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Document 32010R0307
Commission Regulation (EU) No 307/2010 of 14 April 2010 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Monti Iblei (PDO))
Regolamento (UE) n. 307/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010 , recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Monti Iblei (DOP)]
Regolamento (UE) n. 307/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010 , recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Monti Iblei (DOP)]
GU L 94 del 15.4.2010, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
15.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 94/21 |
REGOLAMENTO (UE) N. 307/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2010
recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Monti Iblei (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), segnatamente l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione delle modifiche di elementi del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Monti Iblei», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 2325/97 (3). |
(2) |
Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in merito alla denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento sono approvate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 33.
(4) GU C 198 del 22.8.2009, pag. 23.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, oli, ecc.)
ITALIA
Monti Iblei (DOP)