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Document 32010R0377

    Regolamento (UE) n. 377/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese

    GU L 111 del 4.5.2010, p. 5–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/377/oj

    4.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 111/5


    REGOLAMENTO (UE) N. 377/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 3 maggio 2010

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDIMENTO

    1.   Apertura

    (1)

    Il 30 giugno 2009 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante le importazioni di gluconato di sodio secco originario della Repubblica popolare cinese («Cina»), presentata a norma dell'articolo 5 del regolamento di base dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) («il denunciante») a nome di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso superiore al 50 %, del totale della produzione UE di gluconato di sodio secco.

    (2)

    La denuncia conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti di pratiche di dumping e di un pregiudizio notevole da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

    (3)

    L'11 agosto 2009 è stato aperto un procedimento mediante la pubblicazione di un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

    2.   Parti interessate dal procedimento

    (4)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori cinesi, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori e le loro associazioni notoriamente interessati, nonché le autorità cinesi e i produttori denuncianti dell'UE. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

    (5)

    Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

    (6)

    Per consentire ai produttori esportatori di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati e alle autorità cinesi. Un produttore esportatore ha richiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, mentre un altro produttore esportatore con due sue società collegate ha chiesto il TI a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

    (7)

    Dato l'elevato numero di produttori esportatori cinesi e di importatori nell'Unione, la Commissione ha indicato nell'avviso di apertura la possibilità del ricorso al campionamento di queste parti, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

    (8)

    Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori cinesi e tutti gli importatori dell'UE sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (1o luglio 2008-30 giugno 2009).

    (9)

    Data l'esigua partecipazione alla procedura di campionamento, la Commissione ha deciso di non ricorrere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori cinesi e gli importatori dell'Unione.

    (10)

    I questionari sono stati inviati a tutte le società in Cina e a tutti gli importatori nell'Unione che hanno partecipato alla procedura di campionamento, nonché ai produttori UE e a tutti gli importatori e utilizzatori noti nell'Unione. Alla Commissione sono pervenute le risposte di due produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori cinesi, di due produttori dell'Unione e di quattro importatori/utilizzatori.

    (11)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:

    1)

    Produttori UE:

    Jungbunzlauer (JBL), Marckolsheim, Francia e società di vendita collegate,

    Roquette Italia S.p.A., Cassano Spinola, Italia e società di vendita collegate;

    2)

    Produttori esportatori cinesi:

    Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd,

    Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd;

    3)

    Utilizzatori/importatori nell'UE:

    Chryso SAS, Issy les Moulineaux, Francia,

    Henkel AG, Düsseldorf, Germania,

    CHT R. Beitlich GmbH, Tubinga, Germania.

    (12)

    Al fine di stabilire il valore normale per i produttori esportatori cinesi cui non potesse essere concesso il TEM e allo scopo di determinare tale valore in base ai dati di un paese di riferimento, nella fattispecie gli USA, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:

    Produttore statunitense: PMP — Fermentation Products Inc., Peoria, USA.

    3.   Periodo dell'inchiesta

    (13)

    L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1.   Prodotto in esame

    (14)

    Il prodotto in esame è il gluconato di sodio secco originario dalla Cina («prodotto in esame»), numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9, e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00.

    (15)

    Il gluconato di sodio secco è prevalentemente utilizzato dall'industria delle costruzioni come ritardante di presa e agente plastificante per calcestruzzo e da altre industrie per il trattamento di superficie dei metalli (eliminazione di ruggine, ossidi e grassi) e per la pulizia di bottiglie e macchinari industriali. Il prodotto può essere impiegato anche nell'industria alimentare e in quella farmaceutica.

    2.   Prodotto simile

    (16)

    L'inchiesta ha dimostrato che il gluconato di sodio secco prodotto e venduto dall'industria UE nell'UE, quello prodotto e venduto sul mercato interno degli USA, paese scelto come paese di riferimento, il gluconato di sodio secco prodotto e venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto in Cina e venduto nell'Unione presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base.

    (17)

    Pertanto tali prodotti sono provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    C.   DUMPING

    1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

    (18)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative a importazioni originarie della Cina, per i produttori esportatori che risultano soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base il valore normale va stabilito in base ai paragrafi da 1 a 6 di quello stesso articolo.

    (19)

    Sono di seguito brevemente sintetizzati, e solo a titolo di riferimento, i criteri relativi al TEM:

    1)

    le decisioni delle società in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza significative interferenze statali e i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato;

    2)

    le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità e d'applicazione in ogni caso;

    3)

    non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

    4)

    le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità;

    5)

    le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

    (20)

    Dopo l'apertura del procedimento, un produttore esportatore cinese, Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd, ha richiesto il TEM in forza dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e ha compilato e rispedito l'apposito modulo di richiesta entro i termini prescritti.

    (21)

    Avendo dimostrato di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, la società ha potuto ottenere il TEM.

    2.   Trattamento individuale («TI»)

    (22)

    Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, viene stabilito, se del caso, un dazio unico a livello nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, tranne nei casi in cui le società interessate siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (23)

    Sono di seguito brevemente sintetizzati, e solo a titolo di riferimento, tali criteri:

    1)

    nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;

    2)

    i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;

    3)

    la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza oppure va dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;

    4)

    le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato;

    5)

    l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote del dazio diverse ai singoli esportatori.

    (24)

    Dopo l'apertura del procedimento, un produttore esportatore cinese, Qingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd, ha richiesto il TI in forza dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e ha compilato e rispedito l'apposito modulo di richiesta entro i termini prescritti.

    (25)

    Dalle informazioni disponibili è risultato che il produttore esportatore cinese soddisfaceva tutti i requisiti per beneficiare del TI di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

    3.   Valore normale

    3.1.   Paese di riferimento

    (26)

    Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nelle economie in transizione il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento»).

    (27)

    Nell'avviso di apertura la Commissione aveva proposto gli USA come paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la Cina. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito a tale proposta.

    (28)

    Nessuna delle parti interessate ha fatto pervenire osservazioni.

    (29)

    Al di fuori dell'UE il gluconato di sodio secco è prodotto in pochissimi paesi, ovvero negli USA, in Cina e nella Corea del Sud. L'unica alternativa possibile agli USA era quindi rappresentata dalla Corea del Sud. La Commissione ha contattato le società sudcoreane note produttrici di gluconato di sodio secco, senza ricevere alcuna risposta.

    (30)

    Il produttore statunitense ha collaborato pienamente all'inchiesta compilando integralmente il questionario e accettando la visita di verifica.

    (31)

    La Commissione ha constatato che gli USA rispondevano ai criteri previsti per essere considerati un paese di riferimento adeguato, in considerazione dei quantitativi sufficientemente importanti venduti su quel mercato e della concorrenza significativa presente su quello stesso mercato, caratterizzato dalla produzione nazionale e dalle importazioni da altri paesi, segnatamente Cina, Italia e Francia. Inoltre gli USA non applicavano alcun dazio antidumping sul prodotto in esame.

    (32)

    Sulla scorta di quanto precede, si conclude in via provvisoria che gli USA costituiscono un paese di riferimento adeguato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

    3.2.   Metodo adottato per la determinazione del valore normale

    3.2.1.   Per la società cui è stato concesso il TEM

    (33)

    Per quanto concerne la società cui è stato concesso il TEM, la Commissione ha innanzitutto stabilito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, se le vendite di gluconato di sodio secco effettuate durante il PI sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, cioè se il loro volume totale corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite cinesi del prodotto in esame effettuate all'esportazione nell'Unione.

    (34)

    Per i tipi di prodotto venduti dalla società sul mercato interno realizzando vendite complessive rappresentative, la Commissione ha successivamente individuato quelli identici o direttamente comparabili ai tipi di prodotto venduti all'esportazione nell'Unione.

    (35)

    Per ciascuno dei tipi venduti dal produttore esportatore sul mercato interno e risultati direttamente comparabili al tipo di gluconato di sodio secco venduto all'esportazione nell'Unione, la Commissione ha esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume del tipo di prodotto in questione venduto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta è stato pari o superiore al 5 % del volume totale del tipo di prodotto comparabile venduto all'esportazione nell'Unione.

    (36)

    Successivamente la Commissione ha esaminato se le vendite di gluconato di sodio secco effettuate sul mercato interno in quantità rappresentative fossero da ritenersi eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta.

    (37)

    Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione, rappresentava oltre l'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e se il prezzo medio ponderato per quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Quest'ultimo è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI.

    (38)

    Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava al massimo l'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o se la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quel tipo di prodotto.

    (39)

    Dato che l'inchiesta ha dimostrato che le vendite sul mercato interno erano rappresentative ed erano effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato pertanto determinato sulla base del prezzo effettivamente praticato sul mercato interno per tutte le transazioni durante il periodo dell'inchiesta.

    3.2.2.   Per la società cui è stato concesso il TI

    (40)

    In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per la Cina è stato determinato in base alle informazioni, sottoposte a verifica, comunicate dal produttore che ha collaborato del paese di riferimento. Le vendite del prodotto simile realizzate dal produttore statunitense sul mercato interno sono risultate rappresentative rispetto alle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione effettuate dall'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato.

    (41)

    È stato inoltre valutato se le vendite interne potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti. Il valore normale è stato pertanto determinato in base al prezzo effettivo di ciascun tipo di prodotto sul mercato interno, calcolando la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettuate sul mercato interno durante il PI.

    3.3.   Prezzo all'esportazione

    (42)

    Atteso che tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate dai produttori esportatori che hanno collaborato erano destinate ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato calcolato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame nel corso del PI, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    3.4.   Confronto

    (43)

    Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

    (44)

    Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A tutte le società oggetto dell'inchiesta (i produttori esportatori che hanno collaborato e il produttore del paese di riferimento) sono stati riconosciuti, se giustificati e applicabili, adeguamenti per le differenze relative a spese di trasporto, nolo e assicurazione, imposte indirette, spese bancarie, costi di imballaggio, credito e commissioni.

    4.   Margini di dumping

    (45)

    Il margine di dumping della società cui è stato concesso il TEM è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (46)

    Per la società cui è stato concesso il TI, la media ponderata del valore normale stabilita per il paese di riferimento è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

    (47)

    La media ponderata dei margini di dumping provvisori, espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

    Società

    Margine di dumping provvisorio

    Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd

    5,6 %

    Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd

    51,1 %

    (48)

    Per quanto riguarda tutti gli altri esportatori cinesi, la Commissione ha stabilito in primo luogo il livello di collaborazione. È stato effettuato un confronto tra il totale delle esportazioni indicate nelle risposte al questionario dai produttori esportatori che hanno collaborato e il totale delle importazioni dalla Cina desunto dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

    (49)

    Considerata la scarsa collaborazione (56 %) e la mancanza di idonei dati Eurostat sui prezzi, visto che i dati disponibili comprendevano altri prodotti di prezzo elevato che non potevano essere scomputati con precisione, il margine antidumping per l'intero paese è stato calcolato utilizzando i dati contenuti nella denuncia, aggiornati fino al PI.

    (50)

    Su tale base il livello di dumping per l'intero paese è stato provvisoriamente fissato al 79,2 % del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

    D.   PREGIUDIZIO

    1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

    (51)

    I gruppi industriali Jungbunzlauer (JBL) e Roquette Frères (RF) che hanno collaborato rappresentano il 100 % della produzione dell'Unione.

    (52)

    Si ritiene pertanto che tali produttori costituiscano l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (53)

    Dal momento che l'industria dell'Unione comprende due soli produttori, tutti i dati numerici relativi a informazioni sensibili hanno dovuto essere presentati in forma indicizzata o come forchette di valori per motivi di riservatezza.

    2.   Consumo dell'Unione

    (54)

    Il consumo dell'Unione è stato calcolato sommando ai volumi delle vendite dell'industria UE sul mercato dell'Unione le importazioni nell'Unione quali risultano dai dati Eurostat. Dato che questi dati non comprendono solo il prodotto in esame ma anche alcuni prodotti diversi dal gluconato di sodio, sono stati apportati gli opportuni aggiustamenti ai dati Eurostat in modo da pervenire a una stima ragionevole del volume delle importazioni del prodotto in esame nell'Unione.

    (55)

    Il consumo sul mercato dell'Unione è aumentato del 12 % tra il 2005 e il 2007. Successivamente e fino al PI esso è diminuito del 21 %, scendendo al di sotto dei valori del 2005. Nel complesso il consumo è diminuito dell'8 % durante il periodo in esame.

    Tabella 1

     

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Consumo dell'Unione (in tonnellate) Indice

    100

    106

    112

    104

    91

    Fonte: Volume rettificato delle importazioni, sulla base dei dati Eurostat e delle risposte ai questionari.

    3.   Importazioni nell'Unione dalla Cina

    3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni

    (56)

    Il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato considerevolmente passando da 2 300 tonnellate circa nel 2005 a 4 000 tonnellate circa nel PI, con un incremento del 77 %; il picco di circa 5 300 tonnellate è stato toccato nel 2008. La corrispondente quota di mercato cinese è quasi raddoppiata, passando dal 12,8 % nel 2005 al 24,8 % nel PI. Giova osservare che la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è salita al 28,6 % nel 2008 subito prima del PI per poi attestarsi sul 24,8 % nel PI.

    Tabella 2

     

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)

    2 291

    3 470

    5 204

    5 348

    4 065

    Importazioni dalla Cina (in tonnellate) Indice

    100

    152

    227

    234

    177

    Quota di mercato della Cina (%)

    12,8 %

    18,3 %

    26 %

    28,6 %

    24,8 %

    Quota di mercato della Cina (sotto forma di indice)

    100

    143

    203

    224

    194

    Fonte: Volume rettificato delle importazioni — dati Eurostat.

    3.2.   Prezzo di vendita unitario

    (57)

    I prezzi medi delle importazioni cinesi sono stati pari a 482 EUR la tonnellata nel 2005, sono poi aumentati regolarmente fino a 524 EUR la tonnellata nel 2008 per poi scendere a 502 EUR la tonnellata nel PI. Nel periodo in esame sono nel complesso aumentati del 4 %.

    Tabella 3

     

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Prezzi delle importazioni dalla Cina (EUR/t)

    482

    511

    514

    524

    502

    Indice

    100

    106

    107

    109

    104

    Fonte: Prezzi all'importazione rettificati — dati Eurostat.

    3.3.   Sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

    (58)

    Ai fini dell'analisi del price undercutting, la media ponderata dei prezzi di vendita di ciascun tipo di prodotto praticati dall'industria dell'Unione nei confronti di acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica, sono stati confrontati alla corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni in esame, stabiliti su base CIF e debitamente adeguati per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione. Il confronto è stato effettuato al netto di sconti e riduzioni.

    (59)

    Secondo tale metodo, la differenza tra i suddetti prezzi, espressa in percentuale del prezzo medio ponderato dell'industria dell'Unione (franco fabbrica), ha evidenziato un margine di undercutting compreso tra il 13 % e il 29 %; i valori di undercutting più elevati riguardano i produttori esportatori che non hanno collaborato.

    4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    (60)

    Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti i fattori economici in grado di influire sulla situazione di tale industria durante il periodo in esame.

    4.1.   Capacità produttiva, produzione e utilizzo degli impianti

    (61)

    La capacità produttiva è aumentata del 4 % tra il 2005 e 2007, rimanendo poi stazionaria fino alla fine del periodo in esame.

    (62)

    La produzione del prodotto in esame è aumentata tra il 2005 e il 2007 per poi diminuire fino al PI. Complessivamente la produzione ha subito una contrazione del 12 % durante il periodo in esame. La produzione totale nel PI è stata compresa tra 30 000 e 40 000 tonnellate.

    (63)

    In seguito alla diminuzione dei volumi di produzione, l'utilizzo degli impianti si è ridotto del 15 % nel corso del periodo in esame.

    Tabella 4

     

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Capacità di produzione Indice

    100

    100

    104

    104

    104

    Volume della produzione Indice

    100

    104

    105

    84

    88

    Utilizzo degli impianti Indice

    100

    104

    101

    81

    85

    Fonte: Risposte al questionario.

    4.2.   Volume delle vendite, quota di mercato e prezzi unitari medi nell'Unione

    (64)

    Il volume delle vendite del prodotto in esame effettuate dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione si è mantenuta su livelli più o meno stabili tra il 2005 e il 2007, per poi subire un calo di 13 punti percentuali. Durante il periodo in esame il volume delle vendite si è contratto del 21 %.

    (65)

    La quota di mercato dell'industria dell'Unione si è ridotta nel corso del periodo in esame, passando dal 74,9 % nel 2005 al 64,7 % nel periodo dell'inchiesta.

    (66)

    I prezzi di vendita medi applicati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione sono diminuiti del 12 % nel periodo in esame. Tra il 2006 e il 2008 i prezzi medi di vendita sono rimasti relativamente stabili per poi diminuire del 9 % durante il PI.

    Tabella 5

     

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Volume delle vendite Indice

    100

    104

    99

    86

    79

    Quota di mercato dell'industria dell'Unione

    74,9 %

    73,4 %

    66,5 %

    61,4 %

    64,7 %

    Indice

    100

    98

    89

    82

    86

    Prezzi medi Indice

    100

    97

    97

    97

    88

    Fonte: Risposte al questionario.

    4.3.   Scorte

    (67)

    Nel corso del periodo in esame le scorte sono diminuite del 37 %. Alla fine del PI, il livello delle scorte era compreso tra 1 000 e 5 000 tonnellate.

    Tabella 6

     

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Scorte Indice

    100

    92

    120

    92

    63

    Fonte: Risposte al questionario.

    4.4.   Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

    (68)

    Le vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono state remunerative nel corso del periodo in esame, ma la redditività si è ridotta drasticamente tra il 2005 e il PI.

    (69)

    Gli investimenti, che pur sono proseguiti tra il 2005 e il 2007 con un calo nel 2006, hanno subito una drastica riduzione nel 2008 e nel corso del PI. In tutto il periodo in esame gli investimenti sono diminuiti del 76 %.

    (70)

    Analogo l'andamento dell'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto in esame: stabile tra il 2005 e il 2007 è diminuito nel 2008 e nel corso del PI.

    (71)

    Così come gli altri indicatori finanziari, il flusso di cassa generato dall'industria dell'Unione si è ridotto del 51 % durante il periodo in esame.

    Tabella 7

     

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Redditività Indice

    100

    90

    86

    52

    19

    Investimenti Indice

    100

    61

    140

    16

    24

    Utile sul capitale investito Indice

    100

    100

    100

    60

    21

    Flusso di cassa Indice

    100

    92

    20

    106

    49

    Fonte: Risposte al questionario.

    4.5.   Occupazione, produttività e salari

    (72)

    L'occupazione è aumentata leggermente tra il 2005 e il 2007 per poi diminuire nel corso del 2008 e del PI. Nel periodo in esame l'occupazione si è ridotta del 13 %.

    (73)

    I salari, diminuiti del 6 % nel 2006, sono risaliti ai livelli del 2005 nel 2007 per poi aumentare nel 2008 e durante il PI. L'aumento dei salari nel corso del periodo in esame è stato del 10 %.

    (74)

    La produttività per addetto è rimasta stabile nel periodo in esame, con un aumento dell'1 % tra il 2005 e il PI.

    Tabella 8

     

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Occupazione Indice

    100

    99

    104

    85

    87

    Salari Indice

    100

    94

    100

    104

    110

    Produttività Indice

    100

    104

    101

    99

    101

    Fonte: Risposte al questionario.

    4.6.   Crescita

    (75)

    Mentre il consumo nell'Unione è aumentato del 9 % nel periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 21 %. Per l'industria dell'Unione ciò si è tradotto in una perdita di 10 punti percentuali nella quota di mercato nel corso del periodo in esame.

    4.7.   Entità del margine di dumping

    (76)

    I margini di dumping relativi alla Cina, riportati nella sezione precedente, sono consistenti. Dati il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza dei margini di dumping non può essere considerata trascurabile.

    5.   Conclusione relativa al pregiudizio

    (77)

    La maggior parte degli indicatori di pregiudizio concernenti l'industria dell'Unione ha avuto un'evoluzione negativa nel corso del periodo in esame. Anche gli indicatori relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione, quali l'utile sul capitale investito, il flusso di cassa e la redditività, hanno registrato un'evoluzione negativa nel corso del periodo in esame.

    (78)

    L'inchiesta ha mostrato anche che durante il PI le importazioni a basso prezzo dalla Cina presentavano prezzi inferiori del 29 % a quelli dell'industria dell'Unione, il cui volume delle vendite e la cui quota di mercato si sono contratti.

    (79)

    Alla luce di quanto sopra esposto si conclude in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    E.   NESSO DI CAUSALITÀ

    1.   Introduzione

    (80)

    Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione europea ha esaminato se le importazioni in dumping di gluconato di sodio secco originario della Cina abbiano arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio tale da potersi definire notevole. I fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione, sono stati anch'essi esaminati in modo da evitare che l'eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

    2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

    (81)

    Nel periodo in esame il volume delle importazioni a basso prezzo, in dumping, dalla Cina è aumentato del 77 %; ne è conseguito un aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione del 94 % nello stesso periodo. Il calo delle importazioni dalla Cina tra il 2008 e il PI, accompagnato da una riduzione della quota di mercato, non è giudicato rilevante in rapporto alla situazione complessiva osservata nel periodo in esame.

    (82)

    L'aumento delle importazioni dalla Cina durante il periodo in esame ha coinciso con un andamento negativo della maggior parte degli indicatori di pregiudizio per l'industria dell'Unione, che ha assistito a una contrazione delle vendite sul mercato dell'UE, sia in termini di volume che di valore, con conseguente riduzione di 10 punti percentuali della quota di mercato nel corso del periodo in esame, come illustrato al considerando 65. L'undercutting realizzato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping ha impedito all'industria dell'Unione di mantenere le proprie posizioni di prezzo sul mercato UE. Ne è derivato un notevole calo della redditività a livelli inferiori a quelli occorrenti per effettuare i necessari investimenti.

    (83)

    Sulla base di quanto precede, si conclude in via provvisoria che le importazioni a basso prezzo, in dumping, dalla Cina, effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame, hanno avuto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, e ciò si riflette nella sua cattiva situazione finanziaria e nel peggioramento di altri indicatori di pregiudizio durante il periodo in esame, nonché nella riduzione della quota di mercato.

    3.   Effetto di altri fattori

    3.1.   Importazioni da altri paesi terzi

    (84)

    Le importazioni da altri paesi terzi non interessati dalla presente inchiesta sono diminuite del 23 % nel periodo in esame con conseguente contrazione di due punti percentuali della quota di mercato nello stesso periodo. Il prezzo di queste importazioni è cresciuto del 102 % nel corso del periodo in esame.

    (85)

    L'andamento dei prezzi e dei volumi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi è stato il seguente nel periodo in esame:

    Tabella 9

    Altri paesi terzi

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Volume totale delle altre importazioni (in tonnellate)

    2 210

    1 566

    1 502

    1 867

    1 709

    Indice

    100

    71

    68

    84

    77

    Prezzo medio delle altre importazioni (EUR/tonnellata)

    914

    1 275

    1 305

    1 680

    1 844

    Indice

    100

    140

    143

    184

    202

    Fonte: Dati Eurostat rettificati.

    (86)

    Il volume delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito del 23 % nel periodo in esame, mentre il loro prezzo è raddoppiato. Il prezzo delle importazioni da altri paesi terzi si è mantenuto a livelli notevolmente superiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione durante tutto il periodo in esame. Stante quanto precede, si conclude in via provvisoria che le importazioni provenienti da altri paesi non hanno interrotto il nesso di causalità tra il dumping constatato e il pregiudizio notevole causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina.

    3.2.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

    (87)

    Nel periodo in esame le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione sono diminuite del 10 % e i prezzi sono aumentati dell'8 %.

    (88)

    Stante quanto precede, si ritiene che le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione ad altri paesi terzi non siano state tali da poter interrompere il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

    3.3.   Uso vincolato del prodotto (uso captive)

    (89)

    Nel periodo in esame l'uso vincolato da parte dell'industria dell'Unione è aumentato del 56 %, come evidenziato dalla tabella che segue:

    Tabella 10

     

    2005

    2006

    2007

    2008

    PI

    Uso interno Indice

    100

    126

    115

    148

    156

    Fonte: Risposte al questionario.

    (90)

    Va tuttavia rilevato che l'industria dell'Unione aveva ancora una capacità inutilizzata compresa tra 10 000 e 20 000 tonnellate. Questo significa che il riorientamento della produzione verso l'uso interno può essere visto come una risposta d'impresa alle importazioni in dumping dalla Cina, visto che può risultare più remunerativo produrre prodotti derivati in considerazione del basso livello del prezzo del gluconato di sodio. Il fatto che esista ancora una notevole capacità inutilizzata per la produzione di gluconato di sodio indica che l'industria dell'Unione non intende riorientare definitivamente la produzione verso i prodotti derivati, la cui fabbricazione può essere vista come una misura difensiva di fronte alle importazioni in dumping.

    (91)

    Si ritiene pertanto che il maggiore uso interno non abbia interrotto il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

    3.4.   Andamento del consumo nell'UE

    (92)

    Il consumo nell'UE è diminuito del 9 % nel periodo in esame e ciò può essere interpretato come una conseguenza del rallentamento economico in atto. Si è quindi analizzato se il calo dei consumi potesse aver avuto un effetto sulla situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione.

    (93)

    Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha subito però una contrazione molto maggiore (21 %) a fronte di un incremento del 77 % delle importazioni cinesi nello stesso periodo. Quanto alla quota di mercato, si osserva un andamento analogo: la quota di mercato dell'industria dell'Unione si è ridotta di circa 10 punti percentuali, mentre quella delle importazioni cinesi è quasi raddoppiata, passando dal 12,8 % nel 2005 al 24,9 % nel PI.

    (94)

    Stante quanto precede, si conclude in via provvisoria che la diminuzione del consumo nell'UE non può di per sé essere considerata una causa in grado di interrompere il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

    4.   Conclusioni in merito al nesso di causalità

    (95)

    Dall'analisi che precede emergono un forte incremento del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping originarie della Cina nel periodo in esame e un significativo processo di undercutting. L'incremento della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina è coincisa con una diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione che, unita alla pressione al ribasso esercitata sui prezzi, ha provocato un peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. Dall'esame degli altri fattori che avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione è invece emerso che nessuno di essi avrebbe potuto avere un impatto negativo rilevante.

    (96)

    In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si conclude in via provvisoria che le importazioni dalla Cina hanno causato all'industria dell'Unione un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

    F.   INTERESSE DELL'UNIONE

    1.   Osservazione preliminare

    (97)

    In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione europea ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative al dumping pregiudizievole, vi fossero fondati motivi per concludere che l'istituzione di misure antidumping nel caso di specie non fosse nell'interesse dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, e cioè dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

    2.   Industria dell'Unione

    2.1.   Effetti dell'istituzione/non istituzione delle misure sull'industria dell'Unione

    (98)

    Come in precedenza illustrato, il pregiudizio derivante dalle importazioni in dumping si è concretizzato in una notevole riduzione del volume e dei prezzi delle vendite, con conseguente peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione. In seguito all'istituzione dei dazi antidumping, si prevede un aumento dei quantitativi e dei prezzi del gluconato di sodio secco venduto dall'industria dell'Unione: ciò consentirebbe all'industria dell'Unione di conseguire un livello di redditività accettabile.

    (99)

    Si ritiene che l'istituzione di misure ristabilirebbe una concorrenza equa sul mercato. È opportuno rilevare che il calo degli utili dell'industria dell'Unione deriva dalla sua difficoltà a reggere la concorrenza delle importazioni a basso prezzo, in dumping, originarie della Cina. L'introduzione di misure antidumping dovrebbe consentire all'industria dell'Unione di recuperare almeno una parte della quota di mercato perduta, ripercuotendosi positivamente sulla sua redditività.

    (100)

    Un ulteriore peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione è probabile qualora non venissero istituite le misure antidumping. L'effetto al ribasso sui prezzi esercitato dalle importazioni in dumping continuerebbe a vanificare tutti gli sforzi dell'industria dell'Unione volti, in particolare, a recuperare un livello di redditività sufficiente. La mancata adozione di misure comprometterebbe l'esistenza a lungo termine dell'industria dell'Unione.

    (101)

    Per concludere, le misure dovrebbero dare all'industria dell'Unione la possibilità di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato nel quadro dell'inchiesta.

    3.   Importatori/operatori commerciali

    (102)

    È stato inviato un questionario a cinque importatori, nessuno dei quali ha collaborato all'inchiesta.

    (103)

    In questo contesto la Commissione conclude in via provvisoria che l'eventuale effetto delle misure antidumping non avrà presumibilmente ripercussioni notevoli sugli importatori/operatori commerciali.

    4.   Utilizzatori

    (104)

    È stato inviato un questionario a 23 utilizzatori. Solo quattro hanno però collaborato all'inchiesta e di questi solo tre usavano e importavano direttamente il prodotto in esame dalla Cina. Le importazioni dirette dei tre utilizzatori che hanno collaborato hanno rappresentato il 10 % del totale delle importazioni di gluconato di sodio secco dalla Cina durante il PI. Il quarto utilizzatore che ha collaborato non utilizzava il prodotto in esame importato dalla Cina.

    (105)

    Questi quattro utilizzatori, ubicati in Germania, Francia e nel Regno Unito, operano nell'industria chimica, producono un'ampia gamma di prodotti, per alcuni dei quali il gluconato di sodio è una materia prima. In media il gluconato di sodio non incide in maniera significativa sui costi di produzione. In generale, ipotizzando che gli aumenti di prezzo non possano essere traslati sul consumatore finale, si è valutato che l'effetto massimo del dazio antidumping proposto sarebbe molto contenuto. Va altresì rilevato che i prodotti nei quali è impiegato il gluconato di sodio rappresentano meno del 5 % del fatturato complessivo di queste società.

    (106)

    Stante quanto precede, si conclude in via provvisoria e sulla base delle informazioni fornite che l'eventuale effetto delle misure antidumping non avrà presumibilmente ripercussioni notevoli sugli utilizzatori.

    5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

    (107)

    Tenuto conto di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non sussistono fondati motivi che si oppongono all'istituzione di dazi antidumping nel caso di specie.

    G.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

    1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (108)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al conseguente pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, si ritiene opportuna l'istituzione di misure provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

    (109)

    Per stabilire il livello delle misure, si è tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'aliquota del dazio necessaria per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    (110)

    Nel calcolare l'aliquota del dazio necessaria a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'industria di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping sulle vendite del prodotto simile nell'Unione. Vistane la congruità, è stato per questo impiegato il margine di profitto al lordo delle imposte invocato nella denuncia.

    (111)

    Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando ai costi di produzione il citato margine di utile.

    (112)

    La necessaria maggiorazione di prezzo è stata quindi determinata in base al confronto fra la media ponderata adeguata del prezzo all'importazione, utilizzata per i calcoli dell'undercutting, e la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata poi espressa come percentuale del valore totale CIF all'importazione.

    (113)

    Quanto al calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio a livello nazionale per tutti gli altri produttori esportatori cinesi, è opportuno ricordare che il grado di collaborazione è stato basso. Il margine di pregiudizio è stato pertanto calcolato utilizzando i dati contenuti nella denuncia aggiornati fino al PI.

    2.   Misure provvisorie

    (114)

    Alla luce di quanto precede, sulle importazioni originarie della Cina è opportuno istituire a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base dazi antidumping provvisori a un livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore.

    (115)

    Sono pertanto proposti i seguenti dazi antidumping:

    Società

    Margine di eliminazione del pregiudizio

    Margine di dumping

    Aliquota del dazio antidumping

    Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd

    29,9 %

    5,6 %

    5,6 %

    Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd

    27,3 %

    51,1 %

    27,3 %

    Tutte le altre società

    53,4 %

    79,2 %

    53,4 %

    (116)

    Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Queste aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati da tali società, cioè dalle specifiche persone giuridiche espressamente citate. Le importazioni dei prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui denominazione sociale, completa di indirizzo, non sia espressamente citata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    (117)

    Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3) complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche delle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione e collegate ad esempio al cambiamento della denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento sarà opportunamente modificato mediante l'aggiornamento dell'elenco delle società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

    (118)

    Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio residuo dovrà essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.

    3.   Monitoraggio speciale

    (119)

    Nel caso di specie, al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle grandi differenze tra le aliquote del dazio si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, quali di seguito enunciate.

    (120)

    Queste misure prevedono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell'allegato del presente regolamento, nonché l'assoggettamento delle importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

    (121)

    Qualora dopo l'istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali più basse, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà tra l'altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire quindi un dazio unico per l'intero paese.

    H.   DISPOSIZIONE FINALE

    (122)

    A fini di una sana gestione è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. È inoltre opportuno precisare che le conclusioni relative all'istituzione di dazi antidumping elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di gluconato di sodio secco, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918160010) originario della Repubblica popolare cinese.

    2.   Le aliquote del dazio antidumping, applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

    Società

    Dazio

    Codice addizionale TARIC

    Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd

    5,6 %

    A972

    Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd

    27,3 %

    A973

    Tutte le altre società

    53,4 %

    A999

    3.   L'applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

    4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

    5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni in merito all’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 24.

    (3)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


    ALLEGATO

    Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Essa deve recare:

    1)

    nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

    2)

    il seguente testo:

    «Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di gluconato di sodio secco venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) in (paese). Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

    Data e firma.»


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