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Document 32010R0239

    Regolamento (UE) n. 239/2010 della Commissione, del 22 marzo 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 75 del 23.3.2010, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/03/2013; abrogato da 32013R0139

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/239/oj

    23.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 75/18


    REGOLAMENTO (UE) N. 239/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 22 marzo 2010

    recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma,

    vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 91/496/CEE stabilisce le condizioni di quarantena per gli animali vivi importati da paesi terzi, comprese le condizioni generali che devono essere soddisfatte dalle stazioni di quarantena situate entro i confini dell’Unione. L’allegato B di tale direttiva reca un elenco delle condizioni generali per il riconoscimento di tali stazioni di quarantena.

    (2)

    L’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/496/CEE, modificata dalla direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico (3), ha introdotto una procedura semplificata di redazione e pubblicazione di un elenco di stazioni di quarantena riconosciute dove gli animali vivi devono essere messi in quarantena o in isolamento, qualora previsto dalla legislazione dell’Unione. Conformemente a questa nuova procedura, in vigore dal 1o gennaio 2010, la redazione dell’elenco delle stazioni di quarantena riconosciute, che soddisfano le condizioni generali previste nell’allegato B di tale direttiva, non spetta più alla Commissione, bensì agli Stati membri.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (4) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili diversi dal pollame. L’articolo 6 di tale regolamento stabilisce che gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono soddisfare anche le condizioni minime di cui all’allegato IV del medesimo. Inoltre, l’allegato V di tale regolamento reca l’elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti.

    (4)

    Per esigenze di semplificazione della legislazione dell’Unione, è necessario modificare l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2007 e sopprimere l’allegato V del medesimo, al fine di tener conto delle nuove procedure di riconoscimento e di redazione dell’elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena previste nella direttiva 91/496/CEE, modificata dalla direttiva 2008/73/CE. Alcuni Stati membri hanno già iniziato a redigere elenchi delle stazioni di quarantena riconosciute, per recepire le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/496/CEE. Conseguentemente, per motivi di chiarezza della legislazione dell’Unione, è opportuno che le modifiche al regolamento (CE) n. 318/2007 entrino in vigore a partire dalla stessa data di entrata in vigore della direttiva 91/496/CEE.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 318/2007 è così modificato:

    1)

    l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    Impianti e stazioni di quarantena riconosciuti

    Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono soddisfare le condizioni minime enunciate nell’allegato IV.

    Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti e dei rispettivi numeri di riconoscimento e lo mette a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico.»;

    2)

    l’allegato V è soppresso.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

    (2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

    (3)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

    (4)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.


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