul fatto che le numerose società UE collegate al denunciante siano state correttamente incluse nell’analisi del pregiudizio effettuata dalla Commissione. La verifica delle risposte al questionario del denunciante è stata tuttavia effettuata con la piena collaborazione dell’intero gruppo e la Commissione ha accertato che gli indicatori del pregiudizio e i relativi calcoli erano stati analizzati adeguatamente per l’intero gruppo. Come era stato precisato al produttore cinese prima dell’adozione delle misure provvisorie, le società UE in questione svolgono un ruolo insignificante, oppure nessun ruolo, nella fabbricazione e nella commercializzazione del prodotto in esame. Il loro intervento è limitato in effetti ad alcune funzioni relative alle vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta (ad esempio la manutenzione) e di prodotti che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

    (65)

    Il produttore cinese ha infine sostenuto che nella misura in cui l’industria dell’Unione non ha potuto rispettare le specifiche tecniche di alcune gare d’appalto o non ha partecipato a dette gare, in tali transazioni non si è verificato alcun dumping arrecante pregiudizio all’industria dell’UE. Tale argomentazione non ha potuto essere accolta.

    (66)

    In primo luogo va osservato che il fatto di non poter determinare il valore normale di alcune operazioni di esportazione non mette in dubbio la conclusione che il dumping è pregiudizievole, purché la base del calcolo sia considerata rappresentativa, come indubbiamente risulta nel caso presente (cfr. il considerando 50). Per le transazioni specifiche in questione si rileva quanto segue. La transazione per la quale sono sorti problemi connessi alle specifiche tecniche riguarda un tipo di prodotto venduto sulla base di una gara d’appalto. Il produttore cinese da un lato e i due produttori dell’Unione dall’altro hanno interpretato il bando di gara in modo molto diverso. Verso la fine dell’inchiesta Il produttore cinese ha affermato che il tipo di prodotto in questione non corrisponde affatto a uno scanner mobile, mentre l’industria dell’Unione era di parere contrario. È pertanto evidente che l’industria dell’Unione ha partecipato a tale bando di gara con la legittima convinzione di dover offrire uno specifico tipo di prodotto. Tale partecipazione ha soprattutto comportato costi (spese di traduzione, per agenti, di partecipazione alla gara, ecc.). Pertanto, il fatto che la conclusione finale della procedura di gara sia stata che l’Unione non ha presentato un’offerta alle stesse condizioni, non implica automaticamente che tali importazioni non abbiano contribuito al pregiudizio.

    (67)

    Per quanto riguarda le altre transazioni alle quali si riferisce il produttore cinese, una non rientra nel PI e, come indicato al considerando 42, si tratta in realtà dell’estinzione di un contratto precedentemente concluso, mentre per l’altra transazione l’industria dell’Unione non ha partecipato al bando di gara. Relativamente alla prima transazione non sono state elaborate conclusioni in merito al pregiudizio. Quanto alla seconda, si applicano le conclusioni del considerando 59.

    2.   Produzione dell’Unione e industria dell’Unione

    (68)

    Nel corso dell’undicesimo mese dell’inchiesta una società rumena si è manifestata e ha affermato di essere un produttore UE di determinati sistemi di scansione dei container durante il PI. La Commissione ha cercato e verificato informazioni relative all’effettiva situazione di tale società. In base alle informazioni trasmesse dalla società stessa e da altri soggetti del pertinente mercato, compreso il produttore cinese, il ruolo di tale società nella fabbricazione del prodotto simile è strettamente connesso alle attività di produzione di un grande produttore UE di sistemi di scansione dei container. Di conseguenza, nel corso della presente inchiesta l’unica vendita effettuata dalla società rumena durante il PI si considera effettuata dal produttore UE di sistemi di scansione dei container con cui ha collaborato.

    (69)

    Per quanto riguarda gli indicatori macro-economici quali consumo, produzione, utilizzo della capacità produttiva, scorte, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività e salari così come vendite all’esportazione, si rileva che sono stati analizzati per tutti i produttori dell’Unione.

    (70)

    In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 52 a 56 del regolamento provvisorio.

    3.   Consumo dell’Unione

    (71)

    Il produttore cinese ha sostenuto che il livello del consumo dell’Unione indicato nel regolamento provvisorio non era corretto. La Commissione ha quindi contattato le parti interessate, in particolare gli utilizzatori, al fine di raccogliere ulteriori informazioni sul consumo nell’UE durante il periodo in esame. Sulla base delle risposte supplementari fornite dalle parti si considera che il consumo nell’UE abbia presentato l’andamento seguente:

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    PI

    Indice: 2004 = 100

    100

    62

    114

    110

    111

    Fonte: risposte ai questionari e altre informazioni presentate successivamente

    (72)

    Il consumo del prodotto in esame e del prodotto simile nell’UE è aumentato dell’11 % durante il periodo in esame.

    (73)

    Il produttore cinese ha sostenuto che è opportuno comunicare i dati effettivi sul consumo anziché informazioni indicizzate. A tale proposito va osservato che, come già chiaramente indicato al considerando 54 del regolamento provvisorio, il numero delle parti coinvolte nella produzione di determinati sistemi di scansione dei container è molto limitato nell’UE e la divulgazione dei dati effettivi sul consumo comporterebbe l’indicazione delle vendite effettive delle parti, che è considerata un’informazione di carattere riservato.

    (74)

    È stato inoltre affermato che il consumo dovrebbe tenere conto di tutte le unità del prodotto in esame consumato nel mercato dell’UE. A tale riguardo si rileva che le cifre relative al consumo dell’Unione tengono conto di tutte le vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta effettuate (in seguito a una procedura di gara oppure no) da tutte le parti (se note alla Commissione). I dati sono stati verificati e confrontati con varie fonti disponibili. Le cifre relative al consumo comprendono tuttavia solo le vendite effettive e non il numero ridotto di transazioni riguardanti noleggi o donazioni comunicato alla Commissione. Se si fossero considerate tali transazioni la quota di mercato cinese sarebbe stata anche più elevata.

    (75)

    In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando 57 e 58 del regolamento provvisorio, quali modificati dai precedenti considerando da 71 a 74.

    4.   Importazioni dal paese interessato

    a)   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping relative al prodotto in esame

    (76)

    Come indicato ai considerando 57 e 58 i volumi e la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame sono stati rivisti. Il calcolo dei dati su base annua e l’aggiornamento dei volumi hanno confermato le conclusioni del regolamento provvisorio secondo cui le importazioni e la relativa quota di mercato sono sensibilmente aumentate a partire dal 2004. La parte cinese ha contestato la metodologia utilizzata per l’indicizzazione di tali dati. È importante sottolineare che i dati effettivi utilizzati, indipendentemente dall’indicizzazione, mostrano tanto in fase provvisoria quanto in fase definitiva un aumento significativo del volume e della quota di mercato delle importazioni dal paese interessato.

    (77)

    Il volume delle importazioni del prodotto in esame è aumentato in misura superiore al 150 % per tutto il periodo in esame.

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    PI

    Volume delle importazioni

    100

    75

    250

    200

    267

    Indice: 2004 = 100

    Fonte: risposte ai questionari e altre informazioni presentate successivamente

    (78)

    Come indicato al considerando 60 del regolamento provvisorio, il prezzo medio all’esportazione varia considerevolmente in base ai tipi di scanner per container importati, quindi non è possibile trarre conclusioni significative.

    (79)

    La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è più che duplicata nel periodo in esame.

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    PI

    Quota del mercato della RPC

    15-25 %

    20-30 %

    40-50 %

    30-40 %

    40-50 %

    Indice: 2004 = 100

    100

    121

    219

    183

    240

    Fonte: risposte ai questionari e altre informazioni presentate successivamente

    (80)

    Il produttore cinese ha sostenuto che andrebbero esaminati anche i volumi successivi al PI (gare vinte durante il PI che hanno portato alla firma di contratti dopo il PI). Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, gli sviluppi successivi al PI vengono presi in considerazione solamente in circostanze eccezionali. Il produttore cinese non ha fatto riferimento a simili circostanze. Per motivi di comparabilità sarebbe stato inoltre necessario riassegnare anche le vendite anteriori al PI. Tale argomentazione non è stata pertanto accolta. Tenendo conto dell’incremento delle importazioni in termini di volumi e di quota di mercato mostrato sopra, tale decisione non avrebbe comunque influito sui fattori esaminati in questo caso.

    b)   Undercutting

    (81)

    Il produttore cinese ha sostenuto che il metodo utilizzato per stabilire l’undercutting nel regolamento provvisorio era errato. A suo avviso non era possibile confrontare i propri prezzi di vendita effettivi con i prezzi offerti dall’industria dell’Unione nel corso una procedura di gara. A tale proposito va osservato che la metodologia scelta è stata considerata la più appropriata, data la necessità di effettuare un equo confronto per un prodotto di carattere molto complesso e oggetto di appalti pubblici. Le parti interessate non hanno indicato altri metodi possibili.

    (82)

    È opportuno precisare che sebbene la metodologia sia rimasta la stessa descritta sopra, al calcolo sono state apportate correzioni minori che hanno ridotto i prezzi dell’industria dell’Unione e che sono state comunicate alle parti interessate.

    (83)

    Dal confronto riveduto risulta che durante il PI le importazioni del prodotto in esame nell’Unione sono state effettuate a prezzi inferiori del 15-20 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. Va osservato che il produttore cinese nelle sue comunicazioni ha sostenuto che uno dei motivi per cui ha vinto alcuni appalti è stato il fatto che offriva un prodotto con specifiche migliori. Dal punto di vista dell’undercutting (e dell’underselling) questo avrebbe potuto comportare adeguamenti e un calcolo di margini di pregiudizio più elevati. Tali adeguamenti non sono stati apportati poiché l’affermazione non è stata dimostrata e mancavano informazioni per quantificarli.

    (84)

    In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le altre informazioni di cui ai considerando da 59 a 62 del regolamento provvisorio, quali modificati dai precedenti considerando da 76 a 83.

    5.   Situazione dell’industria dell’Unione

    (85)

    Va osservato che i dati relativi agli indicatori del pregiudizio vengono presentati in modo diverso nel regolamento definitivo per tenere conto di due questioni indicate ai considerando 57 e 69, ovvero la richiesta del produttore cinese di disporre di dati annualizzati per il PI di 18 mesi e l’aggiunta nell’analisi dei macro-indicatori dei dati ottenuti dal secondo produttore dell’Unione.

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    PI

    Produzione

    100

    75

    94

    173

    151

    Capacità

    100

    83

    90

    185

    200

    Utilizzo della capacità produttiva

    100

    90

    104

    94

    76

    Indice: 2004 = 100

    Fonte: risposte al questionario

    (86)

    Nel periodo in esame il volume di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 51 %. Questa tendenza positiva è dovuta principalmente al buon livello di vendite all’esportazione del prodotto simile. Per lo stesso motivo l’industria dell’Unione ha raddoppiato la propria capacità produttiva nel periodo in esame. L’utilizzo della capacità produttiva dell’industria dell’Unione è diminuito del 24 % durante il periodo in esame.

    (87)

    Tenendo conto del fatto che le cifre di cui sopra si riferiscono alla produzione, una parte significativa della quale è venduta in mercati diversi da quello dell’UE, si ritiene che non si tratti di indicatori importanti in questo caso.

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    PI

    Scorte

    100

    164

    155

    127

    136

    Indice: 2004 = 100

    Fonte: risposte al questionario

    (88)

    Il livello delle scorte dell’industria dell’Unione ha mostrato una tendenza oscillante al rialzo durante il periodo in esame. Questo indicatore non è stato tuttavia considerato importante poiché il settore esaminato opera secondo un sistema di produzione su ordinazione, in cui le scorte sono mantenute a livelli molto bassi, e una buona parte delle scorte era destinata all’esportazione.

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    PI

    Volume delle vendite nell’Unione

    100

    67

    93

    100

    76

    Quota di mercato

    65-75 %

    70-80 %

    55-65 %

    60-70 %

    45-55 %

    Quota di mercato indicizzata

    100

    108

    82

    91

    68

    Indice: 2004 = 100

    Fonte: risposte ai questionari e altre informazioni presentate successivamente

    (89)

    Le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite durante il periodo in esame e nel corso del PI sono scese quasi del 25 % rispetto al loro volume originario. L’industria dell’Unione ha perso circa 20 punti percentuali della sua quota di mercato tra il 2004 e la fine del PI.

    (90)

    Sono confermate le conclusioni relative ai prezzi di vendita di cui al considerando 69 del regolamento provvisorio.

    (91)

    Il produttore cinese ha nuovamente chiesto informazioni sulle gare di appalto pubbliche vinte dal denunciante e sulla misura in cui alcune gare di appalto sono state prese in considerazione nel quadro dell’inchiesta. Si è tuttavia ritenuto che per motivi di riservatezza non fosse appropriato fornire informazioni così dettagliate. Il produttore cinese ha inoltre chiesto conferma del fatto che la data della firma dei contratti di vendita conclusi nel quadro di procedure di gara sia stata utilizzata come fattore determinante per il calcolo del consumo dell’Unione. A tale proposito le istituzioni confermano che la metodologia esposta al considerando 57 del regolamento provvisorio è stata utilizzata per tutte le parti. La stessa parte ha inoltre chiesto se i dati del denunciante si riferissero a tutti e due i siti di produzione di quest’ultimo. A tale riguardo si conferma che, come indicato al considerando 7, lettera a), del regolamento provvisorio, tali dati riguardano entrambi i siti di produzione del denunciante.

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    PI

    Margine di profitto al lordo delle imposte

    100

    85

    90

    7

    –50

    Indice: 2004 = 100

    Fonte: risposte al questionario

    (92)

    Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha iniziato ad accumulare perdite. La situazione era particolarmente negativa durante il PI.

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    PI

    Investimenti

    100

    164

    100

    354

    105

    Utile sul capitale investito

    110-120 %

    85-95 %

    210-220 %

    215-225 %

    60-70 %

    Flusso di cassa

    100

    124

    257

    186

    –71

    Indice: 2004 = 100

    Fonte: risposte al questionario

    (93)

    Durante il periodo in esame gli investimenti sono rimasti a livelli bassi. Una buona parte degli investimenti è stata destinata alla manutenzione dei siti operativi dell’industria dell’Unione. Il livello superiore di investimenti osservato nel 2007 riguarda un nuovo brevetto per migliorare le prestazioni del prodotto in esame. Si ricorda che questo settore è ad alta intensità di competenza tecnica e non di investimenti.

    (94)

    L’utile sul capitale investito, espresso in termini di utili netti dell’industria dell’Unione e di valore contabile netto dei suoi investimenti, è crollato nel corso del periodo in esame, ma non è un buon indicatore del pregiudizio perché riflette principalmente attività che erano già state ammortizzate.

    (95)

    La situazione del flusso di cassa dell’industria dell’Unione è notevolmente peggiorata nel periodo in esame.

    (96)

    Tenendo conto del fatto che la produzione di sistemi di scansione dei container costituisce una parte ridotta dell’attività del denunciante, la capacità di ottenere capitali non è stata considerata un indicatore importante in questo caso.

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    PI

    Occupazione

    100

    110

    129

    160

    167

    Costo medio della manodopera per dipendente

    100

    98

    102

    106

    106

    Produttività per dipendente

    100

    68

    73

    109

    135

    Indice: 2004 = 100

    Fonte: risposte al questionario

    (97)

    L’occupazione, il costo medio della manodopera per dipendente e la produttività per dipendente sono aumentati nel corso del periodo in esame. Tali indicatori non sono stati tuttavia ritenuti importanti in questo caso poiché gran parte dell’occupazione è connessa alla produzione di determinati sistemi di scansione dei container venduti sui mercati di esportazione.

    (98)

    Si confermano le conclusioni di cui al considerando 76 del regolamento provvisorio.

    (99)

    In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le altre informazioni di cui ai considerando da 64 a 76 del regolamento provvisorio, come modificate dai considerando da 85 a 98.

    6.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (100)

    Restano valide le conclusioni che figurano nel regolamento provvisorio e riguardano i diversi gradi di importanza degli indicatori di pregiudizio in questo procedimento specifico. I principali fattori di pregiudizio sono considerati la redditività, la quota di mercato e l’undercutting, poiché riflettono direttamente la situazione dell’industria dell’Unione in rapporto alla sua attività nel mercato dell’Unione. I motivi per cui altri indicatori non sono particolarmente pertinenti sono esposti in quanto precede.

    (101)

    Per quanto riguarda la redditività, l’industria dell’Unione ha iniziato ad accumulare perdite nel periodo in esame e la quota di mercato dei produttori dell’Unione è diminuita del 24 %. Inoltre, il produttore cinese ha offerto prezzi inferiori del 15-20 % rispetto a quelli del denunciante.

    (102)

    La quota di mercato cinese del prodotto in esame nell’Unione è effettivamente aumentata del 140 % durante il periodo in esame, mentre nel contempo l’industria dell’Unione ha subito un sensibile calo dei volumi di vendita (– 24 %) e di quota di mercato (20 punti percentuali).

    (103)

    Come indicato nelle osservazioni generali che precedono la presente analisi del pregiudizio, i dati sono stati presentati in modo diverso rispetto al regolamento provvisorio. Chiaramente, il fatto che i dati siano espressi su base annua oppure no, non altera la loro sostanza, ma solo la loro presentazione. I dati sul pregiudizio sopra indicati (macro-indicatori) comprendono tuttavia anche dati del secondo produttore dell’Unione. Si conclude pertanto che i dati rivisti di cui sopra confermano le conclusioni provvisorie sul pregiudizio, ovvero che durante il periodo in esame si è verificata una situazione pregiudizievole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (104)

    Alla luce di quanto precede si ritiene che le conclusioni relative al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, esposte nel regolamento provvisorio, non siano modificate dal cambiamento nella presentazione di cui al considerando 85. In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 77 a 80 del regolamento provvisorio, come modificati dai considerando da 100 a 103.

    6.   NESSO DI CAUSALITÀ

    (105)

    Il produttore cinese è stato il solo a trasmettere osservazioni sulle conclusioni relative al nesso di causalità.

    (106)

    Si ricorda che gli effetti delle importazioni oggetto di dumping e di altri fattori sono stati annualizzati per i motivi esposti al considerando 85.

    1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

    (107)

    La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata del 140 % durante il periodo in esame, mentre l’industria dell’Unione ha perso il 32 % della sua quota di mercato. Queste evoluzioni negative per l’industria dell’Unione si sono verificate contestualmente a un aumento dell’11 % del consumo UE tra il 2004 e il PI (cifra annualizzata).

    2.   Effetti di altri fattori

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    PI

    Vendite all’esportazione di prodotti dell’Unione

    100

    93

    123

    245

    233

    Prezzo di vendita all’esportazione

    100

    107

    60

    63

    70

    Indice: 2004 = 100

    Fonte: risposte al questionario

    (108)

    Il volume delle esportazioni realizzate dall’industria dell’Unione è aumentato nel periodo in esame. Le esportazioni hanno rappresentato la maggior parte (tra l’85 e il 95 %) del volume totale della produzione UE nel PI.

    (109)

    Il produttore cinese ha affermato che la Commissione non ha analizzato le importazioni dagli Stati Uniti, mentre le società statunitensi avrebbero venduto nell’UE più scanner di container rispetto alle società cinesi; tale affermazione non è tuttavia suffragata da dati di fatto né da elementi di prova concreti e verificabili.

    (110)

    Dopo l’adozione delle misure provvisorie la Commissione ha attivamente ricercato ulteriori informazioni sulle importazioni statunitensi, ma alla fine ha confermato le cifre del volume delle importazioni dagli USA determinate in fase provvisoria.

    (111)

    Il produttore cinese ha criticato le conseguenze della non partecipazione dell’industria dell’Unione ad alcune gare di appalto. A tale proposito va osservato che l’inchiesta ha tenuto conto del fatto che non tutte le parti (l’industria dell’Unione, il produttore cinese, altri produttori di determinati sistemi di scansione dei container) hanno presentato offerte per ogni procedura di gara. Non è stato trovato alcun elemento determinante a indicazione del fatto che il pregiudizio chiaramente osservato nel periodo in esame derivi dalla non partecipazione dell’industria dell’Unione a gare considerate commercialmente non valide. La necessità di una validità commerciale quale fattore determinante per la partecipazione a una gara è confermata dal fatto che tale partecipazione comporta costi (spese di traduzione, per agenti, talvolta di partecipazione alla gara, ecc.), pertanto le società non presentano un’offerta se non sono sicure di avere una possibilità.

    (112)

    Il produttore cinese ha ribadito che per determinare il nesso di causalità è opportuno analizzare ulteriormente gli effetti pregiudizievoli dei fattori non legati al prezzo, così come di altri fattori tecnici.

    (113)

    Indubbiamente l’industria dell’Unione sarebbe stata tecnicamente in grado di conformarsi alle stesse specifiche del prodotto cinese. In tal modo sarebbe stata tuttavia costretta ad offrire il prodotto a un prezzo più elevato. In realtà tale questione dimostra le profonde conseguenze del dumping praticato dal produttore cinese. Parte del dumping è dovuta al fatto che il produttore cinese offre semplicemente un prodotto con più caratteristiche. Poiché la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (6) ammette soltanto l’applicazione di due criteri di aggiudicazione: quello del «prezzo più basso» e quello dell’«offerta economicamente più vantaggiosa», l’appalto ha dovuto essere aggiudicato quasi automaticamente al produttore cinese che pratica il dumping. Le offerte presentate dal produttore cinese non sarebbero più state economicamente vantaggiose se non fossero state oggetto di dumping, ovvero se il loro importo fosse stato più elevato per tenere conto almeno delle caratteristiche supplementari.

    (114)

    Occorre infine sottolineare che l’inchiesta ha dimostrato che il denunciante ha rispettato tutte le specifiche tecniche nelle gare di appalto in cui sia il denunciante che il produttore cinese hanno presentato un’offerta alle stesse condizioni.

    (115)

    Il produttore cinese ha inoltre sostenuto che in alcuni casi l’appalto è stato aggiudicato al produttore cinese sebbene offrisse un prezzo più elevato rispetto al denunciante. A suo avviso tali transazioni non dovrebbero quindi essere considerate causa di pregiudizio.

    (116)

    A tale proposito è opportuno osservare che l’inchiesta ha accertato l’esistenza di un solo caso di procedura di gara in cui a prima vista sembra che il produttore cinese abbia vinto un appalto pur avendo offerto un prezzo più elevato rispetto al denunciante. L’inchiesta ha tuttavia dimostrato che in realtà non era così, poiché l’offerta della società cinese comprende numerose caratteristiche supplementari per lo stesso prezzo. Se si dovessero applicare adeguamenti per tutte queste caratteristiche, il prezzo all’esportazione sarebbe inferiore, determinando un margine di dumping più elevato. Non sono state presentate altre informazioni verificabili a sostegno dell’affermazione secondo cui esisterebbero altre gare d’appalto in cui la società cinese ha offerto un prezzo più elevato rispetto al denunciante.

    (117)

    Il produttore cinese ha sostenuto che l’altro produttore dell’Unione ha praticato prezzi predatori, causando così un notevole pregiudizio all’industria dell’Unione, e non ha subito pregiudizi da importazioni provenienti dalla Cina poiché ha interrotto la collaborazione attiva.

    (118)

    In primo luogo si ricorda che l’altro produttore dell’Unione ha fornito informazioni in merito al presente procedimento e che l’analisi del pregiudizio riguarda l’industria dell’Unione nel suo complesso. È inoltre opportuno osservare che l’affermazione del produttore cinese relativa ai prezzi predatori non è suffragata da alcun elemento di prova fattuale e pertanto non può alterare le conclusioni dell’inchiesta esposte al considerando 89 del regolamento provvisorio.

    3.   Conclusioni sul nesso di causalità

    (119)

    In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 81 a 95 del regolamento provvisorio, come modificati dai considerando da 105 a 118.

    (120)

    Alla luce di quanto precede si conferma la conclusione provvisoria secondo cui il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione è stato causato da importazioni oggetto di dumping.

    7.   INTERESSE DELL’UNIONE

    1.   Interesse degli utilizzatori

    (121)

    Due utilizzatori che avevano già trasmesso le loro osservazioni in fase provvisoria hanno ribadito la propria posizione iniziale. Tali utilizzatori hanno sottolineato la propria preoccupazione per la concorrenza e per il progresso tecnologico nel caso in cui vengano istituite misure definitive. Nel regolamento provvisorio è già stata data comunque risposta a tali preoccupazioni e non è stato presentato alcun nuovo elemento in grado di confermare che l’imposizione di un dazio definitivo nuocerebbe, almeno a breve e a medio termine, alla concorrenza e al progresso tecnologico.

    2.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

    (122)

    Le due osservazioni di cui sopra non hanno modificato le conclusioni provvisorie. In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 96 a 113 del regolamento provvisorio.

    8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

    1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (123)

    Il produttore cinese ha presentato osservazioni sul calcolo dell’underselling. Nei casi giustificati da prove sono stati operati adeguamenti nella fase definitiva.

    (124)

    Il produttore cinese ha presentato una richiesta relativa al margine di pregiudizio che era simile a quella di cui al considerando 51 del presente regolamento. Tale richiesta ha dovuto essere respinta per i motivi indicati al considerando 51.

    (125)

    Il produttore cinese ha inoltre chiesto chiarimenti sul metodo utilizzato per definire il margine di profitto al lordo delle imposte e in particolare sull’anno a cui tale margine si riferisce. A tale proposito si rileva che la determinazione del margine di profitto al lordo delle imposte risulta da un’analisi dei dati relativi agli anni finanziari 2006 e 2007.

    (126)

    In base ai calcoli relativi al margine di dumping definitivo e al livello di eliminazione del pregiudizio definitivo, quest’ultimo è inferiore al primo. In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 114 a 117 del regolamento provvisorio, come modificati dai considerando da 123 a 126 del presente regolamento.

    2.   Misure definitive

    (127)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che debba essere istituito un dazio antidumping definitivo di importo corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nel caso presente l’aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello del pregiudizio accertato. Tale livello è stato calcolato al 34 %, ovvero è nettamente inferiore rispetto alla fase provvisoria, in cui l’aliquota del dazio era stata fissata al livello del dumping accertato.

    (128)

    Alla luce di quanto precede l’aliquota del dazio antidumping definitivo per la RPC è fissata al 34 %.

    (129)

    Conformemente al considerando 120 del regolamento provvisorio, per assicurare un monitoraggio attento dell’efficacia delle misure le autorità competenti degli Stati membri sono invitate a fornire periodicamente alla Commissione informazioni a titolo riservato riguardanti procedure di appalto pubbliche UE che comportino vendite di sistemi di scansione dei container.

    9.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

    (130)

    In considerazione dell’entità del margine di dumping accertato e del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi sino a concorrenza del dazio istituito in via definitiva dal presente regolamento. Poiché il dazio definitivo è inferiore a quello provvisorio, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sui sistemi di scansione dei container, basati su tecnologie neutroniche, sull’uso di raggi X con una sorgente a raggi X da 250 KeV o più, oppure sull’utilizzo di radiazioni gamma, attualmente classificati nei codici NC ex 9022 19 00, ex 9022 29 00, ex 9027 80 17 ed ex 9030 10 00 (codici TARIC 9022190010, 9022290010, 9027801710 e 9030100091), nonché sui veicoli a motore dotati di tali sistemi e attualmente classificati nel codice NC ex 8705 90 90 (codice TARIC 8705909010), originari della Repubblica popolare cinese.

    2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è del 34 %.

    3.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (UE) n. 1242/2009 sulle importazioni di sistemi di scansione dei container, basati su tecnologie neutroniche, sull’uso di raggi X con una sorgente a raggi X da 250 KeV o più, oppure sull’utilizzo di radiazioni gamma, attualmente classificati nei codici NC ex 9022 19 00, ex 9022 29 00, ex 9027 80 17 e ex 9030 10 00 (codici TARIC 9022190010, 9022290010, 9027801710 e 9030100091), nonché sui veicoli a motore dotati di tali sistemi e attualmente classificati nel codice NC ex 8705 90 90 (codice TARIC 8705909010), originari della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva sino a concorrenza dell’aliquota del dazio definitivo istituito a norma dell’articolo 1. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addi 14 giugno 2010.

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (3)  GU L 332 del 17.12.2009, pag. 60.

    (4)  GU L 104 del 23.4.1994, pag. 5.

    (5)  GU L 83 del 13.4.1995, pag. 8.

    (6)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.


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