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Document 32010R0219

Regolamento (UE) n. 219/2010 del Consiglio, del 15 marzo 2010 , recante modifica del regolamento (UE) n. 53/2010 per quanto concerne le possibilità di pesca per taluni stock ittici a seguito della conclusione degli accordi di pesca bilaterali per il 2010 con la Norvegia e le Isole Færøer

GU L 71 del 19.3.2010, pp. 1–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/219/oj

19.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 71/1


REGOLAMENTO (UE) N. 219/2010 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2010

recante modifica del regolamento (UE) n. 53/2010 per quanto concerne le possibilità di pesca per taluni stock ittici a seguito della conclusione degli accordi di pesca bilaterali per il 2010 con la Norvegia e le Isole Færøer

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 53/2010 (1) stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(2)

Le possibilità di pesca per le navi dell’UE nelle acque della Norvegia e delle Isole Færøer e nelle acque dell’UE per gli stock condivisi, gestiti congiuntamente o scambiati con tali paesi, nonché le possibilità di pesca nelle acque dell’UE per le navi battenti bandiera della Norvegia e delle Isole Færøer, vengono stabilite ogni anno a seguito della consultazione sui diritti di pesca detenuti conformemente alla procedura prevista negli accordi o protocolli sulle relazioni in materia di pesca esistenti con tali paesi (2).

(3)

In attesa della conclusione delle consultazioni sugli accordi per il 2010 con la Norvegia e le Isole Færøer, il regolamento (UE) n. 53/2010 fissa possibilità di pesca provvisorie per gli stock ittici interessati.

(4)

Le consultazioni con le Isole Færøer e con la Norvegia si sono concluse rispettivamente il 15 e il 26 gennaio 2010 e sono stati stabiliti accordi per le possibilità di pesca nel 2010. Occorre pertanto sostituire le possibilità di pesca provvisorie per gli stock ittici in questione per il 2010 quali stabilite dal regolamento (UE) n. 53/2010 con le possibilità di pesca corrispondenti ai suddetti accordi.

(5)

Nel corso della riunione annuale del 2009, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale ha riconfermato che, a partire dal 1o gennaio 2010, due zone d’alto mare della zona della convenzione WCPFC devono essere chiuse alla pesca del tonno obeso e del tonno albacora da parte di navi dotate di reti da circuizione e ha introdotto un limite per le catture di pesce spada da parte di ciascuna parte della convenzione. È necessario recepire queste nuove disposizioni nel diritto dell’Unione.

(6)

Il regolamento (UE) n. 53/2010 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

Al fine di evitare l’interruzione delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2010. Per lo stesso motivo dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 53/2010 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 30 bis

Zone vietate alla pesca con reti da circuizione

La pesca del tonno obeso e del tonno albacora praticata da navi con reti da circuizione è vietata nelle seguenti zone d’alto mare:

a)

le acque internazionali delimitate dai confini delle zone economiche esclusive di Indonesia, Palau, Micronesia e Papua Nuova Guinea;

b)

le acque internazionali delimitate dai confini delle zone economiche esclusive di Micronesia, Isole Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Figi, Isole Salomone e Papua Nuova Guinea.»;

3)

l’allegato IA è modificato a norma dell’allegato I del presente regolamento;

4)

l’allegato IB è sostituito dall’allegato II del presente regolamento;

5)

l’allegato IH è sostituito dall’allegato III del presente regolamento;

6)

l’allegato III è sostituito dall’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ESPINOSA


(1)   GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

(2)   GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48 (Norvegia); GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12 (Isole Faerøer).


ALLEGATO I

L’allegato IA del regolamento (UE) n. 53/2010 è modificato come segue.

1)

La voce relativa alla specie Cicerello nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Cicerello

Ammodytidae

Zona:

acque UE delle zone IIa, IIIa e IV (1)

(SAN/2A3A4.)

Danimarca

167 436

 

 

 

Regno Unito

3 660

 

 

 

Germania

256

 

 

 

Svezia

6 148

 

 

 

UE

177 500

 

 

 

Norvegia

20 000

 (2)

 

 

Isole Færøer

2 500

 (2)

 

 

TAC

200 000

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

2)

La voce relativa alla specie Brosmio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

(USK/567EI)

Germania

4

 

 

 

Spagna

14

 

 

 

Francia

172

 

 

 

Irlanda

17

 

 

 

Regno Unito

83

 

 

 

Altri

4

 (3)

 

 

UE

294

 

 

 

Norvegia (4)

2 923

 (5)  (6)

 

 

TAC

3 217

 

 

TAC analitico.

3)

La voce relativa alla specie Brosmio nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(USK/04-N.)

Belgio

0

 

 

 

Danimarca

165

 

 

 

Germania

1

 

 

 

Francia

0

 

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

 

Regno Unito

4

 

 

 

UE

170

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

4)

La voce relativa alla specie Aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa (7)

Clupea harengus

Zona:

IIIa

(HER/03A.)

Danimarca

14 010

 

 

 

Germania

224

 

 

 

Svezia

14 656

 

 

 

UE

28 890

 

 

 

Isole Færøer

450

 (8)

 

 

TAC

33 855

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

5)

La voce relativa alla specie Aringa nelle acque UE delle zona IV a nord di 53° 30' N è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa (9)

Clupea harengus

Zona:

Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N

(HER/4AB.)

Danimarca

22 497

 

 

 

Germania

14 147

 

 

 

Francia

9 653

 

 

 

Paesi Bassi

21 581

 

 

 

Svezia

1 672

 

 

 

Regno Unito

24 223

 

 

 

UE

93 773

 

 

 

Norvegia

47 647

 (10)

 

 

TAC

164 300

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi a sud di

62° N (HER/*04N-)

UE

50 000 »

6)

La voce relativa alla specie Aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/04-N.)

Svezia

846

 (11)

 

 

UE

846

 

 

 

TAC

164 300

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

7)

La voce relativa alle catture accessorie della specie Aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa (12)

Clupea harengus

Zona:

Catture accessorie nella zona IIIa

(HER/03A-BC)

Danimarca

6 424

 

 

 

Germania

57

 

 

 

Svezia

1 034

 

 

 

UE

7 515

 

 

 

TAC

7 515

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

8)

La voce relativa alle catture accessorie della specie Aringa nelle acque UE delle zone IIa e IV e nella zona VIId è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa (13)

Clupea harengus

Zona:

Catture accessorie nelle zone IV e VIId e nelle acque UE della zona IIa

(HER/2A47DX)

Belgio

67

 

 

 

Danimarca

13 008

 

 

 

Germania

67

 

 

 

Francia

67

 

 

 

Paesi Bassi

67

 

 

 

Svezia

64

 

 

 

Regno Unito

247

 

 

 

UE

13 587

 

 

 

TAC

13 587

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

9)

La voce relativa alla specie Aringa nelle zone VIId e IVc è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa (14)

Clupea harengus

Zona:

VIId; IVc (15)

(HER/4CXB7D)

Belgio

7 100

 (16)

 

 

Danimarca

321

 (16)

 

 

Germania

202

 (16)

 

 

Francia

5 235

 (16)

 

 

Paesi Bassi

8 193

 (16)

 

 

Regno Unito

1 830

 (16)

 

 

UE

22 881

 

 

 

TAC

164 300

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

10)

La voce relativa alla specie Aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (17)

(HER/5B6ANB)

Germania

2 656

 

 

 

Francia

503

 

 

 

Irlanda

3 589

 

 

 

Paesi Bassi

2 656

 

 

 

Regno Unito

14 356

 

 

 

UE

23 760

 

 

 

Isole Færøer

660

 (18)

 

 

TAC

24 420

 

 

TAC analitico.

11)

La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgio

12

 (19)  (20)

 

 

Danimarca

3 835

 (19)  (20)

 

 

Germania

96

 (19)  (20)

 

 

Paesi Bassi

24

 (19)  (20)

 

 

Svezia

671

 (19)  (20)

 

 

UE

4 638

 

 

 

TAC

4 793

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

12)

La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nelle acque UE delle zone IIa e IV e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

IV; IIa (acque UE); la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

991

 (21)  (22)

 

 

Danimarca

5 696

 (21)  (22)

 

 

Germania

3 612

 (21)  (22)

 

 

Francia

1 225

 (21)  (22)

 

 

Paesi Bassi

3 219

 (21)  (22)

 

 

Svezia

38

 (21)  (22)

 

 

Regno Unito

13 067

 (21)  (22)

 

 

UE

27 848

 (21)

 

 

Norvegia

5 704

 (23)

 

 

TAC

33 552

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi della zona IV

(COD/*04N-)

UE

24 204 »

13)

La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(COD/04-N.)

Svezia

382

 (24)

 

 

UE

382

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

14)

La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nella zona VIId è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIId

(COD/07D.)

Belgio

84

 (25)  (26)

 

 

Francia

1 641

 (25)  (26)

 

 

Paesi Bassi

49

 (25)  (26)

 

 

Regno Unito

181

 (25)  (26)

 

 

UE

1 955

 

 

 

TAC

1 955

 

 

TAC analitico.

15)

La voce relativa alla specie Rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(ANF/04-N.)

Belgio

46

 

 

 

Danimarca

1 182

 

 

 

Germania

19

 

 

 

Paesi Bassi

17

 

 

 

Regno Unito

276

 

 

 

UE

1 540

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

16)

La voce relativa alla specie Eglefino nella zona IIIa e nelle acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

(HAD/3A/BCD)

Belgio

9

 

 

 

Danimarca

1 551

 

 

 

Germania

99

 

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

 

Svezia

183

 

 

 

UE

1 844

 (27)

 

 

TAC

2 201

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

17)

La voce relativa alla specie Eglefino nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IV; acque UE della zona IIa

(HAD/2AC4.)

Belgio

200

 

 

 

Danimarca

1 376

 

 

 

Germania

876

 

 

 

Francia

1 526

 

 

 

Paesi Bassi

150

 

 

 

Svezia

139

 

 

 

Regno Unito

22 698

 

 

 

UE

26 965

 (28)

 

 

Norvegia

8 083

 

 

 

TAC

35 794

 

 

TAC analitico.


Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi della zona IV

(HAD/*04N-)

UE

20 613 »

18)

La voce relativa alla specie Eglefino nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HAD/04-N.)

Svezia

707

 (29)

 

 

UE

707

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

19)

La voce relativa alla specie Merlano nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IIIa

(WHG/03A.)

Danimarca

232

 

 

 

Paesi Bassi

1

 

 

 

Svezia

25

 

 

 

UE

258

 (30)

 

 

TAC

1 050

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

20)

La voce relativa alla specie Merlano nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IV; acque UE della zona IIa

(WHG/2AC4.)

Belgio

236

 (31)

 

 

Danimarca

1 022

 (31)

 

 

Germania

266

 (31)

 

 

Francia

1 536

 (31)

 

 

Paesi Bassi

591

 (31)

 

 

Svezia

2

 (31)

 

 

Regno Unito

7 391

 (31)

 

 

UE

11 044

 (32)

 

 

Norvegia

790

 (33)

 

 

TAC

12 897

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi della zona IV

(WHG/*04N-)

UE

8 203 »

21)

La voce relativa alle specie Merlano e Merluzzo giallo nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(W/P/04-N.)

Svezia

190

 (34)

 

 

UE

190

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC precauzionale.

22)

La voce relativa alla specie Melù nelle acque norvegesi delle zone II e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque norvegesi delle zone II e IV

(WHB/4AB-N.)

Danimarca

1 900

 

 

 

Regno Unito

100

 

 

 

UE

2 000

 

 

 

TAC

540 000

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

23)

La voce relativa alla specie Melù nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)

Danimarca

10 128

 (35)  (36)

 

 

Germania

3 938

 (35)  (36)

 

 

Spagna

8 586

 (35)  (36)

 

 

Francia

7 048

 (35)  (36)

 

 

Irlanda

7 843

 (35)  (36)

 

 

Paesi Bassi

12 350

 (35)  (36)

 

 

Portogallo

798

 (35)  (36)

 

 

Svezia

2 505

 (35)  (36)

 

 

Regno Unito

13 141

 (35)  (36)

 

 

UE

66 337

 (35)  (36)

 

 

Norvegia

59 900

 (37)  (38)

 

 

Isole Færøer

9 000

 (39)  (40)

 

 

TAC

540 000

 

 

TAC analitico.

24)

La voce relativa alla specie Melù nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1

(WHB/8C3 411)

Spagna

11 096

 

 

 

Portogallo

2 774

 

 

 

UE

13 870

 (41)  (42)

 

 

TAC

540 000

 

 

TAC analitico.

25)

La voce relativa alla specie Melù nelle acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O

(WHB/24A567)

Norvegia

88 701

 (43)  (44)

 

 

Isole Færøer

14 000

 (45)  (46)

 

 

TAC

540 000

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

26)

La voce relativa alla specie Molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI e VII è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone VI e VII (BLI/67-)

Germania

18

 

 

 

Estonia

3

 

 

 

Spagna

57

 

 

 

Francia

1 309

 

 

 

Irlanda

5

 

 

 

Lituania

1

 

 

 

Polonia

1

 

 

 

Regno Unito

333

 

 

 

Altri

5

 (47)

 

 

UE

1 732

 

 

 

Norvegia

150

 (48)

 

 

Isole Færøer

150

 (49)

 

 

TAC

2 032

 

 

TAC analitico.

27)

La voce relativa alla specie Molva nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)

Belgio

29

 

 

 

Danimarca

5

 

 

 

Germania

107

 

 

 

Spagna

2 156

 

 

 

Francia

2 299

 

 

 

Irlanda

576

 

 

 

Portogallo

5

 

 

 

Regno Unito

2 646

 

 

 

UE

7 824

 

 

 

Norvegia

6 140

 (50)  (51)

 

 

Isole Færøer

200

 (52)  (53)

 

 

TAC

14 164

 

 

TAC analitico.

28)

La voce relativa alla specie Molva nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(LIN/04-N.)

Belgio

6

 

 

 

Danimarca

747

 

 

 

Germania

21

 

 

 

Francia

8

 

 

 

Paesi Bassi

1

 

 

 

Regno Unito

67

 

 

 

UE

850

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.»

29)

La voce relativa alla specie Scampo nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(NEP/04-N.)

Danimarca

1 135

 

 

 

Germania

1

 

 

 

Regno Unito

64

 

 

 

UE

1 200

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

30)

La voce relativa alla specie Gamberello boreale nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

IIIa

(PRA/03A.)

Danimarca

3 401

 

 

 

Svezia

1 832

 

 

 

UE

5 233

 

 

 

TAC

9 800

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

31)

La voce relativa alla specie Gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(PRA/04-N.)

Danimarca

420

 

 

 

Svezia

138

 (54)

 

 

UE

558

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

32)

La voce relativa alla specie Passera di mare nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgio

56

 

 

 

Danimarca

7 280

 

 

 

Germania

37

 

 

 

Paesi Bassi

1 400

 

 

 

Svezia

390

 

 

 

UE

9 163

 

 

 

TAC

9 350

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

33)

La voce relativa alla specie Passera di mare nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danimarca

2 039

 

 

 

Germania

23

 

 

 

Svezia

229

 

 

 

UE

2 291

 

 

 

TAC

2 291

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

34)

La voce relativa alla specie Passera di mare nelle acque UE delle zone IIa e IV e della parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

IV; IIa (acque UE); parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgio

3 665

 

 

 

Danimarca

11 911

 

 

 

Germania

3 436

 

 

 

Francia

687

 

 

 

Paesi Bassi

22 907

 

 

 

Regno Unito

16 951

 

 

 

UE

59 557

 

 

 

Norvegia

4 268

 

 

 

TAC

63 825

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

CE Acque norvegesi della zona IV

(PLE/*04N-)

UE

24 439 »

35)

La voce relativa alla specie Merluzzo carbonaro nella zona IIIa e nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, IIId e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId

(POK/2A34.)

Belgio

37

 

 

 

Danimarca

4 357

 

 

 

Germania

11 002

 

 

 

Francia

25 891

 

 

 

Paesi Bassi

110

 

 

 

Svezia

599

 

 

 

Regno Unito

8 435

 

 

 

UE

50 431

 

 

 

Norvegia

56 613

 (55)

 

 

TAC

107 044

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

36)

La voce relativa alla specie Merluzzo carbonaro nella zona VI e nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

VI; acque UE e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

(POK/561 214)

Germania

660

 

 

 

Francia

6 556

 

 

 

Irlanda

447

 

 

 

Regno Unito

3 443

 

 

 

UE

11 106

 

 

 

TAC

11 106

 

 

TAC analitico.»

37)

La voce relativa alla specie Merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(POK/04-N.)

Svezia

880

 (56)

 

 

UE

880

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

38)

La voce relativa alla specie Ippoglosso nero nelle acque UE delle zone IIa e IV e nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb e VI è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI

(GHL/2A-C46)

Danimarca

3

 

 

 

Germania

5

 

 

 

Estonia

3

 

 

 

Spagna

3

 

 

 

Francia

49

 

 

 

Irlanda

3

 

 

 

Lituania

3

 

 

 

Polonia

3

 

 

 

Regno Unito

189

 

 

 

UE

262

 (57)

 

 

TAC

612

 

 

TAC analitico.

39)

La voce relativa alla specie Sgombro nella zona IIIa e nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, IIId e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId (MAC/2A34.)

Belgio

475

 

 

 

Danimarca

12 529

 (58)

 

 

Germania

495

 

 

 

Francia

1 496

 

 

 

Paesi Bassi

1 507

 

 

 

Svezia

4 485

 (59)  (60)

 

 

Regno Unito

1 395

 

 

 

UE

22 382

 (59)  (61)

 

 

Norvegia

103 374

 (62)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa e IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, acque internazionali della zona IIa dal 1o gennaio al 31 marzo e nel dicembre 2010 (MAC/*2A6.)

Danimarca

 

4 130

 

 

5 012

Francia

 

490

 

 

 

Paesi Bassi

 

490

 

 

 

Svezia

 

 

390

10

 

Regno Unito

 

490

 

 

 

Norvegia

3 000 »

 

 

 

 

40)

La voce relativa alla specie Sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

(MAC/2CX14-)

Germania

18 793

 

 

 

Spagna

20

 

 

 

Estonia

156

 

 

 

Francia

12 530

 

 

 

Irlanda

62 641

 

 

 

Lettonia

115

 

 

 

Lituania

115

 

 

 

Paesi Bassi

27 405

 

 

 

Polonia

1 323

 

 

 

Regno Unito

172 268

 

 

 

UE

295 366

 

 

 

Norvegia

11 626

 (63)

 

 

Isole Færøer

4 536

 (64)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o settembre al 31 dicembre.

 

IVa

(MAC/*04A-C)

IVa (acque norvegesi)

(MAC/*04N-)

Germania

7 561

5 183

Francia

5 041

3 456

Irlanda

25 204

17 278

Paesi Bassi

11 027

7 559

Regno Unito

69 313

47 516

CE UE

118 146

80 992 »

41)

La voce relativa alla specie Sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1

(MAC/8C3 411)

Spagna

27 919

 (65)

 

 

Francia

185

 (65)

 

 

Portogallo

5 771

 (65)

 

 

UE

33 875

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spagna

2 345

Francia

16

Portogallo

484»

42)

La voce relativa alla specie Sogliola nelle acque UE delle zone II e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

Acque UE delle zone II e IV

(SOL/24.)

Belgio

1 171

 

 

 

Danimarca

535

 

 

 

Germania

937

 

 

 

Francia

234

 

 

 

Paesi Bassi

10 571

 

 

 

Regno Unito

602

 

 

 

UE

14 050

 

 

 

Norvegia

50

 (66)

 

 

TAC

14 100

 

 

TAC analitico.

43)

La voce relativa alla specie Spratto nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

IIIa

(SPR/03A.)

Danimarca

34 843

 

 

 

Germania

73

 

 

 

Svezia

13 184

 

 

 

UE

48 100

 

 

 

TAC

52 000 »

 

 

TAC precauzionale.

44)

La voce relativa alla specie Spratto nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

Acque UE delle zone IIa e IV

(SPR/2AC4-C)

Belgio

1 730

 

 

 

Danimarca

136 883

 

 

 

Germania

1 730

 

 

 

Francia

1 730

 

 

 

Paesi Bassi

1 730

 

 

 

Svezia

1 330

 (67)

 

 

Regno Unito

5 707

 

 

 

UE

150 840

 

 

 

Norvegia

10 000

 (68)

 

 

Isole Færøer

9 160

 (69)  (70)

 

 

TAC

170 000

 (71)

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

45)

La voce relativa alla specie Sugarello nelle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId

(JAX/4BC7D)

Belgio

48

 

 

 

Danimarca

20 875

 

 

 

Germania

1 843

 (72)

 

 

Spagna

388

 

 

 

Francia

1 732

 (72)

 

 

Irlanda

1 313

 

 

 

Paesi Bassi

12 568

 (72)

 

 

Portogallo

44

 

 

 

Svezia

75

 

 

 

Regno Unito

4 968

 (72)

 

 

UE

43 854

 

 

 

Norvegia

3 600

 (73)

 

 

TAC

47 454

 

 

TAC analitico.

46)

La voce relativa alla specie Sugarello nelle acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

Acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2A-14)

Danimarca

15 691

 (74)

 

 

Germania

12 243

 (74)  (75)

 

 

Spagna

16 699

 

 

 

Francia

6 301

 (74)  (75)

 

 

Irlanda

40 775

 (74)

 

 

Paesi Bassi

49 123

 (74)  (75)

 

 

Portogallo

1 609

 

 

 

Svezia

675

 (74)

 

 

Regno Unito

14 765

 (74)  (75)

 

 

UE

157 881

 

 

 

Isole Færøer

2 000

 (76)

 

 

TAC

159 881

 

 

TAC analitico.

47)

La voce relativa alla specie Busbana norvegese nella zona IIIa e nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

Zona:

IIIa; acque UE delle zone IIa e IV

(NOP/2A3A4.)

Danimarca

74 931

 

 

 

Germania

14

 (77)

 

 

Paesi Bassi

55

 (77)

 

 

UE

75 000

 

 

 

Norvegia

6 000

 (78)

 

 

TAC

81 000

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

48)

La voce relativa alla specie Busbana norvegese nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(NOP/04-N.)

Danimarca

950

 (79)

 

 

Regno Unito

50

 (79)

 

 

UE

1 000

 (79)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

49)

La voce relativa alla specie Pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Pesce industriale

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(I/F/04-N.)

Svezia

800

 (80)  (81)

 

 

UE

800

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC precauzionale.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

50)

La voce relativa al contingente combinato nelle acque UE delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Contingente combinato

Zona:

Acque UE delle zone Vb, VI e VII

(R/G/5B67-C)

UE

Non pertinente

 

 

 

Norvegia

140

 (82)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC precauzionale.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

51)

La voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(OTH/04-N.)

Belgio

27

 

 

 

Danimarca

2 500

 

 

 

Germania

282

 

 

 

Francia

116

 

 

 

Paesi Bassi

200

 

 

 

Svezia

Non pertinente

 (83)

 

 

Regno Unito

1 875

 

 

 

UE

5 000

 (84)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC precauzionale.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

52)

La voce relativa ad altre specie nelle acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Altre specie

Zona:

Acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N

(OTH/2A46AN)

UE

Non pertinente

 

 

 

Norvegia

2 720

 (85)  (86)

 

 

Isole Færøer

150

 (87)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


(1)  Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Da prelevare nella zona IV.»

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(4)  Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.

(5)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t.

(6)  Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.»

(7)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.

(8)  Da prelevare nello Skagerrak.»

(9)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone IVa e IVb.

(10)  Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(11)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.»

(12)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.»

(13)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.»

(14)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.

(15)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell’estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51° 56' N, 1o 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(16)  È possibile prelevare nella zona IVb fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (HER/*04B.).»

(17)  Si tratta della popolazione di aringhe della zona VIa, a nord di 56° 00' N, e della parte della zona VIa situata ad est di 07° 00' O e a nord di 55° 00' N, escluso lo stock di Clyde.

(18)  Contingente da prelevare esclusivamente nella zona VIa a nord di 56° 30' N.»

(19)  L’utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 1 dell’appendice del presente allegato.

(20)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può autorizzare le navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata ad effettuare catture supplementari entro un limite complessivo del 5 % in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, a condizione che:

la nave faccia uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate ad un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo,

tutte le catture di merluzzo bianco della nave vengano imputate al contingente, inclusi i pesci al di sotto della taglia minima di sbarco,

le catture aggiuntive siano limitate al 30 % del limite di cattura normalmente applicabile alla nave o a un quantitativo che si ritenga tale da non provocare un aumento della mortalità per pesca dello stock di merluzzo bianco,

se uno Stato membro rileva che una nave partecipante all’iniziativa non rispetta le condizioni sopra indicate, lo Stato membro revochi le catture aggiuntive concesse a tale nave e la escluda da ogni ulteriore partecipazione all'iniziativa.»

(21)  L’utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 1 dell’appendice del presente allegato.

(22)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può autorizzare le navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata ad effettuare catture supplementari entro un limite complessivo del 5 % in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, a condizione che:

la nave faccia uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate ad un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo,

tutte le catture di merluzzo bianco della nave vengano imputate al contingente, inclusi i pesci al di sotto della taglia minima di sbarco,

le catture aggiuntive siano limitate al 30 % del limite di cattura normalmente applicabile alla nave o a un quantitativo che si ritenga tale da non provocare un aumento della mortalità per pesca dello stock di merluzzo bianco,

se uno Stato membro rileva che una nave partecipante all’iniziativa non rispetta le condizioni sopra indicate, lo Stato membro revochi le catture aggiuntive concesse a tale nave e la escluda da ogni ulteriore partecipazione all’iniziativa.

(23)  Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(24)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.»

(25)  L’utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 2 dell’appendice del presente allegato.

(26)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può autorizzare le navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata ad effettuare catture supplementari entro un limite complessivo del 5 % in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, a condizione che:

la nave faccia uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate ad un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo,

tutte le catture di merluzzo bianco della nave vengano imputate al contingente, inclusi i pesci al di sotto della taglia minima di sbarco,

le catture aggiuntive siano limitate al 30 % del limite di cattura normalmente applicabile alla nave o a un quantitativo che si ritenga tale da non provocare un aumento della mortalità per pesca dello stock di merluzzo bianco,

se uno Stato membro rileva che una nave partecipante all’iniziativa non rispetta le condizioni sopra indicate, lo Stato membro revochi le catture aggiuntive concesse a tale nave e la escluda da ogni ulteriore partecipazione all'iniziativa.»

(27)  Tranne un quantitativo stimato di 264 t di catture accessorie industriali.»

(28)  Tranne un quantitativo stimato di 746 t di catture accessorie industriali.

(29)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.»

(30)  Tranne un quantitativo stimato di 773 t di catture accessorie industriali.»

(31)  L’utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 3 dell’appendice del presente allegato.

(32)  Tranne un quantitativo stimato di 1 063 t di catture accessorie industriali.

(33)  Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(34)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.»

(35)  Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(36)  Può essere prelevato nelle acque delle Isole Færøer entro il limite del quantitativo di accesso globale di 14 000 t disponibile per l’UE (WHB/*05B-F).

(37)  Da prelevare nelle acque UE delle zone II, IVa, VIa a nord di 56° 30' N, VIb e VII a ovest di 12° O (WHB/*8CX34). Le catture effettuate nella zona IVa non devono superare 40 000 t.

(38)  Di cui fino ad un massimo di 500 t può essere costituito da argentina (Argentina spp.).

(39)  Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (Argentina spp.).

(40)  Da prelevare nelle acque UE delle zone II, IVa, V, VIa a nord di 56° 30' N, VIb e VII a ovest di 12° O. Le catture nella zona IVa non devono superare 2 250 t.»

(41)  Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2).

(42)  Può essere prelevato nelle acque delle Isole Færøer entro il limite del quantitativo di accesso globale di 14 000 t disponibile per l’UE (WHB/*05B-F).»

(43)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell’ambito dell’accordo tra gli Stati costieri.

(44)  Le catture nella zona IV non devono superare 21 753 t, vale a dire il 25 % del livello di accesso della Norvegia.

(45)  Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Færøer fissati nell’ambito dell’accordo tra gli Stati costieri.

(46)  Pesca autorizzata anche nella zona VIb. Le catture nella zona IV non devono superare 3 500 t.»

(47)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(48)  Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.

(49)  Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente. Da prelevare nelle acque UE della zona VIa a nord di 56° 30' N e della zona VIb.»

(50)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare 3 000 t.

(51)  Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.

(52)  Compreso il brosmio. Da prelevare nelle zone VIb e VIa a nord di 56° 30' N.

(53)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità delle catture accidentali di altre specie nella zona VI non può superare 75 t.»

(54)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.»

(55)  Può essere prelevato unicamente nella zona IV (acque UE) e nella zona IIIa. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.»

(56)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.»

(57)  Di cui 350 t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque UE delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari.»

(58)  Conformemente alla dichiarazione del Consiglio e della Commissione presentata nell’ambito della riunione del Consiglio dei ministri della Pesca del 14-15 dicembre 2009 in relazione alla pesca nelle acque norvegesi, un quantitativo di 7 234 t, corrispondente al contingente inutilizzato per il 2009 nelle acque norvegesi della zona IV per questa specie, può essere prelevato in aggiunta a questo contingente nelle acque UE di questa zona soggetta a TAC.

(59)  Comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).

(60)  Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(61)  Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa.

(62)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 39 054 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa.

(63)  Può essere prelevato nelle zone IIa, VIa (a nord di 56° 30' N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh.

(64)  Può essere prelevato nella zona VIa a nord di 56° 30' N e nelle zone VIIe, VIIf e VIIh. Può essere inoltre pescato nella zona IVa a nord di 59° N (acque UE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o settembre al 31 dicembre.

(65)  I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

(66)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV.»

(67)  Compresi i cicerelli.

(68)  Può essere prelevato unicamente nelle acque UE della zona IV.

(69)  Può essere prelevato nelle zone IV e VIa a nord di 56° 30' N. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone VIa, VIb e VII.

(70)   1 832 t possono essere catturate come aringhe nella pesca che utilizza reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm. Una volta esaurito il contingente di 1 832 t di aringhe sono vietate tutte le attività di pesca che utilizzano reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

(71)  TAC preliminare. Il TAC definitivo verrà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2010.»

(72)  Fino a un massimo del 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, b, d ed e; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*2A-14).

(73)  Può essere prelevato solo nelle acque UE della zona IV.»

(74)  Fino a un massimo del 5 % di questo contingente, pescato nelle acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*4BC7D).

(75)  Fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella divisione VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07D.).

(76)  Può essere prelevato nella zona IVa, nella zona VIa a nord di 56° 30' N e nelle zone VIIe, VIIf e VIIh.»

(77)  Contingente da prelevare solo nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV.

(78)  Contingente da prelevare solo nelle zone IV e VIa a nord di 56° 30' N.»

(79)  Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.»

(80)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(81)  Di cui non oltre 400 t di sugarello.»

(82)  Da pescare esclusivamente con palangari; inclusi il granatiere, la Mora-moro e la mustella.»

(83)  Contingente di “altre specie” assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(84)  Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni.»

(85)  Limitatamente alle divisioni IIa e IV.

(86)  Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni.

(87)  Limitatamente alle catture accessorie di lattario nelle zone IV e VIa a nord di 56° 30' N.»


ALLEGATO II

L’allegato IB del regolamento (UE) n. 53/2010 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA

Zone CIEM I, II, V, XII, XIV e NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

Specie:

Grancevole artiche

Chionoecetes spp.

Zona:

NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

(PCR/N01GRN)

Irlanda

62

 

 

 

Spagna

437

 

 

 

UE

500

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

(HER/1/2.)

Belgio

34

 (1)

 

 

Danimarca

33 079

 (1)

 

 

Germania

5 793

 (1)

 

 

Spagna

109

 (1)

 

 

Francia

1 427

 (1)

 

 

Irlanda

8 563

 (1)

 

 

Paesi Bassi

11 838

 (1)

 

 

Polonia

1 674

 (1)

 

 

Portogallo

109

 (1)

 

 

Finlandia

512

 (1)

 

 

Svezia

12 257

 (1)

 

 

Regno Unito

21 148

 (1)

 

 

UE

96 543

 (1)

 

 

Norvegia

86 889

 (2)

 

 

TAC

1 483 000

 

 

TAC analitico.


Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Belgio

30

 (3)

Danimarca

29 771

 (3)

Germania

5 214

 (3)

Spagna

98

 (3)

Francia

1 284

 (3)

Irlanda

7 707

 (3)

Paesi Bassi

10 654

 (3)

Polonia

1 507

 (3)

Portogallo

98

 (3)

Finlandia

461

 (3)

Svezia

11 032

 (3)

Regno Unito

19 033

 (3)


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

I e II (acque norvegesi)

(COD/1N2AB.)

Germania

2 423

 

 

 

Grecia

300

 

 

 

Spagna

2 702

 

 

 

Irlanda

300

 

 

 

Francia

2 224

 

 

 

Portogallo

2 702

 

 

 

Regno Unito

9 398

 

 

 

UE

20 050

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia); V e XIV (acque della Groenlandia)

(COD/N01514)

Germania

1 636

 (3)  (4)

 

 

Regno Unito

364

 (3)  (4)

 

 

UE

2 500

 (3)  (4)  (5)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

I e IIb

(COD/1/2B.)

Germania

3 928

 

 

 

Spagna

10 155

 

 

 

Francia

1 676

 

 

 

Polonia

1 838

 

 

 

Portogallo

2 144

 

 

 

Regno Unito

2 515

 

 

 

Tutti gli Stati membri

100

 (6)

 

 

UE

22 356

 (7)

 

 

TAC

593 000

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(C/H/05B-F.)

Germania

10

 

 

 

Francia

60

 

 

 

Regno Unito

430

 

 

 

UE

500

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona:

V e XIV (acque della Groenlandia)

(HAL/514GRN)

Portogallo

1 000

 (8)

 

 

UE

1 075

 (9)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona:

NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

(HAL/N01GRN)

UE

75

 (10)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

IIb

(CAP/02B.)

UE

0

 

 

 

TAC

0

 

 

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

V e XIV (acque della Groenlandia)

(CAP/514GRN)

Tutti gli Stati membri

0

 

 

 

UE

0

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

I e II (acque norvegesi)

(HAD/1N2AB.)

Germania

439

 

 

 

Francia

264

 

 

 

Regno Unito

1 347

 

 

 

UE

2 050

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque delle Isole Færøer

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

1 188

 

 

 

Germania

81

 

 

 

Francia

130

 

 

 

Paesi Bassi

113

 

 

 

Regno Unito

1 188

 

 

 

UE

2 700

 

 

 

TAC

540 000

 (11)

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva e molva azzurra

Molva molva e

Molva dypterygia

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(B/L/05B-F.)

Germania

791

 

 

 

Francia

1 755

 

 

 

Regno Unito

154

 

 

 

UE

2 700

 (12)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

V e XIV (acque della Groenlandia)

(PRA/514GRN)

Danimarca

1 282

 

 

 

Francia

1 282

 

 

 

UE

7 000

 (13)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

(PRA/N01GRN)

Danimarca

2 000

 

 

 

Francia

2 000

 

 

 

UE

4 000

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

I e II (acque norvegesi)

(POK/1N2AB.)

Germania

2 400

 

 

 

Francia

386

 

 

 

Regno Unito

214

 

 

 

UE

3 000

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

I e II (acque internazionali)

(POK/1/2INT)

UE

0

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(POK/05B-F.)

Belgio

49

 

 

 

Germania

301

 

 

 

Francia

1 463

 

 

 

Paesi Bassi

49

 

 

 

Regno Unito

563

 

 

 

UE

2 425

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

I e II (acque norvegesi)

(GHL/1N2AB.)

Germania

25

 (14)

 

 

Regno Unito

25

 (14)

 

 

UE

50

 (14)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

I e II (acque internazionali)

(GHL/1/2INT)

UE

0

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

V e XIV (acque della Groenlandia)

(GHL/514GRN)

Germania

6 271

 

 

 

Regno Unito

330

 

 

 

UE

7 500

 (15)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

(GHL/N01GRN)

Germania

1 850

 

 

 

UE

2 800

 (16)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

IIa (acque norvegesi)

(MAC/02A-N.)

Danimarca

11 626

 (17)

 

 

UE

11 626

 (17)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(MAC/05B-F.)

Danimarca

3 765

 (18)

 

 

UE

3 765

 (18)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfano

Sebastes spp.

Zona:

Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

(RED/51214.)

Estonia

210

 

 

 

Germania

4 266

 

 

 

Spagna

749

 

 

 

Francia

398

 

 

 

Irlanda

1

 

 

 

Lettonia

76

 

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

 

Polonia

384

 

 

 

Portogallo

896

 

 

 

Regno Unito

10

 

 

 

UE

6 992

 (19)

 

 

TAC

46 000

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfano

Sebastes spp.

Zona:

I e II (acque norvegesi)

(RED/1N2AB.)

Germania

766

 (20)

 

 

Spagna

95

 (20)

 

 

Francia

84

 (20)

 

 

Portogallo

405

 (20)

 

 

Regno Unito

150

 (20)

 

 

UE

1 500

 (20)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfano

Sebastes spp.

Zona:

I e II (acque internazionali)

(RED/1/2INT)

UE

Non pertinente

 (21)  (22)

 

 

TAC

8 600

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfano

Sebastes spp.

Zona:

V e XIV (acque della Groenlandia)

(RED/514GRN)

Germania

6 041

 (23)

 

 

Francia

30

 (23)

 

 

Regno Unito

42

 (23)

 

 

UE

8 000

 (23)  (24)  (25)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfano

Sebastes spp.

Zona:

Va (acque islandesi)

(RED/05A-IS)

Belgio

0

 (26)  (27)  (28)

 

 

Germania

0

 (26)  (27)  (28)

 

 

Francia

0

 (26)  (27)  (28)

 

 

Regno Unito

0

 (26)  (27)  (28)

 

 

UE

0

 (26)  (27)  (28)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfano

Sebastes spp.

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(RED/05B-F.)

Belgio

11

 

 

 

Germania

1 473

 

 

 

Francia

99

 

 

 

Regno Unito

17

 

 

 

UE

1 600

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Catture accessorie

Zona:

NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

(XBC/N01GRN)

UE

2 300

 (29)  (30)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

 


Specie:

Altre specie (31)

Zona:

I e II (acque norvegesi)

(OTH/1N2AB.)

Germania

117

 (31)

 

 

Francia

47

 (31)

 

 

Regno Unito

186

 (31)

 

 

UE

350

 (31)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Altre specie (32)

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(OTH/05B-F.)

Germania

305

 

 

 

Francia

275

 

 

 

Regno Unito

180

 

 

 

UE

760

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pleuronettiformi

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(FLX/05B-F.)

Germania

54

 

 

 

Francia

42

 

 

 

Regno Unito

204

 

 

 

UE

300

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»


(1)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione europea deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.

(2)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque UE a nord di 62° N.

(3)  Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto 86 889 t.

(3)  Da pescare a sud di 61° N nelle acque della Groenlandia occidentale e a sud di 62° N nelle acque della Groenlandia orientale.

(4)  Le navi devono avere un osservatore scientifico a bordo.

(5)  Di cui 500 t assegnate alla Norvegia. Possono essere pescate solo a sud di 62° N nelle acque delle zone XIV e Va e a sud di 61° N nella zona NAFO 1.

(6)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(7)  L’assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l’Unione nella zona delle Spitzbergen e dell’Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(8)  Dovranno essere pescate da non oltre sei pescherecci dell’UE con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione.

(9)  Di cui 75 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.

(10)  Di cui 75 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.

(11)  TAC concordato dall’Unione europea, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall’Islanda.

(12)  Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente fino a un massimo di 952 t.

(13)  Di cui 3 100 t assegnate alla Norvegia e 1 335 t alle Isole Færøer.

(14)  Esclusivamente come catture accessorie.

(15)  Di cui 824 t assegnate alla Norvegia e 75 t alle Isole Færøer.

(16)  Di cui 800 t assegnate alla Norvegia e 150 t alle Isole Færøer. Da pescare solo nella zona NAFO 1.

(17)  Pesca autorizzata anche nella zona IVa e nelle acque internazionali della zona IIa (MAC/*04A2A).

(18)  Pesca autorizzata nella zona IVa (acque UE) (MAC/*04A.).

(19)  Non più del 70 % del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15 % del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1o aprile al 10 maggio (RED/*5X14.).

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

64° 45′

28° 30′

2

62° 50′

25° 45′

3

61° 55′

26° 45′

4

61° 00′

26° 30′

5

59° 00′

30° 00′

6

59° 00′

34° 00′

7

61° 30′

34° 00′

8

62° 50′

36° 00′

9

64° 45′

28° 30′

(20)  Esclusivamente come catture accessorie.

(21)  La pesca di tali specie sarà effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre 2010 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(22)  I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell’ambito di altre attività di pesca a un massimo dell’1 % del totale delle catture conservate a bordo.

(23)  Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest. Il contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED/*51214).

(24)  Di cui 1 500 t assegnate alla Norvegia e 385 t alle Isole Færøer.

(25)  Non più del 70 % del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15 % del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1o aprile al 10 maggio (RED/*5-14.)

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

64° 45′

28° 30′

2

62° 50′

25° 45′

3

61° 55′

26° 45′

4

61° 00′

26° 30′

5

59° 00′

30° 00′

6

59° 00′

34° 00′

7

61° 30′

34° 00′

8

62° 50′

36° 00′

9

64° 45′

28° 30′

(26)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

(27)  Da pescare tra luglio e dicembre.

(28)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con l’Islanda in materia di pesca per il 2010.

(29)  Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nell’autorizzazione di pesca della nave. Possono essere pescate a est o ovest.

(30)  Di cui 120 t di granatiere assegnate alla Norvegia. Da pescare esclusivamente nelle zone V, XIV e NAFO 1.

(31)  Esclusivamente come catture accessorie.

(32)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.


ALLEGATO III

L’allegato IH del regolamento (UE) n. 53/2010 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IH

Zona WCPFC

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

La parte della zona WCPCF a sud di 20° S

(F7120S)

UE

3 170,36

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

TAC analitico.»

ALLEGATO IV

L’allegato III del regolamento (UE) n. 53/2010 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi UE che operano in acque di paesi terzi

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen (6)

Aringa, a nord di 62° 00' N

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21

69

Specie demersali, a nord di 62° 00' N

80

DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14

50

Sgombro, a sud di 62° 00' N, pesca con ciancioli

31

DK: 26 (1), DE: 4 (1), FR: 2 (1), IE: 40 (1), NL: 11 (1), SE: 9 (1), UK: 36 (1)

non pertinente

Sgombro, a sud di 62° 00' N, pesca al traino

97

non pertinente

Sgombro, a nord di 62° 00' N, pesca con ciancioli

11 (2)

DK: 11

non pertinente

Specie industriali, a sud di 62° 00' N

480

DK: 450, UK: 30

150

Acque delle Isole Færøer (7)

Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Attività di pesca diretta del merluzzo bianco e dell’eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e ad est di 6° 30' O

8 (3)

 

4

 

Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Attività di pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e ad ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O

70

DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)

20 (5)

 

Attività di pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

70

 

22 (5)

Attività di pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d’accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù”

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, NL: 5, UK: 5

20

Attività di pesca con palangari

10

UK: 10

6

Sgombro

12

DK: 12

12

Aringa, a nord di 61° N

21

DK: 7, DE: 1, IE: 2, FR: 0, NL: 3, SV: 3, UK: 5

21


(1)  Questa ripartizione vale per la pesca con reti da circuizione e da traino.

(2)  Da scegliere tra le 11 autorizzazioni per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62° 00' N.

(3)  Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce “Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.

(4)  Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti nello stesso momento.

(5)  Questi dati sono inseriti tra i dati della voce “Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.

(6)  Le autorizzazioni di pesca per le attività di pesca in queste acque possono essere concesse soltanto dalla data della conclusione dell’accordo bilaterale di pesca con la Norvegia per il 2010.

(7)  Le autorizzazioni di pesca per le attività di pesca in queste acque possono essere concesse soltanto dalla data della conclusione dell’accordo bilaterale di pesca con le Isole Færøer per il 2010.»


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