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Document 32010R0219
Council Regulation (EU) No 219/2010 of 15 March 2010 amending Regulation (EU) No 53/2010 as regards the fishing opportunities for certain fish stocks and following the conclusion of the bilateral fisheries arrangements for 2010 with Norway and the Faroe Islands
Regolamento (UE) n. 219/2010 del Consiglio, del 15 marzo 2010 , recante modifica del regolamento (UE) n. 53/2010 per quanto concerne le possibilità di pesca per taluni stock ittici a seguito della conclusione degli accordi di pesca bilaterali per il 2010 con la Norvegia e le Isole Færøer
Regolamento (UE) n. 219/2010 del Consiglio, del 15 marzo 2010 , recante modifica del regolamento (UE) n. 53/2010 per quanto concerne le possibilità di pesca per taluni stock ittici a seguito della conclusione degli accordi di pesca bilaterali per il 2010 con la Norvegia e le Isole Færøer
GU L 71 del 19.3.2010, p. 1–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 71/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 219/2010 DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2010
recante modifica del regolamento (UE) n. 53/2010 per quanto concerne le possibilità di pesca per taluni stock ittici a seguito della conclusione degli accordi di pesca bilaterali per il 2010 con la Norvegia e le Isole Færøer
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 53/2010 (1) stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. |
(2) |
Le possibilità di pesca per le navi dell’UE nelle acque della Norvegia e delle Isole Færøer e nelle acque dell’UE per gli stock condivisi, gestiti congiuntamente o scambiati con tali paesi, nonché le possibilità di pesca nelle acque dell’UE per le navi battenti bandiera della Norvegia e delle Isole Færøer, vengono stabilite ogni anno a seguito della consultazione sui diritti di pesca detenuti conformemente alla procedura prevista negli accordi o protocolli sulle relazioni in materia di pesca esistenti con tali paesi (2). |
(3) |
In attesa della conclusione delle consultazioni sugli accordi per il 2010 con la Norvegia e le Isole Færøer, il regolamento (UE) n. 53/2010 fissa possibilità di pesca provvisorie per gli stock ittici interessati. |
(4) |
Le consultazioni con le Isole Færøer e con la Norvegia si sono concluse rispettivamente il 15 e il 26 gennaio 2010 e sono stati stabiliti accordi per le possibilità di pesca nel 2010. Occorre pertanto sostituire le possibilità di pesca provvisorie per gli stock ittici in questione per il 2010 quali stabilite dal regolamento (UE) n. 53/2010 con le possibilità di pesca corrispondenti ai suddetti accordi. |
(5) |
Nel corso della riunione annuale del 2009, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale ha riconfermato che, a partire dal 1o gennaio 2010, due zone d’alto mare della zona della convenzione WCPFC devono essere chiuse alla pesca del tonno obeso e del tonno albacora da parte di navi dotate di reti da circuizione e ha introdotto un limite per le catture di pesce spada da parte di ciascuna parte della convenzione. È necessario recepire queste nuove disposizioni nel diritto dell’Unione. |
(6) |
Il regolamento (UE) n. 53/2010 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(7) |
Al fine di evitare l’interruzione delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2010. Per lo stesso motivo dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 53/2010 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso; |
2) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 30 bis Zone vietate alla pesca con reti da circuizione La pesca del tonno obeso e del tonno albacora praticata da navi con reti da circuizione è vietata nelle seguenti zone d’alto mare:
|
3) |
l’allegato IA è modificato a norma dell’allegato I del presente regolamento; |
4) |
l’allegato IB è sostituito dall’allegato II del presente regolamento; |
5) |
l’allegato IH è sostituito dall’allegato III del presente regolamento; |
6) |
l’allegato III è sostituito dall’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ESPINOSA
(1) GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.
(2) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48 (Norvegia); GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12 (Isole Faerøer).
ALLEGATO I
L’allegato IA del regolamento (UE) n. 53/2010 è modificato come segue.
1) |
La voce relativa alla specie Cicerello nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:
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2) |
La voce relativa alla specie Brosmio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII è sostituita dalla seguente:
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3) |
La voce relativa alla specie Brosmio nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:
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4) |
La voce relativa alla specie Aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:
|
5) |
La voce relativa alla specie Aringa nelle acque UE delle zona IV a nord di 53° 30' N è sostituita dalla seguente:
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
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6) |
La voce relativa alla specie Aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:
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7) |
La voce relativa alle catture accessorie della specie Aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:
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8) |
La voce relativa alle catture accessorie della specie Aringa nelle acque UE delle zone IIa e IV e nella zona VIId è sostituita dalla seguente:
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9) |
La voce relativa alla specie Aringa nelle zone VIId e IVc è sostituita dalla seguente:
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10) |
La voce relativa alla specie Aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN è sostituita dalla seguente:
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11) |
La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:
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12) |
La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nelle acque UE delle zone IIa e IV e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
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13) |
La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:
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14) |
La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nella zona VIId è sostituita dalla seguente:
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15) |
La voce relativa alla specie Rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:
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16) |
La voce relativa alla specie Eglefino nella zona IIIa e nelle acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente:
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17) |
La voce relativa alla specie Eglefino nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
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18) |
La voce relativa alla specie Eglefino nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:
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19) |
La voce relativa alla specie Merlano nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:
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20) |
La voce relativa alla specie Merlano nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
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21) |
La voce relativa alle specie Merlano e Merluzzo giallo nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:
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22) |
La voce relativa alla specie Melù nelle acque norvegesi delle zone II e IV è sostituita dalla seguente:
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23) |
La voce relativa alla specie Melù nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente:
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24) |
La voce relativa alla specie Melù nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:
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25) |
La voce relativa alla specie Melù nelle acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:
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26) |
La voce relativa alla specie Molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI e VII è sostituita dalla seguente:
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27) |
La voce relativa alla specie Molva nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:
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28) |
La voce relativa alla specie Molva nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:
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29) |
La voce relativa alla specie Scampo nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:
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30) |
La voce relativa alla specie Gamberello boreale nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:
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31) |
La voce relativa alla specie Gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:
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32) |
La voce relativa alla specie Passera di mare nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:
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33) |
La voce relativa alla specie Passera di mare nel Kattegat è sostituita dalla seguente:
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34) |
La voce relativa alla specie Passera di mare nelle acque UE delle zone IIa e IV e della parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
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35) |
La voce relativa alla specie Merluzzo carbonaro nella zona IIIa e nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, IIId e IV è sostituita dalla seguente:
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36) |
La voce relativa alla specie Merluzzo carbonaro nella zona VI e nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV è sostituita dalla seguente:
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37) |
La voce relativa alla specie Merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:
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38) |
La voce relativa alla specie Ippoglosso nero nelle acque UE delle zone IIa e IV e nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb e VI è sostituita dalla seguente:
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39) |
La voce relativa alla specie Sgombro nella zona IIIa e nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, IIId e IV è sostituita dalla seguente:
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
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40) |
La voce relativa alla specie Sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dalla seguente:
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o settembre al 31 dicembre.
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41) |
La voce relativa alla specie Sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
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42) |
La voce relativa alla specie Sogliola nelle acque UE delle zone II e IV è sostituita dalla seguente:
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43) |
La voce relativa alla specie Spratto nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:
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44) |
La voce relativa alla specie Spratto nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:
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45) |
La voce relativa alla specie Sugarello nelle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId è sostituita dalla seguente:
|
46) |
La voce relativa alla specie Sugarello nelle acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:
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47) |
La voce relativa alla specie Busbana norvegese nella zona IIIa e nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:
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48) |
La voce relativa alla specie Busbana norvegese nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:
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49) |
La voce relativa alla specie Pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:
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50) |
La voce relativa al contingente combinato nelle acque UE delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:
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51) |
La voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:
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52) |
La voce relativa ad altre specie nelle acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N è sostituita dalla seguente:
|
(1) Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
(2) Da prelevare nella zona IV.»
(3) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(4) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.
(5) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t.
(6) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.»
(7) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.
(8) Da prelevare nello Skagerrak.»
(9) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone IVa e IVb.
(10) Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
(11) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.»
(12) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.»
(13) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.»
(14) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.
(15) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell’estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51° 56' N, 1o 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
(16) È possibile prelevare nella zona IVb fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (HER/*04B.).»
(17) Si tratta della popolazione di aringhe della zona VIa, a nord di 56° 00' N, e della parte della zona VIa situata ad est di 07° 00' O e a nord di 55° 00' N, escluso lo stock di Clyde.
(18) Contingente da prelevare esclusivamente nella zona VIa a nord di 56° 30' N.»
(19) L’utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 1 dell’appendice del presente allegato.
(20) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può autorizzare le navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata ad effettuare catture supplementari entro un limite complessivo del 5 % in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, a condizione che:
— |
la nave faccia uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate ad un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo, |
— |
tutte le catture di merluzzo bianco della nave vengano imputate al contingente, inclusi i pesci al di sotto della taglia minima di sbarco, |
— |
le catture aggiuntive siano limitate al 30 % del limite di cattura normalmente applicabile alla nave o a un quantitativo che si ritenga tale da non provocare un aumento della mortalità per pesca dello stock di merluzzo bianco, |
— |
se uno Stato membro rileva che una nave partecipante all’iniziativa non rispetta le condizioni sopra indicate, lo Stato membro revochi le catture aggiuntive concesse a tale nave e la escluda da ogni ulteriore partecipazione all'iniziativa.» |
(21) L’utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 1 dell’appendice del presente allegato.
(22) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può autorizzare le navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata ad effettuare catture supplementari entro un limite complessivo del 5 % in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, a condizione che:
— |
la nave faccia uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate ad un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo, |
— |
tutte le catture di merluzzo bianco della nave vengano imputate al contingente, inclusi i pesci al di sotto della taglia minima di sbarco, |
— |
le catture aggiuntive siano limitate al 30 % del limite di cattura normalmente applicabile alla nave o a un quantitativo che si ritenga tale da non provocare un aumento della mortalità per pesca dello stock di merluzzo bianco, |
— |
se uno Stato membro rileva che una nave partecipante all’iniziativa non rispetta le condizioni sopra indicate, lo Stato membro revochi le catture aggiuntive concesse a tale nave e la escluda da ogni ulteriore partecipazione all’iniziativa. |
(23) Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
(24) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.»
(25) L’utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 2 dell’appendice del presente allegato.
(26) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può autorizzare le navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata ad effettuare catture supplementari entro un limite complessivo del 5 % in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, a condizione che:
— |
la nave faccia uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate ad un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo, |
— |
tutte le catture di merluzzo bianco della nave vengano imputate al contingente, inclusi i pesci al di sotto della taglia minima di sbarco, |
— |
le catture aggiuntive siano limitate al 30 % del limite di cattura normalmente applicabile alla nave o a un quantitativo che si ritenga tale da non provocare un aumento della mortalità per pesca dello stock di merluzzo bianco, |
— |
se uno Stato membro rileva che una nave partecipante all’iniziativa non rispetta le condizioni sopra indicate, lo Stato membro revochi le catture aggiuntive concesse a tale nave e la escluda da ogni ulteriore partecipazione all'iniziativa.» |
(27) Tranne un quantitativo stimato di 264 t di catture accessorie industriali.»
(28) Tranne un quantitativo stimato di 746 t di catture accessorie industriali.
(29) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.»
(30) Tranne un quantitativo stimato di 773 t di catture accessorie industriali.»
(31) L’utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 3 dell’appendice del presente allegato.
(32) Tranne un quantitativo stimato di 1 063 t di catture accessorie industriali.
(33) Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
(34) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.»
(35) Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).
(36) Può essere prelevato nelle acque delle Isole Færøer entro il limite del quantitativo di accesso globale di 14 000 t disponibile per l’UE (WHB/*05B-F).
(37) Da prelevare nelle acque UE delle zone II, IVa, VIa a nord di 56° 30' N, VIb e VII a ovest di 12° O (WHB/*8CX34). Le catture effettuate nella zona IVa non devono superare 40 000 t.
(38) Di cui fino ad un massimo di 500 t può essere costituito da argentina (Argentina spp.).
(39) Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (Argentina spp.).
(40) Da prelevare nelle acque UE delle zone II, IVa, V, VIa a nord di 56° 30' N, VIb e VII a ovest di 12° O. Le catture nella zona IVa non devono superare 2 250 t.»
(41) Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2).
(42) Può essere prelevato nelle acque delle Isole Færøer entro il limite del quantitativo di accesso globale di 14 000 t disponibile per l’UE (WHB/*05B-F).»
(43) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell’ambito dell’accordo tra gli Stati costieri.
(44) Le catture nella zona IV non devono superare 21 753 t, vale a dire il 25 % del livello di accesso della Norvegia.
(45) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Færøer fissati nell’ambito dell’accordo tra gli Stati costieri.
(46) Pesca autorizzata anche nella zona VIb. Le catture nella zona IV non devono superare 3 500 t.»
(47) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(48) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.
(49) Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente. Da prelevare nelle acque UE della zona VIa a nord di 56° 30' N e della zona VIb.»
(50) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare 3 000 t.
(51) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.
(52) Compreso il brosmio. Da prelevare nelle zone VIb e VIa a nord di 56° 30' N.
(53) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità delle catture accidentali di altre specie nella zona VI non può superare 75 t.»
(54) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.»
(55) Può essere prelevato unicamente nella zona IV (acque UE) e nella zona IIIa. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.»
(56) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.»
(57) Di cui 350 t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque UE delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari.»
(58) Conformemente alla dichiarazione del Consiglio e della Commissione presentata nell’ambito della riunione del Consiglio dei ministri della Pesca del 14-15 dicembre 2009 in relazione alla pesca nelle acque norvegesi, un quantitativo di 7 234 t, corrispondente al contingente inutilizzato per il 2009 nelle acque norvegesi della zona IV per questa specie, può essere prelevato in aggiunta a questo contingente nelle acque UE di questa zona soggetta a TAC.
(59) Comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).
(60) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(61) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa.
(62) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 39 054 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa.
(63) Può essere prelevato nelle zone IIa, VIa (a nord di 56° 30' N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh.
(64) Può essere prelevato nella zona VIa a nord di 56° 30' N e nelle zone VIIe, VIIf e VIIh. Può essere inoltre pescato nella zona IVa a nord di 59° N (acque UE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o settembre al 31 dicembre.
(65) I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.
(66) Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV.»
(67) Compresi i cicerelli.
(68) Può essere prelevato unicamente nelle acque UE della zona IV.
(69) Può essere prelevato nelle zone IV e VIa a nord di 56° 30' N. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone VIa, VIb e VII.
(70) 1 832 t possono essere catturate come aringhe nella pesca che utilizza reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm. Una volta esaurito il contingente di 1 832 t di aringhe sono vietate tutte le attività di pesca che utilizzano reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.
(71) TAC preliminare. Il TAC definitivo verrà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2010.»
(72) Fino a un massimo del 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, b, d ed e; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*2A-14).
(73) Può essere prelevato solo nelle acque UE della zona IV.»
(74) Fino a un massimo del 5 % di questo contingente, pescato nelle acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*4BC7D).
(75) Fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella divisione VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07D.).
(76) Può essere prelevato nella zona IVa, nella zona VIa a nord di 56° 30' N e nelle zone VIIe, VIIf e VIIh.»
(77) Contingente da prelevare solo nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV.
(78) Contingente da prelevare solo nelle zone IV e VIa a nord di 56° 30' N.»
(79) Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.»
(80) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(81) Di cui non oltre 400 t di sugarello.»
(82) Da pescare esclusivamente con palangari; inclusi il granatiere, la Mora-moro e la mustella.»
(83) Contingente di “altre specie” assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.
(84) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni.»
(85) Limitatamente alle divisioni IIa e IV.
(86) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni.
(87) Limitatamente alle catture accessorie di lattario nelle zone IV e VIa a nord di 56° 30' N.»
ALLEGATO II
L’allegato IB del regolamento (UE) n. 53/2010 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IB
ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA
Zone CIEM I, II, V, XII, XIV e NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)
Specie: |
Grancevole artiche Chionoecetes spp. |
Zona: |
NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (PCR/N01GRN) |
||
Irlanda |
62 |
|
|
|
|
Spagna |
437 |
|
|
|
|
UE |
500 |
|
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
Specie: |
Aringa Clupea harengus |
Zona: |
Acque UE e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2.) |
||
Belgio |
34 |
|
|
||
Danimarca |
33 079 |
|
|
||
Germania |
5 793 |
|
|
||
Spagna |
109 |
|
|
||
Francia |
1 427 |
|
|
||
Irlanda |
8 563 |
|
|
||
Paesi Bassi |
11 838 |
|
|
||
Polonia |
1 674 |
|
|
||
Portogallo |
109 |
|
|
||
Finlandia |
512 |
|
|
||
Svezia |
12 257 |
|
|
||
Regno Unito |
21 148 |
|
|
||
UE |
96 543 |
|
|
||
Norvegia |
86 889 |
|
|
||
TAC |
1 483 000 |
|
|
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN) |
|
Belgio |
30 |
|
Danimarca |
29 771 |
|
Germania |
5 214 |
|
Spagna |
98 |
|
Francia |
1 284 |
|
Irlanda |
7 707 |
|
Paesi Bassi |
10 654 |
|
Polonia |
1 507 |
|
Portogallo |
98 |
|
Finlandia |
461 |
|
Svezia |
11 032 |
|
Regno Unito |
19 033 |
Specie: |
Merluzzo bianco Gadus morhua |
Zona: |
I e II (acque norvegesi) (COD/1N2AB.) |
||
Germania |
2 423 |
|
|
|
|
Grecia |
300 |
|
|
|
|
Spagna |
2 702 |
|
|
|
|
Irlanda |
300 |
|
|
|
|
Francia |
2 224 |
|
|
|
|
Portogallo |
2 702 |
|
|
|
|
Regno Unito |
9 398 |
|
|
|
|
UE |
20 050 |
|
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Merluzzo bianco Gadus morhua |
Zona: |
NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia); V e XIV (acque della Groenlandia) (COD/N01514) |
||
Germania |
1 636 |
|
|
||
Regno Unito |
364 |
|
|
||
UE |
2 500 |
|
|
||
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Merluzzo bianco Gadus morhua |
Zona: |
I e IIb (COD/1/2B.) |
||
Germania |
3 928 |
|
|
|
|
Spagna |
10 155 |
|
|
|
|
Francia |
1 676 |
|
|
|
|
Polonia |
1 838 |
|
|
|
|
Portogallo |
2 144 |
|
|
|
|
Regno Unito |
2 515 |
|
|
|
|
Tutti gli Stati membri |
100 |
|
|
||
UE |
22 356 |
|
|
||
TAC |
593 000 |
|
|
Specie: |
Merluzzo bianco ed eglefino Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus |
Zona: |
Vb (acque delle Isole Færøer) (C/H/05B-F.) |
||
Germania |
10 |
|
|
|
|
Francia |
60 |
|
|
|
|
Regno Unito |
430 |
|
|
|
|
UE |
500 |
|
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Ippoglosso atlantico Hippoglossus hippoglossus |
Zona: |
V e XIV (acque della Groenlandia) (HAL/514GRN) |
||
Portogallo |
1 000 |
|
|
||
UE |
1 075 |
|
|
||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
Specie: |
Ippoglosso atlantico Hippoglossus hippoglossus |
Zona: |
NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (HAL/N01GRN) |
||
UE |
75 |
|
|
||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
Specie: |
Capelin Mallotus villosus |
Zona: |
IIb (CAP/02B.) |
||
UE |
0 |
|
|
|
|
TAC |
0 |
|
|
|
Specie: |
Capelin Mallotus villosus |
Zona: |
V e XIV (acque della Groenlandia) (CAP/514GRN) |
||
Tutti gli Stati membri |
0 |
|
|
|
|
UE |
0 |
|
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
Specie: |
Eglefino Melanogrammus aeglefinus |
Zona: |
I e II (acque norvegesi) (HAD/1N2AB.) |
||
Germania |
439 |
|
|
|
|
Francia |
264 |
|
|
|
|
Regno Unito |
1 347 |
|
|
|
|
UE |
2 050 |
|
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Melù Micromesistius poutassou |
Zona: |
Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF) |
||
Danimarca |
1 188 |
|
|
|
|
Germania |
81 |
|
|
|
|
Francia |
130 |
|
|
|
|
Paesi Bassi |
113 |
|
|
|
|
Regno Unito |
1 188 |
|
|
|
|
UE |
2 700 |
|
|
|
|
TAC |
540 000 |
|
Specie: |
Molva e molva azzurra Molva molva e Molva dypterygia |
Zona: |
Vb (acque delle Isole Færøer) (B/L/05B-F.) |
||
Germania |
791 |
|
|
|
|
Francia |
1 755 |
|
|
|
|
Regno Unito |
154 |
|
|
|
|
UE |
2 700 |
|
|
||
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Gamberello boreale Pandalus borealis |
Zona: |
V e XIV (acque della Groenlandia) (PRA/514GRN) |
||
Danimarca |
1 282 |
|
|
|
|
Francia |
1 282 |
|
|
|
|
UE |
7 000 |
|
|
||
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Gamberello boreale Pandalus borealis |
Zona: |
NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (PRA/N01GRN) |
||
Danimarca |
2 000 |
|
|
|
|
Francia |
2 000 |
|
|
|
|
UE |
4 000 |
|
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Merluzzo carbonaro Pollachius virens |
Zona: |
I e II (acque norvegesi) (POK/1N2AB.) |
||
Germania |
2 400 |
|
|
|
|
Francia |
386 |
|
|
|
|
Regno Unito |
214 |
|
|
|
|
UE |
3 000 |
|
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Merluzzo carbonaro Pollachius virens |
Zona: |
I e II (acque internazionali) (POK/1/2INT) |
||
UE |
0 |
|
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
Specie: |
Merluzzo carbonaro Pollachius virens |
Zona: |
Vb (acque delle Isole Færøer) (POK/05B-F.) |
||
Belgio |
49 |
|
|
|
|
Germania |
301 |
|
|
|
|
Francia |
1 463 |
|
|
|
|
Paesi Bassi |
49 |
|
|
|
|
Regno Unito |
563 |
|
|
|
|
UE |
2 425 |
|
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides |
Zona: |
I e II (acque norvegesi) (GHL/1N2AB.) |
||
Germania |
25 |
|
|
||
Regno Unito |
25 |
|
|
||
UE |
50 |
|
|
||
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides |
Zona: |
I e II (acque internazionali) (GHL/1/2INT) |
||
UE |
0 |
|
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
Specie: |
Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides |
Zona: |
V e XIV (acque della Groenlandia) (GHL/514GRN) |
||
Germania |
6 271 |
|
|
|
|
Regno Unito |
330 |
|
|
|
|
UE |
7 500 |
|
|
||
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides |
Zona: |
NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (GHL/N01GRN) |
||
Germania |
1 850 |
|
|
|
|
UE |
2 800 |
|
|
||
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Sgombro Scomber scombrus |
Zona: |
IIa (acque norvegesi) (MAC/02A-N.) |
||
Danimarca |
11 626 |
|
|
||
UE |
11 626 |
|
|
||
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Sgombro Scomber scombrus |
Zona: |
Vb (acque delle Isole Færøer) (MAC/05B-F.) |
||
Danimarca |
3 765 |
|
|
||
UE |
3 765 |
|
|
||
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Scorfano Sebastes spp. |
Zona: |
Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214.) |
||
Estonia |
210 |
|
|
|
|
Germania |
4 266 |
|
|
|
|
Spagna |
749 |
|
|
|
|
Francia |
398 |
|
|
|
|
Irlanda |
1 |
|
|
|
|
Lettonia |
76 |
|
|
|
|
Paesi Bassi |
2 |
|
|
|
|
Polonia |
384 |
|
|
|
|
Portogallo |
896 |
|
|
|
|
Regno Unito |
10 |
|
|
|
|
UE |
6 992 |
|
|
||
TAC |
46 000 |
|
|
Specie: |
Scorfano Sebastes spp. |
Zona: |
I e II (acque norvegesi) (RED/1N2AB.) |
||
Germania |
766 |
|
|
||
Spagna |
95 |
|
|
||
Francia |
84 |
|
|
||
Portogallo |
405 |
|
|
||
Regno Unito |
150 |
|
|
||
UE |
1 500 |
|
|
||
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Scorfano Sebastes spp. |
Zona: |
I e II (acque internazionali) (RED/1/2INT) |
||
UE |
Non pertinente |
|
|
||
TAC |
8 600 |
|
|
Specie: |
Scorfano Sebastes spp. |
Zona: |
V e XIV (acque della Groenlandia) (RED/514GRN) |
||
Germania |
6 041 |
|
|
||
Francia |
30 |
|
|
||
Regno Unito |
42 |
|
|
||
UE |
8 000 |
|
|
||
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Scorfano Sebastes spp. |
Zona: |
Va (acque islandesi) (RED/05A-IS) |
||
Belgio |
0 |
|
|
||
Germania |
0 |
|
|
||
Francia |
0 |
|
|
||
Regno Unito |
0 |
|
|
||
UE |
0 |
|
|
||
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Scorfano Sebastes spp. |
Zona: |
Vb (acque delle Isole Færøer) (RED/05B-F.) |
||
Belgio |
11 |
|
|
|
|
Germania |
1 473 |
|
|
|
|
Francia |
99 |
|
|
|
|
Regno Unito |
17 |
|
|
|
|
UE |
1 600 |
|
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Catture accessorie |
Zona: |
NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (XBC/N01GRN) |
||
UE |
2 300 |
|
|
||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
Specie: |
Altre specie (32) |
Zona: |
I e II (acque norvegesi) (OTH/1N2AB.) |
||
Germania |
117 |
|
|
||
Francia |
47 |
|
|
||
Regno Unito |
186 |
|
|
||
UE |
350 |
|
|
||
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Altre specie (33) |
Zona: |
Vb (acque delle Isole Færøer) (OTH/05B-F.) |
||
Germania |
305 |
|
|
|
|
Francia |
275 |
|
|
|
|
Regno Unito |
180 |
|
|
|
|
UE |
760 |
|
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
|
Specie: |
Pleuronettiformi |
Zona: |
Vb (acque delle Isole Færøer) (FLX/05B-F.) |
||
Germania |
54 |
|
|
|
|
Francia |
42 |
|
|
|
|
Regno Unito |
204 |
|
|
|
|
UE |
300 |
|
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
|
(1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione europea deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.
(2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque UE a nord di 62° N.
(3) Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto 86 889 t.
(4) Da pescare a sud di 61° N nelle acque della Groenlandia occidentale e a sud di 62° N nelle acque della Groenlandia orientale.
(5) Le navi devono avere un osservatore scientifico a bordo.
(6) Di cui 500 t assegnate alla Norvegia. Possono essere pescate solo a sud di 62° N nelle acque delle zone XIV e Va e a sud di 61° N nella zona NAFO 1.
(7) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
(8) L’assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l’Unione nella zona delle Spitzbergen e dell’Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(9) Dovranno essere pescate da non oltre sei pescherecci dell’UE con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione.
(10) Di cui 75 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.
(11) Di cui 75 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.
(12) TAC concordato dall’Unione europea, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall’Islanda.
(13) Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente fino a un massimo di 952 t.
(14) Di cui 3 100 t assegnate alla Norvegia e 1 335 t alle Isole Færøer.
(15) Esclusivamente come catture accessorie.
(16) Di cui 824 t assegnate alla Norvegia e 75 t alle Isole Færøer.
(17) Di cui 800 t assegnate alla Norvegia e 150 t alle Isole Færøer. Da pescare solo nella zona NAFO 1.
(18) Pesca autorizzata anche nella zona IVa e nelle acque internazionali della zona IIa (MAC/*04A2A).
(19) Pesca autorizzata nella zona IVa (acque UE) (MAC/*04A.).
(20) Non più del 70 % del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15 % del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1o aprile al 10 maggio (RED/*5X14.).
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
64° 45′ |
28° 30′ |
2 |
62° 50′ |
25° 45′ |
3 |
61° 55′ |
26° 45′ |
4 |
61° 00′ |
26° 30′ |
5 |
59° 00′ |
30° 00′ |
6 |
59° 00′ |
34° 00′ |
7 |
61° 30′ |
34° 00′ |
8 |
62° 50′ |
36° 00′ |
9 |
64° 45′ |
28° 30′ |
(21) Esclusivamente come catture accessorie.
(22) La pesca di tali specie sarà effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre 2010 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.
(23) I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell’ambito di altre attività di pesca a un massimo dell’1 % del totale delle catture conservate a bordo.
(24) Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest. Il contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED/*51214).
(25) Di cui 1 500 t assegnate alla Norvegia e 385 t alle Isole Færøer.
(26) Non più del 70 % del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15 % del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1o aprile al 10 maggio (RED/*5-14.)
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
64° 45′ |
28° 30′ |
2 |
62° 50′ |
25° 45′ |
3 |
61° 55′ |
26° 45′ |
4 |
61° 00′ |
26° 30′ |
5 |
59° 00′ |
30° 00′ |
6 |
59° 00′ |
34° 00′ |
7 |
61° 30′ |
34° 00′ |
8 |
62° 50′ |
36° 00′ |
9 |
64° 45′ |
28° 30′ |
(27) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).
(28) Da pescare tra luglio e dicembre.
(29) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con l’Islanda in materia di pesca per il 2010.
(30) Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nell’autorizzazione di pesca della nave. Possono essere pescate a est o ovest.
(31) Di cui 120 t di granatiere assegnate alla Norvegia. Da pescare esclusivamente nelle zone V, XIV e NAFO 1.
(32) Esclusivamente come catture accessorie.
(33) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.
ALLEGATO III
L’allegato IH del regolamento (UE) n. 53/2010 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IH
Zona WCPFC
Specie: |
Pesce spada Xiphias gladius |
Zona: |
La parte della zona WCPCF a sud di 20° S (F7120S) |
||
UE |
3 170,36 |
|
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
|
ALLEGATO IV
L’allegato III del regolamento (UE) n. 53/2010 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi UE che operano in acque di paesi terzi
Zona di pesca |
Attività di pesca |
Numero di autorizzazioni di pesca |
Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri |
Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen (6) |
Aringa, a nord di 62° 00' N |
93 |
DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21 |
69 |
Specie demersali, a nord di 62° 00' N |
80 |
DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14 |
50 |
|
Sgombro, a sud di 62° 00' N, pesca con ciancioli |
31 |
DK: 26 (1), DE: 4 (1), FR: 2 (1), IE: 40 (1), NL: 11 (1), SE: 9 (1), UK: 36 (1) |
non pertinente |
|
Sgombro, a sud di 62° 00' N, pesca al traino |
97 |
non pertinente |
||
Sgombro, a nord di 62° 00' N, pesca con ciancioli |
11 (2) |
DK: 11 |
non pertinente |
|
Specie industriali, a sud di 62° 00' N |
480 |
DK: 450, UK: 30 |
150 |
|
Acque delle Isole Færøer (7) |
Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer |
26 |
BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 |
13 |
Attività di pesca diretta del merluzzo bianco e dell’eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e ad est di 6° 30' O |
8 (3) |
|
4 |
|
|
Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base |
70 |
BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 |
26 |
Attività di pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e ad ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O |
70 |
20 (5) |
||
|
Attività di pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco |
70 |
|
22 (5) |
Attività di pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d’accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù” |
36 |
DE: 3, DK: 19, FR: 2, NL: 5, UK: 5 |
20 |
|
Attività di pesca con palangari |
10 |
UK: 10 |
6 |
|
Sgombro |
12 |
DK: 12 |
12 |
|
Aringa, a nord di 61° N |
21 |
DK: 7, DE: 1, IE: 2, FR: 0, NL: 3, SV: 3, UK: 5 |
21 |
(1) Questa ripartizione vale per la pesca con reti da circuizione e da traino.
(2) Da scegliere tra le 11 autorizzazioni per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62° 00' N.
(3) Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce “Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.
(4) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti nello stesso momento.
(5) Questi dati sono inseriti tra i dati della voce “Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.
(6) Le autorizzazioni di pesca per le attività di pesca in queste acque possono essere concesse soltanto dalla data della conclusione dell’accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010.
(7) Le autorizzazioni di pesca per le attività di pesca in queste acque possono essere concesse soltanto dalla data della conclusione dell’accordo bilaterale di pesca con le Isole Færøer per il 2010.»