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Document 32010Q0413(02)

    Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale

    GU L 92 del 13.4.2010, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2015; abrog. impl. da 32015Q0423(01)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2010/413(2)/oj

    13.4.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 92/14


    MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

    IL TRIBUNALE,

    visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, il suo articolo 254, quinto comma,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e il protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona che modifica il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

    visto l’articolo 63 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,

    visto l’accordo della Corte di giustizia,

    considerando che occorre, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, effettuare gli adeguamenti necessari del suo regolamento di procedura,

    con l’approvazione del Consiglio data l'8 marzo 2010,

    ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

    Articolo 1

    Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991 (GU L 136 del 30 maggio 1991, pag. 1, con rettifica nella GU L 317 del 19 novembre 1991, pag. 34) (1) è modificato come segue:

    1.

    Il titolo del regolamento è sostituito da «Regolamento di procedura del Tribunale».

    2.

    Nel testo del regolamento, i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti dal termine «Tribunale».

    3.

    Nel testo del regolamento, i termini «Statuto della Corte di giustizia» sono sostituiti dal termine «Statuto».

    4.

    Il termine «Corte» è sostituito dai termini «Corte di giustizia» nelle disposizioni che seguono:

    Articolo 5, primo e terzo comma

    Articolo 29

    Articolo 30

    Articolo 72, paragrafo 1

    Articolo 75, paragrafo 3

    Articolo 77, lettera b)

    Articolo 96, paragrafo 3

    Articolo 101, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 112

    Articolo 114, paragrafo 4

    Articolo 117

    Articolo 118, paragrafi 1, 2 e 2 bis

    Articolo 119, paragrafo 1, lett. a), b) e c)

    Articolo 121

    Articolo 121 bis

    Articolo 121 ter, paragrafi 1 e 2

    Articolo 121 quater, paragrafo 1

    Articolo 123, paragrafo 4

    Articolo 128

    Articolo 129, paragrafo 4

    5.

    L’articolo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

    «Nelle disposizioni del presente regolamento:

    le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono designate con il numero dell'articolo in questione di detto Trattato seguito dalla sigla “TFUE”,

    le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono designate con il numero dell'articolo seguito dalla sigla “TCEEA”,

    il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è denominato “Statuto”,

    l’Accordo sullo Spazio economico europeo è denominato “Accordo SEE”».

    6.

    All’articolo 1, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente testo:

    «—

    il termine “istituzione” o “istituzioni” designa le istituzioni dell’Unione e gli organi o gli organismi dell'Unione creati dai Trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi al Tribunale;».

    7.

    All’articolo 4, paragrafo 1, i termini «Corte di giustizia delle Comunità europee» sono sostituiti da «Corte di giustizia».

    8.

    All’articolo 7, paragrafo 1, la parte di frase «subito dopo il rinnovo parziale previsto dagli articoli 224 del Trattato CE e 140 del Trattato CEEA» è sostituita da «subito dopo il rinnovo parziale previsto dall’articolo 254 TFUE».

    9.

    All’articolo 14, paragrafo 2, primo comma:

    alla lettera a), la parte di frase «le cause promosse ai sensi dell'articolo 236 del Trattato CE e dell'articolo 152 del Trattato CEEA» è sostituita da «le cause promosse ai sensi dell'articolo 270 TFUE»;

    alla lettera b), la parte di frase «le cause promosse ai sensi dell'articolo 230, quarto comma, dell'articolo 232, terzo comma, e dell'articolo 235 del Trattato CE, nonché dell'articolo 146, quarto comma, dell'articolo 148, terzo comma, e dell'articolo 151 del Trattato CEEA» è sostituita da «le cause promosse ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, dell’articolo 265, terzo comma, e dell’articolo 268 TFUE»;

    alla lettera c), la parte di frase «le cause promosse ai sensi dell'articolo 238 del Trattato CE e dell'articolo 153 del Trattato CEEA» è sostituita da «le cause promosse ai sensi dell'articolo 272 TFUE».

    10.

    All’articolo 24, paragrafo 7, il termine «Commissione» è sostituito dai termini «Commissione europea».

    11.

    All’articolo 24, paragrafo 7, la parte della prima frase «affinché possano accertare se l'inapplicabilità d'un loro atto sia invocata ai sensi dell'articolo 241 del Trattato CE o dell'articolo 156 del Trattato CEEA» è sostituita da «affinché possano accertare se l'inapplicabilità d'un loro atto sia invocata ai sensi dell'articolo 277 TFUE».

    12.

    All’articolo 24, paragrafo 7, la parte della seconda frase «sia invocata ai sensi dell'articolo 241 del Trattato CE» è sostituita da «sia invocata ai sensi dell'articolo 277 TFUE».

    13.

    All’articolo 44, paragrafo 5 bis:

    il termine «dalla Comunità» è sostituito da «dall’Unione»;

    la parte di frase «a norma dell'articolo 238 del Trattato CE o dell'articolo 153 del Trattato CEEA» è sostituita da «a norma dell'articolo 272 TFUE».

    14.

    All’articolo 46, paragrafo 2, la parte di frase «tra le Comunità e i loro dipendenti» è sostituita da «tra l’Unione e i suoi dipendenti».

    15.

    All’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, secondo comma, i termini «un'istituzione delle Comunità europee» sono sostituiti da «un'istituzione dell’Unione».

    16.

    All’articolo 67, paragrafo 3, terzo comma, i termini «istituzione comunitaria» sono sostituiti da «istituzione».

    17.

    All’articolo 69, paragrafo 4, la parte di frase «in conformità agli articoli 244 e 256 del Trattato CE e 159 e 164 del Trattato CEEA» è sostituita da «in conformità agli articoli 280 e 299 TFUE e 164 TCEEA».

    18.

    All’articolo 88, la parte di frase «tra le Comunità e i loro dipendenti» è sostituita da «tra l’Unione e i suoi dipendenti».

    19.

    All’articolo 98, secondo comma, la frase «Questa disposizione non si applica ai ricorsi previsti dagli articoli 230 e 232 del Trattato CE e 146 e 148 del Trattato CEEA» è sostituita da «Questa disposizione non si applica ai ricorsi previsti dagli articoli 263 e 265 TFUE».

    20.

    All’articolo 101, paragrafo 1, primo comma, la parte di frase «I termini processuali previsti dai Trattati CE e CEEA, dallo Statuto della Corte di giustizia e dal presente regolamento» è sostituita da «I termini processuali previsti dai Trattati, dallo Statuto e dal presente regolamento».

    21.

    All’articolo 104, paragrafo 1:

    al primo comma, la parte di frase «ai sensi degli articoli 242 del Trattato CE e 157 del Trattato CEEA» è sostituita da «ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 TCEEA».

    al secondo comma, la parte di frase «contemplati dagli articoli 243 del Trattato CE e 158 del Trattato CEEA» è sostituita da «contemplati dall'articolo 279 TFUE».

    22.

    All’articolo 110, primo comma, la parte di frase «ai sensi degli articoli 244 e 256 del Trattato CE e 159 e 164 del Trattato CEEA» è sostituita da «ai sensi degli articoli 280 e 299 TFUE e 164 TCEEA».

    Articolo 2

    Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue indicate all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione.

    Fatto a Lussemburgo il 26 marzo 2010.

    Il cancelliere

    E. COULON

    Il presidente

    M. JAEGER


    (1)  Modificato il 15 settembre 1994 (GU L 249 del 24 settembre 1994, pag. 17), il 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28 febbraio 1995, pag. 64), il 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22 luglio 1995, pag. 3), il 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19 aprile 1997, pag. 6, con rettifica nella GU L 351 del 23 dicembre 1997, pag. 72), il 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29 maggio 1999, pag. 92), il 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19 dicembre 2000, pag. 4), il 21 maggio 2003 (GU L 147 del 14 giugno 2003, pag. 22), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29 aprile 2004, pag. 3), il 21 aprile 2004 (GU L 127 del 29 aprile 2004, pag. 108), il 12 ottobre 2005 (GU L 298 del 15 novembre 2005, pag. 1), il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29 dicembre 2006, pag. 45), il 12 giugno 2008 (GU L 179 dell’8 luglio 2008, pag. 12), il 14 gennaio 2009 (GU L 24 del 28 gennaio 2009, pag. 9), il 16 febbraio 2009 (GU L 60 del 4 marzo 2009, pag. 3), e il 7 luglio 2009 (GU L 184 del 16 luglio 2009, pag. 10).


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